Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/1997, n. 2415
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Sentenza 18 dicembre 1997

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In tema di stato di necessità, il nesso di causalità - che, ove esistente, esclude la configurabilità dell'esimente - fra condotta volontaria dell'agente e situazione di pericolo deve essere individuato ricorrendo al principio della causa efficiente, non potendo qualsiasi remota interferenza della volontà sul processo eziologico determinare l'inoperatività della scriminante stessa. (Nel caso di specie un trafficante di valuta, truffato, aveva commesso un reato nei confronti del truffatore per riappropriarsi del danaro perduto, spinto dalla necessità di evitare una mortale punizione da parte dei contrabbandieri suoi complici; in applicazione dell'indicato principio la Corte ha escluso che il pericolo di subire la predetta ritorsione potesse essere ricollegato - quale causa effettiva - all'illecito traffico di valuta "deciso dal prevenuto" piuttosto che alla truffa da lui subita).

In tema di stato di necessità, anche le condizioni di attualità o inevitabilità del pericolo, che integrano i presupposti di operatività dell'esimente, possono costituire oggetto dell'errore cui è subordinata la configurabilità della scriminante stessa sotto il profilo "putativo".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/1997, n. 2415
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2415
    Data del deposito : 18 dicembre 1997

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