Sentenza 7 novembre 2006
Massime • 1
È configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del coniuge anche per il periodo antecedente alla sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del vincolo matrimoniale e fino al momento in cui tale sentenza diviene efficace per l'ordinamento italiano, a nulla rilevando la circostanza che la dichiarazione di nullità abbia effetto "ex tunc" e non"ex nunc".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2006, n. 42248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42248 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo Presidente del 07/11/2006
Dott. OLIVA Bruno Consigliere SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore Consigliere N. 1364
Dott. COLLA Giorgio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico Consigliere N. 018646/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR MA, N. IL 08/07/1959;
avverso SENTENZA del 05/11/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIAMPOLI L. che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. FEDELI Sergio che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. MA RI propone ricorso contro la sentenza 5 novembre 2004 della Corte d'appello di Roma con la quale è stata confermata la sentenza 22 settembre 2000 di primo grado che lo dichiarò responsabile del delitto di cui all'art. 570 c.p., commi 1 e 2, per avere violato gli obblighi di assistenza famigliare e fatto mancare alla moglie EP CC i mezzi di sussistenza, omettendo di corrispondere l'assegno mensile di mantenimento nella misura stabilita con provvedimento presidenziale 30 novembre 1993. Ad avviso del giudice d'appello, il tempus commissi delicti era stato correttamente definito dal giudice di primo grado dal luglio 1994, epoca in cui l'imputato ha interrotto la corresponsione dell'assegno di mantenimento, al novembre 1998, data di efficacia nello Stato della sentenza di annullamento del matrimonio pronunciata dall'autorità ecclesiastica. Momento in cui è cessato per RI l'obbligo di mantenimento della ex moglie.
Il giudice d'appello ha disatteso la questione di efficacia retroattiva della sentenza di annullamento del matrimonio, in quanto l'obbligo di provvedere al mantenimento della ex moglie CC EP era riconducibile al provvedimento del Presedente del Tribunale in sede di separazione.
Quanto poi alla sussistenza degli elementi richiesti per la configurazione del delitto de quo, il giudice d'appello ha ritenuto che, a fronte della mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, non era stata addotta prova dell'insussistenza dello stato di bisogno di EP CC. I lavori saltuari da costei svolti e la sua permanenza - peraltro affidata alle parole della madre al momento della notifica - in America per circa sei anni non erano elementi tali da escludere la sussistenza dello stato di bisogno. Si pone altresì in rilievo che RI, dopo la separazione, aveva venduto la casa coniugale e per tal motivo avrebbe avuto la disponibilità richiesta per provvedere agli obblighi imposti con il provvedimento presidenziale.
2. Il ricorrente, con un primo motivo deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in quanto la sentenza di annullamento ha fatto cessare ab origine l'obbligo di mantenimento verso il coniuge. Per l'ordinamento la dichiarazione di nullità di un atto giuridico ha efficacia ex tunc e non ex nunc e ciò priva ab origine l'atto degli effetti giuridici propri.
Il giudice d'appello avrebbe dovuto, per il ricorrente, escludere la sussistenza del delitto di cui all'art. 570 c.p. in ragione della sopravvenienza di un nuovo provvedimento, nel caso di specie la sentenza ecclesiastica, che ha escluso in radice il diritto all'assegno di mantenimento.
2.1. Con un secondo motivo, si deduce la violazione di legge, in relazione ai presupposti richiesti per la configurabilità del delitto de quo il cui elemento materiale non è collegato alla violazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento stabilito in sede di procedimento di separazione.
Il giudice d'appello, per il ricorrente, ha fondato la propria pronuncia solo sulla totale elusione del provvedimento senza tenere conto della diversità del concetto di "mezzi di sussistenza" rispetto a quelli di "mantenimento" e di "alimenti" che operano in sede civile.
Non si è considerata, in particolare, la mancanza dello stato di bisogno di EP CC, dedotto in termini specifici e in relazione al periodo in cui RI avrebbe dovuto versare la somma imposta col provvedimento presidenziale.
La CC nel periodo in questione sarebbe stato in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita, tanto che ha abbandonato l'Italia andando a vivere per un lungo periodo negli Stati Uniti. Peraltro, la stessa ha ammesso di avere svolto nel periodo de quo lavori saltuari.
La sentenza impugnata non ha dato valore a tale elementi che avrebbero richiesto invece un'adeguata argomentazione. È mancata al pari ogni considerazione dello stato di indigenza dell'imputato in relazione al periodo per il quale è stata ritenuta la sussistenza dell'obbligo di corrispondere l'assegno. Il giudice d'appello non ha escluso l'insussistenza di tali elementi in termini categorici, bensì ha fatto riferimento alla mancanza di prove. Affermazione quest'ultima, per il ricorrente, illogica e non conforme agli elementi già acquisiti al processo.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste col ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il reato ascritto a MA AR è estinto per prescrizione, un volta definito il tempus commissi delicti non più sino alla sentenza di primo grado, bensì alla data di efficacia nel territorio dello Stato della sentenza di annullamento del matrimonio. La Corte d'appello ha correttamente individuato nel novembre 1998 il momento in cui, dopo la dichiarazione di efficacia della sentenza de qua, è cessato l'obbligo radicato nel provvedimento del Presidente del Tribunale del 30 novembre 1994.
Non è da revocare in dubbio che, fino a quando il matrimonio non venga dichiarato nullo o annullato i coniugi non perdono la loro qualità e continuano, quindi a essere vincolati agli obblighi che da esso discendono, compresi quelli della coabitazione e della reciproca assistenza. Non ha dunque rilevo il fatto che la sentenza ecclesiastica di nullità abbia effetto ex tunc e che tale effetto divenga efficace nell'ordinamento giuridico statale in seguito al procedimento di delibazione, poiché nel frattempo, con riguardo alla norma, rimane integro il vincolo derivante dal coniugio. Quindi la dichiarazione di nullità del matrimonio non rimuove la sussistenza del reato previsto dall'art. 570 c.p. per il periodo precedente alla dichiarazione stessa (Sez. 6^, 4 dicembre 1979, dep. 18 aprile 1980, n. 4987, Giudice, rv. 145031). Stabilito il dies ad quem nel novembre 1998 - data in cui è divenuta efficace nell'ordinamento giuridico dello Stato la sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio ed è così cessata la "permanenza" della condotta criminosa - dopo la pronuncia della sentenza d'appello e nelle more del ricorso il delitto si è estinto per prescrizione. È decorso, infatti, il 31 maggio 2006, in mancanza di indicate cause di sospensione, il tempo di sette anni e sei mesi complessivamente stabilito dagli art. 157 e 160 c.p., nel testo anteriore alla novella ex L. n. 251 del 2005. Quanto alla non manifesta infondatezza del ricorso mette conto osservare che le questioni relative al deficit argomentativo circa gli elementi richiesti per la configurazione, sotto il profilo giuridico e fattuale, della nozione di "mezzi di sussistenza" non sono da considerare manifestamente infondate, tanto che sul punto, come si dirà, è necessaria un'ulteriore verifica ai fini delle statuizioni civili.
Infatti, tale deficit, se da un lato non è tale da impedire l'immediata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ex art. 129 c.p. - poiché in termini di evidenza non vi sono elementi tali da escludere la configurabilità del reato, tenuto conto dell'indiscussa elusione dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, sebbene manchi un'adeguata verifica e argomentazione sulla dedotta insussistenza dedotto dello stato di bisogno del titolare del diritto -, dall'altro lato, non consente di potere confermare le predette statuizioni civili senza che tali verifiche siano compiute in un ulteriore giudizio di rinvio che non può avvenire in sede penale, bensì innanzi al giudice civile. Nella concreta fattispecie, il giudice d'appello, sebbene abbia enunciato le circostanze e le ragioni per le quali era stato dedotto dall'appellante la necessità di accertamenti circa il reale "stato di bisogno" di EP CC nel periodo in cui all'imputato era imposto l'obbligo di versare in suo favore l'assegno di mantenimento, ha ritenuto in termini assertivi la mancanza di prove in tal senso senza però fornire un'adeguata motivazione per escludere che, all'epoca dei fatti, le circostanze rappresentate potessero essere tali da diversamente considerare la "situazione economica" della CC.
L'obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione impedisce il proscioglimento nel merito qualora il difetto di motivazione sia tale da non incidere in termini di evidenza sulla mancanza di prova dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato. In presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art.129 c.p.p. postula che gli elementi idonei ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sì che la valutazione che deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Consegue, pertanto, che nel giudizio di legittimità, qualora la motivazione del giudizio di merito dia contezza delle ragioni poste a fondamento dell'effettuato giudizio di responsabilità dell'imputato, non può nel contempo emergere dagli atti, con la necessaria evidenza, una causa assolutoria nel merito (Sez. 6^, 3 novembre 2003, dep. 18 novembre 2003, n. 48452 Gencarelli, rv. 228503).
L'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice d'appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o per prescrizione il reato per il quale sia intervenuta condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili;
al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancata prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2, (Sez. 4^, 8 novembre 2003, dep. 21 gennaio 2004, n.
1884, Corinaldesi, rv. 223737). Nel giudizio di legittimità, non può che essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p., nel caso sia insufficiente la motivazione con la quale il giudice di appello abbia ritenuto desumibile la prova del reato senza che prendere in esame adeguatamente le specifiche censure mosse dall'imputato alla sentenza di primo grado e i motivi dedotti in sede di legittimità non siano tali da consentire una diversa soluzione rispetto a quella adottata dai giudici di merito se non attraverso una verifica in tale sede (in tal senso, Sez. 6^, 9 marzo 2004, dep. 5 maggio 2004, n. 21102, rv. 229023).
Ne consegue che, in mancanza delle condizioni richieste ex art. 129 c.p. per una diversa soluzione nel merito, non può essere impedita l'immediata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e per tal motivo la sentenza va annullata senza rinvio. Mentre, l'annullamento della sentenza impugnata, in relazione alle statuizione civili, va disposto con rinvio ex art. 622 c.p.p. al giudice civile competente in sede d'appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione e, limitatamente alle statuizioni civili, rinvia al giudice civile competente in sede di appello.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2006