Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1999, n. 1758
CASS
Sentenza 2 marzo 1999

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Nella nuova regolamentazione legislativa (D.L. n. 487 del 1993, conv. in legge n. 71 del 1994) del rapporto di lavoro di diritto privato dei dipendenti dell'ente Poste Italiane, il contratto collettivo per tale categoria di personale - che non è autorizzato a derogare alla legge non essendo identificabile alcuna cosiddetta delegificazione della materia, ma solo privatizzazione del rapporto - non può innovare o derogare rispetto alle norme di legge imperative e quindi è nulla (ex art. 1418 cod. civ.) la previsione contrattuale, secondo cui (a partire dal 31 gennaio 1995) il rapporto di lavoro si risolve automaticamente (senza obbligo di preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva) al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con effetto dal giorno successivo al compimento di quaranta anni utili ai fini pensionistici, perché in violazione del principio (di natura inderogabile) secondo cui il rapporto di lavoro si può risolvere solo per licenziamento, per dimissioni, per mutuo consenso o per lo spirare dei termini per la ripresa del servizio previsti dall'art. 18, comma quinto, legge 20 maggio 1970 n. 300.

Commentario1

  • 1Il risarcimento di danno da licenziamento illegittimo
    Mario Meucci · https://www.filodiritto.com/ · 2 giugno 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1999, n. 1758
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1758
Data del deposito : 2 marzo 1999

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