Sentenza 3 dicembre 2008
Massime • 1
La delega conferita al vice procuratore onorario per la partecipazione all'udienza dibattimentale non comprende in sé automaticamente la facoltà di richiedere l'applicazione di misure cautelari personali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza cautelare emessa a seguito di richiesta avanzata in difetto di apposita delega dal vice procuratore onorario di udienza).
Commentario • 1
- 1. Sui poteri cautelari del vice procuratore onorarioAlfredo De Francesco · https://www.filodiritto.com/ · 14 maggio 2011
Sommario 1. Il thema decidendum 2. L'oggetto del contendere 3. Critica alla sentenza delle Sezioni unite penali 3.1 Sul potere di iniziativa cautelare in genere 3.2 Il fondamento “logico” del potere cautelare del VPO secondo le Sezioni Unite 3.3 L'illogicità del ragionamento delle Sezioni Unite Penali 4. L'iniziativa cautelare tra pubblico ministero e VPO: soluzione di alcuni profili pratici 5. Conclusioni 1. Il thema decidendum Il tema affrontato dalla decisione in oggetto è uno di quelli all'apparenza assai specifici e marginali e, in verità, alquanto noiosi, poiché ritenuti, non impropriamente, appannaggio esclusivo di uditori assai specializzati. La decisione in oggetto, del resto, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2008, n. 4290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4290 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 03/12/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2479
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 22045/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE TURSI GAETANO, N. IL 07/09/1942;
avverso ORDINANZA del 21/05/2008 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
Il ricorrente impugna per Cassazione la condanna di cui in epigrafe, che ne ha rigettato il riesame proposto avverso l'ordinanza del 30.4.2008 con cui il Tribunale di Bologna gli aveva applicato, in corso di giudizio, la misura cautelare di cui all'art. 282 bis c.p.p.. Deduce che l'ordinanza cautelare fu emessa senza alcuna valida richiesta del P.M., posto che la richiesta fu nella specie proposta dal Vice Procuratore onorario di udienza, a tanto non delegato. DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Deve, invero, escludersi che la delega per l'udienza di cui all'art. 72 o.p., comma 1, lett. a), comprenda automaticamente in sè la facoltà di iniziativa cautelare. Questa infatti non fa parte dell'ordinaria gestione dell'udienza stessa ma è l'espressione di una valutazione nuova ed eventuale delle esigenze cautelari, la quale, ponendosi oggettivamente in antitesi con quella (di carattere negativo) implicitamente compiuta in precedenza dal P.M. delegante, necessita imprescindibilmente di un previo vaglio da parte di quest'ultimo (che lo stesso delegato potrà sollecitare), eventualmente "modificativo" di quello precedente.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata la misura cautelare in esecuzione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2009