Sentenza 11 novembre 2005
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il giudice debba provvedere in camera di consiglio, è irrilevante l'assenza del difensore determinata dalla sua adesione ad un'astensione dalle udienze proclamata dall'ordine professionale di appartenenza, poichè l'art. 127 cod. proc. pen. contempla la nullità del procedimento per la mancata comparizione del difensore dell'imputato solamente in quanto sia conseguente alla mancata notificazione dell'avviso della data dell'udienza ovvero, se comparso, non venga sentito.
Commentario • 1
- 1. Avvocato aderisce allo sciopero? Ha diritto al rinvioAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 9 giugno 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2005, n. 44357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44357 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 11/11/2005
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1718
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 013777/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VA RO ET N. IL 05/07/1949;
2) VA LV N. IL 28/08/1941;
3) AR TA N. IL 03/12/1949;
4) VA NN N. IL 06/12/1976;
5) VA NA EM N. IL 11/03/1979;
avverso DECRETO del 09/11/2004 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PAGANO FILIBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Gialanella che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
L'avv. Santi Magazzù, difensore di AR CI GA, persona sottoposta in data 03/05/1997 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ricorre avverso il decreto sopra indicato che ha confermato il decreto del Tribunale di Caltanissetta del 07/12/2001 che ha disposto L. 31 maggio 1965 n. 575, ex art. 2 ter, la confisca di vari immobili. Avverso lo stesso provvedimento ricorre il medesimo avvocato nella qualità di difensore di AR TO, IG CE, AR VA e AR AN UE, terzi intervenuti nel procedimento a seguito del quale è stata anche disposta la decadenza di AR TO dalla licenza 13/02/1986 n. 101 all'esercizio di impianto di distribuzione carburanti rilasciata dall'Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione di Caltanissetta. Il difensore con ricorsi sostanzialmente analoghi deduce violazione di legge per i seguenti motivi:
1) all'udienza del 6 dicembre 2002 presente il AR assistito dall'avv. Tipo Danilo la corte di appello ha accolto una istanza di rinvio degli avv. Danilo Tipo e Santi Magazzù disponendo il rinvio all'udienza del 27 maggio 2003 e mandando alla cancelleria di comunicare ai difensori non comparsi la data di rinvio, che peraltro non è stata comunicata all'avv. Giacomo Bufera, secondo difensore degli intervenienti.
2) con ordinanza emessa fuori udienza la corte di appello ha ammesso la consulenza tecnica richiesta dalle parti ed ha fissato l'udienza del 26/02/2004 omettendo di dare avviso ai difensori degli intervenienti.
3) incostituzionalità della L. 27 dicembre 2005 n. 1423, art. 4 comma 11 della per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. in quanto il ricorso contro il decreto applicativo della misura è limitato alla violazione di legge con esclusione del vizio di motivazione. 4) violazione di legge essendo stata omessa indagine sul momento acquisitivo dei singoli beni e sulle disponibilità finanziarie dell'acquirente e al momento delle singole acquisizioni, in particolare effettuando la ricostruzione dei flussi finanziari del preposto e dei suoi familiari sin dall'anno 1974, epoca in cui il AR era estraneo a consorterie mafiose. Tanto ha portato come conseguenza l'accertamento di non abbienza del preposto in un momento irrilevante omettendo di prendere in considerazione gli acquisti effettuati in un periodo in cui lo stesso preposto era comunque estraneo a rapporti delinquenziali.
5) è stata effettuata una ricostruzione globale dei flussi e dei ricavi del preposto e non anche una specifica indagine relativa a ciascuna specifica acquisizione.
6) non è stata seguita la ricostruzione del perito nominato in secondo grado avendo il giudice di appello seguito la ricostruzione patrimoniale dei periti nominati in primo grado contraddicendo la dichiarata necessità di una perizia suppletiva.
I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
In primo luogo deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta, essendo intervenuta sul punto specifica decisione del giudice delle leggi. Infatti la Corte Costituzionale con sentenza n. 321 del 22 giugno 2002 (reiterata nel contenuto dalle ordinanze 352 e 132 del 2003 adottate in ipotesi analoghe) ha statuito che la L. n. 27 dicembre 2005 n. 1423, art. 4 comma 11, non viola i parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 poiché le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento. La Corte ha rilevato essere sufficiente che in ciascun tipo di procedimento sia assicurato lo scopo e la funzione del diritto di difesa, con la conseguenza che i vizi della motivazione possono essere variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono, in quanto il procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza sono dotati di proprie peculiarità, sia sul terreno processuale che nei presupposti sostanziali.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che il preposto e gli intervenienti hanno presentato appello con unico atto di impugnazione e con l'assistenza degli avvocati Danilo Tipo, Giacomo Bufera e Santi Magazzù e che le parti sono state regolarmente costituite alla prima udienza camerale di appello. Con riferimento alle successive udienze camerali va riaffermato il principio che in questo tipo di procedimenti non opera l'istituto della contumacia e la presenza dei difensori non è indispensabile per la prosecuzione delle attività processuali nel corso della camera di consiglio, con la conseguenza che nessun avviso è dovuto alle parti che volontariamente non si sono presentate all'udienza rinviata.
Le Sezioni Unite della Corte hanno infatti statuito, proprio con riferimento alla identica ipotesi di rinvio per astensione collettiva dalle udienze dei difensori, che il disposto dell'art. 486 c.p.p., comma 5, (oggi sostituito dall'art. 420 ter c.p.p.), a norma del quale il giudice provvede alla sospensione o al rinvio del dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore, non si applica ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgono con le forme previste dall'art. 127 c.p.p.. (Cass. S.U. 27/06/1998 n. 7551, ud. 08/04/1998, rv. 210795). L'assenza del difensore, determinata dalla sua adesione ad una astensione dalle udienze proclamata dall'ordine professionale di appartenenza, deve ritenersi alla stregua di un impedimento a comparire espressamente previsto come causa di rinvio, valutabile dal giudice, nella sola ipotesi della sua ricorrenza nel dibattimento;
nella diversa ipotesi in cui il giudice debba provvedere in camera di consiglio essa è invece irrilevante, poiché l'art. 127 c.p.p., contempla la nullità del procedimento per la mancata comparizione del difensore dell'imputato solamente in quanto sia conseguente alla mancata notificazione dell'avviso della data dell'udienza ovvero, se comparso, non venga sentito (Cass. 5^, 27/05/1998 n. 6239, ud. 74/1998, rv. 210846). Il secondo motivo di ricorso è infondato, non risultando in concreto violazione del diritto della difesa, sempre a conoscenza delle date di trattazione del procedimento. In proposito si rileva che all'udienza camerale del 26/02/2004 nel corso della quale il perito ha prestato giuramento, udienza fissata con ordinanza riservata, tutte le parti e non il solo AR CI GA, erano assistite dall'avv. Lucia Falzone, come testualmente risulta dal relativo verbale, non avendo detto difensore nulla argomentato in ordine a diversità di assistenza difensiva, che è risultata sempre essere sostanzialmente unitaria nell'intero iter processuale. Conclusivamente in quella udienza nessuna parte è rimasta priva di difensore mentre per le successive in prosecuzione, la mancata comparizione dei difensori degli intervenienti è fatto processualmente irrilevante perché conseguente a scelta professionale.
I motivi di ricorso indicati ai precedenti punti 4 e 5 sono inammissibili in quanto si sostanziano in una mera negazione dei fatti così come accertati dal giudice del merito che ha rilevato che il AR è associato a "Cosa Nostra" sin dal 1980 (vedi pag. 18) con sua partecipazione ad attività estorsive e di traffico di sostanze stupefacenti mentre i beni oggetto di confisca sono stati acquisiti dopo l'anno 1985 (pag. 16 del decreto oggetto di ricorso) senza che il preposto abbia avuto una lecita fonte di acquisito - vedi pag. 19 e per i familiari l'articolata disamina a pag. 23 e segg.). L'indagine peritale e le conclusioni cui sono conseguentemente pervenuti i giudici di Caltanissetta non sono quindi suscettibili di censure metodologiche considerato che sono stati esaminati i proventi di ciascun anno, i redditi dichiarati e tutte le acquisizioni e dismissioni immobiliari (vedi la articolata ricostruzione da pag. 11), valutando anche l'eredità paterna ricevuta nel 1977 (vedi foglio 28).
È inammissibile anche l'ultima doglianza relativa alle conclusioni cui è giunta la corte territoriale aderendo alle valutazioni dei periti nominati in primo grado e non anche abbracciando in toto le conclusioni del perito nominato in sede di appello. In questa sede, come prima esposto, è ammissibile solo il ricorso per violazione di legge, mentre i giudici hanno dato conto della maggiore ampiezza e dei dati presi in esame dai periti del Tribunale ed hanno considerato anche quanto esposto dai consulenti di parte (vedi anche pag. 31). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta i ricorsi i ricorrenti che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento in solido delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti;
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005