Sentenza 12 dicembre 2001
Massime • 2
Lo stato di latitanza dell'imputato, quando si risolve in un negativo comportamento processuale, può essere valutato dal giudice che può tenerne conto ai fini dell'applicazione ovvero della misura dell'incidenza delle circostanze attenuanti generiche.
L'istituto dell'impedimento a comparire del difensore, previsto dall'art. 420-ter cod.proc.pen. in relazione all'udienza preliminare, non è applicabile al giudizio camerale di appello che sul punto resta disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., espressamente richiamato dall'art. 599 comma 1, nonché dallo stesso comma 2 dell'articolo da ultimo citato, secondo i quali il rinvio dell'udienza camerale è possibile solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero quando abbia manifestato la volontà di comparire.
Commentario • 1
- 1. Avvocato aderisce allo sciopero? Ha diritto al rinvioAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 9 giugno 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2001, n. 33283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33283 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI PAOLO - Presidente - del 12/12/2001
Dott. BATTISTI MARIANO - Consigliere - SENTENZA
Dott. COSTANZO ENZO " N. 2041
Dott. MARZANO RA " REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS NZ " N. 036457/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul proced. proposto da:
1) AD RI N. IL 26/03/1966
2) RS BE IE N. IL 13/02/1957
3) BR SE N. IL 16/09/1964
4) EL VA N. IL 07/04/1967
5) AC NZ N. IL 21/02/1967
6) IA NA N. IL 24/05/1968
7) ON SE N. IL 18/03/1957
8) ED LE N. IL 27/11/1967
9) SA DO N. IL 14/02/1971
10) AN RA RE N. IL 28/10/1971
11) AR TO N. IL 01/09/1965
12) UL VA N. IL 22/04/1973
avverso sentenza del 03/05/2000 Corte Appello di Milano Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento Udita in pubblica udienza la relaZIne fatta dal Consigliere Dott. Battisti Mariano
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di AP GI e ZA TO e per l'inammissibilità di tutti gli altri. Uditi i difensori Avv. IO De Caprio per CI che ha chiesto accogliersi il ricorso;
Avv. E. Falcolini per AP e DO che ha chiesto accogliersi i ricorsi;
Avv. A. Managò per SA che ha chiesto accogliersi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - La corte di appello di Milano, con sentenza del 3 maggio 2000, dopo aver posto in rilievo che "l'attuale procedimento era solo parte di altro procedimento denominato 'IBIZA 2' il cui troncone principale era stato definito in primo grado dalla corte di assise di Milano, che il procedimento originario 'IBIZA 1' era stato definito in parte dalla corte di assise e, in parte, dal g.i.p. del tribunale di Milano con sentenze già parzialmente riformate in grado di appello e che esisterebbe un ulteriore troncone detto 'IBIZA 3'", confermava la sentenza, in data 16 luglio 1999, del g.i.p. del tribunale di Milano emessa nei, confronti di numerosi imputati.
Costoro, insieme con altri, per i quali si era proceduto separatamente, avevano dato vita, in Rozzano, San Donato milanese e zone limitrofe, negli anni 1996 e, 1997, ad un intenso narcotraffico, di cui si era venuti a capo grazie, prevalentemente, alle chiamate in correità dei fratelli RT ed AN Lo ES - il quale era stato soggetto passivo di un tentato omicidio per fatti collegati al traffico degli stupefacenti - di IE Lo ES, figlio di AN e IP di RT, di ON EN ED, EN AO e EL UR.
2 - Gli imputati, ricorrenti per cassaZIne, nei cui confronti la sentenza del g.i.p. veniva confermata dalla corte di appello erano:
1^ - IO CI, al quale era stato contestato, in concorso con CH AV, il reato di cessione a RT Lo ES di 47 grammi di cocaina: in Rozzano il 10 novembre 1997;
2^ - RT NO SI, al quale era stato contestato di avere ceduto a RT e IE Lo ES, in due occasioni, 30 e 50 grammi di cocaina: in Rozzano nei mesi di giugno e luglio 1997;
3^ - GI RA, al quale era stato contestato di avere ceduto, in due occasioni, a RT e IE Lo ES, cocaina in ovuli per quantità non inferiore a 30 e 50 grammi per volta: in Rozzano nei mesi di maggio, giugno e luglio 1997;
4^ - GI AP, al quale era stato contestato di avere acquistato, in due occasioni, da IE Lo ES, che agiva in società con CE PA, eroina in quantitativi di 100 grammi alla volta che aveva trasportato a Vittoria ove era stata destinata allo spaccio: in Rozzano verso la fine del 1996;
5^ - CE AC, al quale era stato contestato di avere ripetutamente ceduto ad EL UR cocaina in quantitativi di 120/200 grammi per volta: in San Donato Milanese da febbraio a maggio/giugno 1997;
6^ - DO DO, al quale era stato contestato di avere ceduto a IE Lo ES e LU LL, in due occasioni, circa 120 grammi complessivi di eroina di tipo sintetico: in Milano nel mese di gennaio 1997;
7^ - GI TA, al qual era stato contestato:
- di avere acquistato ripetutamente da GI UR eroina in pani solidi in quantità di mezzo chilo per volta e con frequenza di almeno una volta la settimana: in San Donato, San Giuliano, e Riccione a decorrere dall'iniZI del mese di settembre del 1995 sino al mese di febbraio 1996;
- di avere acquistato ripetutamente, in concorso con CC DE ON, da EL UR eroina solida in pani per quantitativi di mezzo chilo alla volta con frequenza settimanale: in provincia di Milano e Riccione dalla fine di agosto sino al mese di novembre 1996;
- di avere acquistato ripetutamente da EL UR eroina in quantità di 200/250 grammi per volta e con frequenza all'incirca settimanale: in provincia di Milano e Riccione dal mese di novembre 1996 sino ai mesi di febbraio/marzo 1997;
- di avere acquistato ripetutamente, da EL UR cocaina in quantitativi varianti da 150 a 200 grammi per volta: in provincia di Milano e Riccione dal mese di febbraio/marzo ai mesi di maggio e giugno 1997;
8^ - CH AV, al quale era stato contestato, in concorso con l'CI il reato di cui al capo 14 e, inoltre, il reato di cui al capo 15, per avere ceduto per almeno sette volte 50 grammi di cocaina per volta a RT e IE Lo ES per il tramite di GI IL: in Rozzano nei mesi di settembre/ottobre 1997;
9^ - SA EN, al quale era stato contestato:
- di avere ceduto, in concorso con ON RI ed altri, a RT Lo ES e a CC LA circa 50 grammi di cocaina: in Milano tra la fine di agosto e l'iniZI di settembre 1996;
- di avere ceduto, in concorso con altri non identificati, in due occasioni a RT Lo ES e LU LL 100 grammi di eroina per volta: in Milano nei primi giorni del mese di aprile 1997;
- di avere ceduto, in concorso con altro non identificato, a RT Lo ES e LU LL eroina in quantità di circa 100 grammi: in Milano in data prossima e successiva al 7 aprile 1997;
10^ - SC NI, al quale era stato contestato:
- di avere venduto, nel locale notturno 'Zip' di Milano, in concorso con RT Lo ES e GI IL, 70 grammi di cocaina alla settimana, dall'ottobre 1995 al febbraio 1996;
- di avere fornito a RT Lo ES e LU LL, in almeno tre occasioni, con la materiale collaboraZIne di LT RA, eroina per complessivi 220 grammi circa: in Milano nel gennaio 1997;
11^ - TO ZA, al quale era stato contestato di aver ceduto, in due occasioni, a AN Lo ES un etto di eroina per volta:
in Rozzano in data anteriore al 31 marzo 1996;
12^ - GI UL, al quale ere stato contestato di aver ceduto, in due occasioni, a RT Lo ES 50 grammi di cocaina per volta e, in alcune altre occasioni, di essersi prestato ad eseguire la materiale consegna di eroina al medesimo Lo ES, che ne aveva effettuato l'ordinativo a EN CO: in Rozzano in data prossima e anteriore al 24 ottobre 1997.
3 - I difensori ricorrono per cassaZIne.
1^ - Uno dei due difensori dell'CI denuncia, nel primo motivo, "violaZIne dell'art. 546 c.p.p. in relaZIne all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., mancanza o manifesta illogicità della motivaZIne", nel secondo motivo "violaZIne dell'art. 192 c.p.p. con riferimento all'art. 546, lett. e), c.p.p. in relaZIne all'art. 606, lett. e), c.p.p." e, nel terzo motivo, "violaZIne dell'art. 62 bis c.p. in relaZIne all'art. 606, lett. b), c.p.p.";
a - Deduce, nel primo motivo, che la sentenza impugnata è illogica e contraddittoria, essendosi lasciata andare la corte di appello "ad un ragionamento di tipo intuitivo, dando per scontato ciò che scontato non può essere, senza minimamente provare l'eventuale condotta criminosa dell'imputato, ma supponendo la penale responsabilità dello stesso per il solo fatto che la sua presenza in un determinato luogo non poteva essere disinteressata agli accadimenti di quel giorno".
La consegna dello stupefacente, non a RT Lo ES, cui era destinato, ma a GI IL, uomo del Lo ES, era stata effettuata dal AV e soltanto quest'ultimo era stato contattato, nel mattino, in un bar, dal Lo ES, il quale aveva chiesto al AV dello stupefacente concordando la consegna per una determinata ora del pomeriggio, contatto e consegna che il Lo ES comunicava ai carabinieri per consentire un intervento di questi ultimi.
L'CI, dunque, non aveva partecipato a nessuna delle due operaZIni, ne' a quella del mattino, in cui il AV e il Lo ES si erano messi d'accordo sulla compravendita di un determinato quantitativo di stupefacente, ne' a quella del pomeriggio in cui era avvenuta la consegna della droga.
La corte di appello erra, quindi, nel non tener nel dovuto conto tutto ciò e, soprattutto, che il AV e l'CI erano intimi amici sin dall'infanzia e questo particolare rapporto di amicizia giustificava ampiamente la presenza dell'CI.
b - Deduce, nel secondo motivo, che non possono essere ritenute valido riscontro le dichiaraZIni, di RT Lo ES, che "CH - il AV - era in società con un tale di nome IO di origine calabrese e di professine muratore" e ciò per la semplice ragione che l'CI "è nato a [...] ed è sempre stato conosciuto da tutti come comproprietario di un bar e di una gioielleria". c - Deduce, nel terzo motivo, che la sentenza è assolutamente illogica e immotivata quanto al negato riconoscimento delle attenuanti che la corte di merito avrebbe dovuto, invece, concedere data l'esiguità della sostanza stupefacente, e dato l'esemplare comportamento processuale dell'imputato.
L'altro difensore dell'CI denuncia "violaZIne e falsa applicaZIne degli artt. 73 e 75 comma 5, DPR 309/1999, 125, 192, 546, lett. e), e 530 c.p.p., in relaZIne all'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.", deducendo che la corte di appello ha fatto discendere la penale responsabiiit dell'imputato esclusivamente dalla presenza dello stesso nella macchina senza dimostrare che l'CI sapesse che l'amico di infanzia, il AV, si sarebbe recato a consegnare stupefacente e senza considerare che, in ogni caso, la semplice conoscenza che il, AV aveva con sè dello stupefacente che avrebbe dovuto consegnare non significa ancora concorso nel reato. Il tribunale ha disposto la restituZIne all'CI della somma di L. 48.000.000, segno evidente della non illecita provenienza di quel denaro, sicché la corte non può dire che la circostanza che quel denaro fosse contante "farebbe pensare al prezzo di una partita di stupefacente venduta o acquistata".
2^ - Il difensore del SI denuncia "mancanza o manifesta illogicità della motivaZIne", deducendo che le dichiaraZIni dei due Lo ES, RT e IE, non sono sovrapponibili, avendo parlato il primo di un solo acquisto e il secondo di due acquisti e le sentenze di merito non spiegano adeguatamente perché un episodio avrebbe dovuto essere ammesso e l'altro no se fossero stati veri entrambi.
Deduce, inoltre, che la sentenza è immotivata anche quanto alla sanZIne, avendo la corte di merito ritenuto adeguata la pena base, superiore al minimo edittale, quando proprio le sentenze di merito hanno riconosciuto l'oggettiva modestia dei fatti. 3^ - Il difensore del RA denuncia "manifesta illogicità della motivaZIne", deducendo che le dichiaraZIni di RT Lo ES, il quale ha riferito di aver acquistato dal RA, in due occasioni, circa 60 grammi di cocaina, e le dichiaraZIni di IE Lo ES, il quale ha riferito dell'acquisto di 10/15 grammi di cocaina, non si riscontrano.
4^ - Il difensore del AP censura la sentenza con tre motivi. a - Denuncia, nel primo motivo, "violaZIne dell'art. 486 c.p.p., deducendo che la corte di merito non ha rinviato il processo nonostante le sia stata fatta pervenire in tempo la prova dell'assoluto impedimento a comparire del difensore per ragioni di salute.
b - Denuncia, nel secondo motivo, "nullità della sentenza per violaZIne degli artt. 129, 530, 192 c.p.p., manifesta illogicità e carenza di motivaZIne, non essendovi alcuna corrispondenza tra le dichiaraZIni di RT e IE Lo ES".
c - Denuncia, nel terzo motivo, "violaZIne dell'art. 649 c.p.p.", avendo affermato la corte di appello che l'appellante non aveva provato il bis in idem, mentre era stata prodotta copia della sentenza del g.i.p. del tribunale di Catania in data 27 giugno 1998, dalla quale risultava con chiarezza che il AP era stato condannato - il reato oggetto della sentenza era stato ritenuto in continuaZIne con il reato di cui alla sentenza 21 giugno 1993 del tribunale di Ragusa - per fatti di acquisto, detenZIne e cessione di stupefacenti posti in essere in Vittoria e in Milano sino al 23 giugno 1997, sicché è certo che il AP è stato già condannato per gli stessi fatti.
d - Denuncia, nel quarto motivo, "violaZIne del principio di adeguatezza della pena - mancata concessione delle attenuanti generiche", deducendo che la corte di merito ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche soltanto per i precedenti penali dell'imputato.
5^ - Il difensore dello AC censura la sentenza con tre motivi. a Denuncia, nel primo motivo, "LAZIne dell'art. 606, lett. e), c.p.p., in relaZIne, all'art. 192, comma 1, c.p.p", deducendo che
"la sentenza impugnata fornisce solo apparentemente una motivaZIne logica in merito ai fatti contestati, ché il giudice di seconde cure giustifica la propria decisione attraverso il seguente processo logico deduttivo": posto che, si tratta di reati concernenti il narcotraffico;
posto che, le tracce di questi reati non sono evidenti;
posto che, il corpo del reato viene consumato dai tossicodipendenti;
posto che, mancano le persone offese;
posto che, i trasferimenti della sostanza vengono effettuati con la massima cura;
posto che, le conversaZIni telefoniche sono evitate o assumono toni convenZInali;
essendo, quindi, difficoltosa la ricostruZIne dei fatti, l'unica via per emettere un giudiZI di colpevolezza è quella di assumere a prove certe e inconfutabili le dichiaraZIni dei collaboranti".
b - Denuncia, nel secondo motivo, "violaZIne dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) in relaZIne all'art. 192, comma 2, c.p.p., deducendo che "l'esistenza di un fatto non può non essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti", cosa che non è nel caso di specie.
"EL UR, chiamante in correità, è, infatti, un uomo inaffidabile perché senza scrupoli, capace, se necessario, di uccidere per rubare".
AM MU, IAstro del UR, ha riferito che il GN si riforniva da tale 'ZO', parlando, però, di traffici di eroina senza mai dire di aver partecipato o saputo che il UR si rifornisse di cocaina dallo AC".
"S NA, infine, socio del UR, si è limitato a dire che questi gli diceva qualcosa: il NA, però, mai ha raccontato di avere assistito a cessioni di cocaina tra il dichiarante e il ricorrente".
c - Denuncia, nel terzo motivo, "violaZIne dell'art. 606, lett. b), c.p.p., in relaZIne all'art. 192, comma 3, c.p.p.," deducendo che il giudice non puo avvalersi delle dichiaraZIni del MU e del NA per ritenere confermata l'attendibilità della chiamata. 6^ - Il difensore del DO denuncia "violaZIne dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 e violaZIne dell'art. 606, lett. e), c.p.p.",
deducendo che la corte di appello "non ha motivato perché il solo elemento quantitativo possa comportare il diniego della invocata attenuante pur in presenza di innumerevoli altri elementi ritenuti tacitamente positivi per l'imputato".
Denuncia, inoitre, "violaZIne dell'art. 81 c.p.", deducendo che RT Lo ES ha individuato un unico episodio criminoso commesso dal DO, mentre la sua generica affermaZIne che quest'ultimo spacciava non era che frutto della conoscenza dell'episodio sopra indicato".
7^ - Il difensore del TA chiede l'annullamento della sentenza impugnata con tre motivi.
a - Denuncia, nel primo, "violaZIne di legge per carenza di sufficiente motivaZIne in ordine alla mancata assoluZIne dellimputato", deducendo che la sentenza di appello, cui nei motivi di appello erano state sottoposte precise e specifiche doglianze, non si è discostata minimamente da quanto osservato dal primo giudice ripercorrendone il provvedimento, mentre la corte si sarebbe dovuta soffermare a vagliare attentamente la chiamata in correità del UR, le cui dichiaraZIni peccano di assoluta genericità e indeterminatezza;
la corte, inoltre, avrebbe dovuto tener conto che il NA ha riferito di un solo episodio di cessione, donde il valore assai limitato di quanto da lui narrato.
b - Denuncia, nel secondo motivo, "violaZIne di legge per carenza di sufficiente motivaZIne in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché in ordine alla misura dell'aumento di pena per la continuaZIne", deducendo che "la corte di appello ha negato le attenuanti generiche per i pessimi precedenti penali dell'imputato, mentre è certo he il TA non è colpito da precedenti che possano essere definiti pessimi".
La corte, poi, non ha "esplicitato i parametri usati per determinare l'aumento di pena a titolo di continuaZIne".
c - Denuncia, nel terzo motivo, "violaZIne di legge per insufficienza ed erroneità della motivaZIne in ordine alla pronuncia relativa alla questione di competenza territoriale", deducendo che, se è vero che "sia in primo, sia in secondo grado si è affermato che, nella specie, è da applicare il disposto dell'art. 16 c.p.p., in forza del fatto che il primo tra gli ipotizzati reati,
tra loro collegati, sarebbe avvenuto nella circoscriZIne di Milano, è del pari vero che nessuna prova riguardante la contestualità temporale tra acquisto e successiva cessione è stata rinvenuta;
in altri termini non v'è alcun elemento di prova dal quale si possa argomentare che lo stupefacente che il UR assume avere acquistato a San Donato Milanese sia lo stesso che egli afferma avere ceduto a Riccione".
8^ - Il difensore del AV denuncia "carenza e illogicità della motivaZIne", deducendo, quanto al reato contestato al capo 15, che "i racconti di Lo ES RT e di Lo ES IE sono tra di loro sostanzialmente diversi, imprecisi, mai collocati temporalmente, lasciando di fatto indefiniti i tratti essenziali della condotta illecita".
9^ - Il difensore dello NI denuncia "violaZIne degli artt. 125, 192, 530 c.p.p. in relaZIne all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p", deducendo, relativamente alla prima imputaZIne - acquisto e vendita,
in concorso con RT Lo ES e GI IL, di 70 grammi circa di cocaina alla settimana nel locale notturno 'Zip' di Milano, dall'ottobre 1995 al febbraio 1996 - che la chiamata in correità di RT Lo ES non ha trovato i dovuti riscontri, sia perché colei, OS EN, che, secondo il Lo ES, forniva lo stupefacente allo NI, è stata assolta, sia perché il IL, nell'ammettere la propria responsabilità, ha negato la partecipaZIne dello NI, ne' la corte di merito, per superare queste dichiaraZIni, poteva limitarsi ad osservare, come ha fatto, che il IL aveva negato per "comprensibili motivi". Per la seconda imputaZIne - cessione, in tre occasioni, a RT Lo ES di 220 grammi complessivi di eroina che RT vendeva, a sua volta, al fratello AN, il quale era rimasto, in quel periodo, senza fornitore e al quale la consegnava materialmente il LL, - era sufficiente notare che AN Lo ES ha parlato di due e non di tre forniture e che non ha nominato mai ne' il LL ne' lo NI che pur conosceva.
10^ - Il difensore del SA denuncia, nel primo motivo, "violaZIne dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)" e, nel secondo, "violaZIne dell'art. 62 bis c.p.". a - Deduce, nel primo, che la sentenza "basa la propria motivaZIne solo ed esclusivamente sulle dichiaraZIni del collaboratore RT Lo ES e non tiene in alcun conto sia delle contraddiZIni evidenziate dal difensore, sia degli errori e delle manifeste illogicità della dichiaraZIne stessa e, da ultimo, della mancanza totale di riscontri all'assunto del collaboratore Lo ES, il quale, tra l'altro, colloca i primi contatti con SA verso la fine di agosto - primi di settembre 1996, mentre l'imputato nel 1996 non si era ancora trasferito a Milano".
Il Lo ES, inoltre, riferisce la presenza, in tutti gli episodi di cessione dello stupefacente, del fratello, socio nella gestione del bar, del SA, di nome ZO, mentre l'imputato non ha nessun fratello che si chiami ZO.
La ricostruZIne, poi, delle modalità della consegna dello stupefacente operata dal collaborante - il SA si sarebbe accordato con CC LA "nel senso di andare alle nove di sera presso il negoZI di parrucchiere dove avrebbe trovato TO RI che gli avrebbe dato il pacchetto d cocaina e al quale LA avrebbe consegnato somma di L. 4.500.000" - è poco credibile e non è riscontrata sia perché RI ha affermato di non essere mai stato in possesso, fuori dell'orario di lavoro, delle chiavi del negoZI, sia perché CC LA dice tutt'altro, parlando di un bar dove si sarebbe recato per il ritiro dello stupefacente. Quanto ai capi 34 ter e quinquies, è da rilevare, in ordine al primo, che RT Lo ES ha affermato di essersi rifornito da SA di 100 grammi di eroina recandosi presso il bar, da questi gestito e di esservisi recato in compagnia di GI LL, coa, però, che dice soltanto il Lo ES e non il LL e, in ordine al secondo, che Lo ES riferisce di avere acquistato dall'imputato altri 100 grammi di eroina, di aver condotto le trattative unitamente al IP IE e di essersi occupato, insieme al LL, del ritiro della partita di stupefacente, ma le affermaZIni di RT Lo ES non hanno avuto riscontro ne' in quelle di IE ne' in quelle del LL.
b - Deduce, nel secondo motivo, che la corte di merito ha ritenuto corretto non concedere le attenuanti generiche nella loro massima espansione tenuto conto del comportamento processuale dell'imputato, senza considerare che il SA è, allo stato, latitante, ma che la latitanza non può essere tenuta presente quale comportamento post delictum qualora l'imputato si dia alla fuga dopo aver saputo che è stato emesso contro di lui un provvedimento restrittivo. In tal caso alla latitanza non può darsi alcun valore probatorio ben potendo anche un innocente darsi alla fuga per sottrarsi alla carceraZIne preventiva, sicché, indubbia la incensuratezza dell'imputato, non v'è ragione per cui, le attenuanti generiche non debbano incidere nella misura massima.
11^ - Il difensore dello ZA denuncia "violaZIne dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., premettendo che TO ZA è stato condannato per aver ceduto in due occasioni un quantitativo di eroina pari a grammi 100 a AN Lo ES e deducendo che l'unica fonte di prova a carico dello ZA è costituita dalla chiamata in correità del Lo ES, il quale, nell'interrogatorio del 16 gennaio 1998, riconosceva nella foto dello ZA il prevenuto comunemente chiamato "T u IN.
AN Lo ES, però rileva il ricorrente - non ha avuto altro riscontro che quello del figlio IE, il quale ha dichiarato di sapere, per averglielo detto il padre, che lo ZA trafficava in stupefacenti insieme a EN CO, e la chiamata de relato, che rappresenta una fonte indiziaria affine, nella struttura, alla testimonianza indiretta, a differenza della chiamata diretta può integrare il grave indiZI di colpevolezza solo se sorretta da adeguati riscontri estrinseci in relaZIne alla persona incolpata e al fatto che forma oggetto dell'accusa".
12^ - Il difensore dello UL denuncia "violaZIne e falsa applicaZIne degli artt. 73 e 73, comma 5, DPR 309/1990, 125, 192, 546, lett. e), e 530 c.p.p., in relaZIne all'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.", deducendo che la responsabilità dell'imputato viene fatta discendere esclusivamente dalla chiamata in correità di RT Lo ES il quale, però, se nelle dichiaraZIni del 24 ottobre 1997 ha riferito di avere acquistato due volte cocaina dallo UL per complessivi 50 grammi, nell'udienza del 7 giugno 1999 dinanzi alla corte di assise ha detto di avere visto lo UL una sola volta e queste seconde dichiaraZIni non sono state tenute in alcun conto dai giudici di appello.
La corte, in ogni caso, avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante del fatto di lieve entità; lo stupefacente, non è stato sequestrato, sicché i quantitativi riferiti dal collaborante non sono indice di sicuro riferimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - I ricorsi proposti nell'interesse dell'CI sono fondati. a - Emerge con certezza dalle due sentenze di merito che l'CI non ha svolto alcun ruolo nella consegna dello stupefacente, contestatagli al capo 14, se non il ruolo di "muto" accompagnatore del AV.
Secondo la sentenza della corte di appello, "L ES RT, già collaborante, riferiva ai carabinieri di aver avuto un'offerta di cocaina da CH AV, da alcuni mesi tra i suoi fornitori e, al fine di farlo cogliere in flagranza, si era messo d'accordo con gli operanti di contrattare l'acquisto di 50 grammi che gli sarebbero stati recapitati con una Fiat Uno a Rozzano presso le cantine di Via dei Mandorli 17".
Lo ES, dunque, aveva avvicinato il solo AV e aveva intenZIne di far cogliere in flagranza soltanto quest'ultimo, il quale, nell'ora e nel luogo stabilito, è stato colui che ha consegnato l'involucro con lo stupefacente a GI IL, uomo del Lo ES.
b - Dinanzi a questo silenZI, alla sola presenza in macchina dell'CI - presenza che la sentenza impugnata non dice che il Lo ES l'avesse prevista o che il AV l'avesse programmata per pervenire alla affermaZIne della penale responsabilità dell'CI si può senz'altro attribuire un determinato valore a quel silenZI, a quella sola presenza con regole di esperienza, purché queste siano di inequivoco significato.
c - Ebbene, se, l'esperienza consente di affermare che, come dice la corte, "non si reca ad una consegna di stupefacente come passeggero chi non si a direttamente interessato alla consegna", la tenuta di questa regola va, però, saggiata alla luce dell'altra, certa, regola di esperienza che vuole che in nome dell'amicizia - e tra il AV e l'CI correva una profondissima amicizia risalente all'infanzia - si facciano cose che senza l'amicizia molto difficilmente si farebbero.
Può essere, poi, altrettanto vero che "un trafficante esperto come AV, consapevole dei rischi, non avrebbe mai voluto esporre a questi rischi un carissimo amico d'infanzia, ignaro del trasporto dello stupefacente", ma è anche vero sia che, ancora una volta, l'amico CI può avere, insistito per accompagnare l'amico AV, sia che, ove l'CI avesse saputo che il AV avrebbe dovuto consegnare dello stupefacente, non per questo l'essere stato lì in quel momento senza alcun ruolo neppure di ordine morale, avendo il AV contrattato la cessione dello stupefacente da solo, così come da solo lo avrebbe consegnato, avrebbe avuto il sicuro significato di concorso nel reato, con la conseguenza, ovvia, della non responsabilità penale.
Si può, infatti, essere al corrente, si può sapere che un amico svolge un'attività illecita;
ma, questa consapevolezza non è concorso nel reato, è semplice connivenza se non si dimostra che chi sa ha dato un contributo causalmente rilevante di ordine materiale o di ordine morale.
Deve dirsi, allora, che le regole di esperienza, invocate dalla corte, se rispondono all'id quod plerumque accidit, non sono, nel caso in questione, così certe, così perentorie, presentando la fattispecie un elemento, l'amicizia profonda tra i due imputati, che può esere intervenuta come ecceZIne all'id quod plerumque accidit, e, inoltre, potendo essere avvenuto che l'CI sapesse che il AV aveva con sè dello stupefacente che avrebbe dovuto consegnare, senza aver minimamente concorso in quel reato, neppure sotto il profilo morale.
d - Aggiunge, però, la corte che "costituisce un notevolissimo riscontro la circostanza che Lo ES RT, nell'interrogatorio del 28 ottobre 1997, dopo avere premesso che assieme al IP IE aveva acquistato sette volte cocaina dal CH, ha aggiunto che 'CH era in società con un tale di nome MA, riconoscendo i due nelle fotografie di AV CH e di CI IO". Ma, se RT Lo ES ha detto che IO era di origine calabrese e faceva il muratore, mentre, IO era certamente napoletano, come ammette anche la corte di appello, e, come si afferma nel ricorso, comproprietario di un bar e di una gioielleria, non può dirsi, anzitutto, come fa la corte, che si trattava "pur sempre di un meridionale per cui l'errore era scusabile".
È, invero, facile obiettare che il nome "IO", è, notoriamente, piuttosto comune e che, dunque, "IO, calabrese e muratore", può quanto meno, può - essere persona diversa dall'CI, che non è nè calabrese, ne' muratore.
In secondo luogo, il riconoscimenUo fotografico non sembra essere l'elemento risolutore.
È, infatti, RT Lo ES - nel momento in cui chiama in correità il AV e l'CI rispetto al distinto reato sub 15, dal quale l'CI è stato assolto dal g.i.p., dicendo che egli e il IP IE Lo ES avevano acquistato dall'CI e dal AV 50 grammi di cocaina alla volta per almeno sette volte, - a definire l'CI come socio del AV, ma RT Lo ES non è stato confortato, in questa definiZIne, da nessuno, neppure dal IP IE, il quale ha detto che non sapeva se l'CI, pur frequentando il AV, ne fosse socio.
Il riconoscimento fotografico dice, quindi, che RT Lo ES conosceva l'CI e il AV, ma non che l'CI e il AV fossero soci.
e - Nè può dirsi, infine, che risponda ai canoni della logica giuridica l'affermaZIne che "al momento dell'arresto nell'abitaZIrie dell'CI fu trovata la rilevante somma in contanti di L. 48.000.000, il cui possesso non è stato adeguatamente giustificato, sicché la circostanza farebbe pensare che si trattasse del prezzo di una partita di stupefacente".
Il g.i.p. ha disposto la restituZIne all'CI di tutte le somme che gli erano state sequestrate sull'evidente presupposto della non illiceità della loro provenienza e questo punto della sentenza di primo grado non è stato mpugnato sicché l'affermaZIne che il possesso di quei 48.000.000 non è stato adeguatamente giustificato è contra factum, contro l'affermaZIne del g.i.p., non contestata, della lecita provenienza del denaro.
La carenza, sotto più profili, della motivaZIne determina, inevitabilmente, l'annullamento con rinvio della sentenza.
2 - Il ricorso del SI è privo, del requisito della specificità. L'affermaZIne della penale responsabilità si fonda sia sulle chiamate in correità di RT Lo ES e di IE Lo ES, il primo dei quali ha dichiarato di avere acquistato dal SI 50 grammi di cocaina in ovuli, mentre il secondo ha riferito di due acquisti di 30 e 50 grammi, sia sulla ammissione del SI di avere venduto 50 grammi di cocaina.
La corte di appello, preso atto della divergenza tra le dichiaraZIni dei collaboranti, ha parlato di "apparenti contrasti che possono avere una spiegaZIne", e li ha spiegati.
"La circostanza - così la corte - che Lo ES RT abbia parlato di un acquisto fatto da lui - "riferisco di avere acquistato 50 grammi suddivisi in ovuli" - senza parlare del IP e quella che il IP abbia parlato di due acquisti al plurale - "sì, abbiamo acquistato" - fa supporre che quest'ultimo abbia parlato genericamente, che tra ZI e IP non vi era, come si è più volte detto, una società in senso stretto, nel senso che agissero sempre di concerto e nel comune interesse;
in realtà, ognuno dei due aveva piena libertà di agire in proprio e nel proprio esclusivo interesse, per cui è più probabile che Lo ES RT non fosse al corrente dell'altra fornitura fatta dal SI al IP".
La corte si è anche soffermata sulla parziale ammissione del SI osservando che "si spiegava agevolmente, guardando alla data della parziale confessione, perché il SI avesse ammesso solo la fornitura riferita da Lo ES RT e non anche l'altra riferita da Lo ES IE: il SI aveva fatto le dichiaraZIni ammissive nell'interrogatorio reso davanti al g.i.p. il 28 settembre 1998, quando, presumibilmente, già sapeva che RT Lo ES aveva riferito di una sola fornitura e ha trovato conveniente, per alleggerire la sua posiZIne, limitare le ammissioni, alla fornitura riscontrata dalle dichiaraZIni di entrambi i Lo ES". A queste proposiZIni logicamente corrette nel ricorso si è solamente opposto che "le sentenze di merito non sembra spieghino adeguatamente perché un episodio avrebbe dovuto essere ammesso e l'altro no, se entrambi fossero stati veri", opposiZIne che, come può notarsi, non prende in alcuna consideraZIne i logici rilievi della corte sulle apparenti divergenze tra le dichiaraZIni dei collaboranti.
Quanto alla pena, la corte ha posto in risalto che la stessa "è adeguata alla fattispecie concreta", cioè alla tutt'altro che irrilevante quantità di stupefacente acquistato nelle due occasioni. La corte, quindi, ha correttamente motivato anche sul punto, donde la manifesta infondatezza della relativa censura di mancanza di motivaZIne.
3 - Il ricorso proposto nell'interesse del RA è privo del requisito della specificità.
La corte di appello, dato atto della divergenza tra le dichiaraZIni di RT Lo ES, che ha parlato di due acquisti di cocaina dal RA, con il IP, per complessivi 50 grammi, e quelle di IE Lo ES, che ha detto di avere acquistato, dal RA, con lo ZI, 10/15 grammi di cocaina, ha messo in evidenza sia che non vi fossero dubbi che il RA spacciasse, sia che, riflettendo sulle due dichiaraZIni, si veniva agevolmente a capo del contrasto. Che il RA spacciasse lo si ricavava, secondo la corte, anche dalle dichiaraZIni di IS ON, "il quale aveva riconosciuto fotograficamente il RA come uno che spacciava nel parcheggio posto dietro il 'bar 13' di Rozzano", sicché i due Lo ES, nell'indicare il RA come uno dei loro fornitori in due occasioni, avevano fatto il nome di persona dedita sicuramente allo spaccio degli stupefacenti.
La apparente divergenza, poi, tra le due dichiaraZIni si superava, secondo la corte, esaminando con cura le due dichiaraZIni e prendendo atto, per un verso, che RT Lo ES era stato dettagliatissimo sui rapporti con il RA, donde la sua maggiore attendibilità, e, per altro verso, che IE Lo ES non aveva affatto escluso che lo ZI potesse avere acquistato dal RA a sua insaputa, avendo detto sì che non sapeva se lo ZI avesse effettuato altri ritiri senza dirglielo, ma aggiungendo che lo ZI "era il tipo che faceva queste cose".
Se si riflette, a questo punto, su quanto la stessa corte ha osservato sulle apparenti divergenze tra le due dichiaraZIni trattando del SI - tra i due Lo ES non v'era una vera e propria società, nel senso che ognuno dei due aveva piena libertà di agire in proprio e nel proprio esclusivo interesse - ci si rende perfettamente conto come IE Lo ES possa aver detto di non essere al corrente di altri acquisti fatti dallo ZI presso il RA a sua insaputa, con la puntualizzaZIne che, però, lo ZI era il "tipo che faceva queste cose" e si colgono, senza residui dubbi, le ragioni che hanno condotto la corte a superare, sul piano logico, il contrasto tra le dichiaraZIni dei due Lo ES. Di tutto ciò nel ricorso nulla, se non l'insistenza sulla non sovrapponibilità delle due dichiaraZIni.
4 - Il ricorso proposto nell'interesse del AP è manifestamente infondato.
a - Premesso che il processo è stato celebrato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 599 c.p.p., richiamato dal comma 4 dell'art. 443 dello stesso codice, e che il procedimento in camera di consiglio, di cui all'art. 599, si svolge con le forme previste dall'art. 127 c.p.p., le ss.uu. di questa suprema corte, con sentenza dell'8 aprile 1998, Cerroni, hanno affermato che "il disposto dell'art. 486, comma 5, c.p.p. - oggi, dell'art. 420/ter, comma 5, c.p.p. - a norma del quale il giudice provvede alla sospeneione o al rinvio del dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore, non si applica ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgong con le forme dell'art. 127 c.p.p.. Ancora prima di quesLa sentenza la giurisprudenza, quanto all'udienza celebrata in applicaZIne dell'art. 599 c.p.p., era, puntualmente, nel senso che, come si desume dal testo dell'art. 599 c.p.p. - il quale nel comma 1 rinvia alle forme previste dall'art. 127 dello stesso codice, nel comma 2 contempla il rinvio dell'udienza solo per legittimo impedimento dell'imputato, sempreché abbia manifestato la volontà di comparire, e nel comma 3 richiede specificamente, in caso di rinnovaZIne dell'istruZIne dibattimentale, la partecipaZIne del difensore e solo in caso di sua assenza stabilisce il rinvio a nuova udienza con notifica al difensore stesso - nel procedimento di appello celebrato in camera di consiglio non è prescritto il rinvio dell'udienza per impedimento del difensore, a norma dell'art. 486 comma 5, c.p.p., ora 420/ter stesso codice (cass. 3 maggio 1993,
Ginanneschi; 11 luglio 1995, Ghia;
12 marzo 1996, Guglielmini, ecc). b -- Secondo la corte di appello la prova che il AP abbia acquistato in due occasioni da IE Lo ES 100 grammi di cocaina per volta - è il tema del secondo motivo - è data, anzitutto, dalle dichiaraZIni di RT Lo ES rese il 26 giugno 1998 e ribadite il 10 luglio 1998, dichiaraZIni, queste ultime, rilasciate nell'interrogatorio al quale il collaborante era stato sottoposto, come sottolinea la sentenza impugnata, dopo le ambigue e riduttive dichiaraZIni rese dal IP IE.
RT Lo ES - nota la corte - nel primo interrogatorio ha dichiarato che, avendo visto il AP nei pressi della casa del IP IE, aveva saputo da questi che vendeva al AP "dei quantitativi di 100 grammi di, cocaina" che il AP rivendeva a Vittoria;
e, nel secondo interrogatorio, che la cocaina proveniva dal furto di mezzo chilo della stessa che il fratello AN, padre di IE, teneva nascosta in un thermos seppellito in giardino, aggiungendo che il IP gli aveva riferito che 200 grammi del mezzo chilo di cocaina li aveva venduti al AP e gli altri 300 li aveva dati al suocero il quale li aveva spacciati a Rozzano con la collaboraZIne della moglie.
IE Lo ES - aggiunge la corte - ha detto che effettivamente lo stupefacente proveniva dal furto in danno del padre, affermando, però, che al AP glielo aveva venduto il suocero "in quantitativi, non di 100 grammi, sibbene di 20/30 grammi", ammettendo, peraltro, che a Vittoria, dove si era recato, aveva chiesto al AP la somma di L. 3.000.0000, perché lo stupefacente vendutogli dal suocero in realtà era suo. Nessun dubbio, poi, secondo la corte, sia che, AN Lo ES avesse nascosto nel proprio giardino il termos con lo stupefacente, come era emerso da alcune intercettaZIni ambientali di conversaZIni tra RT Lo ES e la convivente di AN e come aveva dichiarato anche quest'ultimo, sia che AN fosse stato vittima del furto di quel termos "commesso dal figlio avvalendosi di un suo amico, 'cavallo det padre'.
Certo il furto del termos, certo, quindi, il possesso da parte di IE Lo ES di 500 grammi di cocaina, certi i contatti tra IE e il AP, notato da RT Lo ES nei pressi della casa del IP, certa la cessione di stupefacente da IE al AP, desumibile, correttamente sul piano logico, come ha fatto la corte, dalla richiesta dello stessso IE al AP della somma di L. 3.000.000, altrettanto correttamente la corte di merito ha ritenuto che rispondesse al vero la confidenza di IE allo ZI, e da quest'ultimo riferita nei suoi interrogatori, di aver venduto al AP 200 grammi di stupefacente.
In altri termini, le dichiaraZIni di RT Lo ES sono, nel loro contenuto, tranne che nel particolare relativo alla presenza del AP nei pressi della casa del IP IE, tutte de relato, ma hanno avuto tutte puntuali riscontri, quali, appunto, il possesso del termos da parte del fratello AN, il furto del termos su commissione del IP IE, figlio di AN e, conseguentemente, il possesso dello stupefacente da parte di IE e la cessione dello stesso al AP.
Questi riscontri, che attribuiscono innegabile spessore a tutti quei dati di fatto ai quali le dichiaraZIni di RT Lo ES hanno fatto riferimento, non possono non proiettare la loro luce di verità anche sulla quantità di stupefacente che IE Lo ES ha venduto al AP, quantità, quindi, che non può non essere quella indicata da RT come riferitagli dal IP IE, il quale, avendo a disposiZIne 500 grammi di cocaina, era perfettamente in grado di venire incontro alle esigenze del AP, il quale non aveva alcun interesse a dire una bugia allo ZI, il quale, invece, aveva tutto l'interesse, come mette in rilievo la corte, a ridimensionare, dinanzi agli inquirenti, le dimensioni della cessione.
È, pertanto, manifestamente infondata l'affermaZIne che si legge nel ricorso secondo la quale "le dichiaraZIni rese dal collaborante RT Lo ES riguardano presunti e inesistenti episodi, appresi da terzi, e precisamente da IE Lo ES, il quale, a sua volta, li aveva appresi da altra persona, non confortati da alcun riscontro accettabile".
Gli episodi i fatti - esposti da RT Lo ES non sono ne' presunti, ne' inesistenti, ma veri, come è vera la stessa cessione dello stupefacente da IE Lo ES al AP, fatta ecceZIne, nella ammissione interessata di quest'ultimo, per la quantità ceduta, ecceZIne che, come si è detto poc'anzi, cade inevitabilmente dinanzi alle credibili - perché riscontrate, in tutte le altre articolaZIni - dichiaraZIni di RT Lo ES. c - Il terzo motivo è manifestamente infondato, perché è proprio il ricorrente che fornisce la prova che la corte di appello ha giustamente affermato che "la difesa non ha fornito alcuna prova che per gli stessi fatti il prevenuto era stato già condannato". Il ricorrente, invero, ha avuto cura di trascrivere il capo di imputaZIne che conterrebbe l'enunciaZIne degli stessi fatti oggetto della imputaZIne di cui al capo 36 dell'attuale processo. Ma, è sufficiente una pur rapida scorsa per rendersi conto che il capo di imputaZIne, oggetto della sentenza già in giudicato, è di una tale genericità - "detenuto, acquistato, posto in vendita attraverso una rete di spacciatori stupefacenti in Vittoria e in Milano sino al 23 giugno 1997" - da rendere impossibile cogliere e se il dies a quo, nella commissione dei reati, sia da collocare "verso la fine dell'anno 1996", che è, la data di commissione del reato contestato al AP al capo 36), e se nella indicaZIne di "Milano" sia compresa anche la fornitura dei 200 grammi di stupefacente che IE Lo ES, ha fatto al AP. d - I precedenti penali costituiscono, secondo la giurisprudenza di questa suprema corte, un parametro del quale il giudice di merito può legittimamente avvalersi per negare le attenuanti generiche, specialmente quando, come nel caso in esame, non vengano indicati altri parametri capaci di neutralizzare il disvalore insito nell'avere l'imputato precedenti penali, sicché anche il quarto motivo è manifestamente infondato.
5 - Il ricorso proposto nell'interesse dello AC è manifestamente infondato.
a - Il giudice ha indicato con esattezza i criteri, che avrebbe seguito, e che ha seguito, nella valutaZIne delle, prove: ha preso atto delle chiamate in correità, le ha sottoposte a vaglio critico e ha accertato se le stesse avessero o non avessero i necessari riscontri, tenendo ben presente che la chiamata in correità è una prova che richiede, ai sensi dell'art. 192, comma 3, che gli atti offrano elementi di prova che ne confermino l'attendibilità. Questi elementi, però, non debbono essere, a loro volta, prove, - ché, in questo caso, legittimerebbero da soli l'affermaZIne della penale responsabilità - essendo sufficiente che siano elementi, di fatto o logici, desumibili anche dalle stesse dichiaraZIni del chiamante, come ricorda il ricorrente, che, si muovano nella stessa direZIne della chiamata, confortandola e consentendo, così, di affermare che quanto detto dal chiamante può ritenersi verità processuale.
b - Per screditare il UR non può dirsi - e si viene al secondo motivo - che questi è uomo senza scrupoli, capace, se necessario, di uccidere per rubare.
Supposto, invero, che tutto ciò risponda a verità, il problema che i giudici di merito dovevano risolvere era se il UR, chiamando in correità lo AC, avesse detto la verità e quei giudici hanno ritenuto, secundum legem, che la chiamata era intrinsecamente attendibile e che era stata riscontrata.
Per rendersi conto dello spessore del riscontro, è il caso di soffermarsi su quanto nel ricorso si osserva parlando del MU, il quale, si dice, non ha mai assistito al passaggio dello stupefacenti e, soprattutto, ha riferito che il GN si era rifornito di eroina dall'ZO, ma mai ha accennato alla cocaina. Ebbene, è anche - se non, proprio - il silenZI del MU sugli acquisti di cocaina del GN che, come risulta dagli atti esposti nelle due sentenze, avalla il giudiZI di attendibilità del IAstro.
Il g.i.p. ha riportato ampi brani delle dichiaraZIni del UR, il quale ha narrato che, "a decorrere dai mesi di febbraio-marzo 1997, 'US non mi chiese più l'eroina, ma mi chiese di procurargli la cocaina ed io mi rivolsi a mia volta a AC CE il quale mi manifestò la disponibilità a fornirmi anche tale tipo di droga;
iniziai così, ad effettuare ritiri di 150/200 grammi di cocaina che mi venivano consegnati dallo AC nella zona di San Donato: gli acquisiti di cocaina presso lo AC sono terminati nel mese di maggio/giugno 1997".
In queste dichiaraZIni dell'11 marzo 1998 il UR dice, dunque, che, ad un certo punto, nel febbraio 1997, avendo bisogno di cocaina, si è rivolto allo AC, il quale si è dichiarato disposto a fornirgli anche questo stupefacente, il che logicamente significa che, prima di quella data, lo AC forniva al UR stupefacente di altra specie, quella eroina soltanto della quale parla, come sottolinea il ricorrente, il MU.
Questi però - ed ecco la ragione della piena attendibilità del MU ritenuta dalla corte di appello - ha denunciato il GN il 10 dicembre 1995, molto prima, quindi dell'11 marzo 1998, affermando, tra l'altro, che ZO, che abitava in una fraZIne di San Donato - e il UR ha detto che lo AC gli consegnava lo stupefacente nella zona di San Donato - era il fornitore di eroina del GN.
Il 10 dicembre 1995 il MU non poteva dire nulla sugli acquisti di cocaina per la semplice ragione che, come ha detto il chiamante, gli acquisti di cocaina sono iniziati nel febbraio del 1997 e ultimati nel giugno dello stesso anno.
Ne consegue che il MU ha detto il vero quando ha descritto il GN come narcotrafficante che si forniva dallo AC - da lui riconosciuto in una fotografia -, avendo precisato di averlo accompagnato una decina di volte, avendo indicato i luoghi degli incontri e avendo puntualizzato che, in quel tempo, il UR acquistava eroina dallo AC, esattamente come ha affermato il chiamante.
È assolutamente indiscutibile, pertanto, che lo AC fosse il fornitore del UR, come si desume, del resto, dalle dichiaraZIni del NA, socio del UR, anch'esso prodigo di indicaZIni di nomi, tra i quali ZO di San Donato milanese ad un incontro con il quale anch'egli aveva partecipato.
Se è innegabile, a questo punto, che lo AC sia stato il fornitore del UR e che lo sia stato per molto tempo, non v'è nessuna ragione per non credere, - tutto il resto risultando completamente provato - che il UR, avendo bisogno di cocaina, si sia rivolto a colui, lo AC, che, sino a quel momento, gli aveva fornito eroina, sicché può dirsi che gli indizi si presentano gravi, precisi e concordanti, consentendo di risalire, con sicurezza, dal fatto o dai fatti noti ai fatti non noti, così come può dirsi - ed è il tema del terzo motivo - che la corte ha correttamente stimato che gli atti offrissero elementi che confermavano l'attendibilità del chiamante.
6 - Il ricorso proposto nell'interesse del DO è manifestamente infondato.
a - All'imputato è stato contestato di aver ceduto a RT Lo ES, in due occasioni, 120 grammi complessivi di eroina sintetica, donde la incompatibilità di questo quantitativo. pur diviso per due, con l'attenuante del fatto di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, DPR 309/1990. Le ss.uu. di questa suprema corte, con la sentenza del 21 giugno 2000, Primavera, hanno affermato, infatti, che "la circostanza attenuante ad effetto speciale del fatto di lieve entità è riconoscibile solo in ipotesi di minima offensività della condotta deducibile sia dal dato quantitativo qualitativo, sia dagli altri parametri della disposiZIne (mezzi, modalità, circostanze dell'aZIne), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diventa irrilevante la presenza degli altri" (Fattispecie in cui il quantitativo è stato ritenuto tale da escludere la lieve entità del fatto). b - La corte di merito si è posto il problema della continuaZIne, sollevato nei motivi di appello, e preso atto della chiamata in correità di RT Lo ES, il quale ha dichiarato di aver acquistato dal DO in due occasioni, e della confessione del DO, ha risolto, correttamente, il problema nel senso della sussistenza della continuaZIne, donde la manifesta infondatezza del motivo con il quale si denuncia la violaZIne dell'art. 81 c.p.. 7 - Il ricorso proposto nell'interesse del TA è privo del requisito della specificità nel primo motivo e manifestamente infondato negli altri due motivi.
a - Sia il g.i.p., sia la corte di appello hanno dedicato non poco spaZI all'esame della posiZIne del TA, muovendo dalle dichiaraZIni di EL UR, chiamante in correità, riportandole, specialmente il g.i.p., pressoché integralmente e dimostrando che quelle dichiaraZIni avevano una innegabile attendibilità intrinseca ed estrinseca ed erano state riscontrate. Il UR, infatti, nel narrare come aveva conosciuto il TA - in carcere aveva incontrato EN D'LF, marito di una delle figlie di CC DE ON, il quale, allorché egli era stato scarcerato, gli aveva dato il numero di telefono della moglie pregandolo di telefonarle ed egli aveva telefonato e al telefono aveva risposto il TA e di lì era nato il rapporto tra i due, allargato poi al, suocero del TA, per il traffico di stupefacenti - aveva indicato una serie di circostanze che erano risultate, tutte, rispondenti al vero, donde la logica conseguenza, tratta dai giudici di merito, che il UR, che aveva detto la verità su tutto il resto, era da ritenersi credibile anche quando aveva affermato che, conosciuti il TA e il De ON, si erano messi d'accordo per organizzare un vistoso traffico di stupefacenti. DE resto, hanno aggiunto i giudici di merito, TO NA ha riferito che il UR gli aveva confidato di avere allacciato stretti contatti con personaggi della zona di Rimini, di essersi recato con il UR a Rimini dove avevano contattato quelle persone, tra le quali CC De ON "suocero di un affiliato del UR di nome EN D'LF e, oltre al CC, avevano incontrato un altro genero dello stesso - il TA - e i due "ci dissero di essere interessati all'acquisto di droga del tipo eroina". Ebbene, nel ricorso, fatta ecceZIne per le dichiaraZIni rese dal NA, la cui credibilità è stata correttamente ritenuta dai giudici di merito, non uno degli altri riscontri - consistiti in puntuali dati di fatto -indirati dai giudici di merito è stato preso in consideraZIne per dimostrarne la inconsistenza logico-giuridica. Il ricorrente ha anche detto che nei motivi di appello aveva formulato specifiche doglianze alle quali la corte di merito non avrebbe risposto;
ma, nessuna di queste specifiche doglianze è stata indicata nel ricorso per valutarne la decisività, donde la assoluta genericità di questo motivo.
b) - La corte di merito ha definito "pessimi" i precedenti penali del TA e l'affermaZIne viene contestata dal ricorrente negando che quei precedenti siano pessimi.
I metri di giudiZI possono essere anche diversi, ovviamente;
ma, la corte non si è limitata a definire i precedenti penali "pessimi", avendo specificato che il TA è pluripregiudicato per porto di armi da fuoco e il g.i.p. ha scritto che il TA ha significativi precedenti per detenZIne di sostanza stupefacenti e, volendo prescindere dal sottolineare che il g.i.p. ha anche posto in risalto che la personalità del TA, quale risultava dalla vicenda processuale, non era di certo esemplare e, nella pagina precedente, che il TA aveva negato qualsiasi addebito, non può di certo sostenersi che il rifiuto delle attenuanti generiche non sia stato adeguatamente motivato.
L'aumento per la continuaZIne è stato determinato in mesi cinque di reclusione e in L.
5.000.000 di multa e se si riflette che i reati in continuaZIne sono tre - capi 53, 54 e 55 - e che oggetto di questi reati è l'acquisto dall'agosto al maggio del 1996 di mezzo chilo di eroina con frequenza settimanale - capo 53 -, l'acquisto dal novembre 1996 al febbraio 1997 di 200/250 grammi di eroina alla settimana - capo 54 - e il ripetuto acquisto di cocaina, dal febbraio 1996 al maggio 1997, da 150 a 200 grammi per volta - capo 55 -, non può non convenirsi con la corte di appello che la pena, anche per quanto riguarda l'aumento per la continuaZIne, è adeguata alla fattispecie concreta e alla gravità dei fatti".
c - Quanto alla questione della competenza per territorio è sufficiente considerare, per cogliere che "lo stupefacente che il UR assume avere acquistato a San Donato Milanese è lo stesso che egli afferma avere ceduto a Riccione", sia che al capo 48-bis al UR è stato contestato di avere acquistato ingenti quantità di eroina in San Giuliano Milanese dall'agosto 1995 ai primi mesi del 1996, che sono i mesi in cui il TA ha acquistato, stando al capo 52, mezzo chilo di eroina per volta almeno una volta alla settimana, sia che al capo 56 gli è stato contestato di avere acquistato stupefacente in Milano nelle date corrispondenti alle vendite effettuate, tra agli altri, al TA in Milano e in Riccione, sicché deve concludersi così come questa suprema corte ha concluso nella sentenza, citata dalla corte, pronunciata nel procedimento incidentale de libertate.
"Correttamente è stata ritenuta infondata la proposta ecceZIne di incompetenza territoriale - così la corte di cassaZIne - sull'esatto rilievo, come emerge all'evidenza dai capi di imputaZIne, della sussistenza della connessione tra acquisti dello stupefacente nel Milanese da parte del UR e cessione ai clienti riminesi - TA, De ON - da parte del UR medesimo, con la conseguenza che la competenza va determinata, trattandosi di reati di pari gravità, in relaZIne al luogo dell'acquisto, costituendo un prius e, quindi, primo reato rispetto alla rispetto alla rivendita". Può solo aggiungersi che, come si è già accennato, al UR nel capo 48-bis è stata contestata anche l'aggravante, non esclusa, della ingente quantità, per cui i reati contestati al UR, oltre ad essere anteriori, sono anche più gravi di quelli contestati al TA.
8 - Il ricorso del AV è privo del requisito della specificità.
Lo stesso non contiene neppure una proposiZIne che contesti quanto la corte ha posto in evidenza relativamente alla consegna dello stupefacente - capo 14) - contestata in concorso con l'CI e, quanto al reato di cui al capo 15) - consegna per almeno sette volte di 50 grammi di cocaina alla volta a RT e IE Lo ES per il tramite di GI IL - si limita ad eccepire che "i racconti dei collaboranti sono tra di loro sostanzialmente diversi, imprecisi, mai collocati temporalmente, lasciando di fatto indefiniti i tratti essenziali della condotta illecita", senza misurarsi affatto con l'affermaZIne della corte secondo la quale tra le dichiaraZIni di RT Lo ES e le dichiaraZIni di IE Lo ES - riportate testualmente nella sentenza del g.i.p. - non v'era alcuna contraddiZIne.
9 - Il ricorso proposto nell'interesse dello NI è fondato. a - Quanto alla prima imputaZIne, la motivaZIne della sentenza si presta, relativamente alla valutaZIne dei riscontri, a più di qualche rilievo di ordine logico-giuridico.
Secondo il chiamante RT Lo ES, "egli, Lo ES, nel periodo compreso tra l'ottobre 1995 e il febbraio 1996, assieme a NI e a IL GI, aveva spacciato, nella discoteca 'Zip' di Milano, una media di 70 grammi di cocaina per settimana, cocaina che veniva fornita da una vecchia conoscenza dello NI, una certa 'OS' che riconosceva nella foto di OS EN, nei pressi della cui abitaZIne, in una traversa di Viale Monza, accompagnava gli operanti".
Ma, il g.i.p. - lo ricorda la stessa corte di appello - ha assolto la EN, circostanza, questa, che non è esatto, come si afferma nella sentenza, che incida soltanto sulla provenienza, ma non sulla penale responsabilità dello NI.
Come correttamente rileva il ricorrente sul punto, "nel caso specifico non è solo il fornitore che viene a mancare - ben potendosi sostenere che la droga poteva essere acquistata da altri - ma viene a mancare il riscontro alla chiamata di correo, anzi viene ad esistere un riscontro negativo, incontrovertibilmente negativo alla chiamata di correo, su un punto fondamentale dell'accusa, quale l'indicaZIne precisa, dettagliata del fornitore". "V'era anche lo NI - ha detto sostanzialmente RT Lo ES - tanto è vero che lo stupefacente che vendevamo nel locale lo procurava lo NI, al quale lo dava una sua conoscente, certa 'OS'".
Il Lo ES ancora, come si vede, alla fornitrice la partecipaZIne dello NI, fornitrice che, però, è stata assolta, donde quanto meno l'alta problematicità del concorso dell'imputato in quella vendita di stupefacente.
E ciò a maggior ragione se si tiene conto che, se RT Lo ES, ha indicato lo NI come uno dei protagonisti di quella cessione di stupefacente nel locale 'Zip', il IL, che è il terzo concorrente indicato dal Lo ES, se ha ammesso la propria responsabilità, ha negato la partecipaZIne dello NI. Il IL può aver detto la verità e può avere detto il mendacio;
ma, la prova del mendacio, o della reticenza non può essere data parlando, semplicemente, di "comprensibili motivi", come fa la corte di appello, motivi - le ragioni delle dichiaraZIni del IL nella parte in cui ha negato la presenza dello NI - che saranno anche comprensibili, ma che possono essere giudicati tali soltanto se vengono espressi, se vengono enunciati. Il IL, secondo la corte di appello, dà "un notevole riscontro alla chiamata di correo"; avendo, però, il IL negato la presenza dello NI, il concorso di quest'ultimo nel reato non può essere desunto da "comprensibili motivi" neppure accennati.
La corte, in altri termini, per ritenere IL "notevole riscontro", nonostante questi avesse escluso il concorso dello NI, sarebbe dovuta andare ben oltre "i comprensibili motivi", nel senso, almeno, che avrebbe dovuto illustrarli per porre la difesa - e questa suprema corte - in grado di valutarne lo spessore. Non v'è dubbio che può avere valore di riscontro anche una dichiaraZIne mendace o reticente, purché si provi, esponendone le ragioni, che quella dichiaraZIne è stata mendace o reticente. La difesa, in una memoria a questa suprema corte, ha trascritto l'interrogatorio reso da RT Lo ES dinanzi alla corte di assise di Milano nell'udienza del 20 settembre 2000, successiva al deposito - 26 maggio 2000 - della sentenza impugnata, interrogatorio nel quale il Lo ES ha dichiarato, tra l'altro, insistendovi, di essersi trasferito da Roma a Milano nel gennaio del 1996, sicché vi sarebbe un riscontro negativo, proveniente dallo stesso imputato, che egli non ha potuto vendere stupefacente, in quel locale notturno, con lo NI nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1995, anche se va detto che la sentenza impugnata indica, come altro riscontro alla chiamata, il fatto che lo NI ha riportato sentenza definitiva di condanna per la cessione, nello stesso locale, nel dicembre 1995, di 10 grammi di cocaina, ricevuti da RT Lo ES, dal che si dedurrebbe che questi era a Milano già nel dicembre del 1995. È superfluo rilevare che questa corte si sofferma su questo interrogatorio in applicaZIne dell'art. 609, comma 2, c.p.p., il quale dispone, come è noto, che la corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello e, secondo la giurisprudenza di questo supremo collegio, la facoltà attribuita alla cassaZIne nella seconda parte della norma "si riferisce a nuove questioni di diritto che sorgano per ius superveniens avvero per circostanze - non emerse prima - che abbiano un'indubbia valenza di legittimità sul piano della congruità della motivaZIne (Cass., 2 febbraio 1995, Amato). È anche superfluo notare che spetterà al giudice di rinvio valutare questo nuovo atto nell'eserciZI dei suoi poteri discreZInali. Quanto, poi, alla condanna, cui si è già accennato, subita dallo NI per la cessione, in quel locale notturno, di 10 grammi di cocaina, ricevuti da RT Lo ES nel dicembre 1995, affermare, come afferma la corte, che tutto ciò costituisce un riscontro della chiamata in correità è, ancora una volta, tutt'altro che logicamente lineare, che - appare ovvio - lo NI può avere spacciato quell'unica volta o, magari altre volte, ma non in concorso con RT Lo ES e con il IL, visto che le circostanze che avrebbero dovuto riscontrare le affermaZIni di RT Lo ES al riguardo si sono mostrate davvero fragili.
b - In ordine all'altra imputaZIne - avere lo NI in almeno tre occasioni, con la materiale collaboraZIne di RA, fornito a RT Lo ES e LU LL eroina per un quantitativo complessivo di 220 grammi" - la corte di appello dice che la chiamata in correità di RT Lo ES ha trovato avallo, riscontro, nelle dichiaraZIni di IE Lo ES - il quale avrebbe dichiarato che lo stupefacente, venduto allo ZI dallo NI, veniva conseqnato allo ZI e da questi al LL perché lo portasse a AN Lo ES - e in quelle di AN Lo ES.
Quest'ultimo, però, come ha notato la difesa, ha parlato di due e non di tre forniture e, volendo ammettere, con il g.i.p., che RT Lo ES si fornisse dallo NI anche prescindendo dalle esigenze del fratello, cui, in quel momento, era venuto a mancare - si dice - l'abituale fornitore, sta di fatto che, nell'interrogatorio di RT Lo ES riportato nelle due sentenze, le tre forniture vengono collegate proprio alla necessità di RT Lo ES di venire incontro alle esigenze del fratello.
Questi, poi, ha detto che lo stupefacente gli era stato consegnato sempre dal fratello e non dal LL, come ha riferito RT, nè può dirsi, come fa la corte di appello, censurata anche sul punto, dal ricorrente, che il silenZI sul LL è dipeso dalla verbalizzaZIne, essendo sembrato importante al verbalizzante precisare che lo stupefacente proveniva da un certo fornitore e non soffermarsi su chi aveva materiaImente consegnato lo stupefacente al vero destinatario, a AN Lo ES.
Tutto può essere e, quindi, può anche essere che il LL non compaia nel verbale per le ragioni addotte dalla corte, ma, può anche essere che non vi compaia per non avervi fatto AN Lo ES alcun riferimento, dal che conseguirebbe che, in almeno due particolari non irrilevanti, specialmente il primo, le dichiaraZIni di RT Lo ES, non sarebbero state riscontrate da quelle del fratello.
Questi, inoltre, come rileva la difesa - e come non nega la corte di appello - non ha mai fatto il nome dello NI che pur conosceva. Restano le dichiaraZIni di IE Lo ES, il quale, stando alla sentenza impugnata e a quella del g.i.p., non parla dello NI, ma si diffonde sul RA, socio dello NI, dicendo che lo aveva conosciuto perché presentatogli dallo ZI e che lo aveva rivisto, quando, accompagnato lo ZI ad un appuntamento, si era presentato il RA, il quale aveva consegnato a RT Lo ES un involucro contenente un grammetto di cocaina in sassolini.
Ebbene, non solo IE lo ES non ha parlato dello NI, stando alle testuali dichiaraZIni di quest'ultimo riportate dal g.i.p. nella sentenza;
ma, IE ha riferito che il RA, in quella occasione, ha consegnato allo ZI un involucro contenente "un grammetto di cocaina in sassolini", mentre RT Lo ES ha affermato di aver acquistato dallo NI., nell'interesse del fratello, in tre occasioni, "una quantità complessiva di 220 grammi di eroina" e di eroina si parla nel capo di imputaZIne. Le smagliature sono, dunque, più duna, sicché si impone, anche per la seconda imputaZIne, l'annullamento con rinvio. 10 - Il ricorso proposto riell'interesse del SA è, in parte, privo del requisito della specificità e, in parte, manifestamente infondato.
a - Il ricorrente, nel lamentare la mancanza o la illogicità della motivaZIne della sentenza, per dimostrare la assoluta inattendibilità della chiamata in reità, per quanto riguarda la imputaZIne sub 34 - cessione, in concorso con TO RI, a RT Lo ES e a CC LA di 50 grammi di cocaina nel periodo tra la fine di agosto e l'iniZI di settembre 1996 - eccepisce sia che il SA non può avere ceduto stupefacente nel 1996, essendosi trasferito a Milano soltanto nel 1997, sia che RT Lo ES, relativamente al luogo in cui lo stupefacente era stato ritirato, è stato smentito da CC LA, suo concorrente nell'acquisto dello stupefacente.
La corte di appello ha puntualmente risposto a questi due aspetti della censura già presenti nei motivi di appello e vi ha risposto con consideraZIni, perfettamente logiche, delle quali non v'è traccia nel ricorso.
1^ - "È, poi, - così la corte quanto all'epoca del trasferimento del SA a Milano - del tutto irrilevante la circostanza, posta in rilievo dalla difesa, che dagli atti risulta che il SA si era trasferito a Milano soltanto nel febbraio 1997". "È vero - prosegue la sentenza - che dalla informativa dei carabinieri di Corsico risulta che il SA aveva nel dicembre 1993 trasferito la sua residenza da Siderno a Capriate San Gervasio (BG) per poi trasferirsi, nel febbraio 1997, in Milano, dove avrebbe risieduto in Via Bari 24; ma, è notoria che la residenza anagrafica non sempre corrisponde a quella reale e, comunque, la residenza nel vicino comune bergamasco non escludeva, che il prevenuto potesse svolgere attività di narcotraffica a Milano".
La risposta è, come può notarsi, puntualissima sul piano logico. 2^ - Lo è altrettanto la risposta al tema della divergenza tra la dichiaraZIni del AM e quelle del LA sul luogo della consegna dello stupefacente, consegna che, secondo RT Lo ES - come pone in evidenza il ricorrente - sarebbe avvenuta nel negoZI di parrucchiere del RI, mentre secondo il LA avrebbe avvenuta nel bar gestito da MI e ZO.
La corte ha sottolineato, sul punto, che "ha scarsissima importanza, ai fini del giudiZI di penale responsabilità, il contrasto sul luogo di consegna, che, sulla base delle dettagliate dichiaraZIni del LA, deve ritersi avvenuta nel bar di Via Rosmini 6: è ovvio, infatti, che il LA avesse al riguardo ricordi più precisi avendo egli stesso ritirato lo stupefacente, mentre il Lo ES si era limitato a contrattare l'acquisto nell'eserciZI del RI". "E, comunque - insiste la corte - costituisce circostanza a favore della genuinità delle dichiaraZIni del LA a carico del SA il non essersi il LA, al quale erano state appena lette le dichiaraZIni del Lo ES, limitato a confermare l'episodio di compravendita, ma l'avere egli rilevato le inesattezze;
ed è irrilevante che il LA, che precisava di avere visto solo in due occasioni 'il barbiere', ricordasse un nome errato, una volta che lo riconosceva in fotografia, conducendo, poi, gli operanti nel suo locale" come li aveva condotti nel bar dove era avvenuta la consegna. Come si è detto, nulla si è opposto a tutto ciò nel ricorso, se non la riproposiZIne dei temi.
b - Quanto alle imputaZIni sub 34 ter) e 34 quinquies) cessione a RT Lo ES e a LU LL, in due occasioni, di 100 grammi di eroina per volta: capo 34 ter); cessione agli stessi di 100 grammi di eroina in un'altra occasione: capo 34 quinquies) - la corte si è soffermata sul tema di "ZO, fratello e socio del SA", secondo la versione di RT Lo ES, mentre il SA, secondo il ricorrente, non aveva alcun fratello di nome ZO e nessun fratello che fosse suo socio.
"Non ha alcun rilievo - dice la corte -- la circostanza - ritenuta di grande importanza dalla difesa ai fini di dimostrare l'inattendibilità delle dichiaraZIni del collaborante - che il Lo ES avesse supposto che il socio 'ZO' del SA, che con lui si trovava nel bar ed al quale aveva consegnato una volta il prezzo dello stupefacente, fosse suo fratello, mentre il SA non ha alcun fratello di questo nome".
"il fratello - così ancora la corte - con il quale EN SA conviveva in Cormano Via Santa Maria del OSrio si chiama, infatti, AT e non risulta essere coinvolto nel narcotraffico". "Dopo tutto - prosegue la corte - il Lo ES, non aveva molta dimestichezza con il SA, del quale non aveva neppure il numero di telefono e dal quale aveva avuto solo alcune forniture di non particolare rilievo;
ed è scusabile che dal comportamento dell'ZO nel bar possa avere dedotto che fosse fratello di 'MI'; non risulta, inoltre, che al collaborante fosse mostrata la fotografia di AT SA o di altro eventuale suo fratello ed è della massima importanza che anche il LA avesse dichiarato che quando si era recato al bar assieme a Lo ES RT, il 'MI' stava al bancone assieme ad altra persona ed avesse l'impressione che i due fossero i padroni del locale".
È senz'altro vero, inoltre, che, come si sostiene nel ricorso, il LL ha negato la sua partecipaZIne agli acquisti descritti in questi due capi di imputaZIne.
La corte di appello, però, ha posto in evidenza, anzitutto, che tutti gli altri dati di fatto, esposti da RT Lo ES, allorché ha riferito questi due acquisti presso il SA, dati di fatto alcuni dei quali riguardanti il LL, erano stati accertati come rispondenti al vero;
e, in secondo luogo, si è soffermata espressamente sulla partecipaZIne del LL dimostrandola.
La difesa del LL aveva detto, in ordine all'imputaZIne sub 34 quater), che, nel periodo marzo-aprile del 1997 era stato in Puglia quindici giorni o un mese e la corte ha risposto che "è agevole replicare che il periodo marzo-aprile comprende 60 giorni e che, quindi, il LL ha implicitamente ammesso che nello steso periodo, almeno per un mese era stato a Rozzano o a Milano". "RT Lo ES ha anche riferito - osserva la sentenza - che nelle tre occasioni le trattative e la consegna dello stupefacente erano avvenute nel bar dei fratelli 'MI ed ZO' vicino all'Arena di Milano e che lo stupefacente era stato affidato al LL per il trasporto ed ha precisato che, circa l'acquisto fatto assieme al IP IE, per il ritiro LL era andato con un Golf grigio metallizzato portando con se la moglie MI di origine albanese, la quale doveva nascondere nelle parti intime l'involucro che sarebbe poi stato temporaneamente sistemato rielle parti comuni delle cantine dello stabile dove abitava".
1^ - "Il bar, di MI - puntualizza la sentenza già indicato dal LA come luogo della consegna dello stupefacente di cui al capo 34) della rubrica, è stato individuato, nel corso del sopralluogo effettuato il 10 ottobre 1997, da Lo ES RT al numero 6 di Via Rosimini nella zona dell'Arena di Milano, nell'eserciZI attualmente denominato 'Liceo' gestito sino al luglio 1997, senza la prescritta autorizzaZIne del sindaco, dal SA, sicché c'è identità tra il luogo di consegna indicato dal LA e quello indicato da Lo ES RT".
2^ - "La moglie del LL, 'MI di origine albanese', coinvolta da RT Lo ES nell'episodio di cui al capo 34 quinquies), è stata accertata essere l'albanese OS MI nata a [...] e la donna è stata riconosciuta fotograficamente dal Lo ES".
3^ - "È stato accertato, inoltre, così prosegue la corte - che il LL aveva la disponibilità dell'automezzo indicato dal Lo ES".
4^ - Ma, la corte di merito è andata molto più in là dei riscontri di quei dati di fatto, riscontri che, indubbiamente, contribuiscono non poco a far ritenere attendibili le dichiaraZIni del chiamante. La corte, infatti, si è soffermata, come si diceva, sul LL mettendone in evidenza il ruolo di gregario che aveva nell'associaZIne di AN Lo ES, fratello di RT, il ruolo, cioè, di persona addetta al trasporto e alle consegne dello stupefacente
"Il LL - rileva la corte - pur facendo parte dell'associaZIne capeggiata da AN Lo ES, per conto del quale nei motivi di appello del suo difensore si ammette che aveva 'lavoratò non era un 'cavallo' esclusivo di AN, ma si prestava a fare trasporti e consegna anche per conto di RT, il quale aveva traffici distinti da quelli del fratello, ed anche, per conto di IE Lo ES quando questi e lo ZI RT avevano sostituto AN ricoverato in ospedale dopo l'attentato e ciò spiega come il trasporto di cui al capo 34 ter) possa avere avuto luogo quando il LL facava parte dell'associaZIne capeggiata da AN Lo ES e spiega come RT Lo ES e il IP si siano avvalsi del LL dopo l'attentato al congiunto".
Il riscontro alla chiamata in reità di RT Lo ES sussiste, dunque, sia perché scrupolosamente accertato come tutto il contesto fattuale descritto da RT Lo ES - luogo di consegna dello stupefacente, possesso di un dato veicolo da parte del LL, generalità della moglie di quest'ultimo risultata di origine albanese, come aveva detto RT Lo ES - sia perché il LL, nel negare la sua partecipaZIne, aveva detto che, nel periodo marzo aprile 1997, era stato in Puglia quindici giorni o un mese e la corte ha dimostrato la estrema fragilità di questa difesa, sia, inf:ine, perché, il LL era addetto proprio al trasporto dello stupefacente nella associaZIne di AN Lo ES.
E che di questa sua mansione si sia avvalso RT Lo ES appare del tutto normale, visto che RT, ha acquistato, nelle due occasioni di cui al capo 34 ter), per fare fronte alle esigenze del fratello AN che "si trovava in una situaZIne di mancanza di stupefacente a seguito del rifiuto di EN di rifornirlo", sicché il LL, eseguendo quel trasporto, contribuiva, in realtà, a soddisfare il suo capo, AN Lo ES.
L'intervento, poi, del LL nel secondo acquisto, di cui al capo 34 quinquies) si spiega, nella logica della sentenza impugnata, osservando che questo secondo acquisto è successivo all'attentato nei confronti di AN Lo ES e, quindi, questo è avvenuto in un momento in cui l'assenza di AN Lo ES rendeva, oggettivamente, più disponibile il LL.
Può dirsi, allora, che la corte di merito, allorché si è soffermata sul LL, ha messo in risalto riscontri individualizzanti, nel senso he gli indicati riscontri, fattuali e logici, conducono inevitabilmente alla conclusione della piena attendibilità dè la chiamata in reità del Lo ES, non solo per quello che si è chiamato il contesto fattuale, ma anche per quello che è il cuore della chiamata, cioè la partecipaZIne del LL al reato.
a - È senz'altro vero che la latitanza non può essere valutata negativamente ben potendo una persona che si ritenqa innocente volersi sottrarre alla limitaZIne della libertà conseguente alla emissione della ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere.
Ma, la latitanza puo essere senz'altro valutata negativamente allorché risulti dagli atti che, come hanno dimostrato in più pagine i giudici di merito nelle due sentenze, il latitante non aveva alcuna ragione per ritenersi innocente: in questo caso, invero, la latitanza si risolve in un negativo comportamento processuale del quale il giudice può tenere legittimamente conto anche per non fare incidere nel massimo le attenuanti generiche.
11 - Il ricorso nell'interesse dello ZA è fondato. Gli atti offrono due dichiaraZIni, quella di AN Lo ES e quella del figlio IE.
Il primo ha dichiarato, il 16 gennaio 1998, riconoscendolo in una fotografia, di avere acquistato eroina, in due occasioni, da "Toninu u IN, precisando che questi lo aveva pregato di non dire nulla a "IO il tarantino", che monopolizzava la piazza di Rozzano e in competiZIne con il quale operava EN CO, tanto che, allorché AN Lo ES aveva deciso di rivolgersi al CO per le forniture, erano cominciati gli atti di intimidaZIne culminati nell'agguato del 7 aprile 1997, dal quale gli erano derivate gravissime lesioni che lo avevano costretto a lunnghissime degenze in ospedale.
Il secondo, IE Lo ES, ha dichiarato di conoscere 'Toninu u spazzinu', aggiungendo che "sapeva, per averglielo detto il padre, che questa persona, trafficava in stupefacenti insieme a EN CO".
Come può notarsi, IE Lo ES neppure de relato, come pur afferma la corte di appello, ha detto che il padre si era fornito dallo ZA, avendo semplicemente affermato che il padre gli aveva detto che lo ZA trafficava in stupefacenti con il CO. IE Lo ES, dunque, non è per nulla un riscontro alla chiamata in reità, così come non costituisce minimamente riscontro alla chiamata, come, invece, mostra di ritenere la corte di appello, la conoscenza che AN Lo ES può avere avuto della collocaZIne, del ruolo, più o meno significativo, che lo ZA aveva nel mercato degli stupefacenti di Rozzano.
Questa conoscenza, infatti, è ovvia, naturale pur uno come AN Lo ES, così come questi è stato descritto dalle due sentenze di merito, nel senso che AN Lo ES anch'egli narcotrafficante in quel mercato, non poteva non sapere chi potesse fornirlo e le implicaZIni nel farsi fornire dall'uno piuttosto che dall'altro. Ma, tutto ciò non è, per l'appunto, riscontro, ma è,
semplicemente, il normale bagaglio di informaZIni che l'operatore di un prodotto in un mercato deve necessariamente avere, bagaglio che non dice affatto, però, che la scelta cadrà sull'uno piuttosto che sull'altro dei possibili fornitori.
Nè a ciò aggiunge molto l'aver riportato lo ZA una condanna definitiva per reati concernenti gli stupefacenti. Sapere che lo ZA era sul mercato rientra, come si diceva, tra quelle notizie delle quali uno inserito in quel particolare mercato non può non essere a conoscenza, ma nulla dice sulle scelte, non dice affatto che un determinato narcotrafficante si rivolga a quel determinato fornitore, in questo caso lo ZA, e il riscontro deve essere preciso, individualizzante, dovendo condurre, di fatto o logicamente, nella stessa direZIne della chiamata, cosa che la corte di merito non ha dimostrato essersi verificata nel caso di specie o, meglio, cosa che la corte di merito ha ritenuto essersi verificata con motivaZIne non corretta sul piano logico-giuridico. 12 - Il ricorso proposto nell'interesse dello UL è manifestamente infondato.
All'imputato è stato contestato al capo 8), come si è visto, di avere ceduto a RT Lo ES, in due occasioni, cocaina per complessivi 50 grammi e di avere effettuato altre consegne di stupefacente al Lo ES per conto di EN CO, padre di OSlba, convivente dello UL.
Nel ricorso, per dimostrare la mancanza di motivaZIne della sentenza, si sostiene che i giudici di merito avrebbero tenuto conto soltanto delle dichiaraZIni rilasciate da RT Lo ES il 24 ottobre 1997 e non pure delle dichiaraZIni di quest'ultimo rese nel processo 39/9 celebrato dinanzi alla corte d'assise, nel quale il Lo ES, interrogato dal p.m. nell'udienza del 7 giugno 1999, avrebbe affermato di avere visto lo UL una sola volta e di non ricordare come si chiamasse il "genero" di EN CO perché lo aveva visto una sola volta.
Ebbene, non v'è alcun dubbio che ne' la sentenza del g.i.p., ne' quella della corte di appello. entrambe particolarmente accurate nel citare gli atti indicandone le date, facciano espresso riferimento alle dichiaraZIni di RT Lo ES rese dinanzi alla corte di assise nell'udienza del 7 giugno 1999.
È, peraltro, indiscutibile che la corte a ragione abbia ritenuto riscontrate, nelle sue due articolaZIni, le dichiaraZIni di RT Lo ES del 24 ottobre 1997, superando, così, implicitamente, ma con inequivoca certezza, le perplessità che potevano nascere dalla lettura dell'interrogatorio del 7 giugno 1999.
a - Per quel che riguarda la contestaZIne allo UL di avere recapitato al Lo ES stupefacente che questi aveva chiesto a EN CO, la corte di appello ha scritto che "dell'enorme coinvolgimento di GI UL nel narcotraffico facente capo a EN CO, della cui IA era convivente, costituisce prova schiacciante la conversaZIne ambientale intercettata l'11 febbraio 1997 sull'autovettura del CO;
i due parlavano dei proventi del narcatraffico e facevano dei conteggi, nel corso dei quali il CO diceva a UL GI .... sono i 45 milioni che ho dato a te: erano 82 e, quindi, avanzi ancora 37 milioni".
Il CO - questo il risvolto logico della proposiZIne - era interessato, con lo UL, ad un intenso traffico di stupefacente, il che vuol dire che il CO era tutt'altro che estraneo al mondo degli stupefacenti.
Non stupisce, allora, se RT Lo ES - la cui intensissima attività di spacciatore in Rozzano emerge con certezza anche dalle pagine di questo processo - si sia rivolto al CO, un altro dei fornitori del mercato del narcotraffico in Rozzano, per avere stupefacente e se il LA abbia chiesto allo UL, in affari con lui e convivente della IA, di consegnare lo stupefacente al Lo ES.
Una parte dei fatti esposti dal Lo ES hanno avuto, quindi, ancora una volta, puntualissimi riscontri che, collegati logicamente, come ha fatto la corte di appello, consentono di pervenire anche a quel riscontro individualizzante, richiesto dalla giurisprudenza di questa suprema corte, cui si può giungere, come afferma questa giurisprudenza, anche "sulla base di rilievi logici che in modo coerente e fondato riconducano all'imputato riscontri non univoci rispetto alla sua persona" (Cass., 28 maggio 2001, Marra). Se il CO è quel narcotrafficante, con attività in Rozzano, descritto dalle due sentenze;
se lo UL tratta stupefacenti con il CO in Rozzano;
se RT Lo ES, sempre in Rozzano, ha un notevole giro d'affari legato al commercio degli stupefacenti, logica vuole che i tre potessero incontrarsi per fornirsi a vicenda, con la conseguenza che quando RT Lo ES afferma di aver acquistato dal CO e che lo stupefacente gli era stato consegnato dallo UL, inviato dal CO, dice il vero perché colloca quelle consegne in un contesto ampiamente provato, contesto che fa ritenere quel particolare contatto CO/UL/Lo ES naturale, logicamente ovvio e questa ovvia logicità è l'approdo della sentenza della corte di. Appello.
B - Per quel che riguarda, poi, le due forniture che RT Lo ES dice essergli state fatte dallo UL prescindendo dal CO, è da tenere presente che, come scrive il g.i.p., lo UL, oltre ad essere legato al CO, faceva parte della "confraternita UL", come la chiama il g.i.p., confraternita che - ancora il g.i.p. - "svolgeva l''attività sulla piazza di Rozzano come evidenziato nel precedente procedimento n. 4774/98". Lo UL, quindi, era un noto fornitore di stupefacenti sulla piazza di Rozzano sia perché legato al CO, sia perché facente parte della "confraternita UL" e il Lo ES si è rivolto allo UL così come si è rivolto al CO.
E che RT Lo ES conoscesse bene lo UL si desume, come mettono in risalto le due sentenze di merito, dall'averlo immediatamente riconosciuto quando, dopo aver riferito dell'acquisto dei 50 grammi di cocaina, in due occasioni dallo UL, gli è stata mostrata una fotografia di questo suo fornitore.
Le figure dei protagonisti, l'attività che costoro svolgevano tutti sulla stessa piazza, la sicura conoscenza che l'uno non poteva avere ed aveva - come dimostra anche anche il sicuro riconoscimento fotografico - dell'altro, sono circostanze che conducono logicamente a ritenere che le dichiaraZIni di RT Lo ES, prese in consideraZIne dalle due sentenze, l'acquisto di 50 grammi di stupefacente in due occasioni, siano nel vero, così come le hanno stimate vere le due sentenze di merito.
13 - Tutto ciò premesso, la sentenza impugnata va annullata con rinvio nei confronti dell'CI, dello NI e dello ZA;
gli altri ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
La corte di cassaZIne
Annulla
la sentenza impugnata nei riguardi di IO CI, SC NI e TO ZA e rinvia
per nuovo giudiZI ad altra seZIne della corte di appello di Milano;
dichiara inammissibili tutti gli altri ricorsi e condanna SI, RA, AC, AP, DO, TA, AV, SA e UL a pagare, in solido tra loro, le spese processuali e ciascuno a versare la somma di L.
1.000.000 alla cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2002