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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 04/12/2024, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3000/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 3000/2023, in materia di disciplina dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli, promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Clara Venturini
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Laura Corbetta
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 27.11.2023.
Conclusioni del ricorrente: “piaccia all'Ill.Mo Tribunale di Alessandria, contrariis rejectis, previe le declaratorie ritenute più opportune , presa visione della documentazione allegata, a modifica di quanto statuito e concordemente assunto dai genitori, nella scrittura privata di agosto 2022, - in
1 via principale, dichiarare affidamento super - esclusivo dei minori in favore del padre, Parte_1
oppure in alternativa e/o in subordine affidamento esclusivo in favore del padre,
[...]
, e in ogni ipotesi conferma della collocazione dei figli minori presso la Parte_1
residenza paterna in Alessandria Via della Chiatta 40; - [rinunciata]; - sempre in via principale, determinare l'assegno di mantenimento dei minori a carico della madre, pari ad euro 200,00 per ciascun minore, ovvero euro 400,00 complessivi mensili, e/o comunque altra somma meglio vista e ritenuta, anche all'esito dell'istruttoria, e della situazione reddituale che verrà depositata, oltre al
50% delle spese straordinarie dei minori;
- sempre in via principale, dichiarare il SI. Parte_1
unico beneficiario dell'assegno unico erogato dallo Stato in favore dei minori e/o altro
[...]
contributo che verrà previsto in favore delle famiglie e dei figli;
- in ogni ipotesi, con vittoria di spese , diritti ed onorari con per legge”.
Conclusioni della resistente: “contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, per le motivazioni di cui in premessa, affidamento, collocazione e regime di frequentazione come da conclusioni del
CTU, salve videochiamate libere madre – figli con frequenza bisettimanale della durata di un'ora
(18:30-19:30) e in assenza del padre, che non le potrà neppure registrare, possibilità di una settimana di vacanze estive coi nonni materni, porre a carico della madre l'obbligo di corrispondere mensilmente al padre, a titolo di mantenimento dei figli, la somma di Euro 200,00
(Euro 100,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 30% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria. Spese di lite compensate”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 15.11.2023, il SI. ha rappresentato: che, dal 2015, ha Parte_1
convissuto more uxorio, in Limone Piemonte, con la SI.ra ; che, dalla loro Controparte_1
unione, sono nati i figli (Cuneo, 11.10.2016) e (Cuneo, 28.4.2020); che è Per_1 Per_2
agente della Polizia di Stato;
che, nel febbraio del 2019, è stato trasferito da Limone Piemonte
a Genova;
che, nel settembre del 2021, ha deciso di cessare la convivenza more uxorio;
che, nell'agosto del 2022, i genitori hanno stipulato un accordo prevedendo, per quanto ancora rileva, l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso la madre, il regime di frequentazione padre/figli e l'obbligo del padre di corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che, come da accordo, la SI.ra , insieme ai figli Controparte_1
minori, si è trasferita in Ventimiglia, ospite dei suoi genitori;
che, a seguito di un infortunio sul lavoro, occorsogli in data 25.10.2022, non ha potuto frequentare i figli per circa due mesi;
2 che “nel periodo dell'infortunio ha avuto enormi difficoltà a mantenere i contatti con i minori, addirittura telefonando presso la scuola elementare per sentire il proprio figlio, e chiamando i nonni materni per avere una conversazione telefonica con il piccolo, ”; che “anche Per_2
i nonni materni iniziavano a lamentare un difficile rapporto con la figlia”; che “in seguito alla ripresa fisica dall'infortunio, il SI. è stato reintegrato presso il reparto Parte_1 mobile di Genova”; che la SI.ra ha svolto lavori occasionali presso bar e Controparte_1 ristoranti e abusa di sostanze alcoliche;
che “ricevendo comunque risposte vaghe dai nonni materni, i quali non erano in grado di riferire cosa facesse e dove andasse la SI.ra tutto il giorno, non avendo un'attività lavorativa, incaricava un investigatore CP_1
privato, SI. , a Ventimiglia, al fine di seguire la ex compagna e capire dove Persona_3
trascorresse le giornate: il SI. veniva, così, a conoscenza che la SI.ra Parte_1
trascorreva intere giornate in un locale di Via Roma in Ventimiglia, a bere e CP_1
incontrare persone poco raccomandabili, in particolare tossicodipendenti e pregiudicati, con precedenti arresti per aggressioni e risse, oltre che reati per uso e spaccio di sostanze stupefacenti”; che “nel corso del mese di giugno 2023 erano intervenute le Forze dell'Ordine di Ventimiglia, per uno stato alterato della SI.ra che si trovava fuori casa, CP_1 all'orario di cena, con il figlio , circostanza poi appresa per il tramite degli Per_2 assistenti sociali di Ventimiglia”; che “veniva contattato dagli Assistenti Sociali di Cuneo –
Borgo San Dalmazzo, i quali erano stati allertati dai Servizi di Ventimiglia, questi allertati dalle Forze dell'Ordine intervenute in seguito agli episodi di giugno 2023: in detta occasione veniva chiesto al SI. se fosse nella volontà di dare il benestare per iscrizione dei Parte_1 minori presso la scuola elementare e materna presso Limone Piemonte”; che “il SI. si rese favorevole all'inserimenti dei minori presso gli istituti scolastici presenti a Parte_1
Limone Piemonte a patto che il nucleo famigliare fosse monitorato dai Servizi competenti”; che “la SI.ra veniva fermata una prima volta dai Carabinieri di Limone CP_1
Piemonte, in data 18 agosto 2023, in stato alterato e portata in Ospedale, il tutto alla presenza dei minori: madre e minori sono stati trattenuti per la notte presso l'Istituto
Ospedaliero e dimessi il giorno successivo”; che “la SI.ra veniva nuovamente CP_1
fermata dai Carabinieri di Limone Piemonte, alle 22:30 del 7 settembre 2023, e denunciata in quanto in stato di ubriachezza molesta in luogo pubblico, nuovamente alla presenza dei minori: in tale occasione, dati i precedenti, i bambini venivano portati in luogo protetto a
Cuneo (casa famiglia) e avvisato l'esponente il quale, il giorno successivo, si recava dagli
Assistenti Sociali di Borgo San Dalmazzo (CN) per un colloquio e presa incarico dei minori”; che “al colloquio con gli Assistenti Sociali di Borgo San Dalmazzo (CN) l'esponente veniva a
3 conoscenza di tutte le vicende della ex compagna e si dichiarava disponibile immediatamente per prendere con se i minori e portarli a vivere ad Alessandria, dove si era già organizzato con alloggio e attività lavorativa idonea a seguire i minori” e che la SI.ra Controparte_1
“utilizzava il cellulare per mandare messaggi di insulti e volgarità all'esponente che è stato costretto a bloccare il contatto della ex compagna”.
2. Con memoria difensiva in data 26.1.2024, la SI.ra ha rappresentato: che Controparte_1
“è stato il signor a disinteressarsi degli apporti famigliari in termini non solo Parte_1
affettivi - collaborativi ma anche economici a soltanto per due/quattro giorni al mese nel periodo di maggior bisogno della , in concomitanza con la nascita del CP_1 secondogenito”; che “dalla definitiva rottura della relazione risalente a novembre 21 a causa della scoperta dei continui tradimenti del e dall'allontanamento dalla famiglia, Parte_1 alla derivarono problematiche personali legati ad attacchi di panico”; che il CP_1 padre “ebbe a pianificare l'allontanamento graduale dei figli dalla madre, avvalendosi di persone appunto vicine quali ad es. la signora ovvero a mezzo di infondate e Pt_2
pretestuose segnalazioni sul conto della conchiudente al personale docente della scuola materna”; che “ci si riferisce inoltre alle ripetute incursione da parte dele Forze dell'Ordine
Locali sulla vita privata della allorchè si trovava in momenti di aggregazione CP_1
post lavoro con i figli in compagnia di amiche e coetanei dei minori stessi, etc., come ad es. ad episodio accaduto nell'agosto 2023 durante il quale la Pattuglia dei Carabinieri di
Limone Piemonte ebbe a fermare la signora mentre si stava dirigendo a casa a piedi pretendendo di effettuare l'alcol test asserendo presunte segnalazioni di terzi di suo disturbo, chiamando il 118 per condurla presso l'ospedale di Cuneo, piantonandola sino a tarda ora, senza alcuna motivazione, palesando abuso di potere, apprendendo come dietro a tali agiti si celasse la mano del;
che l'“episodio che si ripeteva con le stesse modalità il Parte_1
7/10/23, con le medesime modalità ed input dei Carabinieri di Limone che si concluse con l'allontanamento dei figli dalla conchiudente con pretesti insussistenti al fine di trasferirli immediatamente presso il padre ad Alessandria dove tuttora si trovano”; che “il Parte_1
durante una vacanza con i figlia riferiva ad di aver reperito una nuova figura materna, Per_1 tale , tant'è che al rientro a più riprese si rivolgeva alla conchiudente chiamandola Per_4
“ ””; che “il pagava l'affitto le utenze e le spese scolastiche, ad agosto 22, Per_4 Parte_1
dopo la firma scrittura corrispondeva la somma di euro 900,00 mensile fino ad aprile 23 e successivamente pagava solo 500,00 mensili (omettendo il pagamento degli assegni famigliari con pretesti infondati)”; che “da Pasqua 2023 a giugno 2023 il spariva Parte_1 di fatto anche dalla vita dei figli” e che “ha reperito da novembre 23 attività lavorativa
4 presso noto Hotel in Limone Piemonte con contratto annuale, con mansione di addetta alle pulizie e sistemazione camere percependo uno stipendio pari ad euro 850,00 circa”. Alla luce di quanto precede, la SI.ra ha domandato l'affidamento condiviso dei Controparte_1
figli, con collocazione presso la madre in Limone Piemonte e la propria esenzione da qualsiasi contributo al mantenimento dei figli.
3. Depositata una sola memoria ex art. 473-bis17 c.p.c., all'udienza del 27.2.2024, il difensore della SI.ra ha rappresentato che quest'ultima “si è resa conto della sua Controparte_1 debolezza nell'abuso di alcool, è stata presa in carico dal SERD di Cuneo, il quale ha rilasciato un certificato in data 26.2.2024”. Il Giudice ha evidenziato come tale certificato
“non riporti solamente un abuso di alcoolici, ma anche il consumo di cannabis e cocaina”. In via istruttoria, mentre il difensore del padre ha insistito “solo per l'ammissione dei capitoli di prova da 1 a 14 di cui alla memoria ex art. 473-bis17 c.p.c. in data 6.2.2024 e per il monitoraggio del nucleo familiare da parte del di Alessandria”, invece il difensore Per_5 della madre ha insistito “solo per l'ammissione dei capitoli di prova nn. 2, 3, 4, 6 e 9 della narrazione della memoria difensiva, nonché sull'intero testo della narrazione della memoria difensiva da p. 5 a p. 7 della memoria difensiva”. Quanto ai provvedimenti provvisori e urgenti, mentre il difensore del padre ha chiesto l'“affidamento c.d. “super-esclusivo” dei minori al padre, con collocazione presso quest'ultimo, in Alessandria, via della Chiatta, n.
40. Nulla sulla casa familiare, che era in locazione. La madre frequenterà i minori solo in luogo neutro, a cura del di Alessandria. Onere della madre di corrispondere Per_5 mensilmente al padre la somma di Euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice
ISTAT. Spese straordinarie interamente a carico del padre”, invece il difensore della madre ha chiesto l'“affidamento condiviso dei minori, con collocazione presso il padre, in
Alessandria, via della Chiatta, n. 40. Nulla sulla casa familiare, che era in locazione. La madre frequenterà i minori con videochiamate giornaliere e li terrà con sé, a weekend alternati, dal venerdì alla domenica sera. Onere della madre di corrispondere mensilmente al padre la somma di Euro 100,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Alessandria”. Le parti si sono date, allo stato, reciprocamente atto di come nulla osti a che i figli frequentino liberamente in nonni materni. La SI.ra ha dichiarato: Controparte_1
“vivo a Limone Piemonte, la casa è in affitto, pago Euro 400,00 mensili, oltre le spese. Io ora lavoro, sono cameriera, presso Hotel Lartesin a Lione Piemonte, con contratto a tempo determinato, annuale, verso la retribuzione di Euro 850,00 mensili netti. Ho iniziato questo lavoro l'1.11.2024, il contratto scadrà l'1.11.2025. Non ho altri redditi oltre a quello da
5 lavoro. Non ho immobili di mia proprietà, ad eccezione di un terreno a Dolceacqua. e Per_1
non li vedo dal 22.12.2023. Avevo fissato due appuntamenti con l'educatrice del Per_2
di Alessandria, ma non ho potuto andare perché ho la patente sospesa e perché Per_5
nessuno mi ha dato un passaggio. Ho la patente sospesa perché mi sono rifiutata di fare il palloncino. Ora, sono seguita al SERD presso la ASL di Cuneo. Mi sono resa conto di avere Contr dei problemi con l'alcool e la cannabis. a cocaina. Non sapevo che il SERD mi avesse trovata positiva anche alla cocaina”. Il SI. ha dichiarato: “vivo ad Parte_1
Alessandria, via della Chiatta, n. 40. Sono in affitto, pago Euro 400,00, oltre alle utenze. Non ho case o terreni di mia proprietà. Sono assunto in Polizia di Stato, a tempo indeterminato, con retribuzione di circa Euro 1.500,00 netti mensili. Non ho altri redditi. e Per_1 Per_2 vivono con me, li vedo bene. Non mi chiedono mai della mamma”.
4. All'udienza del 27.3.2024, le parti hanno dato atto della completezza della documentazione patrimoniale e reddituale depositata e hanno chiesto la pronuncia dell'ordinanza ex art. 473- bis22 c.p.c.
5. Con ordinanza ex art. 473-bis22 c.p.c. in data 27.3.2024, il Giudice Delegato, rilevato che
“nella documentazione in atti, invero, vi sono svariati elementi (tra cui le relazioni dei Servizi
Sociali coinvolti) a sostegno dell'allegato abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte della madre (circostanza, peraltro, ammessa dalla stessa madre), con conseguente esposizione dei figli a grave rischio, tanto da determinare l'intervento delle forze dell'ordine”, rilevato che “i genitori, allo stato, non mantengono un neppure minimo canale di dialogo tra loro, con impossibilità - di fatto - di gestire un affidamento condiviso” e sollevata d'ufficio la “questione della possibile inammissibilità delle domande non connotate dalla c.d. “connessione forte” con le domande tipiche del rito speciale. Il riferimento è, ad esempio, alla domanda inerente al riparto dei c.d. “assegni familiari””, in via provvisoria e urgente, ha affidato i figli minori, e , al padre in via c.d. “super-esclusiva” ex Per_1 Per_2
art. 337-quater, comma 3, c.c., con collocazione presso il padre, ha disposto che la madre potesse frequentare i figli minori “esclusivamente in luogo neutro, a cura del di Per_5
Alessandria, per un incontro settimanale” e ha posto a carico della madre l'obbligo di corrispondere mensilmente al padre la somma omnia di Euro 200,00 (Euro 100,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT. In via istruttoria, il Giudice Delegato, non ammessi i capitoli di prova orale (generici, valutativi, irrilevanti e, in qualche caso, negativi), ha nominato CTU la psicologa, Dott.ssa e ha disposto il monitoraggio del Persona_6
nucleo familiare da parte del di Alessandria e del SERD presso la ASL-AL. Per_5
6 6. All'udienza del 17.4.2024, il CTU, Dott.ssa ha accettato e assunto l'incarico Persona_6 peritale. La SI.ra ha dichiarato: “vorrei poter incontrare i miei figli due Controparte_1
ore tutte le settimane, anche se è un forte impegno economico per me: costa quasi Euro 50,00 tra andata e ritorno”. La Dott.ssa ( di Alessandria) ha riferito Testimone_1 Per_5 telefonicamente: “è possibile fare incontri di due ore anziché una. Se disposto dal Giudice, è possibile attivare incontri in luogo neutro della durata di due ore settimanali nella giornata di mercoledì, dalle 14:30 alle 16:30, sempre se disposto dal Giudice”. Entrambi i genitori hanno concordato riguardo al fatto che “gli incontri madre/figli si svolgano in luogo neutro per la durata di due ore settimanali nella giornata di mercoledì, dalle 14:30 alle 16:30, indipendentemente dagli impegni dei genitori e dei figli”.
7. Con atto in data 24.4.2023 (rectius 24.4.2024), il SERD presso la ASL-AL ha comunicato che, per la SI.ra , è competente non già il SERD presso la ASL-AL, bensì Controparte_1
il SERD ASL-CN1 sede di Borgo San Dalmazzo, talché il Giudice Delegato, con decreto in data 26.4.2024, ha incaricato anche il SERD ASL-CN1 sede di Borgo San Dalmazzo.
8. Con perizia in data 10.10.2024, che risulta congruamente motivata e priva di vizi logici evidenti, il CTU, Dott.ssa ha riferito: che “la personalità del sig. si Persona_6 Parte_1
esplica attraverso un funzionamento caratterizzato da indicatori di maturità, quali: senso del dovere, istinto di protezione e cura, progettualità futura, capacità di prevenire le difficoltà in prospettiva, responsabilità verso sé stesso e gli altri”; che “egli inoltre ha mostrato disponibilità nell'attendere che la sig.ra affrontasse un percorso per gestire le CP_1
sue problematiche di dipendenza in favore dei figli, non squalificandola e sostenendo una continua relazione madre-figli in funzione del loro benessere”; che “il sig. mostra Parte_1
un atteggiamento responsabile e di tutela nei confronti della prole, con la capacità di coinvolgere i Servizi richiedendo la necessità di supervisionare le videochiamate e i contatti madre-figli, in cui si ravvede un pregiudizio nei confronti dei medesimi”; che “la personalità della sig.ra si esplica attraverso un funzionamento immaturo, superficiale e CP_1
scarsamente responsabile, che non si aggancia a regole socialmente condivise[,] presenta tratti di scarso riconoscimento delle Istituzioni e dell'autorità”; che “la signora ricerca costantemente attenzione, ha necessità di una guida che però non ha le risorse per seguire;
presenta così un vissuto abbandonico, senza però rendersi conto che è frutto del suo comportamento disfunzionale”; che “sopperisce alle condizioni di stress attraverso l'abuso di alcool, come da lei peraltro dichiarato”; che “le condizioni stressogene l'avevano anche indotta ad un comportamento autolesivo: : “prima di Natale la signora aveva CP_3
7 espresso a IA (educatrice), la sua sofferenza e il suo disagio dicendo che aveva tentato una sorta di suicidio con questo mix di farmaci e alcool””; che “la sua struttura personologica è caratterizzata da disregolatezza e discontrollo, con una lettura delle situazioni viziata da uno stile di pensiero talvolta illogico e incoerente che impatta sull'esame di realtà”; che “la personalità di compagna del sig. è Persona_7 Parte_1 caratterizzata da maturità e indipendenza”; che “è affezionata ai bambini, quando li frequenta li aiuta a fare i compiti e li porta al parco”; che “ha buone capacità di giudizio in quanto si è mostrata capace di riconoscere il suo ruolo senza sovrapporsi al ruolo materno”; che “la personalità dei nonni materni: è caratterizzata da ambivalenza che si ravvisa in una condotta discontinua”; che “c'è affetto reciproco tra loro e i bambini, li hanno accuditi da quando sono nati, in seguito a causa delle condotte della propria figlia, su richiesta del sig. che lavorava fuori regione, hanno ospitato madre e figli per un anno al fine di Parte_1
poter supervisionare i comportamenti della loro figlia. A tal proposito hanno riscontrato grandi difficoltà e dapprima informavano il signor dei comportamenti inadeguati Parte_1 della figlia in seguito non l'hanno più fatto perché poco presente. Inoltre sono venuti meno al loro impegno nei confronti dei nipoti perché esasperati dai comportamenti della figlia, quindi rendendosi inadeguati nel tutelarli (ad esempio nell'occasione in cui il nonno si è picchiato con la propria figlia in presenza dei bambini e quando erano reticenti ad accoglierli durante l'infezione da scabbia: l'A.S Tecco: “Avevo chiesto alla nonna materna se temporaneamente, mentre puliva la casa per la scabbia, si portava i nipoti a Ventimiglia e gli faceva fare CP_1
il trattamento, visto che tutti quanti si grattavano compresa la nonna materna. La nonna ha detto che era stufa di aiutare che avrebbe ancora fatto questa cosa e poi basta. CP_1 CP_1 poi è andata a riprendere i bambini e io non ho più avuto contatti con loro” (vd. pag. 38). A tal proposito ne risulta una nonna maggiormente concentrata sulla figlia e al non volerla più aiutare, piuttosto che preoccuparsi della salute dei nipoti, anteponendo quindi i suoi bisogni ai loro”; che “il sig. risulta idoneo alla genitorialità: l'atteggiamento mostrato è Parte_1 caratterizzato da autenticità, ponendosi nei confronti dell'interlocutore con una modalità finalizzata a far comprendere la sua grande preoccupazione in riferimento alle modalità comportamentali dell'ex compagna che sono a discapito del benessere dei figli”; che “la preoccupazione del signor si intensificava quando alcuni abitanti di Limone Parte_1
Piemonte hanno iniziato ad informarlo che la signora abusava di alcool anche in presenza dei figli, tant'è vero che in due occasioni i carabinieri l'hanno trovata in stato di ebbrezza con i bambini, e in una delle due, la sig.ra è stata anche condotta all'Ospedale CP_1 dopo essersi ribellata alle forze dell'ordine”; che “malgrado la criticità degli eventi, il signor
[...
[...] non ha mai ostacolato la frequentazione madre-figli, anche dopo la separazione Parte_3 avvenuta nel 2021, ma voleva che abbandonasse le sue dipendenze”; che “la sig.ra non risulta idonea alla genitorialità: nella signora traspare la superficialità e CP_1
l'assenza del riconoscimento di quanto sia poco responsabile sia nei confronti di sé stessa, dei figli e sia nei confronti delle Istituzioni”; che “in merito a sé stessa fatica a riconoscere di avere una dipendenza, sminuendo l'impatto che il consumo alcolico ha sui suoi comportamenti e di riflesso sui figli”; che “ad esempio: - riporta: “quando ero Per_2 piccolo mi aveva messo il ciucciotto nella birra (intende che gliel'ha fatta assaggiare)” […] -
afferma che è strana ed integra dicendo: “non ho capito perché era strana, Per_2 Per_1 quando beve e fuma non mi piace, beve birra””; che “in relazione al rapporto con le
Istituzioni risulta ostativa o discontinua e non percepisce le conseguenze delle sue azioni”; che “ad esempio: - : “io ho sbagliato, un giorno sono esplosa con le Forze dell'Ordine. CP_1
Mi hanno fermato camminando mentre ero con i miei figli: la prima volta stavo andando a casa e mi hanno fermato perché qualcuno ha chiamato che io davo fastidio. Non è vero perché un'ora prima ero con i miei figli a farmi un aperitivo sotto casa. Mi cercavano già da ore perché la mia vicina mi ha detto che erano passati e hanno chiesto abita qui ? Io CP_1
non li conoscevo questi perché erano di Borgo, infatti gli ho chiesto voi chi siete? Io conosco tutti qua. La seconda volta è quella che portandomi in caserma, sono esplosa, li ho insultati, cercavano di calmarmi, ho chiamato il mio avvocato, poi penso che lui (il sig. gli Parte_1
abbia detto di chiamare gli assistenti sociali che me li hanno portati via quella sera (i figli) era il 7 ottobre 2023”. - SERD di Cuneo dott. “[…] L'ultima volta l'ho vista l'08/02, Per_8 poi non è più venuta, dopo che l'abbiamo cercata ha fatto l'esame delle urine l'11 marzo poi
è sparita […]. - Il dott. riporta che la signora aveva 3/4 crisi di pianto durante il Per_8
colloquio per il problema dei figli quindi gli è stato prescritto un farmaco, le benzodiazepine, ma la penultima volta che l'ha vista, la stessa gli ha riferito di aver preso tre boccette tutte insieme quindi gli è stato tolto il farmaco, ma la signora ha rifiutato ogni altro supporto farmacologico poi è sparita. Peraltro, il dottore sottolinea che le tre boccettine non erano prescritte dal SERD e non sa a chi la signora si fosse rivolta”; che “nella relazione ultima di aggiornamento risulta che gli esami effettuati dalla signora siano negativi ma non significativi proprio perché alcuni mancanti, altri non eseguiti con la corretta continuità richiesta”; che “- A.S. Tecco: “Anche perché loro (i bambini) ce l'hanno da maggio 2023 (la scabbia), la prima segnalazione è arrivata dall'ospedale di Ventimiglia, noi abbiamo scoperto che era scabbia ad agosto 2023 quando sono stati portati in pediatria” (vd.pag.36).
I Servizi riferiscono che la signora non percepisce la gravità della situazione e li avrebbe
9 mandati a scuola con la scabbia (vd. pagg.37-38). In rapporto al loro intervento si specifica anche che si è reso necessario per l'iscrizione a scuola (quando ancora non erano collocati presso il padre) la signora non l'aveva effettuata così come non aveva un medico di famiglia.
- Il Servizio di Alessandria ha riferito che la sig.ra talvolta ha saltato i luoghi CP_1 neutri”; che “in riferimento alle scuole dei figli, da quando sono collocati presso il padre, la sig.ra non ha mostrato interessamento, gli insegnati non sono mai stati contattati CP_1 dall'intero nucleo materno”; che “antepone i suoi bisogni a quelli dei figli”; che “se da un lato risulta comprensibile la difficoltà della signora, dall'altro si percepisce uno scarso impegno nel trovare le risorse per poter adempiere ai suoi doveri e realizzare quello che lei stessa definisce importante, ovvero vedere i figli”; che “si riscontrano molte carenze nelle funzioni genitoriali: assenti le funzioni protettiva, significante, predittiva, rappresentativa e comunicativa”; che “i minori non presentano psicopatologie ma si rileva un disagio emotivo in riferimento alla figura materna”; che “sul piano emotivo-affettivo non mostrano difficoltà nei rapporti con il padre, mentre invece in riferimento alla madre si rilevano elementi di disagio”; che “traspare la rabbia di per i comportamenti della madre, e in , Per_1 Per_2
che nonostante non sia così predisposto al dialogo si percepisce la rappresentazione dei comportamenti materni disfunzionali”; che “nella relazione col padre appaiono in sintonia, aderiscono alle regole, sono sereni e non compaiono segni di sofferenza. Il rapporto appare equilibrato e congruo rispetto ai loro bisogni”; che “nella relazione con la madre, i bambini si mostrano a tratti sofferenti in quanto sono indirizzati verso una dinamica relazionale, indotta dalla signora , volta maggiormente a soddisfare i suoi bisogni rispetto a CP_1
quelli dei figli stessi (necessità di mostrare i video e pupazzi nel tentativo di rievocare il passato nonostante l'oppositività e il malessere del figlio minore, manifestazione della propria tristezza perché costretta a trascorrere il compleanno da sola)”; che “il rischio è che queste modalità comportamentali della signora possano attivare oggi un senso di colpa nei bambini perché non vivono più con lei, ma in futuro un disagio importante”; che “il signor si occupa dei figli interamente, anche in relazione al percorso scolastico: li Parte_1
supporta nei compiti, colloquia con le insegnanti che invece non hanno mai avuto contatti con l'intero nucleo materno”; che “il sig. è dotato di un buon livello di empatia e Parte_1
appare tutelante nei confronti dei figli: se da un lato non ostacola il rapporto madre-figli e si rappresenta la necessità che questi frequentino la madre nonostante le sue difficoltà, dall'altro risulta anche tutelante nei loro confronti difronte ai comportamenti inadeguati della madre”; che “la madre nella relazione con i figli, dall'osservazione si è potuta rilevare una discreta interazione tra di loro e uno scambio affettivo sincero. La madre però tende a
10 riportare i figli a ricordi del passato, quando erano piccoli e vivevano con lei. Gli mostra video che palesemente generano sofferenza a e nonostante il figlio insista per non Per_2
vederli, la madre li propina ugualmente, così come quando mostra pupazzetti di quel periodo, attivando un atteggiamento malinconico in capo ad Il comportamento della madre Per_1
sembra maggiormente orientato ad un soddisfacimento del proprio bisogno piuttosto che dei figli stessi, mostrando una carenza nella funzione affettiva empatica”; che “per il bene di e si suggerisce il collocamento e l'affidamento super-esclusivo al padre con la Per_1 Per_2 garanzia che madre-figli possano frequentarsi ma in presenza di un operatore del Servizio”; che “pertanto si suggerisce che vengano mantenuti gli incontri in presenza, ovvero due ore consecutive alla settimana, negli altri giorni si dovrebbero concordare videochiamate necessarie a mantenere i contatti madre-figli, possibilmente, visti i precedenti, in presenza di un operatore dei Servizi in base anche alle loro disponibilità e finché lo riterranno opportuno”; che “è importante il loro intervento anche al fine di poter monitorare la frequentazione della madre con il Servizio stesso e il SERD fino a che la madre non avrà acquisito le competenze idonee per potersi prendere cura dei figli senza la presenza di un adulto ad oggi raccomandabile”; che “la sig.ra dovrebbe seguire con regolarità CP_1
il percorso al SERD ad oggi ancora intermittente, inoltre avviare un percorso di sostegno volto a sviluppare un grado di maturità tale da consentirgli la possibilità di farsi carico responsabilmente della sua salute, condizione imprescindibile qualora volesse prendersi cura di e ”; che “raggiunti questi obiettivi si indica un sostegno alla genitorialità Per_1 Per_2
per acquisire abilità maggiormente autocritiche e riflessive, che gli consentano di cogliere i limiti in sé stessa a favore di una relazione maggiormente matura e responsabile nei confronti dei figli stessi” e che “per i minori si suggerisce un percorso psicologico utile per la gestione delle emozioni e per elaborare il vivido ricordo che entrambi hanno di una mamma “strana che beve e fuma e intinge il ciuccio nella birra””.
9. Con relazione in data 15.10.2024, il SERD sede di Borgo San Dalmazzo ha C.F._3 riferito: che “alla prima visita medica (13/11/2023) in anamnesi la paziente riferiva abuso abituale di alcolici (birra 10 al dì, vino e grappa in quantità variabile), uso di cannabis (1-2 gr/settimana con ultima dose assunta il giorno precedente) e uso saltuario di cocaina (1 gr/settimana con ultima dose assunta tre mesi addietro)”; che “i primi esami ematici
(effettuati in data 21/11/2023) avevano evidenziato valori di transaminasi e gamma GT nella norma ma un valore S-CDT pari a 2,50% (valore di riferimento <2,00) indicativo di abuso alcolico cronico;
i primi controlli tossicologi avevano dato esito positivo alla cannabis ed erano stati costantemente negativi alle altre sostanze d'abuso comunemente ricercate
11 (cocaina, eroina)”; che “a fronte di tali primi esiti, che confermavano quanto dalla stessa sig.ra dichiarato rispetto al consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti, si CP_1 invitava la paziente a ridurre e/o raggiungere una condizione di astensione totale”; che
“stante una sintomatologia ansioso-depressiva era stata consigliata e prescritta in data
07/12/2023 una terapia con benzodiazepine (EN gocce); la sig,ra alla successiva CP_1
visita di controllo aveva riferito un uso improprio di tali gocce (assumendone, in un momento di sconforto, circa 2/3 boccettini in due giorni) e si era pertanto ritenuto di sospenderne la prescrizione”; che “gli esami tossicologici dal 27/11/2023 al 08/02/2024 (ad eccezione dei campioni del 04/12/2023, 21/12/2023 e 22/01/2023 che erano risultati positivi alla cannabis) avevano dato esito negativo a tutte le sostanze d'abuso ricercate”; che “la paziente aveva disdetto gli appuntamenti successivi, riferendo di essere impegnata in attività lavorativa in orari incompatibili con quelli del Servizio, non permettendo pertanto la conclusione della valutazione diagnostica”; che “la sig.ra si è ripresentata al Servizio in data CP_1
25/07/2024”; che “pur essendo stata invitata in più occasioni al rispetto puntuale del programma, la sig.ra non risulta essersi sottoposta ai controlli urinari con la CP_1
regolarità e continuità richiesti (cadenza bisettimanale); ha inoltre posticipato l'effettuazione degli esami ematici (prescritti in data 25/07 ed eseguiti solo in data 18/09)”; che “gli esami ematici effettuati il 18/09/2024 hanno evidenziato valori epatici nella norma e S-CDT di 1,10
(valore indicativo di abuso alcolico cronico se > 2,00%)” e che “gli esiti dei controlli tossicologici (effettuati nelle date 25/07 – 08/08 – 22/08 – 29/08 – 09/09 – 16/09 – 23/09 –
30/09 – 04/10) pur essendo costantemente risultati negativi a tutte le sostanze d'abuso comunemente ricercate (cocaina, eroina e cannabis) non sono significativi dal punto di vista diagnostico non essendo stati effettuati con la cadenza bisettimanale richiesta”.
10. Con relazione in data 21.10.2024, il di Alessandria ha riferito: che “il SI. Per_5
è un poliziotto, al primo incontro con la scrivente appare preoccupato per quanto Parte_1
accaduto ai figli ed affaticato nel gestirli in autonomia senza alcun supporto familiare;
tuttavia, si dimostra concentrato ed attento alle esigenze ed i bisogni degli stessi”; che “ad ottobre 2023, dopo aver trovato la SI.ra in stato alterato ed i minori in stato di CP_1
abbandono, le forze dell'ordine hanno effettuato allontanamento ex art. 403 c.c. ed i minori sono stati temporaneamente collocati presso una comunità dai servizi di Limone Piemonte”; che “dopo poco viene rintracciato il padre, al quale vengono affidati i minori”; che “durante le due videochiamate effettuate la madre si presenta poco adeguata: fa domande inopportune, si pone allo stesso livello dei bambini e non presta invece attenzione a ciò che loro dicono ed ai loro bisogni (come essere rassicurati sul fatto che stesse bene e su dove si trovasse)”; che
12 “la donna fuma diverse sigarette in neanche un'ora di videochiamata, l'attenzione della donna è concentrata principalmente nel cercare di accusare il SI. ; che “nel Parte_1 corso dell'ultimo anno il SI. ha dimostrato di essere un padre adeguato, attento e Parte_1 premuroso nei confronti dei figli”; che “si è attivato con risorse economiche personali per attivare un percorso di supporto psicologico privato a favore dei minori, riconoscendone il loro bisogno”; che “l'uomo intrattiene una relazione sentimentale stabile da tempo con una collega poliziotta che lavora e dimora in Toscana, è conosciuta dai bambini ed è considerata dagli stessi un punto di riferimento affettivo, pur distinguendola dalla figura materna”; che
“inizialmente le visite sono state programmate con cadenza mensile della durata di un'ora e una volta al mese veniva fatta una videochiamata alla presenza dell'educatrice a seguito delle lamentele della signora, che ha verbalizzato difficoltà ad avere contatti con i figli durante le videochiamate gestite dal papà, il sig. ; che “rispetto agli incontri in Parte_1
presenza, la signora si è sempre presentata puntuale e le visite saltate sono state per motivi di salute”; che “il primo incontro è avvenuto il 22/12/23 e sin da subito si sono evidenziate le fragilità della sig.ra e le difficoltà nel rapporto con i figli non tollerando la CP_1 frustrazione di e mal gestendola”; che “già durante il primo incontro ha Per_1 Per_1
raccontato di quando abitava con la mamma e di suoi atteggiamenti inadeguati;
la signora non è riuscita a prenderne consapevolezza cercando invece di trovare una giustificazione nei suoi agiti”; che “con la fine delle vacanze, gli incontri sono stati ripresi: seppur Per_2
contento di vedere la mamma rimane isolato durante il gioco, mentre è più affettuoso Per_1 rispetto all'inizio ma non sempre la coinvolge nel momento ludico”; che “il SI. si Parte_1
è dimostrato un padre idoneo alla genitorialità”; che “la SI.ra al contrario non CP_1
è stata valutata dall'equipe multidisciplinare come idonea alla genitorialità”; che “il percorso al Ser.d della donna non è stato continuativo e regolare;
pertanto, non è possibile ad oggi valutare se la donna si astenga o meno dall'uso di sostanze psicoattive o alcol” e che
“l'equipe multidisciplinare ritiene che il miglior regime di affidamento dei minori sia l'affido super esclusivo al padre, proseguendo con gli incontri in regime di luogo neutro con la madre, in quanto non sono presenti al momento i presupposti per una liberalizzazione degli stessi”.
11. All'udienza del 5.11.2024, il difensore della madre ha rappresentato “di non concordare quanto alle conclusioni del CTU solo in relazione: all'esclusione delle videochiamate libere da pa[rte] della madre prevedendo anche orari elastici e il divieto per il padre di registrare le videochiamate;
all'esclusione della frequentazione coi nonni materni e all'esclusione della madre dai momenti significativi della vita dei figli, come le recite scolastiche, almeno con
13 prescrizione al padre di mandare foto e video alla madre di tali eventi”, mentre il difensore del padre ha rappresentato “di concordare pienamente rispetto alle conclusioni del CTU”.
Entrambi i difensori hanno rinunciato a qualsiasi ulteriore termine a difesa e hanno precisato le rispettive conclusioni. La SI.ra ha dichiarato “di essere in maternità dal Controparte_1
20.9.2024 (con retribuzione solo leggermente inferiore dell'attuale stipendio, quindi circa
Euro 800,00 mensili), si tratta di una gestazione gemellare con aborto interno e che il contratto di lavoro è terminato oggi, 5.11.2024”. Sul punto, il difensore del padre ha rappresentato che “si tratta di circostanze pacifiche, talché non necessitano di prova”.
All'esito, il Giudice Delegato ha concesso termine fino al 12.11.2024, “per depositare l'istanza di liquidazione del compenso a carico dello Stato e i documenti necessari come da elenco corrispondente al provvedimento del Presidente di Sezione” e, allo spirare del termine, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di termini a difesa, rinunciati.
12. Orbene, è inammissibile la domanda proposta dal padre quanto al riparto del c.d. “assegno unico familiare”. Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, in questa sede, è esclusa la possibilità del c.d.
"simultaneus processus" con le domande aventi ad oggetto, tra l'altro, il riparto del c.d.
“assegno unico familiare” e degli eventuali altri contributi pubblici.
13. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, tanto il CTU, Dott.ssa quanto gli enti incaricati hanno Persona_6 confermato l'idoneità genitoriale del padre e, per converso, l'inidoneità genitoriale della madre. Tale valutazione appare pienamente condivisibile alla luce dei (già sintetizzati) esiti dell'approfondita istruttoria. Da un lato, infatti, il padre è risultato in grado di prendersi cura dei figli minori e autenticamente interessato al perseguimento del loro interesse, oltreché affettivamente legato ai figli. Dall'altro lato, invece, la madre, ancorché affettivamente legata ai figli, è risultata maggiormente incentrata sui propri bisogni, al punto da non avere ancora la possibilità di prendersi autonomamente cura dei bisogni dei figli. Non solo. La madre ha
14 ammesso alcune dipendenze patologiche, poi confermate anche all'esito della presa in carico da parte del SERD, ai cui incontri ha talvolta omesso di recarsi, invalidando così la verifica medico/scientifica. Deve, dunque, essere accolta la domanda, invero divenuta congiunta dopo la conclusione delle operazioni peritali, di affidamento dei minori in via c.d. “super-esclusiva” ex art. 337-quater, comma 3, c.c. al padre, anche per le decisioni di maggiore interesse per i figli, i quali, a loro volta, nonostante la tenera età, pur manifestando attaccamento a entrambi i genitori, hanno chiaramente mostrato gravi difficoltà nel rapporto con la madre.
14. Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e
Cass.
4.6.2010 n. 13619). Nel caso di specie, i minori devono essere collocati presso il padre, ove - ormai da tempo - hanno stabilito il proprio habitat.
15. La scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza.
Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania 16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda CEDU6.7.2010, IN c. Svizzera e CEDU 12.7.2011,
RS e MP c. Italia). Nel caso di specie, dopo l'esito delle operazioni peritali, entrambi i genitori hanno congiuntamente domandato la prosecuzione della frequentazione
15 madre/figli solo in luogo neutro;
domanda che, alla luce della (già sintetizzata) approfondita istruttoria appare effettivamente nell'interesse dei minori, i quali hanno chiaramente ancora bisogno di un educatore, che possa monitorare e mediare gli incontri con la madre, a loro tutela. Come suggerito dal CTU, Dott.ssa sarà il di Alessandria, Persona_6 Per_5
che proseguirà la presa in carico del nucleo e la gestione dei luoghi neutri, a valutare - di volta in volta - se le videochiamate madre/figli potranno essere libere, supervisionate dal padre o supervisionate da un operatore del di Alessandria. Allo stato, i nonni materni non Per_5
sono riconosciuti come adeguati a tenere presso di loro i nipoti. In relazione ai nonni materni, invero, la CTU, Dott.ssa ha riferito - tra l'altro - che “sono venuti meno al Persona_6
loro impegno nei confronti dei nipoti perché esasperati dai comportamenti della figlia, quindi rendendosi inadeguati nel tutelarli (ad esempio nell'occasione in cui il nonno si è picchiato con la propria figlia in presenza dei bambini e quando erano reticenti ad accoglierli durante l'infezione da scabbia […])”. Non appare, pertanto, nell'interesse dei minori prevedere che costoro trascorrano coi nonni materni una settimana continuativa durante le vacanze estive, come richiesto dalla madre. Appare, invece, nell'interesse dei minori prevedere che i nonni possano partecipare agli incontri in luogo neutro e/o alle videochiamate, nei limiti in cui il di Alessandria lo riterrà - di volta in volta - opportuno. Per_5
16. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, alla luce di quanto precede, si ritiene di dover porre a carico della madre, la quale non sostiene oneri di mantenimento diretto, l'obbligo di corrispondere mensilmente al padre, in considerazione
16 dell'attuale (pacifico) stato di inabilità al lavoro della madre (maternità), la somma di Euro
200,00 (Euro 100,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al
40% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria.
17. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 40% il compenso medio relativo a tutte le fasi (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), in complessivi Euro 4.569,60, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, devono essere - per metà - poste a carico della resistente, SI.ra , in virtù del principio della soccombenza e - per metà - Controparte_1
compensate in considerazione dei profili di soccombenza reciproca, della natura del giudizio e della condotta processuale della resistente, la quale, ad esempio, almeno all'esito della perizia, ha modificato le proprie conclusioni.
18. Il compenso del CTU, come liquidato con separato decreto, deve essere invece posto a carico della sola resistente (la quale, sola, vi ha dato causa ed è risultata prevalentemente soccombente) e, quindi, a carico dell'erario, risultando la SI.ra ammessa Controparte_1
al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda relativa al riparto tra i genitori del c.d. “assegno unico familiare”;
- affida i figli minori, e , al padre, SI. in via c.d. “super- Per_1 Per_2 Parte_1 esclusiva” ex art. 337-quater, comma 3, c.c., anche per le decisioni di maggiore interesse per i figli, con collocazione presso il padre, ove avranno residenza anagrafica;
- dispone che la madre, SI.ra , possa frequentare i figli minori, e Controparte_1 Per_1
, esclusivamente in un luogo neutro settimanale, della durata di almeno due ore, a Per_2
cura del di Alessandria, oltre a un massimo di due videochiamate madre/figli alla Per_5 settimana, della durata massima di un'ora ciascuna (tendenzialmente dalle 18:30 alle 19:30), che il di Alessandria - di volta in volta - potrà prevedere come libere, Per_5
supervisionate dal padre oppure supervisionate da un operatore del di Alessandria;
Per_5
- dispone che i nonni materni possano frequentare i minori, e , esclusivamente in Per_1 Per_2
occasione dei medesimi luoghi neutri (e delle medesime videochiamate) previsti per la
17 frequentazione madre/figli, nei limiti in cui il di Alessandria lo riterrà - di volta in Per_5
volta - opportuno;
- pone, a carico della madre, SI.ra , l'obbligo di corrispondere al padre, SI. Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre del Parte_1
2023, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, e , la somma di Per_1 Per_2
Euro 200,00 (Euro 100,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 40% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Alessandria;
- dispone la prosecuzione della pressa in carico del nucleo familiare da parte del di Per_5
Alessandria e del SERD presso la ASL, di volta in volta, competente per il luogo di residenza della madre, SI.ra ; Controparte_1
- condanna la resistente, SI.ra , a corrispondere, in favore del ricorrente, Controparte_1
SI. la somma di Euro 2.284,80, oltre spese generali nella misura del Parte_1
15% del compenso liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite;
- pone il compenso del CTU, Dott.ssa come liquidato con separato decreto, Persona_6 definitivamente a carico dell'erario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al di Alessandria e al Per_5
SERD ASL-CN1 sede di Borgo San Dalmazzo.
Così deciso in Alessandria, il 27 novembre 2024
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonella Dragotto)
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 3000/2023, in materia di disciplina dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli, promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Clara Venturini
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Laura Corbetta
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 27.11.2023.
Conclusioni del ricorrente: “piaccia all'Ill.Mo Tribunale di Alessandria, contrariis rejectis, previe le declaratorie ritenute più opportune , presa visione della documentazione allegata, a modifica di quanto statuito e concordemente assunto dai genitori, nella scrittura privata di agosto 2022, - in
1 via principale, dichiarare affidamento super - esclusivo dei minori in favore del padre, Parte_1
oppure in alternativa e/o in subordine affidamento esclusivo in favore del padre,
[...]
, e in ogni ipotesi conferma della collocazione dei figli minori presso la Parte_1
residenza paterna in Alessandria Via della Chiatta 40; - [rinunciata]; - sempre in via principale, determinare l'assegno di mantenimento dei minori a carico della madre, pari ad euro 200,00 per ciascun minore, ovvero euro 400,00 complessivi mensili, e/o comunque altra somma meglio vista e ritenuta, anche all'esito dell'istruttoria, e della situazione reddituale che verrà depositata, oltre al
50% delle spese straordinarie dei minori;
- sempre in via principale, dichiarare il SI. Parte_1
unico beneficiario dell'assegno unico erogato dallo Stato in favore dei minori e/o altro
[...]
contributo che verrà previsto in favore delle famiglie e dei figli;
- in ogni ipotesi, con vittoria di spese , diritti ed onorari con per legge”.
Conclusioni della resistente: “contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, per le motivazioni di cui in premessa, affidamento, collocazione e regime di frequentazione come da conclusioni del
CTU, salve videochiamate libere madre – figli con frequenza bisettimanale della durata di un'ora
(18:30-19:30) e in assenza del padre, che non le potrà neppure registrare, possibilità di una settimana di vacanze estive coi nonni materni, porre a carico della madre l'obbligo di corrispondere mensilmente al padre, a titolo di mantenimento dei figli, la somma di Euro 200,00
(Euro 100,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 30% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria. Spese di lite compensate”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 15.11.2023, il SI. ha rappresentato: che, dal 2015, ha Parte_1
convissuto more uxorio, in Limone Piemonte, con la SI.ra ; che, dalla loro Controparte_1
unione, sono nati i figli (Cuneo, 11.10.2016) e (Cuneo, 28.4.2020); che è Per_1 Per_2
agente della Polizia di Stato;
che, nel febbraio del 2019, è stato trasferito da Limone Piemonte
a Genova;
che, nel settembre del 2021, ha deciso di cessare la convivenza more uxorio;
che, nell'agosto del 2022, i genitori hanno stipulato un accordo prevedendo, per quanto ancora rileva, l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso la madre, il regime di frequentazione padre/figli e l'obbligo del padre di corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che, come da accordo, la SI.ra , insieme ai figli Controparte_1
minori, si è trasferita in Ventimiglia, ospite dei suoi genitori;
che, a seguito di un infortunio sul lavoro, occorsogli in data 25.10.2022, non ha potuto frequentare i figli per circa due mesi;
2 che “nel periodo dell'infortunio ha avuto enormi difficoltà a mantenere i contatti con i minori, addirittura telefonando presso la scuola elementare per sentire il proprio figlio, e chiamando i nonni materni per avere una conversazione telefonica con il piccolo, ”; che “anche Per_2
i nonni materni iniziavano a lamentare un difficile rapporto con la figlia”; che “in seguito alla ripresa fisica dall'infortunio, il SI. è stato reintegrato presso il reparto Parte_1 mobile di Genova”; che la SI.ra ha svolto lavori occasionali presso bar e Controparte_1 ristoranti e abusa di sostanze alcoliche;
che “ricevendo comunque risposte vaghe dai nonni materni, i quali non erano in grado di riferire cosa facesse e dove andasse la SI.ra tutto il giorno, non avendo un'attività lavorativa, incaricava un investigatore CP_1
privato, SI. , a Ventimiglia, al fine di seguire la ex compagna e capire dove Persona_3
trascorresse le giornate: il SI. veniva, così, a conoscenza che la SI.ra Parte_1
trascorreva intere giornate in un locale di Via Roma in Ventimiglia, a bere e CP_1
incontrare persone poco raccomandabili, in particolare tossicodipendenti e pregiudicati, con precedenti arresti per aggressioni e risse, oltre che reati per uso e spaccio di sostanze stupefacenti”; che “nel corso del mese di giugno 2023 erano intervenute le Forze dell'Ordine di Ventimiglia, per uno stato alterato della SI.ra che si trovava fuori casa, CP_1 all'orario di cena, con il figlio , circostanza poi appresa per il tramite degli Per_2 assistenti sociali di Ventimiglia”; che “veniva contattato dagli Assistenti Sociali di Cuneo –
Borgo San Dalmazzo, i quali erano stati allertati dai Servizi di Ventimiglia, questi allertati dalle Forze dell'Ordine intervenute in seguito agli episodi di giugno 2023: in detta occasione veniva chiesto al SI. se fosse nella volontà di dare il benestare per iscrizione dei Parte_1 minori presso la scuola elementare e materna presso Limone Piemonte”; che “il SI. si rese favorevole all'inserimenti dei minori presso gli istituti scolastici presenti a Parte_1
Limone Piemonte a patto che il nucleo famigliare fosse monitorato dai Servizi competenti”; che “la SI.ra veniva fermata una prima volta dai Carabinieri di Limone CP_1
Piemonte, in data 18 agosto 2023, in stato alterato e portata in Ospedale, il tutto alla presenza dei minori: madre e minori sono stati trattenuti per la notte presso l'Istituto
Ospedaliero e dimessi il giorno successivo”; che “la SI.ra veniva nuovamente CP_1
fermata dai Carabinieri di Limone Piemonte, alle 22:30 del 7 settembre 2023, e denunciata in quanto in stato di ubriachezza molesta in luogo pubblico, nuovamente alla presenza dei minori: in tale occasione, dati i precedenti, i bambini venivano portati in luogo protetto a
Cuneo (casa famiglia) e avvisato l'esponente il quale, il giorno successivo, si recava dagli
Assistenti Sociali di Borgo San Dalmazzo (CN) per un colloquio e presa incarico dei minori”; che “al colloquio con gli Assistenti Sociali di Borgo San Dalmazzo (CN) l'esponente veniva a
3 conoscenza di tutte le vicende della ex compagna e si dichiarava disponibile immediatamente per prendere con se i minori e portarli a vivere ad Alessandria, dove si era già organizzato con alloggio e attività lavorativa idonea a seguire i minori” e che la SI.ra Controparte_1
“utilizzava il cellulare per mandare messaggi di insulti e volgarità all'esponente che è stato costretto a bloccare il contatto della ex compagna”.
2. Con memoria difensiva in data 26.1.2024, la SI.ra ha rappresentato: che Controparte_1
“è stato il signor a disinteressarsi degli apporti famigliari in termini non solo Parte_1
affettivi - collaborativi ma anche economici a soltanto per due/quattro giorni al mese nel periodo di maggior bisogno della , in concomitanza con la nascita del CP_1 secondogenito”; che “dalla definitiva rottura della relazione risalente a novembre 21 a causa della scoperta dei continui tradimenti del e dall'allontanamento dalla famiglia, Parte_1 alla derivarono problematiche personali legati ad attacchi di panico”; che il CP_1 padre “ebbe a pianificare l'allontanamento graduale dei figli dalla madre, avvalendosi di persone appunto vicine quali ad es. la signora ovvero a mezzo di infondate e Pt_2
pretestuose segnalazioni sul conto della conchiudente al personale docente della scuola materna”; che “ci si riferisce inoltre alle ripetute incursione da parte dele Forze dell'Ordine
Locali sulla vita privata della allorchè si trovava in momenti di aggregazione CP_1
post lavoro con i figli in compagnia di amiche e coetanei dei minori stessi, etc., come ad es. ad episodio accaduto nell'agosto 2023 durante il quale la Pattuglia dei Carabinieri di
Limone Piemonte ebbe a fermare la signora mentre si stava dirigendo a casa a piedi pretendendo di effettuare l'alcol test asserendo presunte segnalazioni di terzi di suo disturbo, chiamando il 118 per condurla presso l'ospedale di Cuneo, piantonandola sino a tarda ora, senza alcuna motivazione, palesando abuso di potere, apprendendo come dietro a tali agiti si celasse la mano del;
che l'“episodio che si ripeteva con le stesse modalità il Parte_1
7/10/23, con le medesime modalità ed input dei Carabinieri di Limone che si concluse con l'allontanamento dei figli dalla conchiudente con pretesti insussistenti al fine di trasferirli immediatamente presso il padre ad Alessandria dove tuttora si trovano”; che “il Parte_1
durante una vacanza con i figlia riferiva ad di aver reperito una nuova figura materna, Per_1 tale , tant'è che al rientro a più riprese si rivolgeva alla conchiudente chiamandola Per_4
“ ””; che “il pagava l'affitto le utenze e le spese scolastiche, ad agosto 22, Per_4 Parte_1
dopo la firma scrittura corrispondeva la somma di euro 900,00 mensile fino ad aprile 23 e successivamente pagava solo 500,00 mensili (omettendo il pagamento degli assegni famigliari con pretesti infondati)”; che “da Pasqua 2023 a giugno 2023 il spariva Parte_1 di fatto anche dalla vita dei figli” e che “ha reperito da novembre 23 attività lavorativa
4 presso noto Hotel in Limone Piemonte con contratto annuale, con mansione di addetta alle pulizie e sistemazione camere percependo uno stipendio pari ad euro 850,00 circa”. Alla luce di quanto precede, la SI.ra ha domandato l'affidamento condiviso dei Controparte_1
figli, con collocazione presso la madre in Limone Piemonte e la propria esenzione da qualsiasi contributo al mantenimento dei figli.
3. Depositata una sola memoria ex art. 473-bis17 c.p.c., all'udienza del 27.2.2024, il difensore della SI.ra ha rappresentato che quest'ultima “si è resa conto della sua Controparte_1 debolezza nell'abuso di alcool, è stata presa in carico dal SERD di Cuneo, il quale ha rilasciato un certificato in data 26.2.2024”. Il Giudice ha evidenziato come tale certificato
“non riporti solamente un abuso di alcoolici, ma anche il consumo di cannabis e cocaina”. In via istruttoria, mentre il difensore del padre ha insistito “solo per l'ammissione dei capitoli di prova da 1 a 14 di cui alla memoria ex art. 473-bis17 c.p.c. in data 6.2.2024 e per il monitoraggio del nucleo familiare da parte del di Alessandria”, invece il difensore Per_5 della madre ha insistito “solo per l'ammissione dei capitoli di prova nn. 2, 3, 4, 6 e 9 della narrazione della memoria difensiva, nonché sull'intero testo della narrazione della memoria difensiva da p. 5 a p. 7 della memoria difensiva”. Quanto ai provvedimenti provvisori e urgenti, mentre il difensore del padre ha chiesto l'“affidamento c.d. “super-esclusivo” dei minori al padre, con collocazione presso quest'ultimo, in Alessandria, via della Chiatta, n.
40. Nulla sulla casa familiare, che era in locazione. La madre frequenterà i minori solo in luogo neutro, a cura del di Alessandria. Onere della madre di corrispondere Per_5 mensilmente al padre la somma di Euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice
ISTAT. Spese straordinarie interamente a carico del padre”, invece il difensore della madre ha chiesto l'“affidamento condiviso dei minori, con collocazione presso il padre, in
Alessandria, via della Chiatta, n. 40. Nulla sulla casa familiare, che era in locazione. La madre frequenterà i minori con videochiamate giornaliere e li terrà con sé, a weekend alternati, dal venerdì alla domenica sera. Onere della madre di corrispondere mensilmente al padre la somma di Euro 100,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Alessandria”. Le parti si sono date, allo stato, reciprocamente atto di come nulla osti a che i figli frequentino liberamente in nonni materni. La SI.ra ha dichiarato: Controparte_1
“vivo a Limone Piemonte, la casa è in affitto, pago Euro 400,00 mensili, oltre le spese. Io ora lavoro, sono cameriera, presso Hotel Lartesin a Lione Piemonte, con contratto a tempo determinato, annuale, verso la retribuzione di Euro 850,00 mensili netti. Ho iniziato questo lavoro l'1.11.2024, il contratto scadrà l'1.11.2025. Non ho altri redditi oltre a quello da
5 lavoro. Non ho immobili di mia proprietà, ad eccezione di un terreno a Dolceacqua. e Per_1
non li vedo dal 22.12.2023. Avevo fissato due appuntamenti con l'educatrice del Per_2
di Alessandria, ma non ho potuto andare perché ho la patente sospesa e perché Per_5
nessuno mi ha dato un passaggio. Ho la patente sospesa perché mi sono rifiutata di fare il palloncino. Ora, sono seguita al SERD presso la ASL di Cuneo. Mi sono resa conto di avere Contr dei problemi con l'alcool e la cannabis. a cocaina. Non sapevo che il SERD mi avesse trovata positiva anche alla cocaina”. Il SI. ha dichiarato: “vivo ad Parte_1
Alessandria, via della Chiatta, n. 40. Sono in affitto, pago Euro 400,00, oltre alle utenze. Non ho case o terreni di mia proprietà. Sono assunto in Polizia di Stato, a tempo indeterminato, con retribuzione di circa Euro 1.500,00 netti mensili. Non ho altri redditi. e Per_1 Per_2 vivono con me, li vedo bene. Non mi chiedono mai della mamma”.
4. All'udienza del 27.3.2024, le parti hanno dato atto della completezza della documentazione patrimoniale e reddituale depositata e hanno chiesto la pronuncia dell'ordinanza ex art. 473- bis22 c.p.c.
5. Con ordinanza ex art. 473-bis22 c.p.c. in data 27.3.2024, il Giudice Delegato, rilevato che
“nella documentazione in atti, invero, vi sono svariati elementi (tra cui le relazioni dei Servizi
Sociali coinvolti) a sostegno dell'allegato abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte della madre (circostanza, peraltro, ammessa dalla stessa madre), con conseguente esposizione dei figli a grave rischio, tanto da determinare l'intervento delle forze dell'ordine”, rilevato che “i genitori, allo stato, non mantengono un neppure minimo canale di dialogo tra loro, con impossibilità - di fatto - di gestire un affidamento condiviso” e sollevata d'ufficio la “questione della possibile inammissibilità delle domande non connotate dalla c.d. “connessione forte” con le domande tipiche del rito speciale. Il riferimento è, ad esempio, alla domanda inerente al riparto dei c.d. “assegni familiari””, in via provvisoria e urgente, ha affidato i figli minori, e , al padre in via c.d. “super-esclusiva” ex Per_1 Per_2
art. 337-quater, comma 3, c.c., con collocazione presso il padre, ha disposto che la madre potesse frequentare i figli minori “esclusivamente in luogo neutro, a cura del di Per_5
Alessandria, per un incontro settimanale” e ha posto a carico della madre l'obbligo di corrispondere mensilmente al padre la somma omnia di Euro 200,00 (Euro 100,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT. In via istruttoria, il Giudice Delegato, non ammessi i capitoli di prova orale (generici, valutativi, irrilevanti e, in qualche caso, negativi), ha nominato CTU la psicologa, Dott.ssa e ha disposto il monitoraggio del Persona_6
nucleo familiare da parte del di Alessandria e del SERD presso la ASL-AL. Per_5
6 6. All'udienza del 17.4.2024, il CTU, Dott.ssa ha accettato e assunto l'incarico Persona_6 peritale. La SI.ra ha dichiarato: “vorrei poter incontrare i miei figli due Controparte_1
ore tutte le settimane, anche se è un forte impegno economico per me: costa quasi Euro 50,00 tra andata e ritorno”. La Dott.ssa ( di Alessandria) ha riferito Testimone_1 Per_5 telefonicamente: “è possibile fare incontri di due ore anziché una. Se disposto dal Giudice, è possibile attivare incontri in luogo neutro della durata di due ore settimanali nella giornata di mercoledì, dalle 14:30 alle 16:30, sempre se disposto dal Giudice”. Entrambi i genitori hanno concordato riguardo al fatto che “gli incontri madre/figli si svolgano in luogo neutro per la durata di due ore settimanali nella giornata di mercoledì, dalle 14:30 alle 16:30, indipendentemente dagli impegni dei genitori e dei figli”.
7. Con atto in data 24.4.2023 (rectius 24.4.2024), il SERD presso la ASL-AL ha comunicato che, per la SI.ra , è competente non già il SERD presso la ASL-AL, bensì Controparte_1
il SERD ASL-CN1 sede di Borgo San Dalmazzo, talché il Giudice Delegato, con decreto in data 26.4.2024, ha incaricato anche il SERD ASL-CN1 sede di Borgo San Dalmazzo.
8. Con perizia in data 10.10.2024, che risulta congruamente motivata e priva di vizi logici evidenti, il CTU, Dott.ssa ha riferito: che “la personalità del sig. si Persona_6 Parte_1
esplica attraverso un funzionamento caratterizzato da indicatori di maturità, quali: senso del dovere, istinto di protezione e cura, progettualità futura, capacità di prevenire le difficoltà in prospettiva, responsabilità verso sé stesso e gli altri”; che “egli inoltre ha mostrato disponibilità nell'attendere che la sig.ra affrontasse un percorso per gestire le CP_1
sue problematiche di dipendenza in favore dei figli, non squalificandola e sostenendo una continua relazione madre-figli in funzione del loro benessere”; che “il sig. mostra Parte_1
un atteggiamento responsabile e di tutela nei confronti della prole, con la capacità di coinvolgere i Servizi richiedendo la necessità di supervisionare le videochiamate e i contatti madre-figli, in cui si ravvede un pregiudizio nei confronti dei medesimi”; che “la personalità della sig.ra si esplica attraverso un funzionamento immaturo, superficiale e CP_1
scarsamente responsabile, che non si aggancia a regole socialmente condivise[,] presenta tratti di scarso riconoscimento delle Istituzioni e dell'autorità”; che “la signora ricerca costantemente attenzione, ha necessità di una guida che però non ha le risorse per seguire;
presenta così un vissuto abbandonico, senza però rendersi conto che è frutto del suo comportamento disfunzionale”; che “sopperisce alle condizioni di stress attraverso l'abuso di alcool, come da lei peraltro dichiarato”; che “le condizioni stressogene l'avevano anche indotta ad un comportamento autolesivo: : “prima di Natale la signora aveva CP_3
7 espresso a IA (educatrice), la sua sofferenza e il suo disagio dicendo che aveva tentato una sorta di suicidio con questo mix di farmaci e alcool””; che “la sua struttura personologica è caratterizzata da disregolatezza e discontrollo, con una lettura delle situazioni viziata da uno stile di pensiero talvolta illogico e incoerente che impatta sull'esame di realtà”; che “la personalità di compagna del sig. è Persona_7 Parte_1 caratterizzata da maturità e indipendenza”; che “è affezionata ai bambini, quando li frequenta li aiuta a fare i compiti e li porta al parco”; che “ha buone capacità di giudizio in quanto si è mostrata capace di riconoscere il suo ruolo senza sovrapporsi al ruolo materno”; che “la personalità dei nonni materni: è caratterizzata da ambivalenza che si ravvisa in una condotta discontinua”; che “c'è affetto reciproco tra loro e i bambini, li hanno accuditi da quando sono nati, in seguito a causa delle condotte della propria figlia, su richiesta del sig. che lavorava fuori regione, hanno ospitato madre e figli per un anno al fine di Parte_1
poter supervisionare i comportamenti della loro figlia. A tal proposito hanno riscontrato grandi difficoltà e dapprima informavano il signor dei comportamenti inadeguati Parte_1 della figlia in seguito non l'hanno più fatto perché poco presente. Inoltre sono venuti meno al loro impegno nei confronti dei nipoti perché esasperati dai comportamenti della figlia, quindi rendendosi inadeguati nel tutelarli (ad esempio nell'occasione in cui il nonno si è picchiato con la propria figlia in presenza dei bambini e quando erano reticenti ad accoglierli durante l'infezione da scabbia: l'A.S Tecco: “Avevo chiesto alla nonna materna se temporaneamente, mentre puliva la casa per la scabbia, si portava i nipoti a Ventimiglia e gli faceva fare CP_1
il trattamento, visto che tutti quanti si grattavano compresa la nonna materna. La nonna ha detto che era stufa di aiutare che avrebbe ancora fatto questa cosa e poi basta. CP_1 CP_1 poi è andata a riprendere i bambini e io non ho più avuto contatti con loro” (vd. pag. 38). A tal proposito ne risulta una nonna maggiormente concentrata sulla figlia e al non volerla più aiutare, piuttosto che preoccuparsi della salute dei nipoti, anteponendo quindi i suoi bisogni ai loro”; che “il sig. risulta idoneo alla genitorialità: l'atteggiamento mostrato è Parte_1 caratterizzato da autenticità, ponendosi nei confronti dell'interlocutore con una modalità finalizzata a far comprendere la sua grande preoccupazione in riferimento alle modalità comportamentali dell'ex compagna che sono a discapito del benessere dei figli”; che “la preoccupazione del signor si intensificava quando alcuni abitanti di Limone Parte_1
Piemonte hanno iniziato ad informarlo che la signora abusava di alcool anche in presenza dei figli, tant'è vero che in due occasioni i carabinieri l'hanno trovata in stato di ebbrezza con i bambini, e in una delle due, la sig.ra è stata anche condotta all'Ospedale CP_1 dopo essersi ribellata alle forze dell'ordine”; che “malgrado la criticità degli eventi, il signor
[...
[...] non ha mai ostacolato la frequentazione madre-figli, anche dopo la separazione Parte_3 avvenuta nel 2021, ma voleva che abbandonasse le sue dipendenze”; che “la sig.ra non risulta idonea alla genitorialità: nella signora traspare la superficialità e CP_1
l'assenza del riconoscimento di quanto sia poco responsabile sia nei confronti di sé stessa, dei figli e sia nei confronti delle Istituzioni”; che “in merito a sé stessa fatica a riconoscere di avere una dipendenza, sminuendo l'impatto che il consumo alcolico ha sui suoi comportamenti e di riflesso sui figli”; che “ad esempio: - riporta: “quando ero Per_2 piccolo mi aveva messo il ciucciotto nella birra (intende che gliel'ha fatta assaggiare)” […] -
afferma che è strana ed integra dicendo: “non ho capito perché era strana, Per_2 Per_1 quando beve e fuma non mi piace, beve birra””; che “in relazione al rapporto con le
Istituzioni risulta ostativa o discontinua e non percepisce le conseguenze delle sue azioni”; che “ad esempio: - : “io ho sbagliato, un giorno sono esplosa con le Forze dell'Ordine. CP_1
Mi hanno fermato camminando mentre ero con i miei figli: la prima volta stavo andando a casa e mi hanno fermato perché qualcuno ha chiamato che io davo fastidio. Non è vero perché un'ora prima ero con i miei figli a farmi un aperitivo sotto casa. Mi cercavano già da ore perché la mia vicina mi ha detto che erano passati e hanno chiesto abita qui ? Io CP_1
non li conoscevo questi perché erano di Borgo, infatti gli ho chiesto voi chi siete? Io conosco tutti qua. La seconda volta è quella che portandomi in caserma, sono esplosa, li ho insultati, cercavano di calmarmi, ho chiamato il mio avvocato, poi penso che lui (il sig. gli Parte_1
abbia detto di chiamare gli assistenti sociali che me li hanno portati via quella sera (i figli) era il 7 ottobre 2023”. - SERD di Cuneo dott. “[…] L'ultima volta l'ho vista l'08/02, Per_8 poi non è più venuta, dopo che l'abbiamo cercata ha fatto l'esame delle urine l'11 marzo poi
è sparita […]. - Il dott. riporta che la signora aveva 3/4 crisi di pianto durante il Per_8
colloquio per il problema dei figli quindi gli è stato prescritto un farmaco, le benzodiazepine, ma la penultima volta che l'ha vista, la stessa gli ha riferito di aver preso tre boccette tutte insieme quindi gli è stato tolto il farmaco, ma la signora ha rifiutato ogni altro supporto farmacologico poi è sparita. Peraltro, il dottore sottolinea che le tre boccettine non erano prescritte dal SERD e non sa a chi la signora si fosse rivolta”; che “nella relazione ultima di aggiornamento risulta che gli esami effettuati dalla signora siano negativi ma non significativi proprio perché alcuni mancanti, altri non eseguiti con la corretta continuità richiesta”; che “- A.S. Tecco: “Anche perché loro (i bambini) ce l'hanno da maggio 2023 (la scabbia), la prima segnalazione è arrivata dall'ospedale di Ventimiglia, noi abbiamo scoperto che era scabbia ad agosto 2023 quando sono stati portati in pediatria” (vd.pag.36).
I Servizi riferiscono che la signora non percepisce la gravità della situazione e li avrebbe
9 mandati a scuola con la scabbia (vd. pagg.37-38). In rapporto al loro intervento si specifica anche che si è reso necessario per l'iscrizione a scuola (quando ancora non erano collocati presso il padre) la signora non l'aveva effettuata così come non aveva un medico di famiglia.
- Il Servizio di Alessandria ha riferito che la sig.ra talvolta ha saltato i luoghi CP_1 neutri”; che “in riferimento alle scuole dei figli, da quando sono collocati presso il padre, la sig.ra non ha mostrato interessamento, gli insegnati non sono mai stati contattati CP_1 dall'intero nucleo materno”; che “antepone i suoi bisogni a quelli dei figli”; che “se da un lato risulta comprensibile la difficoltà della signora, dall'altro si percepisce uno scarso impegno nel trovare le risorse per poter adempiere ai suoi doveri e realizzare quello che lei stessa definisce importante, ovvero vedere i figli”; che “si riscontrano molte carenze nelle funzioni genitoriali: assenti le funzioni protettiva, significante, predittiva, rappresentativa e comunicativa”; che “i minori non presentano psicopatologie ma si rileva un disagio emotivo in riferimento alla figura materna”; che “sul piano emotivo-affettivo non mostrano difficoltà nei rapporti con il padre, mentre invece in riferimento alla madre si rilevano elementi di disagio”; che “traspare la rabbia di per i comportamenti della madre, e in , Per_1 Per_2
che nonostante non sia così predisposto al dialogo si percepisce la rappresentazione dei comportamenti materni disfunzionali”; che “nella relazione col padre appaiono in sintonia, aderiscono alle regole, sono sereni e non compaiono segni di sofferenza. Il rapporto appare equilibrato e congruo rispetto ai loro bisogni”; che “nella relazione con la madre, i bambini si mostrano a tratti sofferenti in quanto sono indirizzati verso una dinamica relazionale, indotta dalla signora , volta maggiormente a soddisfare i suoi bisogni rispetto a CP_1
quelli dei figli stessi (necessità di mostrare i video e pupazzi nel tentativo di rievocare il passato nonostante l'oppositività e il malessere del figlio minore, manifestazione della propria tristezza perché costretta a trascorrere il compleanno da sola)”; che “il rischio è che queste modalità comportamentali della signora possano attivare oggi un senso di colpa nei bambini perché non vivono più con lei, ma in futuro un disagio importante”; che “il signor si occupa dei figli interamente, anche in relazione al percorso scolastico: li Parte_1
supporta nei compiti, colloquia con le insegnanti che invece non hanno mai avuto contatti con l'intero nucleo materno”; che “il sig. è dotato di un buon livello di empatia e Parte_1
appare tutelante nei confronti dei figli: se da un lato non ostacola il rapporto madre-figli e si rappresenta la necessità che questi frequentino la madre nonostante le sue difficoltà, dall'altro risulta anche tutelante nei loro confronti difronte ai comportamenti inadeguati della madre”; che “la madre nella relazione con i figli, dall'osservazione si è potuta rilevare una discreta interazione tra di loro e uno scambio affettivo sincero. La madre però tende a
10 riportare i figli a ricordi del passato, quando erano piccoli e vivevano con lei. Gli mostra video che palesemente generano sofferenza a e nonostante il figlio insista per non Per_2
vederli, la madre li propina ugualmente, così come quando mostra pupazzetti di quel periodo, attivando un atteggiamento malinconico in capo ad Il comportamento della madre Per_1
sembra maggiormente orientato ad un soddisfacimento del proprio bisogno piuttosto che dei figli stessi, mostrando una carenza nella funzione affettiva empatica”; che “per il bene di e si suggerisce il collocamento e l'affidamento super-esclusivo al padre con la Per_1 Per_2 garanzia che madre-figli possano frequentarsi ma in presenza di un operatore del Servizio”; che “pertanto si suggerisce che vengano mantenuti gli incontri in presenza, ovvero due ore consecutive alla settimana, negli altri giorni si dovrebbero concordare videochiamate necessarie a mantenere i contatti madre-figli, possibilmente, visti i precedenti, in presenza di un operatore dei Servizi in base anche alle loro disponibilità e finché lo riterranno opportuno”; che “è importante il loro intervento anche al fine di poter monitorare la frequentazione della madre con il Servizio stesso e il SERD fino a che la madre non avrà acquisito le competenze idonee per potersi prendere cura dei figli senza la presenza di un adulto ad oggi raccomandabile”; che “la sig.ra dovrebbe seguire con regolarità CP_1
il percorso al SERD ad oggi ancora intermittente, inoltre avviare un percorso di sostegno volto a sviluppare un grado di maturità tale da consentirgli la possibilità di farsi carico responsabilmente della sua salute, condizione imprescindibile qualora volesse prendersi cura di e ”; che “raggiunti questi obiettivi si indica un sostegno alla genitorialità Per_1 Per_2
per acquisire abilità maggiormente autocritiche e riflessive, che gli consentano di cogliere i limiti in sé stessa a favore di una relazione maggiormente matura e responsabile nei confronti dei figli stessi” e che “per i minori si suggerisce un percorso psicologico utile per la gestione delle emozioni e per elaborare il vivido ricordo che entrambi hanno di una mamma “strana che beve e fuma e intinge il ciuccio nella birra””.
9. Con relazione in data 15.10.2024, il SERD sede di Borgo San Dalmazzo ha C.F._3 riferito: che “alla prima visita medica (13/11/2023) in anamnesi la paziente riferiva abuso abituale di alcolici (birra 10 al dì, vino e grappa in quantità variabile), uso di cannabis (1-2 gr/settimana con ultima dose assunta il giorno precedente) e uso saltuario di cocaina (1 gr/settimana con ultima dose assunta tre mesi addietro)”; che “i primi esami ematici
(effettuati in data 21/11/2023) avevano evidenziato valori di transaminasi e gamma GT nella norma ma un valore S-CDT pari a 2,50% (valore di riferimento <2,00) indicativo di abuso alcolico cronico;
i primi controlli tossicologi avevano dato esito positivo alla cannabis ed erano stati costantemente negativi alle altre sostanze d'abuso comunemente ricercate
11 (cocaina, eroina)”; che “a fronte di tali primi esiti, che confermavano quanto dalla stessa sig.ra dichiarato rispetto al consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti, si CP_1 invitava la paziente a ridurre e/o raggiungere una condizione di astensione totale”; che
“stante una sintomatologia ansioso-depressiva era stata consigliata e prescritta in data
07/12/2023 una terapia con benzodiazepine (EN gocce); la sig,ra alla successiva CP_1
visita di controllo aveva riferito un uso improprio di tali gocce (assumendone, in un momento di sconforto, circa 2/3 boccettini in due giorni) e si era pertanto ritenuto di sospenderne la prescrizione”; che “gli esami tossicologici dal 27/11/2023 al 08/02/2024 (ad eccezione dei campioni del 04/12/2023, 21/12/2023 e 22/01/2023 che erano risultati positivi alla cannabis) avevano dato esito negativo a tutte le sostanze d'abuso ricercate”; che “la paziente aveva disdetto gli appuntamenti successivi, riferendo di essere impegnata in attività lavorativa in orari incompatibili con quelli del Servizio, non permettendo pertanto la conclusione della valutazione diagnostica”; che “la sig.ra si è ripresentata al Servizio in data CP_1
25/07/2024”; che “pur essendo stata invitata in più occasioni al rispetto puntuale del programma, la sig.ra non risulta essersi sottoposta ai controlli urinari con la CP_1
regolarità e continuità richiesti (cadenza bisettimanale); ha inoltre posticipato l'effettuazione degli esami ematici (prescritti in data 25/07 ed eseguiti solo in data 18/09)”; che “gli esami ematici effettuati il 18/09/2024 hanno evidenziato valori epatici nella norma e S-CDT di 1,10
(valore indicativo di abuso alcolico cronico se > 2,00%)” e che “gli esiti dei controlli tossicologici (effettuati nelle date 25/07 – 08/08 – 22/08 – 29/08 – 09/09 – 16/09 – 23/09 –
30/09 – 04/10) pur essendo costantemente risultati negativi a tutte le sostanze d'abuso comunemente ricercate (cocaina, eroina e cannabis) non sono significativi dal punto di vista diagnostico non essendo stati effettuati con la cadenza bisettimanale richiesta”.
10. Con relazione in data 21.10.2024, il di Alessandria ha riferito: che “il SI. Per_5
è un poliziotto, al primo incontro con la scrivente appare preoccupato per quanto Parte_1
accaduto ai figli ed affaticato nel gestirli in autonomia senza alcun supporto familiare;
tuttavia, si dimostra concentrato ed attento alle esigenze ed i bisogni degli stessi”; che “ad ottobre 2023, dopo aver trovato la SI.ra in stato alterato ed i minori in stato di CP_1
abbandono, le forze dell'ordine hanno effettuato allontanamento ex art. 403 c.c. ed i minori sono stati temporaneamente collocati presso una comunità dai servizi di Limone Piemonte”; che “dopo poco viene rintracciato il padre, al quale vengono affidati i minori”; che “durante le due videochiamate effettuate la madre si presenta poco adeguata: fa domande inopportune, si pone allo stesso livello dei bambini e non presta invece attenzione a ciò che loro dicono ed ai loro bisogni (come essere rassicurati sul fatto che stesse bene e su dove si trovasse)”; che
12 “la donna fuma diverse sigarette in neanche un'ora di videochiamata, l'attenzione della donna è concentrata principalmente nel cercare di accusare il SI. ; che “nel Parte_1 corso dell'ultimo anno il SI. ha dimostrato di essere un padre adeguato, attento e Parte_1 premuroso nei confronti dei figli”; che “si è attivato con risorse economiche personali per attivare un percorso di supporto psicologico privato a favore dei minori, riconoscendone il loro bisogno”; che “l'uomo intrattiene una relazione sentimentale stabile da tempo con una collega poliziotta che lavora e dimora in Toscana, è conosciuta dai bambini ed è considerata dagli stessi un punto di riferimento affettivo, pur distinguendola dalla figura materna”; che
“inizialmente le visite sono state programmate con cadenza mensile della durata di un'ora e una volta al mese veniva fatta una videochiamata alla presenza dell'educatrice a seguito delle lamentele della signora, che ha verbalizzato difficoltà ad avere contatti con i figli durante le videochiamate gestite dal papà, il sig. ; che “rispetto agli incontri in Parte_1
presenza, la signora si è sempre presentata puntuale e le visite saltate sono state per motivi di salute”; che “il primo incontro è avvenuto il 22/12/23 e sin da subito si sono evidenziate le fragilità della sig.ra e le difficoltà nel rapporto con i figli non tollerando la CP_1 frustrazione di e mal gestendola”; che “già durante il primo incontro ha Per_1 Per_1
raccontato di quando abitava con la mamma e di suoi atteggiamenti inadeguati;
la signora non è riuscita a prenderne consapevolezza cercando invece di trovare una giustificazione nei suoi agiti”; che “con la fine delle vacanze, gli incontri sono stati ripresi: seppur Per_2
contento di vedere la mamma rimane isolato durante il gioco, mentre è più affettuoso Per_1 rispetto all'inizio ma non sempre la coinvolge nel momento ludico”; che “il SI. si Parte_1
è dimostrato un padre idoneo alla genitorialità”; che “la SI.ra al contrario non CP_1
è stata valutata dall'equipe multidisciplinare come idonea alla genitorialità”; che “il percorso al Ser.d della donna non è stato continuativo e regolare;
pertanto, non è possibile ad oggi valutare se la donna si astenga o meno dall'uso di sostanze psicoattive o alcol” e che
“l'equipe multidisciplinare ritiene che il miglior regime di affidamento dei minori sia l'affido super esclusivo al padre, proseguendo con gli incontri in regime di luogo neutro con la madre, in quanto non sono presenti al momento i presupposti per una liberalizzazione degli stessi”.
11. All'udienza del 5.11.2024, il difensore della madre ha rappresentato “di non concordare quanto alle conclusioni del CTU solo in relazione: all'esclusione delle videochiamate libere da pa[rte] della madre prevedendo anche orari elastici e il divieto per il padre di registrare le videochiamate;
all'esclusione della frequentazione coi nonni materni e all'esclusione della madre dai momenti significativi della vita dei figli, come le recite scolastiche, almeno con
13 prescrizione al padre di mandare foto e video alla madre di tali eventi”, mentre il difensore del padre ha rappresentato “di concordare pienamente rispetto alle conclusioni del CTU”.
Entrambi i difensori hanno rinunciato a qualsiasi ulteriore termine a difesa e hanno precisato le rispettive conclusioni. La SI.ra ha dichiarato “di essere in maternità dal Controparte_1
20.9.2024 (con retribuzione solo leggermente inferiore dell'attuale stipendio, quindi circa
Euro 800,00 mensili), si tratta di una gestazione gemellare con aborto interno e che il contratto di lavoro è terminato oggi, 5.11.2024”. Sul punto, il difensore del padre ha rappresentato che “si tratta di circostanze pacifiche, talché non necessitano di prova”.
All'esito, il Giudice Delegato ha concesso termine fino al 12.11.2024, “per depositare l'istanza di liquidazione del compenso a carico dello Stato e i documenti necessari come da elenco corrispondente al provvedimento del Presidente di Sezione” e, allo spirare del termine, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di termini a difesa, rinunciati.
12. Orbene, è inammissibile la domanda proposta dal padre quanto al riparto del c.d. “assegno unico familiare”. Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, in questa sede, è esclusa la possibilità del c.d.
"simultaneus processus" con le domande aventi ad oggetto, tra l'altro, il riparto del c.d.
“assegno unico familiare” e degli eventuali altri contributi pubblici.
13. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, tanto il CTU, Dott.ssa quanto gli enti incaricati hanno Persona_6 confermato l'idoneità genitoriale del padre e, per converso, l'inidoneità genitoriale della madre. Tale valutazione appare pienamente condivisibile alla luce dei (già sintetizzati) esiti dell'approfondita istruttoria. Da un lato, infatti, il padre è risultato in grado di prendersi cura dei figli minori e autenticamente interessato al perseguimento del loro interesse, oltreché affettivamente legato ai figli. Dall'altro lato, invece, la madre, ancorché affettivamente legata ai figli, è risultata maggiormente incentrata sui propri bisogni, al punto da non avere ancora la possibilità di prendersi autonomamente cura dei bisogni dei figli. Non solo. La madre ha
14 ammesso alcune dipendenze patologiche, poi confermate anche all'esito della presa in carico da parte del SERD, ai cui incontri ha talvolta omesso di recarsi, invalidando così la verifica medico/scientifica. Deve, dunque, essere accolta la domanda, invero divenuta congiunta dopo la conclusione delle operazioni peritali, di affidamento dei minori in via c.d. “super-esclusiva” ex art. 337-quater, comma 3, c.c. al padre, anche per le decisioni di maggiore interesse per i figli, i quali, a loro volta, nonostante la tenera età, pur manifestando attaccamento a entrambi i genitori, hanno chiaramente mostrato gravi difficoltà nel rapporto con la madre.
14. Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e
Cass.
4.6.2010 n. 13619). Nel caso di specie, i minori devono essere collocati presso il padre, ove - ormai da tempo - hanno stabilito il proprio habitat.
15. La scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza.
Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania 16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda CEDU6.7.2010, IN c. Svizzera e CEDU 12.7.2011,
RS e MP c. Italia). Nel caso di specie, dopo l'esito delle operazioni peritali, entrambi i genitori hanno congiuntamente domandato la prosecuzione della frequentazione
15 madre/figli solo in luogo neutro;
domanda che, alla luce della (già sintetizzata) approfondita istruttoria appare effettivamente nell'interesse dei minori, i quali hanno chiaramente ancora bisogno di un educatore, che possa monitorare e mediare gli incontri con la madre, a loro tutela. Come suggerito dal CTU, Dott.ssa sarà il di Alessandria, Persona_6 Per_5
che proseguirà la presa in carico del nucleo e la gestione dei luoghi neutri, a valutare - di volta in volta - se le videochiamate madre/figli potranno essere libere, supervisionate dal padre o supervisionate da un operatore del di Alessandria. Allo stato, i nonni materni non Per_5
sono riconosciuti come adeguati a tenere presso di loro i nipoti. In relazione ai nonni materni, invero, la CTU, Dott.ssa ha riferito - tra l'altro - che “sono venuti meno al Persona_6
loro impegno nei confronti dei nipoti perché esasperati dai comportamenti della figlia, quindi rendendosi inadeguati nel tutelarli (ad esempio nell'occasione in cui il nonno si è picchiato con la propria figlia in presenza dei bambini e quando erano reticenti ad accoglierli durante l'infezione da scabbia […])”. Non appare, pertanto, nell'interesse dei minori prevedere che costoro trascorrano coi nonni materni una settimana continuativa durante le vacanze estive, come richiesto dalla madre. Appare, invece, nell'interesse dei minori prevedere che i nonni possano partecipare agli incontri in luogo neutro e/o alle videochiamate, nei limiti in cui il di Alessandria lo riterrà - di volta in volta - opportuno. Per_5
16. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, alla luce di quanto precede, si ritiene di dover porre a carico della madre, la quale non sostiene oneri di mantenimento diretto, l'obbligo di corrispondere mensilmente al padre, in considerazione
16 dell'attuale (pacifico) stato di inabilità al lavoro della madre (maternità), la somma di Euro
200,00 (Euro 100,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al
40% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria.
17. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 40% il compenso medio relativo a tutte le fasi (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), in complessivi Euro 4.569,60, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, devono essere - per metà - poste a carico della resistente, SI.ra , in virtù del principio della soccombenza e - per metà - Controparte_1
compensate in considerazione dei profili di soccombenza reciproca, della natura del giudizio e della condotta processuale della resistente, la quale, ad esempio, almeno all'esito della perizia, ha modificato le proprie conclusioni.
18. Il compenso del CTU, come liquidato con separato decreto, deve essere invece posto a carico della sola resistente (la quale, sola, vi ha dato causa ed è risultata prevalentemente soccombente) e, quindi, a carico dell'erario, risultando la SI.ra ammessa Controparte_1
al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda relativa al riparto tra i genitori del c.d. “assegno unico familiare”;
- affida i figli minori, e , al padre, SI. in via c.d. “super- Per_1 Per_2 Parte_1 esclusiva” ex art. 337-quater, comma 3, c.c., anche per le decisioni di maggiore interesse per i figli, con collocazione presso il padre, ove avranno residenza anagrafica;
- dispone che la madre, SI.ra , possa frequentare i figli minori, e Controparte_1 Per_1
, esclusivamente in un luogo neutro settimanale, della durata di almeno due ore, a Per_2
cura del di Alessandria, oltre a un massimo di due videochiamate madre/figli alla Per_5 settimana, della durata massima di un'ora ciascuna (tendenzialmente dalle 18:30 alle 19:30), che il di Alessandria - di volta in volta - potrà prevedere come libere, Per_5
supervisionate dal padre oppure supervisionate da un operatore del di Alessandria;
Per_5
- dispone che i nonni materni possano frequentare i minori, e , esclusivamente in Per_1 Per_2
occasione dei medesimi luoghi neutri (e delle medesime videochiamate) previsti per la
17 frequentazione madre/figli, nei limiti in cui il di Alessandria lo riterrà - di volta in Per_5
volta - opportuno;
- pone, a carico della madre, SI.ra , l'obbligo di corrispondere al padre, SI. Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre del Parte_1
2023, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, e , la somma di Per_1 Per_2
Euro 200,00 (Euro 100,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 40% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Alessandria;
- dispone la prosecuzione della pressa in carico del nucleo familiare da parte del di Per_5
Alessandria e del SERD presso la ASL, di volta in volta, competente per il luogo di residenza della madre, SI.ra ; Controparte_1
- condanna la resistente, SI.ra , a corrispondere, in favore del ricorrente, Controparte_1
SI. la somma di Euro 2.284,80, oltre spese generali nella misura del Parte_1
15% del compenso liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite;
- pone il compenso del CTU, Dott.ssa come liquidato con separato decreto, Persona_6 definitivamente a carico dell'erario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al di Alessandria e al Per_5
SERD ASL-CN1 sede di Borgo San Dalmazzo.
Così deciso in Alessandria, il 27 novembre 2024
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonella Dragotto)
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