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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TT ES, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1808/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297 2024 00060130 33 000 QUOTA CONSORTIL 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Parte ricorrente ha impugnato innanzi a questa Corte le cartelle in epigrafe, con cui l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, agendo per conto del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, ha richiesto il pagamento delle quote consortili e di miglioramento fondiario per gli anni indicati in epigrafe.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introdutivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Il ricorso è tempestivo e fondato per quanto di ragione e deve essere accolto.
Merita adesione nei termini che seguono l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato, non evincendosi dalla cartella opposta -costituente, secondo deduzione incontestata della parte ricorrente, il primo atto attraverso il quale l'ente impositore ha fatto valere la pretesa per cui si procede- le ragioni giuridiche del credito, in difetto di prova e di determinazione dei criteri delle prestazioni di cui avrebbe beneficiato la proprietà fondiaria della società.
Manca, inoltre, qualsiasi riferimento al piano di classifica approvato dalla autorità regionale.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 30039/2018), l'atto impositivo, per assicurare un efficace contraddittorio con il contribuente, deve indicare tutti gli elementi che l'Ufficio pone a base della pretesa impositiva.
L'assenza nel caso di specie di un atto prodromico (la cui esistenza non è stata provata dall'Amministrazione su cui incombeva l'onere probatorio) che preceda l'iscrizione a ruolo, determina il trasferimento del credito nella cartella di pagamento e sposta su quest'ultimo atto l'onere di necessaria motivazione dell'atto impositivo, imposto dall'art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente.
Dalla cartella di pagamento, dunque, devono emergere, a pena di nullità, gli elementi che consentono al ricorrente di pervenire alla immediata individuazione della pretesa in modo da predisporre una puntuale difesa.
Nel caso in esame, sia con riferimento alla genericità dei codici riportati in cartella, sia avuto riguardo alla mancata allegazione della documentazione a supporto della pretesa azionata, non è stato consentito al contribuente di verificare la sussistenza del credito nell' “an” e nel “quantum”, impedendo allo stesso di potere esercitare pienamente il suo diritto di difesa. In particolare dalla cartella impugnata non è dato comprendere quali siano i vantaggi tratti dalla ricorrente nello specifico dalle pretese opere di bonifica così da comprendere la sussistenza e congruità degli importi richiesti.
In assenza di tutti gli elementi e prove di cui sopra la cartella di pagamento deve essere annullata, rimanendo assorbita ogni altra doglianza o rilievo.
Quanto non esaminato si intende assorbito.
Non sussiste, in conclusione, nel caso in esame alcuna ragione per derogare ai principi di soccombenza e causalità in tema di riparto delle spese processuali, ragione per cui tutti i soggetti convenuti vanno condannati in solido alla rifusione di tali spese in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte decidendo nella causa, in accoglimento del ricorso proposto, annulla la cartella di pagamento impugnata e condanna le parti intimate , in solido, a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Ragusa in data 21.1.26. Il Pres. Giud. Mon.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TT ES, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1808/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297 2024 00060130 33 000 QUOTA CONSORTIL 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Parte ricorrente ha impugnato innanzi a questa Corte le cartelle in epigrafe, con cui l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, agendo per conto del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, ha richiesto il pagamento delle quote consortili e di miglioramento fondiario per gli anni indicati in epigrafe.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introdutivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Il ricorso è tempestivo e fondato per quanto di ragione e deve essere accolto.
Merita adesione nei termini che seguono l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato, non evincendosi dalla cartella opposta -costituente, secondo deduzione incontestata della parte ricorrente, il primo atto attraverso il quale l'ente impositore ha fatto valere la pretesa per cui si procede- le ragioni giuridiche del credito, in difetto di prova e di determinazione dei criteri delle prestazioni di cui avrebbe beneficiato la proprietà fondiaria della società.
Manca, inoltre, qualsiasi riferimento al piano di classifica approvato dalla autorità regionale.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 30039/2018), l'atto impositivo, per assicurare un efficace contraddittorio con il contribuente, deve indicare tutti gli elementi che l'Ufficio pone a base della pretesa impositiva.
L'assenza nel caso di specie di un atto prodromico (la cui esistenza non è stata provata dall'Amministrazione su cui incombeva l'onere probatorio) che preceda l'iscrizione a ruolo, determina il trasferimento del credito nella cartella di pagamento e sposta su quest'ultimo atto l'onere di necessaria motivazione dell'atto impositivo, imposto dall'art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente.
Dalla cartella di pagamento, dunque, devono emergere, a pena di nullità, gli elementi che consentono al ricorrente di pervenire alla immediata individuazione della pretesa in modo da predisporre una puntuale difesa.
Nel caso in esame, sia con riferimento alla genericità dei codici riportati in cartella, sia avuto riguardo alla mancata allegazione della documentazione a supporto della pretesa azionata, non è stato consentito al contribuente di verificare la sussistenza del credito nell' “an” e nel “quantum”, impedendo allo stesso di potere esercitare pienamente il suo diritto di difesa. In particolare dalla cartella impugnata non è dato comprendere quali siano i vantaggi tratti dalla ricorrente nello specifico dalle pretese opere di bonifica così da comprendere la sussistenza e congruità degli importi richiesti.
In assenza di tutti gli elementi e prove di cui sopra la cartella di pagamento deve essere annullata, rimanendo assorbita ogni altra doglianza o rilievo.
Quanto non esaminato si intende assorbito.
Non sussiste, in conclusione, nel caso in esame alcuna ragione per derogare ai principi di soccombenza e causalità in tema di riparto delle spese processuali, ragione per cui tutti i soggetti convenuti vanno condannati in solido alla rifusione di tali spese in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte decidendo nella causa, in accoglimento del ricorso proposto, annulla la cartella di pagamento impugnata e condanna le parti intimate , in solido, a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Ragusa in data 21.1.26. Il Pres. Giud. Mon.