Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2002, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN ME DE POPOLO IT IANO0 14 75 /02 LA CORM SUPRIM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 7023/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron. 3826 CELENTANO Consigliere Dott. Attilio Rep. Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere Ud.20/11/01 1 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E NZ A sul ricorso proposto da: OR MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell'avvocato CHIRIACO ROBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 4470 DE ANGELIS CARLO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MA, -1- giusta delega in atti;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 6481/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 06/04/98 R.G.N. 487/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato AR AC adiva l'assegno di il Pretore di Roma per ottenere invalidità. Il Pretore accoglieva la domanda riconoscendo però l'assegno con decorrenza dal 1 agosto 1993. A seguito di gravame dell'assicurata diretto a contestare l'indicata decorrenza, il Tribunale di Roma con sentenza del 6 aprile 1998 respingeva l'appello e dichiarava irripetibili le spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che i risultati della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado erano da condividere. A quisto Violen fronte di tale giudizio, le censure dell'appellante si erano concretizzate in richiami a patologie solo genericamente individuate. Per di più risultava omessa la precisa esposizione dell'asserita reale entità delle affezioni nonchè il grado di incidenza invalidante di ciascuna infermità al tempo della pretesa insorgenza. Aggiungeva il Tribunale che l'ausiliare del giudice, dopo avere valutato l'esito della visita medica dell'assicurata e la documentazione specialistica acquisita, era pervenuto ad un giudizio condivisibile. Avverso tale sentenza AR AC propone ricorso 1 per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. L'INPS si è costituito con sola procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso AR AC deduce : insufficienza e contraddittoria motivazione ed erronea valutazione delle circostanze obiettive. In particolare sostiene che il consulente, dopo avere riconosciuto la presenza di un quadro clinico estremamente l'altro artrosicomplesso (tra generalizzata con limitazione funzionale;
patologia cardio-vascolare costituita da tachicardia, da disturbi ковиеGui to Violue alla ripolarizzazione ventricolare, da varicosità diffusa agli arti inferiori;
riduzione della vista;
mastopatia fibrosi modulare;
esiti di interventi chirurgici), comprovato da ampia documentazione, non aveva adeguatamente motivato il suo parere, sicchè erronea si palesavano le conclusioni del Tribunale che a tale parere aveva fatto riferimento. Inoltre,il criterio di giudizio del giudice d'appello si basava su una inammissibile scomposizione analitica del complesso invalidante pur dovendo invece il quadro morboso essere valutato nella sua globalità, tenendo conto dei reciproci riflessi tra le patologie che lo compongono. Nè sotto altro versante poteva trascurarsi 2 di considerare che la AC a partire dal 1988 faceva continuamente uso di psicofarmaci, il che non poteva non limitare la sua capacità lavorativa soprattutto in relazione alle occupazioni confacenti alle sue attitudini(la AC svolgeva funzioni di collaboratrice domestica). Il ricorso è infondato e,pertanto, va rigettato. Questa Corte non ignora l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la decorrenza dei trattamenti pensionistici di invalidità non può immotivatamente essere fatta coincidere con l'epoca degli accertamenti diagnostici poichè le malattie invalidanti preesistono Quito Vidue al momento in cui vengono riscontrate e diagnosticate. La coincidenza dei momenti del raggiungimento del grado di invalidità (rilevante ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale) e degli accertamenti deve quindi affermarsi solo quando per il tipo di andamento della malattia O per altri fattori, la prova certa del superamento della soglia invalidante può ritenersi raggiunta con ragionevole approssimazione solo al momento del riscontro medico (cfr. ex plurimis: Cass. 7 dicembre 2000 n. 15519: Cass. 1 marzo 2001 n. 2955 ed ancora Cass. 15 dicembre 2000 n. 15810 per la statuizione che il superamento della soglia invalidante può essere 3 correttamente riferito al momento degli accertamenti ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente solo allorquando difettino elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso). Orbene, nel caso di specie il Tribunale di Roma si è rifatto al parere del consulente d'ufficio che, nel fissare l'epoca dell'insorgenza dello stato invalidante al momento dello svolgimento delle operazioni peritali, ha tenuto nel dovuto conto la natura delle infermità riscontrate nell'assicurata, l'ampia documentazione in atti nonchè gli esiti degli esami cui ha sottoposto la AC. Ne consegue che la sentenza impugnata, nel riportarsi al parere del КовиGuido Valen suddetto consulente, fornisce dell'inizio dello stato una motivazione congrua, priva di salti invalidante logici e del tutto corretta sul piano medico-legale, e quindi non suscettibile di alcuna censura in questa sede di legittimità, anche nella parte riguardante l'incidenza delle singole malattie e del complessivo stato patologico della AC sulla sua capacità lavorativa. Nessuna statuizione può essere emessa sulle spese del presente giudizio di cassazione essendosi 1'INPS costituita con sola procura e non avendo svolto alcuna 4 attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 20 novembre 2001. ESTENSORE IL CONSIGL;
IL PRESIDENTE You مسكون Ceilin mu ammo Pell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 5 FEB 2002 IL CANCELLIERE I P U D S , A S O S L L A 0 T O 1 , B 3 . A I 3 T S D 5 R E P 'A . A S T L I N S L N E O 3 G P D 7 O - I M I S -3 A N D A 1 E E 1 D S E I E T A G N T E O IS G S T E E G I L I E R IP A D L L O E D 105