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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/03/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO – SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 3308/23 R.G., avente ad oggetto opposizione e decreto ingiuntivo di pagamento, riservata per la decisione all' udienza del
21/2/25 ex art. 281 SEXIES cpc, ult. comma, vertente tra:
, rappresentato e difeso dall' avv. Giorgio Sardella per mandato in atti Parte_1
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E
, quale mandataria di , in persona dei rispettivi legali Controparte_1 Controparte_2 rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall' avv. Roberto Franco per mandato in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Le parti precisavano le conclusioni come da memoria ex art. 189 cpc, n. 1
FATTO
Con atto ritualmente notificato, il traeva in lite , nella spiegata qualita', Pt_2 Controparte_1 innanzi all' intestato Ufficio, per ivi sentir revocare il decreto ingiuntivo 683/23, reso in data 27/4/23 dal Tribunale di sede per l' importo di € 20200,57, oltre accessori e spese, assumendone l' illegittimita' per i motivi meglio elaborati in atti, esattamente cosi' riassunti:
. carenza di legittimazione attiva in senso sostanziale in capo al creditore procedente;
. vessatorieta' delle clausole del contratto C/C n. 74000008200315 del 19/12/2003;
. inidoneita' probatoria dell' estrato di salda-conto autocertificato ex art. 50 del TUB (D. LGS 385/93) – insufficienza della documentazione prodotta ai fini della prova del credito – onere probatorio incombente sull' opposta;
. nullita' della disciplina contrattuale e delle disposizioni relative al conto corrente, alle condizioni di accredito, al documento di sintesi ed allegati prospetti delle nuove condizioni del 31/3/05 – usura dei tassi di interesse e delle CMS -illegittimita' dei relativi addebiti;
. nullita' e inammissibilita' delle condizioni delle CMS dei relativi addebiti;
. nullita' ed inefficacia della commissione disponibilita' fondi e della commissione omnicomprensiva di remunerazione dell' affidamento – illegittimita' dei relativi addebiti;
. non debenza di commissioni, remunerazioni provvigioni e spese non documentate e/o non pattuite
– violazione della L. 108/96;
. illegittimita' dei saldi/dare annotati in corso di rapporto -incertezza dei crediti liquidati.
Su tali rappresentate causali, domandava revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per i motivi pregiudizialmente operanti, assorbenti, gradatamente, previa declaratoria di nullita' delle clausole illegittime e ricalcolo a mezzo ausiliario, dichiararsi non dovute le somme domandate in monitorio, con conseguente eguale revoca del provvedimento, vinte le spese con distrazione.
La pretesa veniva avversata dalla convenuta, la quale, premettendo come il correntista avesse utilizzato i fondi messi a disposizione dalla banca , in un contesto convenzionale Controparte_3 caratterizzato dalla concessione di fido e che egli non avesse mai inteso ripristinare la provvista, evidenziava che il credito fu ceduto a , a sua volta cedente all' odierna Controparte_4 ricorrente , la quale ultima aveva correttamente instato in sede monitoria per il relativo CP_1 recupero, stante la sua legittimazione, come in atti comprovata, determinata dalla regolarita' della cessione intercorsa tra cedente e cessionario (non occorrendo l' approvazione del debitore ceduto, trattandosi di contratto bilaterale) e la sua opponibilita', data dalla regolare comunicazione ex art. 1264 c.c., mentre l' inclusione del contratto nelle cessioni sarebbe dimostrato dalla constatata rispondenza delle sue caratteristiche alle categorie oggetto di cessione, senza necessita' di individuazione specifica e di produzione della fonte contrattuale.
Negata fondatezza (ed in parte qua, mancata allegazione/dimostrazione dei relativi presupposti), all' eccepita vessatorieta' delle clausole pattuite, condotta transizione difensiva sulle regole ripartitorie applicabili al caso in esame (con riguardo alle presunzioni favorevoli al creditore in tema di illecito contrattuale), rivendicata la valenza dimostrativa del salda-conto (assunto avente valenza dimostrativa per mancata contestazione, quindi tacitamente approvato dal correntista), sostenuta l' infondatezza, egualmente, delle altre eccezioni impeditivo-ripetitorie, concludeva, previa concessione della clausola di provvisoria esecuzione e concessione del termine per esperire il tentativo di mediazione obbligatorio, per il rigetto dell' inammissibile/infondata pretesa, con conferma del decreto opposto, gradatamente per la condanna dell' opponente al pagamento delle somme di cui alla richiesta monitoria, salvo il maggior/minor importo, oltre accessori, in via ulteriormente subordinata per la condanna alla restituzione dell' indebito, ex art. 2033 c.c., vinte le spese.
Negata la tutela provvisoria ex art. 648 cpc, istruita con i soli documenti offerti in visione, la causa veniva rimessa a decisione all' esito di discussione orale, ex art. 281 sexies cpc, ultimo comma, sulle rassegnate conclusioni. .
MOTIVI
In estremo limine va significato che, essendo stato ritualmente esperito il tentativo di mediazione in corso di giudizio (come consentito), deve considerarsi rimossa la causale di improcedibilita' di cui alle disposizioni ex D. Lgs. 28/10, a nulla rilevando che non abbia sortito esiti positivi, noto che basti, in tale ottica, il mero esperimento.
Assodata la procedibilita' dell' azione di pagamento, gia' contenuta nell' originario ricosro monitorio, pare pacifico all' esame dei contenuti del libello introduttivo, chiaramente rientrante nel rimedio contestativo ex art. 645 cpc, come il abbia sviluppato una linea difensiva, funzionale alla Pt_2 domandata revoca del decreto monitorio emesso in favore della convenuta/opposta, sotto diversi profili contestativi, di cui il primo puo' a tutti gli effetti qualificarsi quale eccezione impeditiva pregiudiziale di carattere potenzialmente assorbente il merito, in quanto, evidentemente, mirata ad escludere una condizione dell' azione, ovvero la legittimazione del ricorrente all' azione
(correttamente configurata come “attiva”, noto che il convenuto nell' azione in esame, pur formalmente tale, assume la posizione sostanziale di attore a tutti gli effetti, ivi compreso quello di dover provare la propria posizione di interesse – in applicazione dei noti criteri ripartitivi -).
Con un secondo profilo contestativo, l' opponente, ispirandosi proprio a tale imprescindibile assioma processuale, esclude la sussistenza di ogni prova del credito avanzato, negando tale valenza al cosiddetto estratto “salda-conto”, sebbene ritenuto sufficiente dall' art. 50 TUB per l' ottenimento del monitorio, tema di certa pertinenza, ove si consideri, come meglio in seguito approfondito, che secondo le piu' diffuse, quanto condivise, posizioni ermeneutiche, trattasi di documento di sintesi (la cui ratio e' riconducibile all' esigenza degli istituti di credito di poter recuperare con solerzia il credito da parte dei clienti “morsi” avvalendosi dello strumento monitorio), che, in caso di opposizione, degrada a mero elemento indiziario (quindi non dimostrativo di per se' solo), innescandosi, nell' ipotesi, l' onere del pretendente di provare il credito secondo le regole ordinarie del giudizio a cognizione piena.
Tutte le altre eccezioni sono inquadrabili in un unico gruppo, attenendo le stesse a profili meritori, contestandosi il rapporto nei vizi che l' avrebbero contraddistinto, con particolare riguardo alle clausole vessatorie assunte nello stesso contenute e alle pattuizioni illecite comportanti usurarieta' e violazione delle disposizioni in tema di C.M.S.
Ne deriva che trattasi di approccio contestativo da esaminarsi secondo un ordine logico giuridico, la cui formulazione (implicitamente) gradata, comporta la preventiva disamina delle questioni potenzialmente assorbenti (legittimazione), quindi quella attinente alle carenze probatorie, e solo in ultima analisi, all' occorrenza, quelle meritorie, ove non assorbite dagli esiti antecedenti.
Per quanto riguarda la questione della legittimazione, va evidenziata la differenza che intercorre tra la legittimazione quale condizione dell' azione, dalla titolarita', laddove si consideri che la legittimazione sussiste ove vi sia astratta coincidenza tra il soggetto che si assume titolare di una posizione tutelabile con chi la aziona in lite, gia' di per se' meritevole di ottenere una pronuncia giudiziale, mentre la titolarita' consiste nell' accertamento di effettiva appartenenza di quel diritto a chi lo reclama, risolvendosi tale aspetto nell' esigenza di indagare su un presupposto costitutivo della pretesa, appartenente, inequivocabilmente, al merito.
Nel caso di diritto creditorio caduto in successione per atto tra vivi (compresa la cessione, noto strumento che determina la mutazione del soggetto del rapporto dal lato attivo), pare sin troppo ovvio osservare che la legititmazione attiva e' determinata dalla dichiarazione della parte che agisce di esserne titolare, purche', naturalmente, sia rappresentato che essa agisca quale titolare in virtu' ci convenzione di cessione stipulata in proprio favore, che costituisce ipotesi qui riscontrabile, mentre va accertato se ne sussista l' effettiva titolarita', messa in dubbio dall' opponente, che, in effetti, ne ha contestato la “legittimita' sostanziale”, innescando, in tal modo l' onere di provare l' evenienza, incombente sulla assunta creditrice, con modalita' su cui, allo stato, e' aperta accesa discussione, anche in sede di legittimita'.
Dalla posizione piu' tradizionale, sposata anche dalla Suprema Corte (vedasi, ex pluribus, Cass.
31118/17), si e' prevenuti a successivi arresti, in un contesto evolutivo oltremodo variegato e disomogeneo, che, ponendo al centro della vicenda traslativa l' interesse del debitore ad avere certezza del reale titolare del credito, affermano, ove sia contestata la legittimazione del pretendente, che la prova del credito in capo alla cessionaria non possa limitarsi all' attestazione di avvenuta pubblicazione della cessione (anche nelle forme divulgative previste dall' art. 58 TUB in caso di cessioni in blocco, quale forma di pubblicita' equipollente ed alternativa rispetto a quella del tradizionale avviso ex art. 1264 c.c), non costituendo tale formalita' il credito in capo al cessionario che, ordinariamente, avviene mediante un vero e proprio contratto di cessione tra il titolare originario (cedente) ed il subentrante cessionario, mentre l' avviso al debitore ceduto assume efficacia meramente dichiarativa, in quanto mirato a rendergli la cessione opponibile.
In tal caso, la cessionaria deve dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l' avvenuta cessione del credito in oggetto, in quanto solo un contratto che contenga il credito (esplicitamente o de relato) ne puo' materializzare la prova costitutiva, non essendo sufficiente la mera pubblicazione sulla G.U., poiche' opera anche in caso di cartolarizzazione la regola generale di cui all' art. 115 cpc
(Cass. 24789/20, conf., Cass. 17994/23).
A bilanciare le due posizioni “rigide”, pare affermarsi, allo stato, una concezione intermedia, che sugella una sorta di compromesso, pur ispirandosi ad una prospettiva, seppur attenuata, favorevole alla posizione del debitore ceduto, tende ad affievolire gli oneri probatori incombenti sul creditore cessionario, dandosi prevalenza agli aspetti piu' sostanziali della vicenda traslatoria, qualificando, in particolare, quelli indiziariamente rilevanti, quali il possesso del contratto di finanziamento originario, la dichiarazione del cedente di effettiva cessione in favore del soggetto che se ne dichiara titolare, ed ancora, forse anche in via prevalente, la pubblicazione della cessione sulla G.U., purche' naturalmente, nel caso in cui, come di sovente avviene, l' oggetto della cessione non e' esattamente specificato, se non de relato, gli elementi comuni presi in considerazione per le singole categorie consentano di individuare senza incertezze i crediti oggetto di cessione, e che, dunque, il rapporto contestato sia incluso nella cessione al di la' di ogni ragionevole dubbio.
Emblematica, in tale novata prospettiva, emerge Cass. 7866/24, a mente della quale, rimanendo fermo l' onere di dimostrazione (del trasferimento) del credito in capo a chi lo voglia far valere, la pubblicazione della cessione nella GU non esonera chi agisce affermandosi successore a titolo particolare (sempre nel caso di contestazione) dalla prova rigorosa della sua inclusione nel contratto di cessione, che puo' dirsi soddisfatta anche mediante l' avviso di pubblicazione predetto se le indicazioni contenute siano sufficientemente precise al fine ricondurlo con certezza tra quelli ricompresi nel trasferimento in blocco.
Ne consegue, quale logico corollario, che, se cio' non sia sufficiente, sara' necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, o, alternativamente, ne occorrera' la dimostrazione in altro modo (anche mediante elementi presuntivi, in ossequio all' impostazione ermeneutica tradizionale, che tanto aveva gia' opinato).
Ora, anche aderendosi alla linea ermeneutica piu' “morbida” sposata dalla Corte, per cui la prova della cessione non debba necessariamente passare dalla produzione del contratto, dovendosi adattare il principio di diritto al caso di specie, come concretamente presentatosi, va significato che tale prova nel caso risulta conseguita secondo risultanze anche confermate dallo stesso opponente, che ne ha dato pacificamente atto nelle proprie transizioni difensive.
Risultano, in effetti, elementi chiari per ritenere provate le due convenzioni di cessione che hanno interessato il credito in oggetto, nonche' l' inclusione del credito nelle stesse, sebbene individuato per categorie, ovvero de relato, conformandosi le sue caratteristiche essenziali ai parametri che perimetrano l' oggetto delle cessioni, peraltro suffragate dalle comunicazioni direttamente inviate al debitore, elementi tali che escludono ogni ragionevole dubbio in merito. Diversamente va argomentato per la prova del credito, che e' questione ontologicamente diversa dalla sua astratta esistenza, la cui dimostrazione rimane sempre a carico del pretendente, come ammissibilmente eccepito dall' opponente, rientrando tale pregnante aspetto nelle facolta' contestative del ceduto (eccezione cosiddetta “reale”).
In chiave definitoria del punto dolente, occorre necessariamente prendere le mosse dalle contro deduzioni che l' opposta ha inteso svolgere a suffragio delle proprie ragioni, che si fondano prettamente sulla incontestabilita dell' attestato ex art. 50 TUB, ritenuto, per un verso, pienamente probatorio di per se', e per altro profilo, assumente tale valenza in quanto tacitamente approvato, tale da avallare pienamente la pretesa sul pano processuale, evocandosi, in stretto rapporto di interdipendenza con la posizione di pregresso consolidamento del credito, la normativa in tema di indempimento, rifacendosi a quelle posizioni ermeneutiche che, in tema obbligazionario di eziologia convenzionale, invertono gli oneri probatori, per cui la parte creditrice sarebbe tenuta solo ad allegare la fonte del credito stesso ed i fatti costitutivi dell' inadempimento, mentre spetterebbe all' altra, gravata della presunzione di “culpa”, provare di aver pagato.
La tesi non pare pienamente cogliere nel segno.
In primis pare incompleto l' excursus difensivo opponente in ordine alla presunzione incombente sulla parte inadempiente e sulla conseguente inversione degli oneri probatori, pur in astratto corretta, salvo il caso in cui, come quello di specie, vi sia contestazione sulla certezza del credito (e, quindi, implicitamente) sulla sua entita', interrompendosi, nel caso, la presunzione di colpevolezza, re- innescando l'onere dimostrativo in capo al pretendente, che, pertanto, deve anche provare tali aspetti, ribadita l' inidoneita', allo scopo, del salda-conto.
Ne', diiversamente da quanto affermato, la mancata contestazione a monte puo' assumere efficacia di incondizionato riconoscimento, come pare pretendere la ricorrente, ai sensi dell' art. 115 cpc (principio di non contestazione).
In disparte il fatto che il correntista ha qui contestato la sussistenza del credito nella sua dimensione di certezza (inequivocabile, in merito la contestazione di inidoneita' dimostrativa del salda conto, che costituisce chiara posizione difensiva di diniego, tale da ripristinare gli oneri probatori pieni a carico di controparte), la tesi della non contestazione pare, egualmente, di scarso impatto persuasivo.
Il principio in esame, invero, postula che chi lo invoca abbia per prima ottemperato all' onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l' altra parte e' tenuta a prendere posizione (Cass. 20525/20), sicche', ove la parte abbia rappresentato un fatto in via generica, l' altra non puo' che essere altrettanto generica e, pertanto, idonea a far permanere gli oneri probatori sulla prima gravanti (Cass. 21075/16).
Ora, pare chiaro che, se la parte ricorrente ha genericamente sostenuto il proprio credito sulla base del salda-conto, senza allegare nell' excursus difensivo del libello alcunche' sulla concreta formazione del credito e della sua entita', l' onere di contestazione, limitata dall' opponente, nel caso, alla generica contestazione di inidoneita' dimostrativa del documento di sintesi, puo' ritenersi ampiamente assolto.
Rimane, in definitiva, non condivisa la transizione difensiva svolta in comparsa di risposta, in cui l' opposta, rimenandosi al contegno difensivo, assunto come inerte da parte dell' opponente, sostiene la non contestazione del debito, non considerando che, avendo egli contestato quell' unico documento prodotto (o quasi, come appresso meglio argomentato) che ne rappresenterebbe la prova, lo ha di fatto negato, a nulla rilevando che egli non abbia contestato la fonte contrattuale, l' apertura di fido e la disponibilita' delle somme, trattandosi di aspetti assorbiti dalla “proporzionata” negazione probatoria del salda-conto.
Egualmente va argomentato per la transizione svolta dall' opposta in sede di difesa conclusionale autorizzata, con cui, pur riconoscendo la mera indiziarieta' del salda conto, afferma che, tale indizio, unito alla mancata contestazione degli estratti conto periodici inviati al correntista, comporterebbe il consolidamento della prova del credito.
Non considera parte ricorrente, tuttavia, che le massime evocate a sostegno di tale postulato difensivo, pur astrattamente configuranti una posizione pertinente e condivisibile, rimane tardiva, trattandosi, in effetti, di un tema di indagine mai rappresentato in precedenza, come tale sottratto al diritto della contro parte di difendersi sul punto nei termini che scandiscono la tempistica processuale.
La questione si connota dunque di inammissibilita', avendo la parte fondato l' “incipit” di certezza del credito su fattori (nuovi rispetto a quelli in precedenza prospettati) preclusi dalla gia' compiuta trattazione, che avrebbero dovuto essere allegati per tempo, oltre che dimostrati, se la parte li avesse, nell' ipotesi, contestati, e solo in caso contrario l' asserto di implicito riconoscimento avrebbe avuto un senso compiuto.
Ad ogni buon conto, a dirimere la vicenda, basti attingere alle opinioni piu' autorevoli in tema, che, inequivocabilmente, hanno inteso affermare, nel caso di contestazione da parte del debitore, che la banca deve dimostrare come e' arrivata a calcolare il saldo negativo in capo al cliente, depositando tutta la documentazione e gli estratti conto sin dall' inizio del rapporto e non solo quella degli ultimi 10 anni (Cass. 19696/14, nel solco di una tradizione interpretativa del tutto consolidata, conf. Ord.
5373/24), non essendo sufficiente, allo scopo, il saldaconto ex art. 50 TUB, limitato alla sola fase inaudita altera parte del processo monitorio (ex pluribus, Cass. 9695/11).
La banca, quindi, e' onerata, in chiave dimostrativa del proprio diritto, dell' allegazione degli estratti conto integrali del rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio diritto sin dall' origine del medesimo, con la conseguenza che, in caso contrario, la domanda andra' respinta per il mancato assolvimento dell' onere probatorio incombente sul creditore bancario, superato anche il precedente indirizzo sull' applicabilita' di un saldo iniziale a “zero”, soluzione opinanta come non piu' percorribile (Cass. 11543/19).
Ora, considerato che la banca pretendente ha inteso fondare il proprio credito sul salda-conto e su una parte (del tutto) minimale degli estratti conto (come evidenziato dalla difesa opponente e come emergente dalla produzione documentale di parte ricorrente), in cui si possono rinvenire, in effetti, solo alcune contabili trimestrali, pur a fronte di un rapporto durato diversi anni, va concluso che non vi siano elementi di persuasione insufficienti a provare la pretesa, destinata a rimanere incerta, con la ineluttabile conseguenza che la vertenza va ragionevolmente definita con il rigetto della domanda di pagamento e conseguente revoca del decreto ingiuntivo, trattandosi di posizione creditoria , in effetti, rimasta orfana di dimostrazione, secondo i canoni che gli arresti evocati hanno inteso opinare.
L' accoglimento della pregiudiziale eccezione di difetto di prova assorbe tutti gli altri (logicamente) gradati motivi di censura interposti dall' opponente, nonche' l' istanza di ripetizione avanzata dall' opposta in riconvenzione ex art. 2033 c.c. (gia' di per se inammissibile secondo lo schema che connota la struttura del rimedio ex art. 645 cpc), non ricorrendo i relativi presupposti costitutivi, elusi proprio dalla mancata dimostrazione della pretesa principale, richiedendo, entrambe, la prova del consolidamento di un dare in favore della banca mai acquisito. Sul regolamento delle spese, pur da operarsi secondo soccombenza, incide l' infondatezza dell' eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall' opposta, che comporta, unitamente alla evidenziata novita'/complessita' applicativa degli istituti di diritto qui attinti, una ragionevole riduzione della relativa ripetizione, nei limiti del 50%, con la quota residua a rifondersi in favore dell' opponente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle ragioni avversative avanzate dal nei confronti della banca a mezzo della rappresentata mandataria, Pt_2 Controparte_2 accertata la mancata prova del credito avanzato in monitorio, assorbite le ulteriori questioni, revoca il decreto ingiuntivo n. 684/23 emesso il 24/7/23 dal Tribunale di sede e condanna l' opposta al pagamento del 50% delle spese di lite in favore dell' antistatario procuratore di parte opponente, che liquida, gia' ridotte in frazione, in € 2345,00, di cui € 145,00 per borsuali, oltre RSG al 15%, nonche' IVA e CAP, se dovuti, come per legge, con compensazione della quota residua.
Cosi deciso, Taranto, 22/3/25, si deposita in termini, ex art. 281 sexies cpc, ultimo comma.
IL GO A. TAURINO