Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/2004, n. 18241
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Sentenza 10 settembre 2004

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La circostanza che la sottoscrizione del ricorso per cassazione, da parte del difensore munito di valida procura speciale (ed il cui nome completo risulti specificato tanto nell'intestazione dell'atto quanto nella procura speciale), sia illeggibile, non incide sull'ammissibilità dell'atto, del quale pure si contesti da controparte la provenienza, allorché il carattere non leggibile della firma in calce al ricorso sia integrato dalla sottoscrizione, anch'essa in calce all'atto, di autentica della procura, atteso che l'apposizione di entrambe le firme in calce all'atto, recante la precisa indicazione del nome del difensore, comporta una presunzione di appartenenza della sottoscrizione al difensore medesimo, e ciò esclude che tale firma possa essere attribuita a persona non identificabile.

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte istante, con l'allegazione e dimostrazione del protrarsi della controversia oltre il termine mediamente qualificabile come ragionevole, secondo parametri di normalità ed anche alla luce dei criteri al riguardo elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, offre il titolo della propria richiesta indennitaria, ed identifica quindi la "causa petendi" della pretesa azionata, cui si collega il danno (patrimoniale o non patrimoniale) lamentato in conseguenza dell'addotta violazione. Ne consegue che la parte istante ha un onere di allegazione e di dimostrazione riguardante la sua posizione nel processo presupposto (la data iniziale di questo, la data della sua eventuale definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato), mentre su di essa non incombe l'onere "di specificare passo passo le cadenze dei ritardi lamentati e di argomentare analiticamente in proposito", atteso che la legge demanda al giudice - munito, in coerenza con il modello procedimentale adottato, di poteri di iniziativa, i quali si estrinsecano attraverso l'assunzione di informazioni che, espressamente prevista dall'art. 738 cod. proc. civ., non resta subordinata all'istanza di parte - il compito di accertare in concreto la violazione. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto della Corte territoriale che, tra l'altro, aveva trascurato di dare la dovuta rilevanza, ai fini dell'esplicazione degli elementi costitutivi della domanda, ad una sentenza, prodotta dalla parte, di condanna dello Stato italiano emessa dalla Corte di Strasburgo in relazione allo stesso procedimento con riconoscimento dell'equa riparazione a favore di altro soggetto, costituitosi, anch'esso, parte civile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/2004, n. 18241
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18241
    Data del deposito : 10 settembre 2004

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