Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2001, n. 33283
CASS
Sentenza 12 dicembre 2001

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Lo stato di latitanza dell'imputato, quando si risolve in un negativo comportamento processuale, può essere valutato dal giudice che può tenerne conto ai fini dell'applicazione ovvero della misura dell'incidenza delle circostanze attenuanti generiche.

L'istituto dell'impedimento a comparire del difensore, previsto dall'art. 420-ter cod.proc.pen. in relazione all'udienza preliminare, non è applicabile al giudizio camerale di appello che sul punto resta disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., espressamente richiamato dall'art. 599 comma 1, nonché dallo stesso comma 2 dell'articolo da ultimo citato, secondo i quali il rinvio dell'udienza camerale è possibile solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero quando abbia manifestato la volontà di comparire.

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  • 1Avvocato aderisce allo sciopero? Ha diritto al rinvioAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 9 giugno 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2001, n. 33283
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33283
Data del deposito : 12 dicembre 2001

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