Sentenza 6 aprile 2004
Massime • 1
L'assenza del difensore per legittimo impedimento nei procedimenti camerali svolgentisi con le forme dell'art.127 cod. proc. pen. è irrilevante pur dopo le modifiche apportate al codice di rito dalla Legge 16 dicembre 1999 n. 479, che ha abrogato l'art. 486 cod. proc. pen. e, con l'art. 19, ha introdotto l'art. 420 ter cod. proc. pen., il cui quinto comma estende all'udienza preliminare l'obbligo di rinviare il procedimento in caso di legittimo impedimento del difensore, mentre nulla dispone per le udienze celebrate con rito camerale, con conseguente intangibilità del pregresso quadro normativo in materia.
Commentario • 1
- 1. Avvocato aderisce allo sciopero? Ha diritto al rinvioAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 9 giugno 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2004, n. 17312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17312 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario Presidente del 06/04/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo Consigliere SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo Consigliere N. 448
Dott. GIRONI Emilio rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio Consigliere N. 043454/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'CA CH N. IL 04/09/1961;
avverso SENTENZA del 17/10/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIANI che ha concluso per rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe, qualificando il fatto come reato consumato anziché tentato, come - invece - ritenuto dal primo giudice, ha confermato la condanna di D'AN HE alla pena di 4 mesi di reclusione e 100 euro di multa per l'indebito utilizzo di carte di credito di provenienza furtiva (art. 12 L. n. 197/1991). Ricorre il difensore, lamentando violazione della legge processuale per il mancato accoglimento della richiesta di rinvio del dibattimento di appello basata sull'adesione all'astensione dalle udienze indetta dall'Unione delle Camere Penali e proponendo, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 420 - ter, co. 5 c.p.p. in riferimento all'art. Ili Cost. nell'ipotesi di ritenuta inapplicabilità dello stesso alle udienze in camera di consiglio di cui all'art. 599 c.p.p. Con ulteriore motivo il ricorrente denuncia l'illegittimità della reformatio in peius asseritamente compiuta dalla corte di appello nel qualificare il fatto come reato consumato anziché tentato nonché omessa motivazione quanto all'entità della riduzione operata (nel minimo) per il tentativo.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, le ss.uu. di questa corte si sono già pronunciate con sentenza 8.4.1998, Cerroni, Ced Cass., rv. 210795, sotto la vigenza dell'art. 486, co. 5 c.p.p. (abrogato con L. n. 479/1999), nel senso dell'irrilevanza dell'assenza del difensore per legittimo impedimento nei procedimenti camerali svolgentisi con le forme dell'art. 127 c.p.p. (nel caso di specie trattavasi proprio di procedimento camerale in grado di appello) e tale orientamento è stato ribadito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità anche dopo le modifiche apportate al codice di rito dalla citata legge n. 479/1999 con l'abrogazione dell'art. 486 e l'introduzione dell'art. 420 - ter c.p.p., il cui quinto comma ha esteso all'udienza preliminare l'obbligo di rinviare il procedimento in caso di legittimo impedimento del difensore;
mentre tale disposizione è stata espressamente richiamata e resa applicabile al dibattimento dall'art. 484, co.
2 - bis c.p.p., nulla è stato disposto per le udienze svolgentesi con rito camerale, con conseguente intangibilità del pregresso quadro normativo in materia, la cui interpretazione nel senso accolto dai giudici a quibus è stata, da ultimo, confermata, tra le tante, da Cass., sez. 1^ pen., 13.3.2002, Ced Cass., rv. 222236 e sez. 4^, 12.12.2001, Adducci, id., rv. 222497. A ciò si aggiunga che l'art. 599, co. 2 c.p.p., al pari dell'art. 127, co. 4, ulteriormente prevede il rinvio dell'udienza per il solo legittimo impedimento dell'imputato, sempre che questi abbia manifestato la volontà di comparire, nulla disponendo per il caso di impedimento del difensore. Manifestamente infondata deve, poi, ritenersi la dedotta questione di legittimità costituzionale, atteso il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, della libertà del legislatore di diversamente modulare le forme processuali a seconda del tipo di procedimento disciplinato, e ciò a prescindere dalla concreta irrilevanza della questione stessa nel caso di specie, in cui il difensore, pur manifestando l'intenzione di aderire all'astensione proclamata dall'organismo di categoria, comparve in udienza per reiterare la richiesta di rinvio e di fatto, presto la propria opera defensionale in favore del suo assistito. Manfestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, non essendosi verificata alcuna reformatio in peius della sentenza impugnata ma solo la sua emenda, mediante giuridicamente insindacabile rettificazione della qualificazione giuridica del fatto, come espressamente consentito dall'art. 597, co. 3 c.p.p. e senza alcuna modificazione peggiorativa del trattamento sanzionatorio, congruamente ritenuto adeguato alla fattispecie concreta in relazione alla sua esatta definizione ed alla piena legalità della pena inflitta anche in relazione all'ipotesi di tentativo ritenuta dal primo giudice, con l'ulteriore rilievo che la pena concernente il tentativo ha piena autonomia rispetto a quella relativa alla fattispecie consumata, non richiedendosi la previa determinazione della pena - base con successiva quantificazione della riduzione (c.d. "calcolo bifasico") ma sufficiente essendo la sua diretta commisurazione (c.d. "metodo sintetico") nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 56, co. 2 c.p. (v. Cass. sez. 1^, 16/5/2001, Botto, Ced. Cass., rv. 22189).
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata o, comunque, irrilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale e rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento Così deciso in Roma, il 6 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2004