TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/11/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. IG SA, ha pronunciato, all'esito dell'udienza tenutasi con le forme della trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 2292/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Gallinaro (FR) alla Via Loreto Parte_1
Apruzzese, n. 31 presso lo studio dell'avv. Alessandra Monno, che la rappresenta e difende unitamente all'avv.to Marco Farina in virtù di delega in atti
RICORRENTE - OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore
(NA), alla Via Padre M. Vergara, 58, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Orefice che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_2 domiciliato in Cassino, ia Po 45, presso la propria sede legale e rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria A. Tuminelli e Valeria Giroldi in virtù di procura in atti
RESISTENTI
1 in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione cartella di pagamento – prescrizione credito
FATTO E DIRITTO
In data 03.10.2023 si è vista recapitare da parte dell' Parte_2 [...]
l'intimazione di pagamento n. 047 2023 Controparte_1
90079619 26 000, relativa a tre cartelle di pagamento e a due avvisi di addebito (n. 34720160003118467000 e n. 34720170003017968000) relativi a crediti vantati dall' – sede di Frosinone e relative a contributi CP_2
I.V.S. coltivatori diretti.
Avverso tale intimazione - limitatamente ai debiti contributivi CP_2 riportati nei due avvisi di addebito sopra indicati - ha proposto opposizione all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, eccependo l'omessa notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione delle pretese creditorie dell'Ente impositore, anche a partire dall'asserita notifica, nonché la prescrizione delle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni e la decadenza dall'iscrizione al ruolo.
Si è costituito in giudizio l' eccependo l'inammissibilità CP_2 dell'opposizione all'estratto di ruolo, l'effettiva notificazione degli avvisi di addebito citati dalla ricorrente, l'inammissibilità del ricorso perché non proposto nel termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche successiva alla notifica alla luce della sospensione del termine di prescrizione, evidenziando comunque come tale fase debba intendersi di esclusiva pertinenza dell' , e da ultimo rilevando l'infondatezza dell'eccezione Controparte_1 di decadenza, chiedendo nel merito l'integrale rigetto del ricorso, avendo l' provveduto a notificare regolarmente gli avvisi di addebito di sua CP_2 competenza.
Si è costituita in giudizio che ha Controparte_4 eccepito preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito,
2 per essere competente il Tribunale di Frosinone in quanto giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente creditore ex art. 444 comma 3 c.p.c.
In seguito, ha eccepito l'inammissibilità delle censure proposte per tardività con riferimento al termine di 40 giorni dalla notifica della cartella, ha ribadito il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla notifica degli avvisi di addebito e sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, da intendersi decennale e comunque interrotta dalle intimazioni di pagamento medio tempore notificate alla ricorrente, chiedendo il rigetto dell'opposizione nel merito.
La parte resistente a cui pure è stato notificato il ricorso CP_3 introduttivo, non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace.
La causa, a seguito di un differimento per la gestione provvisoria del ruolo, ritenuta di natura documentale, è stata rinviata per la discussione e all'udienza odierna è stata discussa e decisa con la presente pronuncia resa all'esito della camera di consiglio.
***
In via preliminare, va respinta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla resistente Deve infatti ritenersi, come da consolidato CP_5 orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23141 del
07/11/2011 e Cass. n. 15417 del 20/07/2020) che la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo (e in particolare di un lavoratore autonomo agricolo) rientri nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, primo comma, cod. proc. civ., atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma, il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma.
Nel caso di specie, dunque, atteso che gli obblighi contributivi sottesi all'intimazione di pagamento opposta sono relativi a contributi I.V.S.
3 gestione agricola – lavoratori autonomi e associati, e che la parte ricorrente attrice risiede nel comune di Sora, all'interno del circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Cassino e l'eccezione va respinta.
***
Sempre in via preliminare, va ritenuto il difetto di legittimazione passiva della convenuta in relazione alla quale non risulta Controparte_3 comunque spiegata alcuna domanda in via diretta, in considerazione del fatto che i crediti sottesi all'intimazione opposta non rientrano all'interno di quelli oggetto di cartolarizzazione (crediti maturati fino al 31 dicembre 2008 ex art. 13 l. 448/1998) e che sono dunque stati ceduti alla società CP_3
Pertanto, la stessa società non è legittimata a resistere nel presente giudizio.
***
Nel merito, l'opposizione è in parte fondata e va accolta per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi all'intimazione di pagamento con riferimento a uno dei due avvisi di addebito oggetto del giudizio.
In via preliminare, va ricordato che in materia previdenziale l'opposizione avverso l'avviso di pagamento (contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973), così come l'opposizione avverso il preavviso di fermo di autoveicoli o l'opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria (contenenti anch'esso l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo), fondate sulla nullità o sull'irritualità della notifica delle cartelle di pagamento sottostanti - configurano un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nelle forme ordinarie.
A tali opposizioni, pertanto, si applica il termine perentorio di venti giorni dalla notifica - previsto dal citato art. 617 c.p.c., per l'opposizione agli atti esecutivi - la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione
(rilevabile anche d'ufficio), inammissibilità che preclude ogni questione sull'eventuale irritualità della notifica delle cartelle di pagamento (cfr. Cass.
12.11.2008, n. 27019; Cass. 11.5.2010, n. 11338 e Cass. 21.12.2012, n.
23891).
4 Il ricorso in opposizione risulta comunque sul punto tempestivo, essendo depositato in data 20.10.2023, a meno di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento intervenuta il 3.10.2023.
Tuttavia, non è fondato il primo motivo relativo all'omessa notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento.
La parte resistente ha infatti prodotto evidenza degli avvisi e delle CP_2 relate di notificazione attestanti la ricezione degli stessi a mani proprie del destinatario, nelle date indicate (cfr. doc. all.ti memoria . La CP_2 documentazione risulta idonea a provare il perfezionamento della notificazione, in quanto i numeri delle raccomandate che risultano ricevute dalla ricorrente, che ha personalmente sottoscritto gli avvisi di ricevimento prodotti in atti, risultano riportati sugli avvisi di addebito così come prodotto e si evidenziano effettivamente riferibili a questi ultimi. Non sono dunque sul punto fondate le deduzioni articolate dalla parte ricorrente.
Resta dunque precluso, per lo spirare del termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito previsto a pena di decadenza, l'esame di questioni di merito relative alla sussistenza del credito, ad eventuale decadenza o irregolarità nella formazione del ruolo e alla quantificazione delle somme accessorie, cristallizzate negli avvisi di addebito non opposti tempestivamente.
Vanno invece presi in esame i fatti successivi a detta notifica, e in particolare deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione relativamente al periodo successivo alla notifica delle cartelle.
Sul punto, va ricordato che la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. sez. un. 17.11.2016, n. 23397) ha definitivamente stabilito che il credito riportato in una cartella di pagamento non opposta si prescrive nel termine di cinque anni (e non di dieci) decorrente dalla data della notifica della cartella.
A tale principio occorre dare applicazione e nel caso di specie, pertanto, i crediti riportati nelle cartelle sottostanti l'intimazione di pagamento CP_2 risultano in parte prescritti per il decorso del termine quinquennale, non
5 tempestivamente interrotto dall' successivamente alla notifica degli CP_5 avvisi di addebito.
Nel dettaglio, gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento risultano ritualmente notificati in data 2.12.2016 e 10.1.2018, mentre l'intimazione oggetto del presente giudizio è stata notificata il 3.10.2023.
Tenendo conto dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione introdotti dalle norme speciali per l'emergenza pandemica – in particolare,
è stata disposta normativamente la sospensione dei termini di prescrizione per un totale di 310 giorni (129 giorni in virtù dell'art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l 27/2020 e ulteriori 181 giorni in virtù dell'art. 11, comma 9, d.l.
183/2020, conv. in l. 21/2021) – dalla data di notifica degli avvisi di addebito risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione per quanto attiene all'avviso di addebito n. 34720160003118467000 (scaduto il 9 ottobre del 2022 e dunque prima della notifica dell'intimazione opposta), mentre non risulta ancora decorso per ciò che attiene all'avviso di addebito n. 34720170003017968000 (il termine sarebbe scaduto il 17 novembre del
2023, mentre l'intimazione oggetto di opposizione è stata notificata il
3.10.2023 interrompendo così il decorso della prescrizione).
L' ha sostenuto di aver interrotto il Controparte_1 termine di prescrizione mediante l'inoltro di intimazioni di pagamento interruttive del termine nelle more del decorso dello stesso, e in particolare con intimazione del 20.2.2020. Tuttavia, a riprova di quanto affermato l' ha prodotto esclusivamente evidenza di una relata di notificazione, CP_5 senza produrre l'integrale copia dell'atto, e senza dunque fornire l'effettiva prova del contenuto dell'intimazione e della richiesta – effettuata in modo chiaro e non equivoco – di far valere il credito sotteso agli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine all'interruzione del termine di prescrizione.
Di conseguenza, l'opposizione dev'essere parzialmente accolta, e va accertata l'estinzione per prescrizione dei crediti riferiti all'avviso di addebito n. 34720160003118467000, mentre va respinta per la restante parte,
6 essendo infondati o inammissibili gli ulteriori motivi articolati, come sopra esposto.
La soccombenza reciproca tra le parti – a fronte dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione – giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara non dovute le somme richieste con l'intimazione di pagamento n. 0472023
9007961926000, con esclusivo riferimento alle somme riferite all'avviso di addebito n. 34720160003118467000, in quanto i crediti ivi vantati sono prescritti;
- Rigetta per la restante parte l'opposizione;
- Spese compensate integralmente tra tutte le parti.
Così deciso in Cassino il 26/11/2025
IL GIUDICE
IG SA
7