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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/04/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 676/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 676/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA TONALE, 9 C/O AVV. NANNINI STEFANO 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. CAPRIOLI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
LARGO FRANCESCO RICHINI, 4 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. OLITA
pagina 1 di 10 DAFNE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
CURRELI PAOLA ) C.F._2
APPELLATO
Conclusioni
Per Parte_1
-dichiarare ammissibile l'odierna impugnazione così come formulata ed in riforma della sentenza n. 10177/2022, emessa dal Tribunale di Milano
-accertare e dichiarare e rigettare l'atto introduttivo del procedimento dinnanzi al
Tribunale di Milano così come formulato dall'appellato perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto
-dichiarare la sussistenza del credito relativo alla cartella n. 06820080015723250000 ed alla cartella nr. 06820080351122700000.
-In subordine accertare e dichiarare la sussistenza del credito relativo alla cartella n.
06820080015723250000 con riguardo all'imposta 021 2004 (IVA) e le successive dal n.
22 al 36 per un ammontare complessivo pari ad Euro 6.684,74 ed, anche relativamente alla cartella 06820080351122700000 confermando le voci successive alla partita n. 21 ossia dal numero 22 al numero 30 poiché esse riguardavano interessi e sanzioni IVA per un importo pari ad Euro 2.401,28.
-condannare l'appellato alle spese e competenze legali del primo grado di giudizio ed alla restituzione delle già versate spese processuali del primo grado, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio d'appello in favore dell'odierno procuratore con distrazione a favore dell'odierno procuratore, avv. Alessandro
Caprioli.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, per i motivi esposti in narrativa, contrariis reiectis, così giudicare: pagina 2 di 10
1. In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile ex art 348 bis c.p.c. in quanto infondato;
2. In via principale e nel merito, per tutti i motivi esposti in atti respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto confermando in ogni sua parte la sentenza appellata;
3. condannare l ex art. 96 c.p.c., in via equitativa, Controparte_2
a lite temeraria per i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio da distrarre a favore del procuratore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 10177/22, ha definito un giudizio promosso da contro , avente ad oggetto, per Controparte_1 Controparte_3
quanto ancora rileva, due cartelle di pagamento (n.0682008001573250 e n.
06820080351122700, di seguito anche rispettivamente “prima cartella” e “seconda cartella”) di cui chiedeva l'annullamento in applicazione della normativa CP_1
introdotta con il D.L. 119/18, conv. in L. 136/18, che prevedeva l'annullamento dei debiti residui, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione in un certo tempo, non superiori a 1.000,00 euro, successivamente portati a 5.000,00 euro per i contribuenti con reddito imponibile nel 2019 non superiore a euro 30.000,00, in base al
D.L. 41/21 conv. in L. 69/21.
Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda di rilevando, in punto di CP_1
fatto, quanto segue:
“La cartella 0682008001573250 indica sei imposte alle righe 001, 009, 017, 021, 022 e
027, che costituiscono sei partite di ruolo […] Si elencano le medesime, con riferimento all'importo complessivo di ognuna di esse, comprensivo pertanto di interessi e sanzioni:
- imposta 001- IRAP 2004: € 890,68;
pagina 3 di 10 - imposta 009-IRPEF 2004: € 1.551,48;
- imposta 017-addizionale IRPEF 2004: € 66,04;
- imposta 021-IVA 2004: € 4.293,14;
- imposta 022-IVA 2004: € 2.103,92;
- imposta 027-Studi di Settore 2004: € 308,17.
[…]
La cartella 06820080351122700 indica quattro imposte alle righe 001, 009, 017 e 021.
Applicando i medesimi parametri sopra indicati:
- imposta 001- IRAP 2005: € 790,23;
- imposta 009- IRPEF 2005: € 852,88;
- imposta 017-addizionale IRPEF 2005: € 52,62;
- imposta 021 – IVA 2005: € 6.886,13 con riferimento al solo tributo”.
In punto di diritto il Tribunale, interpretando le norme invocate dall'opponente in adesione ad un orientamento della S.C formatosi sulla nozione di “carico” menzionato nelle norme citate (Cass. 11817/2020, Cass 22018/2020, Cass. 23227/2020), ha ritenuto che “Per “carico” si intende … la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella” ed ha, quindi, annullato interamente la prima cartella e, limitatamente alle tre imposte inferiori a 5.000,00 euro, la seconda.
Il Tribunale ha rilevato, peraltro, che “la stessa , con la circolare Parte_1
11/E del 22.09.2021, evidenzia che “Il limite di 5.000 euro è determinato non con riferimento all'importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei «singoli carichi» contenuti nella stessa. Ne deriva che, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, rileva l'importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i
5.000 euro, possono beneficiare tutti dell'annullamento; è anche possibile che, all'interno della medesima cartella di pagamento, vi siano carichi rientranti nello pagina 4 di 10 Stralcio, in quanto d'importo residuo inferiore alla soglia di 5.000 euro, e carichi esclusi perché d'importo residuo superiore a tale soglia”.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da Parte_1
sulla base di due motivi.
[...]
La parte appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, lamenta “Carenza di motivazione ed erroneità e/o Pt_2
illogicità della motivazione della sentenza con riguardo all'annullamento delle due cartelle così come indicato dal punto 8 al punto 12 dell'odierno atto di impugnazione ed in modo più specifico con riguardo alla sentenza impugnata da pag. 4, 5 e 6”.
L'appellante, in sintesi, contesta la decisione per aver erroneamente considerato che le due cartelle impugnate rientravano nel c.d. “stralcio”, avendo, invece, “un'unica partita di ruolo” e riguardando un debito residuo complessivo superiore a 5.000,00 euro.
In subordine, l'appellante considera comunque erronea la lettura della prima cartella n.
06820080015723250000 come riferita a quattro imposte mentre, invece, la cartella riguardava tre imposte, di cui una superava il limite di 5.000,00 euro (testualmente: “… il Giudice di Prime cure non si avvedeva che con riguardo all'imposta 021 010I 2004 essa riguardava IVA del 2004 con relativo studio di settore adeguamento IVA 2004 e le successive voci, ossia dal 22 al 36, riguardavano un'unica voce ossia IVA 2004 con relativi interessi e sanzioni per un ammontare complessivo pari ad Euro 6.684,74 e, perciò, tale partita non doveva essere annullata” pag. 5 atto di appello).
pagina 5 di 10 Anche per la seconda cartella, l'appellante censura la lettura del Tribunale osservando che “Alla medesima conclusione il Giudice doveva giungere con riguardo alla cartella
06820080351122700000 la quale veniva salvata solo ed esclusivamente con riferimento alla imposta n. 021, per un importo pari ad Euro 6.886,13, annullandola per il resto ed, invece, il Tribunale doveva confermare anche le successive voci ossia dal numero 22 al numero 30 poiché esse riguardavano interessi e sanzioni per un importo pari ad Euro
2.401,28”(pag. 5 cit.).
In punto di diritto l'appellante richiama precedenti di legittimità (Cass. sez. lav.
24853/22 Cass., sez. lav., n. 20254 del 2021 e Cass. n. 17988 – erroneamente indicata in luogo di 17966- del 2020) che, a conforto della tesi da essa appellante sostenuta, hanno ritenuto che, ai fini dell'applicazione della norma, “il limite di valore del debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei".
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia parzialmente fondato, per le seguenti ragioni.
La norma invocata dall'odierno appellato ai fini dell'annullamento delle cartelle (art. 4 co. 1 D.L. 119/18 conv. in L. 136/18) stabiliva quanto segue: “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 - I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. […]”.
Prima della pronuncia della sentenza impugnata, tale norma è stata così modificata dall'art. 4 co. 4 D.L. 41/21 conv. in L. 69/21: “Sono automaticamente annullati i debiti pagina 6 di 10 di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 […] delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta
2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro”.
In punto di diritto, proprio in considerazione del dato testuale della norma, nella consapevolezza del contrasto di giurisprudenza in ordine all'interpretazione della nozione di “carico” che rileva ai fini della presente decisione (e che emerge dal confronto tra i precedenti richiamati dal Tribunale e quelli richiamati dall'appellante), ritiene questa Corte che debba essere preferita l'interpretazione seguita dal Tribunale, che risulta maggiormente aderente al testo, nel quale vengono richiamati i debiti risultanti dai singoli carichi.
Il motivo di appello risulta, invece, fondato nella parte in cui fa rilevare, in punto di fatto, l'errore commesso dal Tribunale nel calcolo delle somme dovute.
I singoli carichi, infatti, devono comprendere i debiti residui per capitale, interessi e sanzioni ma, in concreto, il Tribunale, nella valutazione della prima cartella, ha omesso di considerare, in aggiunta all'importo dovuto per Iva 2004, gli importi dovuti per interessi sul mancato pagamento dell'Iva 2004, che nell'estratto di ruolo sono indicati con il codice 014I (v. doc. 6 appellante).
Non sono stati considerati neppure gli importi dovuti per studi di settore, sempre per l'Iva 2004, che, ad avviso della Corte, devono rientrare nel computo, quali importi dovuti in base a determinati parametri collegati al tipo di attività svolta, che nell'estratto di ruolo sono indicati con i codici 6494, 649R e 649G (v. doc. 6 cit.). pagina 7 di 10 Devono altresì essere considerati gli importi dovuti per sanzioni, indicati nell'estratto di ruolo con il codice 043I (v. doc. 6 cit.).
Dall'estratto di ruolo, relativo sempre alla prima cartella n. 06820080015723250000, risulta altresì un ulteriore importo di euro 184,47 dovuto a titolo di IVA 2004 (v. doc. 6 cit.), oltre a quello, già indicato dal Tribunale, di euro 4.293,14.
L'ammontare complessivo dovuto per IVA, interessi e sanzioni per l'anno 2004 risulta, quindi, pari ad euro 6.684,74: essendo tale importo superiore ad euro 5.000,00, la cartella non può essere oggetto di annullamento in parte qua.
La suddetta cartella, che indicava un importo complessivo dovuto di euro 12.737,90, non deve, pertanto, essere annullata, bensì ridotta al suindicato importo di euro 6.684,74, di cui l'odierno appellato risulta ancora debitore.
Anche per la seconda cartella n. 06820080351122700000 il Tribunale non ha considerato gli importi dovuti per sanzioni e interessi, indicati con gli stessi codici suindicati, sull'Iva 2005 (v. doc. 7 appellante).
Gli importi che il Tribunale non ha computato fra quelli dovuti ammontano complessivamente ad euro 2.401,28, sicchè la cartella, che indicava un importo complessivamente dovuto di euro 14.827,41, deve essere ridotta all'ammontare complessivo di euro 9.287,41 (di cui 6.886,13 già riconosciuti come dovuti dal
Tribunale, ai quali vanno aggiunti 2.401,28, qui accertati).
Con il secondo motivo l'appellante lamenta “Carenza di motivazione e contraddittorietà della sentenza con riguardo alla condanna alle spese processuali”.
Il Tribunale ha condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite tenendo
“conto dell'accoglimento delle domande dell'attore (nei limiti di valore del riconoscimento delle stesse), nonché dell'annullamento di alcune cartelle da parte dell nelle more del giudizio”. Parte_1
pagina 8 di 10 La condanna alle spese viene contestata dall'appellante per la particolarità dell'iter processuale, nel corso del quale la domanda iniziale del contribuente era stata modificata per il sopraggiungere della normativa sugli sgravi, la cui interpretazione, peraltro, non era univoca nella giurisprudenza.
Ritiene la Corte che il suddetto motivo rimanga assorbito nel parziale accoglimento del primo motivo, che implica una nuova regolazione delle spese secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
Ai fini di tale regolazione ritiene la Corte che, per entrambi i gradi, le spese di lite possano essere interamente compensate, tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande attoree, dipeso, peraltro, da norme sopravvenute all'instaurazione del giudizio
(che risale in primo grado all'anno 2017), norme la cui interpretazione, come si è sopra evidenziato, è oggetto di contrasti giurisprudenziali.
L'accoglimento, seppure parziale, dell'appello esclude la temerarietà della lite e determina il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, ridetermina l'importo dovuto per la cartella n. 06820080015723250000 in complessivi euro 6.684,74 e l'importo dovuto per la cartella n. 06820080351122700000 in complessivi euro 9.287,41;
-compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
pagina 9 di 10 Così deciso in Milano il 31.10.2024
Il Presidente est.
Rossella Milone
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 676/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA TONALE, 9 C/O AVV. NANNINI STEFANO 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. CAPRIOLI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
LARGO FRANCESCO RICHINI, 4 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. OLITA
pagina 1 di 10 DAFNE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
CURRELI PAOLA ) C.F._2
APPELLATO
Conclusioni
Per Parte_1
-dichiarare ammissibile l'odierna impugnazione così come formulata ed in riforma della sentenza n. 10177/2022, emessa dal Tribunale di Milano
-accertare e dichiarare e rigettare l'atto introduttivo del procedimento dinnanzi al
Tribunale di Milano così come formulato dall'appellato perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto
-dichiarare la sussistenza del credito relativo alla cartella n. 06820080015723250000 ed alla cartella nr. 06820080351122700000.
-In subordine accertare e dichiarare la sussistenza del credito relativo alla cartella n.
06820080015723250000 con riguardo all'imposta 021 2004 (IVA) e le successive dal n.
22 al 36 per un ammontare complessivo pari ad Euro 6.684,74 ed, anche relativamente alla cartella 06820080351122700000 confermando le voci successive alla partita n. 21 ossia dal numero 22 al numero 30 poiché esse riguardavano interessi e sanzioni IVA per un importo pari ad Euro 2.401,28.
-condannare l'appellato alle spese e competenze legali del primo grado di giudizio ed alla restituzione delle già versate spese processuali del primo grado, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio d'appello in favore dell'odierno procuratore con distrazione a favore dell'odierno procuratore, avv. Alessandro
Caprioli.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, per i motivi esposti in narrativa, contrariis reiectis, così giudicare: pagina 2 di 10
1. In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile ex art 348 bis c.p.c. in quanto infondato;
2. In via principale e nel merito, per tutti i motivi esposti in atti respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto confermando in ogni sua parte la sentenza appellata;
3. condannare l ex art. 96 c.p.c., in via equitativa, Controparte_2
a lite temeraria per i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio da distrarre a favore del procuratore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 10177/22, ha definito un giudizio promosso da contro , avente ad oggetto, per Controparte_1 Controparte_3
quanto ancora rileva, due cartelle di pagamento (n.0682008001573250 e n.
06820080351122700, di seguito anche rispettivamente “prima cartella” e “seconda cartella”) di cui chiedeva l'annullamento in applicazione della normativa CP_1
introdotta con il D.L. 119/18, conv. in L. 136/18, che prevedeva l'annullamento dei debiti residui, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione in un certo tempo, non superiori a 1.000,00 euro, successivamente portati a 5.000,00 euro per i contribuenti con reddito imponibile nel 2019 non superiore a euro 30.000,00, in base al
D.L. 41/21 conv. in L. 69/21.
Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda di rilevando, in punto di CP_1
fatto, quanto segue:
“La cartella 0682008001573250 indica sei imposte alle righe 001, 009, 017, 021, 022 e
027, che costituiscono sei partite di ruolo […] Si elencano le medesime, con riferimento all'importo complessivo di ognuna di esse, comprensivo pertanto di interessi e sanzioni:
- imposta 001- IRAP 2004: € 890,68;
pagina 3 di 10 - imposta 009-IRPEF 2004: € 1.551,48;
- imposta 017-addizionale IRPEF 2004: € 66,04;
- imposta 021-IVA 2004: € 4.293,14;
- imposta 022-IVA 2004: € 2.103,92;
- imposta 027-Studi di Settore 2004: € 308,17.
[…]
La cartella 06820080351122700 indica quattro imposte alle righe 001, 009, 017 e 021.
Applicando i medesimi parametri sopra indicati:
- imposta 001- IRAP 2005: € 790,23;
- imposta 009- IRPEF 2005: € 852,88;
- imposta 017-addizionale IRPEF 2005: € 52,62;
- imposta 021 – IVA 2005: € 6.886,13 con riferimento al solo tributo”.
In punto di diritto il Tribunale, interpretando le norme invocate dall'opponente in adesione ad un orientamento della S.C formatosi sulla nozione di “carico” menzionato nelle norme citate (Cass. 11817/2020, Cass 22018/2020, Cass. 23227/2020), ha ritenuto che “Per “carico” si intende … la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella” ed ha, quindi, annullato interamente la prima cartella e, limitatamente alle tre imposte inferiori a 5.000,00 euro, la seconda.
Il Tribunale ha rilevato, peraltro, che “la stessa , con la circolare Parte_1
11/E del 22.09.2021, evidenzia che “Il limite di 5.000 euro è determinato non con riferimento all'importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei «singoli carichi» contenuti nella stessa. Ne deriva che, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, rileva l'importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i
5.000 euro, possono beneficiare tutti dell'annullamento; è anche possibile che, all'interno della medesima cartella di pagamento, vi siano carichi rientranti nello pagina 4 di 10 Stralcio, in quanto d'importo residuo inferiore alla soglia di 5.000 euro, e carichi esclusi perché d'importo residuo superiore a tale soglia”.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da Parte_1
sulla base di due motivi.
[...]
La parte appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, lamenta “Carenza di motivazione ed erroneità e/o Pt_2
illogicità della motivazione della sentenza con riguardo all'annullamento delle due cartelle così come indicato dal punto 8 al punto 12 dell'odierno atto di impugnazione ed in modo più specifico con riguardo alla sentenza impugnata da pag. 4, 5 e 6”.
L'appellante, in sintesi, contesta la decisione per aver erroneamente considerato che le due cartelle impugnate rientravano nel c.d. “stralcio”, avendo, invece, “un'unica partita di ruolo” e riguardando un debito residuo complessivo superiore a 5.000,00 euro.
In subordine, l'appellante considera comunque erronea la lettura della prima cartella n.
06820080015723250000 come riferita a quattro imposte mentre, invece, la cartella riguardava tre imposte, di cui una superava il limite di 5.000,00 euro (testualmente: “… il Giudice di Prime cure non si avvedeva che con riguardo all'imposta 021 010I 2004 essa riguardava IVA del 2004 con relativo studio di settore adeguamento IVA 2004 e le successive voci, ossia dal 22 al 36, riguardavano un'unica voce ossia IVA 2004 con relativi interessi e sanzioni per un ammontare complessivo pari ad Euro 6.684,74 e, perciò, tale partita non doveva essere annullata” pag. 5 atto di appello).
pagina 5 di 10 Anche per la seconda cartella, l'appellante censura la lettura del Tribunale osservando che “Alla medesima conclusione il Giudice doveva giungere con riguardo alla cartella
06820080351122700000 la quale veniva salvata solo ed esclusivamente con riferimento alla imposta n. 021, per un importo pari ad Euro 6.886,13, annullandola per il resto ed, invece, il Tribunale doveva confermare anche le successive voci ossia dal numero 22 al numero 30 poiché esse riguardavano interessi e sanzioni per un importo pari ad Euro
2.401,28”(pag. 5 cit.).
In punto di diritto l'appellante richiama precedenti di legittimità (Cass. sez. lav.
24853/22 Cass., sez. lav., n. 20254 del 2021 e Cass. n. 17988 – erroneamente indicata in luogo di 17966- del 2020) che, a conforto della tesi da essa appellante sostenuta, hanno ritenuto che, ai fini dell'applicazione della norma, “il limite di valore del debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei".
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia parzialmente fondato, per le seguenti ragioni.
La norma invocata dall'odierno appellato ai fini dell'annullamento delle cartelle (art. 4 co. 1 D.L. 119/18 conv. in L. 136/18) stabiliva quanto segue: “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 - I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. […]”.
Prima della pronuncia della sentenza impugnata, tale norma è stata così modificata dall'art. 4 co. 4 D.L. 41/21 conv. in L. 69/21: “Sono automaticamente annullati i debiti pagina 6 di 10 di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 […] delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta
2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro”.
In punto di diritto, proprio in considerazione del dato testuale della norma, nella consapevolezza del contrasto di giurisprudenza in ordine all'interpretazione della nozione di “carico” che rileva ai fini della presente decisione (e che emerge dal confronto tra i precedenti richiamati dal Tribunale e quelli richiamati dall'appellante), ritiene questa Corte che debba essere preferita l'interpretazione seguita dal Tribunale, che risulta maggiormente aderente al testo, nel quale vengono richiamati i debiti risultanti dai singoli carichi.
Il motivo di appello risulta, invece, fondato nella parte in cui fa rilevare, in punto di fatto, l'errore commesso dal Tribunale nel calcolo delle somme dovute.
I singoli carichi, infatti, devono comprendere i debiti residui per capitale, interessi e sanzioni ma, in concreto, il Tribunale, nella valutazione della prima cartella, ha omesso di considerare, in aggiunta all'importo dovuto per Iva 2004, gli importi dovuti per interessi sul mancato pagamento dell'Iva 2004, che nell'estratto di ruolo sono indicati con il codice 014I (v. doc. 6 appellante).
Non sono stati considerati neppure gli importi dovuti per studi di settore, sempre per l'Iva 2004, che, ad avviso della Corte, devono rientrare nel computo, quali importi dovuti in base a determinati parametri collegati al tipo di attività svolta, che nell'estratto di ruolo sono indicati con i codici 6494, 649R e 649G (v. doc. 6 cit.). pagina 7 di 10 Devono altresì essere considerati gli importi dovuti per sanzioni, indicati nell'estratto di ruolo con il codice 043I (v. doc. 6 cit.).
Dall'estratto di ruolo, relativo sempre alla prima cartella n. 06820080015723250000, risulta altresì un ulteriore importo di euro 184,47 dovuto a titolo di IVA 2004 (v. doc. 6 cit.), oltre a quello, già indicato dal Tribunale, di euro 4.293,14.
L'ammontare complessivo dovuto per IVA, interessi e sanzioni per l'anno 2004 risulta, quindi, pari ad euro 6.684,74: essendo tale importo superiore ad euro 5.000,00, la cartella non può essere oggetto di annullamento in parte qua.
La suddetta cartella, che indicava un importo complessivo dovuto di euro 12.737,90, non deve, pertanto, essere annullata, bensì ridotta al suindicato importo di euro 6.684,74, di cui l'odierno appellato risulta ancora debitore.
Anche per la seconda cartella n. 06820080351122700000 il Tribunale non ha considerato gli importi dovuti per sanzioni e interessi, indicati con gli stessi codici suindicati, sull'Iva 2005 (v. doc. 7 appellante).
Gli importi che il Tribunale non ha computato fra quelli dovuti ammontano complessivamente ad euro 2.401,28, sicchè la cartella, che indicava un importo complessivamente dovuto di euro 14.827,41, deve essere ridotta all'ammontare complessivo di euro 9.287,41 (di cui 6.886,13 già riconosciuti come dovuti dal
Tribunale, ai quali vanno aggiunti 2.401,28, qui accertati).
Con il secondo motivo l'appellante lamenta “Carenza di motivazione e contraddittorietà della sentenza con riguardo alla condanna alle spese processuali”.
Il Tribunale ha condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite tenendo
“conto dell'accoglimento delle domande dell'attore (nei limiti di valore del riconoscimento delle stesse), nonché dell'annullamento di alcune cartelle da parte dell nelle more del giudizio”. Parte_1
pagina 8 di 10 La condanna alle spese viene contestata dall'appellante per la particolarità dell'iter processuale, nel corso del quale la domanda iniziale del contribuente era stata modificata per il sopraggiungere della normativa sugli sgravi, la cui interpretazione, peraltro, non era univoca nella giurisprudenza.
Ritiene la Corte che il suddetto motivo rimanga assorbito nel parziale accoglimento del primo motivo, che implica una nuova regolazione delle spese secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
Ai fini di tale regolazione ritiene la Corte che, per entrambi i gradi, le spese di lite possano essere interamente compensate, tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande attoree, dipeso, peraltro, da norme sopravvenute all'instaurazione del giudizio
(che risale in primo grado all'anno 2017), norme la cui interpretazione, come si è sopra evidenziato, è oggetto di contrasti giurisprudenziali.
L'accoglimento, seppure parziale, dell'appello esclude la temerarietà della lite e determina il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, ridetermina l'importo dovuto per la cartella n. 06820080015723250000 in complessivi euro 6.684,74 e l'importo dovuto per la cartella n. 06820080351122700000 in complessivi euro 9.287,41;
-compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
pagina 9 di 10 Così deciso in Milano il 31.10.2024
Il Presidente est.
Rossella Milone
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