Sentenza 23 marzo 2004
Massime • 1
L'istituto dell'impedimento a comparire del difensore, previsto dall'art. 420-ter cod. proc. pen. in relazione all'udienza preliminare, non è applicabile al giudizio camerale di appello che sul punto resta disciplinato dall'art. 127 stesso codice, espressamente richiamato dal successivo art. 599, commi primo e secondo, secondo i quali il rinvio dell'udienza camerale è possibile solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero abbia manifestato la volontà di comparire.
Commentario • 1
- 1. Avvocato aderisce allo sciopero? Ha diritto al rinvioAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 9 giugno 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2004, n. 23323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23323 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 23/03/2004
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 526
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 030468/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL RG N. IL 07/04/1949;
2) ZO RL N. IL 09/04/1943;
avverso Sentenza del 22/10/2002 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore avv. Abbadessa per CO Avv. E. Magrina per AR.
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza della corte d'appello di Brescia in data 22.10.2002 confermava quella del tribunale di Mantova 26.03.2001 che aveva confermato la colpevolezza di CO GI e AR GI per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, quali amministratori di fatto della società Trade srl Goito, dichiarata fallita 08.07.1996, riducendo la pena già inflitta a AR ad anni 2 e mesi 8 di r. (l'altro anni 3 confermata). Il ricorrente AR chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza, allegando i seguenti motivi.
l)Errata qualifica quale amministratore di fatto. Mancherebbe la prova di continuità nella gestione, fondata su testi esprimenti valutazioni personali, e quella di una qualche partecipazione alla costituzione del capitale sociale. Il TI escluderebbe, inoltre, il suo coinvolgimento.
Il CO deduce i seguenti motivi.
1) Violazione art. 599 co. 3 e 603 c.p.p. disposta la rinnovazione del dibattimento nel rito abbreviato, il legittimo impedimento del difensore avrebbe imposto una nuova udienza.
2)Violazione artt. 585, 582 c.p.p. siccome i motivi aggiunti ritenuti tardivi, erano stati presentati tempestivamente presso la sede del tribunale.
3)Violazione di legge in punto di prova decisiva sulla responsabilità. Per la borsa denunziata come smarrita da un CO non perfettamente identificato.
Con motivi aggiunti lo stesso ricorrente richiama, in relazione al primo motivo, l'art. 420 ter ultimo comma c.p.p. che prevede la necessità del rinvio nel caso di impedimento del difensore. La regola varrebbe non soltanto nel giudizio di primo grado e nell'udienza preliminare, ma anche in quella camerale ex art. 599 co. 3 c.p.p.. I ricorsi vanno rigettati, siccome infondati e sotto alcuni profili inammissibili.
L'unico motivo del AR esprime, per la massima parte, una alternativa valutazione delle risultanze probatorie. Quanto al primo punto, la qualifica di amministratore di fatto può essere dedotta da concreti atti di gestione, che non abbiano carattere sporadico o del tutto occasionale, per conto ed in nome della società.
Nella specie, l'impugnata sentenza pone in rilievo l'acquisto, da numerosi fornitori della società dichiarata fallita e mediante assegni scoperti, di merci per un valore rilevante.
Il numero delle transazioni e la pluralità dei fornitori denotano l'ampiezza dei poteri, laddove il pagamento diretto mediante assegni implica assunzione di responsabilità nei confronti di terzi per conto della società acquirente.
La concreta assunzione di responsabilità all'esterno può anche prescindere dalla partecipazione al capitale sociale, onde la carenza probatoria di tale ultimo elemento non esclude la qualifica attribuita nella motivazione al ricorrente.
Generica è l'argomentazione difensiva che tende ad attribuire ai testi non l'esposizione di fatti reali (qual è il riconoscimento di una rapporto contrattuale) ma semplici valutazioni personali. La circostanza, poi, che il TI, amministratore unico, neghi un coinvolgimento del AR non assume alcun rilievo, nell'economia della motivazione impugnata, dinanzi agli altri elementi posti a sostegno del convincimento di colpevolezza.
Il primo motivo del ricorso CO, ribadito ed illustrato nei motivi aggiunti, non ha fondamento.
La previsione della necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori, in caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 599 co. 3 c.p.p. impone solo la conoscenza della rinnovazione e, pertanto, la notificazione ai difensori assenti al momento in cui il giudice la dispone.
L'impedimento a comparire del difensore, previsto dall'alt. 420 ter c.p.p. in relazione all'udienza preliminare, non è applicabile al giudizio camerale d'appello, disciplinato invece dall'art. 127 c.p.p. espressamente richiamato dall'art. 599 co. 1 e 2 c.p.p.. Tale ultima disposizione prevede il rinvio dell'udienza solo nel caso di legittimo impedimento dell'imputato, che abbia espresso la volontà di comparire (Cass. pen. Sez. 3, 12.12.2001, n. 33283; Cass. Pen. 21.11.2001, n. 41687, Morelli;
Cass. Pen. Sez. 5, 23.03.2004, Chinaglia ed altri).
Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché l'art. 585 c. 4 c.p.p. impone espressamente che i motivi nuovi in appello vadano presentati, fino a 15 giorni prima dell'udienza, nella cancelleria del giudice dell'impugnazione, sicché è inapplicabile l'art. 582 co. 2 c.p.p. previsto solo in tema di presentazione dell'atto di impugnazione.
Il terzo motivo è inammissibile siccome, affrontando peculiari aspetti che attengono al fatto, si risolve in una censura di merito non consentita in questa sede di legittimità.
Anche il ricorso del CO, pertanto, va globalmente rigettato. Al rigetto dei due ricorsi consegue la condanna di entrambi i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2004