Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale, di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti, la collaborazione deve avere connotazioni di particolare efficacia, non riferita ad episodiche circostanze o solo ad alcuni dei segmenti della intera condotta illecita; deve cioè risolversi in un contributo pieno, per quanto a conoscenza del collaborante -che deve fare perciò tutto quanto in suo potere-, e decisamente rilevante in riferimento ai fini suindicati. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato correttamente esclusa l'attenuante per la rilevanza non decisiva di una collaborazione reticente, essendosi accertato che di altri elementi, taciuti, era in possesso il collaborante, idonei ad un compiuto accertamento dei fatti e ad una più vasta identificazione dei correi e quindi ad incisivamente operare nell'azione di contrasto e di neutralizzazione dell'attività illecita).
Commentario • 1
- 1. L'attenuante della collaborazione nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 1 gennaio 2024
1. La ratio del comma 7 art. 73 T.U. 309/90 Nei Lavori Preparatori è espressamente affermato che “l'Art. 73 comma 7 TU 309/90 configura un'ipotesi di attenuante ad effetto speciale diretta ad incentivare e premiare il ravvedimento post-delitto del responsabile, secondo la medesima ratio che ispira quella contenuta nel comma 7 Art. 74 TU 309/90, relativamente al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La previsione normativa è uno strumento per agevolare gli investigatori: il premio costituito dalla robusta e significativa diminuzione di pena richiede che le dichiarazioni del reo abbiano consentito un risultato concreto e rilevante nella lotta al …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/04/1999, n. 5699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5699 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1) Dott. Giuseppe VIOLA - Presidente del 13.04.1999
2) Dott. Renato OLIVIERI - Consigliere SENTENZA
3) Dott. Francesco MARZANO - Consigliere N.1214
4) Dott. Antonio SPAGNUOLO - Consigliere REGISTRO GENERALE
5) Dott. Vincenzo ROMIS - Consigliere N.9399/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: 1) NI MA, n. in Costermano (VR) il 01.11.1956; 2) IM AN PA RI, n. in Rio de Janeiro il 29.06.1971; 3) NH Da LU DI RI, n. in Porto Alagna il 12.09.1962; avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 19 novembre 1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Non comparsi i difensori dei ricorrenti;
Osserva
1. Con sentenza, a seguito di giudizio abbreviato, del 27 febbraio 1997 il G.I.P. del Tribunale di Milano condannava NI MA alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione e lire ottanta milioni di multa, IM AN PA RI e NH Da LU DI RI, ciascuno, alla pena di anni otto di reclusione e lire e lire sessanta milioni di multa, a questi ultimi riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, tutti per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 73, 1^ e 6^ c., D.P.R. n.309/1990, per fatto accertato in Milano il 26 ottobre 1996.
Sul gravame degli imputati, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 19 novembre 1997, riduceva le pene inflitte dal primo giudice ad anni sette di reclusione e lire cinquanta milioni di multa quanto alla IM AN ed al NH, e ad anni otto di reclusione e lire sessanta milioni di multa quanto al NI, confermando nel resto.
Per come si legge nella impugnata sentenza, il 25 ottobre 1996 personale della Guardia di Finanza sottoponeva a controllo doganale presso l'aeroporto internazionale "Leonardo da Vinci" il NH e la IM AN, cittadini brasiliani, appena giunti da Rio de Janeiro con volo di linea. Nel bagaglio di costoro (due valigie e, in una custodia, due fucili per pesca subacquea) venivano rinvenuti, occultati all'interno delle suole di tre paia di ciabatte da mare e all'interno della canne dei due fucili, sostanza stupefacente del tipo cocaina. Riferiva il NH che: le tre paia di ciabatte ed i due fucili gli erano stati consegnati, in Rio, da un cittadino italiano di nome OB;
giunto a Roma, avrebbe dovuto chiamare una utenza brasiliana e lasciare sulla segreteria telefonica il messaggio di buon esito del viaggio e raggiungere, poi, in treno, Milano, prendendo alloggio all'Hotel Antares Concorde, ove avrebbe dovuto attendere di essere contattato da persone a lui sconosciute (che si sarebbero fatte riconoscere con una espressione convenuta: "viva la figa"), cui consegnare lo stupefacente;
che per tale trasporto avrebbe percepito la somma di 8.000 dollari U.S.A., che gli sarebbe stata consegnata da chi avrebbe ritirato la sostanza stupefacente. Il P.M. autorizzava il ritardo dell'arresto e del sequestro della sostanza stupefacente, al sensi dell'art. 98 D.P.R. n.309/1990. Come concordato, e sotto il controllo degli u.p.g, operanti, alle ore 8 il NH contattava la predetta utenza telefonica brasiliana, ove però non rispondeva nessuno, ne' risultava inserita alcuna segreteria telefonica;
analogo tentativo veniva inutilmente ripetuto alle ore 12 dello stesso giorno. Ad un terzo tentativo, effettuato alle ore 12,45, rispondeva una donna, cui il NH riferiva: "sono arrivato bene... se chiedono di me sono DI... CH, quello che sta parlando... tutto a posto".
Preso alloggio presso il precitato albergo - sempre sotto la sorveglianza del personale di p.g. - ivi il NH veniva telefonicamente raggiunto da una persona - che egli assumeva essere il OB che gli aveva affidato l'incarico - il quale lo informava che nel pomeriggio avrebbe chiamato un suo amico. Verso le 18,50 giungeva nella hall dell'albergo un uomo successivamente identificato nel NI, che, guardatosi attorno con circospezione, si limitava a ritirare un cartoncino con l'indirizzo dell'albergo. Verso le 19 il NH riceveva una telefonata da persona presentatasi come ST che gli rivolgeva la predetta "parola d'ordine" e lo invitava a raggiungerlo presso un bar antistante all'albergo, indicato come luogo più tranquillo dell'albergo; il NH, sempre sotto sorveglianza, vi si recava e nei pressi dello stesso veniva raggiunto dall'uomo che poco prima si era recato nell'albergo, ritirando il cartoncino con l'indirizzo, identificato, appunto, nel NI;
gli u.p.g. a quel punto intervenivano ed il NI cercava di disfarsi del cartoncino relativo all'albergo Antares e di un foglietto, ove, tra l'altro, era annotato: "Antares Concor -137 - W la figa - ST - ON RI NH - Z".
Proceduto successivamente ad un compiuto esame del bagaglio del NH e della IM AN, venivano rinvenuti sei involucri di sostanza stupefacente, cocaina, e, nelle canne dei fucili, altri due involucri della stessa sostanza;
i successivi accertamenti tecnici espletati consentivano di accertare che il peso complessivo della sostanza era di gr. 1.793, 64, con principio attivo tra il 53,90 e 61,65%. Altra sostanza stupefacente, del tipo hascisc, veniva rinvenuta, a seguito di perquisizione, nell'abitazione dei NI.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi i suindicati imputati, per mezzi dei difensori.
A sostegno degli stessi il NH e la IM AN deducono: 1) l'erronea applicazione dell'art. 73, 7^ c., D.P.R. n.309/1990, per avere i giudici del merito disatteso l'istanza di riconoscimento dell'attenuante di cui al predetto 7^ c. della richiamata norma al riguardo richiamando le emergenze processuali che in tal senso militerebbero;
2) l'erronea applicazione dell'art. 69 c.p., sotto il profilo che i giudici del merito avrebbero confermato il giudizio di equivalenza tra l'aggravante contestata (6^ c. della suindicata norma incriminatrice) e le attenuanti generiche, disattendendo lo specifico motivo di gravame al riguardo. Il NI, dal canto suo, deduce i vizi di cui all'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., sotto il profilo che i giudici del merito, nel negare la richiesta concessione delle attenuanti generiche, avevano omesso "ogni riferimento all'art. 133 c.p." ed avevano omesso di adeguatamente motivare al riguardo.
3.0. I ricorsi sono infondati.
Premesso, invero, che le censure proposte attengono, in sostanza, a dedotti vizi di motivazione sui punti indicati (vizi che in sede di legittimità - per espressa previsione normativa - devono risultare dal testo del provvedimento impugnato), i giudici del merito hanno dato congrua e logicamente corretta contezza del divisamento espresso e del percorso argomentativo seguito nel pervenire alle rese statuizioni.
3.1. Quanto al NH, infatti, in ordine al primo motivo di doglianza esplicitato in ricorso deve considerarsi che l'applicabilità della attenuante in questione richiede una collaborazione alle indagini da parte dell'imputato, tale da concretarsi in un efficace contributo o alla neutralizzazione, per il presente e per il futuro, dell'attività criminosa in conseguenza della individuazione dei suoi responsabili, ovvero alla scoperta e sequestro di rilevanti risorse (capitali, sostanze, attrezzature ...) a quella illegittima attività connesse (così anche Cass., Sez. II, 22.5.1995, n. 5890). Tale collaborazione deve avere connotazioni di particolare efficacia, non riferita a episodiche circostanze o solo ad alcuni dei segmenti della intera condotta illecita;
deve, cioè, risolversi in un contributo pieno, per quanto a conoscenza del collaborante, e decisamente rilevante in riferimento ai fini suindicati;
è, quindi, necessario che il collaborante faccia tutto quanto in suo potere (cfr. Cass., Sez. IV, 2.7.1997, n. 1072), cioè espliciti ogni circostanza ed ogni elemento in suo possesso, idonei a consentire il compiuto accertamento delle modalità delle condotte, dei percorsi attuativi e della rete concorsuale o associativa che alla commissione di quei reati presiedono. Non può, in particolare, ritenersi decisamente rilevante, ai fini indicati, una collaborazione prestata al solo fine ed in occasione della compiuta identificazione di uno solo degli anelli terminali di tale apparato concorsuale - nel contesto di indagini di p.g., immediatamente avviate ed in corso, che già avevano accertato la illecita importazione e detenzione di sostanze stupefacenti da parte dell'imputato e che indussero al ritardo dell'arresto e del sequestro appunto per addivenire alla individuazione di correi - ove si accerti che di altri elementi, taciuti, sia in possesso il collaborante, idonei ad un compiuto accertamento dei fatti e ad una più vasta identificazione dei correi e quindi ad incisivamente operare nell'azione di contrasto e di neutralizzazione di quella attività illecita.
Nel caso di specie, i giudici del merito - richiamati i fatti accertati nei termini suindicati -, nel dare compiuta motivazione del diniego di tale attenuante per il NH, hanno evidenziato il comportamento solo parzialmente, e riduttivamente, collaborativo dell'imputato, non esplicitante tutte le circostanze invece a lui note: la genericità delle indicazioni sul "OB", laddove - logicamente rileva la Corte territoriale - "l'affidamento di un tale quantitativo di siffatta sostanza stupefacente e la notevole libertà di movimento consentita al corrieri - i quali non sarebbero stati prelevati subito dopo l'arrivo in aeroporto, ma avrebbero dovuto muoversi autonomamente da Roma a Milano - postulava una solida fiducia in loro da paste dei committenti e, dunque, un rapporto di conoscenza ben più stretto di quanto l'imputato abbia lasciato intendere"; l'avere effettuato la chiamata all'utenza telefonica brasiliana componendo il numero a memoria (sicché da lui, questo, doveva essere ben conosciuto); la risposta di una interlocutrice, non di una segreteria telefonica, sulla quale lasciare solo un messaggio, come asseritamente concordato;
il contenuto del breve colloquio telefonico con la donna (che ripetutamente chiedeva all'imputato:
"come stai?", senza presentarsi - annota ancora la gravata sentenza - tanto presupponendo una conoscenza ed un accordo che non necessitavano di ulteriori spiegazioni"; "una certa resistenza del NH (ibid.) in occasione della conversazione telefonica con "ST", alias NI, risoltasi nella ritrosia a rispondere e a pronunziare il seguito della espressione convenuta, nonostante le insistenze del NI stesso, ritrosia decifrabile come un sommesso segnale di allerta"; l'avere l'imputato ("senza fissa dimora, senza occupazione stabile, con tre figli piccoli a carico":
ibid.) del tutto taciuto in ordine alle modalità ed al programmi per la sua ulteriore permanenza in Italia, versando, con la convivente coimputata, in condizioni economiche e familiari precarie;
l'avere, infine, ancorché con "condotta umanamente comprensibile" (ibid.) inteso escludere la corresponsabilità della consorte", che i giudici del merito, invece, hanno ritenuto conclamata in atti (nè in punto di corresponsabilità di tale coimputata viene mosso, in questa sede, rilievo censorio alcuno).
Deve, perciò, ritenersi che la gravata sentenza ha assolto con congruità e logica correttezza, all'obbligo della motivazione al riguardo, sostanzialmente ritenendo - con giudizio di merito che si sottrae a censure in questa sede di legittimità - che l'imputato si sia limitato, ancorché con "ritrosia", a consentire la immediata individuazione del NI, sempre agendo sotto la diretta sorveglianza degli u.p.g. operanti, ma abbia omesso di prestare una collaborazione piena, al fine di un compiuto accertamento dei fatti, in relazione all'intero contesto, oggettivo e soggettivo, nel quale l'attività illecita concorsualmente contestatagli venne programmata e posta in essere.
Privo di fondamento è anche l'ulteriore profilo di censura fatto valere da tale ricorrente, in ordine all'operato giudizio di equivalenza tra tale aggravante e le riconosciute attenuanti generiche.
La Corte territoriale, infatti, dopo aver richiamato le modalità e le connotazioni del fatto ("il numero delle persone concorrenti nel reato", tenendo conto dei "committenti e destinatari rimasti ignoti"; la indubbia gravità del reato "per la quantità dello stupefacente, per l'importanza del programma criminoso (...) per la capacità criminale delle persone in esso coinvolte a vario titolo", ha ritenuto che le attenuanti generiche possono essere valutate solo equivalenti alla aggravante". Anche sul punto, dunque, i giudici del merito hanno reso congrua e correttamente logica motivazione, che si sottrae e rilievi censori in questa sede di legittimità.
3.2. Quanto al ricorso proposto nell'interesse della IM AN, per quel che concerne l'attenuante suindicata, tale imputata non ha prestato collaborazione alcuna, idonea non solo a giustificare ma semplicemente ad introdurre il tema del riconoscimento dell'attenuante medesima, limitandosi ad addurre e sostenere, ancora in sede di appello, la sua estraneità ai fatti contestatile;
gli stessi motivi di ricorso sul punto appaiono prospettati solo in riferimento alla posizione del NH. E quanto al giudizio di equivalenza tra l'aggravante e le attenuanti generiche riconosciute, anche nei riguardi di tale imputata la Corte territoriale ha dato contezza della resa statuizione, confermativa di quella esplicitata in prime cure: dopo avere, infatti, richiamato le connotazioni di gravità del fatto (come espresse esaminando la posizione del convivente), ha rilevato che le attenuanti paiono giustificabili unicamente con il ruolo gregario rispetto al marito e con una valutazione improntata ad equità", sicché la decisione del primo giudice appare sul punto il massimo consentito dalle risultanze processuali"; e tale divisamento dei giudici del merito si appalesa esente da vizi rilevabili in questa sede di legittimità.
3.3. Quanto, infine, al ricorso proposto dal NI, ha diffusamente richiamato la sentenza impugnata (pagg. 8-10) il ben rilevante concorsuale ruolo dell'imputato nella commissione del reato ("assai più incisivo di quanto l'imputato abbia prospettato") e la gravità dello stesso, conclusivamente rilevando che tale condotta criminosa "... deve trovare riscontro nel trattamento sanzionatorio e (...) non riceve attenuazioni in una condotta processuale dell'imputato, del tutto legittimamente ispirata a scelte difensive, ma che non può esigere positivi riconoscimenti a fronte, si ripete, della gravità del reato". E nel dare contezza dell'esercizio del potere discrezionale attribuitogli dall'art. 62 bis c.p., il giudice non è affatto tenuto a valutare tutti i criteri indicati dall'art.133 c.p., come il ricorrente sembra prospettare, ma è sufficiente che indichi i motivi per i quali non abbia fondatamente ritenuto di esercitare tale potere, a fronte della richiesta difensiva fattane, nella specie facendo riferimento, richiamando le modalità del fatto, al rilevante e cospicuo ruolo dell'imputato nella commissione del reato ed alla gravità dello stesso, come concorsualmente posto in essere.
I ricorsi vanno, dunque, rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte - IV Sezione Penale - rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1999