Sentenza 11 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2002, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
OGGETTO: Immigrazione - Decre to di espulsione - Impugnazione - Ricorso per cassazione. Notificazio Aula A ne. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SE00292/ 02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEC composta dagli Ill Sigg.ri Magistrati: DE MUSIS Dott. Rosario Presidente R.G.N.4498/00. Dott. Ugo Cons. Relatore VITRONE Cron.545 Dott. Mario Consigliere ADAMO Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rep. Dott. Maria Rosaria CULTRERA Consigliere Ud. 19.10.01. ha pronunciato la seguente: S E N T ENZA sul ricorso proposto da: FE EK NI AL, elettivamente domiciliata in Roma, Via Val di Non, n. 18, presso l'avv. Gianfranco Massafra, che la rappresenta e di fende per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTO DI ROMA;
intimato avverso la decisione del Tribunale di Roma pubbli- cata in data 8 febbraio 2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
2153 1 2001 udito l'avv. Gianfranco MASSAFRA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale dott. Fulvio UCCELLA che ha con- ' cluso pe r il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 31 gennaio 2000 Vir ginie HA FE KE, cittadina camerunense, impugnava il decreto di espulsione del Prefetto di Roma emesso in data 27 gennaio 2000. Esponeva la ricorrente che aveva presentato tempestiva domanda di regolarizzazione della propria presenza in Ita- lia;
che in data 1° marzo 1999 aveva subito il fur- to della borsetta contenente la relativa ricevuta, come risultava dalla denuncia immediatamente pre- sentata presso la Questura di Roma;
che in tale oc- casione aveva precisato di non essere in grado di produrre ulteriore documentazione per la regolariz- zazione della sua presenza in Italia;
che successi- vamente stata convocata presso la Questura per CO- municazioni in merito alla sua richiesta e in tale occasione le era stato notificato il decreto di espulsione. Ciò premesso, sosteneva che il provve- dimento impugnato si fondava sul falso presupposto della mancata presentazione di una richiesta di sa- natoria, la cui esistenza doveva desumersi dall'in- vito della questura a presentarsi presso i propri e la mera mancata decisione in ordine allauffici 2 richiesta di sanatoria non poteva ritenersi suffi- ciente a determinare in via automatica e obbligato- ria l'espulsione dello straniero. Con decisione in data 8 febbraio 2000 il tribu nale rigettava il ricorso in base alla considerazio ne che la FE non aveva mai dimostrato la sua i- ninterrotta presenza in Italia in data anteriore al 27 marzo 1998, la titolarità di un contratto di la- voro subordinato e una regolare sistemazione abita- tiva e che, conseguentemente, i motivi addotti a so stegno del suo ricorso erano destituiti di ogni fon damento. Contro tale decisione ricorre per cassazione NI HA FE KE con due motivi. Con ordinanza del 18-24 maggio 2001 è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ri corso al Prefetto di Roma presso il proprio uffi- cio, e a tanto ha provveduto la ricorrente con atto notificato il 20 giugno 2001. Non ha presentato difese il Prefetto di Roma. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in rela- 360, n. 3, dello stesso codice inzione all'art. quanto la sentenza impugnata ha rigettato il ricor- so per mancanza di prova in ordine ai requisiti ri- chiesti per l'ottenimento del permesso di soggiorno 3 senza pronunciare sul ricorso di essa istante che aveva denunciato la illegittimità del provvedimento negativo. La censura non ha fondamento in quanto dalla stessa narrativa dei fatti contenuta nel ricorso si evince che la FE aveva presentato una domanda di regolarizzazione della sua presenza in Italia, che tale domanda non era sorretta da sufficiente docu- mentazione e che l'istante si trovava nell'impossi- bilità di integrare la documentazione presentata. Tali circostanze comportano l'ammissione della impossibilità di ottenere il permesso di soggiorno attraverso la regolarizzazione della sua posizione non essendo in grado l'istante di documentare la sussistenza dei requisiti richiesti per il soggior- no nel territorio dello Stato e pertanto corretta- mente è stata ravvisata l'infondatezza del suo ri- corso contro il decreto di espulsione, dovendo ri- tenersi del tutto apparente l'asserita mancanza di corrispondenza tra le argomentazioni addotte dal tribunale e i motivi del ricorso presentato per so- stenere l'illegittimità del decreto di espulsione. Col secondo motivo la ricorrente ripropone le medesime censure sotto il profilo del vizio di omes sa motivazione su punti decisivi della controversia non meglio specificati salvo quello del mancato esa same delle contestazioni mosse contro l'affermazio 4 ne della mancata regolarizzazione di una "prenota- zione" della regolarizzazione del suo soggiorno in Italia. La censura non ha fondamento in parte per la sua genericità e in parte perché l'omessa motivazio ne non investe un punto decisivo della controversia essendo incontestato, al di là della portata mera- mente descrittiva delle espressioni usate, l'esatto svolgimento della vicenda posta a fondamento del provvedimento di espulsione. In conclusione, perciò, il ricorso non può tro vare accoglimento e deve essere respinto. La mancata partecipazione al giudizio del Pre fetto di Roma preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2001. Mgo Vikrom IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Pippurie be upurisРозмо VORTER DS 11 GEC Andea Achi LIEREO LIERE il 5