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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/07/2024, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2460/2023 R.G., promossa
DA
Avv. LUCIANO , con l'avv. SELIS CLAUDIA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, presso l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI CAGLIARI
CONVENUTO CONTUMACE
Causa in punto di opposizione avverso decreto di liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato, decisa con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvocato , premesso di aver difeso la signora Parte_2 CP_2
nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusosi con la sentenza n. 44 del 14.1.2023, ha lamentato come solo in data 17.8.2023 gli sia stato notificato il decreto di liquidazione dei suoi compensi che secondo i valori medi delle relative competenze sono stati quantificati nella somma di Euro 1.400,00 da ridurre della metà. Ha dunque proposto opposizione avverso detto provvedimento, richiamando il D.M. 55 del 2014 e i criteri di determinazione dei compensi e rilevando come il Giudice avrebbe dovuto liquidare un importo maggiore (che sarebbe stato tale, anche escludendo, ingiustamente, la fase decisionale) ed indicare il valore della controversia per far comprendere la determinazione dell'importo quantificato. Ha, poi, evidenziato come la liquidazione sia avvenuta non secondo i valori medi ma al di sotto di quelli minimi, senza fare applicazione dell'art. 5 comma VI del D.M. e senza valutare la complessità della lite, nella quale l'apporto professionale avrebbe consentito di regolamentare non solo i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, ma anche quelli tra genitore e figlia minore, evitando così sia un giudizio contenzioso che le azioni esecutive dirette a recuperare gli arretrati contributi di mantenimento. Ha concluso per la quantificazione dei suoi compensi secondo la nota depositata in data
30/12/2022.
La causa, istruita solo con produzioni documentali nella contumacia del CP_1
convenuto, acquisita la relazione del Presidente del Tribunale del 6.12.2023, è approdata alla decisione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
La domanda può trovare accoglimento nei limiti di cui si dirà.
Deve rilevarsi anzitutto come il procedimento per il quale e nel quale è stata svolta l'attività difensiva dall'odierno ricorrente abbia avuto ad oggetto un divorzio congiunto.
Tanto rende necessario l'applicazione dell'art. 5 comma VI del D.M. 55 del 2004, sicché lo scaglione di riferimento deve essere quello compreso tra Euro 26.000,00 ed
Euro 260.000,00 in base all'oggetto e alla complessità della controversia. La medesima norma prevede la possibilità di considerare lo scaglione fino ad Euro 520.000,00 quando ciò sia richiesto dallo specifico oggetto, dal numero e dalla complessità delle questioni giuridiche trattate nonché dalla rilevanza degli effetti o dei risultati utili anche di carattere non patrimoniale. Premesso che non sono stati forniti oggettivi elementi che consentano di appurare l'effettiva complessità del giudizio e soprattutto delle trattative che lo hanno preceduto, considerando comunque che il procedimento è stato avviato con un ricorso congiunto alla cui redazione ha sicuramente partecipato anche il difensore dell'altro coniuge, non emergendo particolari aspetti di difficoltà, in base ai richiamati criteri si ritiene corretto fare riferimento ad un valore compreso tra quello minimo e quello medio dello scaglione di riferimento (da Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00) per le fasi di studio ed introduttiva e a quello minimo (viste le conclusioni congiunte recepite interamente dal
Tribunale) per la fase decisionale che comprende comunque l'esame e la valutazione del provvedimento emesso. Si perviene, pertanto, alla quantificazione per la fase di studio ad Euro 1.276,00 (che rappresenta la media tra il valore minimo di Euro 851,00
e quello medio di Euro 1.701,00), per la fase introduttiva ad Euro 903,00 (che rappresenta la media tra il valore minimo di Euro 602,00 e il valore medio di Euro
1.204,00) e per la fase decisionale ad Euro 1.453,00. Così quantificato il compenso in
Euro 3.632,00, con la decurtazione del 50% si perviene all'importo da liquidare di Euro
1.816,00, cui si aggiungeranno il rimborso forfettario e gli accessori di legge.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione n. 9142 del 17.8.2023 reso nel procedimento n.2459/2022 R.G. liquida all'avvocato
[...]
per l'attività da questi svolto in qualità di difensore di , Parte_2 CP_2
ammessa a patrocinio a spese dello Stato, Euro 1.816,00, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge;
- condanna il alla rifusione in favore dell'avv. Controparte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in Euro 852,00, oltre spese vive per Euro Parte_2
98,00, rimborso forfetario ed accessori di legge. Sassari, 4.7.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2460/2023 R.G., promossa
DA
Avv. LUCIANO , con l'avv. SELIS CLAUDIA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, presso l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI CAGLIARI
CONVENUTO CONTUMACE
Causa in punto di opposizione avverso decreto di liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato, decisa con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvocato , premesso di aver difeso la signora Parte_2 CP_2
nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusosi con la sentenza n. 44 del 14.1.2023, ha lamentato come solo in data 17.8.2023 gli sia stato notificato il decreto di liquidazione dei suoi compensi che secondo i valori medi delle relative competenze sono stati quantificati nella somma di Euro 1.400,00 da ridurre della metà. Ha dunque proposto opposizione avverso detto provvedimento, richiamando il D.M. 55 del 2014 e i criteri di determinazione dei compensi e rilevando come il Giudice avrebbe dovuto liquidare un importo maggiore (che sarebbe stato tale, anche escludendo, ingiustamente, la fase decisionale) ed indicare il valore della controversia per far comprendere la determinazione dell'importo quantificato. Ha, poi, evidenziato come la liquidazione sia avvenuta non secondo i valori medi ma al di sotto di quelli minimi, senza fare applicazione dell'art. 5 comma VI del D.M. e senza valutare la complessità della lite, nella quale l'apporto professionale avrebbe consentito di regolamentare non solo i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, ma anche quelli tra genitore e figlia minore, evitando così sia un giudizio contenzioso che le azioni esecutive dirette a recuperare gli arretrati contributi di mantenimento. Ha concluso per la quantificazione dei suoi compensi secondo la nota depositata in data
30/12/2022.
La causa, istruita solo con produzioni documentali nella contumacia del CP_1
convenuto, acquisita la relazione del Presidente del Tribunale del 6.12.2023, è approdata alla decisione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
La domanda può trovare accoglimento nei limiti di cui si dirà.
Deve rilevarsi anzitutto come il procedimento per il quale e nel quale è stata svolta l'attività difensiva dall'odierno ricorrente abbia avuto ad oggetto un divorzio congiunto.
Tanto rende necessario l'applicazione dell'art. 5 comma VI del D.M. 55 del 2004, sicché lo scaglione di riferimento deve essere quello compreso tra Euro 26.000,00 ed
Euro 260.000,00 in base all'oggetto e alla complessità della controversia. La medesima norma prevede la possibilità di considerare lo scaglione fino ad Euro 520.000,00 quando ciò sia richiesto dallo specifico oggetto, dal numero e dalla complessità delle questioni giuridiche trattate nonché dalla rilevanza degli effetti o dei risultati utili anche di carattere non patrimoniale. Premesso che non sono stati forniti oggettivi elementi che consentano di appurare l'effettiva complessità del giudizio e soprattutto delle trattative che lo hanno preceduto, considerando comunque che il procedimento è stato avviato con un ricorso congiunto alla cui redazione ha sicuramente partecipato anche il difensore dell'altro coniuge, non emergendo particolari aspetti di difficoltà, in base ai richiamati criteri si ritiene corretto fare riferimento ad un valore compreso tra quello minimo e quello medio dello scaglione di riferimento (da Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00) per le fasi di studio ed introduttiva e a quello minimo (viste le conclusioni congiunte recepite interamente dal
Tribunale) per la fase decisionale che comprende comunque l'esame e la valutazione del provvedimento emesso. Si perviene, pertanto, alla quantificazione per la fase di studio ad Euro 1.276,00 (che rappresenta la media tra il valore minimo di Euro 851,00
e quello medio di Euro 1.701,00), per la fase introduttiva ad Euro 903,00 (che rappresenta la media tra il valore minimo di Euro 602,00 e il valore medio di Euro
1.204,00) e per la fase decisionale ad Euro 1.453,00. Così quantificato il compenso in
Euro 3.632,00, con la decurtazione del 50% si perviene all'importo da liquidare di Euro
1.816,00, cui si aggiungeranno il rimborso forfettario e gli accessori di legge.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione n. 9142 del 17.8.2023 reso nel procedimento n.2459/2022 R.G. liquida all'avvocato
[...]
per l'attività da questi svolto in qualità di difensore di , Parte_2 CP_2
ammessa a patrocinio a spese dello Stato, Euro 1.816,00, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge;
- condanna il alla rifusione in favore dell'avv. Controparte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in Euro 852,00, oltre spese vive per Euro Parte_2
98,00, rimborso forfetario ed accessori di legge. Sassari, 4.7.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella