Sentenza 3 giugno 2015
Massime • 1
Le disposizioni inserite nella legge 28 aprile 2014, n. 67, che prevedono la delega al Governo per la depenalizzazione di una serie di reati ivi elencati, non hanno effetti immediatamente abrogativi, i quali, invece, sono subordinati all'emanazione dei decreti delegati, avendo la legge delega natura di atto normativo strumentale alla futura produzione legislativa, cui spetta anche la previsione di meccanismi compensatori, quali adeguate sanzioni civili. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva disposto il proscioglimento per i reati di cui agli artt. 633 e 635 cod. pen., ritenendo intervenuta la depenalizzazione degli stessi per effetto dell'art. 2 della legge n. 67 del 2014).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2015, n. 26216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26216 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO ON - Presidente - del 03/06/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1162
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 4773/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Catanzaro;
avverso la sentenza del 13/11/2014 del Giudice di Pace di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giulio Romano che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 13/11/2014, il Giudice di Pace di Catanzaro dichiarava non doversi procedere nei confronti di ME MA e OL ON per i reati di cui agli artt. 633 e 635 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, essendo stato depenalizzato dalla Legge Delega n. 67 del 2014, art. 2, comma 3.
2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Catanzaro rilevando che, in assenza dei decreti attuativi, il reato contestato doveva ritenersi ancora in vigore.
3. Il ricorso è fondato.
Questa Corte (Cass. 38080/2014), ha già rilevato che la L. 28 aprile 2014, n. 67 si limita a stabilire una delega al governo in materia penale, non apportando, quindi, in nessun modo modifiche ai reati da abrogare, essendo tale funzione affidata alla futura decretazione delegata.
La delega di cui alla L. n. 67 del 2014, deve ritenersi il classico atto normativo strumentale sulla produzione legislativa e non, quindi, un atto direttamente di produzione, in quanto la delega ad abrogare una serie di reati (fra cui, appunto, quelli previsti dall'art. 633 c.p., comma 1 - art. 635 c.p., comma 1) è inserita in una più ampia previsione normativa a norma della quale il Governo non può limitari ad abrogare sic et simpliciter le suddette norme, ma l'abrogazione dev'essere, per così dire, "compensata" con l'istituzione di "adeguate sanzioni pecuniarie civili" (art. 1, comma 3, lett. c) che, a loro volta, devono rispondere a determinati criteri (art. 1, comma 3, lett. d - e).
La sentenza, quindi, dev'essere annullata senza rinvio alla stregua del seguente principio di diritto: "la L. n, 67 del 2014, art. 2, comma 3 nella parte in cui prevede la delega al Governo ad abrogare una serie di reati, fra cui quelli previsti dall'art. 633 c.p., comma 1 - art. 635 c.p., comma 1, non ha alcun effetto immediatamente abrogativo, essendo l'abrogazione subordinata all'emanazione dei decreti delegati".
P.Q.M.
ANNULLA la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace, in diversa composizione, di Catanzaro per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2015