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Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2026, n. 17528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17528 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
IM CO SENTENZA sul ricorso proposto da: RK AR nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/01/2026 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AU Condemi, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trieste, con provvedimento del 14/01/2026, ha dichiarato l’inammissibilità della istanza di revisione proposta da RK AR. 2. La Corte di appello ha richiamato: - la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata nei confronti del ricorrente, con la quale veniva applicata allo stesso la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa per i delitti di rapina aggravata e auto-riciclaggio, commessi in concorso con SH FI e MA EL e le specifiche ragioni, evidenziate dalla sentenza predetta, per escludere il proscioglimento del ricorrente ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; - il diverso giudizio che aveva interessato i coimputati che, dopo essere stati condannati dal Tribunale di Trento, erano stati assolti dalla Corte di appello di Trento, Penale Sent. Sez. 2 Num. 17528 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 02/04/2026 con sentenza del 23/10/2024, divenuta irrevocabile, avendo la Corte di appello ritenuta non attendibile la querela sporta dalla persona offesa RE OR il 13/05/2018, acquisita con il consenso delle parti, dal momento che il teste era risultato irreperibile;
- la impossibilità di giungere alla revisione del diverso esito dei distinti procedimenti penali sulla base di una diversa valutazione di attendibilità del testimone (con specifico riferimento alla definizione della capacità dimostrativa delle sentenze irrevocabili quando il giudizio di cognizione è ancora in corso); - la considerazione, da parte dei due giudici, dell’atto di querela in questione, evidenziando come la Corte di appello non abbia affermato con certezza la falsità delle dichiarazioni del querelante, ma si sia limitata a dubitare della loro attendibilità, ritenendo di non poter escludere una ricostruzione fattuale alternativa. 3. La Corte di appello ha, quindi, chiarito che la decisione in questione non aveva accertato un fatto incompatibile con quello per il quale vi era stata condanna ed ha richiamato la regola di giudizio da applicare in caso di eventuali prove nuove da valutare rispetto ad una sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. In conclusione si è evidenziato che, attesa la portata non risolutiva dell’esame reso dai coimputati nel caso di specie, la Corte di appello si fosse espressa per l'assoluzione degli stessi con formula dubitativa. 4. AR RK ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo un solo motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 630, lett. a), cod. proc. pen. per avere la Corte di merito escluso la presenza di un contrasto di giudicati, invece oggettivamente e macroscopicamente presente;
la stessa vicenda storica era stata ricostruita in termini opposti, mentre era evidente l’errore in cui era incorsa la Corte di appello, limitandosi a qualificare la sentenza di assoluzione dei coimputati nell'ambito di una semplice diversa valutazione degli stessi fatti;
la difesa ha osservato che nel caso di specie era stata contestata la ricostruzione della persona offesa, accogliendo come del tutto plausibile la ricostruzione alternativa. In altri termini, il fatto storico della rapina risulterebbe escluso e non solo diversamente valutato. 5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato, oltre che reiterativo, in considerazione delle argomentazioni, del tutto 2 sovrapponibili, proposte dinnanzi alla Corte di appello nella istanza di revisione, in assenza di confronto con le ragioni della decisione impugnata. 2. La Corte di appello di Trieste, richiamando caratteristiche ed elementi valutati nei due diversi giudizi, ha chiarito che: “la Corte di appello, infatti, esprimendosi con formula dubitativa e fondandosi sulla regola di giudizio propria del rito ordinario, si limita ad escludere che gli elementi raccolti siano idonei a fondare la prova della sussistenza del reato di rapina, oltre ogni ragionevole dubbio”, chiarendo come il diverso esito del giudizio sia conseguenza della diversa valutazione dell’atto di querela da una parte e, dall’altra, del criterio di giudizio dei due riti prescelti dai concorrenti nel reato. 3. Nel giungere a tale conclusione, del tutto priva di aporie e logicamente articolata, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di revisione, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317-01). Nel caso di specie, dunque, non ricorre una inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento della sentenza di condanna in sede di patteggiamento e il diverso giudizio a carico dei coimputati del ricorrente, ma una loro diversa valutazione, evidentemente collegata al criterio di giudizio caratterizzante il rito prescelto (Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, Riva, Rv. 285320- 01). Non ricorre, dunque, la necessaria inconciliabilità tra i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna, mentre è stata riscontrata in modo esplicito - e con tale dato il motivo proposto in questa sede non si confronta affatto - una loro diversa valutazione (Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, Contu, Rv. 262731-01; Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188-01; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749-01) La Corte di appello ha ritenuto, in conclusione,con motivazione esente dai vizi lamentati e in assenza di manifesta illogicità, che la sentenza impugnata, costituisce all'evidenza solo una diversa valutazione giuridica dei medesimi fatti, mentre l'articolato materiale probatorio indicato dalla sentenza di patteggiamento a fondamento dell'esclusione di una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. non è stato smentito in alcun modo, nella sua componente fattuale, dalla sentenza assolutoria di 3 secondo grado nei confronti dei coimputati, sicché manca un'oggettiva incompatibilità tra fatti storici su cui le sentenze in contrasto hanno tratto una diversa conclusione. (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317-01). 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 02/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AU Condemi, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trieste, con provvedimento del 14/01/2026, ha dichiarato l’inammissibilità della istanza di revisione proposta da RK AR. 2. La Corte di appello ha richiamato: - la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata nei confronti del ricorrente, con la quale veniva applicata allo stesso la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa per i delitti di rapina aggravata e auto-riciclaggio, commessi in concorso con SH FI e MA EL e le specifiche ragioni, evidenziate dalla sentenza predetta, per escludere il proscioglimento del ricorrente ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; - il diverso giudizio che aveva interessato i coimputati che, dopo essere stati condannati dal Tribunale di Trento, erano stati assolti dalla Corte di appello di Trento, Penale Sent. Sez. 2 Num. 17528 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 02/04/2026 con sentenza del 23/10/2024, divenuta irrevocabile, avendo la Corte di appello ritenuta non attendibile la querela sporta dalla persona offesa RE OR il 13/05/2018, acquisita con il consenso delle parti, dal momento che il teste era risultato irreperibile;
- la impossibilità di giungere alla revisione del diverso esito dei distinti procedimenti penali sulla base di una diversa valutazione di attendibilità del testimone (con specifico riferimento alla definizione della capacità dimostrativa delle sentenze irrevocabili quando il giudizio di cognizione è ancora in corso); - la considerazione, da parte dei due giudici, dell’atto di querela in questione, evidenziando come la Corte di appello non abbia affermato con certezza la falsità delle dichiarazioni del querelante, ma si sia limitata a dubitare della loro attendibilità, ritenendo di non poter escludere una ricostruzione fattuale alternativa. 3. La Corte di appello ha, quindi, chiarito che la decisione in questione non aveva accertato un fatto incompatibile con quello per il quale vi era stata condanna ed ha richiamato la regola di giudizio da applicare in caso di eventuali prove nuove da valutare rispetto ad una sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. In conclusione si è evidenziato che, attesa la portata non risolutiva dell’esame reso dai coimputati nel caso di specie, la Corte di appello si fosse espressa per l'assoluzione degli stessi con formula dubitativa. 4. AR RK ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo un solo motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 630, lett. a), cod. proc. pen. per avere la Corte di merito escluso la presenza di un contrasto di giudicati, invece oggettivamente e macroscopicamente presente;
la stessa vicenda storica era stata ricostruita in termini opposti, mentre era evidente l’errore in cui era incorsa la Corte di appello, limitandosi a qualificare la sentenza di assoluzione dei coimputati nell'ambito di una semplice diversa valutazione degli stessi fatti;
la difesa ha osservato che nel caso di specie era stata contestata la ricostruzione della persona offesa, accogliendo come del tutto plausibile la ricostruzione alternativa. In altri termini, il fatto storico della rapina risulterebbe escluso e non solo diversamente valutato. 5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato, oltre che reiterativo, in considerazione delle argomentazioni, del tutto 2 sovrapponibili, proposte dinnanzi alla Corte di appello nella istanza di revisione, in assenza di confronto con le ragioni della decisione impugnata. 2. La Corte di appello di Trieste, richiamando caratteristiche ed elementi valutati nei due diversi giudizi, ha chiarito che: “la Corte di appello, infatti, esprimendosi con formula dubitativa e fondandosi sulla regola di giudizio propria del rito ordinario, si limita ad escludere che gli elementi raccolti siano idonei a fondare la prova della sussistenza del reato di rapina, oltre ogni ragionevole dubbio”, chiarendo come il diverso esito del giudizio sia conseguenza della diversa valutazione dell’atto di querela da una parte e, dall’altra, del criterio di giudizio dei due riti prescelti dai concorrenti nel reato. 3. Nel giungere a tale conclusione, del tutto priva di aporie e logicamente articolata, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di revisione, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317-01). Nel caso di specie, dunque, non ricorre una inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento della sentenza di condanna in sede di patteggiamento e il diverso giudizio a carico dei coimputati del ricorrente, ma una loro diversa valutazione, evidentemente collegata al criterio di giudizio caratterizzante il rito prescelto (Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, Riva, Rv. 285320- 01). Non ricorre, dunque, la necessaria inconciliabilità tra i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna, mentre è stata riscontrata in modo esplicito - e con tale dato il motivo proposto in questa sede non si confronta affatto - una loro diversa valutazione (Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, Contu, Rv. 262731-01; Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188-01; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749-01) La Corte di appello ha ritenuto, in conclusione,con motivazione esente dai vizi lamentati e in assenza di manifesta illogicità, che la sentenza impugnata, costituisce all'evidenza solo una diversa valutazione giuridica dei medesimi fatti, mentre l'articolato materiale probatorio indicato dalla sentenza di patteggiamento a fondamento dell'esclusione di una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. non è stato smentito in alcun modo, nella sua componente fattuale, dalla sentenza assolutoria di 3 secondo grado nei confronti dei coimputati, sicché manca un'oggettiva incompatibilità tra fatti storici su cui le sentenze in contrasto hanno tratto una diversa conclusione. (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317-01). 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 02/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4