Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 1
Nella nuova regolamentazione legislativa (D.L. n. 487 del 1993, conv. in legge n. 71 del 1994) del rapporto di lavoro di diritto privato dei dipendenti dell'ente Poste Italiane, il contratto collettivo per tale categoria di personale - che non è autorizzato a derogare alla legge non essendo identificabile alcuna cosiddetta delegificazione della materia, ma solo privatizzazione del rapporto - non può innovare o derogare rispetto alle norme di legge imperative e quindi è nulla (ex art. 1418 cod. civ.) la previsione contrattuale, secondo cui (a partire dal 31 gennaio 1995) il rapporto di lavoro si risolve automaticamente (senza obbligo di preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva) al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con effetto dal giorno successivo al compimento di quaranta anni utili ai fini pensionistici, perché in violazione del principio (di natura inderogabile) secondo cui il rapporto di lavoro si può risolvere solo per licenziamento, per dimissioni, per mutuo consenso o per lo spirare dei termini per la ripresa del servizio previsti dall'art. 18, comma quinto, legge 20 maggio 1970 n. 300.
Commentario • 1
- 1. Il risarcimento di danno da licenziamento illegittimoMario Meucci · https://www.filodiritto.com/ · 2 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1999, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ettore MERCURIO - Presidente -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENTE POSTE ITALIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n^12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente -
contro
NI NC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B.MARTINI n^2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RIZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato EDMONDO GANGITANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6424/96 del Tribunale di MILANO, depositata il 22/06/96, R.G.N. 1085/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/98 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato Maurizio DI CARLO;
udito l'Avvocato Edmondo GANGITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con ricorso al Pretore -giudice del lavoro di Milano SC LO chiedeva nei confronti del proprio datore di lavoro ente Poste LI che fosse dichiarata nulla la clausola dell'accordo integrativo del contratto collettivo di settore prevedente la risoluzione automatica del rapporto dal giorno successivo al raggiungimento del massimo dell'anzianità contributiva (40 anni) e fosse dichiarato altresì nullo, illegittimo ed inefficace - con tutte le statuizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n.300 - il recesso ex adverso comunicatogli il 31 gennaio 1995 (con effetto in pari data) in forza di detta clausola;
in subordine, chiedeva fosse affermato il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso.
Con sentenza 30 maggio 1995, n. 1645, il Pretore, che già aveva ordinato in sede cautelare la reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente, ha accolto le domande principali.
L'appello dell'Ente è stato respinto dal Tribunale -Sezione del lavoro di Milano con condanna dell'appellante nelle spese. Il giudice del gravame ha affermato che col nuovo contratto collettivo (entrato in vigore il 26 novembre 1994) cui faceva riferimento l'art.6, comma sesto. del d.l. 1^ dicembre 1993, n.487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n.71, il rapporto dei dipendenti dell' ente Poste LI ha assunto natura privatistica ed è regolato anche dal citato contratto;
ha affermato, peraltro, la nullità ex art.1418 c.civ. della clausola dell'accordo integrativo del medesimo contratto collettivo, secondo cui il rapporto di lavoro si sarebbe automaticamente risolto il giorno successivo al raggiungimento da parte del dipendente della massima anzianità contributiva. Si tratterebbe, infatti, di disposizione contraria al generale principio secondo cui il rapporto di lavoro cessa per impossibilità sopravvenuta, per fatto volontario delle parti (licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale), ma non anche per effetto di una pattuizione collettiva, non avendo le organizzazioni sindacali potere rappresentativo per l'abdicazione a diritti.
Dalla illegittimità del recesso datoriale discendeva l'applicabilità della tutela reale ex art.18 legge 20 maggio 1970, n.300 la quale è esclusa (art.4, comma secondo, legge 11 maggio 1990, n.108) nei confronti degli ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano esercitato l'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.6 del d.l. 22 dicembre 1981, n.791..." alla detta possibilità di proseguire il rapporto doveva equipararsi quella prevista dall'art.6 della legge 29 dicembre 1990, n.407 (applicabile per il suo tenore letterale anche agli iscritti alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria. e quindi anche agli iscritti al fondo gestito dell'Istituto postelegrafonici e prevedente la possibilità di prosecuzione del rapporto sino al 62^ - e, di poi, al 65^ anno di età per effetto dell'art. 1, comma secondo, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n.503 -, anche a chi avesse maturato la massima anzianità contributiva) la quale rappresentava evoluzione della precedente norma sul pensionamento posticipato e quindi avrebbe dovuto egualmente dare ingresso alla possibilità della tutela reale.
Infine, poiché ai postelegrafonici già spettava il pensionamento al 65^ anno di età (art.4 d.p.r. 29 dicembre 1973 n.1092 contenente il t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), per essi non sarebbe stato necessario esprimere l'opzione per il mantenimento in servizio. Per la cassazione della sentenza ricorre l'ente Poste LI con undici motivi.
Resiste il lavoratore con controricorso illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'ente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art.360, n.3 c.p.c.) in ordine agli artt. 12 e 15 delle disp. prel. agli artt. 6 e 8 della L. 71/94 e si duole che il Tribunale non avesse ritenuto che legittimamente le parti collettive avevano configurato il raggiungimento della massima anzianità contributiva quale clausola risolutiva del rapporto di lavoro (senza peraltro pregiudicare i diritti pensionistici dei lavoratori) essendosi le parti medesime adeguate alle finalità di economicità di gestione e recupero della qualità dei servizi, fatte proprie dalla legge istitutiva dell'ente Poste LI (con la previsione anche di piani di riassetto e di eventuale riconversione del personale: art.8, d.l. 1^ dicembre 1^ dicembre 1993, n.487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n.71). Questa (art.6 d.l. cit.) aveva previsto la privatizzazione del rapporto di lavoro con i dipendenti dell'ente, anche se, sino alla stipula del nuovo contratto collettivo, aveva stabilito che dovessero ancora applicarsi loro i trattamenti previgenti. Era la stessa norma di delegificazione del rapporto di lavoro che confliggeva con la precedente disciplina legislativa, non già le fonti regolatrici di diritto privato cui essa rimandava;
non era dunque ravvisabile violazione dei principi sulla gerarchia delle fonti nella emananda normazione collettiva che avrebbe dovuto regolare in loto il rapporto. Il ricorrente pone altresì in rilievo l'adesione del SC ad una delle organizzazioni stipulanti.
Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art.360, n.3 c.p.c.) in ordine agli arti. 6 e 8 della legge 71194 e si censura la decisione impugnata per non avere il Tribunale considerato la nuova disciplina contrattuale e gli obiettivi perseguiti dal legislatore con la istituzione del nuovo ente (contenimento dei costi, riduzione degli organici, riassetto del personale anche con utilizzazione dei pensionamenti per raggiunti limiti di età e con determinazione di un limite di età pensionabile pari a quello dell'ordinamento privatistico, così come poi previsto nel contratto di programma stipulato dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni con l'ente Poste LI in conformità all'art.8 del decreto legge ult. cit.). La legge istitutiva non ha regolato espressamente il rapporto di lavoro del personale, ma ha lasciato all'autonomia contrattuale la ricerca dei modelli più idonei a perseguire gli obiettivi di risanamento imposti dal legislatore e a tali criteri si era attenuto il contratto collettivo. Rileva in particolare il ricorrente che era stata così fissata una forma risolutiva del rapporto di lavoro concernente dipendenti già con anzianità contributiva massima e quindi destinatari del miglior trattamento pensionistico in assoluto.
Col terzo motivo, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art.360, n.3 c.p.c.) in ordine agli artt.6 e 8 legge 71/94 in relazione agli artt.2068, 2069, 2070, 2071 c.c. e all'art.1418, 1^ comma, c.c., nonché all'art.86 del c.c.n.l.
accordo integrativo di cui all'art.86 del c.c.n.l. [così nel ricorso] e censura l'affermazione del Tribunale secondo cui alla contrattazione collettiva non spetterebbe il potere di individuare cause di risoluzione del rapporto di lavoro. In realtà, l'art.6 della legge n.71 del 1994 attribuisce alla contrattazione collettiva una funzione normativa delegata avendo stabilito (comma sesto) che dalla data di stipula del nuovo contratto il rapporto di lavoro dell'ente sarebbe stato assoggettato alla disciplina collettiva. Il ricorrente enumera molteplici leggi che attribuiscono alla contrattazione collettiva il potere di derogare a norme di legge (altrimenti inderogabili dall'autonomia individuale) o di disciplinare materie prive di regolamentazione;
in particolare il d.lvo 3 febbraio 1993, n.29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego . . .), la legge 15 maggio 1985, n.210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato e la legge n.71 del 1984 istitutiva dell'ente Poste LI in modo inequivoco configurerebbero il contratto collettivo non quale prodotto di autonomia negoziale, bensì come fonte di diritto obiettivo, conseguente all'esercizio di funzioni normative delegate, e perciò efficace erga omnes (avendosi, diversamente, lesione del principio di eguaglianza).
In concreto, il c.c.n.l. prevedeva (art.86) la facoltà di stipulare accordi integrativi, tanto che, nella stessa data della sua stipulazione, le parti avevano sottoscritto l'accordo integrativo in questione contenente ulteriori ipotesi risolutive rispetto a quelle già enumerate dall'art.79 c.c.n.l. circa la risoluzione del rapporto di lavoro al 65^ anno di età, limite superiore a quello generalmente riconosciuto in ambito privato;
inoltre, il SC aveva accettato siffatte pattuizioni collettive per facta concludentia non solo in relazione al limite di età, ma anche in punto di retribuzione. Poiché, alla meno favorevole previsione della risoluzione al raggiungimento della massima età contributiva, facevano da contrappeso la più favorevole disposizione sul limite anagrafico ed altre di contenuto retributivo, non poteva dubitarsi che il SC fosse assoggettato a quella disciplina collettiva nel suo complesso. L'accordo integrativo, quale patto aggiunto o modificativo del contratto collettivo era espressione di una identica autonomia contrattuale e, non comportando rinuncia a diritti di singoli, ma configurando una ipotesi normativa di carattere generale ed astratto, era vincolante anche per il SC.
Col quarto motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art.360, n.3 c.p.c) in ordine agli artt.6 e 8 legge 71/94, all'art.4 del d.p.r. 1092/73 e all'art.2 della legge 46/58, il ricorrente critica l'affermazione del Tribunale che il
SC, secondo la previgente disciplina, avesse diritto a proseguire nel rapporto di lavoro sino al 65^ anno di età in forza dell'art.4 del d.p.r. 1092 del 1973 (t.u. delle nonne sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), che avrebbe abrogato l'art.2 della legge 15 febbraio 1958, n.46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato). In realtà, la legge n.46 del 1958 prevede (art.1), oltre al collocamento a riposo al 65^ anno di età, anche (art.2,comma secondo) la facoltà dell'amministrazione di collocare a riposo d'ufficio l'impiegato con quaranta anni di servizio effettivo.
D'altro lato, l'art.2 della legge n.46 del 1958 attiene al collocamento a riposo, non al rapporto di impiego, mentre l'art. 4 del d.p.r. 1092 del 1973 attiene alla materia pensionistica, cioè al trattamento di quiescenza connesso alla cessazione per raggiunti limiti di età e al rapporto (pensionistico) subentrante a quello di impiego: ne deriva che la successiva disposizione non può ritenersi abrogativa della precedente.
Sotto ulteriore profilo, il ricorrente rileva che sussistendo anche nel precedente ordinamento il collocamento a riposo per massima anzianità, non sarebbero stati configurabili diritti quesiti e lavoratore (oltretutto si sarebbe trattato di mere aspettative). Inoltre la legge 71/94 non prevede alcuna salvezza di diritti acquisiti nell'ambito del rapporto di lavoro del personale rimasto a disposizione dell'ente, ma solo la salvezza dei diritti pensionistici già maturati nell'ambito della previdenza obbligatoria gestita dall'Istituto Postelegrafonici.
Infine la tutela dei diritti quesiti non è assicurata nella successione di contratti collettivi in relazione a situazioni giuridiche non ancora consolidate e comunque l'accordo integrativo bene poteva derogare anche in peius al contratto collettivo. Col quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione di norme di diritto (art.360 n.3 c.p.c.) in ordine all'art.86 c.c.n.l. e all'accordo integrativo, nonché all'art.13 della legge 23 dicembre 1994, n.724. Sostiene che, contrariamente all'assunto del Tribunale,
secondo cui si sarebbe violata con l'accordo integrativo una disciplina inderogabile, non è sancito dall'ordinamento (tanto meno da norme costituzionali immediatamente precettive) un diritto assoluto e incondizionato di proseguire nel rapporto di lavoro sino al 65^ anno di età.
Per contro, l'esclusione da parte dell'art.13 della legge 23 dicembre 1994, n.724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) dei dipendenti dell'ente Poste LI dall'applicazione della sospensione delle disposizioni di legge, di regolamento, di accordi collettivi che prevedono il diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto al pensionamento di vecchiaia, costituisce conferma della legittimità della clausola risolutiva. Col sesto motivo di impugnazione, denunciando violazione di norme di diritto (art. 360, n.3 c.p.c.) in ordine agli artt.6 legge 71/94 in relazione al d.p.r. 1092/73, nonché all'art.6 della legge 407/90, all'art. 1, commi secondo e terzo d. lgs. 503 del 1992, nonché all'art. 6 della legge 108/90, l'ente Poste LI sostiene l'incongruenza del richiamo ad opera del Tribunale alla normativa sostanziale appena citata per derivarne la pretesa illegittimità della clausola risolutiva la quale non contrasta, invece, con alcuna norma inderogabile.
Continuando ad essere applicabile, nei riguardi dei dipendenti dell'Ente, la precedente disciplina previdenziale, permane la corrispondenza tra collocamento a riposo di ufficio e relativi trattamenti pensionistici.
Non vi è, inoltre, riserva di legge in materia di cause di risoluzione del rapporto di lavoro privato.
È inapplicabile la disciplina dell'opzione di cui all'art.6 legge n.407 del 1990, concernente l'età pensionabile, mentre la norma dell'accordo integrativo concerne l'anzianità contributiva. Negli ordinamenti nei quali la massima età anagrafica è stabilita al di sotto dei 65 anni l'opzione consente di proseguire nel rapporto sino al 65^ anno, pertanto solo in tali ordinamenti ha un senso l'istituto dell'opzione.
L'art.6 della legge 407 del 1990 attiene a forme assicurative diverse da quella del personale statale (per il quale il pensionamento era comunque previsto, anche in assenza di opzione, al 65^ anno di età); in relazione alle prime, l'intento del legislatore era quello di determinare un alleggerimento della situazione finanziaria degli enti.
L'assoggettamento del rapporto di lavoro dei postelegrafonici alla disciplina privatistica non avrebbe di per sè comportato l'applicazione dell'art. 1 (in particolare, commi secondo e terzo) del d.lgs. n.503 del 1992 (prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 65^ anno di età, con miglioramenti pensionistici anche se sia stata superata la massima anzianità contributiva) relativo agli iscritti alla assicurazione generale obbligatoria. Per contro, essendo i postelegrafonici iscritti ad una forma di previdenza esclusiva che prevede il massimo trattamento pensionistico con il raggiungimento di 40 anni di contribuzione, non è loro applicabile il disposto dell'art.1 del d. lgs. n.503/1992 sull'elevazione dell'età pensionabile a 65 anni (limite già vigente), e sull'obbligo di comunicare l'opzione.
In ipotesi, anche a voler ritenere possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro a dipendenti già soggetti al pensionamento al 65^ anno di età, l'art.6, comma quarto della legge 407 del 1990 prevede l'applicabilità dell'intera legge 11 maggio 1990, n. 108, la quale a sua volta stabilisce che il regime di stabilità cessa con il raggiungimento della massima anzianità contributiva. La legge 11 maggio 1990, n. 108 (art.4), richiamata dallo stesso art.6 della legge 29 dicembre 1990, n.407, prevede la risoluzione automatica del rapporto, al raggiungimento della massima anzianità contributiva, e la legittimità del recesso unilaterale. Col settimo motivo del ricorso, l'Ente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in ordine all'art.12 disp. Prel. C.c., all'art.4 legge 11 maggio 1990, n.108 e all'art.6 legge 29 dicembre 1990,n.407 per quanto riguarda l'applicabilità della tutela di cui all'art.18 legge n.300/70. Si duole che il Tribunale abbia ritenuto estesa la tutela di cui all'art.18 della legge n.300 a tutti i lavoratori che esercitino la facoltà di opzione di cui all'art.6 legge n.407/1990 e di cui all'art.1 d.lgs. n.503/1992, mentre l'art.6 cit., richiamando l'art.4 della legge 108 del 1990 che prevede l'esclusione della applicabilità del citato art.18, ha escluso esso stesso tale applicabilità.
Con l'ottavo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in ordine agli artt.2118 cc., all'art. 1 legge 604/66 e all'art. 18 della legge n.300/1970
sostenendosi da parte del ricorrente che in modo erroneo il Tribunale ha ritenuto che l'allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro abbia rappresentato recesso illegittimo, mentre non avrebbe potuto parlarsi di licenziamento mi presenza di una risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento dell'anzianità (contributiva) massima in forza di una clausola del c.c.n.l. consensualmente espressa e riferibile alle parti del rapporto e quindi a tutti i lavoratori aventi il massimo di anzianità contributiva, mentre il licenziamento attiene al singolo lavoratore. Per l'automaticità della risoluzione in forza della clausola non è ravvisabile diritto a preavviso o a indennità sostitutiva, non sussistendo neppure quella necessità di reinserimento nel mondo del lavoro che costituisce la ratio di tali istituti ed essendo anticipatamente comunque conosciuta la data di cessazione del rapporto, del resto la legge 26 febbraio 1982, n.54 (art.6 ult. comma) prevede esonero dal preavviso in caso di cessazione del rapporto di lavoro prorogato, per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva. Col nono motivo il ricorrente deduce violazione di norme di diritto in ordine all'art. 6 della legge n. 71/94 e agli artt. 5 e 8 d.lgs. n.503/1992 e si duole dell'applicazione da parte del giudice di appello della disciplina pensionistica di cui all'art.1 d.lgs. n.503 del 1992, mentre avrebbe dovuto applicarsi la normativa di cui al titolo secondo del medesimo decreto legislativo, attinente alle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, normativa alla luce della quale non appare sussistere incompatibilità tra le disposizioni che consentono la prosecuzione del rapporto sino al 65^ anno di età e quelle che prevedono la risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità di servizio.
Il principio della inammissibilità della clausola risolutiva del rapporto di lavoro contenuta nel c.c.n.l. dei dipendenti dell'Ente Poste e nell'accordo integrativo non è sancita da alcuna disposizione di legge, considerato che l'art.5, comma quarto, del citato d.lgs. n.503 del 1992 con l'inciso "le opzioni di cui all'art.1, commi secondo e terzo, ove esercitabili" si riferisce alla facoltà di opzione in tutte le forme di previdenza sostitutive ed esclusive.
Con il decimo motivo di impugnazione, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in ordine alla applicazione della disciplina contrattuale, il ricorrente sostiene che "del tutto contraddittoria è la motivazione posta a fondamento della dichiarata illeggittimità dell'accordo integrativo di cui all'art.86 del c.c.n.l. Pur riconoscendo l'applicabilità del regime pubblicistico in ordine al trattamento di quiescenza nei confronti del personale dell'Ente cessato dal servizio, e all'applicabilità della regolamentazione contenuta nel contratto collettivo di lavoro per rinvio della legge istitutiva in ordine al rapporto di impiego, il giudice del merito afferma che quest'ultimo non possa regolamentare ipotesi di cessazione dal servizio. In realtà, proprio muovendo dai medesimi presupposti, come sopra ampiamente visto, si giunge a conclusioni diametralmente opposte".
Con l'undicesimo motivo di gravame l'Ente denuncia insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio (art.360 n.5 c.p.c.) in ordine alla applicazione della legge 407/90 e,
rilevato che l'art.4 della legge 11 maggio 1990, n.108 limita l'applicazione della tutela reale ex art. 18 della legge 20 maggio 1970, n.300 al lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, si duole che il giudice di appello non abbia ritenuto necessario l'esercizio del diritto di opzione e non abbia rilevato che il SC, ultrasessantenne all'epoca di risoluzione del rapporto, pur consapevole dalle inapplicabilità della legge, non aveva prodotto alcuna domanda di opzione.
Il ricorso è infondato.
Esaminando congiuntamente, per l'intima connessione delle censure, i primi sei, il nono ed il decimo dei motivi di annullamento, rileva la Corte che l'art.6, comma secondo, del d.l. 1^ dicembre 1993, n.487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n.71 (Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero) dispone che il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato ...
Il successivo comma sesto stabilisce che ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto.
La seconda disposizione è del tutto consequenziale alla prima:
una volta privatizzato il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente Poste LI sin dal momento stesso della sua istituzione (a seguito di trasformazione dell'Azienda telefonica, con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente, emanati con d.p.r. 23 dicembre 1993, in G.U. 31 dicembre 1993), sorgeva la necessità di una norma transitoria che regolasse tale rapporto sino alla stipulazione del (nuovo) contratto collettivo di lavoro, l'entrata in vigore del quale avrebbe segnato la fine della precedente. disciplina (peraltro già privatizzata) e avrebbe al tempo stesso rappresentato la fonte della nuova regolamentazione:
solo in questi termini, molto limitati concettualmente, può dunque parlarsi di delegificazione del rapporto, ma non certo nel senso, prospettato dal ricorrente, che la regolamentazione che sarebbe derivata dalla contrattazione collettiva dovesse ritenersi possedere, per il semplice richiamo da parte della legge di trasformazione dell'Amministrazione Poste e Telecomunicazioni, la stessa efficacia della legge medesima.
Ben diversamente l'art.21 della legge 17 maggio 1985, n.210 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato), dopo avere premesso (comma primo) che il rapporto di lavoro del personale dipendente [...] è regolato su base contrattuale collettiva ed individuale, stabilisce che i contratti collettivi ed i regolamenti di organizzazione che in sede di prima applicazione della presente legge, rechino modifiche al vigente regime di costituzione e cessazione del rapporto di lavoro [..] non possono, a pena di nullità contenere una disciplina della materia meno favorevole ai lavoratori di quella vigente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
In tal caso è la stessa legge che demanda alla contrattazione collettiva di regolare anche ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro diverse da quelle vigenti all'atto della istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato, alla condizione, tuttavia, che non si tratti di disciplina meno favorevole di quella vigente al momento dell'entrata in vigore della legge.
Analogamente, nel rapporto degli addetti al pubblici servizi di trasporto dipendenti da enti privati, pubblici economici o società, l'art.1, secondo comma, della legge 12 luglio 1988, n.270 (emanata a seguito delle sollecitazioni rivolte al legislatore dalla sentenza della Corte costituzionale n. 500 del 1988) prevede che le disposizioni contenute nel regolamento all.A al r.d. 8 gennaio 1931, n.148, (nonché le norme di legge sostitutive, modificative o integrative dello stesso) possano essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria (alla quale non possono derogare i regolamenti d'azienda).
Esistono, poi, altre ipotesi, richiamate dallo stesso ricorrente, nelle quali il contratto collettivo ha funzione integrativa del contenuto normativo della legge per il rinvio che questa ha fatto (con tale esplicito intento) alla regolamentazione collettiva di taluni aspetti del rapporto (per esempio: art. 1 legge 8 dicembre 1977, n.903 circa la identificazione dei lavori particolarmente pesanti non affidabili alla donna;
legge 12 giugno 1990, n. 146 circa accordi sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero del personale addetto ai servizi pubblici;
legge 13 maggio 1985 n. 190 sulla individuazione dei requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri) non sono invece equiparabili a tali fattispecie legali le ipotesi, pure richiamate dal ricorrente, in cui è riconosciuto alle organizzazioni sindacali il solo diritto ad essere consultate: artt.1 e 2 legge 19 dicembre 1984, n.863 in tema di contratti di solidarietà; art.4 della legge 23 luglio 1991, n.223 sui criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità. Pur restando fermo che il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente Poste LI, ente pubblico economico, ha natura privatistica, è significativo il raffronto (dal quale possono trarsi, ancora, elementi logici a contrario nella ricostruzione del sistema di regole proprio del rapporto di lavoro dei postelegrafonici) con l'incidenza che la contrattazione collettiva ha avuto nel settore del pubblico impiego a seguito della legge 23 ottobre 1992, n.421 (delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), del d.p.r. 3 febbraio 1993, n.29 (razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.2 della legge 23 ottobre 1992, n.421); del d.p.r. 10 novembre 1993, n.470, del d.p.r. 23 dicembre 1993, n.546 e, infine, del d.p.r. 31 marzo 1998, n.80 (nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, emanale in attuazione dell'art. 11, comma quarto, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
Nel nuovo sistema di settore che ha ricondotto il rapporto di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti (diversi, per quanto ora interessa, dagli enti pubblici economici) sotto la disciplina del diritto civile, delle altre leggi regolanti la materia e dei contratti individuali e collettivi (art.2, comma primo, lett.a legge 421/1992; art. 2 d.lgs. n.29/1993, come sostituito dall'art.2 d.lgs. 23 dicembre 1993, n.546;
art.2 d.lgs. 31 marzo 1998, n.80), la regolamentazione collettiva è venuta assumendo un rango di particolare rilievo essendosi espressamente stabilito che eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario (art.2, comma secondo, d.lgs. n.80 del 1998 cit.).
Ancora, dunque, deve rilevarsi come nulla di tanto innovativo si rinviene, invece, nella nuova regolamentazione legislativa (d.l. 487/1993 convertito in l. 71/1994) del rapporto di lavoro di diritto privato dei dipendenti dell'ente Poste LI, per i quali deve, dunque, confermarsi che il contratto collettivo non può innovare o derogare rispetto a norme di legge imperative.
Il ricorrente valorizza, poi, le disposizioni dell'art.8 del d.l. n.487/1993, convertito in legge n.71/1994, prevedente la stipulazione di un contratto di programma tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il presidente dell'ente su conforme avviso del Ministro del tesoro, avente ad oggetto i servizi da svolgere, la loro qualità, il contenimento dei costi, le tariffe, ecc. e, sulla base di accertate eccedenze, il piano triennale di riassetto e di eventuale riconversione del personale. il tutto finalizzato [tra l'altro] al risanamento economico finanziario dell'ente.
Ma, a parte la considerazione non priva di rilievo, che il piano di programma sarebbe stato res inter, alios acta rispetto al dipendenti e alle loro organizzazioni sindacali, non può certo desumersi da siffatta previsione la facoltà delle parti collettive di introdurre la particolare causa estintiva del rapporto di lavoro del raggiungimento della massima anzianità contributiva, non prevista dall'ordinamento.
Nè a diverse conclusioni può indurre l'art.13 (disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi) della legge 23 dicembre 1994, n.724, il quale, dopo avere stabilito (primo comma) la sospensione della applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, oppure per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti, fatta eccezione (comma terzo), tra l'altro, per i lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni, ha ulteriormente disposto (comma quarto, lettera F) che le disposizioni del comma 3 [da intendersi: le disposizioni in materia di sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità] non si applicano altresì [ ... ] per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al d.l. 1^ dicembre 1993, n.487, convertito con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.71.
Non sembra, infatti, che da tale disposizione possa desumersi un implicito riconoscimento della possibilità delle organizzazioni sindacali dei dipendenti dell'ente Poste LI di stipulare validamente accordi collettivi che stabiliscano la risoluzione automatica di rapporti di lavoro al di fuori delle previsioni della legge. Infatti i trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, vengono presi in considerazione dal primo comma dell'articolo in esame in quanto corrispondenti a diritti (e non a situazioni di soggezione) dei lavoratori, mentre il collocamento a riposo di ufficio "in base ai singoli ordinamenti è istituto proprio del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.
È, comunque, assorbente, in linea generale, considerare che ai fini della questione in esame, non possono trarsi argomenti decisivi dalle disposizioni concernenti il trattamento previdenziale dei dipendenti del servizio postale. Mentre, infatti, nell'ambito dell'impiego statale i due aspetti sono trattati unitariamente da una medesima disciplina, per il lavoro privato e anche per il lavoro pubblico non statale, la regolamentazione del rapporto di attività è del tutto indipendente dalla normativa (pensionistica) che presuppone la cessazione del rapporto medesimo.
Risulta dal controricorso che il c.c.n.l. per il personale dipendente dall'ente Poste LI in data 26 novembre 1994 ha stabilito (art.87) la propria decorrenza dalla data di stipulazione e che dalla medesima data il rapporto di lavoro del personale dell'ente sarebbe stato disciplinato dal codice civile - libro V - dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa, dal regolamento d'azienda, dallo stesso contratto e dal contratto individuale. L'art.79 ha quindi stabilito che la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi già disciplinati dal presente contratto può avvenire: a) per compimento del 65^ anno di età; b) per recesso con diritto al preavviso: licenziamento - dimissioni;
c) per invalidità permanente a svolgere qualsiasi mansione della propria qualifica;
d) per giusta causa ai sensi dell'ari.2119 c.civ. o per giustificato motivo;
e) per decesso del dipendente.
L'art. 81, in relazione alla ipotesi sopra indicata sub a), ha disposto che la risoluzione del rapporto di lavoro [ ... ] avviene automaticamente al realizzarsi della condizione prevista senza obbligo per l'ente di dare preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva. La risoluzione per raggiunti limiti di età avviene dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65^ anno.
Con l'art.86, le parti collettive hanno stabilito che ulteriori modalità di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere previste da idonei accordi collettivi aventi funzione integrativa del presente c.c.n.l..
L'accordo integrativo venne stipulato lo stesso giorno della stipulazione del contratto collettivo appena menzionato e con esso le parti hanno stabilito che, oltre alle ipotesi previste dal c.c.n.l., la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti dell'EPI, dal 31 gennaio 1995, si verifica anche al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con effetto dal giorno successivo a quello del compimento di quaranta anni utili ai fini pensionistici ed avviene automaticamente senza obbligo per l'ente di dare preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva.
In presenza di quest'ultima disposizione. in forza della quale l'ente Poste LI sostiene essere intervenuta per i controricorrenti risoluzione automatica del rapporto, si pone la questione della validità della norma pattizia istitutiva di una causa di risoluzione del rapporto di lavoro non prevista dalla legge, ma soltanto da una pattuizione negoziale collettiva: in altri termini, il problema è se vi sia spazio per l'autonomia privata nella individuazione di cause estintive del rapporto di lavoro a tempo indeterminato quando l'ordinamento (assolutamente ed inequivocabilmente favorevole, in generale, alla protrazione del rapporto lavorativo nel tempo: v. in particolare legge 15 aprile 1962, n.230 sul contratto di lavoro a terminine;
art.3, comma nono del d.l. 30 ottobre 1984, n.726, convertito in legge 18 dicembre 1984, n.863; l. 15 luglio 1966, n.604 e la limitatezza delle ipotesi ammesse di licenziamento ad nutum) già ha individuato le ipotesi nelle quali lo stesso viene a cessare.
Ad avviso del Collegio il quesito deve avere risposta negativa. Esattamente il Tribunale ha affermato che ad un rapporto di lavoro di natura privatistica quale quello intercorrente con l'ente Poste LI devono applicarsi il codice civile e la legge n.604 del 1966 (oltreché la legge n.300 del 1970), onde il contratto di lavoro può risolversi solo per licenziamento, per dimissioni, per mutuo consenso (o dissenso), per lo spirare dei termini per la ripresa del servizio previsti dall'art. 18, comma quinto, legge 20 maggio 1970, n.300. La giurisprudenza di questa Corte suprema, sulla questione (in parte analoga a quella ora in esame) della configurabilità di cessazione automatica del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età anagrafica, ha più volte precisato che, nel campo dei rapporti di lavoro di natura privatistica (e quindi anche con riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti di ente pubblico economico), non può operare l'automaticità del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età, come avviene, invece, nell'ambito del pubblico impiego, ma occorre sempre, per la risoluzione del rapporto, il preavviso, ai sensi e per gli effetti degli artt.2118 e 2119 c.civ. ed ha ritenuto nulla, per contrasto con la suddetta normativa civilistica, di carattere inderogabile, la clausola contrattuale (nella specie, l'art.43, n.14 del contratto collettivo 25 gennaio 1983 dei dipendenti ENEL) che esoneri il datore di lavoro dal preavviso nell'ipotesi di recesso per raggiunti limiti di età (Cass. 27 maggio 1995, n. 5977; 25 luglio 1994, n. 6902; 18 dicembre 1993, n. 12558). Ed è appena il caso, a tal proposito, di rilevare come il preavviso (nella fattispecie oggetto delle citate sentenze: nella presente fattispecie, stante la nullità della clausola di cui si discute, non possono evidentemente porsi problemi di preavviso), escludente di per sè l'automaticità della risoluzione, non possa che ricollegarsi ad un atto di volontà del datore di lavoro (non più vincolato - rispetto al superamento dei limiti di età anagrafica, ma non anche di quelli di anzianità contributiva - alla stabilità del rapporto: art.4, comma secondo, legge 11 maggio 1990, n. 108) di risolvere il rapporto di lavoro, e siffatta risoluzione (per raggiungimento dell'età anagrafica prevista dal contratto collettivo) rientra nello schema legale del (legittimo) recesso datoriale.
Questa Corte, infine (cfr. S.U., sent. 7 agosto 1998, n. 7755 in motivazione), richiamandosi all'opinione della dottrina, ha anche affermato che ammettere fattispecie di estinzione del rapporto di lavoro non sottoposte ai limiti generali del sistema dei licenziamenti (fuori dei casi del venir meno degli elementi costitutivi del rapporto stesso) significherebbe ridurre arbitrariamente i limiti di operatività del sistema. Deve, pertanto, ritenersi la nullitaà, ai sensi dell'art.1418 c.civ., della clausola di risoluzione automatica del rapporto di lavoro per raggiungimento della massima anzianità contributiva contenuta nell'accordo integrativo del 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'ente Poste LI.
Ciò posto, non appare rispondente a corretti criteri di ermeneutica contrattuale sostenere, sotto altro profilo, che nel caso di specie vi sarebbe stata una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ad opera delle parti di esso le quali si sarebbero in tal senso espresse tramite le rispettive rappresentanze sindacali. Occorre, infatti, chiarire - ancor prima di indagare sii quali siano i poteri rappresentativi delle organizzazioni sindacali nei riguardi di singoli lavoratori e con riferimento a specifici, essenziali e decisivi aspetti del rapporto di lavoro - che, in una disposizione generale ed astratta, diretta a regolare in via tendenzialmente preventiva le fattispecie che ne formano oggetto, quale è la disposizione di un contratto collettivo (o di un accordo collettivo:
nel caso di specie il contratto ed il pressoché contestuale accordo non possono logicamente apprezzarsi che come integrantisi a vicenda sia perché non è dedotto che siano intervenuti tra parti collettive diverse, sia comunque in ragione del rinvio del contratto all'accordo integrativo, sia, infine, per la sostanziale equiparabilità gerarchica delle fonti), non può ravvisarsi - in linea di massima - la volontà delle parti di risolvere i rapporti in essere. La norma collettiva che viene in rilievo ha una fisionomia essenzialmente unitaria e non sembra possa ipotizzarsi (il che neppure le parti in causa in effetti prospettano), stravolgendone il senso e con indubbi riflessi di irrazionalità per la disparità di trattamento che ne deriverebbe, una diversa configurazione a seconda che debba applicarsi a lavoratori che già abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva al momento dell'accordo integrativo - il rapporto di lavoro dei quali si sarebbe così immediatamente risolto per recesso di entrambe le parti (e tale è il caso del SC cui venne comunicata la cessazione del rapporto per una data coincidente con quella del 31 gennaio 1995 nella quale secondo l'accordo integrativo avrebbe avuto inizio l'applicazione della clausola di risoluzione automatica) - o ad altri che la avrebbero successivamente maturata, per i quali si sarebbe configurata una clausola di risoluzione automatica (peraltro intervenuta in corso del rapporto), nulla per le ragioni già dette.
D'altra parte, per sostenere che i soli lavoratori che già avessero maturato la massima anzianità contributiva fossero legittimamente rappresentati in sede di contrattazione collettiva dalle organizzazioni sindacali stipulanti (per gli altri lavoratori il problema non si pone perché la clausola di risoluzione automatica sarebbe stata comunque invalida, per quanto già argomentato, anche se stipulata direttamente tra le parti del rapporto di lavoro) nel momento in cui le stesse sancivano la automatica ed istantanea risoluzione del rapporto a tempo indeterminato, occorrerebbe configurare l'accordo integrativo come accordo aziendale (perciò valido erga omnes: Cass. 5 febbraio 1993, n. 1438; 2 maggio 1990, n. 3607) e ritenere che, in ogni caso, il trattamento derivante dall'accordo risolutorio presentava, per i lavoratori per i quali esso avesse avuto validità e (immediata) efficacia, delle contropartite, peraltro veramente difficili da ipotizzare, anche in astratto, per chi veniva contestualmente a perdere la stessa posizione di lavoratore dipendente.
A tale riguardo, questa Corte ha bensì ritenuto che l'accordo aziendale è efficace anche nel riguardi dei lavoratori non aderenti alle associazioni sindacali che l'hanno stipulato, ma purché non contenga solo disposizioni peggiorative (per i lavoratori) della precedente disciplina collettiva, ossia disposizioni (peggiorative) che non trovino compensazione anche parziale in altri vantaggi attribuiti dallo stesso accordo, in quanto in tal caso l'estensione della sua efficacia ai lavoratori non aderenti ai sindacati stipulanti confliggerebbe con i principi di libertà e di associazione sindacale senza trovare bilanciamento in valori almeno pari ordinati.
D'altro lato, la giurisprudenza che attribuisce all'accordo aziendale una efficacia sostanzialmente erga omnes sottolinea la circostanza che esso regola unitariamente indivisibili interessi aziendali dei lavoratori.
Vero è che. come sostiene il ricorrente, la valutazione comparativa di vantaggi e svantaggi derivanti dal contratto deve essere operata su un piano complessivo e non con riferimento, in particolare, al singolo lavoratore, ma quando siano individuabili settori di dipendenti di ampiezza non certo modesta, quale può essere quello dei lavoratori di un'azienda che copra l'intero territorio nazionale i quali già abbiano superato l'anzianità contributiva massima, non sembra rispondere a un criterio di ragionevolezza sostenere da parte del ricorrente che lo svantaggio della immediata cessazione del rapporto di lavoro trovava compenso nell'aumento dell'anzianità anagrafica massima al 65^ anno (superiore a quella normalmente prevista nel settore privato, ma comunque non applicabile a chi viene a perdere il posto per l'avvenuto raggiungimento dell'anzianità contributiva massima), o in più vantaggiosi meccanismi retributivi, dei quali concretamente i lavoratori in questione non potevano fruire, talché neppure può ravvisarsi realisticamente accettazione tacita dell'accordo collettivo per acta concludentia in relazione alla percezione di benefici retributivi (in ordine alla quale, peraltro, manca qualsiasi accertamento del giudice di merito e che al più sarebbe ipotizzabile solo tra l'entrata in vigore dell'accordo integrativo e la data, di poco posteriore, di operatività della clausola di risoluzione della quale si discute).
Le considerazioni sin qui svolte sono assorbenti rispetto alle deduzioni del ricorrente (quarto motivo) in ordine alla insussistenza di diritti quesiti dei dipendenti dell'ente Poste LI rispetto al precedente rapporto pubblicistico con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazione e, in senso speculare, in ordine alla sopravvivenza, nel nuovo ordinamento privatistico dell'ente, del disposto dell'art.2, comma secondo della legge 15 febbraio 1958, n.46 (nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello stato) sulla facoltà dell'amministrazione di collocare a riposo d'ufficio l'impiegato quando abbia compiuto quaranta anni di servizio effettivo;
peraltro, analoga norma non è contenuta nel d.p.r. 29 dicembre 1973, n.1092 (t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) che, anzi, con l'art.254 ha abrogato tutte le altre norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti alla data del 21 dicembre 1973, salve le disposizioni richiamate dal presente testo unico.
Del pari assorbite sono le altre questioni, trattate particolarmente nel sesto motivo di ricorso, in ordine alla individuazione della massima anzianità anagrafica consentita per la prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente Poste, alla stabilità o meno del rapporto medesimo, una volta che si ritenga che comunque il rapporto di lavoro privato non tollera una clausola di risoluzione automatica di fonte contrattuale collettiva e che, in realtà, la comunicazione da parte del datore di lavoro della cessazione del rapporto al verificarsi dell'evento dedotto nella clausola (nell'errato convincimento della stia validità) non costituisce licenziamento (e quindi neppure licenziamento ad nutum) essendo volta per sua natura (al di là delle espressioni adoperate) soltanto a significare al lavoratore che il rapporto deve intendersi risolto in forza della clausola e della verificazione dell'evento in essa previsto e non in forza di una atto di volontà datoriale. Sotto tale profilo, se da un lato appaiono corrette le affermazioni contenute nel settimo e nell'ottavo motivo, secondo cui, contrariamente all'assunto del Tribunale, non sarebbe applicabile alla fattispecie l'art.18 legge 20 maggio 1970, n.300, particolarmente in punto di reintegrazione del lavoratore, talché questa, intesa nel senso tecnico-giuridico dell'espressione, non avrebbe potuto ordinarsi, deve, d'altro lato rilevarsi che nello svolgimento del successivo motivo ottavo il ricorrente insiste solo sulla circostanza che alla cessazione del rapporto per effetto di clausola di risoluzione automatica avrebbe dovuto riconnettersi il diritto al preavviso.
Rileva, pertanto, la Corte che, una volta ritenuta la nullità della clausola e quindi della comunicazione datoriale - senza che, conseguentemente, potessero porsi problemi di preavviso - che la richiamava, avrebbe dovuto comunque seguire la declaratoria della continuità del rapporto lavorativo anche oltre la data di pretesa efficacia della clausola, con il connesso obbligo datoriale di dar seguito al rapporto medesimo (di fatto in tal senso si era già disposto in sede cautelare) e di corrispondere le retribuzioni per le prestazioni in ordine alle quali vi era stata da parte dell'ente mora DI (e di fatto oggetto di condanna, per differenza rispetto al trattamento pensionistico, seppure per il diverso titolo del risarcimento del danno), la questione del preavviso è dunque assorbita dalle considerazioni in punto di nullità della clausola, nè l'ente Poste LI ha posto in luce un proprio ulteriore interesse all'annullamento dell'ordine di reintegrazione, talché le censure contenute nel settimo e ottavo motivo sono inammissibili. Le stesse considerazioni sulla nullità della clausola del contratto integrativo sono assorbenti rispetto a qualsiasi altra indagine in punto di ammissibilità e di necessità da parte del lavoratore di esercitare un qualche diritto di opzione, - undicesimo motivo di ricorso: v. anche quanto argomentato a proposito del sesto e del nono motivo - per la prosecuzione del rapporto oltre il limite della massima anzianità contributiva ed in ordine alla individuazione dell'età anagrafica massima sino alla quale il rapporto avrebbe potuto protrarsi.
Conclusivamente, assorbito altresì ogni ulteriore rilievo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P. T. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999.