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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 17/02/2026, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2707/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14642/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - . 80016 Marano Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2742 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2582/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: Assente alle ore 10.10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 2742 del 28/05/2025, relativo ad omesso versamento per l'anno 2020, dell'importo complessivo di €.2.844,99. A sostegno della richiesta di annullamento dell'atto impugnato ha dedotto di aver acquistato l'immobile cui si riferisce la pretesa, sito in
Marano di Napoli alla Indirizzo_1, con atto del 16/12/2019 e che l'immobile in questione è stato sin da subito destinato a propria residenza principale, per cui, poichè ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 non è dovuta l'IMU sull'abitazione principale, la pretesa non è fondata;
al riguardo ha altresì aggiunto e precisato che, sebbene l'immobile sia stato destinato sin dall'origine a residenza familiare, l'iscrizione anagrafica della residenza è avvenuta solo in data 13/07/2020, ma tale ritardo è dovuto a cause legate alla pandemia da COVID-19, che ha determinato la prolungata chiusura o ridotta operatività degli uffici comunali.
Si è costituito il R.T.I. costituito da Municipia s.p.a., quale concessionario per la riscossione coattiva delle entrate del Comune di Marano, deducendo che, a seguito della notifica del ricorso di controparte, l'Ufficio ha avuto modo di verificare che la contribuente ha trasferito la propria residenza nell'immobile oggetto dell'avviso impugnato in data 13.07.2020, per cui, tenuto conto di ciò, in data 8.08.2025 ha proceduto all'annullamento dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2020 ed ha conseguentemente notificato un relativo avviso in rettifica che tiene conto solo del periodo in cui la contribuente non aveva ancora cambiato la propria residenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere solo parzialmente accolto, risultando fondato solo nei limiti in cui è stato oggetto di rettifica in autotutela già adottata dallo stesso concessionario del Comune di Marano.
Ed invero, è indiscusso che la ricorrente, che ha acquistato la proprietà dell'immobile in data 16/12/2019, ha formalizzato il trasferimento della propria residenza ed abitazione principale in detto immobile solo in data 13/7/2020; la deduzione della contribuente, per cui sarebbe stata impossibilitata a farlo precedentemente a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19, non può essere condivisa, atteso che il trasferimento della residenza dovrebbe essere comunicato entro 20 giorni e che le restrizioni alla circolazione ed al funzionamento degli uffici introdotte per il contrasto alla pandemia da Covid-19 furono adottate solo a partire dal mese di marzo dell'anno 2020, ovvero oltre 60 giorni dal momento in cui la ricorrente afferma di aver trasferito la propria residenza nell'immobile acquistato nel dicembre 2019.
Pertanto, l'esenzione IMU spetta solo dal 13/7/2020 e quindi l'annullamento e la rettifica in autotutela dell'accertamento impugnato, che hanno appunto limitato la pretesa di pagamento fino al 13/7/2020, risultano conformi alla normativa vigente.
Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie parzialmente il ricorso, annullando l'atto impugnato nei limiti di cui all'accertamento rettificato emesso in corso di giudizio. Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14642/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - . 80016 Marano Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2742 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2582/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: Assente alle ore 10.10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 2742 del 28/05/2025, relativo ad omesso versamento per l'anno 2020, dell'importo complessivo di €.2.844,99. A sostegno della richiesta di annullamento dell'atto impugnato ha dedotto di aver acquistato l'immobile cui si riferisce la pretesa, sito in
Marano di Napoli alla Indirizzo_1, con atto del 16/12/2019 e che l'immobile in questione è stato sin da subito destinato a propria residenza principale, per cui, poichè ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 non è dovuta l'IMU sull'abitazione principale, la pretesa non è fondata;
al riguardo ha altresì aggiunto e precisato che, sebbene l'immobile sia stato destinato sin dall'origine a residenza familiare, l'iscrizione anagrafica della residenza è avvenuta solo in data 13/07/2020, ma tale ritardo è dovuto a cause legate alla pandemia da COVID-19, che ha determinato la prolungata chiusura o ridotta operatività degli uffici comunali.
Si è costituito il R.T.I. costituito da Municipia s.p.a., quale concessionario per la riscossione coattiva delle entrate del Comune di Marano, deducendo che, a seguito della notifica del ricorso di controparte, l'Ufficio ha avuto modo di verificare che la contribuente ha trasferito la propria residenza nell'immobile oggetto dell'avviso impugnato in data 13.07.2020, per cui, tenuto conto di ciò, in data 8.08.2025 ha proceduto all'annullamento dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2020 ed ha conseguentemente notificato un relativo avviso in rettifica che tiene conto solo del periodo in cui la contribuente non aveva ancora cambiato la propria residenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere solo parzialmente accolto, risultando fondato solo nei limiti in cui è stato oggetto di rettifica in autotutela già adottata dallo stesso concessionario del Comune di Marano.
Ed invero, è indiscusso che la ricorrente, che ha acquistato la proprietà dell'immobile in data 16/12/2019, ha formalizzato il trasferimento della propria residenza ed abitazione principale in detto immobile solo in data 13/7/2020; la deduzione della contribuente, per cui sarebbe stata impossibilitata a farlo precedentemente a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19, non può essere condivisa, atteso che il trasferimento della residenza dovrebbe essere comunicato entro 20 giorni e che le restrizioni alla circolazione ed al funzionamento degli uffici introdotte per il contrasto alla pandemia da Covid-19 furono adottate solo a partire dal mese di marzo dell'anno 2020, ovvero oltre 60 giorni dal momento in cui la ricorrente afferma di aver trasferito la propria residenza nell'immobile acquistato nel dicembre 2019.
Pertanto, l'esenzione IMU spetta solo dal 13/7/2020 e quindi l'annullamento e la rettifica in autotutela dell'accertamento impugnato, che hanno appunto limitato la pretesa di pagamento fino al 13/7/2020, risultano conformi alla normativa vigente.
Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie parzialmente il ricorso, annullando l'atto impugnato nei limiti di cui all'accertamento rettificato emesso in corso di giudizio. Spese compensate.