Sentenza 5 dicembre 2006
Massime • 1
La delega conferita al vice procuratore onorario per la partecipazione all'udienza segna i limiti entro i quali il delegato può determinarsi autonomamente e costituisce il fondamento per il legittimo esercizio delle funzioni requirenti, sicché il giudice, verificati i limiti di esercizio del potere attraverso l'esame del contenuto della delega, non può prendere in esame le iniziative e le richieste eccedenti. (Fattispecie in cui il giudice della convalida dell'arresto in flagranza e del contestuale giudizio direttissimo aveva applicato agli imputati la misura cautelare della custodia in carcere, come da richiesta contenuta nell'atto di delega del procuratore della Repubblica, benchè il vice procuratore onorario delegato per l'udienza, discostandosi dalla delega, avesse chiesto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2006, n. 9206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9206 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 05/12/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1442
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 025444/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO MI, N. il 14.05.1967;
2) CH FA, N. il 19.08.1952;
3) RI AL, N. il 24.09.1985;
avverso ORDINANZA del 16.05.2006 TRIBUNALE della LIBERTÀ di FIRENZE;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERA VITO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Dott. Angelo Di Popolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla configurazione delle esigenze cautelari.
OSSERVA
IN SS, AC TE e DA EA ricorrono, tramite il loro difensore, avverso l'ordinanza con cui il Tribunale Distrettuale della Libertà di Firenze aveva rigettato la richiesta di riesame del provvedimento di quel Tribunale Monocratico mercè il quale, il 9 maggio 2006, in occasione dell'udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo cui erano stati tratti gli imputati, era stata disposta la loro custodia cautelare in carcere. Deducono i ricorrenti:
1) limitatamente alle posizioni del IN e della DA, la violazione, da parte del giudice del giudizio direttissimo prima e del Tribunale Distrettuale poi, del principio della domanda cautelare, atteso che il Vice Procuratore Onorario, delegato per l'udienza dal P.M., scostandosi dall'apposito mandato scritto, che conteneva la richiesta di custodia cautelare in carcere, aveva chiesto per loro gli arresti domiciliari;
ad avviso dei ricorrenti, pertanto, era quest'ultima la richiesta su cui doveva pronunciarsi il giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.p., e non avrebbe potuto disporre una misura più afflittiva di quella richiesta senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, che comporta la nullità dell'ordinanza applicativa della cautela;
2) la violazione dell'art. 273 c.p.p., avendo il provvedimento impugnato ritenuto sussistenti i presupposti fattuali per l'adozione del provvedimento cautelare, laddove una più attenta disamina ne avrebbe palesato l'insussistenza;
3) la violazione dell'art. 274 c.p.p., lett. c, atteso che, per avvalorare la sussistenza di pericolo di reiterazione della condotta illecita, l'ordinanza impugnata aveva considerato ipotesi meramente congetturali, trascurando invece di valutare che la mera resistenza verbale della vittima li aveva indotti a desistere dalla realizzazione del proposito criminoso, fatto che a loro avviso escludeva la pericolosità;
4) violazione dell'art. 275 c.p.p., essendo stata adottata la più severa delle misure cautelari personali in difetto di ogni motivazione in ordine al perché misure meno afflittive sarebbero state inidonee.
Il ricorso è destituito di fondamento.
Quanto al primo motivo, come deve ritenersi per certo, perché risulta dal provvedimento impugnato e gli stessi ricorrenti lo affermano e documentano con i tre allegati al ricorso, 1) la delega conferita per l'udienza dal Pubblico Ministero al magistrato onorario ai sensi dell'art. 72 Ord. Giud. e art. 162 disp. att. c.p.p., era preceduta da contestuale espressa richiesta di custodia cautelare in carcere per tutti gli imputati;
2) il delegato per l'udienza aveva disatteso i limiti del mandato, chiedendo invece gli arresti domiciliari per il IN e la DA;
3) il giudice non aveva seguito la suddetta richiesta orale, disponendo la cautela carceraria secondo quanto risultava dalla richiesta scritta, che era stata esibita in dibattimento, così come prescritto dal primo comma dell'art. 162 disp. att. c.p.p.. Sostengono i ricorrenti che, in generale, il delegato per l'udienza ex art. 72 Ord. Giud. non può essere considerato alla stregua di mero nuncius delle determinazioni del delegante, avendo invece il potere (ed il dovere) di svolgere le funzioni di Pubblico Ministero in piena autonomia, tanto che l'art. 162 disp. att. c.p.p., comma 3 conferisce al Pubblico Ministero delegato la mera facoltà di consultare il Procuratore della Repubblica solo "quando si presenta la necessità di prestare il consenso all'applicazione della pena su richiesta, ovvero si deve procedere a nuove contestazioni", dal che dovrebbe evincersi che di regola il P.M. delegato valuta e si determina in piena autonomia al di là dei limiti della delega, di modo che il giudice deve tener conto solo delle richieste da lui formulate, a prescindere dalla delega, di modo che nella specie doveva intendersi chiesta l'applicazione degli arresti domiciliari, e non poteva il giudice del dibattimento disporre una misura più afflittiva senza la previa richiesta del P.M..
La tesi suddetta non appare convincente.
Se infatti non è dubbio che in generale il pubblico ministero delegato esercita le sue funzioni in piena autonomia, come del resto prescrive l'art. 53 c.p.p., deve considerarsi che tuttavia la fonte del potere che l'abilita all'esercizio delle funzioni requirenti è nella delega, speciale per sua natura non solo perché limitata ad un solo specifico processo, ma anche perché costitutiva delle condizioni e dei limiti del potere delegato, che può contemplare nella sua massima espansione il conferimento pieno e generico di funzioni requirenti - sempre per una specifica udienza dibattimentale e per uno specifico procedimento -, ovvero, nella ipotesi più riduttiva, il potere di formulare specifiche dettagliate richieste, che esclude ogni più ampia e diversa facoltà.
Ne consegue che per verificare l'ampiezza dei poteri conferiti al delegato per l'udienza, è necessario l'esame della delega, che come s'è già osservato deve essere redatta per iscritto e ne è obbligatoria l'esibizione in giudizio.
Da quanto precede devono trarsi le seguenti implicazioni:
1) l'autonomia di cui all'art. 53 c.p.p. deve intendersi circoscritta nei limiti della quantità di potere delegato, nel senso che il P.M. delegato può determinarsi come vuole nell'ambito e nei limiti del mandato ricevuto;
2) costituisce legittimo esercizio delle funzioni requirenti previste dall'art. 291 c.p.p. solo quello svolto nel limiti del mandato;
3) le iniziative e le richieste travalicanti la delega non ne consentirebbero l'identificazione come espressioni di potere requirente, e ciò comporterebbe la nullità assoluta, ex artt. 178 e 179 c.p.p., del provvedimento che postulasse, per la sua validità, l'iniziativa o la richiesta del P.M..
Nel caso di specie al giudice del dibattimento era stato esibito un documento che conteneva innanzitutto la richiesta scritta del P.M. di custodia cautelare in carcere per tutti gli imputati, e solo di seguito la delega al VPO per l'udienza: all'evidenza, pertanto, la richiesta cautelare non era stata rimessa alla discrezionalità del delegato, e rispetto ad essa effettivamente il VPO delegato aveva la mera funzione di nuncius che doveva limitarsi a trasmettere al giudice del dibattimento la richiesta formulata dal suo ufficio. Invece, travalicando ampiamente i poteri conferitigli dalla delega, il P.M. delegato per l'udienza aveva chiesto verbalmente gli arresti domiciliari per il IN e per la DA, così contraddicendo la diversa richiesta scritta.
Il giudice del dibattimento era pertanto tenuto a verificare i limiti di esercizio del potere requirente del magistrato onorario delegato, come correttamente fece, facendo riferimento alle richiesta scritta, cui ritenne di uniformarsi, ravvisando i presupposti per l'applicazione della misura carceraria.
In ogni caso è chiaro che la richiesta contenuta nell'atto di delega era l'unica valida cui occorreva far riferimento, e certamente non impediva al giudice di disporre una misura meno afflitiva, così disattendendo parzialmente la richiesta scritta. Diverse conclusioni non possono trarsi dall'art. 162 disp. att. c.p.p., comma 3, che contempla una fattispecie di mandato ampio e generico cui fa riscontro una situazione processuale non prevista, che pone il delegato d'udienza nella necessità di operare scelte e strategie processuali che potrebbe non essere avvezzo a governare, ed è comprensibile che in tal caso possa consultarsi con il Procuratore Delegante;
il richiamo a tale norma pertanto è inconferente, versandosi nel caso in esame in ipotesi affatto differente. Deve allora concludersi che la misura carceraria fu disposta legittimamente, sulla base della richiesta formulata per iscritto dal P.M., che il VPO delegato per l'udienza non aveva il potere di obliterare.
La nullità dedotta è pertanto insussistente.
Quanto agli altri motivi, l'ordinanza impugnata appare adeguatamente motivata con percorso argomentativo sufficiente, comunque esente da vizi logici, discrasie o contraddizioni, sia in relazione ai gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p., che nell'ordinanza sono specificamente e puntualmente indicati;
sia in relazione alle esigenze cautelari, delle quali il giudice del merito aveva dato contezza illustrando la proclività a delinquere degli imputati come desunta dalle circostanze del fatto;
sia infine per il criterio di scelta della misura, in concreto applicata con riferimento alla pericolosità degli imputati, che, almeno per due di loro - IN e DA -, era stata ritenuta sussistente a prescindere dalla loro incensuratezza, e tale valutazione appare motivata in modo logico e coerente.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento. Dispone gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2007