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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/04/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1483 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 18.2.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Castrovillari n. 713/2023, pubblicata in data 18.5.2023, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Castrovillari alla via Ciminito 16/A,int. 4, presso e nello studio dell'avv. Angela
Cortese, la quale la rappresenta e difende in virtù di giusta procura in calce alla citazione in appello;
- APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE =
CONTRO
(c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f.: ) e (c.f.: C.F._3 Controparte_3
, rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce alla C.F._4 comparsa di costituzione, dall'avv. Carmelo Salerno, presso il cui domicilio digitale hanno eletto domicilio;
- APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI =
1 E
Controparte_4
- APPELLATA CONTUMACE =
E NEI CONFRONTI DI
(c.f.. ), rappresentato e difeso, giusta RO C.F._5 procura in calce all'atto di costituzione, dall'avv. Angela Aversa, elettivamente domiciliato in Marcellinara (CZ) alla Via Maria Scalise n. 8 presso l'avv. Roberta Lucia
Neri;
- APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate in citazione, alle quali la difesa ha fatto richiamo nelle note di trattazione per l'udienza del 18.2.2025: “... accogliere il proposto appello e per
l'effetto, riformata parzialmente la sentenza non definitiva n. 713/2023, nel capo contestato in parte motiva, resa nel procedimento n. 121/2019 RG dal Tribunale di
Castrovillari in data 15.05.2023, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto
e in diritto per le ragioni esposti. All'accoglimento dell'appello proposto deve seguire quale logica e giuridica conseguenza la condanna dell'attore - appellato, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in applicazione del principio generale della soccombenza”. per l'appellato , rassegnate nella comparsa di costituzione alle quali la RO parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 18.2.2025: “... - dichiarare il vizio di omessa pronuncia su una domanda in primo grado, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e per come sollevata oggi nel capo I del presente atto, con ogni conseguenza accessoria;
- accogliere l'appello principale proposto da
e sostenuto da questa difesa;
- rigettare ogni conseguente richiesta Parte_1 avversa di diverso tenore e sulla quale ci si riserva di controdedurre.”. per gli appellati , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 18.2.2025: “... 1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello principale spiegato dalla SI.ra
, in quanto proposto dopo la notifica della riserva d'appello ex art.340 Parte_1
c.p.c.; 2) sempre in via preliminare, e comunque in ogni caso, dichiarare inammissibile
2 l'appello incidentale promosso da con la propria tardiva comparsa di RO
costituzione e risposta in appello del 25.05.2024; 3) in via gradata e subordinata al mancato accoglimento delle domande poste sulle questioni preliminari di rito, nel merito, in ogni caso rigettare l'appello principale e l'appello incidentale proposto dal
SI. ed accogliere l'appello incidentale proposto dagli odierni RO
concludenti. Il tutto, sempre e comunque con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e forfettarie (15%), C.p.A. (4%) ed I.V.A. come per legge, da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto, innanzi all'intestata Corte, appello avverso la sentenza non Parte_1
definitiva n. 713/2023, pubblicata in data 18.5.2023, con cui il Tribunale di Castrovillari, sulla domanda proposta dagli attori , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
nei confronti di essa e di e (terza
[...] Pt_1 RO Controparte_4 chiamata), ha così statuito: “a) Rigetta la domanda attorea di annullamento del testamento pubblico di;
b) In accoglimento della domanda Controparte_6
attorea, dichiara la nullità del contratto di cessione onerosa tra Parte_2
(cedente) e e (cessionari) di cui al rogito RO Parte_1
notar del 4.5.2017 rep. 94274; c) Ordina la Conservatore rr.ii. di provvedere Per_1 alle trascrizioni/annotazioni di legge”, rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza, al fine della prosecuzione del giudizio volto all'accertamento delle masse ereditarie.
Il gravame investiva unicamente la parte della sentenza nella quale era stata ritenuta e argomentata la nullità della cessione onerosa intervenuta tra (in qualità Parte_2
di cedente) e e (in qualità di cessionari), così RO Parte_1
determinando il rientro nella massa ereditaria degli immobili oggetto di cessione.
Si è costituito in giudizio , il quale ha aderito alle argomentazioni e RO conclusioni di cui all'appello principale e, a sua volta, ha articolato ulteriori motivi di doglianza avverso la pronuncia gravata, concludendo come sopra riportato.
Nel costituirsi in giudizio, gli appellati , e Controparte_1 Controparte_2
hanno, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'appello, in Controparte_3
quanto preceduto da tempestiva e rituale notifica di riserva di appello, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione immediata. Nel merito, poi, hanno argomentato in
3 ordine alla manifesta infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, chiedendone la reiezione e formulando, a loro volta, appello incidentale onde gravare la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di annullamento del testamento di CP
. A seguito della costituzione di , poi, essi appellati hanno
[...] RO eccepito l'inammissibilità anche dell'appello incidentale da quest'ultimo proposto, in quanto contenuto in comparsa depositata oltre il termine di cui all'art. 343 c.p.c..
Tanto riassuntivamente premesso, l'eccezione, sollevata dalla difesa degli appellati
, e , di inammissibilità Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dell'appello principale è fondata.
Dagli atti prodotti dalla difesa dei citati appellati si evince che:
- in data 26.09.2023 – quindi anteriormente all'udienza del 4.12.2025, fissata, a seguito di rimessione in istruttoria, con ordinanza emessa contestualmente alla sentenza non definitiva – notificava alle controparti, a mezzo Parte_1
PEC, riserva d'appello avverso la sentenza non definitiva n. 713/2023, dichiarando “ai sensi degli articoli 129 disp. att. e 340 c.p.c., di voler differire la proposizione dell'impugnazione dopo la pronuncia delle sentenza definitiva e, quindi, di fare espressa riserva di appello contro la sentenza non definitiva n.
713/2023 del, Tribunale di Castrovillari nella persona del Giudice Dott.
Vincenzo Di Pede , pronunciata nel procedimento sopra indicato, in data
17.05.2023 e pubblicata il 18.05.2023 , con la quale il Tribunale di Castrovillari nella persona del Giudice Dott. Vincenzo Di Pede ha accolto la domanda attorea, dichiarando la nullità del contratto di cessione onerosa tra Parte_2
e e , di cui all'atto per Notar
[...] RO Parte_1
del 04.05.2017”; Per_1
- in data 4.10.2023, la medesima notificava alle controparti appello Pt_1
(immediato) avverso la predetta sentenza non definitiva, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Dunque, premessa la tempestività della riserva di appello (in quanto notificata entro il termine per appellare, tenuto conto della data di deposito della sentenza – non notificata
– e, comunque, anteriormente alla prima udienza innanzi all'istruttore successiva alla comunicazione della sentenza), va rammentato che, ai sensi dell'art. 340 co.2 c.p.c.,
“Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere
4 proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza che non definisca il giudizio”: la riserva di appello, quindi, preclude alla parte che l'ha formulata la facoltà di proporre impugnazione immediata avverso la sentenza non definitiva.
La Suprema Corte ha, sul punto, chiarito, da tempo e con orientamento univoco, che
“L'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l'impugnazione differita è inammissibile” (Cass. n. 9387/2003; conf. Cass. n.
24141/2004; Cass. n. 10856/2008; Cass. n.18188/2014; già in precedenza, tra le tante, cfr. Cass. n. n. 1200/2003; Cass. n. 5282/2002; Cass. n. 8606/1999).
L'appello proposto dalla è, quindi, inammissibile. Pt_1
L'inammissibilità dell'impugnazione principale determina, ex art. 334 ult. co. c.p.c.,
l'inefficacia dell'appello incidentale tardivo (in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.) proposto da , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...]
Anche l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello incidentale spiegato da
, come sollevata dalla medesima difesa degli appellati RO _1
, e , è fondata.
[...] Controparte_2 Controparte_3
Infatti, merita, innanzi tutto, condivisione l'argomentazione per cui, sebbene l'atto di costituzione dell'appellato , sia rubricato solo “Comparsa di RO
Costituzione e Risposta in Appello”, in realtà essa introduce un gravame incidentale, nella misura in cui non si limita ad avallare le difese dell'appellante principale o a predere posizione sulle questioni che già fanno parte del devolutum in forza dell'impugnazione proposta dalla , ma ampliano le ragioni di censura alla Pt_1
sentenza non definitiva, di cui è chiesta la riforma (anche) per dette ulteriori ragioni, diverse e aggiuntive rispetto a quelle sottese ai motivi dell'appello principale.
Infatti, censura esplicitamente la sentenza appellata anche in relazione RO alla mancata pronuncia sull'inammissibilità dell'azione “per il mancato espletamento preventivo dell'accettazione con beneficio d'inventario”.
Sulla scorta di tali aggiuntive doglianze, poi, egli non solo domanda alla Corte di
“accogliere l'appello principale proposto da e sostenuto da questa Parte_1 difesa” ma, prima ancora, di “dichiarare il vizio di omessa pronuncia su una domanda
5 in primo grado, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e per come sollevata oggi nel capo I del presente atto, con ogni conseguenza accessoria”.
Simile impugnazione incidentale è inammissibile in quanto tardiva, essendo stata proposta oltre il termine decadenziale di cui all'art. 343 c.p.c., atteso che _5
si è costituito con comparsa depositata in data 26.5.2024 e, quindi, oltre la data
[...] dell'udienza fissata in citazione (20.5.2024), tale essendo la data cui fare riferimento per verificare la tempestività della costituzione, atteso che la prima udienza è stata celebrata in data 3.6.2024 ai sensi dell'art. 168 bis co. 4 e non co. 5 c.p.c.. Peraltro, anche riguardando alla data del 3.6.2025, la costituzione risulta ugualmente tardiva.
In conclusione vanno dichiarati inammissibili sia l'appello principale proposto da sia l'appello incidentale proposto da;
va dichiarata, Parte_1 RO invece, la sopravvenuta inefficacia dell'appello incidentale tardivo proposto da
, e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Atteso che la sopravvenuta inefficacia dell'appello incidentale proposto da _1
, e è mera conseguenza ex lege
[...] Controparte_2 Controparte_3 dell'inammissibilità del gravame principale (e, dunque, non di una soccombenza), le spese del giudizio seguono la soccombenza integrale dell'appellante principale e dell'appellante incidentale , che vanno condannati in solido in favore di RO
, e secondo la liquidazione Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
operata in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2024 e succ. mod., secondo il valore indeterminabile (complessità bassa) della causa, riconosciute tutte le fasi e applicati i valori minimi, attesa l'estrema semplicità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio, con distrazione in favore del difensore, avv. Salerno, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
Nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato , Pt_1 RO invece, le spese vanno compensate integralmente, attesa l'assenza di posizioni di contrasto tra loro.
L'inammissibilità dell'impugnazione principale e di quella incidentale proposta da comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del RO
d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante principale e incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto
6 per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza non definitiva del Parte_1
Tribunale di Castrovillari n. 713/2023, pubblicata in data 18.5.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello principale proposto da Parte_1
2. dichiara la sopravvenuta inefficacia ex art. 334 ult. co. c.p.c., dell'appello incidentale proposto da , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...]
3. qualificata la comparsa di costituzione di come appello RO
incidentale, dichiara inammissibile tale appello;
4. condanna in solido e alla rifusione, in favore di Parte_1 RO
, e , delle spese del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
presente grado di giudizio che liquida in euro 4.996,00 oltre rimb. forf. spese generali, c.f. e Iva, con distrazione in favore del difensore, avv. Salerno, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..;
5. nel rapporto processuale tra e compensa Parte_1 RO
integralmente le spese del presente grado;
6. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale
, l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a Controparte_7 quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 19.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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