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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 01/07/2024, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 727/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cecilia MARINO;
Presidente;
Dott. Alessandro DI GIACOMO;
Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 727/2021, promossa da:
, nata in [...] il [...] (C.F.: ), residente Parte_1 C.F._1
in IA, Via Agrigento nr. 40/b, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Manlio Giovanni VIOLA (C.F.:
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in IA, Via Nanni nr. C.F._2
35; ricorrente contro
, (C.F.: ), residente in [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
1 dall'Avv. Carlo SELIS del Foro di Tempio Pausania (C.F.: , domiciliato presso lo C.F._4
studio del difensore, in IA, Via Vittone nr. 29; resistente
Con la partecipazione ex lege del PM in sede, Dott. Alessandro BOSCO;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come da accordo conciliativo, depositato in allegato alla nota di deposito del 19 giugno 2024;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso avente ad oggetto separazione giudiziale, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa del sig. come sopra generalizzato, con ogni effetto di legge;
2) Affidare il figlio Controparte_1
Per_ minore, , alla madre stabilendo che il padre possa vederlo ogni due settimane nei weekend, nelle feste concordate e nelle vacanze da concordare a seconda delle esigenze;
3) Assegnare la casa coniugale di proprietà della ricorrente alla stessa sig.ra 4) Porre a carico del sig. il pagamento Pt_1 CP_1
del mutuo acceso per i lavori di ristrutturazione della casa coniugale, in ogni caso liberando la casa coniugale dall'ipoteca iscritta e dalla garanzia prestata personalmente dalla sig.ra 5) Porre a Pt_1
carico del sig. il pagamento del finanziamento personale del 18/01/2018 acceso sempre presso CP_1
il Banco di Sardegna e liberare la sig.ra da ogni obbligazione e fideiussione;
6) Porre a carico di Pt_1
un assegno mensile di euro 800,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio, Controparte_1
nonché il completo pagamento delle spese straordinarie, e un assegno mensile di euro 800,00 ( comprensivo di spese per utenze) per il mantenimento della coniuge;
7) Condannare il sig.
[...]
al pagamento del risarcimento dei danni cagionati dalla violazione degli obblighi coniugali CP_1 per la somma di € 50.000 o quella che il Giudice vorrà quantificare in base alle risultanze della causa.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Si costituiva parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Intestato
Tribunale, respinta ogni contraria istanza, All'esito dell'udienza presidenziale: - Disporre l'affidamento
2 congiunto del minore e, ferma la disponibilità del padre ad essere il genitore Persona_2
collocatario, in caso contrario il suo diritto / dovere di tenerlo con sé secondo le seguenti condizioni: a) durante il periodo scolastico il bambino potrà trattenersi presso la casa del padre dalle ore 14:30, del martedì e del giovedì, sino alle 8,30 del giorno successivo con accompagnamento a scuola;
mentre durante il periodo di vacanza il bambino sarà prelevato, sempre martedì e giovedì, alle ore 10,00 e potrà pernottare presso il padre che lo riaccompagnerà alla stessa ora del giorno successivo presso la casa materna;
b) a weekend alterni, dalle ore 16.30 del venerdì sino alle ore 20,30 della domenica, mentre, nel periodo estivo con riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 10,00 del lunedì successivo;
c) per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti il Natale o il Capodanno;
d) per tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti il giorno di Pasqua od il lunedì dell'Angelo; e) il tutto sempre nel principio della giusta turnazione tra le parti, di anno in anno;
f) 15 giorni, anche non
Per_ consecutivi, con pernottamento, in concomitanza con le ferie del padre;
g) festeggerà il proprio compleanno con il padre e con la madre. - Disporre l'emissione di un provvedimento di divieto di espatrio del minore in mancanza di esplicito e formale consenso di entrambi i genitori;
- Persona_2
Disporre che la residenza del minore sia stabilita a IA e comunque in Italia, in Persona_2
mancanza di esplicito e formale consenso del genitore non affidatario/collocatario; - Disporre un contributo al mantenimento del minore da parte del padre ove non non collocatario nella misura che riterrà di giustizia secondo le risultanze di causa, con divisione equa tra i genitori delle spese straordinarie, da concordare tra loro, eventualmente mediante richiamo al protocollo adottato nel
Tribunale di Milano e usualmente applicato anche in altre sedi. Nel merito, definitivamente - Confermare
o comunque disporre in via definitiva i suddetti provvedimenti;
- Rigettare le ulteriori richieste poiché infondate in fatto e in diritto;
Condannare la sig.ra alla ripetizione di quanto speso dal sig. Pt_1
per i lavori di edificazione in soprelevazione dell'immobile di proprietà esclusiva di quella, CP_1 sito in IA Via Agrigento, per la somma di € 182.000,00 o di quella diversa che verrà dimostrata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di competenze di giudizio”.
All'udienza presidenziale del 15 settembre 2021, davanti al Presidente del Tribunale (Giudice Dott.
Giuseppe MAGLIULO) si presentavano entrambi i coniugi, assistiti dai rispettivi difensori, per cui il
Presidente esperiva il tentativo di conciliazione, con esito negativo.
Con ordinanza del 4 ottobre 2021, il Presidente adottava i seguenti provvedimenti, provvisori ed urgenti:
3 4 Contestualmente, le parti venivano rimesse davanti al Giudice Istruttore, Delegato alla trattazione della causa, per la prosecuzione del giudizio.
5 Nelle more, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il
30 novembre 2022.
All'udienza del 19 giugno 2024, le parti davano atto di volere definire la controversia in via consensuale, alle condizioni di cui all'accordo conciliativo allegato alla nota scritta depositata nella medesima data, come segue:
“TERMINI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Per_ 2. verrà affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la casa materna.
3. Il bambino continuerà a ricevere dalle parti, educazione ed istruzione conservando con gli
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I signori e CP_1 Pt_1
adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, concordando le
scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle
attività formative ed extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
4. Il bimbo potrà stare con il padre quando lo desideri ed in particolare:
a) due volte alla settimana,
b) a weekend alterni,
c) per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti il Natale o il
Capodanno;
d) per tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti il giorno di Pasqua od ìl lunedì de1l'Angelo;
e) il tutto sempre nel principio della giusta turnazione tra le parti, di anno in anno;
f) 15 giorni, anche non consecutivi, con pernottamento, in concomitanza con le ferie del padre;
g) festeggerà il proprio compleanno, con il padre e con la madre;
h) le parti si impegnano e si obbligano a prelevare e riaccompagnare il figlio personalmente o tramite
6 familiari, oppure attraverso persone di fiducia di entrambi i genitori;
i) i genitori si obbligano a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura, in modo che il bambino sia sempre raggiungibile telefonicamente;
j) qualora per circostanza imprevedibili (es: malattia, ecc.) il piccolo sia costretto ad una permanenza forzata presso un genitore, quest'ultimo si impegna a consentire all'altro o ai rispettivi familiari, una visita quotidiana presso la propria abitazione della durata di almeno 30 minuti;
k) nel caso in cui il bambino frequenti un'attività sportiva, ludica o extrascolastica, il genitore si
7 impegna ad accompagnarlo e riprenderlo nei giorni in cui si trova presso di lui consentendo e agevolando, anche su richiesta dello stesso minore, le visite ai parenti di ciascun ramo genitoriale e in particolare i rapporti con i nonni materni e paterni.
1) Le parti concordano sin d'ora che nell'ipotesi in cui uno dei genitori dovesse organizzare una vacanza con tempi più lunghi rispetto al consueto diritto di visita, unitamente al bambino, l'altro genitore dovrà essere preventivamente informato sui luoghi, i tempi e gli accompagnatori, con un preavviso di almeno 15 giorni.
5. Il signor corrisponderà a titolo di mantenimento del figlio, la somma di Euro 900,00, CP_1
oltre alla metà delle spese mediche, scolastiche, ludiche, sportive, nonché Euro 300,00 per la signora. La complessiva somma di euro 1.200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario intestato alla signora , IBAN Pt_1
[...]. Detto importo non potrà subire riduzioni neppure nell'ipotesi in cui la signora reperisca un'attività lavorativa.
6. Le spese straordinarie di cui al punto che precede sono indicativamente le seguenti:
a) spese scolastiche (retta scuola, mensa, corredo scolastico, libri, tasse e varie);
b) costi dell'attività sportiva ivi compresa l'attrezzatura per lo svolgimento della stessa;
c) cure mediche specialistiche (odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, etc.) ed eventuali medicinali;
d) spese per gite scolastiche o di istruzione;
e) abbigliamento per occorrenze particolari (comunione, cresima e simili);
f) eventuale attività extra scolastiche di sostegno allo studio (corsi di lingua, corso di musica, lezioni extra scolastiche, etc.).
7. La casa familiare sita in IA, Via Agrigento n. 40/B, di proprietà esclusiva della signora Pt_1
viene assegnata alla stessa con tutti gli arredi e corredi che la compongono
Per_ 8. L'ing. intende destinare a favore del figlio la somma di euro 100.000,00 CP_1
(centomila) attraverso l'accollo de1 mutuo residuo a suo tempo contratto per la ristrutturazione della predetta abitazione. Di detto mutuo, che originariamente ammontava ad f 140.000
(centoquarantamila), residua ad oggi la somma pari a circa C 100.000 (centomila) le cui rate continueranno ad essere corrisposte dal1'ing. Murrighile con le seguenti modalità:
- sino alla estinzione de1 citato mutuo, a condizione che detto immobile in tale lasso di tempo- sia a
Per_ disposizione anche de1 figlio . L'immobile, anche dopo l'estinzione del mutuo, continuerà ad
8 Per_ essere a disposizione del figlio .
9 - qualora la Signora dovesse procedere alla vendita di detta abitazione prima della Parte_1
citata estinzione, la parte acquirente dovrà accollarsi la parte di mutuo residua al momento del relativo rogito notarile. In tal caso il sig. verserà in un conto fiduciario aperto a nome del CP_1
Per_ Per_ figlio e destinato alle spese e/o esigenze dello stesso la
somma residua del mutuo accollato dal terzo;
la sig.ra verserà nel medesimo conto la differenza Pt_1
tra quanto versato da1 sig. e la somma dei f100.000,00. Tale conto verrà gestito a nome di CP_1
Per_ entrambi i genitori e verrà vincolato alla maggiore età di .
L'ing. pertanto, si impegna e si obbliga a corrispondere in sia esclusiva le restanti rate del CP_1
suddetto mutuo, manlevando la moglie da ogni responsabilità, salvo quanto sopra convenuto.
9. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione fra loro al fine di garantire un rapporto sereno ed equilibrato nonché a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro in presenza del figlio o di terzi.
10. Le parti esprimono il proprio consenso all'espletamento delle eventuali e necessarie formalità per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di entrambi e de1 minore, il quale potrà recarsi anche all'estero con ciascuno dei genitori.
13. Tutte le clausole del presente accordo sono valide ed efficaci tra le parti fìn dalla data della sottoscrizione e potranno essere derogate solo su accordo delle parti ìn un'ottica di collaborazione nell'interesse preminente del minore”.
Il Giudice Istruttore disponeva il mutamento del rito, e procedeva alla rilettura delle condizioni sottoscritte dalle parti, come sopra riportate. Le parti confermavano le conclusioni congiunte, e chiedevano la decisione della causa, con l'accoglimento delle stesse.
Il Giudice si riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione, e disponeva la trasmissione degli atti al PM in sede, come per legge.
Pervenuto il “visto” del PM il 24 giugno 2024, la causa veniva riferita al collegio per la decisione nella camera di consiglio del 26 giugno 2024.
*****
Il Collegio prende atto del mutamento del rito disposto dal Giudice Istruttore, vista la volontà delle parti di definire in via consensuale il presente procedimento.
10 Il Collegio prende atto che, tra le parti, è venuto meno il presupposto della comunanza di vita, di intenti, e di sentimenti condivisi, sui quali si fonda il rapporto coniugale. Di fatto, già in sede presidenziale non è andato a buon fine il tentativo di conciliazione, e gli esiti della prosecuzione del giudizio hanno acclarato la crisi del rapporto tra i coniugi, tale da escludere la possibilità di ricostruire insieme una vita serena.
Pertanto, occorre pronunciare la separazione personale tra i coniugi, essendo cessato ogni interesse alla ricostruzione di una comunione di vita, con conseguente venir meno di ogni forma di condivisione materiale, e spirituale.
Visto il raggiungimento dell'accordo indicato in premessa, e le conclusioni rassegnate in via congiunta, deve intendersi rinunciata la richiesta di addebito della separazione, inizialmente svolta dalla ricorrente nei confronti del CP_1
Il Collegio prende altresì atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, che vengono, quindi, confermate in questa sede, e trascritte in dispositivo, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico.
Occorre, tuttavia, rilevare che, rispetto a tutto ciò che non è specificamente attinente alla causa di separazione, ovvero gli ulteriori accordi, diversi dalle conclusioni congiunte dei coniugi sull'affidamento della prole, sulla collocazione della medesima, sull'assegnazione della casa familiare, sul mantenimento e sul diritto di visita per il genitore non collocatario, il Collegio non può che limitarsi a prenderne atto, essendo chiamato ad esprimersi limitatamente alla compatibilità dell'accordo rispetto all'interesse dei minori, e del coniuge più debole.
Si rileva altresì che tali ulteriori e diversi accordi, comunque, non potranno essere vincolanti rispetto a terzi, né ledere i diritti di questi ultimi.
Il Collegio prende atto anche dell'impegno assunto dai coniugi in sede di accordo, alla condizione di cui al nr. 9, nel senso di mantenere un contegno di reciproco rispetto e serena interlocuzione, e di tutelare le rispettive figure di padre e madre, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra, in presenza del figlio, o di altri soggetti.
Deve, infine, essere dato ordine alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3 novembre 2000, nr. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA la separazione personale di nato ad [...] il [...], e Controparte_1
nata ad AP CI (RP) il [...], in [...] al matrimonio Parte_1
concordatario contratto il 17 ottobre 2009 in IA (Estratto per Riassunto del Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di IA, Atto nr. 103, Parte II, Serie A);
alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il figlio minore, , nato a [...] il [...], resterà affidato in via condivisa ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione presso la casa materna;
3. i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli.
Per_ I genitori si impegnano affinché mantenga rapporti significativi con gli ascendenti, e con i parenti di ogni ramo genitoriale;
Per_
4. potrà stare con il padre quando lo vorrà, ed in particolare:
a. due volte alla settimana;
b. a fine settimana alternati;
c. per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprensivi del Natale, o del
Capodanno;
d. per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi del giorno di Pasqua, o del Lunedì dell'Angelo; il tutto sempre nel principio della giusta turnazione tra le parti, di anno in anno;
e. 15 giorni, anche non consecutivi, con pernottamento, in concomitanza con le ferie del padre;
Per_ f. festeggerà il proprio compleanno, con il padre, e con la madre;
g. le parti si impegnano a prelevare e riaccompagnare il figlio personalmente, o tramite familiari
12 o persone di fiducia di entrambi i genitori;
h. i genitori si obbligano a comunicare i rispettivi recapiti, anche telefonici, dei luoghi di villeggiatura, in modo che il bambino sia sempre raggiungibile telefonicamente;
Per_ i. qualora per circostanze imprevedibili (es: malattia, ecc.) il piccolo sia costretto ad una permanenza forzata presso un genitore, quest'ultimo si impegna a consentire all'altro, o ai rispettivi familiari, una visita quotidiana presso la propria abitazione, della durata di almeno 30 minuti;
j. nel caso in cui il bambino frequenti un'attività sportiva, ludica o extrascolastica, il genitore si impegna ad accompagnarlo, ed a prelevarlo, nei giorni in cui si trova presso di lui, consentendo ed agevolando, su richiesta dello stesso minore, le visite ai parenti di ciascun ramo genitoriale e, in particolare, i rapporti con i nonni materni, e paterni;
k. le parti concordano sin d'ora che, nell'ipotesi in cui uno dei genitori dovesse organizzare con il figlio minore una vacanza con tempi più lunghi rispetto al consueto diritto di visita,
l'altro genitore dovrà essere informato sui luoghi, i tempi di permanenza e gli accompagnatori, con un preavviso di almeno 15 giorni;
5. Il corrisponderà, a titolo di mantenimento a favore del figlio minore, la somma di CP_1
€ 900,00 mensili, oltre alla metà delle spese mediche, scolastiche, ludiche, sportive, nonché € 300,00 a favore della L'importo complessivo pari ad € 1.200,00 mensili, rivalutabile annualmente Pt_1
secondo gli indici ISTAT, dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese, con bonifico bancario intestato alla (IBAN: [...]). Le parti si accordano nel Pt_1
senso che detto importo non subirà riduzioni, anche nell'ipotesi in cui la reperisca un'attività Pt_1
lavorativa;
6. Le spese straordinarie menzionate al punto che precede corrispondono, indicativamente, alle seguenti:
a. spese scolastiche (retta scuola, mensa, corredo scolastico, libri, tasse e varie);
b. costi dell'attività sportiva, ivi compresa l'attrezzatura per lo svolgimento della stessa;
c. cure mediche specialistiche (odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, etc.) ed eventuali medicinali;
d. spese per gite scolastiche, o di istruzione;
e. abbigliamento per occorrenze particolari (comunione, cresima e simili);
f. eventuale attività extra scolastiche di sostegno allo studio (corsi di lingua, corso di musica,
13 lezioni extra scolastiche, etc.);
7. la casa familiare sita in IA, Via Agrigento n. 40/B, di proprietà esclusiva della resta Pt_1
assegnata alla medesima, con tutti gli arredi e corredi che la compongono;
8. Il si impegna a destinare, a favore del figlio minore la somma di € CP_1 Per_1
100.000,00 (centomila), mediante l'accollo de1 mutuo residuo, già contratto per la ristrutturazione della casa familiare. Di detto mutuo, che originariamente ammontava ad € 140.000,00
(centoquarantamila), residua ad oggi la somma pari a circa € 100.000,00 (centomila), le cui rate continueranno ad essere corrisposte dal con le seguenti modalità: CP_1
- sino alla estinzione de1 citato mutuo, a condizione che detto immobile, in tale lasso di tempo, sia a disposizione anche de1 figlio L'immobile, anche dopo l'estinzione del mutuo, continuerà ad Per_1
Per_ essere a disposizione del figlio
- qualora la dovesse procedere alla vendita della predetta abitazione prima dell'estinzione Pt_1
del mutuo, la parte acquirente, se vorrà, si accollerà la parte di mutuo che residuerà al momento del rogito notarile. Il in tal caso, verserà in un conto fiduciario aperto a nome del CP_1
Per_ figlio e destinato alle spese e/o esigenze del minore, la somma residua del mutuo (eventualmente) accollato dal terzo. La verserà nel medesimo conto la differenza tra quanto versato da1 Pt_1
e la somma di € 100.000,00. Tale conto verrà gestito a nome di entrambi i genitori, e CP_1
Per_ resterà vincolato alla maggiore età di
9. le parti esprimono il proprio consenso all'espletamento delle eventuali e necessarie formalità per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di entrambi e de1 minore, il quale potrà recarsi anche all'estero con ciascuno dei genitori;
ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune competente per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 3 novembre
2000, nr. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 26 giugno 2024;
14 Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi;
15
Il Presidente, Dott.ssa Cecilia Marino. pagina 16 di 17 pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cecilia MARINO;
Presidente;
Dott. Alessandro DI GIACOMO;
Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 727/2021, promossa da:
, nata in [...] il [...] (C.F.: ), residente Parte_1 C.F._1
in IA, Via Agrigento nr. 40/b, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Manlio Giovanni VIOLA (C.F.:
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in IA, Via Nanni nr. C.F._2
35; ricorrente contro
, (C.F.: ), residente in [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
1 dall'Avv. Carlo SELIS del Foro di Tempio Pausania (C.F.: , domiciliato presso lo C.F._4
studio del difensore, in IA, Via Vittone nr. 29; resistente
Con la partecipazione ex lege del PM in sede, Dott. Alessandro BOSCO;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come da accordo conciliativo, depositato in allegato alla nota di deposito del 19 giugno 2024;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso avente ad oggetto separazione giudiziale, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa del sig. come sopra generalizzato, con ogni effetto di legge;
2) Affidare il figlio Controparte_1
Per_ minore, , alla madre stabilendo che il padre possa vederlo ogni due settimane nei weekend, nelle feste concordate e nelle vacanze da concordare a seconda delle esigenze;
3) Assegnare la casa coniugale di proprietà della ricorrente alla stessa sig.ra 4) Porre a carico del sig. il pagamento Pt_1 CP_1
del mutuo acceso per i lavori di ristrutturazione della casa coniugale, in ogni caso liberando la casa coniugale dall'ipoteca iscritta e dalla garanzia prestata personalmente dalla sig.ra 5) Porre a Pt_1
carico del sig. il pagamento del finanziamento personale del 18/01/2018 acceso sempre presso CP_1
il Banco di Sardegna e liberare la sig.ra da ogni obbligazione e fideiussione;
6) Porre a carico di Pt_1
un assegno mensile di euro 800,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio, Controparte_1
nonché il completo pagamento delle spese straordinarie, e un assegno mensile di euro 800,00 ( comprensivo di spese per utenze) per il mantenimento della coniuge;
7) Condannare il sig.
[...]
al pagamento del risarcimento dei danni cagionati dalla violazione degli obblighi coniugali CP_1 per la somma di € 50.000 o quella che il Giudice vorrà quantificare in base alle risultanze della causa.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Si costituiva parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Intestato
Tribunale, respinta ogni contraria istanza, All'esito dell'udienza presidenziale: - Disporre l'affidamento
2 congiunto del minore e, ferma la disponibilità del padre ad essere il genitore Persona_2
collocatario, in caso contrario il suo diritto / dovere di tenerlo con sé secondo le seguenti condizioni: a) durante il periodo scolastico il bambino potrà trattenersi presso la casa del padre dalle ore 14:30, del martedì e del giovedì, sino alle 8,30 del giorno successivo con accompagnamento a scuola;
mentre durante il periodo di vacanza il bambino sarà prelevato, sempre martedì e giovedì, alle ore 10,00 e potrà pernottare presso il padre che lo riaccompagnerà alla stessa ora del giorno successivo presso la casa materna;
b) a weekend alterni, dalle ore 16.30 del venerdì sino alle ore 20,30 della domenica, mentre, nel periodo estivo con riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 10,00 del lunedì successivo;
c) per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti il Natale o il Capodanno;
d) per tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti il giorno di Pasqua od il lunedì dell'Angelo; e) il tutto sempre nel principio della giusta turnazione tra le parti, di anno in anno;
f) 15 giorni, anche non
Per_ consecutivi, con pernottamento, in concomitanza con le ferie del padre;
g) festeggerà il proprio compleanno con il padre e con la madre. - Disporre l'emissione di un provvedimento di divieto di espatrio del minore in mancanza di esplicito e formale consenso di entrambi i genitori;
- Persona_2
Disporre che la residenza del minore sia stabilita a IA e comunque in Italia, in Persona_2
mancanza di esplicito e formale consenso del genitore non affidatario/collocatario; - Disporre un contributo al mantenimento del minore da parte del padre ove non non collocatario nella misura che riterrà di giustizia secondo le risultanze di causa, con divisione equa tra i genitori delle spese straordinarie, da concordare tra loro, eventualmente mediante richiamo al protocollo adottato nel
Tribunale di Milano e usualmente applicato anche in altre sedi. Nel merito, definitivamente - Confermare
o comunque disporre in via definitiva i suddetti provvedimenti;
- Rigettare le ulteriori richieste poiché infondate in fatto e in diritto;
Condannare la sig.ra alla ripetizione di quanto speso dal sig. Pt_1
per i lavori di edificazione in soprelevazione dell'immobile di proprietà esclusiva di quella, CP_1 sito in IA Via Agrigento, per la somma di € 182.000,00 o di quella diversa che verrà dimostrata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di competenze di giudizio”.
All'udienza presidenziale del 15 settembre 2021, davanti al Presidente del Tribunale (Giudice Dott.
Giuseppe MAGLIULO) si presentavano entrambi i coniugi, assistiti dai rispettivi difensori, per cui il
Presidente esperiva il tentativo di conciliazione, con esito negativo.
Con ordinanza del 4 ottobre 2021, il Presidente adottava i seguenti provvedimenti, provvisori ed urgenti:
3 4 Contestualmente, le parti venivano rimesse davanti al Giudice Istruttore, Delegato alla trattazione della causa, per la prosecuzione del giudizio.
5 Nelle more, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il
30 novembre 2022.
All'udienza del 19 giugno 2024, le parti davano atto di volere definire la controversia in via consensuale, alle condizioni di cui all'accordo conciliativo allegato alla nota scritta depositata nella medesima data, come segue:
“TERMINI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Per_ 2. verrà affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la casa materna.
3. Il bambino continuerà a ricevere dalle parti, educazione ed istruzione conservando con gli
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I signori e CP_1 Pt_1
adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, concordando le
scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle
attività formative ed extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
4. Il bimbo potrà stare con il padre quando lo desideri ed in particolare:
a) due volte alla settimana,
b) a weekend alterni,
c) per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti il Natale o il
Capodanno;
d) per tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti il giorno di Pasqua od ìl lunedì de1l'Angelo;
e) il tutto sempre nel principio della giusta turnazione tra le parti, di anno in anno;
f) 15 giorni, anche non consecutivi, con pernottamento, in concomitanza con le ferie del padre;
g) festeggerà il proprio compleanno, con il padre e con la madre;
h) le parti si impegnano e si obbligano a prelevare e riaccompagnare il figlio personalmente o tramite
6 familiari, oppure attraverso persone di fiducia di entrambi i genitori;
i) i genitori si obbligano a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura, in modo che il bambino sia sempre raggiungibile telefonicamente;
j) qualora per circostanza imprevedibili (es: malattia, ecc.) il piccolo sia costretto ad una permanenza forzata presso un genitore, quest'ultimo si impegna a consentire all'altro o ai rispettivi familiari, una visita quotidiana presso la propria abitazione della durata di almeno 30 minuti;
k) nel caso in cui il bambino frequenti un'attività sportiva, ludica o extrascolastica, il genitore si
7 impegna ad accompagnarlo e riprenderlo nei giorni in cui si trova presso di lui consentendo e agevolando, anche su richiesta dello stesso minore, le visite ai parenti di ciascun ramo genitoriale e in particolare i rapporti con i nonni materni e paterni.
1) Le parti concordano sin d'ora che nell'ipotesi in cui uno dei genitori dovesse organizzare una vacanza con tempi più lunghi rispetto al consueto diritto di visita, unitamente al bambino, l'altro genitore dovrà essere preventivamente informato sui luoghi, i tempi e gli accompagnatori, con un preavviso di almeno 15 giorni.
5. Il signor corrisponderà a titolo di mantenimento del figlio, la somma di Euro 900,00, CP_1
oltre alla metà delle spese mediche, scolastiche, ludiche, sportive, nonché Euro 300,00 per la signora. La complessiva somma di euro 1.200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario intestato alla signora , IBAN Pt_1
[...]. Detto importo non potrà subire riduzioni neppure nell'ipotesi in cui la signora reperisca un'attività lavorativa.
6. Le spese straordinarie di cui al punto che precede sono indicativamente le seguenti:
a) spese scolastiche (retta scuola, mensa, corredo scolastico, libri, tasse e varie);
b) costi dell'attività sportiva ivi compresa l'attrezzatura per lo svolgimento della stessa;
c) cure mediche specialistiche (odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, etc.) ed eventuali medicinali;
d) spese per gite scolastiche o di istruzione;
e) abbigliamento per occorrenze particolari (comunione, cresima e simili);
f) eventuale attività extra scolastiche di sostegno allo studio (corsi di lingua, corso di musica, lezioni extra scolastiche, etc.).
7. La casa familiare sita in IA, Via Agrigento n. 40/B, di proprietà esclusiva della signora Pt_1
viene assegnata alla stessa con tutti gli arredi e corredi che la compongono
Per_ 8. L'ing. intende destinare a favore del figlio la somma di euro 100.000,00 CP_1
(centomila) attraverso l'accollo de1 mutuo residuo a suo tempo contratto per la ristrutturazione della predetta abitazione. Di detto mutuo, che originariamente ammontava ad f 140.000
(centoquarantamila), residua ad oggi la somma pari a circa C 100.000 (centomila) le cui rate continueranno ad essere corrisposte dal1'ing. Murrighile con le seguenti modalità:
- sino alla estinzione de1 citato mutuo, a condizione che detto immobile in tale lasso di tempo- sia a
Per_ disposizione anche de1 figlio . L'immobile, anche dopo l'estinzione del mutuo, continuerà ad
8 Per_ essere a disposizione del figlio .
9 - qualora la Signora dovesse procedere alla vendita di detta abitazione prima della Parte_1
citata estinzione, la parte acquirente dovrà accollarsi la parte di mutuo residua al momento del relativo rogito notarile. In tal caso il sig. verserà in un conto fiduciario aperto a nome del CP_1
Per_ Per_ figlio e destinato alle spese e/o esigenze dello stesso la
somma residua del mutuo accollato dal terzo;
la sig.ra verserà nel medesimo conto la differenza Pt_1
tra quanto versato da1 sig. e la somma dei f100.000,00. Tale conto verrà gestito a nome di CP_1
Per_ entrambi i genitori e verrà vincolato alla maggiore età di .
L'ing. pertanto, si impegna e si obbliga a corrispondere in sia esclusiva le restanti rate del CP_1
suddetto mutuo, manlevando la moglie da ogni responsabilità, salvo quanto sopra convenuto.
9. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione fra loro al fine di garantire un rapporto sereno ed equilibrato nonché a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro in presenza del figlio o di terzi.
10. Le parti esprimono il proprio consenso all'espletamento delle eventuali e necessarie formalità per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di entrambi e de1 minore, il quale potrà recarsi anche all'estero con ciascuno dei genitori.
13. Tutte le clausole del presente accordo sono valide ed efficaci tra le parti fìn dalla data della sottoscrizione e potranno essere derogate solo su accordo delle parti ìn un'ottica di collaborazione nell'interesse preminente del minore”.
Il Giudice Istruttore disponeva il mutamento del rito, e procedeva alla rilettura delle condizioni sottoscritte dalle parti, come sopra riportate. Le parti confermavano le conclusioni congiunte, e chiedevano la decisione della causa, con l'accoglimento delle stesse.
Il Giudice si riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione, e disponeva la trasmissione degli atti al PM in sede, come per legge.
Pervenuto il “visto” del PM il 24 giugno 2024, la causa veniva riferita al collegio per la decisione nella camera di consiglio del 26 giugno 2024.
*****
Il Collegio prende atto del mutamento del rito disposto dal Giudice Istruttore, vista la volontà delle parti di definire in via consensuale il presente procedimento.
10 Il Collegio prende atto che, tra le parti, è venuto meno il presupposto della comunanza di vita, di intenti, e di sentimenti condivisi, sui quali si fonda il rapporto coniugale. Di fatto, già in sede presidenziale non è andato a buon fine il tentativo di conciliazione, e gli esiti della prosecuzione del giudizio hanno acclarato la crisi del rapporto tra i coniugi, tale da escludere la possibilità di ricostruire insieme una vita serena.
Pertanto, occorre pronunciare la separazione personale tra i coniugi, essendo cessato ogni interesse alla ricostruzione di una comunione di vita, con conseguente venir meno di ogni forma di condivisione materiale, e spirituale.
Visto il raggiungimento dell'accordo indicato in premessa, e le conclusioni rassegnate in via congiunta, deve intendersi rinunciata la richiesta di addebito della separazione, inizialmente svolta dalla ricorrente nei confronti del CP_1
Il Collegio prende altresì atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, che vengono, quindi, confermate in questa sede, e trascritte in dispositivo, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico.
Occorre, tuttavia, rilevare che, rispetto a tutto ciò che non è specificamente attinente alla causa di separazione, ovvero gli ulteriori accordi, diversi dalle conclusioni congiunte dei coniugi sull'affidamento della prole, sulla collocazione della medesima, sull'assegnazione della casa familiare, sul mantenimento e sul diritto di visita per il genitore non collocatario, il Collegio non può che limitarsi a prenderne atto, essendo chiamato ad esprimersi limitatamente alla compatibilità dell'accordo rispetto all'interesse dei minori, e del coniuge più debole.
Si rileva altresì che tali ulteriori e diversi accordi, comunque, non potranno essere vincolanti rispetto a terzi, né ledere i diritti di questi ultimi.
Il Collegio prende atto anche dell'impegno assunto dai coniugi in sede di accordo, alla condizione di cui al nr. 9, nel senso di mantenere un contegno di reciproco rispetto e serena interlocuzione, e di tutelare le rispettive figure di padre e madre, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra, in presenza del figlio, o di altri soggetti.
Deve, infine, essere dato ordine alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3 novembre 2000, nr. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA la separazione personale di nato ad [...] il [...], e Controparte_1
nata ad AP CI (RP) il [...], in [...] al matrimonio Parte_1
concordatario contratto il 17 ottobre 2009 in IA (Estratto per Riassunto del Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di IA, Atto nr. 103, Parte II, Serie A);
alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il figlio minore, , nato a [...] il [...], resterà affidato in via condivisa ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione presso la casa materna;
3. i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli.
Per_ I genitori si impegnano affinché mantenga rapporti significativi con gli ascendenti, e con i parenti di ogni ramo genitoriale;
Per_
4. potrà stare con il padre quando lo vorrà, ed in particolare:
a. due volte alla settimana;
b. a fine settimana alternati;
c. per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprensivi del Natale, o del
Capodanno;
d. per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi del giorno di Pasqua, o del Lunedì dell'Angelo; il tutto sempre nel principio della giusta turnazione tra le parti, di anno in anno;
e. 15 giorni, anche non consecutivi, con pernottamento, in concomitanza con le ferie del padre;
Per_ f. festeggerà il proprio compleanno, con il padre, e con la madre;
g. le parti si impegnano a prelevare e riaccompagnare il figlio personalmente, o tramite familiari
12 o persone di fiducia di entrambi i genitori;
h. i genitori si obbligano a comunicare i rispettivi recapiti, anche telefonici, dei luoghi di villeggiatura, in modo che il bambino sia sempre raggiungibile telefonicamente;
Per_ i. qualora per circostanze imprevedibili (es: malattia, ecc.) il piccolo sia costretto ad una permanenza forzata presso un genitore, quest'ultimo si impegna a consentire all'altro, o ai rispettivi familiari, una visita quotidiana presso la propria abitazione, della durata di almeno 30 minuti;
j. nel caso in cui il bambino frequenti un'attività sportiva, ludica o extrascolastica, il genitore si impegna ad accompagnarlo, ed a prelevarlo, nei giorni in cui si trova presso di lui, consentendo ed agevolando, su richiesta dello stesso minore, le visite ai parenti di ciascun ramo genitoriale e, in particolare, i rapporti con i nonni materni, e paterni;
k. le parti concordano sin d'ora che, nell'ipotesi in cui uno dei genitori dovesse organizzare con il figlio minore una vacanza con tempi più lunghi rispetto al consueto diritto di visita,
l'altro genitore dovrà essere informato sui luoghi, i tempi di permanenza e gli accompagnatori, con un preavviso di almeno 15 giorni;
5. Il corrisponderà, a titolo di mantenimento a favore del figlio minore, la somma di CP_1
€ 900,00 mensili, oltre alla metà delle spese mediche, scolastiche, ludiche, sportive, nonché € 300,00 a favore della L'importo complessivo pari ad € 1.200,00 mensili, rivalutabile annualmente Pt_1
secondo gli indici ISTAT, dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese, con bonifico bancario intestato alla (IBAN: [...]). Le parti si accordano nel Pt_1
senso che detto importo non subirà riduzioni, anche nell'ipotesi in cui la reperisca un'attività Pt_1
lavorativa;
6. Le spese straordinarie menzionate al punto che precede corrispondono, indicativamente, alle seguenti:
a. spese scolastiche (retta scuola, mensa, corredo scolastico, libri, tasse e varie);
b. costi dell'attività sportiva, ivi compresa l'attrezzatura per lo svolgimento della stessa;
c. cure mediche specialistiche (odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, etc.) ed eventuali medicinali;
d. spese per gite scolastiche, o di istruzione;
e. abbigliamento per occorrenze particolari (comunione, cresima e simili);
f. eventuale attività extra scolastiche di sostegno allo studio (corsi di lingua, corso di musica,
13 lezioni extra scolastiche, etc.);
7. la casa familiare sita in IA, Via Agrigento n. 40/B, di proprietà esclusiva della resta Pt_1
assegnata alla medesima, con tutti gli arredi e corredi che la compongono;
8. Il si impegna a destinare, a favore del figlio minore la somma di € CP_1 Per_1
100.000,00 (centomila), mediante l'accollo de1 mutuo residuo, già contratto per la ristrutturazione della casa familiare. Di detto mutuo, che originariamente ammontava ad € 140.000,00
(centoquarantamila), residua ad oggi la somma pari a circa € 100.000,00 (centomila), le cui rate continueranno ad essere corrisposte dal con le seguenti modalità: CP_1
- sino alla estinzione de1 citato mutuo, a condizione che detto immobile, in tale lasso di tempo, sia a disposizione anche de1 figlio L'immobile, anche dopo l'estinzione del mutuo, continuerà ad Per_1
Per_ essere a disposizione del figlio
- qualora la dovesse procedere alla vendita della predetta abitazione prima dell'estinzione Pt_1
del mutuo, la parte acquirente, se vorrà, si accollerà la parte di mutuo che residuerà al momento del rogito notarile. Il in tal caso, verserà in un conto fiduciario aperto a nome del CP_1
Per_ figlio e destinato alle spese e/o esigenze del minore, la somma residua del mutuo (eventualmente) accollato dal terzo. La verserà nel medesimo conto la differenza tra quanto versato da1 Pt_1
e la somma di € 100.000,00. Tale conto verrà gestito a nome di entrambi i genitori, e CP_1
Per_ resterà vincolato alla maggiore età di
9. le parti esprimono il proprio consenso all'espletamento delle eventuali e necessarie formalità per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di entrambi e de1 minore, il quale potrà recarsi anche all'estero con ciascuno dei genitori;
ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune competente per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 3 novembre
2000, nr. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 26 giugno 2024;
14 Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi;
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Il Presidente, Dott.ssa Cecilia Marino. pagina 16 di 17 pagina 17 di 17