Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME01-9 09 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 8253/00 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron. 4656 Dott. ID VIDIRI Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 04/12/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende all'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO,unitamente giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
NC CL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G B MARTINI 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e difende unitamente 2001 all'avvocato VALERIO MARTELLA, giusta delega in atti;
4715 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 25618/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 02/12/99 R.G.N. 34535/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. ID VIDIRI;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Pretore di Roma LA Mencarelli premesso che quale dipendente dell'Amministrazione delle Poste e Telegrafi, a seguito di comunicazione, era stato collocato a riposo per il raggiungimento della massima anzianità contributiva e premesso che aveva raggiunto i 65 anni di etànon - chiedeva l'annullamento del recesso con conseguente applicazione dell'art. 18 stat. lav. o, in subordine, il ripristino del rapporto di lavoro in virtù dei principi generali dell'ordinamento in tema di inadempimento del contratto. Il Pretore accoglieva la domanda attrice ed il No Volu Tribunale di Roma, a seguito di gravame dell'Ente Poste, rigettava l'appello e compensava tra le parti le spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che non era dato rinvenire nella legge 29 gennaio 1994 n. 71 un intento di delegificazione tale da attribuire alla contrattazione collettiva il potere di derogare alle disposizioni di legge regolanti il rapporto lavorativo, che prevedono solo la giusta causa o il giustificato motivo come ragioni legittimanti il licenziamento. Precisava ancora il Tribunale che nel caso di specie il comportamento posto in essere 1 dall'Ente Poste non poteva qualificarsi come licenziamento ma equivaleva ad una presa d'atto del verificarsi dell'evento risolutivo costituito dal raggiungimento della massima anzianità contributiva del dipendente, sicchè la ritenuta nullità della clausola contrattuale di cui all'accordo integrativo del contratto collettivo di categoria comportava che la retribuzione intimata era da ritenersi "tamquam non esset", con conseguente proseguimento "de iure" del rapporto e relativo obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute per le prestazioni che il nell'impossibilità di prestatore si era trovato rendere per fatti a lui non imputabili. Veniva in tal ساتل عشب configurarsi una modo a situazione di "mora del datore di lavoro, situazione che accipiendi" implicava l'offerta della prestazione al creditore ed il rifiuto di questi senza alcun motivo legittimo. Tribunale, infine, affermava che l'obbligo di Il retribuzioni non tollerava corrispondere le limitazioni e riduzioni in conseguenza di quanto eventualmente percepito nelle more dal lavoratore sicchè non poteva accogliersi la pretesa fatta valere dell'ente Poste della detraibilità del trattamento (aliunde pensionistico goduto dal dipendente perceptum),il che non precludeva all'ente 2 previdenziale erogatore delle prestazioni pensionistiche di agire per la ripetizione dell'indebito. Avverso tale sentenza la s.p.a. Poste IA propone ricorso per cassazione affidato a otto motivi. Resiste con controricorso LA Mencarelli. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia lamentando al riguardo che il Tribunale non aveva indicato le disposizioni e le ID Violen ragioni che rendevano invalida la clausola del коли contratto collettivo diretta a ricollegare la cessazione automatica del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme del codice civile, della legge n. 604 del 1966 e della legge n. 300 del 1970, sostenendo che dalla lettura delle suddette disposizioni di legge non emerge alcun divieto all'autonomia privata "di individuare cause estintive del rapporto di lavoro a tempo indeterminato". Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza del Tribunale per violazione e falsa applicazione 3 della legge 71/1994 con particolare riferimento all'art. 6, comma 6, adducendo che il giudice d'appello ha errato nel ritenere la contrattazione collettiva di settore priva del potere di disciplinare il rapporto dei dipendenti dell'EPI anche in chiave di integrazione, di specialità e sinanche di deroga rispetto alla generale disciplina legislativa. Con il quarto motivo la società denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (come modificato dall'art. 1 legge n. ID Viole 108/1990) e degli artt. 1362 e segg. c.c. (in relazione anche all'art. 1324 c.c.) in sede di interpretazione e qualificazione della intimata risoluzione del rapporto. Sostiene al riguardo che la comunicazione da parte del datore di lavoro della cessazione del rapporto non era altro che un licenziamento, atteso che la legge 604/1966 e l'art. 18 stat. lav. individuano le uniche fattispecie estintive praticabili dal datore di lavoro sicchè ogni altra ipotesi (impossibilità sopravvenuta della prestazione, forza maggiore, risoluzione automatica) rileva come causa estintiva non già alla stregua della disciplina del diritto comune ma nei limiti in cui configura una giusta causa о un giustificato motivo di licenziamento. Con il quinto ed il sesto motivo la s.p.a. Poste denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 18 1. n. 300/1970 (come modificato dall'art. 1 1. 108/1990) e dell'art. 1418 c.c. (in combinato con l'art. 1324 c.c.), nonchè omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della qualificazione del vizio della intimata risoluzione del rapporto e delle conseguenze sanzionatorie (quinto motivo), ed ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 18 1. n. 300/1970 (come modificato dall'art. 1 1. n. 108/1990), degli artt. 1218 e 1223,1227 e 1175,1375 su un punto decisivo dellaGuilo Violen contraddittoria e omessa e 2094 C.C. nonchè motivazione controversia (sesto motivo). Deduce che il giudice d'appello erroneamente non ha applicato alla fattispecie in oggetto il regime sanzionatorio di cui all'art. 18 stat. lav., del tutto speciale rispetto a quello comune e che consentiva la commisurazione del risarcimento del danno dovuto al lavoratore al pregiudizio effettivamente subito con conseguente detrazione dell'aliunde perceptum, nel caso di specie fruizione delconsistente nella trattamento pensionistico. Con il settimo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1217 c.c. evidenziando al riguardo l'inconfigurabilità della mora accipiendi del datore di lavoro in mancanza di un offerta da parte del lavoratore delle sue prestazioni lavorative. Con l'ottavo motivo di ricorso la s.p.a. Poste IA deduce infine violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., evidenziando che mentre il lavoratore aveva sempre chiesto la declaratoria di illegittimità del licenziamento con le conseguenze risarcitorie di cui all'art. 18 stat. lav. il Tribunale, invece, aveva ritenuto essersi in presenza di una nullità di diritto comune della clausola del GA Wolk collettivo di risoluzione del rapportocontratto lavorativo.
2. vaL'esame dei motivi del ricorso unitariamente compiuto a causa della connessione logico-giuridica delle critiche alla decisione del Tribunale, nonché dell'esigenza di una trattazione sistematica delle questioni sottoposte allo scrutinio della Corte.
3. L'evento della trasformazione dell'amministrazione postale (azienda autonoma statale) in ente pubblico (denominato ente "Poste IA")economico - in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 del d.l. 1° convertito con modificazionidicembre 1993, n. 487, in legge 29 gennaio 1994, n. 71 - a partire dalla 6 data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente (che sono stati emanati con d. P.R. 23.12.1993, pubblicati in Gazz. Uff. 31/12/93), ha comportato la successione del nuovo imprenditore pubblico in tutti i rapporti, diritti e beni del soggetto precedente (Stato) e, in particolare, nei rapporti di lavoro (salve alcune eccezioni), la cui natura è divenuta, per effetto del mutamento del soggetto datore di lavoro, necessariamente di diritto privato (come, del resto, esplicitamente sancisce il comma 2 dell'art. 6 del decreto legge).
4. Ne discende che, sul piano dei rapporti di lavoro, nessun Guulolote rilievo ha avuto l'ulteriore evento della trasformazione dell'ente in società per azioni ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 487/1993, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Deliberazione CIPE 18 dicembre 199, n. 244/1997, pubblicata in Gazz. Uff., 25 agosto 1998, n. 197); tra l'altro, proprio la circostanza che si era già in presenza di rapporti di lavoro di diritto privato e, quindi di "trasformazione" già intervenuta, rende inapplicabile il disposto dell'art. 1 d.1. 6 maggio 1994, n. 432, come sostituito dalla legge di conversione 4 luglio 1994, n. 432, che, con riguardo agli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società di diritto privato, distingue una fase pubblicistica da una di diritto privato, con il prevedere la devoluzione al giudice ordinario delle sole controversie afferenti 7 il periodo del rapporto di lavoro successivo alla trasformazione (cfr. Cass., sez. un., 18 dicembre 1998, n. 12711).
5. Il comma sesto dello stesso articolo 6 del decreto legge, poi, ha previsto che ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti (cioè le condizioni sia economiche che normative) vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina fino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro, in tal guisa provvedendo a dettare un assetto transitorio della normativa sostanziale, come tale non incompatibile con la natura privatistica dei rapporti determinata dalla natura del soggetto datore di lavoro. GAlo LU Infatti, così come è pacifico che la natura pubblica di un rapporto è perfettamente compatibile con una disciplina dettata dal codice civile o dai contratti collettivi, è altrettanto indiscusso che si possa avere un rapporto di diritto privato ancorché la disciplina dei diritti e degli obblighi sia dettata da una normativa particolare. La ricognizione del dato normativo dimostra come la disciplina 6. dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente (e poi della società) non presenti alcun connotato di specialità, risultando perfettamente riconducibile alla previsione di cui all'art. 2093 C.C. Più specificamente, nessun tipo di deroga è riscontrabile al sistema generale delle fonti: dalla natura privata del rapporto discende la possibilità di stipulare contratti collettivi di diritto comune, con la sola particolarità che la legge assume il fatto della loro effettiva stipulazione ad evento che determina (in forza della fonte primaria 8 e non certo del contratto) l'inapplicabilità dell'intero corpus della disciplina speciale rimasta in vigore nel periodo transitorio. Nessuna indicazione si rinviene nella legge nel senso di abilitare il contratto collettivo del settore a fare qualcosa di più degli altri contratti collettivi di diritto comune;
nessuna attribuzione di competenza esclusiva a regolare il rapporto o determinati aspetti di esso (cd. "delegificazione", termine adoperato naturalmente in senso in senso ampio e non tecnico).
7. La conclusione esce rafforzata dalla comparazione con le ben diverse previsioni legislative in altri settori, nei quali la cd. delegificazione è stata, in maniera più o meno ampia, realmente attuata a favore della fonte sociale. ЛИ DE Per i ferrovieri statali, l'art. 21 della 1. 210/1985 ammette i contratti collettivi e i regolamenti di organizzazione ad incidere, sia pure con il limite della salvezza del trattamento precedente di maggior favore, sulle materie della costituzione e cessazione dei rapporti, della responsabilità civile e disciplinare dei dipendenti. Nel rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto - siano essi dipendenti da enti privati, da enti pubblici economici o da società a partecipazione pubblica - l'art. 1,secondo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 (emanata a seguito delle sollecitazioni rivolte al legislatore dalla sentenza costituzionale n. 500 del 1988) prevede che le disposizioni contenute nel regolamento all. A al R.D. 148/1931 (o modificative o integrative dello stesso) possano essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria, alla quale non 9 possono derogare i regolamenti d'azienda. Tratti affatto peculiari caratterizzano, infine, lo statuto attuale dei dipendenti (cd. "contrattualizzati") delle amministrazioni pubbliche, il cui rapporto di lavoro, in ragione della natura dei datori di lavoro (Stato e ad altri enti pubblici non economici), va ascritto ad un genus intermedio tra lavoro pubblico e lavoro privato (vedi Corte Cost. n. 313/1996 e n. 309/1997). La specialità di questi rapporti, discendente dalla loro connessione con l'esercizio di funzioni pubbliche, si manifesta con l'essere assoggettati non soltanto alle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro ID ID subordinato nell'impresa, ma, primariamente, al complesso di regole specifiche dettate dal d.lgs. n. 29/93, con le successive modifiche e integrazioni, tra le quali vanno segnalate proprio quelle che disegnano in modo peculiare i rapporti tra autonomia collettiva e legge: la contrattazione collettiva è specificamente abilitata a regolamentare ex novo tutte le materie già disciplinate dalle norme generali e speciali del pubblico impiego, sostituendole con specifiche clausole contrattuali e determinandone così l'inapplicabilità (art. 72, comma 1); a regolare la materia del trattamento di fine rapporto (art. 72, comma 4); a derogare tutti gli eventuali trattamenti speciali introdotti successivamente dalla legge in ambito normativo ed economico (art. 2, commi 2 e 3); a definire perfino la tipologia contrattuale (materia tradizionalmente riservata alla legge) ai fini dell'impiego "flessibile" del lavoro pubblico (art. 36). Del resto, 10 che in questo settore la fonte collettiva non incontri altri limiti se non quelli posti dal d.lgs. 29/93, dalle norme costituzionali e dai principi generali, si spiega perché i contratti collettivi non rivestono la medesima natura delle fonti collettive comuni, ma sono contratti tipici con efficacia erga omnes, stipulati dai soggetti selezionati dalla legge secondo precise procedure, legge che determina altresì la tipologia contrattuale e i rapporti tra contratti di diverso livello.
8. Pervenuti alla conclusione che i dipendenti del servizio postale lavorano sulla base di un rapporto di lavoro di diritto comune, senza deroghe al codice civile ed alle leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa, il problema dell'ammissibilità della previsione collettiva di una fattispecie di estinzione automatica del rapporto di lavoro si pone secondo lo schema usuale della gerarchia tra le fonti, in virtù del quale il contratto collettivo non può validamente disporre in contrasto con norme imperative di legge.
9. Non rilevano ai fini della soluzione della questione in esame le disposizioni legislative concernenti il trattamento previdenziale dei dipendenti del servizio postale: a differenza che per l'impiego pubblico statale (dove i due aspetti sono trattati da una stessa disciplina), per il lavoro privato la regolamentazione del rapporto di attività è completamente indipendente da quella che presuppone 11 la cessazione del rapporto stesso, come comprova la considerazione dell'età pensionabile e dei requisiti per conseguimento della prestazione previdenziale esclusivamente in chiave di deroga all'applicabilità del regime di stabilità dei rapporti di lavoro (art. 4, co. 2, 1. n. 108 del 1990). Ne consegue che alla previsione dell'art. 6, comma 7, d.l. 487/1993, convertito nella 1. 71/1994, secondo cui per il trattamento di quiescenza dei dipendenti postali si applicano le stesse norme previste per il personale statale, si deve attribuire portata circoscritta, appunto, al trattamento dovuto alla cessazione del servizio, cessazione regolata dal nuovo regime privatistico e non più Guide Viole da quello proprio dell'impiego pubblico (che contempla, ad esempio, la cessazione automatica del rapporto al compimento di un età massima, peraltro con possibilità del dipendente di decidere di protrarre il servizio per altri due anni). 10. Come noto, nella conclusione di un contratto di lavoro, l'autonomia privata si estrinseca essenzialmente nel consenso all'insorgenza del vincolo, mentre il contenuto è quasi esclusivamente determinato da fonti eteronome (la legge e le cd. fonti sociali), con salvezza soltanto della possibilità di pattuire condizioni di maggior favore per il prestatore d'opera. In particolare, gli effetti integrativi del contratto individuale di lavoro sono espressione della disciplina interventistica volta alla tutela del contraente più debole, ed a circoscrivere, di conseguenza, il potere normativo che di fatto può essere esercitato dal contraente più 12 forte. Vi sono, peraltro, casi (divenuti più frequenti nella legislazione recente) in cui le esigenze di tutela si ritengono compiutamente assicurate dalla contrattazione collettiva, con abilitazione di quest'ultima a derogare norme che restano imperative rispetto alla contrattazione individuale. Ma è necessaria, un'esplicita previsione della legge conevidentemente, specificazione dei settori e delle materie. 11. Il sistema è sicuramente nel senso che l'attività lavorativa subordinata può essere prestata esclusivamente in conformità dei tipi contrattuali previsti dalla legge, tipi contrattuali identificati AR non sulla base del mero nomen iuris adoperato dalle parti e delle relative pattuizioni, ma del reale atteggiarsi del rapporto (cd. valore dichiarativo Perciò, si prescindedell'esecuzione). dall'eventuale termine di durata apposto al contratto e il contratto si considera concluso a tempo indeterminato se si versa fuori dalle ipotesi in cui la legge consente la conclusione di un contratto a tempo determinato. E nel contratto di lavoro a tempo indeterminato la volontà delle parti di realizzare l'interesse alla cessazione dei suoi effetti può essere attuata soltanto mediante il negozio unilaterale di recesso (licenziamento e dimissioni), con la conseguenza che, sebbene si sia in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, non si applica la disciplina della rescissione, della risoluzione per inadempimento (ed è esclusa, quindi, la possibilità di pattuire una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456), o per eccessiva onerosità. 13 12. La conclusione è, dunque, che all'autonomia privata non è dato inserire clausole di durata del rapporto (fuori dei casi previsti dalla legge) e neppure condizioni risolutive ai sensi dell'art. 1353 c.c. o condizioni risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 c.c.; di ciò non può fondatamente dubitarsi ove si consideri che alla parte socialmente in grado di predisporre il contenuto contrattuale (il datore di lavoro) non può essere consentito, attraverso la pattuizione di termini o di condizioni risolutive, di sottrarsi alla disciplina limitativa dei licenziamenti (individuali e collettivi) o anche soltanto all'obbligo del preavviso. 13. Al quesito se ciò che non è consentito all'autonomia individuale possa ritenersi consentito a quella collettiva deve darsi sicura GA risposta negativa, sulla base del complesso delle considerazioni già svolte, in difetto di una specifica autorizzazione legislativa ad incidere sulla materia dell'estinzione del rapporto. In particolare, la giurisprudenza della Corte ha più volte precisato che, nel campo dei rapporti di lavoro di natura privata (e, quindi, anche con riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici) non può operare a riposo in relazione al l'automaticità del collocamento raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, come avviene, invece, nell'ambito del pubblico impiego, ma occorre sempre, per la risoluzione del rapporto, il preavviso, ai sensi e per gli effetti degli art. 2118 e 2119 c.c, ritenendo nulla, per contrasto con la normativa civilistica, di carattere inderogabile, lasuddetta 14 clausola contrattuale collettiva recante l'esonero dal datore di lavoro dal preavviso in caso di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (cfr. Cass. 5977/95, 6901/94, 12558/93, con riguardo alla contrattazione collettiva dei dipendenti Enel). La giurisprudenza menzionata ha pure escluso che la validità di una clausola del genere potesse recuperarsi sotto il profilo della condizione di maggior favore praticata ai dipendenti ai quali lo stesso contratto collettivo assicurava una stabilità superiore a quella garantita dalla legge, sulla considerazione che in nessun caso può ammettersi che l'estinzione del rapporto di lavoro per volontà delle parti non consegua al negozio di recesso, la cui legittimità Gurlolek deve essere valutata alla stregua del regime di stabilità applicabile nel caso concreto. 14. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per ritenere destituite di fondamento giuridico anche tutte le altre argomentazioni adoperate dall'azienda postale per sostenere l'ammissibilità dell'estinzione dei rapporti di lavoro al verificarsi dell'evento previsto dalla pattuizione collettiva: la conformità del risultato ad un indirizzo di politica aziendale, ancorché imposto da una fonte primaria, non vale a conferire validità ad uno strumento giuridico al quale la legge non consente di ricorrere;
in nessun caso è consentito contemplare pattiziamente l'estinzione automatica del rapporto di lavoro, ancorché l'intento perseguito sia, in ipotesi, quello di assicurare ai rapporti stabilità superiore a quella garantita dalla legge. 15 15. Conclusivamente, al contratto collettivo di diritto comune non è consentito regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale, mediante la previsione della sua cessazione automatica, senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva. L'incompatibilità tra tipo legale e apposizione di simili clausole risulta evidente ove si consideri che se l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti, eccettuati soltanto i casi di nullità, ex art. 1418 c.c., dell'elemento accidentale. Guilde A conclusioni nella sostanza identiche, la giurisprudenza della Corte è già pervenuta nella definizione di controversie analoghe, concernenti specificamente la risoluzione del rapporto dei lavoratori del servizio postale (Cass. marzo 1999, n. 1758; 20 maggio 1999, n. 4861; 4 giugno 1999, n. 5501; 7 giugno 1999, n. 5584; 17 giugno 1999, n. 6051; 28 giugno 1999, n. 6701, 21 gennaio 2000, n. 610). 46. Una volta escluso che il contratto di lavoro subordinato di diritto comune possa risolversi automaticamente in forza di previsione pattizia, perché non tollera, in nessun caso, l'apposizione di simili clausole, altra questione è se la cessazione delle prestazioni lavorative alla data del raggiungimento della massima anzianità contributiva sia avvenuta a seguito 16 dell'intimazione di recesso da parte dell'azienda postale. 17. Al riguardo appare pertinente il richiamo dell'orientamento della giurisprudenza della Corte secondo il quale, nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conseguente disdetta, non sono applicabili tenuto conto della specialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 (sul contratto di lavoro a tempo determinato) rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo e della qualificabilità dell'azione diretta indeterminato) dell'illegittimità del termine non come all'accertamento impugnazione del licenziamento, ma come azione (imprescrittibile) Guildh - né la norma dell'art. 6 delladi nullità parziale del contratto legge n. 604 del 1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall'impugnazione dell'illegittimo recesso, né la norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro (ancorché la conversione del rapporto a termine nel rapporto a tempo indeterminato dia ugualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno); é peraltro salva l'applicabilità di entrambe le norme citate qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare (con un atto nel quale non é assolutamente ravvisabile un licenziamento) la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato un vero e proprio licenziamento nel presupposto dell'illegittimità del termine e della durata indeterminata del rapporto (Cass., sez. un. 6 luglio 1991, 17 n. 7471, e le successive, conformi, decisioni). Facendo applicazione, entro i limiti di compatibilità, dei richiamati principi alla fattispecie in esame, le situazioni giuridiche astrattamente configurabili sono due: nella prima, le parti si limitano ad adeguare i comportamenti alla, ritenuta, avvenuta estinzione automatica del rapporto al verificarsi dell'evento considerato, ma nella realtà il rapporto continua inalterato a causa della nullità della clausola collettiva che tale estinzione contempla;
nella seconda evenienza, esprimono comunque la volontà di recedere dal rapporto. 18. Consegue da quanto sinora detto che l'avere il Tribunale ritenuto, con motivazione congrua e non censurabile in questa sede Gendo Viole di legittimità, che nella fattispecie in esame si fosse in presenza di una clausola comportante la risoluzione automatica del rapporto lavorativo comportava l'applicabilità delle regole relative al risarcimento dei danni, versandosi in una ipotesi di responsabilità contrattuale. Ne consegue che la suddetta decisione, che non ha affatto violato il disposto dell'art. 112 c.p.c. (il giudice d'appello si è infatti limitato a dare una diversa definizione giuridica ai fatti di causa senza mutare il petitum e la causa petendi) va sul punto pienamente condivisa%; come va anche condivisa nella parte in cui ha ritenuto configurabile nel caso di specie una mora accipiendi per l'ingiustificato rifiuto dell'ente datore di lavoro di ricevere le prestazioni del proprio dipendente, sicchè le censure del ricorrente su tale parte della sentenza impugnata si rivelano, oltre che 18 generiche, prive di fondamento. 19. Come detto, il Tribunale ha, dunque, ritenuto che nella fattispecie in esame si fosse in presenza di una clausola di risoluzione automatica del rapporto lavorativo comportante l'applicabilità delle regole relative al risarcimento dei danni, versandosi in una ipotesi di responsabilità contrattuale. Ne consegue che la suddetta decisione, improntata ad una corretta qualificazione della fattispecie in esame in termini di illegittima risoluzione del rapporto lavorativo e, pertanto, non censurabile su tale punto - nè sull'altro, come pure si è detto, attinente all'obbligo di corresponsione a titolo di mora accipiendi delle retribuzioni ID Vader dovute per le prestazioni che il lavoratore si è trovato nell'impossibilità di rendere per fatto a lui non imputabile va cassata, invece, nella parte in cui non ha tenuto presente ai fini della quantificazione del danno da corrispondersi al dipendente del trattamento pensionistico dallo stesso goduto (aliud perceptum). Sulla base dei principi generali vigenti in materia di risarcimento danni e specificatamente alla stregua della regola della compensatio lucri cum damno e della funzione dell'istituto risarcitorio diretto a rivalere il danneggiato dei pregiudizi subiti e non certo ad operare come causa di ingiustificati arricchimenti - va condiviso l'orientamento secondo cui devono considerarsi detraibili da quanto spettante a titolo di risarcimento dei danni subiti dal lavoratore tutti quegli emolumenti che quest'ultimo non avrebbe percepito se non avesse visto interrotto illegittimamente il 19 proprio rapporto lavorativo, e cioè oltre all'indennità di disoccupazione(o l'indennità di mobilità ex art. 8 1. 23 luglio 1991 n. 223) (cfr. al riguardo Cass. 29 marzo 1996 n. 2906), anche le erogazioni pensionistiche dallo stesso lavoratore godute nel periodo di ingiustificato allontanamento dal posto di lavoro (cfr. in tali sensi Cass. 3 novembre 2000 n. 14387; Cass.. 5 giugno 1996 n. 5228). Le considerazioni ora svolte inducono, pertanto, questa Corte a non condividere la contraria tesi della non detraibilità delle erogazioni pensionistiche(seguita invece da Cass. 29 marzo 2000 n. 6548), dovendosi ribadire ancora una volta che devono essere valutati ai fini della quantificazione della somma da liquidare a titolo risarcitorio sia il danno che il vantaggio che siano conseguenza obe bele Kimmediata e diretta di uno stesso fatto generatore, giusta il dettato dell'art. 1223 c.c. (cfr. al riguardo Cass. 3 novembre 2000 n. 14387 cit.). 20. Per concludere, il ricorso va accolto per quanto di ragione e per l'effetto la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura con la quale si denunzia il mancato computo del trattamento pensionistico ai fini della determinazione dei danni da liquidarsi al dipendente. Ne consegue che, alla stregua dell'art. 384 c.p.c., risultando necessari nuovi accertamenti di fatto la causa va rimessa ad un nuovo giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di L'aquila, che farà applicazione di quanto ora detto. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione. 20
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di cassazione alla Corte d'appello di L'Aquila. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2001. Guise ID IL PRESIDENT IL CONSIGLIERE ESTENSORE A S D S , 3 A 0 O 3 T 1 L , 5 . L A T O . S B R E N P I A ' S D 7 L I L 7 A N - E T G 8 D S - O I 1 O S 1 A P IL CANCELLIERE N D M E E I E Depositato in Cancelleria S , G A I O G D oggi, 11 FEB. 2002 A R E T E L O S T I T N G T A E I T IL CANCELLIEREN E L S R R I L E E D R O D C O 21