Sentenza 28 settembre 1999
Massime • 1
Lo strumento della revoca delle misure cautelari, in quanto diretto a consentire la valutazione della sussistenza "ex ante" e della persistenza "ex post" delle condizioni di applicabilità delle misure, non giustifica, in relazione alla sua funzione, alcun limite alla verifica dell'attualità delle stesse, anche con riferimento ai soli fatti preesistenti all'adozione della cautela, dei quali può essere effettuato nuovo e diverso apprezzamento. Ne deriva che, nel caso di istanza dell'interessato, è imposto al giudice il dovere di esaminare qualsiasi elemento e questione attinente alla legittimità del mantenimento della misura, con l'unica preclusione derivante dalla circostanza che il controllo delle condizioni di applicabilità sia stato già in concreto effettuato: la precedente decisione, infatti, anche se priva dell'effetto del giudicato, non può che produrre nei confronti delle parti interessate un'efficacia analoga a quella prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. (secondo cui è inammissibile la proposta di incidente di esecuzione consistente nella mera riproposizione di una richiesta già rigettata basata sui medesimi elementi), che pone un principio di carattere generale, applicabile anche al di fuori del procedimento di esecuzione per cui è dettato e preclusivo, allo stato degli atti, di una nuova pronuncia giurisdizionale in ordine alle questioni trattate. (Alla stregua di di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale che, pronunciandosi in sede di appello sul rigetto della richiesta di revoca di una misura cautelare reale, aveva ritenuto precluso l'esame delle questioni che avrebbero potuto essere sollevate con l'impugnazione del decreto applicativo della misura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/1999, n. 4042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4042 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 28.9.1999
Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
Dott. Ernesto Perna La Torre Consigliere N. 4042
Dott. Massimo Oddo Cons. relatore REGISTRO GENERALE
Dott. Michele Besson Consigliere N. 24373/99
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 25 maggio 1999 da ER AR - nella qualità di legale rappresentante della Hotel Promotion Bureau S.r.l. avverso l'ordinanza del 28 aprile/3 maggio 1999, con la quale il Tribunale di Sassari ha rigettato l'appello proposto dalla società contro il provvedimento reso il 17 marzo 1999 dal G.I.P. della Pretura Circondariale di Tempio Pausania, che ha aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto il 9 aprile 1998 di un terreno di circa 37.000 mq. e di una palazzina, comprendente 16 appartamenti, di proprietà della ricorrente in località Terrata del Comune di Golfo Aranci.
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, il ricorso ed i motivi nuovi;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. Massimo Oddo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Giovanni Palombarini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, avv. Alfredo Gaito e Pietro Corda, che hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. OSSERVA
Il tribunale ha rigettato l'appello avverso il diniego di revoca del sequestro preventivo degli immobili della società Hotel Promotion Bureau sul fondamento della preclusione all'esame di questioni che avrebbero potuto essere sollevate con l'impugnazione del decreto applicativo della misura e della esclusione del carattere di novità agli elementi risultanti da una consulenza d'ufficio - confermati da altra successiva per ing. AR -, alla quale il giudice aveva già fatto espresso riferimento nell'emissione del provvedimento cautelare, e della rilevanza dell'estraneità di tale società al procedimento penale per il delitto di truffa edilizia nei confronti del Comune di Golfo degli Aranci, le cui indagini si erano concluse con il rinvio a giudizio del legale rappresentante e dei soci della sola dante causa R.I.T.A. SARDA. S.r.l.
Sul punto la ricorrente ha denunciato l'illogicità di motivazione e la violazione e falsa applicazione dell'art. 321, 1^ e 3^ co., c.p.p., ed ha dedotto che, non costituendo la richiesta di revoca del provvedimento cautelare un mezzo d'impugnazione, nessun impedimento sarebbe potuto derivare all'accertamento dell'assenza originaria delle condizioni di applicabilità della misura dall'omessa tempestiva richiesta del suo riesame e che la previsione normativa della disamina ai fini della sua revoca anche di fatti sopravvenuti non valeva a negare che la stessa potesse conseguire unicamente ad una rivalutazione di elementi preesistenti al sequestro e, eventualmente, apprezzati dal giudice all'atto della sua adozione. Ha elencato, poi, tali elementi - illustrandone negli ulteriori motivi l'idoneità ad escludere la legittimità del sequestro - nell'acquisto degli immobili assoggettati alla misura cautelare con regolare atto di compravendita, nella conformità degli stessi ai limiti ed alle condizioni previste dalle concessioni edilizie e dalla legge regionale della Sardegna 14 maggio 1984, n. 22, nella esistenza e disponibilità di un centro servizi comuni, benché l'impianto non fosse normativamente richiesto per qualificare l'intervento edilizio come turistico-alberghiero, e nella non confiscabilità all'esito del giudizio penale dei beni appartenenti ad un terzo estraneo al reato. Il motivo è, fondato.
Lo strumento della revoca delle misure cautelari, in quanto diretto ad una valutazione "sulla sussistenza ex ante e sulla persistenza ex post delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari" (cfr.: rel. prel. c.p.p.) non giustifica in relazione a tale sua funzione alcun limite alla verifica della attualità delle stesse e gli artt. 299, 1^ co, e 321, 3^ co, c.p.p. - in tema,
rispettivamente, di misure personali e reali - nell'imporre l'immediata estinzione delle misure quando le condizioni risultino "mancanti, anche per fatti sopravvenuti", consente espressamente la valutazione anche dei soli fatti preesistenti e sinanco di limitare il nuovo e diverso apprezzamento a quelli originariamente posti a fondamento della cautela adottata (cfr.: Cass. pen., sez. III, sent. 1 luglio 1992, n. 912; Cass. pen., sez. III, sent. 10 dicembre 1993, n. 2327; Cass. pen., sent, III, sent. 21 novembre 1997, n. 3986;
contra: Cass. pen., sez. IV, sent. 14 settembre 1996; Cass pen. sez. IV, sent. 28 maggio 1997, n. 878). In relazione alla sua ratio ed alla sua disciplina, che non gli attribuiscono la natura di mezzo di gravame, l'istituto della revoca delle misure cautelari esclude, quindi, che la mancata impugnazione dei relativi provvedimenti impositivi comporti altro ostacolo alla sua operatività, che quello, a norma dell'art. 99, disp. att., c.p.p., del tardivo controllo dei requisiti formali degli stessi, la cui carenza può essere dedotta soltanto con la richiesta di riesame, e, essendo il potere di revoca esercitabile anche d'ufficio e senza limitazioni temporali, è imposto al giudice, nel caso di istanza dell'interessato, la disamina di qualsiasi elemento e questione attinenti la legittimità del mantenimento della misura (cfr.:
contra: Cass. pen., sez. un., sent. 27 gennaio 1994, n. 26). Un impedimento all'esame delle condizioni in base alle quali le misure cautelari sono state emesse è, ipotizzabile unicamente quando il controllo sulla loro esistenza sia stato in concreto effettuato, giacché la relativa decisione, anche se priva dell'effetto di giudicato, non può che produrre nei confronti delle parti un'efficacia, analoga a quella prevista dall'art. 666, 2^ co., c.p.p., costituente principio di carattere generale, applicabile anche al di fuori del procedimento di esecuzione per il quale è dettata (cfr. Cass. pen., sez. I, 1 giugno 1998, n. 3208), preclusiva allo stato degli atti di una nuova pronuncia giurisdizionale in ordine alle questioni trattate.
Il tribunale, dunque, investito con l'appello delle questioni relative all'esistenza del fumus del delitto di truffa edilizia e del pericolo che la libera disponibilità degli immobili potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato, od agevolare la commissione di altri reati, non poteva, benché il provvedimento di sequestro non fosse stato tempestivamente impugnato, sottrarsi all'obbligo di valutare sia gli elementi di fatto e sia le questioni addotti dal terzo a sostegno dell'affermata insussistenza delle condizioni per l'adozione della misura cautelare e motivare il suo provvedimento di rigetto con la generica affermazione che il permanere sia dei gravi indizi di reato e sia delle esigenze cautelari emergevano anche dalle conclusioni di una successiva consulenza disposta dal pubblico ministero.
Avrebbe dovuto il giudice di merito, cioè, esaminare specificamente tutte le circostanze e gli argomenti prospettati dall'appellante a sostegno dell'affermazione dell'esistenza nel complesso immobiliare di un centro servizi comuni, risultante, a detta della società, dalla consulenza per arch. Franchi (pag. 21), e del rispetto delle prescrizioni normative regionali, che non avrebbero richiesto un tale impianto per la configurazione dell'insediamento come complesso residenziale turistico-alberghiero, e dell'assenza del periculum in mora, tenuto conto anche del rinvio a giudizio soltanto del rappresentante legale e dei soci della società dante causa. In particolare non poteva soffermasi l'ordinanza impugnata soltanto sull'astratta ipotizzabilità del sequestro preventivo di beni appartenenti a terzi estranei alla commissione del reato, ma doveva in concreto indicare le ragioni per le quali, non concernendo l'imputazione contestata un reato edilizio e non avendo gli imputati alcuna disponibilità degli immobili, era necessario sottrarre al terzo la libera utilizzazione degli immobili ovvero sussisteva la possibilità di una confisca dei beni in ragione del profitto che il terzo senza affidamento incolpevole aveva tratto dalla condotta illecita degli imputati (cfr.: Cass. pen., sez. un., sent. 28 aprile 1 999, n.9). L'ordinanza impugnata deve essere, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari con assorbimento degli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 28 settembre 1999. Depositato in Cancelleria il 5 novembre 1999