Sentenza 18 dicembre 1997
Massime • 2
In tema di stato di necessità, il nesso di causalità - che, ove esistente, esclude la configurabilità dell'esimente - fra condotta volontaria dell'agente e situazione di pericolo deve essere individuato ricorrendo al principio della causa efficiente, non potendo qualsiasi remota interferenza della volontà sul processo eziologico determinare l'inoperatività della scriminante stessa. (Nel caso di specie un trafficante di valuta, truffato, aveva commesso un reato nei confronti del truffatore per riappropriarsi del danaro perduto, spinto dalla necessità di evitare una mortale punizione da parte dei contrabbandieri suoi complici; in applicazione dell'indicato principio la Corte ha escluso che il pericolo di subire la predetta ritorsione potesse essere ricollegato - quale causa effettiva - all'illecito traffico di valuta "deciso dal prevenuto" piuttosto che alla truffa da lui subita).
In tema di stato di necessità, anche le condizioni di attualità o inevitabilità del pericolo, che integrano i presupposti di operatività dell'esimente, possono costituire oggetto dell'errore cui è subordinata la configurabilità della scriminante stessa sotto il profilo "putativo".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/1997, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 18.12.1997
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio Cicchetti " N. 1766
3. " Sandro Occhionero " REGISTRO GENERALE
4. " Vittorio Ragonesi " N. 17309/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore Gen. Corte d'appello di Milano, nonché 1) DO ON nato in [...] il [...]. 2) DE NI nata in [...] il [...].
avverso la sentenza corte d'appello di Milano del 27.01.1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale Dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per il rigetto degli imputati;
parziale accoglimento di quello del P.G. con modifica della pena, rigetto nel resto.
Il difensore non è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'impugnata sentenza, in parziale riforma di quella del tribunale di Milano 08.03.1996, riteneva la responsabilità dei due imputati in ordine ai delitti di sequestro di persona (art. 605 c.p.), violazione di domicilio (art. 614 c.p.) porto e detenzione di arma e ricettazione aggravata di pistola, unificati ex art. 81 cpv. c.p., nonché di false dichiarazioni, ricettazione di modulo e contraffazione permesso di soggiorno, reati unificati dal vincolo della continuazione ed a loro volta considerati nel medesimo disegno criminoso con i primi.
Aumentava di un mese la pena, in relazione alla ritenuta violazione di domicilio, fissandola globalmente in anni cinque, mesi 5 di reclusione e L. 300.000 di multa - quanto allo DO - ed in anni due, mesi uno di reclusione per la DE.
Ai danni dello DO, venuto in Milano con falso permesso di soggiorno, era stata consumata una truffa da tale CL FA il quale, con la collaborazione di altro soggetto, prospettando un lucroso cambio di marchi tedeschi con lire si era impossessato fraudolentemente di L. 168 milioni, raccolti dall'imputato tra i suoi connazionali in Albania.
Minacciato dai compagni (perché sospettato di complicità nella truffa), l'imputato DO si era recato, assieme alla cugina DE NI, nell'abitazione del CL ed entrato di forza aveva tenuto per ore sotto controllo alcuni suoi familiari con arma acquistata in un campo nomadi, fino all'intervento della forza pubblica, riuscendo a farsi consegnare dalla Polizia somma pari a quella truffata dal CL.
Faceva seguito l'irruzione del Gis e l'arresto dei due imputati. Ha proposto ricorso il P.G. allegando i seguenti motivi. 1) Con riferimento alla sola posizione di DO ON, erronea applicazione degli artt. 54, 59 e 605 c.p. e manifesta illogicità di motivazione sul punto della ritenuta non punibilità in ordine all'art. 530 c.p. 2) Erroneo calcolo della pena applicata per effetto della ritenuta responsabilità dei due imputati quanto al delitto p. e p. dall'art. 614 c.p. e, per il solo DO, della pena complessiva. Chiedeva l'annullamento con rinvio.
I ricorrenti DO e DE, in unico motivo, hanno dedotto erronea applicazione di legge quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), non ritenuto assorbito nel sequestro di persona (art. 605 c.p.). Chiedevano l'annullamento sul punto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per la migliore comprensione dei ricorsi delle opposte parti è opportuno ripercorrere brevemente la motivazione della sentenza impugnata.
Il tribunale aveva, in relazione alla principale vicenda, scisso la condotta iniziale (dall'ingresso nell'abitazione del CL - ore 7.30 - sino alla richiesta di danaro intervenuta alle ore 12.30 che segna l'inizio del più grave reato di sequestro a fine di estorsione) nei delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e di sequestro di persona, prosciogliendo gli imputati dal primo (art. 393 c.p.) per mancanza di querela e condannando per il secondo (art. 605 c.p.) nel quale riteneva - tuttavia - assorbita la violazione di domicilio (art. 614 c.p.). Quanto alla condotta successiva alle ore 12.30 e sino all'irruzione, era stata ritenuta la fattispecie criminosa del sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), pure se scriminata dallo stato di necessità (art. 54 c.p.) nell'ipotesi putativa.
L'impugnata sentenza, pur mantenendo la scissione tra le due condotte - prima e dopo le ore 12.30 - e condividendo l'applicazione dell'esimente putativa al sequestro finalizzato all'estorsione, aveva escluso che - quanto alla prima parte dell'azione prima delle ore 12.30 - la violazione di domicilio potesse rimanere assorbita dal sequestro di persona, su tale punto accedendo all'appello del P.M. Ne conseguivano i distinti ricorsi, volti - quello degli imputati - a fare valere la tesi del primo giudice di contenenza del reato ex art. 614 c.p. in quello p. e p. dall'art. 605 c.p. e - l'altro del P.G. - ad escludere l'esimente per il più grave delitto p. e p. dall'art. 630 c.p. Passando alla trattazione dei ricorsi, ritiene questa Corte di dover rigettare quello degli imputati.
Il grave tende a sottolineare che proprio "l'accidentale modalità esecutiva" (ingresso "invito domino" nell'abitazione del CL) della privazione della libertà dei presenti comporterebbe l'assorbimento nel più grave reato.
Occorre risalire alla differenza tra concorso di reati e concorso di norme penali.
Quest'ultimo, che appunto determina l'assorbimento di un reato in altro, si verifica quando due distinte disposizioni di legge prevedono - come elemento costitutivo e circostanza aggravante - una medesima condotta.
Quando, invece, le condotte ipotizzate dalla legge risultano, anche in parte o in relazione al bene giuridico protetto, differenti non c'è più "concorso di norme", cioè "assorbimento" o "continenza" - nella fattispecie normativa più estesa - di quella "minore" o comunque meno grave.
L'art. 605 c.p. ipotizza la "privazione della libertà personale" cioè una condotta del tutto diversa da quella di chi "si introduce nell'altrui abitazione... contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo", pertanto non può esserci assorbimento di ipotesi criminose, ma concorso - formale o reale - di reati. L'espressione usata dalla corte di merito "la violazione di domicilio, al cui interno si consumò il sequestro, non rappresenta di questo ne' elemento costitutivo ne' circostanza aggravante, bensì solo un'accidentale modalità esecutiva", riassume in concreto la differenza sopra individuata tra l'aspetto normativo-formale e la c.d. "fattispecie concreta" cioè la condotta reale sussumibile sotto diverse disposizioni incriminatrici.
Quanto al ricorso del P.G., viene anzitutto criticata la valutazione "parcellizzata dell'episodio", cioè la distinzione tra una prima e una seconda parte della condotta basata sull'assenza originaria di dolo specifico del reato ex art. 630 c.p., dato che i giudici di merito hanno ritenuto quale scopo dello DO - almeno inizialmente - il recupero del danaro carpitogli con l'inganno dal CL.
Occorre ricordare che la sentenza ha proceduto ad un'accorta analisi fattuale in ordine alla mancata programmazione della richiesta di danaro ed all'intervento "tardivo" del fatto nuovo (la telefonata dei connazionali, il cui carattere minatorio viene argomentato sulla base di accertamenti concreti) che aveva causato comportamento ed atteggiamento psicologico diversi, orientati decisamente verso l'estorsione. Non manca, nell'economia della motivazione, l'accenno alla sostanziale condivisione - da parte del P.M. appellante - della ricostruzione degli avvenimenti. Dinanzi ad una simile struttura argomentativa, le valutazioni contenute sul punto nel ricorso non possono essere consentite in questa sede di legittimità, rivelando la loro natura di censure in punto di fatto.
Quanto al punto attinente più specificamente all'esimente ex art. 54 e 59, comma 4 c.p., va affermato anzitutto che le condizioni, in presenza delle quali il pericolo comporta lo stato di necessità, possono esse stesse costituire oggetto dell'errore cui è subordinata l'operatività della scriminante sotto il profilo "putativo". Non può escludersi, cioè, che - pure in presenza di reale pericolo di un danno grave alla persona - l'errore dell'agente verta sulla sua attualità o anche evitabilità.
L'art. 59 comma 4 c.p. prevede, poi, che la presenza di colpa rende irrilevante l'errore solo per i delitti colposi. Da tali principi consegue, da una parte che per i delitti dolosi nessuna indagine si rende necessaria in ordine alla "colposità" dell'errore, purché esso non sia del tutto "inescusabile", dall'altra che anche una falsa rappresentazione in ordine all'attualità e/o inevitabilità del pericolo fa scattare l'esimente putativa.
L'impugnata sentenza, sulla falsa riga di quella di primo grado, ha motivato la sussistenza del pericolo grave nei confronti della famiglia della DO, dalla quale era scaturita la condotta di sequestro a fine d'estorsione ("... deve aver ritenuto che per salvare la famiglia dovesse riuscire ad ogni costo ad ottenere, e da chicchessia, la dazione del danaro di cui era stata richiesta l'immediata restituzione.") ed ha argomentato in ordine alla falsa rappresentazione e valutazione di "inevitabilità" del pericolo ("... verosimilmente non rassicurato dal colloquio avuto durante il sequestro con la Polizia albanese... ) e di sua attualità ("... ormai prossima attuazione della mortale ritorsione ai danni dei suoi familiari... ").
Ha poi escluso che il pericolo potesse essere ricollegato - quale causa effettiva - all'illecito traffico di valuta "deciso dal prevenuto... " piuttosto che alla truffa da lui subita. Invero il nesso di causalità tra un comportamento voluto dall'imputato e pericolo, che ai sensi dell'art. 54 c.p. esclude la configurabilità dell'esimente, deve essere individuato ricorrendo al principio della causa efficiente, escludendo che una qualsiasi remota interferenza della volontà dell'agente nel processo eziologico possa condurre all'esclusione dello stato di necessità.
Deve infine ricordarsi che l'impugnata sentenza perviene al riconoscimento della scriminante sulla base di una valutazione probatoria "quanto meno di dubbio", applicando legittimamente il comma 3 art. 530 c.p.p. che consente la formula assolutoria piena anche in caso di "semiplena probatio" sulla sussistenza dell'esimente.
In conclusione il ricorso del P.G. della mancanza di un preciso calcolo, avendo la corte territoriale operato l'aggiunta pura e semplice di un mese di reclusione in relazione alla violazione di domicilio.
Ritiene questa Corte che la mancanza di un dettaglio sul calcolo della pena globale non può inficiare, in mancanza di un ricorso degli imputati sul punto, l'impugnato provvedimento. Poiché la sanzione è stata comunque aggravata - in conseguenza della ritenuta responsabilità per altro reato satellite nell'ambito della continuazione - solo gli imputati avevano interesse a ricevere contezza della nuova pena risultante.
Il rappresentante della pubblica accusa non ha, al contrario, alcun interesse in tale senso.
È vero, invece, che il dispositivo è errato nella parte in cui indica la pena complessiva applicata allo DO in anni 5, mesi 5 di reclusione a L. 300.000 di multa, laddove l'aggiunta di un mese alla pronuncia sanzionatoria del tribunale (anni 6 mesi 4 di reclusione e L. 400.000 di multa) avrebbe dovuto comportare l'indicazione di anni 6, mesi 5 di reclusione e L. 400.000 di multa.
L'errore sulla quantità della pena è rettificabile da questa corte ex art. 619 cpv. c.p.p. Il rigetto dei ricorsi degli imputati, deve comportare la condanna, in solido, alle spese del procedimento.
P.T.M.
Rettifica la misura della pena inflitta a DO ON, determinandola in anni 6 mesi 5 di reclusione e L. 400.000 di multa. Rigetta i ricorsi degli imputati e del P.G.
Condanna DO ON e DE NI, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 1998