CASS
Sentenza 19 giugno 2023
Sentenza 19 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2023, n. 26303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26303 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
udito l'Avvocato generale Pasquale FIMIANI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato L. CIANFERONI del foro di ROMA, anche in sostituzione dell'avv. C. MACRI' del foro di Palmi, in difesa di ZZ CO, il quale, esposti i motivi del ricorso, ha insistito per il suo accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 26303 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 30/05/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato quella del GIP del Tribunale cittadino di applicazione a ZZ CO della misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 1) e 15) della contestazione provvisoria (partecipazione a un'associazione per delinquere ai sensi dell'art. 74, c. 1, 2 3 e 4, d.P.R. n. 309/1990, reato aggravato ai sensi degli artt. 61 bis e 416 bis.1, cod. pen. e concorso in importazione di ingente quantitativo di cocaina). 2. Secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il compendio probatorio è in prevalenza costituito dal contenuto di comunicazioni scambiate giovandosi di un sistema criptato, ma anche da intercettazioni, dagli esiti del controllo dei tabulati telefonici, dalle geolocalizzazioni, da riprese video e da attività di riscontro della polizia giudiziaria. In premessa, il Tribunale ha rigettato la doglianza difensiva, riproposta in ricorso, inerente alla utilizzabilità delle chat (che si sostanziano in una messaggistica scambiata su una piattaforma chiamata SKY-ECC) trasmesse dall'autorità giudiziaria francese a seguito di invio di appositi O.E.I. da parte della procura della Repubblica di Reggio Calabria, tema peraltro non riproposto in ricorso dalla difesa. In merito alla identificazione degli indagati, quali users dei singoli PIN associati ai dispositivi impiegati nello scambio di tale messaggistica, il Tribunale ha dato atto di quanto esposto nella informativa circa il metodo utilizzato: si era accertato, infatti, che alcuni indagati erano utilizzatori di cripto-telefonini per scambio di messaggistica sulla piattaforma SKY ECC, ove ogni user è identificato con un PIN, al quale è a sua volta associato un níckname coincidente con il nomignolo, con il quale gli indagati venivano chiamati durante le conversazioni intercettate. Così, muovendo dall'analisi dei riferimenti operati dagli stessi utilizzatori dei dispositivi (soprannomi/nomignoli, nome e cognome, particolari di vita o accadimenti attribuiti a determinati soggetti), era stato possibile associare PIN e nickname a ciascun indagato, anche grazie ai riscontri di polizia giudiziaria operati sull'oggetto dei riferimenti di volta in volta effettuati dai soggetti interessati. Quanto a ZZ CO, egli è risultato intestatario dell'utenza n. 3398103222 e in molti dialoghi l'utilizzatore si presenta o viene chiamato con il nome e cognome. Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto sussistente un grave quadro indiziario circa la sua intraneità al sodalizio di cui al capo 1) della incolpazione provvisoria, ma anche in ordine al reato fine, rilevando, quanto alla prima, che gli elementi acquisiti avevano consentito di accertare, anche mediante il monitoraggio delle singole importazioni, il modus operandi del gruppo. Pertanto, muovendo proprio dai vari reati fine, contestati agli indagati, il Tribunale ha effettuato una ricostruzione degli episodi, sulla scorta degli elementi acquisiti e esposti 2 nell'ordinanza, anche attraverso la trascrizione di alcune comunicazioni, ritenute di pregnante significato. In particolare, ha descritto le singole operazioni di c.d. esfiltrazione dal porto di GI RO delle partite di cocaina provenienti dal Sudamerica, per le quali si rinvia alle pagg. da 13 a 14 dell'ordinanza impugnata, dando conto di un modus operandi ripetitivo e collaudato, in forza del quale l'organizzazione importatrice si rivolgeva a uno dei gruppi criminali (due dei quali attivi in GI RO e Palmi) per la esfiltrazione della droga da quel porto;
a loro volta, i gruppi criminali incaricati definivano i dettagli delle operazioni, assegnando il "lavoro" a vere e proprie "squadre" di operai portuali infedeli, che provvedevano a interferire sugli ordinari turni lavorativi, onde garantire la loro presenza all'arrivo della droga;
a costoro spettava di trasferire la droga dal container arrivato a quello di uscita che veniva, poi, prelevato tramite impiego di altre compagini criminali che avevano lo specifico compito di ritirare il carico mediante mezzi pesanti, sfruttando le attività di aziende compiacenti (nell'ordinanza viene efficacemente descritto il movimento dei containers che venivano affiancati e coperti dall'alto per scongiurare la possibilità di controlli, cosicché il trasbordo avveniva in modo indisturbato e coperto). Tale complessa organizzazione era semplificata e, in un certo senso, improvvisata, per carichi piccoli, richiedendo invece particolare programmazione per quelli grossi. In tale schema, i gravi indizi a carico di ZZ CO sono stati tratti in realtà prevalentemente dagli esiti delle attività di intercettazione telematica attiva sulla sua utenza, l'analisi delle chat su piattaforma SKY ECC avendo solo arricchito le già evidenti emergenze investigative. Egli, come partecipe al sodalizio, si sarebbe occupato della fase dell'organizzazione delle importazioni, coordinandosi con i committenti e con il gruppo dei portuali, informandoli dell'arrivo della droga presso il porto di GI RO e coordinando le successive attività di esfiltrazione e uscita, mantenendo stretti contatti con FA RO, con il quale si rapportava in ordine alla programmazione e gestione degli affari illeciti inerenti al narcotraffico. Quanto al reato scopo, poi, il Tribunale ne ha esaminato gli elementi fondanti l'incolpazione alle pagg. da 13 a 19, riportando nel corpo dell'ordinanza ampi stralci di conversazioni ritenute particolarmente pregnanti, ritenendo infondata la doglianza difensiva con la quale si era opposta la genericità dei dialoghi valorizzati. Il Tribunale, in conclusione, ha ritenuto che gli elementi disponibili consentissero di affermare l'esistenza di una organizzazione dedita al narcotraffico, le condotte superando il mero concorso nel reato, per convergere in un agire finalizzato all'interesse comune del gruppo, in virtù di un intreccio di rapporti, contatti e incontri tra sodali, incaricati di svolgere ciascuno un proprio ruolo, avendo costoro agito in un arco temporale apprezzabile, in un contesto associativo che disponeva di provviste economiche consistenti e mezzi impiegati per far giungere in Italia ingenti carichi di droga, attraverso un vincolo stabile e duraturo e la programmazione di un numero indeterminato di importazioni. L'accordo iniziale era indicativo di una particolare pervicacia criminale, una capacità organizzativa supportata da una trama di contatti e cautele denotanti estrema professionalità e non comune capacità di movimentare poderosi carichi di cocaina, grazie all'appoggio di "squadre" di portuali infedeli e di soggetti operanti all'interno degli uffici dell'amministrazione doganale o portuale. In tale 3 contesto, è stato possibile distinguere i singoli livelli dell'organizzazione criminosa: a livello apicale vi erano coloro che coordinavano le operazioni, rapportandosi con i narcotrafficanti esteri e i committenti, individuando i containers e coordinando infine le attività di dettaglio;
a livello sottostante, un più nutrito gruppo di partecipi, ognuno con un proprio ruolo (accertare i tempi degli sbarchi, individuare i contaíners di uscita, provvedere alla contraffazione dei sigilli e alle esfiltrazioni, fare da tramite tra vertici e operai infedeli). Il gruppo era poi dotato di mezzi (cripto telefonini e radiotrasmittenti, utilizzati dai sodali per comunicare tra di loro). Quanto all'indagato, il Tribunale ha ritenuto che la sua condotta assumesse indubbia valenza indicativa della sua intraneità al sodalizio: egli, legato al FA, era interessato alle importazioni di droga;
ne curava la pianificazione con il sodale, andando anche al di là dei fatti recepiti nel capo 15) della incolpazione provvisoria, avendo il Tribunale valorizzato dialoghi dai quali ha tratto dimostrazione di una comunione di intendimenti che andava oltre il singolo affare (il rinvio è ai rapporti con il citato FA e con CO OR, del quale aveva più volte speso il nome a garanzia della serietà per il recupero della droga con alcune committenze). Egli aveva, in sostanza, dimostrato di muoversi nel contesto del sodalizio, manifestando il suo interesse per la buona riuscita delle importazioni dal Sud America, prodigandosi per il gruppo nella piena consapevolezza di interagire con altri associati, nel contesto di una strutturata organizzazione criminale, l'evidenza dei dati intercettativi superando le argomentazioni spese a difesa. Ha, poi, ritenuto la gravità indiziaria anche in ordine all'aggravante mafiosa, condividendo la valorizzazione operata dal GIP dell'appartenenza di alcuni associati (quelli con posizione apicale) alla 'ndrangheta, ma anche il contenuto di un dialogo del 12 novembre 2020, riportato alle pagg. 21-22 dell'ordinanza, tra VA AZ e CC RT (capo indiscusso dell'omonima cosca operante in Rosarno, in quel momento latitante). Il dato è stato ritenuto confermativo della circostanza che le squadre di portuali infedeli, come nel passato, continuavano ad avvantaggiare le cosche mafiose operanti nel territorio. Oltre a ciò, i dialoghi intercettati in ambientale grazie al dispositivo del FA avevano permesso di accertare le fortissime cointeressenze illecite tra costui e ZZ CO, trattandosi di soggetto condannato in primo grado per partecipazione alla cosca AUDDINO-LADINI-PETULLÀ di Cinquefrondi, addirittura con qualifica di capo/promotore. Quel giudice ha poi valorizzato alcune conversazioni il cui contenuto non lasciava margini di dubbio sulla circostanza che i portuali erano da tempo a servizio delle cosce mafiose per la esfiltrazione della droga dal porto di GI RO (il rinvio è alla esternazione di FA Rosario, al dialogo tra costui e il citato FA, dal cui tenore era emerso che il sodalizio investigato si basava su un patto criminale siglato dalle diverse cosche, tra le quali quelle riconducibili al CO e allo ZZ). In via risolutiva, peraltro, il Tribunale ha rilevato la carenza di interesse in relazione alla relativa doglianza difensiva, la contestazione dell'aggravante non mutando il regime cautelare, alla luce dei titoli di reato contestati. Infine, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le ha ravvisate in quella di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., avuto riguardo alla necessità di un approfondimento dei fatti e 4 di altri eventuali episodi e alla necessità di individuare correi e altri partecipi, esigenze che potrebbero essere frustrate dall'occultamento di tracce dell'attività illecita e dalla concertazione di linee difensive, tenuto anche conto della messa in atto di accorgimenti in tal senso anche durante lo svolgimento dell'attività criminosa (il rinvio è all'utilizzo dei cripto- telefonini e delle radiotrasmittenti da parte di alcuni consociati); ma anche nel pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa, rinviando, da un lato, alla gravità delle modalità della condotta, dimostrative del fatto che ZZ, ove non ristretto, potrebbe porre in essere reati della stessa specie;
dall'altro, alla sua personalità, egli essendosi reso disponibile, attraverso un sistema collaudato e non occasionale, ad importare quantitativi non esigui di cocaina avvalendosi di canali illeciti esteri. Ha, inoltre, valorizzato la pervicacia dell'indagato, non arrestatosi neppure a fronte dei controlli delle forze dell'ordine, ritenendo la misura più afflittiva l'unica in grado di scongiurare la reiterazione di analoghe condotte, risolutivamente rinviando alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura inframuraria, in difetto di elementi di segno contrario. 3. La difesa dell'indagato ha formulato dieci motivi, con i quali ha in buona sostanza inteso evidenziare che il ragionamento esplicativo seguito nell'ordinanza impugnata è frutto di una acritica e pedissequa riproduzione del percorso motivazionale seguito dal giudice della cautela nella ordinanza genetica, senza che siano stati disarticolati gli argomenti difensivi consegnati in una memoria che la difesa ritiene, a loro volta, idonei a incrinare le argomentazioni acriticamente recepite dal Tribunale del riesame. A tal fine, il difensore ha proposto una comparazione "grafica" tra i due provvedimenti, intesa a dimostrare la allegata assenza di vaglio critico dei passaggi motivazionali attaccati con le doglianze esposte nel riesame, del quale pure richiama i contenuti. Tale impostazione ha costituito oggetto del primo motivo, con il quale la difesa ha dedotto violazione di legge e apparenza della motivazione, con riferimento a tutti i punti della decisione, dalla esistenza di un grave quadro indiziario per i reati di cui ai capi 1) e 15) della incolpazione provvisoria, alla aggravante mafiosa, alle esigenze cautelari e al giudizio di idoneità della sola misura infra muraria. Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione, con riferimento alla memoria difensiva depositata il 25/11/2022, rispetto alla quale allega l'omesso esame da parte dei giudici del riesame, asserendo l'attitudine confutativa delle doglianze ivi esposte rispetto agli assunti fondanti l'ordinanza genetica (il rinvio è al rapporto di parentela tra FA e ZZ;
alla contestazione della ricostruzione operata dal GIP su tale rapporto di conoscenza, risalente a molti anni addietro;
alla lettura delle frasi attribuite al soggetto individuato con il nickname "Montagna"; alla circostanza che il FA avesse fatto riferimento al cognato, allorquando il rapporto di affinità era cessato, essendo il FA separato dalla moglie, sorella dell'indagato, da oltre dieci anni;
alla non intelligibilità di molti passaggi dei dialoghi intercettati;
alla contestazione della lettura operata dal GIP;
alla non condivisione degli assunti tratti dai dialoghi in chiave accusatoria;
al significato attribuito ad alcune frasi;
quanto al reato fine, poi, il riferimento è a censure di analogo tenore, calibrate 5 sui passaggi dei dialoghi valorizzati per dimostrare il concorso dell'indagato in quella importazione;
quanto alla aggravante mafiosa, poi, il riferimento è alle deduzioni difensive operate in punto di diritto;
quanto alle esigenze cautelari, infine, il riferimento è alle censure con le quali si era evidenziato, con rinvio ad alcuni precedenti giurisprudenziali, l'automatismo della valutazione operata, ancora una volta ritenuta la valenza confutativa delle censure). Con un terzo e un quarto motivo, ha dedotto rispettivamente violazione di legge penale sostanziale e processuale con riferimento alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato associativo, avendo il Tribunale recepito il contenuto decisorio dell'ordinanza genetica, ciò che la difesa intende dimostrare ancora una volta proponendo il raffronto grafico tra i due provvedimenti e l'interpolazione delle specifiche censure difensive, nonché vizio di carenza della motivazione con riferimento all'asserito, omesso esame delle doglianze difensive articolate con memoria, in ordine alla gravità indiziaria per il reato associativo, ancora una volta proponendo il raffronto tra i due provvedimenti e la interpolazione delle relative censure difensive. Gli stessi vizi, con lo stesso schema espositivo, sono stati dedotti con i motivi quinto e sesto, con riferimento all'aggravante mafiosa, e con i motivi settimo e ottavo, quanto alla gravità indiziaria per il reato fine di cui al capo 15) della incolpazione provvisoria. Infine, con il nono e il decimo motivo, la difesa ha dedotto rispettivamente violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, punto sul quale allega una trattazione cumulativa e non personalizzata da parte del Tribunale, trinceratosi dietro una presunzione relativa, consentita però solo in assenza di elementi positivi di valutazione. 5. La difesa di ZZ ha presentato memoria con motivi aggiunti, relativamente alla doglianza inerente la sussistenza di un quadro indiziario della intraneità dell'indagato alla compagine associativa di cui al capo 1) della incolpazione provvisoria e del suo coinvolgimento nel reato scopo connotato dalla necessaria gravità, avendo il Tribunale richiamato le conversazioni ritenute incriminanti, senza svolgere alcuna valutazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi sono tutti manifestamente infondati, giudizio che, invero, discende dalla stessa impostazione della impugnazione, incentrata proprio sul raffronto tra i provvedimenti di merito e le doglianze difensive che, rispetto ad essi, si pongono in chiave di aperto dissenso e contestazione della lettura degli elementi probatori da parte dei Tribunale. Sul punto, giovi peraltro considerare che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano 6 l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976). Pertanto, va ribadita la inammissibilità del motivo di ricorso che censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, c. 3, cod. proc. pen., se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, De Angelis, Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Nella specie, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire il principio consolidato per il quale la interpretazione e la valutazione del contenuto di conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). La ricostruzione della associazione è avvenuta alla stregua degli elementi riversati nella ordinanza impugnata, dai quali il Tribunale ha tratto l'esistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, tratteggiandone i connotati e la convergenza verso un obiettivo comune del gruppo, dando conto del ruolo dell'indagato ZZ all'interno di quest'ultimo, ponendo in risalto elementi fattuali ricavabili anche dalle modalità di consumazione dei reati fine, ritenuti espressione del modus operandi del gruppo. La difesa, di contro, si è limitata a fornire una lettura alternativa delle emergenze fattuali, preclusa in questa sede, deputata unicamente al rilievo di violazioni di legge, tuttavia inesistenti, o di incongruità motivazionali smentite però dalla esaustività e logicità delle argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata e a sostenere la mancata valutazione delle doglianze che la difesa, a ben vedere, sembra inferire dalle conclusioni dei giudici territoriali che hanno valorizzato (affermandolo espressamente) elementi di tenore contrario, ritenuti di maggiore portata dimostrativa. In realtà, le doglianze difensive (anche quelle veicolate con memoria) sono state esaminate dal Tribunale che, nel darne atto, vi ha replicato, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, ritenendole inidonee a scalfire la gravità degli elementi indiziari raccolti. Cosicché, deve escludersi l'asserito "silenzio" motivazionale in ordine a quanto dedotto con tale memoria, aggiungendosi peraltro che - in sede di legittimità - non è censurabile il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione complessivamente considerata (sez. 1 n. 27825 del 22/5/2013, Caniello, Rv. 256340; sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500). 7 Inoltre, va ricordato, quanto al ruolo associativo, che la condotta dell'indagato è stata valutata nel contesto ampiamente descritto, nel quale egli era impegnato nella fase della esfiltrazione che, come analiticamente indicato nella ordinanza, avveniva con un articolato modus operandi, applicato a operazioni ripetitive e della stessa specie, avvalendosi di squadre di portuali e di altri operatori infedeli, presupponendo, dunque, una piena consapevolezza dell'asservimento al sodalizio, ma anche in quella del raccordo con i vertici delle cosche mafiose che controllano quei traffici illeciti e l'attività degli operatori portuali indispensabili per il conseguimento degli scopi associativi. Ciò che è necessario, infatti, è che i rapporti tra i soggetti che interagiscono in tale contesto si traducano in forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (sez. 3, n. 9036 del 31/1/2022, Santoro, Rv. 282838), in tal senso assumendo rilievo anche il coinvolgimento in un solo reato-fine, allorquando le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (sez. 3, n. 36381 del 9/5/2019, Cruzado, Rv. 276701-06), ruolo che si atteggi specificamente, in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (sez. 6, n. 1343 del 4/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890; n. 50965 del 2/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379). 3. Le doglianze difensive non colgono neppure nel segno laddove si è inteso evidenziare un silenzio motivazionale sugli elementi dai quali è stata desunta l'aggravante mafiosa, ritenendo inidonei i riferimenti contenuti nella ordinanza genetica alla 'ndrangheta e alla conversazione del 12 novembre 2020 tra VA AZ e CC RT, ritenuto al vertice dell'omonima cosca di Rosarno, in quel momento latitante, né la descrizione di alcune vicende che hanno riguardato alcuni indagati con precedenti e pendenze penali riferibili a gruppi mafiosi della 'ndrangheta, operanti nelle zone d'interesse (il riferimento è alla pag. 1040 della OCC) e neppure gli elementi riguardanti lo stesso ZZ, già condannato in primo grado per intraneità alla cosca AUDDINO-LADINI-PETRULLÀ, addirittura con posizione apicale. A fronte degli elementi esposti nell'ordinanza censurata, va peraltro tenuto conto che, per la configurabilità di tale elemento circostanziale, non è richiesta la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento, non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416 bis cod. pen. (sez. 2, n. 27548 del 17/5/2019, Gallelli, Rv. 276109-01). In ogni caso e risolutivamente, ai fini della valutazione dell'interesse all'annullamento, deve rilevarsi che, confermato il grave quadro indiziario nei termini di cui alla incolpazione provvisoria (ivi compresa l'aggravante speciale della transnazionalità di cui all'art. 61 bis, 8 cod. pen., non contestata dalla difesa), la legittimità della misura non può ricondursi all'eventuale difetto dei presupposti di detta aggravante, stante l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela (sez. 3, n. 20891 del 18/6/2020, Piccirillo, Rv. 279508) anche quanto alla riduzione dei termini di fase della misura in atto (sez. 3, n. 36731 del 17/4/2014, Inzerra, Rv. 260256). 4. Infine, sono manifestamente infondate le censure che investono la valutazione del quadro cautelare e della scelta della misura. Rilevata intanto l'estrema genericità di esse, deve osservarsi che il Tribunale ha giustificato la sussistenza delle esigenze cautelari con motivazione congrua, quanto alla esigenza probatoria osservandosi che il pertinente riferimento alla necessità di identificare correi o individuare altre attività criminose non è scalfito dalle generiche argomentazioni articolate in ricorso. Quanto all'esigenza special-preventiva, la motivazione è coerente con i parametri delineati dal diritto vivente: in tema di misure cautelari, si è definitivamente chiarito, infatti, che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale;
ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (sez. 3 n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), richiedendo una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). Quanto sopra si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha introdotto nel testo dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità, essendosi ritenuto, anche prima di tale modifica, che esso costituisse presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di 9 Il Presidente DO lk,u1 nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (sez. 6 n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830; sez. 2 n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977; sez. 5 n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216). Nella specie, il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa è stato direttamente collegato alle modalità della condotta, connotata dalla professionalità dimostrata dall'indagato, sul quale gli associati riponevano assoluta fiducia, egli avendo anche manifestato con la propria condotta dimestichezza in quel genere di operazioni. A tali elementi è stata agganciata la prognosi sfavorevole di astensione da ricadute criminose, ma anche la inidoneità contenitiva di misure gradate, anche elettronicamente presidiate, considerato che le condotte criminose sono state poste in essere anche grazie all'impiego di accorgimenti elusivi dei controlli delle forze dell'ordine. Infine, pare dirimente la considerazione che, pur avendo il Tribunale congruamente motivato sulla sussistenza delle esigenze e sulla idoneità della sola misura infra muraria, entrambi i giudizi sono presidiati da una presunzione relativa posta dall'art. 275, c.
2 -bis, cod. proc. pen., rispetto alla quale la difesa ha omesso di allegare specifici elementi fattuali di segno contrario, limitandosi a un rinvio al contenuto della memoria nella quale erano stati richiamati precedenti giurisprudenziali che ha ritenuto confutativi delle conclusioni rassegnate dai giudici del riesame. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla causa della inammissibilità, oltre alla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 30 maggio 2023. Il Consigliere estensore GA LO 9
udito l'Avvocato generale Pasquale FIMIANI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato L. CIANFERONI del foro di ROMA, anche in sostituzione dell'avv. C. MACRI' del foro di Palmi, in difesa di ZZ CO, il quale, esposti i motivi del ricorso, ha insistito per il suo accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 26303 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 30/05/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato quella del GIP del Tribunale cittadino di applicazione a ZZ CO della misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 1) e 15) della contestazione provvisoria (partecipazione a un'associazione per delinquere ai sensi dell'art. 74, c. 1, 2 3 e 4, d.P.R. n. 309/1990, reato aggravato ai sensi degli artt. 61 bis e 416 bis.1, cod. pen. e concorso in importazione di ingente quantitativo di cocaina). 2. Secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il compendio probatorio è in prevalenza costituito dal contenuto di comunicazioni scambiate giovandosi di un sistema criptato, ma anche da intercettazioni, dagli esiti del controllo dei tabulati telefonici, dalle geolocalizzazioni, da riprese video e da attività di riscontro della polizia giudiziaria. In premessa, il Tribunale ha rigettato la doglianza difensiva, riproposta in ricorso, inerente alla utilizzabilità delle chat (che si sostanziano in una messaggistica scambiata su una piattaforma chiamata SKY-ECC) trasmesse dall'autorità giudiziaria francese a seguito di invio di appositi O.E.I. da parte della procura della Repubblica di Reggio Calabria, tema peraltro non riproposto in ricorso dalla difesa. In merito alla identificazione degli indagati, quali users dei singoli PIN associati ai dispositivi impiegati nello scambio di tale messaggistica, il Tribunale ha dato atto di quanto esposto nella informativa circa il metodo utilizzato: si era accertato, infatti, che alcuni indagati erano utilizzatori di cripto-telefonini per scambio di messaggistica sulla piattaforma SKY ECC, ove ogni user è identificato con un PIN, al quale è a sua volta associato un níckname coincidente con il nomignolo, con il quale gli indagati venivano chiamati durante le conversazioni intercettate. Così, muovendo dall'analisi dei riferimenti operati dagli stessi utilizzatori dei dispositivi (soprannomi/nomignoli, nome e cognome, particolari di vita o accadimenti attribuiti a determinati soggetti), era stato possibile associare PIN e nickname a ciascun indagato, anche grazie ai riscontri di polizia giudiziaria operati sull'oggetto dei riferimenti di volta in volta effettuati dai soggetti interessati. Quanto a ZZ CO, egli è risultato intestatario dell'utenza n. 3398103222 e in molti dialoghi l'utilizzatore si presenta o viene chiamato con il nome e cognome. Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto sussistente un grave quadro indiziario circa la sua intraneità al sodalizio di cui al capo 1) della incolpazione provvisoria, ma anche in ordine al reato fine, rilevando, quanto alla prima, che gli elementi acquisiti avevano consentito di accertare, anche mediante il monitoraggio delle singole importazioni, il modus operandi del gruppo. Pertanto, muovendo proprio dai vari reati fine, contestati agli indagati, il Tribunale ha effettuato una ricostruzione degli episodi, sulla scorta degli elementi acquisiti e esposti 2 nell'ordinanza, anche attraverso la trascrizione di alcune comunicazioni, ritenute di pregnante significato. In particolare, ha descritto le singole operazioni di c.d. esfiltrazione dal porto di GI RO delle partite di cocaina provenienti dal Sudamerica, per le quali si rinvia alle pagg. da 13 a 14 dell'ordinanza impugnata, dando conto di un modus operandi ripetitivo e collaudato, in forza del quale l'organizzazione importatrice si rivolgeva a uno dei gruppi criminali (due dei quali attivi in GI RO e Palmi) per la esfiltrazione della droga da quel porto;
a loro volta, i gruppi criminali incaricati definivano i dettagli delle operazioni, assegnando il "lavoro" a vere e proprie "squadre" di operai portuali infedeli, che provvedevano a interferire sugli ordinari turni lavorativi, onde garantire la loro presenza all'arrivo della droga;
a costoro spettava di trasferire la droga dal container arrivato a quello di uscita che veniva, poi, prelevato tramite impiego di altre compagini criminali che avevano lo specifico compito di ritirare il carico mediante mezzi pesanti, sfruttando le attività di aziende compiacenti (nell'ordinanza viene efficacemente descritto il movimento dei containers che venivano affiancati e coperti dall'alto per scongiurare la possibilità di controlli, cosicché il trasbordo avveniva in modo indisturbato e coperto). Tale complessa organizzazione era semplificata e, in un certo senso, improvvisata, per carichi piccoli, richiedendo invece particolare programmazione per quelli grossi. In tale schema, i gravi indizi a carico di ZZ CO sono stati tratti in realtà prevalentemente dagli esiti delle attività di intercettazione telematica attiva sulla sua utenza, l'analisi delle chat su piattaforma SKY ECC avendo solo arricchito le già evidenti emergenze investigative. Egli, come partecipe al sodalizio, si sarebbe occupato della fase dell'organizzazione delle importazioni, coordinandosi con i committenti e con il gruppo dei portuali, informandoli dell'arrivo della droga presso il porto di GI RO e coordinando le successive attività di esfiltrazione e uscita, mantenendo stretti contatti con FA RO, con il quale si rapportava in ordine alla programmazione e gestione degli affari illeciti inerenti al narcotraffico. Quanto al reato scopo, poi, il Tribunale ne ha esaminato gli elementi fondanti l'incolpazione alle pagg. da 13 a 19, riportando nel corpo dell'ordinanza ampi stralci di conversazioni ritenute particolarmente pregnanti, ritenendo infondata la doglianza difensiva con la quale si era opposta la genericità dei dialoghi valorizzati. Il Tribunale, in conclusione, ha ritenuto che gli elementi disponibili consentissero di affermare l'esistenza di una organizzazione dedita al narcotraffico, le condotte superando il mero concorso nel reato, per convergere in un agire finalizzato all'interesse comune del gruppo, in virtù di un intreccio di rapporti, contatti e incontri tra sodali, incaricati di svolgere ciascuno un proprio ruolo, avendo costoro agito in un arco temporale apprezzabile, in un contesto associativo che disponeva di provviste economiche consistenti e mezzi impiegati per far giungere in Italia ingenti carichi di droga, attraverso un vincolo stabile e duraturo e la programmazione di un numero indeterminato di importazioni. L'accordo iniziale era indicativo di una particolare pervicacia criminale, una capacità organizzativa supportata da una trama di contatti e cautele denotanti estrema professionalità e non comune capacità di movimentare poderosi carichi di cocaina, grazie all'appoggio di "squadre" di portuali infedeli e di soggetti operanti all'interno degli uffici dell'amministrazione doganale o portuale. In tale 3 contesto, è stato possibile distinguere i singoli livelli dell'organizzazione criminosa: a livello apicale vi erano coloro che coordinavano le operazioni, rapportandosi con i narcotrafficanti esteri e i committenti, individuando i containers e coordinando infine le attività di dettaglio;
a livello sottostante, un più nutrito gruppo di partecipi, ognuno con un proprio ruolo (accertare i tempi degli sbarchi, individuare i contaíners di uscita, provvedere alla contraffazione dei sigilli e alle esfiltrazioni, fare da tramite tra vertici e operai infedeli). Il gruppo era poi dotato di mezzi (cripto telefonini e radiotrasmittenti, utilizzati dai sodali per comunicare tra di loro). Quanto all'indagato, il Tribunale ha ritenuto che la sua condotta assumesse indubbia valenza indicativa della sua intraneità al sodalizio: egli, legato al FA, era interessato alle importazioni di droga;
ne curava la pianificazione con il sodale, andando anche al di là dei fatti recepiti nel capo 15) della incolpazione provvisoria, avendo il Tribunale valorizzato dialoghi dai quali ha tratto dimostrazione di una comunione di intendimenti che andava oltre il singolo affare (il rinvio è ai rapporti con il citato FA e con CO OR, del quale aveva più volte speso il nome a garanzia della serietà per il recupero della droga con alcune committenze). Egli aveva, in sostanza, dimostrato di muoversi nel contesto del sodalizio, manifestando il suo interesse per la buona riuscita delle importazioni dal Sud America, prodigandosi per il gruppo nella piena consapevolezza di interagire con altri associati, nel contesto di una strutturata organizzazione criminale, l'evidenza dei dati intercettativi superando le argomentazioni spese a difesa. Ha, poi, ritenuto la gravità indiziaria anche in ordine all'aggravante mafiosa, condividendo la valorizzazione operata dal GIP dell'appartenenza di alcuni associati (quelli con posizione apicale) alla 'ndrangheta, ma anche il contenuto di un dialogo del 12 novembre 2020, riportato alle pagg. 21-22 dell'ordinanza, tra VA AZ e CC RT (capo indiscusso dell'omonima cosca operante in Rosarno, in quel momento latitante). Il dato è stato ritenuto confermativo della circostanza che le squadre di portuali infedeli, come nel passato, continuavano ad avvantaggiare le cosche mafiose operanti nel territorio. Oltre a ciò, i dialoghi intercettati in ambientale grazie al dispositivo del FA avevano permesso di accertare le fortissime cointeressenze illecite tra costui e ZZ CO, trattandosi di soggetto condannato in primo grado per partecipazione alla cosca AUDDINO-LADINI-PETULLÀ di Cinquefrondi, addirittura con qualifica di capo/promotore. Quel giudice ha poi valorizzato alcune conversazioni il cui contenuto non lasciava margini di dubbio sulla circostanza che i portuali erano da tempo a servizio delle cosce mafiose per la esfiltrazione della droga dal porto di GI RO (il rinvio è alla esternazione di FA Rosario, al dialogo tra costui e il citato FA, dal cui tenore era emerso che il sodalizio investigato si basava su un patto criminale siglato dalle diverse cosche, tra le quali quelle riconducibili al CO e allo ZZ). In via risolutiva, peraltro, il Tribunale ha rilevato la carenza di interesse in relazione alla relativa doglianza difensiva, la contestazione dell'aggravante non mutando il regime cautelare, alla luce dei titoli di reato contestati. Infine, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le ha ravvisate in quella di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., avuto riguardo alla necessità di un approfondimento dei fatti e 4 di altri eventuali episodi e alla necessità di individuare correi e altri partecipi, esigenze che potrebbero essere frustrate dall'occultamento di tracce dell'attività illecita e dalla concertazione di linee difensive, tenuto anche conto della messa in atto di accorgimenti in tal senso anche durante lo svolgimento dell'attività criminosa (il rinvio è all'utilizzo dei cripto- telefonini e delle radiotrasmittenti da parte di alcuni consociati); ma anche nel pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa, rinviando, da un lato, alla gravità delle modalità della condotta, dimostrative del fatto che ZZ, ove non ristretto, potrebbe porre in essere reati della stessa specie;
dall'altro, alla sua personalità, egli essendosi reso disponibile, attraverso un sistema collaudato e non occasionale, ad importare quantitativi non esigui di cocaina avvalendosi di canali illeciti esteri. Ha, inoltre, valorizzato la pervicacia dell'indagato, non arrestatosi neppure a fronte dei controlli delle forze dell'ordine, ritenendo la misura più afflittiva l'unica in grado di scongiurare la reiterazione di analoghe condotte, risolutivamente rinviando alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura inframuraria, in difetto di elementi di segno contrario. 3. La difesa dell'indagato ha formulato dieci motivi, con i quali ha in buona sostanza inteso evidenziare che il ragionamento esplicativo seguito nell'ordinanza impugnata è frutto di una acritica e pedissequa riproduzione del percorso motivazionale seguito dal giudice della cautela nella ordinanza genetica, senza che siano stati disarticolati gli argomenti difensivi consegnati in una memoria che la difesa ritiene, a loro volta, idonei a incrinare le argomentazioni acriticamente recepite dal Tribunale del riesame. A tal fine, il difensore ha proposto una comparazione "grafica" tra i due provvedimenti, intesa a dimostrare la allegata assenza di vaglio critico dei passaggi motivazionali attaccati con le doglianze esposte nel riesame, del quale pure richiama i contenuti. Tale impostazione ha costituito oggetto del primo motivo, con il quale la difesa ha dedotto violazione di legge e apparenza della motivazione, con riferimento a tutti i punti della decisione, dalla esistenza di un grave quadro indiziario per i reati di cui ai capi 1) e 15) della incolpazione provvisoria, alla aggravante mafiosa, alle esigenze cautelari e al giudizio di idoneità della sola misura infra muraria. Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione, con riferimento alla memoria difensiva depositata il 25/11/2022, rispetto alla quale allega l'omesso esame da parte dei giudici del riesame, asserendo l'attitudine confutativa delle doglianze ivi esposte rispetto agli assunti fondanti l'ordinanza genetica (il rinvio è al rapporto di parentela tra FA e ZZ;
alla contestazione della ricostruzione operata dal GIP su tale rapporto di conoscenza, risalente a molti anni addietro;
alla lettura delle frasi attribuite al soggetto individuato con il nickname "Montagna"; alla circostanza che il FA avesse fatto riferimento al cognato, allorquando il rapporto di affinità era cessato, essendo il FA separato dalla moglie, sorella dell'indagato, da oltre dieci anni;
alla non intelligibilità di molti passaggi dei dialoghi intercettati;
alla contestazione della lettura operata dal GIP;
alla non condivisione degli assunti tratti dai dialoghi in chiave accusatoria;
al significato attribuito ad alcune frasi;
quanto al reato fine, poi, il riferimento è a censure di analogo tenore, calibrate 5 sui passaggi dei dialoghi valorizzati per dimostrare il concorso dell'indagato in quella importazione;
quanto alla aggravante mafiosa, poi, il riferimento è alle deduzioni difensive operate in punto di diritto;
quanto alle esigenze cautelari, infine, il riferimento è alle censure con le quali si era evidenziato, con rinvio ad alcuni precedenti giurisprudenziali, l'automatismo della valutazione operata, ancora una volta ritenuta la valenza confutativa delle censure). Con un terzo e un quarto motivo, ha dedotto rispettivamente violazione di legge penale sostanziale e processuale con riferimento alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato associativo, avendo il Tribunale recepito il contenuto decisorio dell'ordinanza genetica, ciò che la difesa intende dimostrare ancora una volta proponendo il raffronto grafico tra i due provvedimenti e l'interpolazione delle specifiche censure difensive, nonché vizio di carenza della motivazione con riferimento all'asserito, omesso esame delle doglianze difensive articolate con memoria, in ordine alla gravità indiziaria per il reato associativo, ancora una volta proponendo il raffronto tra i due provvedimenti e la interpolazione delle relative censure difensive. Gli stessi vizi, con lo stesso schema espositivo, sono stati dedotti con i motivi quinto e sesto, con riferimento all'aggravante mafiosa, e con i motivi settimo e ottavo, quanto alla gravità indiziaria per il reato fine di cui al capo 15) della incolpazione provvisoria. Infine, con il nono e il decimo motivo, la difesa ha dedotto rispettivamente violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, punto sul quale allega una trattazione cumulativa e non personalizzata da parte del Tribunale, trinceratosi dietro una presunzione relativa, consentita però solo in assenza di elementi positivi di valutazione. 5. La difesa di ZZ ha presentato memoria con motivi aggiunti, relativamente alla doglianza inerente la sussistenza di un quadro indiziario della intraneità dell'indagato alla compagine associativa di cui al capo 1) della incolpazione provvisoria e del suo coinvolgimento nel reato scopo connotato dalla necessaria gravità, avendo il Tribunale richiamato le conversazioni ritenute incriminanti, senza svolgere alcuna valutazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi sono tutti manifestamente infondati, giudizio che, invero, discende dalla stessa impostazione della impugnazione, incentrata proprio sul raffronto tra i provvedimenti di merito e le doglianze difensive che, rispetto ad essi, si pongono in chiave di aperto dissenso e contestazione della lettura degli elementi probatori da parte dei Tribunale. Sul punto, giovi peraltro considerare che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano 6 l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976). Pertanto, va ribadita la inammissibilità del motivo di ricorso che censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, c. 3, cod. proc. pen., se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, De Angelis, Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Nella specie, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire il principio consolidato per il quale la interpretazione e la valutazione del contenuto di conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). La ricostruzione della associazione è avvenuta alla stregua degli elementi riversati nella ordinanza impugnata, dai quali il Tribunale ha tratto l'esistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, tratteggiandone i connotati e la convergenza verso un obiettivo comune del gruppo, dando conto del ruolo dell'indagato ZZ all'interno di quest'ultimo, ponendo in risalto elementi fattuali ricavabili anche dalle modalità di consumazione dei reati fine, ritenuti espressione del modus operandi del gruppo. La difesa, di contro, si è limitata a fornire una lettura alternativa delle emergenze fattuali, preclusa in questa sede, deputata unicamente al rilievo di violazioni di legge, tuttavia inesistenti, o di incongruità motivazionali smentite però dalla esaustività e logicità delle argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata e a sostenere la mancata valutazione delle doglianze che la difesa, a ben vedere, sembra inferire dalle conclusioni dei giudici territoriali che hanno valorizzato (affermandolo espressamente) elementi di tenore contrario, ritenuti di maggiore portata dimostrativa. In realtà, le doglianze difensive (anche quelle veicolate con memoria) sono state esaminate dal Tribunale che, nel darne atto, vi ha replicato, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, ritenendole inidonee a scalfire la gravità degli elementi indiziari raccolti. Cosicché, deve escludersi l'asserito "silenzio" motivazionale in ordine a quanto dedotto con tale memoria, aggiungendosi peraltro che - in sede di legittimità - non è censurabile il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione complessivamente considerata (sez. 1 n. 27825 del 22/5/2013, Caniello, Rv. 256340; sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500). 7 Inoltre, va ricordato, quanto al ruolo associativo, che la condotta dell'indagato è stata valutata nel contesto ampiamente descritto, nel quale egli era impegnato nella fase della esfiltrazione che, come analiticamente indicato nella ordinanza, avveniva con un articolato modus operandi, applicato a operazioni ripetitive e della stessa specie, avvalendosi di squadre di portuali e di altri operatori infedeli, presupponendo, dunque, una piena consapevolezza dell'asservimento al sodalizio, ma anche in quella del raccordo con i vertici delle cosche mafiose che controllano quei traffici illeciti e l'attività degli operatori portuali indispensabili per il conseguimento degli scopi associativi. Ciò che è necessario, infatti, è che i rapporti tra i soggetti che interagiscono in tale contesto si traducano in forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (sez. 3, n. 9036 del 31/1/2022, Santoro, Rv. 282838), in tal senso assumendo rilievo anche il coinvolgimento in un solo reato-fine, allorquando le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (sez. 3, n. 36381 del 9/5/2019, Cruzado, Rv. 276701-06), ruolo che si atteggi specificamente, in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (sez. 6, n. 1343 del 4/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890; n. 50965 del 2/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379). 3. Le doglianze difensive non colgono neppure nel segno laddove si è inteso evidenziare un silenzio motivazionale sugli elementi dai quali è stata desunta l'aggravante mafiosa, ritenendo inidonei i riferimenti contenuti nella ordinanza genetica alla 'ndrangheta e alla conversazione del 12 novembre 2020 tra VA AZ e CC RT, ritenuto al vertice dell'omonima cosca di Rosarno, in quel momento latitante, né la descrizione di alcune vicende che hanno riguardato alcuni indagati con precedenti e pendenze penali riferibili a gruppi mafiosi della 'ndrangheta, operanti nelle zone d'interesse (il riferimento è alla pag. 1040 della OCC) e neppure gli elementi riguardanti lo stesso ZZ, già condannato in primo grado per intraneità alla cosca AUDDINO-LADINI-PETRULLÀ, addirittura con posizione apicale. A fronte degli elementi esposti nell'ordinanza censurata, va peraltro tenuto conto che, per la configurabilità di tale elemento circostanziale, non è richiesta la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento, non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416 bis cod. pen. (sez. 2, n. 27548 del 17/5/2019, Gallelli, Rv. 276109-01). In ogni caso e risolutivamente, ai fini della valutazione dell'interesse all'annullamento, deve rilevarsi che, confermato il grave quadro indiziario nei termini di cui alla incolpazione provvisoria (ivi compresa l'aggravante speciale della transnazionalità di cui all'art. 61 bis, 8 cod. pen., non contestata dalla difesa), la legittimità della misura non può ricondursi all'eventuale difetto dei presupposti di detta aggravante, stante l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela (sez. 3, n. 20891 del 18/6/2020, Piccirillo, Rv. 279508) anche quanto alla riduzione dei termini di fase della misura in atto (sez. 3, n. 36731 del 17/4/2014, Inzerra, Rv. 260256). 4. Infine, sono manifestamente infondate le censure che investono la valutazione del quadro cautelare e della scelta della misura. Rilevata intanto l'estrema genericità di esse, deve osservarsi che il Tribunale ha giustificato la sussistenza delle esigenze cautelari con motivazione congrua, quanto alla esigenza probatoria osservandosi che il pertinente riferimento alla necessità di identificare correi o individuare altre attività criminose non è scalfito dalle generiche argomentazioni articolate in ricorso. Quanto all'esigenza special-preventiva, la motivazione è coerente con i parametri delineati dal diritto vivente: in tema di misure cautelari, si è definitivamente chiarito, infatti, che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale;
ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (sez. 3 n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), richiedendo una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). Quanto sopra si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha introdotto nel testo dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità, essendosi ritenuto, anche prima di tale modifica, che esso costituisse presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di 9 Il Presidente DO lk,u1 nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (sez. 6 n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830; sez. 2 n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977; sez. 5 n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216). Nella specie, il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa è stato direttamente collegato alle modalità della condotta, connotata dalla professionalità dimostrata dall'indagato, sul quale gli associati riponevano assoluta fiducia, egli avendo anche manifestato con la propria condotta dimestichezza in quel genere di operazioni. A tali elementi è stata agganciata la prognosi sfavorevole di astensione da ricadute criminose, ma anche la inidoneità contenitiva di misure gradate, anche elettronicamente presidiate, considerato che le condotte criminose sono state poste in essere anche grazie all'impiego di accorgimenti elusivi dei controlli delle forze dell'ordine. Infine, pare dirimente la considerazione che, pur avendo il Tribunale congruamente motivato sulla sussistenza delle esigenze e sulla idoneità della sola misura infra muraria, entrambi i giudizi sono presidiati da una presunzione relativa posta dall'art. 275, c.
2 -bis, cod. proc. pen., rispetto alla quale la difesa ha omesso di allegare specifici elementi fattuali di segno contrario, limitandosi a un rinvio al contenuto della memoria nella quale erano stati richiamati precedenti giurisprudenziali che ha ritenuto confutativi delle conclusioni rassegnate dai giudici del riesame. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla causa della inammissibilità, oltre alla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 30 maggio 2023. Il Consigliere estensore GA LO 9