Sentenza 10 settembre 2004
Massime • 2
La circostanza che la sottoscrizione del ricorso per cassazione, da parte del difensore munito di valida procura speciale (ed il cui nome completo risulti specificato tanto nell'intestazione dell'atto quanto nella procura speciale), sia illeggibile, non incide sull'ammissibilità dell'atto, del quale pure si contesti da controparte la provenienza, allorché il carattere non leggibile della firma in calce al ricorso sia integrato dalla sottoscrizione, anch'essa in calce all'atto, di autentica della procura, atteso che l'apposizione di entrambe le firme in calce all'atto, recante la precisa indicazione del nome del difensore, comporta una presunzione di appartenenza della sottoscrizione al difensore medesimo, e ciò esclude che tale firma possa essere attribuita a persona non identificabile.
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte istante, con l'allegazione e dimostrazione del protrarsi della controversia oltre il termine mediamente qualificabile come ragionevole, secondo parametri di normalità ed anche alla luce dei criteri al riguardo elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, offre il titolo della propria richiesta indennitaria, ed identifica quindi la "causa petendi" della pretesa azionata, cui si collega il danno (patrimoniale o non patrimoniale) lamentato in conseguenza dell'addotta violazione. Ne consegue che la parte istante ha un onere di allegazione e di dimostrazione riguardante la sua posizione nel processo presupposto (la data iniziale di questo, la data della sua eventuale definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato), mentre su di essa non incombe l'onere "di specificare passo passo le cadenze dei ritardi lamentati e di argomentare analiticamente in proposito", atteso che la legge demanda al giudice - munito, in coerenza con il modello procedimentale adottato, di poteri di iniziativa, i quali si estrinsecano attraverso l'assunzione di informazioni che, espressamente prevista dall'art. 738 cod. proc. civ., non resta subordinata all'istanza di parte - il compito di accertare in concreto la violazione. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto della Corte territoriale che, tra l'altro, aveva trascurato di dare la dovuta rilevanza, ai fini dell'esplicazione degli elementi costitutivi della domanda, ad una sentenza, prodotta dalla parte, di condanna dello Stato italiano emessa dalla Corte di Strasburgo in relazione allo stesso procedimento con riconoscimento dell'equa riparazione a favore di altro soggetto, costituitosi, anch'esso, parte civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/2004, n. 18241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18241 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA IA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE GIOVENE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA via dei PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di TORINO, depositato il 15/02/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/2004 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 2 e ss. della legge 24 marzo 2001, n. 89, IV NI si rivolse alla Corte di appello di Torino, esponendo che egli si era costituito parte civile nel procedimento penale a carico di AN NA, iniziato il 14 ottobre 1991 in seguito all'esercizio dell'azione penale promossa dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, il quale aveva formulato richiesta di rinvio a giudizio dello stesso NA per i reati di cui agli artt. 216, comma primo (n. 1 e 2) e comma secondo, 217, comma primo (n. 4), 219, commi primo e secondo, del R. D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare); 11 e 81, comma secondo, 640, 61, n. 2 e 7, 110 codice penale;
2621, n. 1, codice civile. La parte ricorrente aggiunse che il detto procedimento penale era stato definito soltanto il 30 maggio 2001, con pronuncia della quinta sezione penale di questa Corte che aveva confermato la pena di anni otto di reclusione, infinta al NA dalla Corte di appello di Genova il 12 maggio 1999.
Su tali premesse, l'istante chiese che fosse determinata a suo favore l'equa riparazione di cui alla citata legge n. 89 del 2001, stante la violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 (d'ora in avanti, Convenzione), sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole conseguente all'eccessiva durata del menzionato procedimento penale. Ed a sostegno della domanda produsse copia della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo (C. E. D. U), con la quale detta Corte aveva liquidato a titolo di danno morale la somma di lire 12 milioni ad altro creditore (EN RT) costituitosi parte civile nel procedimento penale a carico del NA, perché tale processo si era protratto oltre termini ragionevoli.
Il Ministero della giustizia si costituì per resistere alla domanda. La Corte di appello di Torino, col decreto indicato in epigrafe, respinse il ricorso e compensò tra le parti le spese del procedimento, considerando (per quanto qui rileva);
che il menzionato procedimento penale aveva avuto ad oggetto una vicenda di notevole complessità, nella quale il NA (in concorso con altri) aveva spiegato un'ampia attività d'intermediazione nella raccolta del risparmio nella Liguria di Levante e in Toscana, irretendo intere famiglie con la prospettiva di ottimi quanto azzardati guadagni;
che, secondo le risultanze di una memoria esibita, le indagini giudiziarie avrebbero coinvolto il comparto bancario locale, nonché gli organi di vigilanza e taluni agenti di cambio di Milano, e ciò poneva ulteriormente in rilievo la complessità di un procedimento che aveva visto nel giudizio di primo grado l'audizione di circa settecento testimoni;
che in questa situazione la parte ricorrente, proprio per sostenere le ragioni delle sue doglianze, "avrebbe dovuto specificare passo passo le cadenze dei ritardi lamentati e argomentare analiticamente in proposito, e non affidarsi ad una generica enunciazione di decorso del tempo di cui non ha offerto alcuna specifica chiave di lettura, se non in senso contrario alla propria pretesa risarcitoria";
che la parte ricorrente non aveva ritenuto di avvalersi della facoltà - prevista dall'art. 3, comma quinto, della legge n. 89 del 2001 - che le consentiva di chiedere l'acquisizione degli atti e dei documenti del processo NA, sicché la Corte adita non era stata messa in grado di valutare in concreto (al fine di stabilire la sussistenza del mancato rispetto del termine ragionevole) gli elementi contemplati dall'art. 2, comma secondo, della legge citata, e tale difetto di prova non poteva essere sanato dal mero richiamo alla sentenza pronunziata il 25 ottobre 2001 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (nella causa promossa dal EN), costituente un semplice precedente. Avverso il suddetto decreto la parte privata indicata in epigrafe ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.
Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il resistente Ministero ha eccepito la nullità del ricorso per Cassazione, "in quanto sottoscritto da persona non identificabile e comunque certamente diversa sia dall'avvocato cui in epigrafe si dichiara il conferimento di procura speciale, sia da chi ha autenticato la firma della parte nella procura speciale (dunque, per tale verso la procura è di per sè inefficace)". L'illegittimità della sottoscrizione del ricorso (e, nella specie, anche dell'autentica della procura) determinerebbe la nullità dell'atto. L'eccezione non è fondata.
Nell'epigrafe del ricorso la parte ricorrente è rappresentata e difesa dall'avv. Giovene Raffaele, "come da procura speciale posta in calce al presente atto". Il ricorso, poi, reca in calce la sottoscrizione del difensore (a fianco della data) e tale firma, apposta in forma contratta, è in realtà poco leggibile. Ma subito dopo si trova la procura speciale conferita al detto difensore, con l'autentica del medesimo che, ancorché di difficile lettura (come molte sottoscrizioni), è compatibile col nome ora indicato. Orbene, il collegio non ignora il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il carattere non leggibile della firma del difensore non rende il ricorso per Cassazione inammissibile, quando però non ne sia contestata la provenienza Tuttavia, ritiene che nella specie la contestazione sollevata non sia idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso, perché: a) sia nell'intestazione dell'atto sia nella procura speciale il nome completo del difensore è ben specificato;
b) il carattere non leggibile della firma in calce al ricorso è integrato dalla sottoscrizione che ha autenticato la procura;
c) l'apposizione di entrambe le firme in calce all'atto, recante la precisa indicazione del nome del difensore, comporta una presunzione di appartenenza della sottoscrizione al difensore medesimo e ciò esclude che tale firma possa essere attribuita a "persona non identificabile".
Ne deriva il rigetto dell'eccezione.
2. Il resistente ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, che sarebbe carente della c.d. autosufficienza. La parte ricorrente, infatti, non avrebbe indicato gli estremi concreti della fattispecie, in particolare trascurando di chiarire l'esito della domanda azionata mediante la costituzione di parte civile, H valore di quella domanda, lo sviluppo del procedimento penale, quanti gradi o fasi abbia avuto e così via. L'eccezione non ha fondamento.
Il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione postula che tale atto debba contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per le quali si chiede la cassazione del provvedimento impugnato, ed altresì a permettere la valutazione n della fondatezza di tali ragioni, senza necessità di fare rinvio e di accedere a fonti estranee allo stesso ricorso (ex multis e tra le più recenti: Cass., 5 settembre 2002, n. 12905; 28 agosto 2002, n. 12596). Nel caso in esame il ricorso per Cassazione, dopo una sufficiente esposizione in fatto che da conto dei termini essenziali della vicenda processuale (pag. 1 - 4), svolge in modo adeguato le critiche mosse al decreto impugnato, sia sotto il profilo della violazione o falsa applicazione delle norme di diritto sia in ordine alla denunziata insufficienza della motivazione, mentre gli elementi cui il resistente si richiama attengono in realtà alla fondatezza della domanda e, quindi, al merito.
3. Con l'unico articolato mezzo di cassazione la parte ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, censura la sentenza della Corte territoriale, in primo luogo, nella parte in cui ha affermato che sarebbe stato onere della parte medesima "specificare passo passo le cadenze dei ritardi lamentati e argomentare analiticamente in proposito". Osserva che, poiché il processo penale è caratterizzato dal principio dell'impulso d'ufficio, la parte civile non potrebbe apportare alcun contributo negativo ne' sarebbe in grado di porre rimedio alle inefficienze della macchina giudiziaria, mentre (come più volte sottolineato dalla Corte europea) la Convenzione imporrebbe agli Stati contraenti di organizzare il proprio apparato giudiziario in guisa da consentire il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 6, par. 1, della Convenzione medesima, in particolare in ordine alla durata dei procedimenti.
A parte ciò, la tesi sostenuta dalla Corte di merito avrebbe forse potuto giustificarsi soltanto riconducendo la fattispecie nello schema dell'art. 2043 c.c., laddove - come già affermato da questa Corte - all'equa riparazione di cui all'art. 2 della legge n. 89 del 2001 andrebbe riconosciuto natura indennitaria. A carico dello Stato
sarebbe posta un'obbligazione di risultato (la celebrazione del processo in termini ragionevoli), con conseguente diritto del cittadino - in caso d'inadempimento - ad un indennizzo liquidato dal giudice in via equitativa, come si dovrebbe desumere dagli enunciati contenuti nel testo normativo. Pertanto il rilievo della Corte di appello - secondo cui la parte ricorrente avrebbe dovuto specificare passo per passo le cadenze dei ritardi lamentati e argomentare analiticamente in proposito - non avrebbe fondamento, in quanto nella domanda di equa riparazione la causa petendi sarebbe identificata con l'indicazione del carattere irragionevole del tempo processuale trascorso tra domanda e decisione. Unico onere a carico del ricorrente sarebbe quello relativo ai danni. E tale onere sarebbe stato assolto perché, essendo stato chiesto soltanto il ristoro del grave danno morale sofferto dalla parte, la prova si sarebbe potuta agevolmente a raggiungere con criteri presuntivi.
Configurando un onere probatorio nei termini indicati nel decreto impugnato la Corte territoriale avrebbe disatteso gli orientamenti della Corte di SB ed avrebbe travisato la stessa ratio della legge n. 89 del 2001. Infatti, non sarebbe necessario dimostrare la sussistenza di una condotta colposa dell'autorità giudicante, bastando una valutazione d'inadeguatezza del sistema giudiziario a rendere giustizia in tempi ragionevoli, come posto in luce dalla Corte europea che, anche nella sentenza pronunciata a favore di RT EN (e relativa alla stessa vicenda processuale di cui si tratta in questa causa), avrebbe rimarcato l'esistenza in Italia di una pratica contraria alla Convenzione in ordine al rispetto di termini ragionevoli nella durata dei processi.
Pertanto, si sarebbe dovuto ritenere che ogni onere probatorio fosse superato dal deposito della citata sentenza.
La Corte di merito, poi, sarebbe incorsa in ulteriore violazione della legge n. 89 del 2001, limitandosi ad attribuire alla pronuncia della Corte di SB carattere di mero precedente, mentre una interpretazione corretta della citata legge imporrebbe una lettura di questa conforme agli indirizzi espressi nella giurisprudenza della Corte europea. Invero, con la ratifica della Convenzione, l'Italia si sarebbe obbligata al rispetto dei diritti in essa garantiti e la Corte europea sarebbe stata istituita proprio per assicurare l'osservanza della Convenzione medesima.
Quanto, poi, all'assunto del decreto impugnato, secondo cui la parte privata non avrebbe inteso avvalersi dell'art. 3, comma quinto, della legge n. 89 del 2001, andrebbe rilevato che la facoltà attribuita alle parti di richiedere l'acquisizione degli atti relativi al processo a quo non farebbe venir meno i poteri di accertamento demandati al giudice e discendenti dall'adozione del procedimento in camera di consiglio (artt. 737 e ss. c.p.c.), nel corso del quale il giudice può assumere informazioni.
L'ultima censura riguarda un'affermazione, che sarebbe contenuta nel decreto impugnato, secondo cui soltanto con la nuova normativa di cui alla legge a 89 del 2001 per l'istante sarebbe sorto il diritto all'equa riparazione. La parte privata afferma che, invece, tale diritto sussisteva nell'ordinamento italiano fin dalla ratifica della Convenzione.
Quest'ultima censura (in sè esatta) è tuttavia inammissibile, perché il decreto non contiene l'affermazione che gli viene attribuita.
Per il resto, il ricorso è fondato, nei sensi in prosieguo indicati. La legge 24 marzo 2001, n. 89, nell'art. 2 (primo comma) attribuisce il diritto ad un'equa riparazione alla parte, che abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, par. 1, della Convenzione medesima. Il secondo comma di detta norma stabilisce che, nell'accertare la violazione, il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.
Il terzo comma detta le regole per determinare la riparazione a norma dell'art. 2056 cod. civile. Il successivo art. 3 disciplina il procedimento, che è modellato sul rito dei procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e ss. c.p.c.). Nell'interpretazione di detta normativa questa Corte ha già chiarito che l'equa riparazione - nella normativa medesima prevista - integra un credito a contenuto indennitario e non risarcitorio, derivante dall'inosservanza dell'art. 6, par. 1, della Convenzione, con lesione del diritto della persona alla definizione della propria causa in un termine ragionevole (Cass., 13 febbraio 2003, n. 2148; 22 gennaio 2003, n. 920; 26 luglio 2002, n. 11046). In questo quadro, con l'allegazione e dimostrazione del protrarsi della controversia oltre il termine mediamente qualificabile come ragionevole, secondo parametri di normalità ed anche alla luce dei criteri in proposito elaborati dalla Corte europea, l'istante offre il titolo della propria richiesta indennitaria (Cass., 7 febbraio 2003, n. 1822), ed identifica quindi la causa petendi della pretesa azionata, cui si collega il danno (patrimoniale o non patrimoniale) lamentato in conseguenza dell'addotta violazione.
La legge, poi, demanda all'interprete (e, segnatamente, al giudice) accertare in concreto la violazione e determinare la riparazione a norma dell'art. 2056 c.c., in base ai criteri dalla legge stessa dettati. Ciò emerge con chiarezza dal tenore dell'art. 2, commi 2^ e 3^, della legge n. 89 del 2001. E, peraltro, è anche coerente con il modello procedimentale adottato, cioè con il rito camerale (artt. 737 e ss. c.p.c.), caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme, nonché dal potere del giudice di assumere informazioni e di decidere in base ad esse (il che postula necessariamente un minor rigore nella valutazione dei poteri di allegazione incombenti sulle parti).
Nel caso in esame la parte ricorrente aveva chiesto che si accertasse la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole, adducendo la propria qualità di parte civile costituita nel procedimento penale di cui in narrativa, iniziato il 14 ottobre 1991 e definito il 30 maggio 2001, sostenendo di aver subito un danno morale per tale durata, in conseguenza delle profonde ripercussioni personali, sociali e familiari, e rimarcando che la C. E. D. U., giudicando su un ricorso promosso da altro cittadino italiano, del pari costituito parte civile nel medesimo procedimento penale, aveva accertato la responsabilità dello Stato Italiano, condannandolo al pagamento di lire 12 milioni a titolo di danno morale.
In relazione alla domanda così proposta, e nel quadro dei principi ora enunciati, la pronunzia emessa dalla Corte torinese non è conforme a diritto.
Infatti il decreto impugnato, pur ponendo l'accento sul carattere complesso del procedimento penale in questione (che, nel corso del processo di primo grado, avrebbe visto l'esame di circa settecento testimoni), non ha poi tratto da tale valutazione alcuna conseguenza, in particolare trascurando di accertare - secondo i criteri previsti dall'art. 2, primo comma, della legge n. 89 del 2001 - il termine ragionevole per la definizione di quel procedimento (nei tre gradi in cui, a quanto si desume dallo stesso decreto impugnato, esso risulta essersi articolato) e l'eventuale superamento di detto termine. Esso, invece, ha attribuito alla parte ricorrente l'onere "di specificare passo passo le cadenze dei ritardi lamentati e argomentare analiticamente in proposito". Ma, come si è visto, la legge affida l'accertamento della violazione al giudice. La parte ha senza dubbio un onere di allegazione e di dimostrazione, che però riguarda la sua posizione nel processo, la data iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato (e tale onere nella specie è stato adempiuto, a quanto è dato evincere dalla pur scarna esposizione del decreto impugnato). Spetta poi al giudice - sulla base dei dati suddetti e di quelli eventualmente addotti dalla parte resistente - verificare in concreto e con riguardo alla singola fattispecie se vi sia stata violazione del termine ragionevole di durata, utilizzando i parametri normativi (art. 2, comma 2^, legge n. 89 cit.) e quelli elaborati in via d'interpretazione dalla giurisprudenza (nazionale ed internazionale), nonché valutando eventuali peculiarità della vicenda idonee a giustificare un prolungamento del termine di durata della procedura o ad escludere la riferibilità del ritardo a disfunzioni dell'organizzazione giudiziaria. Nè può condividersi il rilievo della Corte territoriale secondo cui la parte privata, non avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 3, comma quinto, della legge n. 89 del 2001, avrebbe posto la Corte stessa nell'impossibilità di valutare gli elementi previsti dall'art. 2, comma secondo, di detta legge. Si deve replicare che l'impianto di quest'ultima, adottando il modello processuale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., attribuisce al giudice poteri d'iniziativa, i quali si estrinsecano attraverso l'assunzione d'informazioni che, espressamente prevista dall'art. 738 c.p.c., non resta subordinata all'istanza di parte. Vero è che il giudice non è obbligato ad esercitare tali poteri, potendo attingere aliunde le fonti del proprio convincimento. In tal caso, tuttavia, non può limitarsi a registrare una (asserita) carenza probatoria ma deve decidere (in senso positivo o negativo) sulla pretesa azionata dalla parte, perché - nel momento in cui la legge affida al giudice la funzione di accertare se vi è stata violazione della Convenzione nell'ambito di un procedimento caratterizzato anche da poteri d'iniziativa d'ufficio - non può essere ascritta alla parte una carenza probatoria superabile con l'esercizio di quei poteri. La Corte torinese, dunque, ha trascurato di compiere il menzionato accertamento, limitandosi ad una valutazione della fattispecie astratta ed avulsa da ogni riferimento alle circostanze del caso concreto.
Così operando, essa è incorsa in violazione dell'art. 2 (comma 2^) della legge n. 89 del 2001 e dello stesso art. 6, par. 1, della Convenzione, la cui normativa è stata introdotta nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria dell'atto contenente il relativo ordine di esecuzione (l. 4 agosto 1955, n. 848), onde ha il valore di fonte normativa primaria (Cass., 8 luglio 1998, n. 6672). Ed altra violazione della citata normativa (violazione del pari denunciata dalla parte ricorrente) si rinviene nella circostanza che la Corte di merito, ad onta della specifica allegazione di detta parte, ha in sostanza ignorato (limitandosi a definirla, in modo apodittico, un "mero precedente") la pronuncia emessa dalla Corte di SB nella causa promossa da RT EN e relativa allo stesso procedimento penale del quale qui si discute. Infatti, pur se le sentenze della Corte di SB (in tema d'interpretazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione) non hanno efficacia direttamente vincolante per il giudice italiano, esse, nondimeno, costituiscono la prima e più importante guida ermeneutica per tale giudice (così Cass., 19 novembre 2002, n. 16262; v. anche Cass., 26 luglio 2002, n. 11046, in motivazione, e da ultimo Cass., sez. un., 26 gennaio 2004, a 1338, 1339, 1340), il quale dunque deve farsi carico di quelle decisioni, eventualmente esponendo i motivi in base ai quali - e in relazione alle circostanze del caso concreto - ritiene di dover pervenire ad un risultato ermeneutico diverso. Nella fattispecie, l'aver trascurato la sentenza della C. E. D. U. vizia il provvedimento impugnato perché non è stata considerata la rilevanza che quella pronuncia rivestiva nell'enunciazione dei fatti costitutivi della domanda (cfr. al riguardo, in particolare, Cass., sez. un., 26 gennaio 2004, n. 1339, in motivazione). Quanto agli argomenti svolti nel controricorso dal resistente, secondo cui, "una volta accertato il superamento del termine ragionevole", si sarebbe dovuto accertare il fatto, il danno e il rapporto causale tra il primo e il secondo, si deve osservare che nel caso in esame è mancato proprio l'accertamento preliminare (superamento o meno del termine ragionevole), e ciò è sufficiente a viziare il provvedimento impugnato.
Conclusivamente, ed alla stregua delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere accolto, il decreto impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Torino che si uniformerà ai principi enunciati e provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, 3 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2004