Sentenza 20 dicembre 2012
Massime • 1
Il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell'udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti interessate, siano sentiti solo se compaiono, sicché, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, é sufficiente che vi sia stata la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la richiesta di differimento dell'udienza fissata dinanzi al tribunale di sorveglianza per adesione del difensore all'astensione collettiva non imponga il rinvio ad altra udienza).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2012, n. 5722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5722 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 20/12/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 3864
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA PP - Consigliere - N. 19565/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MO EP N. IL 08/02/1965;
avverso l'ordinanza n. 2388/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA, del 20/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE E. il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 20 marzo 2012 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila rigettava l'istanza, avanzata dal condannato MO PP, di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ritenendo che, sebbene il detenuto avesse espiato un quarto delle pene in esecuzione ed avesse prestato un'apprezzata e leale collaborazione con l'autorità giudiziaria, tenuto conto dell'esito negativo di una precedente ammissione allo stesso beneficio, non fosse ancora dimostrato il presupposto del ravvedimento richiesto dalla norma di cui al D.L. n. 8 del 1991, art.16-nonies e fosse necessaria una graduale progressione nel trattamento.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il MO personalmente, il quale deduce: a) inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione alla disposizione dell'art. 4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze dei difensori per avere il Tribunale pronunciato l'ordinanza impugnata, sebbene il proprio legale avesse fatto pervenire dichiarazione scritta di adesione all'astensione dalle udienze, proclamata in data 23/2/2012 dall'Organismo unitario dell'Avvocatura e non vi fosse stata alcuna richiesta personale di esso detenuto di procedere egualmente alla trattazione del procedimento;
b) contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto al rigetto della richiesta di detenzione domiciliare, nonostante le relazioni acquisite attestassero il positivo percorso di risocializzazione seguito.
3. Con requisitoria scritta del 20 luglio 2012 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Enrico Delehaye, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, condividendo il primo motivo di gravame proposto dal ricorrente.
4. Con istanza pervenuta il 17/12/2012 il condannato ha richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va quindi respinto.
1. Dalla consultazione del fascicolo processuale risulta provata l'avvenuta trattazione all'udienza del 20 marzo 2012 del procedimento, attivato dalla richiesta del MO di ammissione alla detenzione domiciliare, pur a fronte dell'invio da parte del suo difensore di fiducia di dichiarazione di adesione all'iniziativa di astensione collettiva dalle udienze, proclamata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura per il periodo compreso tra il 15 ed il 23 marzo e dell'assenza di un'istanza da parte del detenuto perché si procedesse egualmente anche in assenza del suo patrocinatore. In tal modo il Tribunale di Sorveglianza, che ha provveduto a designare al richiedente un difensore d'ufficio, ha implicitamente disatteso la richiesta di differimento dell'udienza. Si tratta quindi di verificare la legittimità di tale determinazione.
1.1 È noto che l'art. 678 cod. proc. pen., comma 1, mediante il rinvio all'art. 666 cod. proc. pen., prevede in via generalizzata quale modello procedimentale, per le materie di rispettiva competenza del Tribunale e del Magistrato di Sorveglianza, quello dell'udienza camerale partecipata;
la disposizione dell'art. 666 cod. proc. pen., comma 3, infatti, stabilisce che la trattazione del procedimento avvenga in camera di consiglio con la partecipazione delle parti e, analogamente a quanto si verifica in tutti i casi nei quali il legislatore, nel prescrivere che si proceda "in camera di consiglio", senza aggiungere una regolamentazione specifica, ometta di richiamare testualmente le prescrizioni dell'art. 127 cod. proc. pen., il procedimento e le formalità stabilite da detta norma sono applicabili per "relationem".
1.2 Ciò posto, dalla natura camerale partecipata del giudizio, discende l'inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 484 cod. proc. pen., comma 2-bis, e 420-ter cod. proc. pen., comma 5,
così come introdotti dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, secondo le quali, a fronte di legittimo impedimento del difensore, prontamente comunicato e documentato, il procedimento va sospeso o rinviato, disciplina che è prevista per il solo giudizio di cognizione di primo grado, estensibile ai giudizi di appello, di cassazione, di revisione ed al procedimento minorile in forza dei richiami disposti da specifiche norme. Per contro, in mancanza di una esplicita disposizione legislativa che operi analogo richiamo per il procedimento in camera di consiglio e soprattutto per quello di sorveglianza, così come per quelli di esecuzione e di applicazione di misure di prevenzione, tutti sottoposti alla regolamentazione degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., la richiesta di differimento dell'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza per adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze non impone il rinvio ad altra udienza, atteso che non è prescritta a pena di nullità la presenza del difensore, sentito soltanto se comparso e comunque sostituibile mediante un patrocinatore, designato d'ufficio tra quelli prontamente reperibili.
È dunque sufficiente per la corretta instaurazione del contraddittorio che l'istante ed il suo legale abbiano ricevuto notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, mentre l'eventuale assenza del difensore non assume rilievo pregiudizievole per la validità degli atti processuali compiuti. In tal senso si è espresso autorevole orientamento, cui si ritiene di dover aderire, delle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 31461 del 27/6/2006, Passamani, rv. 234146 (in senso conforme tra le tante Cass. sez. 6, n. 14396 del 19/2/2009, PO in proc. Leoni, rv. 243263).
1.3 In senso contrario non vale richiamare le disposizioni della delibera n. 2/137 della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici, che si limitano a delineare i casi di legittima astensione da parte dei difensori dall'attività di udienza, esentandoli quindi dalla sottoposizione ad eventuali sanzioni penali e disciplinari, ma che non introducono una specifica disciplina processuale, non impongono il rinvio obbligatorio dell'udienza camerale e non consentono di superare la previsione dell'art. 127 cod. proc. pen. circa la facoltatività della partecipazione del difensore all'udienza.
Resta dunque escluso che sotto il profilo considerato il provvedimento impugnato sia incorso nel denunciato vizio di violazione di legge.
2. Col secondo motivo il ricorrente si duole del rigetto dell'istanza di ammissione alla detenzione domiciliare;
trascura però che il Tribunale di Sorveglianza, pur avendo dato atto della positiva collaborazione prestata in diversi procedimenti penali e della ricorrenza dell'altro presupposto dell'avvenuta espiazione di un quarto delle pene da eseguire, ha escluso il già avvenuto conseguimento del ravvedimento e quindi la meritevolezza del beneficio invocato in ragione di concreti elementi negativi, costituiti dalla pendenza di un procedimento penale per fatti di usura, commessi nel marzo 2008, e soprattutto dall'esito negativo di una precedente ammissione alla detenzione domiciliare, poi revocata. Ha quindi ritenuto opportuno, in nome del principio di gradualità nel trattamento ed in ragione della complessità della sua personalità e della precedente esperienza negativa, protrarre l'osservazione esterna prima di accordare la misura alternativa alla detenzione secondo valutazioni discrezionali, giustificate da elementi che il ricorso non riesce a smentire, esposti secondo un percorso argomentativo razionale e coerente, che, perciò, non può essere posto in discussione nel giudizio di legittimità.
3. Infine, non compete a questa Corte adottare alcuna decisione in merito all'istanza di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, dovendo provvedervi il giudice di merito, al quale va disposta la trasmissione della richiesta.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2013