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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/07/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 257/2024, avente per oggetto “spettanze retributive”, promossa
DA
(c.f. - con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
OL IO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. RICCARDO Controparte_1 P.IVA_1
MANDELLI, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 9.4.2024, ha convenuto in giudizio la Parte_1
società lamentando che la convenuta -di cui era dipendente- avesse Controparte_1
sospeso unilateralmente la sua prestazione lavorativa, dal 19.10.2022 al 26.7.2023 e perciò chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 21.598,93 lordi, per retribuzioni maturate in tale periodo.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente, premesso di essere stato assunto dalla resistente in data 31.8.2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con mansione di operaio carrellista, inquadrato al quinto livello del C.C.N.L. Metalmeccanici Artigiani, ha spiegato che:
in data 19.10.2022, aveva ricevuto l'incarico di rimuovere una parete divisoria in lamiera all'interno del capannone della convenuta e che, in fase di esecuzione di tale operazione, consistente nel previo spostamento di un bancale di reti metalliche con l'ausilio di un muletto, aveva fatto inavvertitamente scivolare a terra le reti, che non erano legate;
mentre si trovava a raccogliere le reti, era intervenuto il sig. Controparte_2
titolare della società, il quale lo aveva allontanato dal luogo di lavoro, accusandolo di non essere in grado di svolgere le attività assegnategli;
dopo avere obiettato che non vi era una motivazione ragionevole per l'allontanamento e quindi, dopo avere atteso nel cortile aziendale sino alle ore 12,00, egli si era recato presso gli uffici della di Lecco per confrontarsi con i funzionari sindacali, su suggerimento CP_3
dei quali era ritornato alle h.13,00 sul posto di lavoro, dove però il li aveva impedito CP_2
di accedere;
aveva quindi predisposto con l'aiuto della funzionaria sindacalista, una lettera di messa a disposizione dell'opera lavorativa, con contestuale richiesta di pagamento della retribuzione ordinaria, inoltrata alla resistente nella medesima giornata.
Il sig. riferisce quindi di avere ricevuto, in data 4.11.2022, una lettera del seguente Pt_1
tenore:
Abbiamo verificato che Lei in queste poche settimane di lavoro dall'assunzione del 31.08.2022 ha causato i seguenti gravi danni alle merci e alle attrezzature aziendali: Lamiere blu danneggiate con le forche del muletto Tubo caduto maldestramente dalle forche del muletto Materiale pronto danneggiato al carico metalliche danneggiate durante la movimentazione per un valore di circa CP_4
1800,00 euro. Inoltre ieri stava gettando a rottame tubo zincato per un valore di circa 2500,00 e solo l'attenzione di altro personale ha evitato questo ulteriore danno economico. Oltretutto Lei non rispetta gli ordini impartiti, soprattutto in materia di sicurezza. Questa mattina, in difetto sulle informazioni ricevute, non ha legato un pacco di rete al bancale di legno con le apposite regge. La rete che lei ha sollevato è scivolata da un'altezza di almeno due metri ed è caduta a terra e solo casualmente in una zona dove non insistevano altre maestranze. Tale Suo comportamento, oltre a costituire violazione dei generali obblighi di correttezza e che devono contraddistinguere il rapporto di lavoro, nonché violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 2104 c.c., costituisce altresì violazione del C.C.N.L. di riferimento.
[…] Le comunichiamo, inoltre, che, data la gravità dei fatti contestati, Lei è sospeso cautelarmente dal lavoro con effetto immediato e fino all'esito del procedimento disciplinare.
2 Il lavoratore ha dunque spiegato di avere richiesto, per il tramite della , l'audizione CP_3
prevista dall'art. 7, L. 300/1970, senza tuttavia ricevere da parte della convenuta alcuna convocazione e neppure un provvedimento disciplinare.
Il sig. negato di avere provocato i danni lamentati dal datore di lavoro, ha dedotto di Pt_1
avere nuovamente richiesto, con lettera del 22.6.2023, il pagamento delle retribuzioni spettantegli dal mese di ottobre 2022 al mese di maggio 2023, e di avere infine presentato le proprie dimissioni per giusta causa in data 26.7.2023.
Rilevato di non avere ricevuto la retribuzione neppure per i giorni lavorati, dal 1.10.2022 al
19.10.2022, il lavoratore ha dunque incardinato il presente giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni:
In via principale e nel merito:
• accertare e dichiarare che la convenuta ha sospeso unilateralmente il ricorrente dallo svolgimento della prestazione lavorativa con decorrenza dal 19.10.2022 e sino al 26.07.2023, data in cui il rapporto di lavoro è cessato per effetto delle dimissioni, o per il diverso periodo di cui è causa;
• accertare e dichiarare che il ricorrente, per tutte le ragioni di cui è causa, ha diritto al percepimento e al pagamento della retribuzione per tutto il periodo di sospensione unilaterale di cui al punto che precede, ivi compresi gli istituti di fine rapporto e il TFR.
• Per l'effetto, accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui alle premesse, che il ricorrente è creditore della somma di € 21.598,93 lordi per retribuzioni maturate nel periodo di sospensione unilaterale di cui ai punti che precedono, di cui € 1.519,97 a titolo di TFR, o di quella diversa somma risultante di giustizia.
• Conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 21.598,93 lordi per retribuzioni maturate nel periodo di sospensione unilaterale di cui ai punti che precedono, di cui € 1.519,97 a titolo di TFR, o di quella diversa somma risultante di giustizia.
• Con gli interessi di Legge e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo. In ogni caso sulle spese: Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore dell'avv. Paolo Baio antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito diritti ed onorari.
In mancanza di costituzione in giudizio della convenuta, all'udienza del 30.10.2024, ne è stata dichiarata la contumacia e sono state ammesse le prove orali richieste dal ricorrente, limitatamente alle circostanze relative all'allontanamento del lavoratore dall'azienda ed alla sua messa a disposizione.
3 Prima dell'udienza del 3.3.2025, fissata per l'espletamento dell'attività istruttoria, con memoria difensiva depositata il 28.2.2025, si è costituita in giudizio assumendo di Controparte_1
non essersi potuta costituire tempestivamente “a causa di una disfunzione tecnica ricorrente del sistema ricevente delle comunicazioni di casella di posta elettronica aziendale” (cfr. pag. 2, memoria difensiva). La società ha contestato la ricostruzione attorea dei fatti dedotti in ricorso, nonché la fondatezza in fatto e in diritto delle deduzioni avversarie, in particolare deducendo che, in occasione dei fatti del 19.10.2022, fosse stato il lavoratore, a seguito del danneggiamento dei beni aziendali, a cessare “seduta stante” (cfr. pag. 5, memoria difensiva) la propria attività lavorativa, abbandonando i locali aziendali e rifiutandosi di sottoscrivere, per ricevuta, la lettera di contestazione predisposta in pari data, contenente la sospensione cautelare dal lavoro e dalla retribuzione.
Dopo avere confermato di avere ricevuto, in data 8.11.2022, la richiesta di incontro ex art. 7
CCNL, con la quale il lavoratore aveva precisato che “la procedura disciplinare restava sospesa ″in attesa dell'esito di suddetto incontro‶ secondo le disciplina del procedimento prevista dal C.C.N.L. applicabile”, a spiegato di avere dato più volte la Controparte_1
propria disponibilità anche per il tramite di API Lecco, senza tuttavia ricevere alcun riscontro, né ulteriori comunicazioni di messa a disposizione del lavoratore, sino alla avversa richiesta di pagamento delle retribuzioni datata 22.6.2023.
Ritenuta, dunque, che la messa a disposizione formulata dal sig. in data 19.10.2022 Pt_1
fosse inefficace “in quanto inviata nel periodo di sospensione del lavoro già in via cautelare”
(cfr. pagg. 5 e 6, memoria difensiva), ha contestato, in via principale, Controparte_1
l'inadempimento del lavoratore ai sensi dell'art. 1460 c.c. e, subordinatamente, ha chiesto che sia applicato l'art. 37 del C.C.N.L. Metalmeccanici Artigiani, che prevede la facoltà del datore di lavoro -laddove il lavoratore abbandoni il luogo di lavoro senza più presentarsi e senza manifestare, entro le 72 ore, le dimissioni- di porre il lavoratore in sospensione non retribuita fino ad un massimo di sei mesi.
Parte resistente ha inoltre contestato la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, a suo dire non sussistendo -né essendo stata provata- la giusta causa delle dimissioni.
4 La causa, istruita su base documentale e con l'assunzione della prova testimoniale attorea, è stata discussa e decisa all' udienza del 9.6.2025.
2. ha solo dedotto di avere avuto problemi di natura tecnica, che le Controparte_1
avrebbero impedito di avere conoscenza del ricorso notificatole a mezzo di posta elettronica certificata, ma sul punto non ha provato alcunchè. A ben vedere, non ha nemmeno formulato una rituale istanza di rimessione in termini, sicchè la parte resistente è decaduta dal diritto di produrre documenti e di indicare i mezzi di prova, essendosi costituita in giudizio solo in data
28.2.2025, oltre il termine previsto dall'art. 416 c.p.c.
Ne consegue che i fatti dalla stessa dedotti, aventi ad oggetto la condotta tenuta dal lavoratore il 19.10.2022, i danni cagionati alla merce e all'attrezzatura aziendale, come descritti nella contestazione disciplinare recante la medesima data, e, dunque, la legittimità stessa della sospensione cautelare, risultano allegati ma non provati dalla resistente;
né essi appaiono riscontrati da altre emergenze processuali.
Del resto, la difesa attorea, all'udienza del 3.3.2025, ha puntualmente contestato le circostanze dedotte dalla controparte.
La parte ricorrente infatti ha sostenuto che il datore di lavoro abbia illegittimamente allontanato il lavoratore dal posto di lavoro, rifiutando successivamente di riammetterlo in servizio.
Tale situazione è stata dimostrata tramite la testimonianza di , impiegata presso Tes_1
la di Lecco, la quale ha spiegato di avere ricevuto il sig. n giorno del CP_3 Pt_1
2022, verosimilmente in ottobre. In particolare la teste ha esposto che il le aveva Pt_1
raccontato di avere avuto una discussione con il titolare e di essere stato allontanato dal luogo di lavoro. Aveva anche conferito con il sindacalista , che gli aveva Parte_2
spiegato che non poteva essere allontanato, invitandolo quindi a ripresentarsi in azienda. La teste ha chiarito che ra poi tornato lo stesso pomeriggio, spiegando di essere Tes_1 Pt_1
stato nuovamente allontanato dal posto di lavoro da parte del titolare. Su indicazione del sindacalista , era stata perciò trasmessa all'azienda la messa a disposizione del Pt_2
lavoratore.
Le allegazioni del ricorrente trovano quindi pieno riscontro nelle risultanze della prova orale, oltre che nella documentazione allegata al ricorso ed in particolare nei seguenti documenti: la
5 lettera del 19.10.2022 (racc. a.r., ricevuta il 22.10.2022), con cui il lavoratore si metteva a disposizione del datore di lavoro, contestando l'illegittimo allontanamento (doc. n. 3 del ricorrente); la lettera del datore di lavoro, contenente la contestazione disciplinare in pari data, alla quale non ha fatto seguito l'applicazione di alcuna sanzione (doc. n. 4); la richiesta di audizione del lavoratore in seguito alla contestazione disciplinare, trasmessa dal sindacato con pec del 18.11.2022 (doc. n. 5), alla quale non ha fatto seguito la convocazione dello stesso da parte del datore di lavoro;
la diffida del 22.6.2023 (racc. a.r. ricevuta il 24.6.2023), con cui il ha intimato il pagamento delle retribuzioni dal 19 ottobre 2022 al mese di maggio Pt_1
2023 (doc. n. 6); il modulo di dimissioni del 26.7.2023 con indicazione del mancato pagamento delle retribuzioni quale giusta causa del recesso (doc. n. 7).
3. Tanto basta per smentire l'assunto del datore di lavoro, secondo cui il lavoratore non si sarebbe più presentato al lavoro, né avrebbe offerto le proprie prestazioni. Per contro, è documentale la circostanza che il datore di lavoro abbia avviato il procedimento disciplinare, disponendo la sospensione cautelare del lavoratore, salvo poi non dare seguito a tale procedimento, né con la convocazione del lavoratore per l'audizione, né con la formulazione della sanzione disciplinare, il che corrobora la circostanza che al lavoratore sia stato illegittimamente impedito di rendere la propria prestazione lavorativa.
Sotto questo profilo merita osservare che il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione (cosa che peraltro il a fatto), in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, Pt_1
la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (ord. Cass. nn. 7300/2004, 37716/2022).
6 4. Essendo pacificamente insussistenti le ragioni dell'allontanamento del lavoratore (che invero il datore di lavoro nemmeno allega, assumendo, come premesso, che sia stato il lavoratore ad abbandonare il luogo di lavoro), il a diritto al pagamento delle retribuzioni per tutti i Pt_1
mesi precedenti le sue dimissioni, pur non essendosi egli potuto recare sul posto di lavoro a causa dell'impedimento opposto dal datore di lavoro. Gli spetta ovviamente anche il pagamento dei giorni lavorati nel mese di ottobre che non gli sono mai stati retribuiti dal datore di lavoro.
La difesa di infatti non ha contestato tale circostanza, né ha dedotto che la società CP_1
abbia adempiuto al pagamento, quantomeno dei giorni lavorati.
Le dimissioni sono state rese per giusta causa (il mancato pagamento della retribuzione e l'impedito accesso al luogo di lavoro), il che determina l'esonero del lavoratore dall'obbligo di preavviso (sent. Cass. n. 5147/1998). Spetta pertanto al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso (sentt. Cass. nn. 13782/2001, 13060/2003).
5. Sotto il profilo del quantum, la difesa del ricorrente ha puntualmente allegato in ricorso (pagg.
5 e 6) gli elementi utilizzati per determinare le spettanze retributive dovute al lavoratore ed i criteri di sviluppo del relativo conteggio. Sul punto la difesa della società si è limitata a contestare la correttezza dei conteggi, ma unicamente per la pretestuosa ragione dell'asserita spettanza al datore di lavoro dell'indennità di mancato preavviso. La contestazione sul quantum
è pertanto del tutto generica (se non inesistente).
In proposito pare sufficiente rammentare che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass.
Civ., Sez. Lav., n. 9285/2003; cfr. sent. Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761).
Peraltro, il Supremo Collegio ha ribadito che, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti
7 pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (sentt. Cass. Civ., Sez.
Lav., nn. 4051/2011, 10116/2015, 29236/2017).
Le domande attoree vanno pertanto integralmente accolte, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle somme azionate oltre che alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
[...] Controparte_1
od assorbita, condanna a corrispondere a , a titolo di spettanze Controparte_1 Parte_1
retributive, l'importo lordo di € 21.598,93, di cui € 1.519,97 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna rifondere a le spese del giudizio, che liquida Controparte_1 Parte_1
in € 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario;
fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Lecco, 9 giugno 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 257/2024, avente per oggetto “spettanze retributive”, promossa
DA
(c.f. - con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
OL IO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. RICCARDO Controparte_1 P.IVA_1
MANDELLI, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 9.4.2024, ha convenuto in giudizio la Parte_1
società lamentando che la convenuta -di cui era dipendente- avesse Controparte_1
sospeso unilateralmente la sua prestazione lavorativa, dal 19.10.2022 al 26.7.2023 e perciò chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 21.598,93 lordi, per retribuzioni maturate in tale periodo.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente, premesso di essere stato assunto dalla resistente in data 31.8.2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con mansione di operaio carrellista, inquadrato al quinto livello del C.C.N.L. Metalmeccanici Artigiani, ha spiegato che:
in data 19.10.2022, aveva ricevuto l'incarico di rimuovere una parete divisoria in lamiera all'interno del capannone della convenuta e che, in fase di esecuzione di tale operazione, consistente nel previo spostamento di un bancale di reti metalliche con l'ausilio di un muletto, aveva fatto inavvertitamente scivolare a terra le reti, che non erano legate;
mentre si trovava a raccogliere le reti, era intervenuto il sig. Controparte_2
titolare della società, il quale lo aveva allontanato dal luogo di lavoro, accusandolo di non essere in grado di svolgere le attività assegnategli;
dopo avere obiettato che non vi era una motivazione ragionevole per l'allontanamento e quindi, dopo avere atteso nel cortile aziendale sino alle ore 12,00, egli si era recato presso gli uffici della di Lecco per confrontarsi con i funzionari sindacali, su suggerimento CP_3
dei quali era ritornato alle h.13,00 sul posto di lavoro, dove però il li aveva impedito CP_2
di accedere;
aveva quindi predisposto con l'aiuto della funzionaria sindacalista, una lettera di messa a disposizione dell'opera lavorativa, con contestuale richiesta di pagamento della retribuzione ordinaria, inoltrata alla resistente nella medesima giornata.
Il sig. riferisce quindi di avere ricevuto, in data 4.11.2022, una lettera del seguente Pt_1
tenore:
Abbiamo verificato che Lei in queste poche settimane di lavoro dall'assunzione del 31.08.2022 ha causato i seguenti gravi danni alle merci e alle attrezzature aziendali: Lamiere blu danneggiate con le forche del muletto Tubo caduto maldestramente dalle forche del muletto Materiale pronto danneggiato al carico metalliche danneggiate durante la movimentazione per un valore di circa CP_4
1800,00 euro. Inoltre ieri stava gettando a rottame tubo zincato per un valore di circa 2500,00 e solo l'attenzione di altro personale ha evitato questo ulteriore danno economico. Oltretutto Lei non rispetta gli ordini impartiti, soprattutto in materia di sicurezza. Questa mattina, in difetto sulle informazioni ricevute, non ha legato un pacco di rete al bancale di legno con le apposite regge. La rete che lei ha sollevato è scivolata da un'altezza di almeno due metri ed è caduta a terra e solo casualmente in una zona dove non insistevano altre maestranze. Tale Suo comportamento, oltre a costituire violazione dei generali obblighi di correttezza e che devono contraddistinguere il rapporto di lavoro, nonché violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 2104 c.c., costituisce altresì violazione del C.C.N.L. di riferimento.
[…] Le comunichiamo, inoltre, che, data la gravità dei fatti contestati, Lei è sospeso cautelarmente dal lavoro con effetto immediato e fino all'esito del procedimento disciplinare.
2 Il lavoratore ha dunque spiegato di avere richiesto, per il tramite della , l'audizione CP_3
prevista dall'art. 7, L. 300/1970, senza tuttavia ricevere da parte della convenuta alcuna convocazione e neppure un provvedimento disciplinare.
Il sig. negato di avere provocato i danni lamentati dal datore di lavoro, ha dedotto di Pt_1
avere nuovamente richiesto, con lettera del 22.6.2023, il pagamento delle retribuzioni spettantegli dal mese di ottobre 2022 al mese di maggio 2023, e di avere infine presentato le proprie dimissioni per giusta causa in data 26.7.2023.
Rilevato di non avere ricevuto la retribuzione neppure per i giorni lavorati, dal 1.10.2022 al
19.10.2022, il lavoratore ha dunque incardinato il presente giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni:
In via principale e nel merito:
• accertare e dichiarare che la convenuta ha sospeso unilateralmente il ricorrente dallo svolgimento della prestazione lavorativa con decorrenza dal 19.10.2022 e sino al 26.07.2023, data in cui il rapporto di lavoro è cessato per effetto delle dimissioni, o per il diverso periodo di cui è causa;
• accertare e dichiarare che il ricorrente, per tutte le ragioni di cui è causa, ha diritto al percepimento e al pagamento della retribuzione per tutto il periodo di sospensione unilaterale di cui al punto che precede, ivi compresi gli istituti di fine rapporto e il TFR.
• Per l'effetto, accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui alle premesse, che il ricorrente è creditore della somma di € 21.598,93 lordi per retribuzioni maturate nel periodo di sospensione unilaterale di cui ai punti che precedono, di cui € 1.519,97 a titolo di TFR, o di quella diversa somma risultante di giustizia.
• Conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 21.598,93 lordi per retribuzioni maturate nel periodo di sospensione unilaterale di cui ai punti che precedono, di cui € 1.519,97 a titolo di TFR, o di quella diversa somma risultante di giustizia.
• Con gli interessi di Legge e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo. In ogni caso sulle spese: Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore dell'avv. Paolo Baio antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito diritti ed onorari.
In mancanza di costituzione in giudizio della convenuta, all'udienza del 30.10.2024, ne è stata dichiarata la contumacia e sono state ammesse le prove orali richieste dal ricorrente, limitatamente alle circostanze relative all'allontanamento del lavoratore dall'azienda ed alla sua messa a disposizione.
3 Prima dell'udienza del 3.3.2025, fissata per l'espletamento dell'attività istruttoria, con memoria difensiva depositata il 28.2.2025, si è costituita in giudizio assumendo di Controparte_1
non essersi potuta costituire tempestivamente “a causa di una disfunzione tecnica ricorrente del sistema ricevente delle comunicazioni di casella di posta elettronica aziendale” (cfr. pag. 2, memoria difensiva). La società ha contestato la ricostruzione attorea dei fatti dedotti in ricorso, nonché la fondatezza in fatto e in diritto delle deduzioni avversarie, in particolare deducendo che, in occasione dei fatti del 19.10.2022, fosse stato il lavoratore, a seguito del danneggiamento dei beni aziendali, a cessare “seduta stante” (cfr. pag. 5, memoria difensiva) la propria attività lavorativa, abbandonando i locali aziendali e rifiutandosi di sottoscrivere, per ricevuta, la lettera di contestazione predisposta in pari data, contenente la sospensione cautelare dal lavoro e dalla retribuzione.
Dopo avere confermato di avere ricevuto, in data 8.11.2022, la richiesta di incontro ex art. 7
CCNL, con la quale il lavoratore aveva precisato che “la procedura disciplinare restava sospesa ″in attesa dell'esito di suddetto incontro‶ secondo le disciplina del procedimento prevista dal C.C.N.L. applicabile”, a spiegato di avere dato più volte la Controparte_1
propria disponibilità anche per il tramite di API Lecco, senza tuttavia ricevere alcun riscontro, né ulteriori comunicazioni di messa a disposizione del lavoratore, sino alla avversa richiesta di pagamento delle retribuzioni datata 22.6.2023.
Ritenuta, dunque, che la messa a disposizione formulata dal sig. in data 19.10.2022 Pt_1
fosse inefficace “in quanto inviata nel periodo di sospensione del lavoro già in via cautelare”
(cfr. pagg. 5 e 6, memoria difensiva), ha contestato, in via principale, Controparte_1
l'inadempimento del lavoratore ai sensi dell'art. 1460 c.c. e, subordinatamente, ha chiesto che sia applicato l'art. 37 del C.C.N.L. Metalmeccanici Artigiani, che prevede la facoltà del datore di lavoro -laddove il lavoratore abbandoni il luogo di lavoro senza più presentarsi e senza manifestare, entro le 72 ore, le dimissioni- di porre il lavoratore in sospensione non retribuita fino ad un massimo di sei mesi.
Parte resistente ha inoltre contestato la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, a suo dire non sussistendo -né essendo stata provata- la giusta causa delle dimissioni.
4 La causa, istruita su base documentale e con l'assunzione della prova testimoniale attorea, è stata discussa e decisa all' udienza del 9.6.2025.
2. ha solo dedotto di avere avuto problemi di natura tecnica, che le Controparte_1
avrebbero impedito di avere conoscenza del ricorso notificatole a mezzo di posta elettronica certificata, ma sul punto non ha provato alcunchè. A ben vedere, non ha nemmeno formulato una rituale istanza di rimessione in termini, sicchè la parte resistente è decaduta dal diritto di produrre documenti e di indicare i mezzi di prova, essendosi costituita in giudizio solo in data
28.2.2025, oltre il termine previsto dall'art. 416 c.p.c.
Ne consegue che i fatti dalla stessa dedotti, aventi ad oggetto la condotta tenuta dal lavoratore il 19.10.2022, i danni cagionati alla merce e all'attrezzatura aziendale, come descritti nella contestazione disciplinare recante la medesima data, e, dunque, la legittimità stessa della sospensione cautelare, risultano allegati ma non provati dalla resistente;
né essi appaiono riscontrati da altre emergenze processuali.
Del resto, la difesa attorea, all'udienza del 3.3.2025, ha puntualmente contestato le circostanze dedotte dalla controparte.
La parte ricorrente infatti ha sostenuto che il datore di lavoro abbia illegittimamente allontanato il lavoratore dal posto di lavoro, rifiutando successivamente di riammetterlo in servizio.
Tale situazione è stata dimostrata tramite la testimonianza di , impiegata presso Tes_1
la di Lecco, la quale ha spiegato di avere ricevuto il sig. n giorno del CP_3 Pt_1
2022, verosimilmente in ottobre. In particolare la teste ha esposto che il le aveva Pt_1
raccontato di avere avuto una discussione con il titolare e di essere stato allontanato dal luogo di lavoro. Aveva anche conferito con il sindacalista , che gli aveva Parte_2
spiegato che non poteva essere allontanato, invitandolo quindi a ripresentarsi in azienda. La teste ha chiarito che ra poi tornato lo stesso pomeriggio, spiegando di essere Tes_1 Pt_1
stato nuovamente allontanato dal posto di lavoro da parte del titolare. Su indicazione del sindacalista , era stata perciò trasmessa all'azienda la messa a disposizione del Pt_2
lavoratore.
Le allegazioni del ricorrente trovano quindi pieno riscontro nelle risultanze della prova orale, oltre che nella documentazione allegata al ricorso ed in particolare nei seguenti documenti: la
5 lettera del 19.10.2022 (racc. a.r., ricevuta il 22.10.2022), con cui il lavoratore si metteva a disposizione del datore di lavoro, contestando l'illegittimo allontanamento (doc. n. 3 del ricorrente); la lettera del datore di lavoro, contenente la contestazione disciplinare in pari data, alla quale non ha fatto seguito l'applicazione di alcuna sanzione (doc. n. 4); la richiesta di audizione del lavoratore in seguito alla contestazione disciplinare, trasmessa dal sindacato con pec del 18.11.2022 (doc. n. 5), alla quale non ha fatto seguito la convocazione dello stesso da parte del datore di lavoro;
la diffida del 22.6.2023 (racc. a.r. ricevuta il 24.6.2023), con cui il ha intimato il pagamento delle retribuzioni dal 19 ottobre 2022 al mese di maggio Pt_1
2023 (doc. n. 6); il modulo di dimissioni del 26.7.2023 con indicazione del mancato pagamento delle retribuzioni quale giusta causa del recesso (doc. n. 7).
3. Tanto basta per smentire l'assunto del datore di lavoro, secondo cui il lavoratore non si sarebbe più presentato al lavoro, né avrebbe offerto le proprie prestazioni. Per contro, è documentale la circostanza che il datore di lavoro abbia avviato il procedimento disciplinare, disponendo la sospensione cautelare del lavoratore, salvo poi non dare seguito a tale procedimento, né con la convocazione del lavoratore per l'audizione, né con la formulazione della sanzione disciplinare, il che corrobora la circostanza che al lavoratore sia stato illegittimamente impedito di rendere la propria prestazione lavorativa.
Sotto questo profilo merita osservare che il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione (cosa che peraltro il a fatto), in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, Pt_1
la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (ord. Cass. nn. 7300/2004, 37716/2022).
6 4. Essendo pacificamente insussistenti le ragioni dell'allontanamento del lavoratore (che invero il datore di lavoro nemmeno allega, assumendo, come premesso, che sia stato il lavoratore ad abbandonare il luogo di lavoro), il a diritto al pagamento delle retribuzioni per tutti i Pt_1
mesi precedenti le sue dimissioni, pur non essendosi egli potuto recare sul posto di lavoro a causa dell'impedimento opposto dal datore di lavoro. Gli spetta ovviamente anche il pagamento dei giorni lavorati nel mese di ottobre che non gli sono mai stati retribuiti dal datore di lavoro.
La difesa di infatti non ha contestato tale circostanza, né ha dedotto che la società CP_1
abbia adempiuto al pagamento, quantomeno dei giorni lavorati.
Le dimissioni sono state rese per giusta causa (il mancato pagamento della retribuzione e l'impedito accesso al luogo di lavoro), il che determina l'esonero del lavoratore dall'obbligo di preavviso (sent. Cass. n. 5147/1998). Spetta pertanto al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso (sentt. Cass. nn. 13782/2001, 13060/2003).
5. Sotto il profilo del quantum, la difesa del ricorrente ha puntualmente allegato in ricorso (pagg.
5 e 6) gli elementi utilizzati per determinare le spettanze retributive dovute al lavoratore ed i criteri di sviluppo del relativo conteggio. Sul punto la difesa della società si è limitata a contestare la correttezza dei conteggi, ma unicamente per la pretestuosa ragione dell'asserita spettanza al datore di lavoro dell'indennità di mancato preavviso. La contestazione sul quantum
è pertanto del tutto generica (se non inesistente).
In proposito pare sufficiente rammentare che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass.
Civ., Sez. Lav., n. 9285/2003; cfr. sent. Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761).
Peraltro, il Supremo Collegio ha ribadito che, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti
7 pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (sentt. Cass. Civ., Sez.
Lav., nn. 4051/2011, 10116/2015, 29236/2017).
Le domande attoree vanno pertanto integralmente accolte, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle somme azionate oltre che alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
[...] Controparte_1
od assorbita, condanna a corrispondere a , a titolo di spettanze Controparte_1 Parte_1
retributive, l'importo lordo di € 21.598,93, di cui € 1.519,97 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna rifondere a le spese del giudizio, che liquida Controparte_1 Parte_1
in € 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario;
fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Lecco, 9 giugno 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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