Sentenza 22 gennaio 2014
Massime • 1
Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi di "patto di scambio politico-mafioso", quando, a seguito dell'accordo, il sodalizio criminale inizia ad attivarsi per l'accaparramento dei voti necessari per l'elezione del politico, e resta fermo l'impegno serio e concreto di questi di agire, una volta eletto, per gli interessi e vantaggi dell'organizzazione delinquenziale, non essendo, invece, necessario individuare la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta dell'"extraneus" ed il mantenimento o il rafforzamento della cosca. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata, la quale aveva ravvisato il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. con riferimento alla condotta del politico che, pur beneficiando del sostegno del gruppo mafioso, non era risultato eletto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2014, n. 8028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8028 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2014 |
Testo completo
ACR 2= 8 0 28 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/01/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. 230/2014 - Presidente Dott. CIRO PETTI -Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ENZO IANNELLI N. 45659/2013 Dott. GIULIANO CASUCCI - Consigliere - - Consigliere - Dott. ADRIANO IASILLO Dott. GEPPINO RAGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EA DOMENICO N. IL 28/08/1951 ATTINA' PAOLO N. IL 23/05/1960 FAMILIARI ANGELA N. IL 28/09/1959 EA ANTONIO N. IL 11/10/1978 EA ANNUNZIATA N. IL 11/03/1988 avverso la sentenza n. 1605/2011 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 15/12/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Letti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Pietro Gaeta, che chiede per i capi He K l'annullamento senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione, con eliminazione della pena erogata, il rigetto nel resto per tutti gli altri capi;
Udite le conclusioni dei difensori delle parti civili e degli imputati, rispettivamente, l'avv. AR Elena Mancuso per la Regione Calabria, l' avv. NI Doldo per l' azienda ospedaliera, l'avv. Marino Punturieri per PA NÀ, l'avv. IO Managò per RE NI e RE IO, come da verbale di udienza.. ,-1- RE NI RE IO e NÀ PA ricorrono, tramite difensori, avverso la sentenza della corte di appello di Reggio Calabria datata 15.12.2012/ 13.6.2013, che, in riforma della sentenza di primo grado- Tribunale della stessa città in data 22.10.2010- previa declaratoria di assoluzione e/o doversi procedere per alcuni reati, rideterminava le pene del primo per i delitti in continuazione di concorso esterno in associazione mafiosa, di falso ideologico, di abuso di ufficio e di truffa aggravata ex artt. 81 cpv. 110-416 bis, 323,479, 640 bis c.p.- capi A,H,K e Q dell' imputazione- in anni sette e mesi sei di reclusione, del secondo in anni sei,mesi tre di reclusione per i delitti in continuazione, di falso ideologico, e di truffa aggravata ex art, 81 cpv, 323, 479, 640 bis c.p. - capi N), 0), P), Q), S) - determinava per il terzo, NÀ PA, già assolto in primo grado, per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso ex artt. 416 bis c.p. capo A) - la di anni sei di reclusione. RE - pena NI RE IO e,quali terze interessate, LI AN e RE TA ricorrono, ancora, contro la parte della sentenza che ha disposto la confisca di beni - la srl RSA ( residenza sanitaria assistita) villa Anya- oggetto del sequestro preventivo in fase di indagini preliminari. -2- In breve i fatti come rappresentati dai giudici di appello -A) L' associazione a delinquere ex art. 110 416 bis c.p. contestata a RE NI ed ex art. 416 bis c.p. contestata ad NÀ PA. A seguito di una capillare, mirata analisi e valorizzazione, tra l'altro, di deposizioni di ufficiali di P.G., quali LI, MI e OL, conversazioni intercettate, anche in altri procedimenti contro uomini di 'ndrangheta, tra RE NI, RE IO, ed una numerosissima serie di personaggi, tra gli altri, per quel che in questa sede rileva, NÀ PA, componente della cosca ER-AL- NO sul territorio di Roghudi- Roccaforte, ed ancora altri componenti in tesi intranei o in qualche modo contigui, collegati alle cosche TA di Bova marina e Cordi di Locri, quest' ultima coinvolta in una faida sanguinosa con la contrapposta cosca dei DO, RA IU, intraneo alla cosca TA di Bova Marina, - la caratura mafiosa di molti dei predetti personaggi sarebbe stata accertata con sentenze anche passate in giudicato nei proc. cd. Armonia, Bellu lavoru", Primavera, Nuovo Potere i giudici di merito collocano il predetto RE NI, già consigliere - 1 regionale da più legislature, in una posizione centrale, con un ruolo dinamico- funzionale, di coagulo dei vari interessi mafiosi, nel campo occupazionale, degli appalti,degli interessi economici in genere delle 'ndrine del basso versante ionico della Calabria, per il potenziamento del prestigio e della influenza in occasione delle varie tornate elettorali,a partire dal 1998 fino al 2008, in specie delle elezioni regionali in Calabria del 2005. Un tipico patto elettorale politico - mafioso le sentenze di merito configurano tra RE NI e vari esponenti delle 'ndrine che si impegnano a procurare voti al già consigliere regionale in cambio non già solo di favori sul piano personale, ma per favorire gli interessi delle associazioni criminali nel territorio calabrese, nel quadro di una logica clientelare-spartitoria, non occasionale, ma radicata e stabile attraverso l' acquisizione del controllo di attività economiche, di appalti, servizi pubblici con particolare riferimento alla gestione del settore della sanità pubblica della Regione Calabria, con la divisata collocazione dell' imputato all'assessorato della sanità, l'assunzione di persone appartenenti o contigui ai sodalizi criminali, la costituzione di progetti con finanziamenti pubblici da assegnare ai vari accoliti delle cosche. Non mancano, ancora, i giudici di appello di rilevare il più ampio spettro sul piano della prova acquisito rispetto a quello evidenziato nel parallelo processo contro altri coimputati, assolti con sentenza, in abbreviato, della stessa corte di appello, pur condividendo il dato evidenziato nel parallelo giudizio abbreviato, contro i coimputati del delitto ex art. 416 bis c.p., della insussistenza di un accordo federativo tra le cosche BI - TI di Africo e Roghudi, Cordì di Locri e TA di Bova 4 Marina. Ai fini della ritenuta colpevolezza del RE NI, i giudici dell'appello valorizzano i legami tra l' imputato e le singole cosche, attraverso i rapporti con persone ad esse collegate. Questa specifica rappresentazione e valutazione del collegamento non colliderebbe, ma anzi sarebbe assorbita e contenuta nel tema di indagine fissato dal capo di imputazione: il patto criminoso con le tre cosche confederate, anche una volta escluso, lascerebbe pur sempre residuare il patto politico-mafioso con le singole cosche. In proposito i giudici di merito valorizzano conversazioni intercettate, anche tra terze persone, coinvolgenti VA AN, NT TI e RA IU ma anche di altri, per i quali era intervenuta sentenza di assoluzione nel parallelo processo con rito abbreviato, quale NG NA, ovvero i fratelli NÒ, assolti dal delitto dell' on. OR, IU RA e altri. Particolare attenzione viene riservata dai giudici di appello alla posizione di NÀ PA, anch'egli assolto in primo grado insieme a tutti gli altri coimputati del delitto associativo. Le determinazioni giudiziali sono ribaltate nel grado successivo in forza di elementi nuovi sopravvenuti. La posizione dell' imputato era stata stralciata dal giudizio "Nuovo Potere”, era stata fatta confluire nel procedimento de quo per la ritenuta compatibilità della contestazione nei due procedimenti. Dall esame delle 6 conversazioni intercettate i giudici di appello traggono dell' NÀ il ruolo centrale e referente nella cosca mafiosa ER- AL-NO di Roghudi, con il grado di basista", in grado di influenzare e controllare l' elettorato nell'ambito del 66 territorio di dominio della cosca di appartenenza.. I colloqui intercettati tra il predetto 2 e RE IO sarebbero, ad avviso dei giudici di appello, non equivoci nel senso che la finalità dell'elezione del padre di quest' ultimo, NI, al consiglio regionale mirava ad un ritorno” sia in termini economico- finanziari sia di 66 accrescimento del potere sull' elettorato di riferimento attraverso l' acquisizione di posti di lavoro, capaci di potenziare il "rispetto" della associazione di appartenenza. In particolare in grado di appello, in seguito alla disposta rinnovazione istruttoria dibattimentale, sono state acquisite le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, ES LO, le trascrizioni delle conversazioni ambientali e telefoniche captate in due procedimenti Nuovo Potere” e " Bellu lavoru", le dichiarazioni del 6699 LL OL in merito al conflitto ed alla successiva composizione della faida tra la cosca di Roccaforte del Greco, facente capo a AL CO e la cosca TI del paese di Roghudi.: ebbene da un tale,coacervo probatorio, in specie dal contenuto delle numerose conversazioni intercettate, era emerso, opinano i giudici di merito, il pieno coinvolgimento di PA NÀ, "u lepru", intraneo alla cosca ET, facente capo a NO VA, con il grado di "basista", nella attività di raccolta dei voti, in stretto collegamento con il RE IO, figlio di NI, in favore di quest' ultimo e nell' interesse del gruppo associativo di appartenenza -capi H), K) e Q). contestati a REB) I delitti di falso, di abuso e di truffa NI e la truffa anche a RE IO. 1) I reati di falso e di abuso contestati al capo H) dell 'imputazione hanno riferimento ad una serie di condotte poste in essere da funzionari dell'assessorato 4 ragionale della sanità calabrese e dell'ASL di Reggio Calabria, con il concorso morale dell' imputato RE NI, funzionali alla storno illegittimo di finanziamenti previsti in bilancio per la spesa farmaceutica in vantaggio della spesa assistenziale e, in stretta connessione temporale, alla definizione della procedura questa funzionale alle autorizzazioni necessarie all' esercizio ed all'accreditamento della clinica LL Anya, gestita da RE NI ed il figlio IO, quale residenza sanitaria assistita, e centro di riabilitazione estensiva, nonché alla stipula del contratto tra la struttura ASL n. 11 di Reggio Calabria e la predetta LL Anya avente ad oggetto, per l'appunto, le prestazioni in regime residenziale e/o semiresidenziale di ricovero, cura ed assistenza retribuite anche con il contributo della Regione Calabria. I giudici dell 'appello, rilevata l' implementazione del compendio probatorio rispetto a quello confluito nel parallelo giudizio abbreviato nei confronti dei computati pubblici funzionari, molti peraltro assolti, valorizzano le testimonianze dell'assessore alla sanità Doris Lo Moro, del vice Prefetto commissario straordinario dell' Asl 11 di Reggio Calabria IU Priolo, nonché del capitano CC MI, e ravvisano la falsità ideologica, la violazione di legge e l' ingiustizia del profitto nelle numerose irregolarità formali della procedura funzionale allo storno della spesa prevista in bilancio per il settore farmaceutico e trasferito nel settore assistenziale, nella sorprendente rapidità delle procedure finalizzate alla stipula del contratto tra l' ASL 11 di Reggio Calabria e LL Anya, alle cui prestazioni assistenziale era finalizzato lo storno deliberato della somma, euro cinquecentomila, al settore della assistenza non ospedaliera, tale da configurare una 3 vera e propria gestione privatistica della cosa pubblica, tra l'altro evidenziata dal frenetico attivismo del RE, a stretto contatto con i responsabili della procedura, "latore personale di comunicazioni ed atti” di questa, talvolta immediatamente recapitati personalmente ai pubblici ufficiali, in un contesto di rapporti personali e incroci di reciproci interessi". 2) Il reato di falsità ideologica di cui al capo K è attribuito al RE quale istigatore concorrente morale degli atti realizzati dai componenti della commissione incaricata di accertare il possesso dei requisiti minimi generali e specifici della villa Anya richiesti dal D.P.R. 14.1.1997 e dal DGR n. 133/1999 del' Asl 11 di Reggio Calabria per ottenere l'autorizzazione all' esercizio ed il successivo accreditamento quale RSA, RSA/M. - acronimi per resistenza sanitaria assistenziale/ medicalizzata - e centro per la riabilitazione estensiva. Le attestazioni relative conseguivano ai sopralluoghi dell' 8.11.2004, dell' 11.4.2005 e del 20.6.2005. Con riferimento alle due prime attestazioni - costitutive anche delle imputazioni di cui ai capi D) e G) sotto i diversi profili afferenti rispettivamente al rilascio del nulla - osta alla'apertura dei LL Anya ed al successivo accreditamento della struttura presso il servizio sanitario pubblico- è stata dichiarata la prescrizione del reato ,non invece con riferimento all'attestazione in seguito al sopralluogo del 20.6.2005. Il predetto sopralluogo conseguiva ad un atto ispettivo dei NAS che, in seguito ad un loro accesso in data 4.1.2006, avevano riscontrato la mancanza di due requisiti strutturali – relativi alla camera ardente ed alla mancanza dei maniglioni di appoggio nei vari servizi igienici - condizionando così l' abbrivio di una procedura volta a far intervenire gli organi ispettivi dell 'Asl n. 11 di R.C., per l'appunto la commissione per la verifica dei requisiti minimi di cui al D.P.R. 14.1.1997. La commissione con nota 22.3.2006 comunicava al Direttore del dipartimento territoriale l'avvenuto sopralluogo che però i giudici di merito ritenevano insussistente e per la mancanza del verbale relativo e per il tenore delle conversazioni intercettate tra il RE ed i componenti della commissione che si dimostrano proni ai desiderata dell' imputato quanto a modalità e tempi della programmata visita ispettiva. 3) RE NI e RE IO, quali gestori di fatto l' uno,di diritto l'altro, della casa di cura villa Anya, sono stati ritenuti responsabili della truffa – capo Q - ai danni della Regione consistita nel richiedere ed ottenere il rimborso della retta giornaliera prevista per le prestazioni assistenziali a persone che invece nei giorni di riferimento non ne avevano usufruito per non essere presenti nella struttura. La prova sarebbe consistita da non equivoche conversazioni intercettate che deporrebbero per l'assenza di VI VA, OZ AL IT MO, tale Aricò in giorni in cui il loro nome però era annotato agli elenchi delle presenze allegati alla fatture emesse dalla RSA nei confronti della azienda ospedaliera C) I delitti di falso ideologico - capi N),O), P, ed S attribuiti, insieme al delitto di truffa di cui al capo Q, a RE IO RE IO, assolto dal delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso già in primo grado, è stato condannato con doppia conforme, e nella sua specifica qualità 4 di Direttore sanitario della RSA LL Anya, per una serie di delitti di falso, in particolare per avere istigato il componente della Unità di valutazione geriatrica istituita dalla ASL n. 11 di R.C., ad attestare falsamente di aver sottoposto a visita i pazienti AG CA, RE AO, LI NN e VA AN - capo N per aver attestato falsamente nel diario clinico dell' 11.2.2006 di aver trasferito una paziente al pronto soccorso di Melito Porto Salvo, allorchè la predetta alle ore 18,45 era deceduta - capo O - ancora per avere ancora attestato nel diario clinico del ' 18.6.2006 il trasferimento del degente OD IA che al momento del trasferimento era deceduta · capo P-, per avere infine attestato nel diario clinico dell' 8.6.2006 la propria presenza presso la struttura sanitaria LL Anya al momento dell'annotazione a sua firma del trasferimento della paziente AL AR al pronto soccorso di Melito Porto Salvo capo S . Le fonti di prova sono costituite da - conversazioni intercettate il cui contenuto era incompatibile con le circostanze attestate negli atti richiamati D) Quale conseguenza obbligata della ritenuta responsabilità di RE NI per il delitto ex art. 416 bisc.p. i giudici di merito hanno disposto la confisca ex art. 12 sexies 1. n. 356/1992 della s.r.l. LL Anya, ritenendo che, al di là della formale intestazione delle quote sociali a RE IO, a LI AN e RE و TA, l'effettivo proprietario e dominus della struttura fosse il RE NI, l'unico soggetto che si era prodigato per la costituzione della società, effettivo gestore della struttura sanitaria, unico interlocutore con i soggetti deputati al controllo 4 ed alla verifica dei requisiti necessari per la costituzione e la gestione della società. I giudici di merito, di primo e secondo grado, poi procedono ad una accurata analisi in merito alla provenienza del denaro necessario per la costituzione della società e per la realizzazione della struttura, pervenendo alla convinzione della provenienza non legittima, dalla data di costituzione della società - 20.12.2001- alla data di inizio delle effettiva attività- 2005-, delle risorse economiche serventi la nascita e il funzionamento della struttura. -3- Le ragioni di doglianza della difesa con riferimento al delitto associativo attribuito a RE NI. a) Il difensore, avv. IO Managò, denuncia violazione degli artt. 415 bis, 191 e 603 c.p.p. per avere la corte di appello fondato la sua decisione su una congerie di atti,nella disponibilità del P.M. alla data della chiusura delle indagini preliminari il 23.10.2008, e pur non depositati malgrado l' onere, facente capo all' organo dell'accusa, di depositarli, invece, perché in suo possesso, pena la compromissione del diritto di difesa, tra l'altro, ai fini di porla, la difesa, nella possibilità di una compiuta valutazione ai fini della scelta di riti alternativi. La difesa si impegna poi ad indicare partitamente gli atti investigativi non depositati: le dichiarazioni del collaboratore ES LO del 6.6.2007, le intercettazioni relative ai procedimenti “Bellu Lavuru, Nuovo Potere” ed "Armonia”, tra le quali si 66 indicano le conversazioni tra PR AR e AL VA, quelle tra 5 MA AR NI e RA IU, quelle intercettate sull'utenza telefonica di NÀ PA, ancora la conversazione tra IA ed ID SS, tra NI e PA NÀ, l' informativa del 27.8.2008 n. 58/08-118-2004 nel proc. "Nuovo Potere”. Peraltro tale articolato compendio investigativo non avrebbe potuto essere acquisito in dibattimento, con l' ordinanza dibattimentale del 30.11.2012, ai sensi dell'art. 603 codice di rito a pena, proprio per la preesistenza degli elementi di prova all'atto della celebrazione della udienza preliminare, di privare di ogni contenuto ed efficacia la disciplina in ordine alla inutilizzabilità degli atti. b) Sotto altro contiguo profilo il secondo difensore, avv. Nico D'Ascola, denuncia la violazione degli artt. 178 comma 1 lett. a), 180. 185 comma 1 e 3 codice di rito, in quanto correlati agli artt. 3,24 e 111 cost. per l' illegittimità del decreto del rinvio a giudizio intervenuto all' esito della udienza 27.1.2009, eccezione ribadita dinanzi al giudice del dibattimento ed in sede di appello. Era accaduto che alla udienza del gip del 15.1.2009, pur preannunciate in una udienza precedente, il P.M. depositava le trascrizioni delle udienze di un procedimento penale, pendente davanti alla corte di assise di Locri, relativo all' omicidio di CO OR. A fronte della eccezione difensiva che rilevava l' impossibilità di esaminare 8.886 pagine, tra l'altro con 230 deposizioni testimoniali, il P.M. all' udienza del 15 -1-2009 riduceva gli atti ed il gip all' udienza successiva del 19.1.2009 ammetteva la trascrizione di sole sette deposizioni testimoniali. Ritiene il difensore che si sia contratto indebitamente il diritto di difesa per essere stata ultimata, alla data – Ottobre 2008 - - della chiusura delle indagini preliminari del procedimento contro, tra gli altri, RE 4 NI, la fase dibattimentale dedicata alla formazione della prova nel procedimento ad oggetto l' omicidio OR, residuando solo la fase della discussione dibattimentale. Gli atti avrebbero potuto e dovuto depositarsi contestualmente alla notifica di cui all'art. 415 bis c.p.p., da un lato, e comunque dall'altro, il termine concesso per l'esame dei nuovi atti per il più compiuto esercizio del diritto di difesa- dal 15 al 19.1.2009- era del tutto insufficiente. Era pur vero che il decreto che dispose il giudizio venne pronunciato alla udienza del 27.1.2009, ma il rinvio a questa data era solo in funzione della obbligata attesa della pronuncia della corte di appello su una istanza di ricusazione avanzata dalla difesa dell' imputato. c)violazione sempre degli artt. 178 comma 1 lett. a), 180,185 commi 1 e 3 codice di rito, per avere il giudice della udienza preliminare intimato alle parti all' udienza del 19.1.2009 di formulare la scelta del rito per l' udienza successiva, del 15.1.2009, ed invitato le parti a formulare le loro conclusioni alla udienza del 19 successivo, malgrado la pendenza di un procedimento incidentale innescato dalla istanza di ricusazione del giudice e sulla quale la corte di appello avrebbe deciso solo successivamente, il 22.1.2009.Il tutto, secondo la difesa, avrebbe, peraltro, impedito, malgrado la celebrazione della intera udienza preliminare, di pronunciare una sentenza di proscioglimento per l'ancora pendenza del procedimento incidentale sulla ricusazione ex art. 37 comma 2 c.p.p. d)violazione dell'art. 268 comma 7 c.p.p. che sancirebbe l' inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa all'udienza dibattimentale del 7.10.2009, del capitano ER MI avente ad oggetto il contenuto di intercettazioni telefoniche ed ambientali non ancora trascritte, con la conseguente nullità della sentenza anche se la motivazione della predetta non abbia fatto riferimento alla deposizione per l'immancabile influenza psiocologica della predetta sull' organo giudicante. e) violazione degli artt. 270,415 bis, 430, e 507 c.p.p., correlati ai diritti di difesa ex artt. 3, 24 e 111 cost. per essere stati acquisiti all' udienza dibattimentale del tribunale del 7.10.2009 atti di altri procedimenti penali, tra cui trascrizioni di intercettazioni,- proc. cd.“ Armonia” e “Bellulavuru”-, che in quanto atti preesistenti avrebbero potuto e dovuto essere depositati in seguito all' avviso di conclusione delle indagini preliminari. L' omesso deposito avrebbe compresso i diritti della difesa in termini di scelte sul rito, di redazione delle liste testimoniali f) violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione agli artt. 110 e 416 bis c.p.- motivo comune ai ricorsi dei due difensori di RE NI- per avere apoditticamente configurato il concorso esterno nell'associazione mafiosa svalutando elementi decisivi distonici alla predetta configurazione, quali, in concreto: 1f ) la sostanziale alterazione dell' originario fatto associativo contestato e giudicato in primo grado nel senso di un accordo federativo fra le varie cosche 'ndranghetiste stanziate nel basso versante jonico reggino, funzionale ad un patto elettorale politico mafioso con RE NI per le elezioni regionali della Calabria, giusto il capo di imputazione come formulato, “sino al Settembre 2007 e tutt'ora in corso", fatto originariamente contestato ma sostituito, per le assoluzioni - Corte di appello di Reggio Calabria datata 21.12.2011- Ly intervenute, in sede di giudizio abbreviato, nei confronti del ritenuti referenti e garanti delle singole cosche - BI/ TI di Africo e Roghudi, Cordì di Locri, TA di Bova Marina- quali NG NA, NÒ SA, NÒ IU ed RA IU, dal ritenuto collegamento con il solo coimputato NÀ PA, quale esponente della cosca mafiosa BI-TI, peraltro assolto nel primo grado del processo de quo. Sostiene la difesa del ricorrente che l'associazione rispetto alla quale è stato costruito il concorso esterno del RE nell impostazione accusatoria costituirebbe una entità autonoma dalle cosche di provenienza con il fine di far eleggere il RE al Consiglio regionale in cambio della promessa di favori per gli interessi delle famiglie. E rileva che l'assoluzione dei referenti, in tesi, della associazioni di ndrangheta è stata giustificata dalla mancanza di prova dei collegamenti organici con le predette associazioni. 2 f ) Ed ancora, proprio per lo sfaldamento del cartello mafioso in tesi costituito per la elezione del RE, sarebbero venuti a mancare gli elementi essenziali per la configurazione del concorso esterno: il rafforzamento e consolidamento della associazione mafiosa in termini di concretezza, specificità e rilevanza, accertamento questo da svolgere ex post per verificare l'effettiva esistenza di elementi costitutivi che valgano a differenziare la fattispecie contestata da altre ipotesi criminose, come quelle di cui all'art. 416 ter, 86 D.P.R.n. 570/1960, 115-416 bis c.p.. Mancherebbe, quindi, nel caso di specie la prova del rafforzamento della non potendo certo questo elemento essenziale identificarsi nei vantaggi cosca acquisiti in tesi da soggetti, quali VA, LL e UA, non inseriti 7 organicamente in alcuna associazione criminale. Il difensore elenca e riporta pezzi di tutta una serie di conversazioni tra soggetti - IA NI/ ID SS, NÀ PA/RE IO, PR IO/AL VA, NT TI/ soggetto rimasto sconosciuto, RA IU/ PI LE, DO ET SE CO, ricchiama ancora le conversazioni intercettate che vedono protagonista VA AN e che hanno riferimento alle elezioni comunali di Bova Marina nel 2008, a riscontro, secondo le valutazione dei giudici di merito, delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ES LO. Generiche queste ultime, inconcludenti e non specifiche le seconde, secondo la difesa! In conclusione mancherebbe la prova di un accordo tra l' imputato e la cosca di appartenenza per un qualsiasi impegno volto a rafforzarla, tanto meno dell' esecuzione dell' impegno. Né potrebbe il rafforzamento, a pena di violare il principio di materialità in diritto penale, identificarsi nel maggior potere conseguente, in difetto dell' indicazione di concreti elementi di fatto, all'avere la disponibilità di un referente politico all' interno del consiglio regionale e al conseguente maggior prestigio e credito acquisito, all' esterno ed all' interno, dalla associazione criminale. 3f) Particolare attenzione la difesa del ricorrente dedica alla posizione di PA NÀ, 1 'unico imputato condannato per associazione mafiosa, quale intraneo alla cosca BI TI, a fronte delle assoluzione, nel - parallelo giudizio abbreviato degli altri coimputati - NG NA, NÒ SA, NÒ IU, RA IU - perché il fatto non sussiste. All' assoluzione in primo grado di PA NÀ è succeduta una dichiarazione di colpevolezza monca e insufficiente a dare ragione della diversa valutazione della prova e delle scelte conseguentemente operate. Invero si sarebbero valorizzate le dichiarazioni solo generiche del collaboratore di giustizia ES LO, pur prive di riscontro, si sarebbe operato il travisamento della conversazione tra IA NI e ID SS nel cui contesto i due si riferiscono, ma solo in termini dubitativi, alla possibile ma non certa promessa di lavoro da parte di RE ad NÀ PA e AL VA, come anche il travisamento delle conversazioni intercettate tra sempre NÀ PA e RE IO, figlio di NI e assolto dall' imputazione di concorrente esterno dell'associazione mafiosa, con l'attribuzione a parole e frasi generiche, quali “..se è così ti nomino vice Papà..squadra”,significati equivoci in merito all'accordo con la associazione criminale e alla promessa dei favori illeciti. I giudici dell'appello poi non avrebbero ragionevolmente spiegato perché la promessa di voti da parte dell' NÀ e di altri non potesse rinvenire la sua causale in interessi strettamente individuali, familiari, clientelari. E, secondo la difesa, vi è di più: dalla presunzione dell'NÀ come persona mafiosa si era tratta l'ulteriore presunzione di un interesse alla campagna elettorale non suo proprio e della sua vasta parentela ma della cosca. Argomento non ultimo speso dal ricorrente, comunque pervasivo di ogni altro, è la mancanza di prova in merito a quale fosse l'impegno concreto e certo assunto dall' imputato idoneo a rafforzare le varie organizzazioni criminali, ad incidere, con una verifica probatoria ex post, efficacemente sulle capacità operative della consorteria. 8 g) Escluso il cartello confederativo , mancherebbe la prova, sul versante soggettivo del dolo del concorrente esterno, del legame organico delle persone in contatto con il RE per la raccolta di voti con le organizzazioni criminali. Mancherebbe ancora la prova, al di là della mera disponibilità e vicinanza delle predette persone, della rappresentazione della efficienza causale della condotta del RE in relazione all'evento costituito dall' immediato ed effettivo potenziamento dell'efficienza operativa della associazione mafiosa con riguardo alla specifico settore di influenza. L' aiuto logicamente deve essere prestato all' intera organizzazione e non deve essere confuso, né sul piano del disvalore né sul piano del fatto, con quello dato ai singoli associati h) carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio anche con riferimento al diniego delle attenuanti generiche per l' omessa specificazione delle ragioni poste a supporto delle determinazioni in merito alla quantificazione della pena del reato- base e degli aumenti per la continuazione. imputazione - 4- I motivi del ricorso contro la condanna per i delitto associativo di PA NÀ Quattro le ragioni di doglianza, le seguenti: a) violazione del principio della necessaria correlazione tra l'imputazione contestata e quella costitutiva del fatto per il quale l' imputato ha riportato condanna. L' imputato, la cui posizione venne stralciata dal procedimento cd. Nuovo Potere” e tratta nel procedimento de quo, per il suo coinvolgimento per 66 l'appunto nella indagine cd. “Onorata Sanità", viene condannato per una attività di procacciamento di voti a NI RE nell' interesse della cosca BI ET nel Comune di Roccaforte del Greco,e non invece, giusta l' imputazione originaria, per aver promosso ed organizzato, nell' interesse della divisata confederazione di'ndrine, il sistema di controllo e di gestione degli appalti, con particolare riferimento al settore della sanità pubblica, mediante 1 'inserimento in ambito politico- amministrativo di soggetti ritenuti di fiducia dell' organizzazione. La verità sarebbe che il giudizio su NÀ sarebbe stato fatto trasmigrare da quello originario per puntellare e sostenere l'accusa nei confronti di RE NI, si sarebbe quindi ancora modificata l' originaria imputazione della condotta di procacciamento di voti nell' interesse della confederazione di cosche e " contraddittoriamente, si sarebbe pervenuto ad una dichiarazione di colpevolezza a fronte di una serie di assoluzioni dei coimputati sia nel procedimento de quo sia nel procedimento originario, “ Nuovo Potere”, dopo il deposito della motivazione della 66 sentenza de qua, per di più ritenendo degni di fede dichiarazioni di testi valorizzate da altri giudici in sentenza non definitive e non invece valutandole autonomamente. b) si contesta quindi la attendibilità nonché la rilevanza delle deposizioni, rese in grado di appello, del collaboratore di giustizia LO ES e l' assunzione della sua deposizione in violazione delle modalità prescritte dall'art. 210 9 c.p.p. per l'esame di persona imputata in un procedimento connesso, si rileva che nel procedimento “Nuovo Potere” il coimputato, NÀ NI, chiamato in causa da ES LO, era stato in grado di appello assolto, si accenna infine alla conversazione intercettata tra tale AL IU e tale OC, come da tale AL VA e PR AR, dalle quali tutt' al più emergerebbe l' interesse solo personale dell' appoggio dell' NÀ al RE NI, si qualificano non significative le conversazioni intercettate tra l' imputato e RE IO. c) il terzo ed il quarto motivo di ricorso si limitano,l' uno, a rilevare la genericità della motivazione in punto di pena, l'altro a chiedere la revoca delle statuizioni civili. -5- I motivi di ricorso avverso le condanne riportate da RE NI per i delitti di abuso di ufficio e truffa aggravata - capi H, K e Q 5a) Si denuncia, con riferimento all'abuso ed al falso di cui al capo H), la violazione degli artt. 323 e 479 c.p. per l' insussistenza del falso,da un lato, della violazione di legge ed ingiustizia del vantaggio dall'altro, ed ancora l' assorbimento dell' abuso nel delitto di falso che risulterebbe di conseguenza aggravato dall'art. 61 n. 9,in subordine si eccepisce la prescrizione del reati nelle more del deposito della sentenza di appello. Il delitto di falso ideologico non sussisterebbe, secondo la difesa, perché non sarebbe stata dimostrata la falsità dei fatti attestati dal relativo atto destinato a provarne la verità, atto costituito da una G missiva a firma del dottor Biamonte, Direttore generale vicario dell' assessorato alla sanità della regione Calabria, peraltro assolto, nel parallelo giudizio abbreviato, dall'addebito con sentenza passata in giudicato: lo squilibrio tra la spesa per le prestazioni farmaceutiche e la spesa relativa alle prestazioni riabilitative. Quanto all' abuso ufficio, a parte la sua dipendenza concettuale dal pregiudiziale delitto di falso, esso non potrebbe configurarsi in base ad un duplice ordine di rilievi: l'elemento normativo costitutivo della violazione di legge richiede che questa sia di natura non penale, da un lato, richiede ancora la fattispecie normativa, strutturata con la configurazione di una doppia ingiustizia, che il vantaggio conseguito collida, a parte il disvalore giuridico della condotta, con altra e diversa norma di legge, dall'altro. Il vizio di motivazione, poi, si estenderebbe anche sul versante dell'elemento soggettivo: invero se la manovra di storno incriminata era posta in essere in funzione di un sostanziale riequilibrio dei livelli di spesa, è carente la motivazione in ordine alla intenzionalità del vantaggio patrimoniale conseguito dall' imputato, potendo un tale vantaggio configurarsi come conseguenza accessoria di una condotta teologicamente orientata ad altri fini. La difesa poi segnala che nelle more del deposito della sentenza sarebbe maturato il termine di prescrizione dei reati. 5b) Con riferimento al delitto di falso -capo K - correlato alla visita ispettiva deputata a verificare i requisiti richiesti per la regolare attività della RSA/RSAM, la difesa, oltre a rilevare che i materiali redattori dell'atto sono stati assolti nel parallelo processo abbreviato, denuncia la insussistenza del presupposto normativo del delitto contestato per il fatto che nessuna disposizione normativa richiede la compilazione di appositi verbali da parte della Commissione. La quale 10 formalmente è stata istituita, proprio in seguito alle vicende del procedimento de quo, con legge regionale n. 28 del 18.7.2008 e le cui modalità operative avrebbero dovuto essere disciplinate da un regolamento ancora non emesso dalla giunta regionale della Calabria. In subordine si denuncia la prescrizione del reato nelle more del deposito della motivazione della sentenza. 5c) Con riferimento al delitto di truffa aggravata- capo Q – per il quale hanno riportato condanna i due imputati RE, la difesa di entrambi i ricorrenti denuncia la carenza assoluta di motivazione in ordine alla condotta concorsuale posta in essere dagli imputati e che sarebbero stati ritenuti colpevoli solo in base al criterio di ragione sintetizzato nel broccardo latino “ cui prodest”. 66 -6- I motivi del ricorso proposto da RE IO per i reati di falso di cui ai capi N,O,P,S, e di truffa di cui al capo Q. I primi quattro motivi di ricorso, in rito,i ripetono pedissequamente le ragioni di doglianza svolte per la difesa di RE NI sub lett. b),c), d) ed e) : vizi afferenti al decreto di rinvio a giudizio, per violazione del diritto di difesa causa i tempi ristretti per esaminare atti procedimentali provenienti ab externo, per la in tesi illegittima intimazione alle parti di formulare la scelta del rito malgrado fosse 4 pendente una istanza di ricusazione del giudice, per 1 'inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa dal capitano ER MI, per l' illegittima, infine, produzione di atti da parte del P.M. nel corso della udienza del 7.10.2009. Nella prospettiva dei singoli delitti, la difesa denuncia,con riferimento al capo N), la labilità dell' indizio rappresentato dalle conversazioni intercettate, la inconsistenza poi dei rapporti di cointeressenza dell' imputato ed il dottor Asaro, redattore materiale dei certificati e responsabile dell' Unità di valutazione geriatrica istituita dall'ASL 11 di Reggio Calabria, la possibilità, non esclusa dal compendio probatorio, che le visite siano state fatte in date e luoghi diversi da quelli certificati, ma pur sempre fatte. Da ultimo si prospetta la sussistenza di un falso innocuo irrilevante alla stregua dell'art. 481 c.p., la cui funzione documentale è l' attestazione fedele dello stato di salute del paziente,a prescindere dalla divergenze in ordine ai tempi ed ai luoghi della effettuazione della visita. E richiamando il falso innocuo, la difesa replica alle argomentazioni giudiziali in merito ai reati di cui ai capo O) e P), contestando il significato tratto dal giudice dalle conversazioni telefoniche, l' omessa escussione di testimoni, nonché l' assenza di qualsiasi vantaggio o pregiudizio derivante dalla certificazione del decesso in luogo diverso da LL Anya. Con riferimento infine al falso di cui al capo S) si ribadisce ancora una volta l' innocuità del divisato falso, per essere il diario clinico deputato ad attestare la verità di fatti che riguardano la salute dell' paziente, non certo la presenza o meno del medico che redige la cartella nella struttura sanitaria. -7- Le ragioni comuni dei ricorsi proposti nell' interesse di RE NI, RE IO, nonché delle terze interessate AN LI e RE TA con 11 riferimento alla parte della sentenza che ha disposto la confisca dei beni sequestrati riconducibili alla struttura sanitaria LL Anya. Si denuncia violazione dell' art. 12 sexies 1. n. 356/1992 e carenza di motivazione in ordine alla effettiva disponibilità dell' imputato di LL NJ desunta e solo dalla circostanza che RE NI si era adoperato nella fase relativa alla costituzione della RSA, pur nella mancanza di elementi concreti, precisi, concordi e gravi deponenti per una condotta dell' imputato consistente in disposizioni in ordine alla gestione ed alla attività della RSA. Il ricorso poi redatto per tutti i ricorrenti dall'avv. Managò si impegna a sostenere che il gruppo familiare costituito dai quattro ricorrenti per l' appunto avesse la legittima disponibilità di risorse economiche utilizzate per l'acquisto dei beni sequestrati, risorse che derivavano da prestiti, da donazioni dei genitori del RE NI, dalla attività professionale di quest' ultimo, dai redditi derivanti dalla coltivazione a bergamotto del padre di RE NI,quale gestore, di circa 20 ettari di terreni di proprietà altrui. Richiama in proposito la difesa una consulenza tecnica di parte redatta dal dottor agronomo NI Ielo,di conferma dell'alta redditività della coltivazione del bergamotto, concentrata per l'appunto e solo nella zona ionica del reggino.
8- Motivi della decisione. Risposta alle eccezioni in rito dei ricorrenti RE 4 NI e RE IO. Nessuna delle eccezioni in rito è fondata. Invero, nella misura in cui le ragioni di doglianza richiamano l' art. 415 bis c.p.p., denunciandone la violazione per il ritardato deposito all' udienza preliminare o nella fase dibattimentale di atti, deposizioni testimoniali o registrazioni, acquisite da procedimenti diversi da quello de quo rivelano un equivoco di fondo in merito alla interpretazione della norma processuale richiamata. La quale ha riferimento e solo, prescrivendone il deposito all'esito delle indagini preliminari, agli atti ed in genere agli esiti probatori acquisiti nel corso del procedimento conclusosi per l'appunto con la chiusura delle investigazioni preliminari, fermo restando che l' onere del p.m. di deposito ai sensi dell'art. 415 cit. non si estende ad atti provenienti da altri procedimenti.(v., per tutte, Sez. 6, 16.5/16.9.2002, Benedetti e a., Rv. 222574) Invero l'acquisizione di prove documentali da parte del giudice, e all' udienza preliminare ed al dibattimento, di primo o di secondo grado, deve ritenersi rituale, senza necessità al limite, in dibattimento, di una previa ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento. L' unica condizione imposta dal diritto di difesa, come peraltro sancito dall'art. 111 cost., è che sia assicurato il contraddittorio tra le parti come impone, per la legittima acquisizione e per il corretto utilizzo ai fini della decisione, l'art. 526 comma 1 c.p.p. (in tal senso, v., per tutte, Sez. 6,6.6/26.9.2012, Rotolo,Rv. 253466). Del resto le nuove acquisizioni- sentenze anche non passate in giudicato, intercettazioni telefoniche, - costituiscono fonti di prova nuove, perché diverse e dal contenuto innovativo, sotto il profilo valutativo, rispetto a quelle esistente agli atti del processo nel cui ambito il giudice esercita il proprio potere integrativo, d'ufficio o 12 su precisa sollecitazione delle parti (cfr. Sez. I, 14 ottobre 2010, dep. 9 dicembre 2010, n. 43473). Ne consegue che l' eccezione volta a denunciare l' illegittimità della veicolazione in dibattimento dei risultati di intercettazioni telefoniche espletate in diversi procedimenti, qualora di essi il pubblico ministero procedente fosse già a conoscenza nel momento della richiesta di rinvio a giudizio e ciononostante ne abbia omesso il deposito, è infondata: anche a tacere del fatto che, quale che sia stata la data di conoscenza del P.M. delle nuove acquisizioni, essa non rileva per doversi ritenere consentita l'acquisizione, ex art. 507 cod. proc. pen., non solo delle sentenza conclusive di altri procedimenti, ma insieme delle intercettazioni autorizzate ed eseguite in procedimenti diversi e fatte oggetto di trascrizione peritale nel procedimento di importazione, ancorchè non depositate e trasmesse, a norma degli artt. 415, comma secondo, e 416, comma secondo, cod. proc. pen.( in termini, per tutte, Sez. 1, 27.2/23.5. 2013, De Rosa e a., Rv 256077) -Non coglie nel segno nemmeno la censura che denuncia la stringente di dieci giorni riduzione dei tempi necessari per lo studio della documentazione probatoria, proveniente da un diverso procedimento avente ad oggetto l'omicidio dell' on. - OR-, veicolato in sede di udienza preliminare dal P.M. procedente. Invero il richiamo agli artt. 24 e 111 cost., a sostegno dell'asserita violazione del diritto di difesa, non è vincente a fronte di un termine non determinato dal codice e affidato al prudente apprezzamento del giudice. Ed, a fronte di una determinazione giudiziale che, su ammissione dello stesso ricorrente, riduceva a sette il numero delle 4 trascrizioni di testimonianze,a fronte ancora del fatto che gli atti erano stati in gran numero trasfusi nelle ordinanze cautelari a conoscenza quindi e degli imputati e dei loro difensori, 1 ''avere limitato la possibilità della visione del novum nello spazio di tempo intercorrente tra l' udienza del 15.1.2009 e l'udienza del 27.1.2009, che ha registrato l'emissione del decreto di rinvio a giudizio non pare essersi tradotta in una menomazione concreta ed effettiva dei diritti di difesa. Peraltro l' eccezione sotto altro aspetto non è condivisibile, perché generica nella misura in cui non indica l' effettiva rilevanza probatoria della documentazione ai fini non solo del rinvio a giudizio, ma ai fini del condizionamento sulle valutazioni e decisioni di responsabilità degli imputati. Del tutto infondata è ancora la eccezione che denuncia la prosecuzione dello svolgimento delle udienze preliminari nonostante la pendenza di un procedimento incidentale innescato da una istanza di ricusazione. Nessun pregiudizio concreto hanno potuto subire i ricorrenti, malgrado l'invito del giudice a formulare le loro conclusioni per l' udienza del 19.1 2009 per il fatto che la riconsiderazione della scelta del rito avrebbe potuto essere manifestata fino alla udienza del 27.1.2009 che chiudeva la fase del giudizio davanti al gup. Né la pendenza del procedimento incidentale in ordine alla ricusazione- peraltro rigettata- era in grado di infirmare l'attività processuale, la quale correttamente è proseguita per concludersi dopo la decisione del rinvio a giudizio. In proposito giova richiamare l'autorevole approdo giurisprudenziale alla cui stregua i divieto, per il giudice ricusato, di pronunciare sentenza, e solo sentenza, ex art. 37 comma secondo, cod. proc. pen., opera sino alla pronuncia di inammissibilità o di rigetto, anche non definitiva, 13 dell'organo competente a decidere sulla ricusazione, essendo, tuttavia, la successiva decisione del giudice ricusato, affetta da nullità qualora la pronuncia di inammissibilità o di rigetto sia annullata dalla Corte di cassazione e il difetto di imparzialità accertato dalla stessa Corte o nell'eventuale giudizio di rinvio ( Sez. Un. 27.1/9.6.2011, Tanzi, Rv. 249735). Dal che consegue che è del tutto legittima la prosecuzione dell'attività giurisdizionale, pur sottoposta alla condizione risolutiva,ai sensi dell'art. 42 comma 2 codice di rito, dell'accoglimento della istanza di ricusazione insieme all'eventuale deliberazione in ordine alla conservazione di efficacia degli atti compiuti in precedenza dal giudice ricusato. E' ancora infondata deve ritenersi l'eccezione in merito alla inutilizzabilità delle dichiarazione rese in dibattimento del teste capitano MI in tesi rese sul contenuto delle intercettazioni di conversazioni non ancora ad opera del perito trascritte. Corretto il principio di diritto invocato, inappropriato invece il suo richiamo con riferimento alla fattispecie concreta nella misura in cui la testimonianza ha avuto ad oggetto non già il contenuto delle conversazioni intercettate, in tal caso risultando inficiato il procedimento logico della decisione, che trascurerebbe il contenuto della fonte di prova fondamentale, quanto il contesto, la cornice in cui le predette conversazioni si collocavano, al limite con l'indicazione, pur possibile, delle voci riconosciute dei dialoganti, imputati o meno che fossero. Da qui il rilievo giudiziale, per nulla contestato dalle difese, del riferimento, ai fini della motivazione della り decisione, solo e soltanto alle trascrizioni delle conversazioni, con l' espulsione di qualsiasi riferimento al loro contenuto eventualmente operato dal teste. - ― del-9- Esaurito l' esame dei primi cinque motivi di ricorso da lett. a) ad e) ricorrente RE NI, per quattro quinti comuni al coimputato RE IO, occorre affrontare il principale motivo di gravame del ricorso come ampiamente e diffusamente trattato dai suoi due difensori e centrato sulla denuncia della violazione delle regole di valutazione della prova e della manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza, per via del denunciato mutamento dell' oggetto della prova, scolpito nel capo di imputazione nell'aiuto elettorale dato all' imputato da una ben individuata apposita confederazione di 'ndrine del basso versante jonico reggino- le cosche BI/TI di Africo e Roghudi, Cordì di Locri, TA di Bova Marina e diluitasi, poi, la confederazione, in sede di appello, una volta che alcuni coimputati- ST IO e UT IU- erano stati prosciolti in sede di udienza preliminare, altri - RA IU, GE NA, RA IU, NÒ SA e NÒ IU - assolti nel richiesto giudizio abbreviato, nelle singole unità costitutive dalle varie cosche non più considerate confederate a formare una entità autonoma. La ragione di doglianza non è fondata e, pertanto, va disattesa. Devesi premettere che, in conseguenza della autonomia dei procedimenti, il giudizio di colpevolezza dei due coimputati, RE NI ed NÀ PA che hanno optato per il giudizio ordinario, al limite avrebbe potuto prescindere, previa congrua motivazione, dagli esiti del distinto procedimento, in abbreviato, contro gli altri 14 coimputati, anche solo in base alla diversa valutazione dei medesimi fatti. Nel caso di specie,comunque, la corte di appello ha ritenuto di condividere, nel suo autonomo e libero giudizio, l'esito del giudizio abbreviato nella parte in cui il fatto oggetto dell' imputazione era stato specificato in un patto politico-mafioso elettorale intercorso tra il politico,concorrente esterno e non tra una unica unità costituita dalle cosche confederatesi perla comune raccolta di voti a vantaggio del politico colluso, ma, invece, tra un patto del politico con le singole "ndrine" non collegatesi tra loro. Alcuna mutazione del fatto, ed è la stessa difesa che non la prospetta sotto il profilo della violazione dell'art. 521 codice di rito, si è verificata tale da configurare una discrasia tra fatto contestato e fatto ritenuto, per potersi ritenere la prima fattispecie compiutamente compresa nella seconda, con la conseguente salvaguardia del diritto di difesa che dalla mutazione di un aspetto accidentale del fatto non ha subito certo alcun pregiudizio. Né d'altra parte può aver costituito un vulnus alla decisione l'assoluzione degli associati, ad eccezione dell' NÀ PA, come indicati nel capo di imputazione, una volta che i giudici di appello, implementando corposamente il compendio probatorio con l'acquisizione di nuovi elementi probatori, costituiti dalla testimonianza di ufficiali di p.g. e del collaboratore di giustizia LO ES, nonché da sentenze anche passate ingiudicato, da intercettazioni operate in altri procedimenti e di cui è stata disposta con perizia la trascrizione, hanno ritenuto , con argomentazione congrua ed esente da vizi di illogicità manifesta, il perdurante collegamento, ai fini di un appoggio elettorale, del RE a personaggi di chiara caratura mafiosa. La difesa dell' imputato, invero, si impegna ad analizzare singole conversazioni intercettate, quali quelle già indicate nella parte espositiva, per darne una interpretazione nel senso al massimo di una verificata contiguità con persone vicine alle cosche di "ndrangheta, che avrebbero agito per interessi personali, circoscritti al massimo nell'ambito familiare di ciascuno, senza le cointeressenze e senza la previsione dei vantaggi derivanti al gruppo di appartenenza. Tema, chiaramente affrontato dai giudici di merito e risolto in senso contrario alle difese, perchè collocato in un contesto panoramico più ampio ed in una prospettiva diacronica che comprende un ampio arco temporale, di oltre dieci anni, che vede l' imputato in ricerca frenetica di appoggi elettorali provenienti dai gruppi mafiosi evidenziati proprio dalla caratura criminale dei personaggi contattati. Così sono contestati dalla difesa, come insignificanti, i rapporti intrattenuti dal RE con due personaggi di spicco di “ndranghera, quali VA AN e NT TI, uomini di spicco delle cosche TA e VA di Bova, condannati entrambi, nel procedimento cd. “Bellu Lavoru”, con sentenza definitiva datata 22.12.2012 per aver fatto parte della “ndrangheta e delle sue articolazioni 66 territoriali, denominate“ cosca BI-Bruzzaniti- Palamara", cosca VA, cosca TA finalizzate tra l'altro “ad impedire ed ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli associati, ai concorrenti esterni, in occasione di consultazioni elettorali”. Le frequentazioni dei due con il RE NI sono state opportunamente segnalate dai giudici dell'appello attraverso il richiamo di conversazioni intercettate che risalgono sì all'anno 2007 ma che trattano di argomenti 15 che hanno riferimento alle elezioni del 2005, in occasione delle quali l' NT riferisce di aver appoggiato con duemila voti la candidatura dell' imputato che in cambio gli prometteva di “mandare a chi volevo in segreteria...,”. E l'appoggio di un tale importante personaggio mafioso alla candidatura del RE è confermato dalla articolata deposizione del teste MI, capitano dei Carabinieri, i che lo definisce suo fidato collaboratore, come del resto evidenziato dalla altra conversazione intercettata il 12.1.2008 nel cui contesto i due, con altri, parlano dell' imminente stanziamento di fondi straordinari per le aree depresse della Calabria, con la previsione di seimila posti di lavoro e della necessità di “....entrare in questi canali che sono importanti.....". A fronte di un tale significativo contesto probatorio, la difesa si limita a banalizzare tali significative circostanze sottolineando che le conversazioni risalgono ad un tempo che non è proprio quello proprio dei fatti di cui all' imputazione, citando solo stralci delle conversazioni, ritenute poco significative sì, ma perchè disancorate dal contesto complessivo. Ed altro riscontro, del tutto sottovalutato dalla difesa dell' imputato RE NI, sono i rapporti tra questi e VA AN, appartenente ad un storico "casato di 'ndrangheta", reggente della omonima cosca di Bova Marina durante la detenzione 4 del fratello NI, ristretto in carcere per la condanna di associazione a delinquere ex art. 416 bis e di duplice omicidio. Emblematica l' affermazione di un imprenditore della zona, tale ET OL, che riferendosi al peso elettorale del personaggio, si esprime con la frase “logicamente con IN VA dietro, non arriva secondo". Ora i giudici di merito richiamano l' incontro avvenuto il 26.6.2006 all' interno della direzione sanitaria della clinica LL Anya tra l' imputato, il VA ed il OL, dai cui dialoghi si trae -rilevano i giudici di merito- l' interessamento dei tre per le elezioni del Sindaco di Bova, con l' impegno del RE di appoggiare la candidatura proposta dal VA in cambio dell' impegno di quest' ultimo a favore del primo per le future elezioni. In questo stesso contesto il AL ringrazia il RE per l'assunzione della figlia presso la sua struttura sanitaria che, a prescindere dalla sistemazione lavorativa della ragazza, significa la manifestazione di un “senso di 16 rispetto" reciproco tra il capo-mafia e l' imputato. I giudici di merito valorizzano la circostanza capace, in chiave retrospettiva, di dare un significato ai contatti del RE con altri personaggi mafiosi, circostanza eppure solo banalizzata dalla difesa del RE che ne sottolinea la modalità cronologica successiva alle elezioni regionali del 2005, obliterando così, oltre il disvalore una volta collocato l'episodio in una dimensione cronologica unitaria e panoramica, il dato costituito dalla contestazione che ha riferimento ai condizionamenti delle elezioni per un periodo che viene fissato in imputazione "..sino al Settembre 2007 e tutt'ora in corso. -9- Vi è anche da sottolineare che il rilievo difensivo secondo cui l' assoluzione di tutti gli intranei, nel parallelo giudizio abbreviato, alle n'drine indicate nel capo di imputazione si riverberebbe negativamente sulla possibile configurazione di un concorso esterno alle cosche cela un errore di diritto costituito dalla negazione della invece ben possibile rivalutazione diversa di dati significativi nel processo de quo, autonomo da quello abbreviato, anche perché i giudici dell'appello hanno potuto. come già rilevato, tra l' altro avvalersi di supporti probatori diversi perché nuovi. 6 Così, mentre i giudici dell'abbreviato assolvono RA IU nonostante la sua condanna definitiva per associazione a delinquere nel processo Armonia - associazione a delinquere peraltro finalizzata a favorire la confluenza di pacchetti di preferenze elettorali a favore di referenti in collegi elettorali corrispondenti alle zone di influenza dell' organizzazione criminale -, e lo assolvono perché, nonostante che fossero emersi in quel processo i suo contatti con RE e il suo appoggio nelle elezioni del 2000, sottolineano il dato temporale, come fissato dall' imputazione, di chiusura della condotta associativa ed il fatto che il predetto si era dato alla latitanza dal 2000 al 2004, la sentenza impugnata valorizza proprio, per la configurazione del concorso esterno, i contatti avuti dall' imputato con il RA, richiamando una conversazione intercettata del Luglio del 1998 tra il predetto e tale NG NA, nel corso della quale il primo riferisce di essersi incontrato con l' imputato, di avergli offerto il suo appoggio per le elezioni per “avere nella Regione uno che ci può garantire qualcosa, nella peggiore delle ipotesi qualche lavoro...”. Nella stessa data viene richiamata altra conversazione nella quale il RA sottolinea la necessità di impegnarsi per raccogliere voti nella zona sotto il controllo della cosca BI" a cui appartiene. Il tutto viene saldato con il contenuto di una conversazione intercettata tra tali FO IO RI, autista del politico, e CO LI in data 29.8.2006, nel corso della quale il primo riferisce dell'appoggio elettorale del RA “..quindici - venti giorni prima che il RA 17 fosse arrestato..." ed ancora altre, quale quella avvenuta il 1.4.2006 in cui due soggetti, indiziati di appartenere alle cosche, tali DO ON e SE CO richiamano una “ mangiata elettorale",con la presenza di RE NI ed IO, PA NÀ e NA NG, commentandola con una frase che coinvolge non certo i singoli partecipanti,ma le cosche mafiose loro referenti, la seguente." ..c'è compare MM gli dobbiamo dare una mano che è a disposizione nostra".. Il tutto evidenzia la continuità e la non occasionalità del patto politico mafioso in vista delle elezioni che deve ritenersi vigente, in mancanza di circostanze distoniche, per l' intero arco temporale richiamato in contestazione. Non mancano poi i giudici di merito, proprio in forza del novum acquisito in sede di dibattimento, di svilire l'argomento, valorizzato dai giudici del parallelo processo abbreviato, dell'assoluzione del NG dal delitto associativo, rilevando i suoi collegamenti con BI IU, capo della cosca omonima, e del di lui genero IU RA, dei quali aveva favorito, giusta sentenza del gup di Reggio Calabria del 21.2.2006, la latitanza insieme ad altro personaggio mafioso di spicco, VA VI. -10 - Parimenti il discorso giustificativo dei collegamenti di NÀ PA con RE NI, attraverso contatti continui con il figlio NI nel corso della 4 campagna elettorale del 2005, è documentato dalle numerose conversazioni intercettate - del 3.4.2005, 23.3.2005, del 7.4.2005, quella tra IA NI e ID SS del 5.3.2005, ed altre ancora che per la verità, alcune già riscontrate dai - giudici di primo grado, non sono certo contestati dalla difesa di RE NI. Le critiche defensionali si rivolgono su altro versante del discorso giustificativo giudiziale, quello in merito all'appartenenza dell' NÀ all'associazione di 'ndrangheta Zavattiera-AL NO, dominante nei Comuni di Roghudi e di Roccaforte del Greco. Ora sul punto le ragioni di doglianza dell' imputato si rivelano insufficienti nella misura cui non affrontano l'ampio spettro del coacervo degli elementi di prova considerati dai giudici di appello e sottovalutati, perchè molti nemmeno considerati, dai giudici di primo grado: l' esistenza di una faida mafiosa tra le due cosche AL e ER come riferita dal teste maresciallo OL attraverso l' indicazione degli omicidi e degli attentati per ritorsioni avvenuti nei territori del Comuni di Roghudi e Torre del Greco, ed attestata in via definitiva della sentenza, per l'appunto, sulla cd. faida di Roghumi;
l'appartenenza, tra gli altri, alla cosca capeggiata da VA NO di PA AT, come riferito dalle deposizioni rese nel dibattimento di secondo grado dal collaboratore di giustizia ES LO, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca viene analizzata, per compiutamete condividerla, dai giudici di merito di secondo grado;
il contenuto di una serie di conversazioni intercettate, acquisite dai giudici di secondo grado da altri procedimenti, e in sede dibattimentale trascritte dalle quali emerge la figura centrale e referente della cosca NO proprio dell' AT;
la sua qualifica di “basista", conferitagli dalla cosca di appartenenza, grado di tutto rilievo che segnala una posizione di vertice dell'affiliato in grado di gestire l'esercizio del diritto di voto nel 18 territorio di propria influenza. Ora delle numerose conversazioni dal cui contenuto emerge la figura mafiosa d ell'NÀ, impegnato a raccogliere voti nell' interesse del gruppo di appartenenza, la difesa di RE NI ne attenziona solo alcune, riportandone spezzoni di brani e contestandone il il significato che ne traggono i giudici di merito. Occorre in proposito premettere che l' interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, così come la interpretazione degli elementi "esterni" qualificanti le medesime conversazioni ambientali è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità, se lacome nella fattispecie è accaduto - - valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (in questo senso Sez. 6 n. 43526 del3.10/9.11.2012, ric. Audino NI + a.; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724). Ma anche per un duplice ordine di ragioni il taglio critico delle argomentazioni difensive non è vincente. Da un lato perché minimizza ingiustificatamente quelle intercettazioni da cui i giudici di merito traggono la convinzione della intraneità dell' NÀ alla associazione di 'ndrangheta. Si richiamano in proposito le conversazioni tra terzi, quella tra PR LO e AL VA, che riferiscono del grado di "basista" dell'NÀ e l'altra tra MA NI, condannato in via definitiva per il reato di associazione a delinquere con sentenza passata in giudicato nel procedimento cd. "Bellu lavoru" Cass. 22.12.2012-, e RA IU in cui si indica - chiaramente quale sia la posizione ed il ruolo nel contesto della 'ndrangheta della " 66 base", organismo direttivo deputato ad azioni di coordinamento e controllo della attività degli affiliatim nonché la vestizione di “basista” dell' NÀ ed il significato “tecnico" che una tale qualificazione riveste nel contesto criminogeno della 'ndrangheta. E l'affiliazione dell' NÀ viene peraltro confermata e suggellata dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ES LO rese nel dibattimento di appello. La seconda ragione che segnala l' inconcludenza degli argomenti difensivi risiede nel fatto della loro latitanza da un impegno volto a collegare le conversazioni dell'NÀ con RE IO, impegnato in un attivismo frenetico per la raccolta di voti per l'elezione di RE NI, con le relazioni che quest' ultimo coltiva con personaggi di 'ndrangheta di spessore, quali, come sopra riferito, VA AN, NT TI, NG NA, RA IU, collegamenti qualificati dalle motivazioni per interessi che trascendono quelli personali per attingere invece, da un lato, alle manifestate intenzioni dell' imputato di accedere a posizioni di vertice per disporre così dei finanziamenti pubblici a piacimento e per la possibilità, dall'altro, di assumere, come da promesse, in regione persone comunque collegate con i suoi interlocutori, venendo incontro così agli obiettivi criminosi dei gruppi associativi a cui fanno riferimento questi ultimi. -11- La difesa del ricorrente RE NI ha richiamato insistentemente le regole indicate dalla sentenza Mannino per sostenere che alcun serio ed effettivo contributo si sarebbe consumato per il consolidamento e rafforzamento dell'associazione 19 criminosa, una volta escluso che 1 'omicidio di CO OR sia collegato etiologicamente alle cosche che avrebbero sostenuto nella campagna elettorale l' imputato e che avrebbero inteso in tal modo dimostrare la loro perdurante efficacia e stabilità nel territorio. In tal senso la difesa richiama le motivazioni della sentenza di questa Corte,Sez. 6, n, 43526 del 3.10/9.11.2012 che ricollegherebbe la causale dell' omicidio OR con l'interesse dei fratelli NÒ convinti che l'uccisione 66 dell'on. RT, con l'automatico subentro nel consiglio regionale del EA, quale primo dei non eletti, avrebbe potuto dare concretezza a quelle aspettative di assunzioni, "di incarichi ad alto livello" (così in una intercettazione ambientale tra EA SA ed altro sostenitore dello stesso candidato), di favori e di sostegni politico-affaristici, che essi AR avevano maturato nei confronti del EA, anche in base alle promesse che questi aveva fatto per il caso in cui fosse stato eletto consigliere regionale". Ne conseguirebbe che quel contributo causale non si potrebbe in alcun modo configurare per non essere stato per nulla affrontato, sul piano concreto, il tema dell' effettivo consolidamento e rafforzamento della associazione ed, ancora, quel sinallagma sarebbe sconfessato dal fatto che non è stata per nulla dimostrata, nemmeno a livello di tentativo, la realizzazione delle utilità promesse alla associazione dal politico e oggetto del patto elettorale mafioso. 4 La critica difensiva offre l'occasione per una seria puntualizzazione ed un obbligato aggiustamento degli approdi a cui è pervenuta la giurisprudenza di questa corte sul dibattuto tema della necessaria opera di tipicizzazione della fattispecie del concorso eventuale nel delitto associativo nella particolare prospettiva del patto politico- mafioso. Certo la sentenza Mannino sul punto rappresenta il massimo sforzo,alla stregua della legislazione vigente, di tipicizzazione della partecipazione ad associazione mafiosa e, per quel che più rileva in questa sede, del concorso eventuale alla predetta. Così il patto di scambio politico mafioso vede l' uomo politico, non inserito stabilmente nel tessuto consociativo criminoso e privo dell' affectio societatis, impegnarsi, e solo impegnarsi, asolo impegnarsi, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in funzione della competizione elettorale, a rendere favori agli interessi criminale del gruppo. L' impegno dovrà essere serio e concreto in ragione, recita testualmente la sentenza Mannino ", della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell' accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti”.Aggiunge ancora la sentenza che occorrerà che all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro 66 efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali." Il richiamo alla operatività del nesso causale nella ricostruzione della fattispecie è evidente: l' associazione - organizzazione è il secondo termine della relazione causale alla cui stregua definire il contributo causale esterno, così superando la risalente tesi che richiedeva un collegamento con le singole condotte criminose previste dal delitto associativo. Si è solito richiedere comunque per la 20 punibilità del concorso esterno, un contributo dotato di rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento del sodalizio. Nel caso di specie rileva la difesa, non vi è prova del consolidamento e del rafforzamento delle associazioni criminose che hanno stabilito il patto politico- elettorale. Ritiene in proposito la Corte che, a pena di scivolare nelle sabbie mobili di un criterio di tipizzazione del concorso esterno centrato sulla causalità riferita ad una condotta oggetto di un giudizio di idoneità verso un evento il mantenimento ed il - rafforzamento - evanescente e che sfugge alla concretezza del nesso causale collegato ad un evento fisicamente palpabile, al fine in altre parole di evitare che il riferimento alla categoria della causalità serva come espediente retorico che nasconde la ratio decisoria indeterminata che guida il giudice nel verificare il rilievo penale del concorso esterno, è necessario promuovere,,nella prospettiva della problematica del concorso esterno correlata al patto politico - mafioso, un discorso giustificativo più aderente alla esigenza costituzionale della tipicità e tassatività della fattispecie criminosa. Invero una tale esigenza è imposta dal fatto che altrimenti si dovrebbe escludere la punibilità in caso di insuccesso, come è avvenuto nel caso di specie, della campagna elettorale “mafiosa" per non essere stato il politico colluso risultato Ч vincitore, con la conseguente depotenziamento del clan di 'ndrangheta che non ha conseguito il risultato perseguito e magari con il potenziamento, certo non voluto, dell'eventuale clan contrapposto che è riuscito a far eleggere l'avversario politico. Eppure con evidenza il disvalore giuridico sociale è del tutto allineato al giudizio di penale rilevanza della condotta di chi si è impegnato a strumentalizzare il mezzo illecito, costituito dall' operatività di una associazione mafiosa, per conseguire il risultato della elezione alterando il corretto gioco democratico posto alla sua base. Ne consegue che, fermo restando la sufficienza di un contributo dotato di rilevanza causale, indispensabile per sfuggire alla perniciosa assimilazione del concorso esterno con la più labile ed evanescente figura della contiguità, proprio per ricondurre la connaturata flessibilizzazione del paradigma condizionalistico entro la cornice costituzionale della necessaria tipicità e tassatività della fattispecie penale, il patto politico- elettorale si collocherà a pieno nel contesto del disvalore giuridico sociale previsto dall'art. 110 - 416 bis c.p. allorchè in seguito a quel patto si dia inizio alla realizzazione di una delle prestazioni costitutive del suo oggetto, ferma restando la serietà della promessa della prestazione corrispettiva: la messa in movimento delle forze costitutive della associazione criminosa per l'accaparramento dei voti necessari all'elezione del politico, fermo restando l'impegno serio e concreto di costui di agire, una volta eletto, per gli interessi e vantaggi dell' organizzazione criminosa. Peraltro una tale ricostruzione della fattispecie concorsuale esterna è il linea con il dettato della disposizione incriminatrice che sotto questo aspetto deve ritenersi vocata ad un mutamento di natura: da fattispecie tendenzialmente a carattere preventivo a fattispecie di evento : il fine di impedire o ostacolare il libero esercizio 66 del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali", previsto dall'art. 416 bis come oggetto del dolo specifico, dovendosi, quel fine, in concreto iniziare a realizzarsi attraverso la finalizzazione dell'apparato associativo alla raccolta dei voti attraverso in concreto riunioni, divisione dei compiti,scelta dei 21 contesti sociali su cui interferire. Il che nella specie è risultato di certo acquisito nelle carte processuale e nella valorizzazione che di esse hanno fatto i giudici di merito. -12- Fin qui l' esame dei due ricorsi proposti dai due difensori di RE NI relativi al delitto di concorso esterno in associazione di “ndrangheta, le argomentazioni di entrambi quindi da rigettare. Inammissibile,invece, il ricorso, in ordine al reato contestatogli, di NÀ PA, per svolgere critiche di merito, peraltro generiche e,in alcuni passaggi, di una certa oscurità. Manifestamente infondata, peraltro, le censure in merito al difetto di correlazione tra imputazione e decisione: l' aver configurato il concorso esterno ad una confederazione di cosche non è fatto diverso, si ripete, dall'avere ritenuto in sentenza il concorso esterno alle singole cosche anche se non confederate. Contestare la credibilità delle dichiarazioni di ES VA, senza la presa di atto delle circostanze considerate dai giudici di merito che ne attestano la credibilità intrinseca ed estrinseca con riferimento alla posizione di NÀ PA, quale intraneo alla cosca ER-AL-NO di Roghudi, ma rilevandone altre, di circostanze, diverse non incidenti sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, quale l'assoluzione in grado di appello di un componente l'associazione, ovvero la risposta al giudice del dibattimento del collaboratore di giustizia che ha escluso di conoscere, lui, collegamenti tra NÀ e RE NI, non infirma certo le risultanze processuali conseguenti al valore delle conversazioni intercettate e delle altre circostanze che depongono per i collegamenti dell' NÀ con il predetto RE e il di lui figlio e per l' l'impegno da lui profuso nella campagna elettorale del primo. Inconcludente, poi, deve qualificarsi la lunga dissertazione sulle condizioni di utilizzabilità e validità della deposizione dei collaboratori di giustizia alla stregua della normativa prescritta degli att. 197 e 210 c.p.p. senza alcuna specificazione della rilevanza con riferimento alle dichiarazioni rese in dibattimento, con la necessaria presenza dei difensori delle parti, e quindi nel pieno contraddittorio, di ES LO e senza per nulla indicare la ragione nel concreto della invalidità ed inutilizzabilità delle predette. Deve registrarsi ancora il tentativo, di sovrapporre le proprie valutazioni di merito sul significato di solo alcune conversazioni intercettate a quelle esposte, con non certo manifesta illogicità, dai giudici di merito ed indicate nei paragrafi precedenti. Infine assertive, perché non sorrette dalla benché minima esplicitazione delle ragioni a sostegno, le richieste di un trattamento sanzionatorio più mite e della revoca delle statuizioni civili. -13- Alle ragioni di doglianza nelle parti relative ai reati di cui ai capi H) e K) contestati a RE NI la risposta giudiziale deve concludersi, anche a fronte della loro infondatezza, con la declaratoria di prescrizione intervenuta per i reati di falso e di abuso di cui al primo capo, perché commessi il 6.6.2005, alla data del 6.12.2012, per il reato di falso di cui al secondo capo, perché commesso al più tardi il 23.3.2006, alla data del 23.9.2013. La declaratoria di prescrizione non esime però la Corte, anzi glielo impone, di rilevare la correttezza e congruità delle valutazioni dei giudici di merito che hanno 22 ritenuto la responsabilità penale del prevenuto in ordine ai predetti delitti, quella responsabilità in sede di legittimità dovendosi ribadire ai sensi e per gli effetti dell'art. 578 c.p.p., con la conseguente conferma,a fronte della costituzione delle parti civili, delle statuizioni in merito alla colpevolezza del prevenuto. Ora non vale contestare la non falsità della delibera concernente lo storno del bilancio di risorse dalla assistenza farmaceutica a quella assistenziale, con il rilevare che il funzionario, dr. Biamonte, responsabile della attestazione, con nota costituita da una missiva fax spedita all' ASL 11 di R.C. il 23.5.2005 ma datata 22.4.2005, dello squilibrio tra, per l'appunto, la spesa prevista nel bilancio per le prestazioni farmaceutiche e la spesa relativa alle prestazioni riabilitative, è stato assolto nel parallelo giudizio abbreviato. A prescindere dall'autonomia dei due giudizi e dalla possibilità di un loro contrasto, al cui rimedio, se possibile, l' ordinamento appresta i mezzi tecnici, i motivi di ricorso sul punto omettono di considerare l' implementazione probatoria avvenuta nel dibattimento di appello attraverso le deposizioni, tra le altre, del nuovo assessore regionale della sanità, Doris Lo Moro ed il commissario prefettizio dell' Asl 11 di Reggio Calabria, IU Priolo, che hanno concordemente attestato che di un tale sperequazione non vi erano i presupposti né sostanziali né procedurali per non essere stata la sua attestazione preceduta da alcuna formale verifica al riguardo. Peraltro una tale verità è dato trarre - affrontando in questo modo la contestazione dell'abuso di ufficio - dalla condotta dell' imputato al riguardo, dalla velocità sorprendente caratterizzante le fasi procedurali tutte funzionali a stornare la somma di euro 500.000,00 a favore della LL Anya di cui l' imputato era l'effettivo proprietario e gestore. Invero i giudici di merito hanno segnalato una serie di anomalie trasudanti interessi privati, favoritismi, metodi spudoratamente clientelari nei rapporti tra P.A. e cittadino: la missiva del 22.4.2005 redatta dal Biamonte mai protocollata, non presente agli atti ufficiali della Direzione generale del Dipartimento dell'assessorato, rinvenuta in sede di perquisizione sotto il passamano di pelle sulla scrivania di Biamonte, la trasmissione della predetta nota per fax in data 23.5.2005 dall'assessorato regionale della sanità all'ASL 11di R.C., la adozione nella stessa data della delibera 492 della Azienda ospedaliera che apportava modifiche al bilancio preventivo dell' azienda ospedaliera, pur approvato pochi giorni prima, l'attivismo frenetico dell' imputato, come da intercettazioni telefoniche, che esercita pressioni verso i funzionari per accelerare tutta la procedura finalizzata alla stipula in tempi ristrettissimi della convenzione tra l'ASL e villa Anya ed a remunerare alla società correlata per l'anno 2005 le prestazioni di ricovero in residenza sanitaria assistenziale - RSA e RSA/M. Il tutto nel contesto di una gestione privatistica se non domestica della cosa pubblica. In proposito anche in questa sede occorre ribadire che in tema di abuso di ufficio il requisito della violazione di legge o di regolamento può consistere anche nella inosservanza del principio di imparzialità previsto dall'art. 97 comma primo cost. che impone ad ogni pubblico funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, una vera e propria regola di comportamento quale quella di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati trattamenti di favore (Sez. 6, 30.1/15.3.2013, Raddusa B.,Rv. 256003; Sez. 6, 17.2/13.7.2011, Acquistucci, Rv. 250422; Sez. 2, 23 10.6/10.9.2008, P.G. in proc. Masucci e a.,Rv. 243183; Sez. 6, 12.2/19.6.2008, P.M. in proc. c. Sassara e a.,Rv. 239892). Ne consegue che anche le prassi interne di ripartizione degli affari, come dei tempi di decantazione e deliberazione delle decisioni costituiscono strumenti di trasparenza che si traducono, esemplificando per il caso di specie, nel divieto di ingiustificate preferenze o di favoritismi, divieto che impone al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio una precisa regola di comportamento di immediata applicazione. In tale prospettiva già in precedenza si è ritenuto ravvisabile il delitto di abuso d'ufficio in un caso in cui il funzionario della Motorizzazione civile aveva provveduto sistematicamente al preferenziale disbrigo delle pratiche avviate da una specifica agenzia, a discapito delle altre agenzie di pratiche automobilistiche in termini, Sez. 12.2.2008 cit.). Da quanto precede consegue, contrariamente all'avviso della difesa del ricorrente, che nel caso di specie, in relazione all'abuso, è dato riscontrare il requisito della doppia ingiustizia afferente e all'evento dell' ingiusto vantaggio patrimoniale per il prevenuto ed all' ingiustizia della condotta del p.u. nella misura in cui si è svolto secondo cadenze e ritmi sorprendentemente accelerati, condizionati dall'attivismo frenetico, rispetto alla normalità, dell' interessato impegnato ad accelerare l'attività e la remunerazione della sua clinica privata come convenzionata con l' ASL 11 di Reggio Calabria. Parimenti irreprensibile, con riferimento al falso di cui al capo K), il discorso giustificativo dei giudici reggini in merito al delitto di concorso esterno nel falso sul presupposto costitutivo dell'atto conclusivo della procedura innescata dal sopralluogo dei NAS nella struttura assistenziale, che ne rilevava disfunzioni ed irregolarità e costituito,quel presupposto, dal rappresentare come effettuata una visita di controllo da parte dell' ASL che non avrebbe accertato, contrariamente a quanto rilevato dai NAS, irregolarità di sorta. In proposito i giudici di merito segnalano che alcuna verbalizzazione dell' accesso da parte dei funzionari dell' ASL n 11 era stata effettuata, che dai contatti telefonici promossi dall' imputato avverso i funzionari responsabili si traeva il fatto che questi ultimi avevano assicurato, a prescindere da ogni atto ispettivo, meramente formale, il buon esito della verifica. Da qui la logica conclusione, inattaccabile sul piano della legittimità, di un accesso che non si è verificato o se apparentemente compiuto, dall' esito scontato a prescindere da ogni concreto accertamento sulle disfunzioni, peraltro denunciate dai NAS, alla struttura. -14- Parimenti infondata è la censura, comune anche per questa parte al ricorso proposto da RE IO, che mira a rilevare il vizio di motivazione della sentenza in ordine alla truffa - di cui al capo Q) - perpetrata dai due imputati. Comune la critica difensiva: non contestata la richiesta dei responsabili della struttura sanitaria di chiedere ed ottenere, la retta giornaliera per assistiti assenti però dalla struttura. Comune anche l' elemento distonico alla accusa: mancanza di consapevolezza della assenza o anche della richiesta da parte dei due imputati la cui responsabilità sarebbe stata tratta dalla loro posizione statica in seno alla struttura. Ma la critica non coglie affatto nel segno: la piena consapevolezza di RE IO è stata tratta dai giudici di merito non solo considerando il suo ruolo in senso alla struttura di direttore sanitario, e quindi controllore della presenza e della salute dei pazienti, ma anche dal contenuto delle conversazioni intercettate, tutte analiticamente indicate dai giudici di merito che dalla valutazione del 24 loro contenuto hanno tratto con rigore la convinzione della conoscenza della assenza delle persone come indicate nel capo di imputazione. Con riferimento poi al coimputato, RE NI, i giudici di merito hanno non solo valorizzato il ruolo di vero e proprio dominus della struttura ospedaliera, ma hanno rimarcato l' impegno del prevenuto di interessarsi,e lui solo, del funzionamento della struttura, tramite gli assidui contatti e collegamento con i responsabili dell' ASL. Al tutto poi i giudici non hanno mancato di aggiungere valutazioni in merito a quanto tratto dalle conversazioni sempre intercettate di AC IO, uomo di fiducia del RE NI all' interno della struttura sanitaria,dalle quali è dato trarre, secondo il discorso motivato dei giudici di merito, e per nulla considerato dai ricorrenti, della sua conoscenza del dato obiettivo costituito dal meccanismo truffaldino praticato. -15- Per la risposta alle ragioni di doglianza mosse da RE IO avverso le parti della sentenza che hanno riferimento ai reati di cui è stato ritenuto il solo responsabile- i delitti di falso di cui ai capi N, O e P -, con riferimento alle censure in rito, può rimandarsi a quanto esposto con riferimento alla posizione del coimputato, RE NI, che muove alla sentenza le identiche, anche nella esposizione formale, critiche. Le ulteriori, quelle afferenti ai singoli delitti, si rivelano del tutto infondate, anche se il rigetto del ricorso, per quanto riguarda i reati di falso di cui ai capi N, 0 e P deve cedere il passo alla declaratoria di estinzione perchè prescritti. -Così quanto al reato capo N delle false certificazioni, ex art. 481 c.p., delle visite geriatriche di AG CA, RE AO, LI NN e VA AN, materialmente redatte, con il concorso morale dell' imputato, dal responsabile dell' Ufficio di valutazione dell' ASSL, Asaro VA, già condannato dal gip nel prescelto rito abbreviato, il ricorrente ammette la falsità dell' indicazione del giorno della visita, rilevandone la sua innocuità per provare il certificato solo la effettività della visita e non il tempo della sua effettuazione. La argomentazione non convince e in diritto e in fatto. In diritto per la possibile rilevanza del giorno della visita sia con riferimento alle attuale condizioni di salute sia con riferimento ad altri effetti, da quel certificato condizionate, quali, esemplificando, la data del ricovero in clinica, la data dalla quale acquisire il diritto di chiedere ed ottenere la retta et similia. Invero in tema di falsità documentali, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico nella specie) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso la attestazione dei dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. E nel caso di specie rilevavano le condizioni di salute hic ed nunc. Ma è sul piano della ricostruzione del fatto che il motivo di ricorso si rivela del tutto latitante : invero i giudici di merito dai contatti telefonici tra i coimputati, RE IO ed Asaro VA, deducono che i due concordavano i tempi ed le modalità delle visite solo ai fini della redazione del certificato su visite in realtà mai effettuate, funzionale il certificato solo a giustificare il ricovero delle persone nella clinica della famiglia RE. Il reato, consumato nel Marzo Maggio 2006, si è prescritto nel Settembre- Ottobre 2013. Parimenti si è svolto lungo cadenze argomentate corrette e logiche il discorso giustificativo giudiziale in merito alla falsità ideologica della cartelle cliniche relative 25 -e PO IA - capo P - laddove sie PO IAalle degenti SG AR - capo O attestava il loro trasferimento dalla villa Anya in un orario nel quale le trasferite in vita erano in effetti in precedenza decedute, come era agevole desumere dalla conversazioni intercettate e riportate puntualmente in sede di motivazione della sentenza. Anche per queste condotte la difesa richiama ed eccepisce il falso innocuo, ma senza fondamento: l' attestazione in una cartella clinica rilasciata da una struttura sanitaria convenzionata che “un morto è vivo" tradisce la funzione di verità del documento che ha natura di atto pubblico in ordine al momento, al luogo e alle cause de decesso(cfr., per tutte, Sez. 6, 22.11.2012/25.2.2013, Incoronato e a. Rv. 255314). I reati, comunque, commessi rispettivamente l' 11.2.2006, l'uno, il 18.6.2006, l' altro sono prescritti rispettivamente alle date dell' 11.8.2013 e del 18.122013. 4 - 16- Non è prescritto, invece, allo stato il reato di falso di cui al capo S commesso il 6.8.2006. In tale data RE IO, nella sua qualità di direttore sanitario della clinica convenzionata, attestava falsamente nel diario clinico di essere presente nella struttura sanitaria nel momento del trasferimento della paziente AL AR dalla villa Anya al P.S. di Melito Porto Salvo. Pacifica l'assenza dell' imputato dalla struttura sanitaria, la difesa eccepisce l' innocuità del falso. In diritto la tesi non è fondata nella misura in cui la cartella clinica redatta dal medico di una struttura sanitaria convenzionata ha natura di atto pubblico munito di fede privilegiata con riferimento alla sua provenienza dal pubblico ufficiale e ai fatti da questi attestati come avvenuti in sua presenza( cfr., in termini, Sez. v, 16.4.4.8.2009, P. e altro, Rv. 244907). -17- Sono ancora infondati i ricorsi proposti da RE NI,nella sua qualità di imputato, e da LI AN, RE IO e RE TA, nella loro qualità di terzi interessati, avverso la statuizione giudiziale della confisca ex art. 12 sexies 1. n. 356/1992, dei beni già oggetto di sequestro preventivo, sostanzialmente riconducibili alla struttura sanitaria di villa Anya Con riferimento ai terzi ricorrenti, che contestano la ravvisata discrasia tra l' intestazione formale e la proprietà effettiva della struttura sanitaria, occorre premettere che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo, né può farsi riferimento all'indagine sulla sproporzione ed alla natural alternativa o cumulativa dei parametri richiamati dallo stesso art. 12 sexies cit. Ma a fronte della non contestata non disponibilità da parte dei terzi delle elevatissime risorse economiche per la costituzione della società " LL NJ" - nell'anno 2001 t fino all'inizio della effettiva attività della struttura sanitaria 2005-, indisponibilità - evidenziata dagli esiti degli accertamenti sulle effettive risorse economiche dei ricorrenti, come considerate dai giudici di merito, l' onere probatorio si trasferisce dall' organo dell'accusa ai terzi che però, nella specie, affidano la loro difese al mero dato costituito dalla intestazione formale dei beni. Generiche, quindi, le doglianze 26 costitutive dei motivi dei ricorsi di RE TA e LI AN, nonché, per la parte relativa, il ricorso di RE IO. Più articolato il ricorso sulla misura patrimoniale adottata di RE IO, l' effettivo gestore e dominus della struttura sanitaria per assistenza anziani, villa Anya, ma certo non fondato. Devesi premettere che l' att. 12 sexies cit. stabilisce una presunzione relativa di illecita accumulazione in presenza di patrimoni nella disponibilità di imputati di reati particolarmente significativi, quale l'associazione a delinquere di stampo mafioso, nella prospettiva dell'arricchimento criminale. Trattasi di una presunzione iuris tantum, nel senso che la prova liberatoria non può essere intesa in senso squisitamente civilistico, bensì nel senso della necessità di elementi giustificativi attendibili e circostanziati, che, in concreto, il giudice deve valutare secondo il principio della libertà di prova e del proprio libero convincimento (v., per tutte, Cass. Sez. 1, 21.2/21.3.2013, Coniglione, Rv 255082). Ora sulle giustificazioni fornite dall'interessato, i giudici di merito hanno condotto un discorso giustificativo della loro inattendibilità, sulla scia dei dati evidenziati da una consulenza tecnica contabile d' ufficio, che si segnala per la puntualità e correttezza dei dati e dei criteri di ragione adottati. Le integrazioni probatorie fornite dalla difesa nel corso del giudizio di secondo grado attraverso le consulenze del perito agronomo, NI Ielo, e del commercialista, Sergio Giordano, nel senso di ricavi per circa due miliardi di vecchie lire dalla coltivazione di bergamotto per una estensione di circa 20 ettari per il primo e nel senso di un miliardo in contanti risalente ai risparmi dell imputato, sono state analizzate dai giudici di merito e ritenute, con serio, pr 6 l'appunto, ragionamento logico, non concludenti. Invero si è opportunamente rimarcato, da un lato, che il calcolo dei redditi fondiari è stato operato sulla base di elementi presuntivi, senza alcun riferimento a dati concreti e verificabili dai quali si potesse desumere la effettiva coltivazione dei fondi e l' effettività dei ricavi, una volta detratte le necessarie ed ingenti spese per la coltivazione, non certo possibile in base alle sole forze di un coltivatore diretto. Dall'altro si è ancora argomentato sulla inverosimiglianza di un risparmio, quello del genitore del RE, risalente nel tempo, di tale entità conservato sotto il materasso" come proposto dalla ricostruzione 66 difensiva e versato sul c/c in data 15.11.2011. Parimenti il riferimento difensivo ai mutui contratti, ed alle risorse economiche dei c/c derivanti dalla attività politica dell' imputato è stato ritenuto correttamente inadeguato a dare giustificazione di un investimento così rilevante. Non mancano i giudici di merito di richiamare la condanna di RE NI, nella sua qualità di Presidente del gruppo consiliare del CCD in Consiglio regionale, del tribunale di R.C. datata 21.12.2011 per aver utilizzato per fini privati fondi del suo partito ammontanti ad euro 543.000,00, come anche la condanna della di lui moglie LI AN che negli anni, dal 2002 al 2005, aveva versato su un conto corrente cointestato con il marito la somma di euro 1.862.760, di cui euro 275.000,00 provenienti dal coniuge. Se il tutto viene inquadrato nel contesto del tempo impiegato dall' imputato nelle competizioni politiche regionali e nel quadro di una personalità che, nel corso di conversazioni intercettate e riportate fedelmente dai giudici di merito, manifesta la sua insoddisfazione per la modestia dello stipendio di un assessore regionale ammontante 27 a circa euro 10.000,00 al mese e l' interesse invece a gestire i milioni dei fondi pubblici, provenienti anche dalla comunità economica europea, è agevole il giudizio secondo cui il ricorrente non è stato per nulla in grado di vincere la presunzione relativa prevista dall'art. 12 sexies 1. n. 356/1992. -18- L'l'ultimo pur breve rilievo deve dedicarsi alle censure del ricorrente RE NI e RE IO che si dolgono della mancata concessione delle attenuanti generiche e complessivamente del trattamento sanzionatorio loro riservato dai giudici di merito. Sul punto, a fronte della genericità delle argomentazioni difensive che richiamano, unitamente allo loro stato di incensuratezza,, da un lato, per RE IO, l'obbligo di una specifica motivazione allorchè il giudice si discosti dal minimo edittale per la determinazione della pena, dall'altro, per RE NI, l' omessa considerazione dell' imputazione di concorso esterno, e non di partecipazione 4 all'associazione criminale, basterà rilevate che i giudici di merito hanno fatto perno sulla "peculiare gravità e modalità delle condotte poste in essere dagli imputati, sulla continuità nel tempo di comportamenti improntati ad una illegalità diffusa in un contesto caratterizzato da un pericoloso, pervicace endemico contesto di 6 " ndranfgeta". Ora per il diniego della concessione delle attenuanti generiche a entrambi i ricorrenti non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. Quanto poi al trattamento sanzionatorio riservato a RE NI - per RE IO sul punto occorre annullare la decisione con rinvio per la rideterminazione della in seguito alle ritenute prescrizioni – basta ancora una volta puntualizzarepena - che è sufficiente, per salvaguardare la statuizione da vizi di legittimità, che dalla motivazione risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione. Invero il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione rientrando nella sua discrezionalità e non postulando una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RE NI relativamente ai reati di cui ai capi H e K perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di sette mesi di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso di RE NI. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RE IO relativamente ai capi N,O e P perché estinti per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Reggio Calabria per la determinazione della pena relativamente ai reati di cui ai capi Q ed S;
rigetta nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di NÀ PA, RE TA e LI AN e condanna i predetti al 28 pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro mille alla Cassa delle Ammende. Conferma le statuizioni civili e condanna RE NI, RE IO ed NÀ PA alla rifusione in solido delle spese del presente grado in favore della parte civile Regione Calabria che si liquidano in euro tremila oltre accessori per legge, nonché RE NI e RE IO, in solido tra loro, anche in favore dell' Azienda provinciale di Reggio Calabria che liquida in complessive euro tremila oltre accessori per legge. Così deciso in Roma il 22.1.2014 Il Presidente Il Consigliere rel. (Enzo Jaune ) Ciro Petti Pell DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20 FEB 2014 A M LCANCELLERE E R P Claudia Pianell U S 805 N E I O 2 29 9