Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2007, n. 22409
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Sentenza 30 marzo 2007

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E nulla l'ordinanza pronunciata dal Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, in esito all'udienza in cui sia intervenuto, quale rappresentante dell'Ufficio del PM, un magistrato onorario in carenza di delega del Procuratore della Repubblica a esercitare le funzioni requirenti, in quanto il magistrato onorario ripete la propria legittimazione esclusivamente dal provvedimento di delega, deliberato con le forme prescritte dall'art. 162, comma primo, disp. att. cod. proc. pen., che ha l'obbligo di esibire in dibattimento (art. 162, comma secondo, disp. att. stesso codice). Ne deriva che la carenza di delega integra la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., concernente la violazione delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria del Pubblico Ministero al procedimento, rilevabile nei modi e nei termini prescritti dall'art. 180 cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2007, n. 22409
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22409
    Data del deposito : 30 marzo 2007

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