Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/02/2011, n. 13716
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Sentenza 24 febbraio 2011

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La delega conferita dal procuratore della Repubblica al vice procuratore onorario e al magistrato ordinario in tirocinio da almeno sei mesi per lo svolgimento delle funzioni di Pubblico Ministero nella udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei rispettivi ambiti stabiliti dall'art. 72, comma secondo, lett. b), ord. giud., comprende la facoltà di richiedere l'applicazione di una misura cautelare personale.

In tema di delega conferita dal procuratore della Repubblica al vice procuratore onorario e al magistrato ordinario in tirocinio per lo svolgimento delle funzioni di Pubblico Ministero, devono considerarsi come non apposte le condizioni o restrizioni non previste dalla legge ivi eventualmente inserite, delle quali, quindi, il giudice non deve tenere alcun conto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/02/2011, n. 13716
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13716
    Data del deposito : 24 febbraio 2011

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