Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/05/2025, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 22/05/2025 N. 2409/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to LISO CELESTE nonchè dall'Avv.to Parte_1
SERNIA SABINO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA O. IANNUZZI, 21 76123
ANDRIA
RICORRENTE
contro rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
SERAFINO FRANCESCO e dall'Avv.to ROVELLI STEFANO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/4 Dott. Riccardo Atanasio
Con ricorso depositato in data 25/02/2025 il ricorrente ha convenuto Parte_1 in giudizio il , chiedendo al Giudice;
Controparte_2
“1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per l'annualità 2023/2024, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del
17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022).
2) Per l'effetto, condannare il al pagamento, in favore del Controparte_2 ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente 25 giorni per l'anno 2023/2024.
3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I fatti sono pacifici.
Il ricorrente è un docente della scuola secondaria di primo grado che ha insegnato da ultimo presso il Liceo artistico Amedeo Modigliani di Giussano con contratto a tempo determinato dal 01/09/2023 al 30/06/2024.
In particolare, nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 ha prestato servizio per complessivi
303 giorni con diritto a fruire di 25 giorni di ferie complessivi.
Nel corso dell'anno scolastico 2023/24 ha fruito di 4 giorni di ferie, espressamente richiesti dal ricorrente (doc. 9 parte convenuta).
Il ricorrente pertanto rivendica il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per 21 giorni di ferie non godute.
La domanda è fondata.
È sufficiente richiamare le ordinanze della Suprema Corte, la quale ha affrontato la questione oggetto di causa.
Con l'ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 la Cassazione ha affermato:
18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7
2/4 Dott. Riccardo Atanasio della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
19. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (nello stesso senso è altresì la successiva Ordinanza n. 13440 del
15/05/2024).
Infine, lo stesso con nota di servizio – verosimilmente del 2024 – avente ad oggetto CP_1
“monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato”, invita gli Uffici scolastici regionali a “ad indirizzare ai Dirigenti scolastici preposti alle Istituzioni scolastiche di competenza le relative indicazioni sull'opportunità di invitare -
3/4 Dott. Riccardo Atanasio espressamente e in forma scritta – il personale a tempo determinato a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all'uopo avvisando quest'ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l'indennità sostitutiva.”
Il Ministero, tuttavia, non ha offerto prova che l abbia invitato il ricorrente ad usufruire CP_3
delle ferie residue.
Pertanto, il va condannato a pagare al ricorrente l'indennità per le ferie non godute, CP_1 relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente 21 giorni per l'anno
2023/2024.
In quanto soccombente il va condannato a rimborsare agli Avv.ti LISO CELESTE e CP_1
SERNIA SABINO – che si dichiarano antistatari – le spese di lite che si determinano in €
900,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Condanna il a pagare in favore della ricorrente Controparte_2 [...]
l'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie Parte_1 non fruite, e precisamente 21 giorni per l'anno 2023/2024; condanna il a rimborsare agli Avv.ti LISO CELESTE e SERNIA SABINO – che si CP_1 dichiarano antistatari – le spese di lite che liquida in € 900,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 22/05/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4 Dott. Riccardo Atanasio