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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Gabriele Sordi Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 13.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 5465 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Agrippina Porcelli, giusta delega allegata al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bassiano, piazza G. Matteotti n. 15
Appellante
1 e
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Buonomini e Alessandra Bianco, per procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Pasquale Leonardi n. 3
Appellato
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1427/2023 del Tribunale di Latina, depositata il 20.6.2023.
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio l'8.9.1991, Parte_1 Controparte_1
hanno avuto due figlie, (nata il [...]) e (nata il [...]) e Per_1 Per_2
si sono separati consensualmente a seguito di decreto di omologa dell'8.1.2016, prevedendo, tra l'altro, a carico del padre, un assegno per il mantenimento delle figlie del complessivo importo mensile di € 600,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
con ricorso depositato in data 13.3.2019, ha adito il Tribunale Parte_1
di Latina per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revoca dell'assegno per il mantenimento per le figlie, già posto a suo carico;
2 con sentenza non definitiva n. 60/2021, il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e, con la sentenza oggetto della presente impugnazione, respinta ogni altra domanda, ha confermato, a carico di l'assegno per il mantenimento per le figlie, nell'importo Parte_1
mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con ricorso depositato il 6.11.2023, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza, per la parziale riforma della stessa, e ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie;
si è costituita l'appellata eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e, nel merito, contestandone la fondatezza, concludendo per il relativo rigetto, con vittoria delle spese del presente grado del giudizio;
il Procuratore Generale, cui il fascicolo è stato ritualmente trasmesso, non ha espresso alcun parere;
autorizzato, con provvedimento del 12.2.2025, il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
Preliminarmente, dev'essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata da Controparte_1
Al riguardo, osserva la Corte che, da un lato, l'appellante ha perfettamente indicato le censure rivolte avverso la sentenza di primo grado e la riforma che intende ottenerne;
dall'altro, il Collegio non ne rileva la manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., dovendosi, piuttosto, approfondire le ragioni poste da a fondamento della propria domanda nel presente grado del Parte_1
giudizio. 3 Nel merito, la materia del contendere verte unicamente sulla necessità di mantenere o meno, a carico di un assegno per il Parte_1
mantenimento delle figlie (ormai di 32 anni) e (di 27 anni). Per_1 Per_2
In proposito, giova richiamare la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui “I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel
"figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” e “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio
è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari
o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (entrambe Cass., Sez. 1, 20/09/2023, n.
26875); e, ancora “Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le
4 proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito” (Cass., Sez. 1, 06/05/2024, n. 12123).
Nel caso di specie, è pacifico che e siano ormai entrambe laureate Per_1 Per_2
e svolgano lavori (seppur) saltuari, come cameriere.
Inoltre, quale unico genitore ad avere tuttora rapporti con Controparte_1
le figlie -avendo prodotto solo documentazione attestante la partecipazione a concorsi, senza, tuttavia, mai dimostrarne l'esito-, né nel presente, né nel precedente grado del giudizio, ha fornito adeguata prova del fatto che costoro abbiano, infruttuosamente, profuso un effettivo impegno per la ricerca di un lavoro attinente ai titoli conseguiti.
Risulta, tuttavia, per esplicita ammissione anche dell'appellata, che e Per_2
siano inserite in un contesto lavorativo, seppur precario, che può Per_1
assicurare loro una vita dignitosa.
Ne consegue che, in ragione dell'età delle figlie delle parti, del titolo di studio dalle medesime già conseguito e della circostanza che entrambe siano comunque inserite nel mondo del lavoro (seppur con un'occupazione con confacente al percorso formativo intrapreso), debba essere disposta la revoca dell'assegno per il loro mantenimento a carico di con Parte_2
decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Il tenore della decisione, determinato anche dagli ultimi arresti giurisprudenziali, giustifica la compensazione delle spese del presente grado della lite.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 1427/23, depositata dal Parte_2
Tribunale di Latina il 20.6.2023, revoca l'assegno di mantenimento posto a suo carico, in favore delle figlie e con decorrenza dalla Per_2 Persona_3
pubblicazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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