Sentenza 23 maggio 2007
Massime • 1
Al vice Procuratore onorario che, ai sensi dell'art. 72 ord. giud., è delegato a partecipare all'udienza di convalida dell'arresto e al contestuale giudizio direttissimo, deve riconoscersi anche il potere di richiedere in quell'udienza l'applicazione della misura cautelare personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2007, n. 28104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28104 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 23/05/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 963
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 046352/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MM IH, N. IL 13/02/1973;
avverso ORDINANZA del 21/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. MARTIRE Rosario che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
LI IH, tratto in arresto nella flagranza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione a fine di spaccio di 66 grammi di eroina), veniva tradotto dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno - Sez. Dist. di San Benedetto del Tronto - per la convalida dell'arresto ed il giudizio direttissimo. All'esito, il Tribunale medesimo applicava nei confronti del predetto LI la misura cautelare della custodia in carcere, ravvisando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nonché delle esigenze cautelari con riferimento al pericolo di reiterazione dell'attività criminale e del pericolo di fuga. Proponeva istanza di riesame l'indagato, ed il Tribunale della libertà di Ancona rigettava il gravame ritenendo sussistenti a carico del predetto gravi indizi di colpevolezza sulla scorta di quanto direttamente rilevato dai verbalizzanti in occasione dell'arresto (LI occultava nel condotto rettale due ovuli contenenti la sostanza stupefacente), nonché le esigenze cautelari quali già evidenziate dal Tribunale nel provvedimento restrittivo. Avverso detto provvedimento ricorre per Cassazione LI IH, con atto di gravame sottoscritto personalmente, eccependo la nullità dell'ordinanza cautelare per l'asserita mancanza di motivazione relativamente alla gravità del quadro indiziario, sul rilievo che mancherebbe "addirittura" (pag. 2 del ricorso) nel corpo dell'ordinanza coercitiva emessa dal Tribunale, in sede di convalida e giudizio direttissimo, la semplice esposizione degli indizi giustificativi della misura cautelare;
il ricorrente, con riferimento al rilievo del Tribunale della libertà circa la mancanza di contestazione, con il gravame, della ritenuta sussistenza degli indizi, afferma che sul punto non vi poteva essere contestazione alcuna posto che gli indizi non risultavano indicati nell'ordinanza impositiva della misura neanche con clausole di stile: di tal che, prosegue ancora il ricorrente, il Tribunale della libertà si sarebbe sostituito completamente al primo giudice e sarebbe "andato esso stesso a cercare ed a esporre i gravi indizi di colpevolezza e gli elementi di fatto da cui sono desunti" (così si legge testualmente a pag. 5 del ricorso), omettendo qualsiasi risposta alle censure dedotte sul punto con il gravame. Il ricorrente deduce poi l'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare, per essere stata avanzata la relativa richiesta dal P.M. onorario in sede di udienza di convalida e senza alcuna indicazione degli elementi posti a base della richiesta stessa.
È poi pervenuta memoria difensiva con motivi aggiunti, a sostegno della censura relativa alla asserita mancanza di motivazione nel provvedimento coercitivo in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ed alla denunciata violazione di legge laddove, secondo la prospettazione del ricorrente, il Tribunale del riesame si sarebbe completamente sostituito al giudice nell'assolvimento dell'onere motivazionale. Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza delle tesi difensive. A) - Quanto al dedotto vizio di motivazione concernente i gravi indizi di colpevolezza, giova innanzi tutto sottolineare che anche nel procedimento incidentale "de libertate", una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non è consentito alla Corte di Cassazione prendere in considerazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, la diversa valutazione delle risultanze probatorie prospettata dal ricorrente, essendo rilevabili, in sede di giudizio di legittimità, esclusivamente quei vizi argomentativi che siano tali da incidere sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale, svolto nel provvedimento, e non sul contenuto della decisione (in tal senso, tra le tante, Sez. 1, N. 6383/98, RV. 209787, e Sez. 1, N. 1083/98, RV. 210019). Orbene, nella concreta fattispecie il Tribunale del riesame ha dato conto, con puntuale e adeguato apparato argomentativo - incensurabile in sede di controllo di legittimità - delle ragioni per le quali l'indagato era attinto da gravi indizi di colpevolezza, indicando gli elementi fattuali rilevanti a tal fine, tutti significativamente convergenti nel senso della qualificata probabilità di colpevolezza del soggetto avuto riguardo alle peculiari modalità di occultamente della droga. Anche l'ordinanza impositiva della misura cautelare risulta motivata avendo il giudice richiamato espressamente l'arresto in flagranza e quindi le relative circostanze fattuali (dal verbale dell'arresto in flagranza risulta che l'arrestato occultava nel condotto rettale due ovuli contenenti la sostanza stupefacente). È opportuno ricordare che è stato affermato (e costantemente ribadito) in giurisprudenza, con riferimento alle misure cautelari, il principio secondo cui il Tribunale del riesame ben può integrare la motivazione del provvedimento genetico della misura restrittiva laddove detto provvedimento non sia del tutto privo di motivazione (e nel caso di specie non può in alcun modo parlarsi di motivazione mancante o apparente, quanto al quadro indiziario, tenuto conto dell'esplicito riferimento del Giudice della convalida all'arresto in flagranza, come sopra ricordato): "Il Tribunale del riesame può integrare la motivazione dell'ordinanza impositiva di misura cautelare, perché, con la garanzia del contraddittorio, può rimediare ai vizi della motivazione, sino a confermare la misura per ragioni diverse. Deve per contro rilevare la nullità dell'ordinanza, quando essa sia priva del requisito della motivazione (intesa mancanza fisica o mera apparenza), in relazione alle condizioni generali o alle esigenze cautelari" (così, "ex plurimis", Cass. Sez. 5, 4/2/2000 n. 5954, Molinari, RV 215258).
B) - Parimenti infondata è la seconda censura.
Dal verbale dell'udienza di convalida si rileva che il Pubblico Ministero onorario era munito di delega: orbene deve ritenersi che l'art. 72 dell'Ordinamento Giudiziario, prevedendo espressamente la possibilità per il Pubblico Ministero onorario di partecipare all'udienza di convalida ed al contestuale giudizio direttissimo, attribuisce evidentemente allo stesso soggetto anche la competenza a richiedere l'applicazione della misura cautelare trattandosi di una fase concettualmente e strutturalmente collocata all'interno della procedura attraverso la quale si articola la convalida dell'arresto ed il conseguente giudizio direttissimo.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere alla comunicazione di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2007