Sentenza 1 febbraio 2011
Massime • 1
In tema di concussione, l'avverbio "indebitamente" utilizzato nell'art. 317 cod. pen. qualifica non già l'oggetto della pretesa del pubblico ufficiale, la quale può anche non essere oggettivamente illecita, quanto le modalità della sua richiesta e della sua realizzazione. (Fattispecie in cui si é ritenuto che integrasse il tentativo di concussione la condotta del pubblico ufficiale che, alternando minacce a blandizie, aveva cercato di indurre il privato ad accettare una proposta transattiva avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di appalto).
Commentari • 4
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Quesito con risposta a cura di Stella Maria Liguori e Claudia Nitti Non è configurabile il delitto di concussione nel caso in cui la condotta del pubblico agente si risolva in un mero condizionamento, o in un'attività di generica persuasione, che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare uno stato di coercizione psicologica nel soggetto passivo (Cass., sez. VI, 4 ottobre 2024, n. 36951). Nel caso di specie, la Suprema Corte è stata chiamata a valutare l'applicazione del regime dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p., in luogo della fattispecie di concussione ex art. 317 c.p. La Corte d'Appello territoriale, invero, aveva …
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Messa alla prova: analisi della disciplina La messa alla prova è un istituto giuridico che consente a un imputato di affrontare un processo penale senza la condanna, purché dimostri il proprio impegno nel seguire un programma di recupero sociale. Questo strumento ha come obiettivo la rieducazione e il reinserimento del reo nella società, riducendo così il ricorso alla pena detentiva. In Italia, la messa alla prova è disciplinata dalla Legge 67/2014, modificata dal D.Lgs. n. 150/2022, con l'intento di rafforzare e migliorare l'efficacia di questa misura alternativa alla pena. Introduzione della messa alla prova La Legge 67/2014 ha introdotto nel sistema penale italiano l'istituto della …
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La massima In tema di concussione, l'avverbio indebitamente utilizzato nell' art. 317 c.p. qualifica non già l'oggetto della pretesa del pubblico ufficiale, la quale può anche non essere oggettivamente illecita, quanto le modalità della sua richiesta e della sua realizzazione. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la qualificazione, in termini di tentativo di concussione, anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni aggravato dall'abuso di pubblici poteri, della condotta di un carabiniere che aveva minacciato la persona offesa di ritirarle la patente ove non avesse provveduto a pagare gli stipendi e il trattamento di fine rapporto dovuti a sua moglie). Fonte: CED Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2011, n. 27444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27444 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 01/02/2011
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 210
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 3153/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TÒ CH N. IL 02/09/1942;
2) FA DO N. IL 03/05/1940;
avverso la sentenza n. 1844/2007 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 28/05/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANTIS F. che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Bevere M., che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorso, con condanna degli imputati alle ulteriori spese;
Udito il difensore Avv. Borgia C., che si è riportato ai ricorsi. FATTO E DIRITTO
1. La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza 28/5/2008, confermava la decisione 30/1/2006 del Tribunale di Pescara, che aveva condannato HE CA e NA CC a pena ritenuta rispettivamente di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, perché dichiarati colpevoli di concorso nel reato di cui agli artt. 56 e 317 cod. pen., per avere, abusando il primo della qualità di sindaco di Cepagatti, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere o indurre IT EA a transigere la causa civile dalla medesima promossa nei loro confronti per la risoluzione di un contratto d'appalto stipulato dal di lei defunto marito e per il connesso risarcimento dei danni subiti, minacciando in caso contrario - per un verso - l'esproprio di un terreno di proprietà della donna e prospettando alla stessa - per altro verso - interventi sul Piano Regolatore, per rendere edificabili alcuni suoi terreni (giugno 2002). Il Giudice distrettuale riteneva che la prova a carico degli imputati era integrata dalla documentazione acquisita, dal testimoniale escusso e dalla trascrizione della registrazione, ad iniziativa della IT, del colloquio in data 22/3/2002 tra la medesima e gli imputati. Da tale materiale probatorio emergevano elementi inequivoci circa la determinazione degli imputati a transigere la lite in corso con la IT alle condizioni da loro dettate, facendo leva, per indurre la controparte ad accettare la proposta, sulla posizione istituzionale del CA, divenuto nel frattempo sindaco di Cepagatti, il che integrava gli estremi del reato ipotizzato: a) nell'incontro in data 26/7/2001 tra gli imputati e la IT, il CA aveva manifestato, in termini perentori, la sua determinazione alla transazione versando la somma di L. 20.000.000 e, al rifiuto opposto dalla controparte, aveva replicato che l'area di proprietà della stessa sarebbe stata espropriata per realizzarvi una strada;
b) nel successivo mese di ottobre, l'imputato CC aveva contattato per telefono la donna, per convincerla a non proseguire la causa;
c) il 22/3/2002 v'era stato un altro incontro tra le parti;
la ER, all'insaputa degli interlocutori, aveva registrato il colloquio, nel corso del quale gli imputati, alternando toni arroganti a toni suadenti, non mancando di evocare, in forza della posizione istituzionale ricoperta dal CA, l'eventuale adozione di provvedimenti in danno o a favore della IT, avevano tentato ancora una volta, senza riuscire nell'intento, di indurre la predetta a conciliare la lite in corso.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, gli imputati, deducendo la violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 43 e 317 cod. pen., e il vizio di motivazione in ordine al formulato giudizio di responsabilità: il tentativo di transigere la causa civile in corso, da loro ritenuta pretestuosa e vessatoria, non mirava a conseguire un'indebita utilità; i contatti avuti, a tal fine, con la controparte non avevano determinato in questa alcuno stato di soggezione;
il riferimento, nel corso di tali colloqui, ad eventuali modifiche degli strumenti urbanistici rispecchiava una previsione reale nell'interesse dell'intera collettività comunale e non era finalizzato a coartare la volontà della IT. La difesa degli imputati ha depositato in data 10/1/2011 memoria, con la quale ha ribadito le doglianze di cui al ricorso, insistendo per l'accoglimento.
3. I ricorsi non sono fondati e devono essere rigettati. Rileva la Corte che i fatti, per così come ricostruiti nella loro materialità in sede di merito, non sono oggetto di contestazione. Si tratta, quindi, di stabilire se in essi siano ravvisabili o no gli elementi strutturali del tentativo di concussione. La risposta non può che essere positiva.
Preliminarmente deve sottolinearsi che nessun rilievo può allegarsi, ai fini che qui interessano, alla circostanza che la controversia civile tra la IT e gli imputati si sia risolta a favore dei secondi (cfr. sentenza civile d'appello allegata alla memoria difensiva).
Quello che rileva è la condotta tenuta dagli imputati nel tentativo di indurre la IT a transigere, nei termini da loro proposti, la controversia avente ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto che essi avevano stipulato, nella qualità di imprenditori privati, col dante causa della predetta. È indubbio, per quanto emerge dalla ricostruzione in fatto dei giudici di merito più sopra sintetizzata, che gli imputati, per raggiungere il loro scopo, non si erano fatti scrupolo di fare ricorso all'abuso della qualità di sindaco nel frattempo assunta dal CA, determinando così una impropria commistione tra pubblico e privato. Di fronte al rifiuto della IT di aderire alla proposta transattiva fattale, il riferimento del CA all'esproprio di un terreno della predetta o alla modifica degli strumenti urbanistici per rendere edificabili terreni sempre di proprietà della stessa, alternando così atteggiamenti di minaccia ad atteggiamenti di persuasione, denuncia l'abuso della qualità e la strumentalizzazione della funzione pubblica, nella chiara prospettiva di incidere sul processo volitivo del soggetto passivo, attraverso un comportamento idoneo - in astratto -a determinare in costui uno stato di soggezione.
Non ha alcun pregio l'argomento col quale i ricorrenti sostengono che la loro iniziativa aveva avuto come obiettivo non il conseguimento di una indebita utilità ma l'esigenza di porre fine ad una controversia, ritenuta pretestuosa e vessatoria.
È agevole replicare che, anche a volere ammettere - in astratto - che gli agenti si siano mossi nella prospettiva di soddisfare una loro giusta pretesa, il semplice fatto di essersi avvalsi della posizione di preminenza di uno di loro e di avere tentato di prevaricare il soggetto passivo integra il reato contestato. L'avverbio "indebitamente" presente nella norma di cui all'art. 317 c.p., infatti, qualifica, piuttosto che U contenuto della pretesa del concussore, la quale può essere anche non oggettivamente illecita, le modalità di richiesta e di realizzazione della pretesa medesima, sicché è inquadrarle nel paradigma del tentativo di concussione il comportamento del pubblico ufficiale che, abusando della propria posizione e alternando implicite minacce a blandizie, pone in essere atti idonei ad incidere sulle trattative con la controparte, alterando, in proprio favore, il principio della par condicio che deve caratterizzare ogni rapporto contrattuale.
4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle ulteriori spese sostenute in questo grado dalla parte civile EA IT e liquidate nella misura in dispositivo precisata.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere le spese sostenute dalla parte civile EA IT, liquidate in Euro 2.500,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011