Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/04/1999, n. 5699
CASS
Sentenza 13 aprile 1999

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Massime1

Ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale, di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti, la collaborazione deve avere connotazioni di particolare efficacia, non riferita ad episodiche circostanze o solo ad alcuni dei segmenti della intera condotta illecita; deve cioè risolversi in un contributo pieno, per quanto a conoscenza del collaborante -che deve fare perciò tutto quanto in suo potere-, e decisamente rilevante in riferimento ai fini suindicati. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato correttamente esclusa l'attenuante per la rilevanza non decisiva di una collaborazione reticente, essendosi accertato che di altri elementi, taciuti, era in possesso il collaborante, idonei ad un compiuto accertamento dei fatti e ad una più vasta identificazione dei correi e quindi ad incisivamente operare nell'azione di contrasto e di neutralizzazione dell'attività illecita).

Commentario1

  • 1L'attenuante della collaborazione nel Testo Unico sugli stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 1 gennaio 2024

    1. La ratio del comma 7 art. 73 T.U. 309/90 Nei Lavori Preparatori è espressamente affermato che “l'Art. 73 comma 7 TU 309/90 configura un'ipotesi di attenuante ad effetto speciale diretta ad incentivare e premiare il ravvedimento post-delitto del responsabile, secondo la medesima ratio che ispira quella contenuta nel comma 7 Art. 74 TU 309/90, relativamente al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La previsione normativa è uno strumento per agevolare gli investigatori: il premio costituito dalla robusta e significativa diminuzione di pena richiede che le dichiarazioni del reo abbiano consentito un risultato concreto e rilevante nella lotta al …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/04/1999, n. 5699
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5699
Data del deposito : 13 aprile 1999

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