Sentenza 30 marzo 2007
Massime • 1
E nulla l'ordinanza pronunciata dal Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, in esito all'udienza in cui sia intervenuto, quale rappresentante dell'Ufficio del PM, un magistrato onorario in carenza di delega del Procuratore della Repubblica a esercitare le funzioni requirenti, in quanto il magistrato onorario ripete la propria legittimazione esclusivamente dal provvedimento di delega, deliberato con le forme prescritte dall'art. 162, comma primo, disp. att. cod. proc. pen., che ha l'obbligo di esibire in dibattimento (art. 162, comma secondo, disp. att. stesso codice). Ne deriva che la carenza di delega integra la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., concernente la violazione delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria del Pubblico Ministero al procedimento, rilevabile nei modi e nei termini prescritti dall'art. 180 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2007, n. 22409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22409 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 30/03/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1394
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 032163/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI ALBA;
nei confronti di:
1) US BE, N. IL 01/06/1962;
avverso ORDINANZA del 15/05/2006 TRIB. SEZ. DIST. di BRA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere VECCHIO MASSIMO Letta la requisitoria del Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, in persona del Dott. Francesco Mauro Iacoviello, Sostituto Procuratore Generale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 15 maggio 2006 e depositata il Tribunale di Alba, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, in accoglimento dell'incidente di esecuzione proposto l'11 maggio 2006 da SO IN in relazione alla condanna alla pena dell'arresto in giorni venti (e della ammenda in Euro settecento), inflittagli dal Tribunale medesimo - Sezione distaccata di Bra con sentenza 28 settembre 2005 per la contravvenzione prevista e punita dall'art. 186 C.d.S., ha sospeso l'esecuzione, che il Pubblico Ministero aveva disposto con decreto del 27 aprile 2006 sul presupposto che la recidiva applicata al condannato ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4 (vecchio testo), in relazione a precedente contravvenzione, ostasse, à termini dell'art.656 c.p.p., comma 9, lett. c) e art. 656 c.p.p. alla sospensione prevista dal precedente comma 5.
Il Giudice a quo ha, invece, ritenuto che il divieto di sospensione della esecuzione, introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, opera "soltanto nei confronti del detenuto (rectius: del condannato) che debba considerasi recidivo, sia secondo la vecchia formulazione che secondo la nuova formulazione dell'art. 99 c.p." e, pertanto, nei confronti di colui al quale la recidiva, à sensi dell'art. 99 c.p., comma 4, sia stata applicata per delitti non colposi.
2. - Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica, mediante atto del 18 maggio 2006, con il quale sviluppa due motivi. 2.1 - Con il primo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera c) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza, in relazione agli artt. 178 c.p.p., comma 1, lettera b), e art. 666 c.p.p., comma 3, sotto il triplice profilo: 1) che il giudice della esecuzione per deliberare sull'incidente proposto l'11 maggio 2006 aveva fissato l'udienza in camera di consiglio del 15 maggio 2006, così violando il termine dilatorio di giorni dieci, stabilito dall'art. 666 c.p.p., comma 3; 2) che, della udienza suddetta neppure aveva dato avviso al Pubblico Ministero;
3) che l'udienza era stata illegittimamente tenuta con la partecipazione di un magistrato onorario del Pubblico Ministero, sprovvisto della delega prescritta. 2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 656 c.p.p., sotto il profilo che il principio tempus regie actum comporterebbe che la recidiva applicata ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4 (vecchio testo), anche se relativa a contravvenzioni, impedisce la sospensione della esecuzione a tanto anche per effetto della norma di diritto intertemporale di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10 che, fatta eccezione per la prescrizione, richiama l'art. 2 c.p., (comma 4). 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con requisitoria del 9 gennaio 2007, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il relazione alla impugnativa in rito il Requirente ha sostenuto che l'intervento nella udienza camerale del magistrato onorario del Pubblico Ministero aveva dato luogo a una nullità a regime intermedio, tuttavia sanata, in quanto non eccepita nel termine fissato dall'art. 182 c.p.p. e che, parimenti, dovevano ritenersi sanate, in quanto non tempestivamente denunziate, le nullità (pur esse a regime intermedio) dipendenti dall'omesso avviso al Pubblico Ministero e dalla violazione del termine dilatorio di comparizione. Sul punto della interpretazione del riferimento alla recidiva reiterata ed aggravata, contenuto nell'art. 565 c.p.p., il Procuratore generale ha diffusamente argomentato che di tratta di rinvio formale oprato dal legislatore alla vigente previsione dell'art. 99 c.p., comma 4, (introdotta con la medesima L. 5 dicembre 2005, n. 251) e non al "testo storico" della previgente disposizione.
4. - Il ricorso è fondato.
4.1 - Non sono condivisibili le obiezioni formulate dal Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte.
Se indubbiamente, in linea di principio, l'intervento in udienza del Magistrato del Pubblico Ministero vale a sanare le nullità dipendenti dall'inosservanza del termine dilatorio di comparizione o dalla radicale omissione dell'avviso della udienza, nella specie, tuttavia, il rilievo della partecipazione magistrato onorario della Procura della Repubblica non giova, quando in ipotesi si contesta proprio la carenza di legittimazione del suddetto magistrato a rappresentare l'ufficio di Procura.
Sotto tale profilo l'argomentazione del Procuratore generale è viziata, per un verso, da evidente petizione di principio e circolarità.
Gli è che se il Magistrato intervenuto non ha il potere di rappresentare l'ufficio cui è addetto, il suo intervento non può evidentemente sanare l'omissione dell'avviso della udienza, ne' l'inosservanza del termine di comparizione, laddove la sanatoria consegue alla partecipazione del rappresentante del Pubblico Ministero abilitato.
Per altro verso, il rilievo (fattuale) della partecipazione alla udienza in camera di consiglio della persona fisica di un determinato magistrato onorario non è evidentemente conducente per contrastare la ulteriore denunzia (sul piano giuridico) della invalidità della partecipazione stessa.
Infine, è appena il caso di aggiungere che, ricondotta la patologia denunziata nell'ambito delle "nullità a regime intermedio", come correttamente sostiene il Procuratore generale, trova applicazione il regime fissato dall'art. 180 c.p.p. (e non quello di cui all'art. 182 c.p.p., previsto per le nullità relative, invocato dal Requirente),
sicché, nella specie, avendo il Procuratore della Repubblica ricorrente denunziato la nullità che inficia l'udienza camerale (per l'omessa partecipazione di alcun Magistrato del Pubblico Ministero legittimato a rappresentare l'Ufficio), proprio con il ricorso proposto contro l'ordinanza deliberata in esito a tale udienza, non è intervenuta alcuna preclusione, con conseguente sanatoria (v. in termini: Cass., Sez. Sez. 4^, 16 luglio 1990, n. 1313, Falconi, massima n. 185398: "La violazione della disposizione del quarto comma dell'art. 666 nuovo c.p.p. - che prevede la partecipazione necessaria... del PM all'udienza in camera di consiglio nel procedimento di esecuzione, da luogo ad una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., comma, 1 lettera b), rilevabile nei modi e nei termini prescritti dall'art. 180 c.p.p.). 4.3 - Affatto assorbente dell'esame delle ulteriori eccezioni, circa le concorrenti nullità denunziate, v. supra il paragrafo sub 2.1 ai numeri (1) e (2), è la questione della invalidità conseguente alla inosservanza della disposizione dell'art. 666 c.p.p. che prescrive la partecipazione "necessaria" del Pubblico Ministero (in persona di magistrato legittimato a rappresentare l'ufficio) alla udienza camerale del procedimento di esecuzione.
4.4 - In proposito non risultano precedenti di legittimità in termini.
Questa Corte ha, invero, affrontato i casi diversi della inosservanza dell'art. 162 disp. att. c.p.p., in relazione alla omessa esibizione della delega da parte del magistrato onorario delegato dal Procuratore della Repubblica (Cass., Sez. 6^, 19 ottobre 1994, n. 12157, Imperatori, massima n. 200824 e Cass., Sez. 5^, 27 maggio 1999, n. 10523, Luca, massima n. 214402) e del conferimento della delega al vice procuratore onorario per l'esercizio di funzioni non delegabili ai sensi degli artt. 71 e 72 dell'Ordinamento Giudiziario (Cass., Sez. 4^, 11 aprile 2000, n. 2361, Del Gallo, massima n. 216489; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2003, n. 23229, Gattafoni, massima n. 224834; e, anteriormente alla sostituzione dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, giusta D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 23, con specifico riferimento all'intervento nel procedimento di esecuzione, Cass., Sez. 3^, 31 agosto 1993, n. 1843, Azzolina, massima n. 196162).
4.5 - Nella cernita dei dati normativi vengono in considerazione le disposizioni di ordinamento giudiziario vigenti prima della recente riforma, introdotta dalla Legge Delegazione 25 luglio 2005, n. 150, attuata - in relazione alla organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero - con il D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 e, da ultimo, perfezionata con la L. 24 ottobre 2006, n. 269. L'udienza del 15 maggio 2006, in esito alla quale il giudice della esecuzione ha deliberato l'ordinanza impugnata, è stata, infatti, celebrata in pendenza del termine di vacatio del D.Lgs. 20 febbraio 2006 (giorni novanta decorrenti dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale avvenuta il 20 marzo 2006).
Come è noto, la riforma ha accentuato il carattere monocratico e di vertice della titolarità delle attribuzioni, in materia penale, del Pubblico Ministero in capo al magistrato preposto all'ufficio della procura della Repubblica e ha superato, in relazione alla investitura degli affari, la dicotomia di regime tra i magistrati addetti in sottordine all'ufficio: ordinari e onoraria introducendo per tutti indistintamente il modello amministrativo della assegnazione dell'affare, ferme le limitazioni correlate alla tipologia di taluni procedimenti per i magistrati onorari.
4.6 - In precedenza gli artt. 70 e 72, dell'Ordinamento Giudiziario prevedevano, rispettivamente, per i magistrati ordinari il regime della designazione e per i magistrati onorari quello della delega. L'istituto della designazione (specie alla luce di incisivi interventi sul piano della normazione secondaria operati dall'Organo di autogoverno) si colloca nella prospettiva della valorizzazione della titolarità diffusa della funzione tra tutti i magistrati della procura (tendenza radicalmente invertita con la riforma), la delega, invece, presuppone il rapporto di subordinazione tra il Procuratore della Repubblica delegante e il magistrato onorario delegato, implicitamente derogando (v. art. 162 disp. att. c.p.p., commi 3 e 4) anche al principio della piena autonomia nell'esercizio delle funzioni in udienza (art. 70, comma 4, dell'Ordinamento Giudiziario), e, soprattutto, esprime la derivazione della potestà del delegato dal provvedimento di delega nominativa "conferita - secondo la previsione dell'art. 72, comma 2 dell'Ordinamento giudiziario, ora abrogato dal cit. D.Lgs. 20 febbraio 2006, art. 7, comma 1, lettera a) - in relazione a una determinata udienza o a un singolo procedimento".
A differenza del magistrato ordinario, pienamente abilitato - sul piano processuale e di tutti rapporti con gli altri organi e uffici - a esercitare la funzione del Pubblico Ministero per effetto esclusivo del suo inserimento organico nell'ufficio di Procura, senza che sul piano processuale assuma alcuna rilevanza l'atto interno della designazione (in termini: Cass., Sez. 6^, 8 novembre 1996, n. 10851, Malossini, massima n. 206228), il magistrato onorario ripete la propria legittimazione esclusivamente dal provvedimento di delega, deliberato con le forme prescritte dall'art. 162 disp. att. c.p.p., comma 1, e ha l'obbligo di esibire l'atto di delega in dibattimento
(art. 162 disp. att. c.p.p., comma 2). 4.7 - La delega instaura, dunque, il nesso di immedesimazione organica tra l'ufficio del Pubblico Ministero e il magistrato onorario relativamente all'esercizio delle funzioni che riguardano la trattazione dell'affare delegato.
Sicché la carenza di delega invalida l'imputazione della attività del magistrato onorario all'ufficio del Pubblico Ministero cui è addetto, e, pertanto, costituisce inosservanza delle disposizioni che concernono la partecipazione del Pubblico Ministero. Risulta, così, integrata la nullità di ordine generale contemplata dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lettera b). È, infine, appena il caso di aggiungere che la conclusione riceve, peraltro, conforto, argomentando a contrariis alla stregua dell'obiter dictum espresso da questa Corte (Sez. 6^, 3 luglio 1996, n. 8815, Bartolomei, massima n. 205909) nell'affermare il principio della irrilevanza delle cause di incompatibilità dei magistrati onorari del Pubblico Ministero sul piano della validità degli atti:
La nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. b), conseguente alla inosservanza delle disposizioni concernenti l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento... non si verifica quando, con delega nominativa del Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale, il potere di esercitare le funzioni di pubblico ministero in udienza viene conferito ad uno dei soggetti appartenenti alle categorie indicate nell'art. 72, comma 1 dell'Ordinamento Giudiziario (uditori giudiziari, vice procuratori onorari, ufficiali di polizia giudiziaria), con ciò attuandosi un vero e proprio trasferimento di funzioni a persona legittimata, che in tal modo realizza a suo favore i necessari requisiti di capacità, di cui l'organo requirente deve essere provvisto al fine della validità degli atti compiuti.
4.8 - Alle considerazioni che precedono in diritto - essendo nel caso di specie affatto pacifico e fuori discussione che alla udienza camerale del 15 maggio 2006 celebrata dal Tribunale di Alba, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, intervenne, quale rappresentante del Pubblico Ministero, il vice pretore onorario, Dott. Sandri, in carenza di veruna delega del Procuratore della Repubblica a esercitare le funzioni requirenti - conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Alba per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Alba.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2007