Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2004, n. 17312
CASS
Sentenza 6 aprile 2004

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L'assenza del difensore per legittimo impedimento nei procedimenti camerali svolgentisi con le forme dell'art.127 cod. proc. pen. è irrilevante pur dopo le modifiche apportate al codice di rito dalla Legge 16 dicembre 1999 n. 479, che ha abrogato l'art. 486 cod. proc. pen. e, con l'art. 19, ha introdotto l'art. 420 ter cod. proc. pen., il cui quinto comma estende all'udienza preliminare l'obbligo di rinviare il procedimento in caso di legittimo impedimento del difensore, mentre nulla dispone per le udienze celebrate con rito camerale, con conseguente intangibilità del pregresso quadro normativo in materia.

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  • 1Avvocato aderisce allo sciopero? Ha diritto al rinvioAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 9 giugno 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2004, n. 17312
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17312
Data del deposito : 6 aprile 2004

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