Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 113
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che l'atto impositivo debba contenere tutti gli elementi posti a base della pretesa, al fine di garantire un efficace contraddittorio. La mancanza di un atto prodromico e la genericità dei codici riportati in cartella, unitamente alla mancata allegazione della documentazione a supporto, hanno impedito al contribuente di verificare la sussistenza e la congruità del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 113
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 113
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo