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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BARI
Prima Sezione civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai Magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al nr. Rg. 633/2024, promossa da:
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce Parte_1 all'atto di appello dall'avv. Francesco Di Lorenzo e dall'avv. Cristina Pagone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Di Lorenzo;
- Appellante - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Petrosillo ed elettivamente P_ domiciliato presso il suo studio;
- Appellato -
e
Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Appello;
- intervenuto -
Oggetto: appello in materia di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui al decreto di svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta del 11.12.2024.
Motivi della decisione.
Fatto. - Con ricorso in appello depositato in data 10.5.2024, Parte_1 chiedeva la riforma parziale della sentenza n. 1171/2024 resa dal Tribunale di Bari nel giudizio avente RG n. 6503/2019, depositata il 7.3.2024, notificata il 2 maggio 2024, unitamente al precetto di rilascio dell'immobile costituente abitazione coniugale. Esponeva che, con ricorso del 26.4.2019 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva chiesto:
- di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con , con ogni P_ conseguenziale statuizione relativa allo stato civile anche anagrafico, disponendo che il competente Ufficiale dello stato civile provvedesse alla relativa annotazione;
- di affidarle il figlio minore in via esclusiva;
Per_1
- di confermare il capo della sentenza n. 112/2018 del 9.1.2018, a mezzo del quale il
Tribunale di Bari, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, le aveva assegnato l'abitazione coniugale affinché continuasse ad abitarla assieme al figlio;
Per_1
- di porre a carico di l'obbligo di versarle la somma di €. 700,00 mensili, P_ di cui €. 600,00 a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio ed €. 100,00 per concorso fisso alle spese di carattere straordinario, come da protocollo siglato in data
16.11.2017, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT;
- di condannare il resistente al pagamento delle spese di giudizio.
Con memoria difensiva del 9.9.2019, si costituiva in giudizio , che P_ chiedeva di pronunciarsi lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in atto.
Con sentenza n. 1171/2024 depositata il 7.3.2024, il Tribunale di Bari così provvedeva:
“1) revoca, a far data dalla corrente mensilità di marzo 2024, l'assegnazione in favore di del godimento della casa familiare che, per l'effetto, ritornerà Parte_1 ad essere regolato dal relativo titolo;
2) dispone a carico di l'obbligo di pagare mensilmente, in favore di P_
, la somma di € 500,00 a titolo di contributo ordinario al Parte_1 mantenimento del figlio (oltre aggiornamenti annuali in base agli indici di Per_1 rivalutazione ISTATFOI) con decorrenza dalla corrente mensilità di marzo 2024;
3) dispone che le spese straordinarie per il figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
4) dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.”
Avverso detta sentenza, interponeva appello la la quale evidenziava Parte_1
l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva revocato l'assegnazione della casa familiare in suo favore, ritenendo che non sussistessero “i presupposti per la persistenza del provvedimento di assegnazione alla madre convivente con il figlio”, posto che il Tribunale, in assenza di alcun reale supporto probatorio, aveva ritenuto sussistente una convivenza more uxorio da essa instaurata presso l'abitazione familiare e che fosse venuto meno l'interesse del figlio maggiorenne a Persona_2 continuare ad abitare la casa familiare.
Evidenziava altresì:
- che tra lei e il sig. sussisteva una mera relazione more Controparte_2 uxorio, discontinua, assolutamente irrilevante ed ininfluente, in assenza di alcun progetto di vita;
pertanto, la mera instaurazione di una relazione affettiva del coniuge assegnatario costituiva una circostanza ininfluente sull'interesse dei figli, con correlativa erroneità della decisione di revocarle il diritto di godimento sulla casa familiare;
- che il Tribunale aveva malgovernato le deposizioni rese dai testi e ES
, in quanto inidonee a supportare la pronuncia adottata in primo grado;
Tes_2
- che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, oltre a contestare e disconoscere la documentazione ex adverso prodotta, aveva reiteratamente riferito di non disporre di alcuna villa, ma di un immobile a rustico ed aveva contestato che il abitasse CP_2 nell'immobile assegnatole ed adibito ad abitazione propria e del figlio e, quindi, la riferita convivenza;
- che del pari ingiustificato ed in contrasto con quanto emerso in corso di causa era la possibilità che il Tribunale aveva prospettato – al fine di offrire un supporto alla decisione adottata - che il , figlio delle parti in causa, potesse Persona_2 continuare ad abitare la casa familiare andando a convivere con il padre , P_ stante oltretutto la pendenza, in grado di appello, di un giudizio in sede penale nei confronti del persona disinteressata al figlio. P_
- che il Tribunale aveva errato nel ritenere che l'immobile in sua proprietà fosse una
“villa” costituente fonte di reddito, che l'aveva resa titolare di redditi anche superiori rispetto a quelli dell'ex coniuge;
- che, anche sul punto, la impugnata sentenza prestava il fianco a censure, posto che si trattava di immobile in condizioni fatiscenti, non utilizzato nè utilizzabile, ed inidoneo a produrre reddito, in quanto privo di servizi, oltre che di intonaci ed infissi interni ed esterni;
- che, dalla omessa produzione da parte di entrambe le parti delle denunce dei redditi degli ultimi anni, il Tribunale era pervenuto all'errato convincimento che percepisse maggiori emolumenti rispetto a quelli dichiarati nei primi anni;
- che, infine, la sentenza non aveva tenuto in adeguato conto del fatto che costituiva sopravvenienza valutabile, ai fini dell'accertamento dei giustificati motivi per l'aumento dell'assegno divorzile, la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell'ambiente familiare in favore dei figli, costituiva un valore economico non solo per l'assegnatario, ma anche per l'altro coniuge, che si avvantaggiava per effetto della revoca, potendo andare ad abitare la casa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunque impiegarla in attività produttive, compiendo attività suscettibili di valutazione economica che prima non erano consentite;
- che la disponibilità e l'utilizzo da parte del di auto e moto, seppure intestati ad P_ altri, dei quali il sosteneva i costi di carburante e assicurazioni, erano sintomatici P_ di reddito certamente superiore rispetto a quello dichiarato e che riportava costi in misura non congrua rispetto ai modesti ricavi indicati.
Tanto premesso, chiedeva che, previa sospensione della efficacia esecutiva del capo della sentenza che aveva revocato l'assegnazione in suo favore del godimento della casa familiare, e, occorrendo, previa, ammissione dei mezzi istruttori ritualmente chiesti e non ammessi al fine di provare i fatti posti a base della domanda e contestare i dati di carattere economico forniti da e supportare la istanza di accertamento, P_ ex art. 337 ter cc, da parte della polizia tributaria, sugli effettivi redditi e beni di P_
, venisse nel merito riformata la sentenza n. 1171/2024 resa dal Tribunale di Bari
[...] nel giudizio avente RG n. 6503/2019, depositata il 7.3.2024; per l'effetto, che venisse accertato e dichiarato il diritto al godimento della casa familiare sita in Monopoli, alla via S. Francesco da Paola n. 9; in subordine, che venisse posto a carico dell'appellato assegno di mantenimento in misura da sopperire alla privazione dell'immobile – abitazione familiare con condanna del al pagamento delle spese di entrambi i P_ gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
Con ordinanza depositata in data 30.7.2024, veniva sospeso il capo esecutivo della sentenza di primo grado relativo alla revoca del godimento della casa coniugale.
Si costituiva, con comparsa depositata in data 24.9.2024, l'appellato, che resisteva all'appello evidenziando che la decisione di revocare l'assegnazione della casa coniugale era del tutto condivisibile, in ragione dei plurimi elementi che il Collegio di primo grado aveva analizzato (e non riportati nella loro interezza), rappresentati dalla relazione dei servizi sociali, dalle indagini difensive prodotte, dal procedimento penale, dalla sentenza di separazione (dalla quale emergeva che la aveva preso in locazione Parte_1 un'abitazione assieme al “nuovo compagno”), dalla produzione fotografica, dal certificato di residenza del compagno presso una abitazione di proprietà della Parte_1
e così continuando.
Evidenziava che l'appellante disponeva di altra abitazione confacente alle sue necessità oggetto di lavori di manutenzione da diversi anni, malgrado il tempo trascorso e le capacità economiche della ex moglie;
che il figlio, solo dopo svariati anni, si era iscritto alla università senza sostenere alcun esame del piano di studi.
Chiedeva, pertanto, che venisse rigettato l'appello, con condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi anticipatario.
Il Procuratore generale chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza del 11.12.2024, dove è stata riservata per la decisione.
Diritto.
1.- Il primo motivo di appello verte sull'erronea statuizione della revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
sul punto, l'appellante ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 337 sexies c.c., il cui primo comma stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli e, nel caso di specie, non solo non si trattava di una convivenza more uxorio, ma il tribunale non aveva neppure tenuto in debito conto dell'interesse primario del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e con essa convivente.
1.1. - Il motivo, a parere della Corte, è fondato.
1.2. - Va premesso che il Tribunale ha revocato l'assegnazione della casa coniugale osservando:
- che era emersa “con abbondante certezza” l'esistenza di una stabile relazione more uxorio della on un altro uomo sin dal 2010, nata in [...] matrimonio Parte_1
e proseguita ininterrottamente, sino all'attualità;
- che, invero, vi era una consistente frequentazione dell'abitazione assegnata alla da parte del suo compagno, sebbene non fosse emerso con certezza il Parte_1 convincimento in ordine ad una effettiva e stabile condivisione abitativa;
- che non vi poteva essere dubbio su un comune progetto di vita che si protraeva da circa 14 anni;
- che, pur dovendosi valutare come pre-requisito quello della compatibilità con gli interessi del minore, il figlio era però già divenuto maggiorenne, sicchè Persona_2 la decadenza del diritto di godimento dell'abitazione coniugale non poteva essere subordinata a un giudizio di conformità al suo interesse, facendo la Corte Costituzionale
(sent. 308/08) espresso riferimento all'interesse esclusivo del minore;
- che la natura eccezionale del vincolo di subordinazione della operatività della norma di cui all'art. 337 septies c.c. impediva di trattare, alla stessa stregua, anche la diversa ipotesi del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, per la quale l'art. 337 septies c.c. consentiva al giudice solo la disposizione di un assegno periodico e previa valutazione, caso per caso, delle circostanze;
- che l'esigenza di sviluppo della personalità del figlio con la connessa esigenza di preservare l'habitat domestico trovava necessariamente un limite nella maggiore età, presumendosi il completamento del percorso di formazione della personalità del figlio;
- che, nel caso di specie, l'esigenza di tutela dell'habitat domestico era grandemente scemata, posto che il figlio non aveva più rapporti col padre da oltre 10 anni (al punto tale che il ragazzo aveva affermato che il suo vero padre era il compagno della madre);
- che, quindi, pur a voler imporre il giudizio di conformità all'interesse del figlio, il bilanciamento degli interessi avrebbe fatto propendere per la decadenza dell'assegnazione della casa familiare in considerazione della maggiore età del figlio, della proprietà esclusiva dell'immobile in capo al padre e del logoramento della relazione affettiva, al punto tale che il figlio da tempo non considerava più il genitore biologico quale padre in senso sociale e affettivo.
1.3. - Ora, l'appellante ha contestato l'esistenza di una convivenza more uxorio, eccependo che si trattava sì di relazione stabile, ma discontinua e comunque non caratterizzata da un comune progetto di vita.
1.4. - Il motivo, sul punto, è infondato.
1.5. - Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, la convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto (all'assegno divorzile) anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno (v. Cass. 3645/2023).
Si è affermato altresì che il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale (v. Cass. 14151/2022). La coabitazione, dunque, ai fini che qui interessano, assume una valenza indiziaria, ai fini della prova dell'esistenza di un rapporto di convivenza di fatto, elemento indiziario
"da valutarsi in ogni caso non atomisticamente... ma nel contesto e alle circostanze in cui si inserisce", mentre, viceversa, "l'assenza della coabitazione non è di per sé decisivo".
Occorre, comunque, in mancanza dell'elemento oggettivo della stabile coabitazione, che l'accertamento dell'effettivo legame di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all'assegno divorzile, sia compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal primo comma dell'articolo 2729 c.c.: il giudice è quindi tenuto, perché
è la stessa norma dell'art. 2729 c.c. che lo richiede, a procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 32198/2021, hanno fatto riferimento esemplificativo ad alcuni indici, quali:
- l'esistenza di figli,
- la comunanza di rapporti bancari o altre patrimonialità significative,
- la contribuzione al menage familiare.
Deve esserci, in sostanza, un nuovo progetto di vita con il nuovo partner, dal quale inevitabilmente discendono reciproche contribuzioni economiche e, come si è detto, il relativo onere probatorio incombe su chi neghi il diritto all'assegno (v. Cass.
3645/2023).
1.6 - Ora, nella specie, il tribunale non ha affatto evidenziato che sia stata raggiunta la prova di una stabile coabitazione, anzi ha rimarcato che le dichiarazioni dei testi indicati dal (che pure riferivano di una quotidiana presenza del nuovo compagno da oltre P_
10 anni nell'abitazione coniugale) erano incompatibili con quelle rese dal teste
[...]
(il quale aveva a suo dire garantito un alloggio preso in locazione dal Testimone_3 compagno della sig. a tutto il 2021 in una città in provincia di Parte_1 Pt_2
Caserta, accertandosi della effettiva presenza dell'interessato), dando però atto che non vi era alcun dubbio sulla sussistenza di un comune progetto di vita della e Parte_1 del posto che: Pt_2
a) la relazione durava da circa 14 anni;
b) il compagno frequentava assiduamente l'abitazione dell'attrice ed era percepito dal figlio come il vero padre, ovvero “colui che lo aveva cresciuto”; c) vi era condivisione di questioni anche patrimoniali, posto che il veva fissato Pt_2 la propria residenza anagrafica in un immobile di proprietà della Parte_1
1.7. - A detta dell'appellante, detti elementi valorizzati dal tribunale non varrebbero ai fini dell'accertamento della convivenza more uxorio, non essendo dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza: reputa però la Corte che la motivazione sia sul punto incensurabile, posto che il Tribunale, pur non valorizzando l'elemento della stabile coabitazione, ha proceduto alla valutazione complessiva degli elementi presuntivi e degli argomenti di prova acquisiti al giudizio, pervenendo in tal modo ad una decisione pienamente condivisibile.
1.8 - Al riguardo, e per corroborare la motivazione del Tribunale, va altresì rilevato che, nella relazione dei Servizi sociali di Monopoli, in sede di audizione, sia la he Parte_1 il figlio avevano riferito di questa relazione affettiva dell'appellante con un Per_1 pranoterapeuta e operatore olistico, che si era trasferito a Monopoli da svariati anni, ovvero sin dal 2012, come confermato del resto da una relazione investigativa agli atti prodotta dal P_
In detta relazione investigativa, non menzionata dal Tribunale di primo grado, ritualmente prodotta nel giudizio di primo grado ed acquisita agli atti del giudizio, si legge che, dalle indagini effettuate nei giorni 10-11-12-21-22-23.5.2012, si era acclarata la presenza stabile, anche quotidiana, del resso l'abitazione coniugale, Pt_2
l'assiduità dello stesso nell'accompagnare a scuola il ragazzo in assenza della Parte_1
(perché a sua volta impegnata nel lavoro), e tanto a riprova del rapporto che si era instaurato non solo con la madre ma anche con il figlio della Parte_1
Agli atti del giudizio di primo grado, risultano prodotte anche foto (tratte da Instagram) ritraenti il presso l'abitazione coniugale, non disconosciute dalla che CP_2 Parte_1 evidenziano la frequentazione di tali ambienti con assoluta normalità da parte del come emerge inequivocabilmente dalle pose (anche a dorso nudo) del relativo CP_2 corredo fotografico.
Inoltre, è agli atti certificato di residenza anagrafica del presso l'immobile in Pt_2 campagna di proprietà della a riprova anche della comunanza di rapporti Parte_1 patrimoniali tra i due, ed a prescindere dalla eventuale artefazione dell'immagine tratta da Google Maps (indicante tale luogo come B&B “la casa dell'amore”).
Nella sentenza di primo grado di separazione, passata in giudicato, si legge che ”la già durante il matrimonio (e precisamente dal 2010), aveva instaurato una Parte_1 relazione extraconiugale causando con ciò l'inevitabile rottura del matrimonio”, tant'è che la separazione le era stata addebitata e, pertanto, anche la lunga durata della relazione affettiva costituisce un elemento deponente per la comunanza di vita e di progetti;
ne deriva che, al di là della maggiore attendibilità dei testi di parte convenuta rispetto a quelli dell'attrice e viceversa, quel che emerge inequivocabilmente è un rapporto che dura da circa quattordici anni tra il e la corroborato da CP_2 Parte_1 frequentazione assidua del presso l'abitazione coniugale nonchè l'esistenza di CP_2 un rapporto affettivo tra il e il figlio della , il quale CP_2 Controparte_3 ha dichiarato sia ai servizi sociali che in altri contesti di non voler alcun rapporto col padre e di percepire il compagno della madre come colui “che lo aveva cresciuto”.
Tale espressione evidenzia che il lungi dall'avere un rapporto solo affettivo con CP_2 la aveva acquisito agli occhi del ragazzo anche la figura e la consistenza Parte_1 paterna, a riprova del fatto che doveva trattarsi di un rapporto affettivo, duraturo e stabile, caratterizzato dalla comunanza di vita anche con il figlio della donna.
Peraltro, parte appellata ha prodotto un frammento tratto da una diretta You tube del datata 23.12.2021, che ritrae lo stesso chiaramente nella casa coniugale della CP_2
a riprova del fatto che anche la deposizione del teste il quale Parte_1 Tes_3 aveva detto che a tutto il 2020 e 2021 il abitava in una casa da lui “concessa”), CP_2 in assenza oltretutto di documentazione giustificativa, comprovante il titolo negoziale della concessione dell'immobile, apparisse non perfettamente attendibile, atteso il documento comprovante il rapporto (evidentemente) non episodico con la casa coniugale della Parte_1
1.9. - Ne deriva che appare provato il requisito della stabile convivenza more uxorio.
2. - Con l'altro motivo, l'appellante ha evidenziato l'erronea applicazione dell'art. 337 sexies c.c., osservando che la casa familiare deve essere assegnata tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli minori e maggiorenni economicamente non autosufficienti (come nel caso di specie) a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
Pertanto, anche la revoca dell'assegnazione della casa familiare doveva avere come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario, principi dai quali il primo giudice si era discostato, posto che il figlio maggiorenne non era autosufficiente ed era con lei ancora convivente.
2.1. - A parere della Corte, il motivo è fondato, per le ragioni che seguono. 2.2. - Va premesso che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, cui il Collegio intende dare continuità, ”l'assegnazione al genitore collocatario di figli minori della casa familiare (nella specie, in proprietà del che abbia costituito il centro P_ di aggregazione della famiglia durante la convivenza, è dettata nell'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare” (ex plurimis Cass. n. 34431 del 2018, n. 3331 del 2016).
Ha altresì evidenziato la Corte Costituzionale (sent. 308/2008) che "… l'evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia come non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare, ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole, la norma censurata (art. 155 quater, comma 1,
c.c., corrispondente al vigente art. 337 sexies, comma 1, c.c., in tema di separazione;
principi analoghi valgono in sede divorzile, ex art. 6, comma 6, L. n. 898 del 1970) non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (nel caso in cui l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore".
2.3. - Nel concreto, il Tribunale si è posto il problema del se il giudizio di conformità debba essere effettuato anche con riferimento al figlio maggiorenne (non portatore di handicap) economicamente non autosufficiente, pervenendo alla soluzione negativa, sulla base:
1) del fatto che la Corte Costituzionale abbia fatto esclusivo riferimento, nella sentenza citata, al “minore”;
2) del fatto che l'ultimo comma dell'art. 337 septies c.c. fa riferimento espresso alle disposizioni previste in favore dei figli minori, ma solo per ciò che concerne i maggiorenni portatori di handicap, mentre per i maggiorenni, non indipendenti economicamente, al pagamento di un assegno periodico;
3) del fatto che, pur volendo operare un giudizio c.d. “conformativo”, nella specie il figlio
, ormai maggiorenne, aveva raggiunto presuntivamente un corretto sviluppo Per_1 psico-fisico, per cui l'esigenza di conservare l'ambiente domestico quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuiva in modo fondamentale alla formazione armonica della sua personalità, trovava un limite sia nella raggiunta maggiore età che nella circostanza che, non avendo più rapporti con il padre, non vi era nemmeno l'esigenza di preservare il centro di affetti, interessi e consuetudini di vita del figli, libero di autodeterminarsi andando a convivere con l'altro genitore.
2.4. - Orbene, tutte e tre le argomentazioni utilizzate dal tribunale per ritenere che non sussista più l'interesse dei figli a permanere nella casa familiare non sono condivisibili.
2.5. - Secondo una giurisprudenza di Cassazione ampiamente consolidata, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 c.c. e, poi, 155 quater c.c, introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154 del 2013
- è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è invece configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione.
2.6. - Secondo l'art. 337-sexies cod. civ., primo comma, terza parte, il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Con riferimento alle suddette quattro ipotesi, al verificarsi delle quali la legge (mediante una interpretazione letterale della stessa) sembra prevedere una automatica cessazione dell'assegnazione della casa familiare, la già ricordata sentenza interpretativa di rigetto n. 308 del 2008 della Corte costituzionale si è pronunciata relativamente alle ultime due ipotesi (convivenza more uxorio o nuovo matrimonio), affermando che la norma va interpretata alla luce del criterio dell'”interesse dei figli”, cosicché, anche al verificarsi di queste due ipotesi, ben può il giudice ritenere di non revocare l'assegnazione della casa familiare.
2.7. - Si ritiene che l'espressione utilizzata nel penultimo capoverso della sentenza (in cui si afferma che il giudizio conformativo è subordinato all'interesse del “minore”, costituisca – come è stato autorevolmente osservato dalla dottrina – una mera svista o dimenticanza della Corte Costituzionale che, nell'escludere ogni automatismo della revoca/decadenza dell'assegnazione della casa coniugale, ha subordinato tale decadenza ad un giudizio c.d. “conformativo” ovvero ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza del provvedimento all'interesse della prole (non solo del minore, dunque, ma anche del maggiorenne economicamente autosufficiente).
2.8. - E, del resto, tale è l'unica interpretazione costituzionalmente possibile della norma e fatta propria dalla Corte Costituzionale, laddove (v. Cass. ord. 3015/2018) è stato sempre osservato che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori (v. anche
Cass. 21334/13, secondo cui “il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 155 quater cod. civ. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54), facendo riferimento all'"interesse dei figli", subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale "ratio" protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione”; ed ancora (v. Cass. 4555/12 “la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benchè la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile;
quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)”.
2.9. - Ne deriva che il giudizio conformativo che il giudice è tenuto ad effettuare, laddove il coniuge assegnatario contragga matrimonio o – come nella specie – conviva more uxorio, concerne non solo il figlio minorenne, ma anche il maggiorenne economicamente non autosufficiente, essendo l'assegnazione della casa familiare
(anche successivamente alla legge n. 54/2006) in funzione dell'interesse della prole, sia che si tratti di figli minorenni che di maggiorenni non autosufficienti economicamente.
In tal senso, anche precedenti pronunce della Consulta espressamente richiamate dalla sent. 308/2008, pur nella vigenza della disciplina ora abrogata, che collegava l'assegnazione della casa coniugale all'affidamento della prole. Tale ultimo criterio è certo superato con l'introduzione - come criterio preferenziale - dell'affido condiviso, ma non è certo superato di riferimento all'interesse della prole, che si traduce, allora, nella tendenziale assegnazione della casa al genitore con cui i figli prevalentemente convivono.
3. - Sgombrato il campo dalla prima argomentazione, anche il secondo corno della motivazione del tribunale, vale a dire che il figlio maggiorenne è comunque tutelato dalla disposizione successiva, ovvero dall'articolo 337 septies c.c. (secondo cui “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il pagamento di un assegno periodico e tale assegno salvo diverse determinazioni del giudice versato direttamente all'avente diritto) non appare condivisibile, posto che tale disposizione si riferisce alle statuizioni di carattere economico, ma non certo è idoneo ad impartire il principio per cui, una volta raggiunta la maggiore età, il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, laddove il coniuge assegnatario della casa conviva, perde automaticamente anch'esso il diritto ad abitare con il coniuge con cui era convivente (in virtù del pregresso provvedimento di collocamento prevalente e di assegnazione della casa coniugale).
4. - Quanto alla questione che, raggiunta la maggiore età, il figlio ha raggiunto un pieno sviluppo psico-fisico, per cui non è più tutelabile la esigenza di conservare l'habitat domestico (ben potendo il figlio comunque convivere con il genitore che più gli aggrada)
e, comunque, che l'esigenza di tutela dell'habitat domestico era grandemente scemata, posto che il figlio non aveva più rapporti col padre da oltre 10 anni (al punto tale che il ragazzo aveva affermato che il suo vero padre era il compagno della madre), va detto che anche tale motivazione non appare condivisibile, posto che, se la revoca dell'assegnazione (in forza della richiamata sentenza della Corte Costituzionale) non è più automatica, ma occorre effettuare un giudizio conformativo nell'interesse del/i figlio/i (anche maggiorenne/i), deve rilevarsi che sussiste ancora l'esigenza di preservare il diritto all'assegnazione della casa coniugale (in ragione della convivenza col figlio maggiorenne), posto che:
1) non può ritenersi che, raggiunta la maggiore età, il figlio non sia più da tutelare, posto che la norma che consente l'assegnazione della casa coniugale al genitore, che sia affidatario di figli minori e conviva con essi ovvero che conviva con figli maggiorenni ma non indipendenti economicamente, è una norma posta ad esclusiva tutela dell'habitat domestico della prole, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare e che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità psico-fisica della prole;
2) il figlio ha appena 21 anni, è studente universitario e non è pacificamente autosufficiente, non risultando che lavori o abbia mai lavorato;
3) non è stato affatto dimostrato che sia trascorso un lasso di tempo sufficiente, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore) che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per completare il proprio percorso di studi e inserirsi nel mondo del lavoro;
4) se è vero che il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi, e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in un data realtà economica, affinché possa trovare un impiego,
è altresì vero che, data la giovane età del figlio, non possa presumersi una sua inerzia colpevole;
5) non può avere un peso il fatto che il figlio non abbia più rapporti col padre, anzi è evidente in questa ipotesi l'interesse per il figlio di mantenere la disponibilità della casa familiare, sia pur priva del genitore.
Ne deriva che, operando un giudizio conformativo nell'interesse della prole, sussiste tutt'ora l'esigenza di non revocare l'assegnazione della casa familiare in capo alla nonostante l'intrapresa convivenza. Parte_1
5. - Quanto all'altro motivo di appello, relativo al fatto che il tribunale avrebbe rilevato la disponibilità di altro immobile in capo alla appellante, viceversa non utilizzato e non utilizzabile per produrre reddito, va detto che tale motivo è ormai assorbito dal fatto che l'appellante ha venduto detto immobile in data 30.7.2024, incamerando la somma di € 168.000,00, giusto atto per notaio in Monopoli, oggetto di preliminare di Per_3 vendita sin dal 30.1.2024 (anteriore all'atto di appello), sicchè la questione che l'immobile non sia abitabile né utilizzabile, perché necessitante di importanti lavori di manutenzione straordinaria, è ormai irrilevante ai fini del decidere.
6. – Con riguardo al motivo di appello afferente il contributo per il figlio , da Per_1 elevarsi in € 600,00 (rispetto a quello fissato dal tribunale in € 500,00 mensili), attese le maggiori esigenze del figlio studente universitario abilitato alla guida oltre Per_1 che alle esigenze personali, va detto che anche tale motivo è infondato.
6.1 - Ed invero, va premesso che la giurisprudenza richiamata da controparte (v. Cass.
7961/2024, secondo cui “costituisce “sopravvenienza valutabile” la revoca dell'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva dell'altro coniuge risolvendosi in un vantaggio per quest'ultimo, che potrà reimpiegare la casa coniugale in attività produttive, locarla, o andare egli stesso ad abitarvi”), attiene all'accertamento dei giustificati motivi per l'aumento dell'assegno divorzile, non ricorrente nel caso di specie, in cui si discute invece della richiesta di aumento dell'assegno per il figlio.
6.2. - Ora, tenuto conto:
- che va revocato il provvedimento di decadenza dall'assegnazione della casa coniugale, con conseguente impossibilità per il di recuperare il godimento della casa P_ coniugale e che il Tribunale ha già elevato l'assegno già previsto per il figlio (€ 470,00), in € 500,00 (non oggetto di appello incidentale);
- che il svolge l'attività di tecnico di fotocopiatori, con reddito netto pari nel 2017 P_ ad euro 16.500,00;
- che la invece ha uno stipendio quale impiegata a tempo indeterminato Parte_1 presso le Poste italiane di € 1.400,00 (ed attualmente ha incamerato la somma di €
168.000,00 per effetto della vendita dell'immobile ereditato in Monopoli alla contrada
Cozzzana), per cui la situazione economico -patrimoniale della è Parte_1 complessivamente più florida di quella del marito;
- delle attuali esigenze del figlio;
- del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
tutto ciò considerato, il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne nella misura di € 500,00 è più che congruo.
6.3. - E' invero evidente che, per un soggetto che ha un reddito annuale netto di €
16.500,00 (mensile di € 1.350,00), del quale non sono state dimostrate altre fonti di reddito (se non la mera allegazione che guida autovetture intestate ad altri e la generica asserzione che conduce un tenore di vita elevato rispetto alle proprie possibilità), la corresponsione di un assegno periodico mensile di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate in base al vigente protocollo per le esigenze del figlio universitari appare del tutto coerente col principio di proporzionalità richiamato, anche tenuto conto della sopravvenuta revoca del provvedimento di decadenza dell'assegnazione della casa coniugale in capo alla madre (con conseguente miglioramento delle condizioni economico patrimoniali della stessa).
7. - Quanto alla necessità di approfondire in grado di appello le condizioni economico patrimoniali del tramite la polizia tributaria sugli effettivi redditi, va detto che le P_ richieste di prova orale (“vero che è proprietario ed utilizza una P_ autovettura Ford – e una Fiat Punto … oltre che una motocicletta con la quale percorre tantissimi chilometri l'anno tanto che effettua più rifornimenti di carburante presso la stazione di rifornimento AGIP “) non appare circostanza affatto rilevante ai fini del decidere, tanto più che l'intestazione di autoveicoli e motocicli è provabile documentalmente;
con riguardo al tenore di vita elevato che sarebbe stato riferito de relato alla appellante e al fatto che sussistono “idonei elementi perché vengano disposti accertamenti a mezzo della polizia tributaria”, è del tutto evidente come la richiesta di supplemento e approfondimento istruttorio è del tutto esplorativa.
7.1. - Secondo il consolidato orientamento di questa Corte "in tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio,
l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9, può disporre - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova;
l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati". (cfr. Cass.
2098/201123263/20164292/2017 e 25314/2021).
7.2. - Nel caso di specie, a tale onere probatorio parte appellante non ha minimamente adempiuto, sicchè la valutazione del primo giudice appare incensurabile.
8. - In definitiva, l'appello è da accogliere per quanto concerne il motivo legato alla decadenza dell'assegnazione della casa coniugale e da rigettare per il resto.
9. - Le spese del doppio grado di lite, dato l'esito complessivo della lite, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 1171/2024 emessa dal Tribunale P_ di Bari, depositata in data 7.3.2024, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, revoca il provvedimento di decadenza dell'assegnazione della casa coniugale in favore della Parte_1
- per l'effetto, conferma l'assegnazione in favore dell'appellante della casa coniugale, in ragione della convivenza col figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di lite. Così deciso in Bari il 4.3.2025.
Il Giudice rel
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BARI
Prima Sezione civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai Magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al nr. Rg. 633/2024, promossa da:
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce Parte_1 all'atto di appello dall'avv. Francesco Di Lorenzo e dall'avv. Cristina Pagone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Di Lorenzo;
- Appellante - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Petrosillo ed elettivamente P_ domiciliato presso il suo studio;
- Appellato -
e
Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Appello;
- intervenuto -
Oggetto: appello in materia di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui al decreto di svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta del 11.12.2024.
Motivi della decisione.
Fatto. - Con ricorso in appello depositato in data 10.5.2024, Parte_1 chiedeva la riforma parziale della sentenza n. 1171/2024 resa dal Tribunale di Bari nel giudizio avente RG n. 6503/2019, depositata il 7.3.2024, notificata il 2 maggio 2024, unitamente al precetto di rilascio dell'immobile costituente abitazione coniugale. Esponeva che, con ricorso del 26.4.2019 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva chiesto:
- di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con , con ogni P_ conseguenziale statuizione relativa allo stato civile anche anagrafico, disponendo che il competente Ufficiale dello stato civile provvedesse alla relativa annotazione;
- di affidarle il figlio minore in via esclusiva;
Per_1
- di confermare il capo della sentenza n. 112/2018 del 9.1.2018, a mezzo del quale il
Tribunale di Bari, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, le aveva assegnato l'abitazione coniugale affinché continuasse ad abitarla assieme al figlio;
Per_1
- di porre a carico di l'obbligo di versarle la somma di €. 700,00 mensili, P_ di cui €. 600,00 a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio ed €. 100,00 per concorso fisso alle spese di carattere straordinario, come da protocollo siglato in data
16.11.2017, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT;
- di condannare il resistente al pagamento delle spese di giudizio.
Con memoria difensiva del 9.9.2019, si costituiva in giudizio , che P_ chiedeva di pronunciarsi lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in atto.
Con sentenza n. 1171/2024 depositata il 7.3.2024, il Tribunale di Bari così provvedeva:
“1) revoca, a far data dalla corrente mensilità di marzo 2024, l'assegnazione in favore di del godimento della casa familiare che, per l'effetto, ritornerà Parte_1 ad essere regolato dal relativo titolo;
2) dispone a carico di l'obbligo di pagare mensilmente, in favore di P_
, la somma di € 500,00 a titolo di contributo ordinario al Parte_1 mantenimento del figlio (oltre aggiornamenti annuali in base agli indici di Per_1 rivalutazione ISTATFOI) con decorrenza dalla corrente mensilità di marzo 2024;
3) dispone che le spese straordinarie per il figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
4) dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.”
Avverso detta sentenza, interponeva appello la la quale evidenziava Parte_1
l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva revocato l'assegnazione della casa familiare in suo favore, ritenendo che non sussistessero “i presupposti per la persistenza del provvedimento di assegnazione alla madre convivente con il figlio”, posto che il Tribunale, in assenza di alcun reale supporto probatorio, aveva ritenuto sussistente una convivenza more uxorio da essa instaurata presso l'abitazione familiare e che fosse venuto meno l'interesse del figlio maggiorenne a Persona_2 continuare ad abitare la casa familiare.
Evidenziava altresì:
- che tra lei e il sig. sussisteva una mera relazione more Controparte_2 uxorio, discontinua, assolutamente irrilevante ed ininfluente, in assenza di alcun progetto di vita;
pertanto, la mera instaurazione di una relazione affettiva del coniuge assegnatario costituiva una circostanza ininfluente sull'interesse dei figli, con correlativa erroneità della decisione di revocarle il diritto di godimento sulla casa familiare;
- che il Tribunale aveva malgovernato le deposizioni rese dai testi e ES
, in quanto inidonee a supportare la pronuncia adottata in primo grado;
Tes_2
- che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, oltre a contestare e disconoscere la documentazione ex adverso prodotta, aveva reiteratamente riferito di non disporre di alcuna villa, ma di un immobile a rustico ed aveva contestato che il abitasse CP_2 nell'immobile assegnatole ed adibito ad abitazione propria e del figlio e, quindi, la riferita convivenza;
- che del pari ingiustificato ed in contrasto con quanto emerso in corso di causa era la possibilità che il Tribunale aveva prospettato – al fine di offrire un supporto alla decisione adottata - che il , figlio delle parti in causa, potesse Persona_2 continuare ad abitare la casa familiare andando a convivere con il padre , P_ stante oltretutto la pendenza, in grado di appello, di un giudizio in sede penale nei confronti del persona disinteressata al figlio. P_
- che il Tribunale aveva errato nel ritenere che l'immobile in sua proprietà fosse una
“villa” costituente fonte di reddito, che l'aveva resa titolare di redditi anche superiori rispetto a quelli dell'ex coniuge;
- che, anche sul punto, la impugnata sentenza prestava il fianco a censure, posto che si trattava di immobile in condizioni fatiscenti, non utilizzato nè utilizzabile, ed inidoneo a produrre reddito, in quanto privo di servizi, oltre che di intonaci ed infissi interni ed esterni;
- che, dalla omessa produzione da parte di entrambe le parti delle denunce dei redditi degli ultimi anni, il Tribunale era pervenuto all'errato convincimento che percepisse maggiori emolumenti rispetto a quelli dichiarati nei primi anni;
- che, infine, la sentenza non aveva tenuto in adeguato conto del fatto che costituiva sopravvenienza valutabile, ai fini dell'accertamento dei giustificati motivi per l'aumento dell'assegno divorzile, la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell'ambiente familiare in favore dei figli, costituiva un valore economico non solo per l'assegnatario, ma anche per l'altro coniuge, che si avvantaggiava per effetto della revoca, potendo andare ad abitare la casa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunque impiegarla in attività produttive, compiendo attività suscettibili di valutazione economica che prima non erano consentite;
- che la disponibilità e l'utilizzo da parte del di auto e moto, seppure intestati ad P_ altri, dei quali il sosteneva i costi di carburante e assicurazioni, erano sintomatici P_ di reddito certamente superiore rispetto a quello dichiarato e che riportava costi in misura non congrua rispetto ai modesti ricavi indicati.
Tanto premesso, chiedeva che, previa sospensione della efficacia esecutiva del capo della sentenza che aveva revocato l'assegnazione in suo favore del godimento della casa familiare, e, occorrendo, previa, ammissione dei mezzi istruttori ritualmente chiesti e non ammessi al fine di provare i fatti posti a base della domanda e contestare i dati di carattere economico forniti da e supportare la istanza di accertamento, P_ ex art. 337 ter cc, da parte della polizia tributaria, sugli effettivi redditi e beni di P_
, venisse nel merito riformata la sentenza n. 1171/2024 resa dal Tribunale di Bari
[...] nel giudizio avente RG n. 6503/2019, depositata il 7.3.2024; per l'effetto, che venisse accertato e dichiarato il diritto al godimento della casa familiare sita in Monopoli, alla via S. Francesco da Paola n. 9; in subordine, che venisse posto a carico dell'appellato assegno di mantenimento in misura da sopperire alla privazione dell'immobile – abitazione familiare con condanna del al pagamento delle spese di entrambi i P_ gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
Con ordinanza depositata in data 30.7.2024, veniva sospeso il capo esecutivo della sentenza di primo grado relativo alla revoca del godimento della casa coniugale.
Si costituiva, con comparsa depositata in data 24.9.2024, l'appellato, che resisteva all'appello evidenziando che la decisione di revocare l'assegnazione della casa coniugale era del tutto condivisibile, in ragione dei plurimi elementi che il Collegio di primo grado aveva analizzato (e non riportati nella loro interezza), rappresentati dalla relazione dei servizi sociali, dalle indagini difensive prodotte, dal procedimento penale, dalla sentenza di separazione (dalla quale emergeva che la aveva preso in locazione Parte_1 un'abitazione assieme al “nuovo compagno”), dalla produzione fotografica, dal certificato di residenza del compagno presso una abitazione di proprietà della Parte_1
e così continuando.
Evidenziava che l'appellante disponeva di altra abitazione confacente alle sue necessità oggetto di lavori di manutenzione da diversi anni, malgrado il tempo trascorso e le capacità economiche della ex moglie;
che il figlio, solo dopo svariati anni, si era iscritto alla università senza sostenere alcun esame del piano di studi.
Chiedeva, pertanto, che venisse rigettato l'appello, con condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi anticipatario.
Il Procuratore generale chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza del 11.12.2024, dove è stata riservata per la decisione.
Diritto.
1.- Il primo motivo di appello verte sull'erronea statuizione della revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
sul punto, l'appellante ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 337 sexies c.c., il cui primo comma stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli e, nel caso di specie, non solo non si trattava di una convivenza more uxorio, ma il tribunale non aveva neppure tenuto in debito conto dell'interesse primario del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e con essa convivente.
1.1. - Il motivo, a parere della Corte, è fondato.
1.2. - Va premesso che il Tribunale ha revocato l'assegnazione della casa coniugale osservando:
- che era emersa “con abbondante certezza” l'esistenza di una stabile relazione more uxorio della on un altro uomo sin dal 2010, nata in [...] matrimonio Parte_1
e proseguita ininterrottamente, sino all'attualità;
- che, invero, vi era una consistente frequentazione dell'abitazione assegnata alla da parte del suo compagno, sebbene non fosse emerso con certezza il Parte_1 convincimento in ordine ad una effettiva e stabile condivisione abitativa;
- che non vi poteva essere dubbio su un comune progetto di vita che si protraeva da circa 14 anni;
- che, pur dovendosi valutare come pre-requisito quello della compatibilità con gli interessi del minore, il figlio era però già divenuto maggiorenne, sicchè Persona_2 la decadenza del diritto di godimento dell'abitazione coniugale non poteva essere subordinata a un giudizio di conformità al suo interesse, facendo la Corte Costituzionale
(sent. 308/08) espresso riferimento all'interesse esclusivo del minore;
- che la natura eccezionale del vincolo di subordinazione della operatività della norma di cui all'art. 337 septies c.c. impediva di trattare, alla stessa stregua, anche la diversa ipotesi del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, per la quale l'art. 337 septies c.c. consentiva al giudice solo la disposizione di un assegno periodico e previa valutazione, caso per caso, delle circostanze;
- che l'esigenza di sviluppo della personalità del figlio con la connessa esigenza di preservare l'habitat domestico trovava necessariamente un limite nella maggiore età, presumendosi il completamento del percorso di formazione della personalità del figlio;
- che, nel caso di specie, l'esigenza di tutela dell'habitat domestico era grandemente scemata, posto che il figlio non aveva più rapporti col padre da oltre 10 anni (al punto tale che il ragazzo aveva affermato che il suo vero padre era il compagno della madre);
- che, quindi, pur a voler imporre il giudizio di conformità all'interesse del figlio, il bilanciamento degli interessi avrebbe fatto propendere per la decadenza dell'assegnazione della casa familiare in considerazione della maggiore età del figlio, della proprietà esclusiva dell'immobile in capo al padre e del logoramento della relazione affettiva, al punto tale che il figlio da tempo non considerava più il genitore biologico quale padre in senso sociale e affettivo.
1.3. - Ora, l'appellante ha contestato l'esistenza di una convivenza more uxorio, eccependo che si trattava sì di relazione stabile, ma discontinua e comunque non caratterizzata da un comune progetto di vita.
1.4. - Il motivo, sul punto, è infondato.
1.5. - Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, la convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto (all'assegno divorzile) anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno (v. Cass. 3645/2023).
Si è affermato altresì che il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale (v. Cass. 14151/2022). La coabitazione, dunque, ai fini che qui interessano, assume una valenza indiziaria, ai fini della prova dell'esistenza di un rapporto di convivenza di fatto, elemento indiziario
"da valutarsi in ogni caso non atomisticamente... ma nel contesto e alle circostanze in cui si inserisce", mentre, viceversa, "l'assenza della coabitazione non è di per sé decisivo".
Occorre, comunque, in mancanza dell'elemento oggettivo della stabile coabitazione, che l'accertamento dell'effettivo legame di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all'assegno divorzile, sia compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal primo comma dell'articolo 2729 c.c.: il giudice è quindi tenuto, perché
è la stessa norma dell'art. 2729 c.c. che lo richiede, a procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 32198/2021, hanno fatto riferimento esemplificativo ad alcuni indici, quali:
- l'esistenza di figli,
- la comunanza di rapporti bancari o altre patrimonialità significative,
- la contribuzione al menage familiare.
Deve esserci, in sostanza, un nuovo progetto di vita con il nuovo partner, dal quale inevitabilmente discendono reciproche contribuzioni economiche e, come si è detto, il relativo onere probatorio incombe su chi neghi il diritto all'assegno (v. Cass.
3645/2023).
1.6 - Ora, nella specie, il tribunale non ha affatto evidenziato che sia stata raggiunta la prova di una stabile coabitazione, anzi ha rimarcato che le dichiarazioni dei testi indicati dal (che pure riferivano di una quotidiana presenza del nuovo compagno da oltre P_
10 anni nell'abitazione coniugale) erano incompatibili con quelle rese dal teste
[...]
(il quale aveva a suo dire garantito un alloggio preso in locazione dal Testimone_3 compagno della sig. a tutto il 2021 in una città in provincia di Parte_1 Pt_2
Caserta, accertandosi della effettiva presenza dell'interessato), dando però atto che non vi era alcun dubbio sulla sussistenza di un comune progetto di vita della e Parte_1 del posto che: Pt_2
a) la relazione durava da circa 14 anni;
b) il compagno frequentava assiduamente l'abitazione dell'attrice ed era percepito dal figlio come il vero padre, ovvero “colui che lo aveva cresciuto”; c) vi era condivisione di questioni anche patrimoniali, posto che il veva fissato Pt_2 la propria residenza anagrafica in un immobile di proprietà della Parte_1
1.7. - A detta dell'appellante, detti elementi valorizzati dal tribunale non varrebbero ai fini dell'accertamento della convivenza more uxorio, non essendo dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza: reputa però la Corte che la motivazione sia sul punto incensurabile, posto che il Tribunale, pur non valorizzando l'elemento della stabile coabitazione, ha proceduto alla valutazione complessiva degli elementi presuntivi e degli argomenti di prova acquisiti al giudizio, pervenendo in tal modo ad una decisione pienamente condivisibile.
1.8 - Al riguardo, e per corroborare la motivazione del Tribunale, va altresì rilevato che, nella relazione dei Servizi sociali di Monopoli, in sede di audizione, sia la he Parte_1 il figlio avevano riferito di questa relazione affettiva dell'appellante con un Per_1 pranoterapeuta e operatore olistico, che si era trasferito a Monopoli da svariati anni, ovvero sin dal 2012, come confermato del resto da una relazione investigativa agli atti prodotta dal P_
In detta relazione investigativa, non menzionata dal Tribunale di primo grado, ritualmente prodotta nel giudizio di primo grado ed acquisita agli atti del giudizio, si legge che, dalle indagini effettuate nei giorni 10-11-12-21-22-23.5.2012, si era acclarata la presenza stabile, anche quotidiana, del resso l'abitazione coniugale, Pt_2
l'assiduità dello stesso nell'accompagnare a scuola il ragazzo in assenza della Parte_1
(perché a sua volta impegnata nel lavoro), e tanto a riprova del rapporto che si era instaurato non solo con la madre ma anche con il figlio della Parte_1
Agli atti del giudizio di primo grado, risultano prodotte anche foto (tratte da Instagram) ritraenti il presso l'abitazione coniugale, non disconosciute dalla che CP_2 Parte_1 evidenziano la frequentazione di tali ambienti con assoluta normalità da parte del come emerge inequivocabilmente dalle pose (anche a dorso nudo) del relativo CP_2 corredo fotografico.
Inoltre, è agli atti certificato di residenza anagrafica del presso l'immobile in Pt_2 campagna di proprietà della a riprova anche della comunanza di rapporti Parte_1 patrimoniali tra i due, ed a prescindere dalla eventuale artefazione dell'immagine tratta da Google Maps (indicante tale luogo come B&B “la casa dell'amore”).
Nella sentenza di primo grado di separazione, passata in giudicato, si legge che ”la già durante il matrimonio (e precisamente dal 2010), aveva instaurato una Parte_1 relazione extraconiugale causando con ciò l'inevitabile rottura del matrimonio”, tant'è che la separazione le era stata addebitata e, pertanto, anche la lunga durata della relazione affettiva costituisce un elemento deponente per la comunanza di vita e di progetti;
ne deriva che, al di là della maggiore attendibilità dei testi di parte convenuta rispetto a quelli dell'attrice e viceversa, quel che emerge inequivocabilmente è un rapporto che dura da circa quattordici anni tra il e la corroborato da CP_2 Parte_1 frequentazione assidua del presso l'abitazione coniugale nonchè l'esistenza di CP_2 un rapporto affettivo tra il e il figlio della , il quale CP_2 Controparte_3 ha dichiarato sia ai servizi sociali che in altri contesti di non voler alcun rapporto col padre e di percepire il compagno della madre come colui “che lo aveva cresciuto”.
Tale espressione evidenzia che il lungi dall'avere un rapporto solo affettivo con CP_2 la aveva acquisito agli occhi del ragazzo anche la figura e la consistenza Parte_1 paterna, a riprova del fatto che doveva trattarsi di un rapporto affettivo, duraturo e stabile, caratterizzato dalla comunanza di vita anche con il figlio della donna.
Peraltro, parte appellata ha prodotto un frammento tratto da una diretta You tube del datata 23.12.2021, che ritrae lo stesso chiaramente nella casa coniugale della CP_2
a riprova del fatto che anche la deposizione del teste il quale Parte_1 Tes_3 aveva detto che a tutto il 2020 e 2021 il abitava in una casa da lui “concessa”), CP_2 in assenza oltretutto di documentazione giustificativa, comprovante il titolo negoziale della concessione dell'immobile, apparisse non perfettamente attendibile, atteso il documento comprovante il rapporto (evidentemente) non episodico con la casa coniugale della Parte_1
1.9. - Ne deriva che appare provato il requisito della stabile convivenza more uxorio.
2. - Con l'altro motivo, l'appellante ha evidenziato l'erronea applicazione dell'art. 337 sexies c.c., osservando che la casa familiare deve essere assegnata tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli minori e maggiorenni economicamente non autosufficienti (come nel caso di specie) a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
Pertanto, anche la revoca dell'assegnazione della casa familiare doveva avere come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario, principi dai quali il primo giudice si era discostato, posto che il figlio maggiorenne non era autosufficiente ed era con lei ancora convivente.
2.1. - A parere della Corte, il motivo è fondato, per le ragioni che seguono. 2.2. - Va premesso che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, cui il Collegio intende dare continuità, ”l'assegnazione al genitore collocatario di figli minori della casa familiare (nella specie, in proprietà del che abbia costituito il centro P_ di aggregazione della famiglia durante la convivenza, è dettata nell'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare” (ex plurimis Cass. n. 34431 del 2018, n. 3331 del 2016).
Ha altresì evidenziato la Corte Costituzionale (sent. 308/2008) che "… l'evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia come non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare, ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole, la norma censurata (art. 155 quater, comma 1,
c.c., corrispondente al vigente art. 337 sexies, comma 1, c.c., in tema di separazione;
principi analoghi valgono in sede divorzile, ex art. 6, comma 6, L. n. 898 del 1970) non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (nel caso in cui l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore".
2.3. - Nel concreto, il Tribunale si è posto il problema del se il giudizio di conformità debba essere effettuato anche con riferimento al figlio maggiorenne (non portatore di handicap) economicamente non autosufficiente, pervenendo alla soluzione negativa, sulla base:
1) del fatto che la Corte Costituzionale abbia fatto esclusivo riferimento, nella sentenza citata, al “minore”;
2) del fatto che l'ultimo comma dell'art. 337 septies c.c. fa riferimento espresso alle disposizioni previste in favore dei figli minori, ma solo per ciò che concerne i maggiorenni portatori di handicap, mentre per i maggiorenni, non indipendenti economicamente, al pagamento di un assegno periodico;
3) del fatto che, pur volendo operare un giudizio c.d. “conformativo”, nella specie il figlio
, ormai maggiorenne, aveva raggiunto presuntivamente un corretto sviluppo Per_1 psico-fisico, per cui l'esigenza di conservare l'ambiente domestico quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuiva in modo fondamentale alla formazione armonica della sua personalità, trovava un limite sia nella raggiunta maggiore età che nella circostanza che, non avendo più rapporti con il padre, non vi era nemmeno l'esigenza di preservare il centro di affetti, interessi e consuetudini di vita del figli, libero di autodeterminarsi andando a convivere con l'altro genitore.
2.4. - Orbene, tutte e tre le argomentazioni utilizzate dal tribunale per ritenere che non sussista più l'interesse dei figli a permanere nella casa familiare non sono condivisibili.
2.5. - Secondo una giurisprudenza di Cassazione ampiamente consolidata, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 c.c. e, poi, 155 quater c.c, introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154 del 2013
- è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è invece configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione.
2.6. - Secondo l'art. 337-sexies cod. civ., primo comma, terza parte, il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Con riferimento alle suddette quattro ipotesi, al verificarsi delle quali la legge (mediante una interpretazione letterale della stessa) sembra prevedere una automatica cessazione dell'assegnazione della casa familiare, la già ricordata sentenza interpretativa di rigetto n. 308 del 2008 della Corte costituzionale si è pronunciata relativamente alle ultime due ipotesi (convivenza more uxorio o nuovo matrimonio), affermando che la norma va interpretata alla luce del criterio dell'”interesse dei figli”, cosicché, anche al verificarsi di queste due ipotesi, ben può il giudice ritenere di non revocare l'assegnazione della casa familiare.
2.7. - Si ritiene che l'espressione utilizzata nel penultimo capoverso della sentenza (in cui si afferma che il giudizio conformativo è subordinato all'interesse del “minore”, costituisca – come è stato autorevolmente osservato dalla dottrina – una mera svista o dimenticanza della Corte Costituzionale che, nell'escludere ogni automatismo della revoca/decadenza dell'assegnazione della casa coniugale, ha subordinato tale decadenza ad un giudizio c.d. “conformativo” ovvero ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza del provvedimento all'interesse della prole (non solo del minore, dunque, ma anche del maggiorenne economicamente autosufficiente).
2.8. - E, del resto, tale è l'unica interpretazione costituzionalmente possibile della norma e fatta propria dalla Corte Costituzionale, laddove (v. Cass. ord. 3015/2018) è stato sempre osservato che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori (v. anche
Cass. 21334/13, secondo cui “il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 155 quater cod. civ. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54), facendo riferimento all'"interesse dei figli", subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale "ratio" protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione”; ed ancora (v. Cass. 4555/12 “la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benchè la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile;
quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)”.
2.9. - Ne deriva che il giudizio conformativo che il giudice è tenuto ad effettuare, laddove il coniuge assegnatario contragga matrimonio o – come nella specie – conviva more uxorio, concerne non solo il figlio minorenne, ma anche il maggiorenne economicamente non autosufficiente, essendo l'assegnazione della casa familiare
(anche successivamente alla legge n. 54/2006) in funzione dell'interesse della prole, sia che si tratti di figli minorenni che di maggiorenni non autosufficienti economicamente.
In tal senso, anche precedenti pronunce della Consulta espressamente richiamate dalla sent. 308/2008, pur nella vigenza della disciplina ora abrogata, che collegava l'assegnazione della casa coniugale all'affidamento della prole. Tale ultimo criterio è certo superato con l'introduzione - come criterio preferenziale - dell'affido condiviso, ma non è certo superato di riferimento all'interesse della prole, che si traduce, allora, nella tendenziale assegnazione della casa al genitore con cui i figli prevalentemente convivono.
3. - Sgombrato il campo dalla prima argomentazione, anche il secondo corno della motivazione del tribunale, vale a dire che il figlio maggiorenne è comunque tutelato dalla disposizione successiva, ovvero dall'articolo 337 septies c.c. (secondo cui “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il pagamento di un assegno periodico e tale assegno salvo diverse determinazioni del giudice versato direttamente all'avente diritto) non appare condivisibile, posto che tale disposizione si riferisce alle statuizioni di carattere economico, ma non certo è idoneo ad impartire il principio per cui, una volta raggiunta la maggiore età, il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, laddove il coniuge assegnatario della casa conviva, perde automaticamente anch'esso il diritto ad abitare con il coniuge con cui era convivente (in virtù del pregresso provvedimento di collocamento prevalente e di assegnazione della casa coniugale).
4. - Quanto alla questione che, raggiunta la maggiore età, il figlio ha raggiunto un pieno sviluppo psico-fisico, per cui non è più tutelabile la esigenza di conservare l'habitat domestico (ben potendo il figlio comunque convivere con il genitore che più gli aggrada)
e, comunque, che l'esigenza di tutela dell'habitat domestico era grandemente scemata, posto che il figlio non aveva più rapporti col padre da oltre 10 anni (al punto tale che il ragazzo aveva affermato che il suo vero padre era il compagno della madre), va detto che anche tale motivazione non appare condivisibile, posto che, se la revoca dell'assegnazione (in forza della richiamata sentenza della Corte Costituzionale) non è più automatica, ma occorre effettuare un giudizio conformativo nell'interesse del/i figlio/i (anche maggiorenne/i), deve rilevarsi che sussiste ancora l'esigenza di preservare il diritto all'assegnazione della casa coniugale (in ragione della convivenza col figlio maggiorenne), posto che:
1) non può ritenersi che, raggiunta la maggiore età, il figlio non sia più da tutelare, posto che la norma che consente l'assegnazione della casa coniugale al genitore, che sia affidatario di figli minori e conviva con essi ovvero che conviva con figli maggiorenni ma non indipendenti economicamente, è una norma posta ad esclusiva tutela dell'habitat domestico della prole, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare e che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità psico-fisica della prole;
2) il figlio ha appena 21 anni, è studente universitario e non è pacificamente autosufficiente, non risultando che lavori o abbia mai lavorato;
3) non è stato affatto dimostrato che sia trascorso un lasso di tempo sufficiente, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore) che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per completare il proprio percorso di studi e inserirsi nel mondo del lavoro;
4) se è vero che il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi, e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in un data realtà economica, affinché possa trovare un impiego,
è altresì vero che, data la giovane età del figlio, non possa presumersi una sua inerzia colpevole;
5) non può avere un peso il fatto che il figlio non abbia più rapporti col padre, anzi è evidente in questa ipotesi l'interesse per il figlio di mantenere la disponibilità della casa familiare, sia pur priva del genitore.
Ne deriva che, operando un giudizio conformativo nell'interesse della prole, sussiste tutt'ora l'esigenza di non revocare l'assegnazione della casa familiare in capo alla nonostante l'intrapresa convivenza. Parte_1
5. - Quanto all'altro motivo di appello, relativo al fatto che il tribunale avrebbe rilevato la disponibilità di altro immobile in capo alla appellante, viceversa non utilizzato e non utilizzabile per produrre reddito, va detto che tale motivo è ormai assorbito dal fatto che l'appellante ha venduto detto immobile in data 30.7.2024, incamerando la somma di € 168.000,00, giusto atto per notaio in Monopoli, oggetto di preliminare di Per_3 vendita sin dal 30.1.2024 (anteriore all'atto di appello), sicchè la questione che l'immobile non sia abitabile né utilizzabile, perché necessitante di importanti lavori di manutenzione straordinaria, è ormai irrilevante ai fini del decidere.
6. – Con riguardo al motivo di appello afferente il contributo per il figlio , da Per_1 elevarsi in € 600,00 (rispetto a quello fissato dal tribunale in € 500,00 mensili), attese le maggiori esigenze del figlio studente universitario abilitato alla guida oltre Per_1 che alle esigenze personali, va detto che anche tale motivo è infondato.
6.1 - Ed invero, va premesso che la giurisprudenza richiamata da controparte (v. Cass.
7961/2024, secondo cui “costituisce “sopravvenienza valutabile” la revoca dell'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva dell'altro coniuge risolvendosi in un vantaggio per quest'ultimo, che potrà reimpiegare la casa coniugale in attività produttive, locarla, o andare egli stesso ad abitarvi”), attiene all'accertamento dei giustificati motivi per l'aumento dell'assegno divorzile, non ricorrente nel caso di specie, in cui si discute invece della richiesta di aumento dell'assegno per il figlio.
6.2. - Ora, tenuto conto:
- che va revocato il provvedimento di decadenza dall'assegnazione della casa coniugale, con conseguente impossibilità per il di recuperare il godimento della casa P_ coniugale e che il Tribunale ha già elevato l'assegno già previsto per il figlio (€ 470,00), in € 500,00 (non oggetto di appello incidentale);
- che il svolge l'attività di tecnico di fotocopiatori, con reddito netto pari nel 2017 P_ ad euro 16.500,00;
- che la invece ha uno stipendio quale impiegata a tempo indeterminato Parte_1 presso le Poste italiane di € 1.400,00 (ed attualmente ha incamerato la somma di €
168.000,00 per effetto della vendita dell'immobile ereditato in Monopoli alla contrada
Cozzzana), per cui la situazione economico -patrimoniale della è Parte_1 complessivamente più florida di quella del marito;
- delle attuali esigenze del figlio;
- del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
tutto ciò considerato, il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne nella misura di € 500,00 è più che congruo.
6.3. - E' invero evidente che, per un soggetto che ha un reddito annuale netto di €
16.500,00 (mensile di € 1.350,00), del quale non sono state dimostrate altre fonti di reddito (se non la mera allegazione che guida autovetture intestate ad altri e la generica asserzione che conduce un tenore di vita elevato rispetto alle proprie possibilità), la corresponsione di un assegno periodico mensile di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate in base al vigente protocollo per le esigenze del figlio universitari appare del tutto coerente col principio di proporzionalità richiamato, anche tenuto conto della sopravvenuta revoca del provvedimento di decadenza dell'assegnazione della casa coniugale in capo alla madre (con conseguente miglioramento delle condizioni economico patrimoniali della stessa).
7. - Quanto alla necessità di approfondire in grado di appello le condizioni economico patrimoniali del tramite la polizia tributaria sugli effettivi redditi, va detto che le P_ richieste di prova orale (“vero che è proprietario ed utilizza una P_ autovettura Ford – e una Fiat Punto … oltre che una motocicletta con la quale percorre tantissimi chilometri l'anno tanto che effettua più rifornimenti di carburante presso la stazione di rifornimento AGIP “) non appare circostanza affatto rilevante ai fini del decidere, tanto più che l'intestazione di autoveicoli e motocicli è provabile documentalmente;
con riguardo al tenore di vita elevato che sarebbe stato riferito de relato alla appellante e al fatto che sussistono “idonei elementi perché vengano disposti accertamenti a mezzo della polizia tributaria”, è del tutto evidente come la richiesta di supplemento e approfondimento istruttorio è del tutto esplorativa.
7.1. - Secondo il consolidato orientamento di questa Corte "in tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio,
l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9, può disporre - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova;
l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati". (cfr. Cass.
2098/201123263/20164292/2017 e 25314/2021).
7.2. - Nel caso di specie, a tale onere probatorio parte appellante non ha minimamente adempiuto, sicchè la valutazione del primo giudice appare incensurabile.
8. - In definitiva, l'appello è da accogliere per quanto concerne il motivo legato alla decadenza dell'assegnazione della casa coniugale e da rigettare per il resto.
9. - Le spese del doppio grado di lite, dato l'esito complessivo della lite, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 1171/2024 emessa dal Tribunale P_ di Bari, depositata in data 7.3.2024, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, revoca il provvedimento di decadenza dell'assegnazione della casa coniugale in favore della Parte_1
- per l'effetto, conferma l'assegnazione in favore dell'appellante della casa coniugale, in ragione della convivenza col figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di lite. Così deciso in Bari il 4.3.2025.
Il Giudice rel
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola