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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/09/2025, n. 3122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3122 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95000455/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000455/2013 avente ad oggetto: “ rapporti bancari” promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. in S. LEONARDO N. 30 74016 MASSAFRA (TA); rappres.
e dif. dall'Avv. ARNESE AURELIO (C.F. C.F._1
ATTRICE
contro
Controparte_1
- GIÀ
[...] [...]
[..
[...] [...]
(C.F. ON
) P.IVA_2
elettivam. domicil. in VIA TREVISANI N. 106 70123 rappres. e dif. CP_2
dall'Avv. PIGNATARO GIUSEPPE (C.F. ) C.F._2
CONVENUTA
All'udienza del 25.3.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato in data 4.1.2011, la ha citato Parte_1
innanzi al Tribunale di Taranto – Sezione distaccata di Martina Franca- la
[...]
al fine di Controparte_3
sentire << accertare e/o determinare l'ammontare degli effettivi saldi di conto corrente, eliminando gli oneri dalla stessa non dovuti (interessi, anatocismo, valute, commissioni, spese) e, per l'effetto, condannare la banca a corrispondere all'attrice,
a seguito di rideterminazione dei saldi di conto corrente, l'importo a credito … risultante dal più recente saldo rispetto alla decisione, di ammontare prudenzialmente stimato come pari ad € 50.000,00, o quella somma maggiore o minore, determinanda, il tutto oltre interessi legali >>, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
La causa è stata iscritta a ruolo con il n. di R.G. 6/2011 presso il Tribunale di Taranto
– Sezione distaccata di Martina Franca.
2 Con comparsa di costituzione e risposta del 17.3.2011 si è costituita la
[...]
eccependo, in ON
via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, ritenendo territorialmente competente il Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Putignano.
Con ordinanza del 17.11.2011 il giudice ha rimesso la causa innanzi al Tribunale di
Bari – Sezione distaccata di Putignano, assegnando termine di 90 giorni per la riassunzione della causa, successivamente riassunta dalla con Parte_1
comparsa depositata in data 23.12.2011, contenente le medesime conclusioni dell'atto introduttivo.
A fondamento dell'azione, l'attrice ha dedotto:
- di aver intrattenuto con la filiale di Martina Franca, Corso dei Mille 188/L, della un rapporto di ON
conto corrente (n. 03.26715);
- che sul conto erano state effettuate numerose e consistenti rimesse, mentre la banca, dal canto suo, aveva determinato i saldi debitori applicando interessi e, più in generale, oneri non dovuti ed in particolar modo calcolando gli interessi a tassi variati unilateralmente, capitalizzando trimestralmente gli stessi, addebitando valute e commissioni non spettanti né pattuite preventivamente: l'applicazione di tali oneri aveva determinato il superamento dei tassi soglia ai sensi della L. 108/1996, nei vari trimestri di riferimento, a partire dall'1.4.1997.
L'attrice ha dedotto, altresì:
- la nullità del contratto intercorso con la controparte per violazione dell'art. 117, comma 4, d.lgs. 385/1993, stante la mancata indicazione per iscritto del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, con la conseguenza: 1) che il
3 rapporto bancario doveva essere disciplinato applicando gli interessi attivi e passivi stabiliti dall'articolo 117, comma 7, lettera a) e ogni altro prezzo e condizione, ove pubblicizzati ai sensi dell'articolo 117, comma 7, lettera b); 2) che andavano eliminati dal conto le poste passive eccedenti i tassi e le condizioni stabilite ex lege;
- l'inesistenza di un patto espresso in ordine alle spese, alle valute e alle commissioni di massimo scoperto, con conseguente eliminazione degli oneri non concordati;
- la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi per violazione della norma imperativa di cui all'articolo 1283 c.c.;
- il superamento dei tassi soglia stabiliti in applicazione della L. 108/1996.
L'attrice ha concluso deducendo che la rideterminazione dei saldi di conto corrente doveva essere effettuata considerando il saldo iniziale di conto corrente al 30.3.2001, non già pari a £ 294.222.122 (somma frutto dell'applicazione di oneri non dovuti), bensì pari a zero.
Si è costituita la ON
(oggi ,
[...] ON [...]
che - premesso che la controparte aveva acceso in data Controparte_4
5.12.1995 un conto corrente di corrispondenza contraddistinto con il n. 03/26715 presso la filiale di dell'allora CP_2 ON
(poi divenuta
[...] ON
assistito da un'apertura di credito concessa in esito alla richiesta
[...]
del 20 novembre 1995, per la quale era stata convenuta la misura dei tassi d'interesse
– ha chiesto il rigetto della domanda.
In via preliminare, ha eccepito la carenza d'interesse ad agire in capo alla parte attrice sostenendo che quest'ultima non potesse chiedere la ripetizione di somme versate
4 nel corso del rapporto di apertura di credito non avendo i detti versamenti natura solutoria e considerato che il rapporto di conto corrente era ancora in corso.
Ha, altresì, dedotto l'irripetibilità delle somme versate, ed eventualmente non dovute, ai sensi dell'art. 2034 c.c. (in quanto pagamento spontaneo di obbligazione naturale) e/o dell'art. 2, comma 61, secondo capoverso del D.L. n. 225/2010, conv. in L. n. 10/2011.
Ha eccepito, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. e/o dell'art. 2, comma 61, D.L. n.
225/2010, conv. in L. n. 10/2011, l'avvenuta prescrizione quinquennale della richiesta di restituzione di somme avanzata relativamente agli addebiti di interessi ultralegali, per capitalizzazione trimestrale, per commissione di massimo scoperto e/o per ogni altra eventuale causale ovvero in via subordinata la prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946, comma 2, c.c. e/o dell'art. 2, comma 61, secondo capoverso del D.L. n. 225/2010, conv. in L. n. 10/2011.
Ha contestato in fatto tutte le deduzioni della parte attrice.
Disposta ed espletata CTU contabile, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 25.3.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
Oggetto della presente controversia è la verifica dell'esattezza del saldo (come calcolato dalla banca convenuta) del rapporto di conto corrente n. 03.26715 instaurato presso la filiale di Martina Franca, Corso dei Mille 188/L, della ON
di a seguito del contratto del 30.11.1995 sottoscritto dalla
[...] CP_2
[..
[...] [...]
Parte_2
Trattasi di conto corrente assistito da apertura di credito fino a £ 300.000.000 concordata in data 28.11.1995 e variata in data 18.01.2005 in € 200.000,00.
Parte attrice in sintesi lamenta:
1. la nullità del contratto bancario intervenuto con la controparte per mancanza di forma scritta della clausola determinativa degli interessi passivi, in violazione dell'art. 117 comma 4 D.Lgs 385/93;
2. l'inesistenza di un patto espresso in ordine alle spese, valute ed alle commissioni di massimo scoperto;
3. la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
4. il superamento dei tassi soglia di cui alla Legge 108/96;
La banca convenuta ha opposto:
▪ l'inammissibilità della domanda attrice per difetto di interesse ai sensi dell'art. 100 cpc;
▪ l'irripetibilità delle somme richieste ai sensi dell'art. 2034 c.c. e, comunque, per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 61, D.L. n. 225/2010, convertito in Legge n. 10/2011;
▪ la prescrizione della richiesta di restituzione somme addebitate per interessi ultralegali, per capitalizzazione trimestrale, per commissione di massimo scoperto e/o per ogni altra eventuale causale ai sensi del primo capoverso dell'art. 2 comma 61 del D.L. n. 225/2010, convertito in L. n. 10/2011 ovvero dell'art. 2948 n. 4 c.c.;
▪ l'esistenza della clausola di determinazione degli interessi passivi;
▪ la legittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
▪ il mancato superamento del tasso soglia;
▪ la legittimità delle applicate commissioni di massimo scoperto;
6 ▪ la legittimità dell'addebito delle spese;
▪ la legittimità della determinazione delle date di valuta.
B) ECCEZIONI PRELIMINARI DI RITO E DI MERITO
1) Ammissibilità della domanda di ripetizione ed eccezione di prescrizione
1.1 La banca opposta ha eccepito la carenza di interesse ad agire in capo alla parte attrice per la ripetizione delle somme ritenute non dovute stante la mancata chiusura del rapporto bancario, tutt'ora in corso, e l'inammissibilità della domanda di accertamento in quanto funzionale e strettamente connessa a quella, inammissibile, di ripetizione.
L'eccezione è infondata.
Premesso che la giurisprudenza consolidata, com'è pacifico tra le parti, riconosce al correntista l'interesse ad agire per ottenere la rettifica delle risultanze del conto corrente e l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali anche in pendenza del rapporto
(domanda esplicitamente effettuata dalla parte attrice in via principale essendo stata la domanda di ripetizione formulata solo quale effetto del chiesto accertamento), va ritenuta l'ammissibilità di entrambe le azioni proposte.
Invero, com'è noto, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto") laddove il versamento abbia avuto natura solutoria (da ultimo Cass., 2024/4214).
Nel caso di specie, come affermato dal primo ctu, dott. e non Persona_1
sconfessato da alcuna delle parti in causa, nel periodo antecedente la notifica dell'atto introduttivo avvenuta in data 4/1/2001 esistono - come emerge dall'allegato 6 alla sua relazione tecnica in cui sono riportati i movimenti e le competenze ordinati per data disponibile secondo le annotazioni della banca - posizioni negative extra fido e versamenti di carattere solutorio (consistenti nella quota parte delle rimesse eccedenti il fido) per i
7 quali è possibile l'imputazione a pagamento di parte delle competenze pregresse (v. pag.
11 della citata relazione tecnica).
L'azione di ripetizione con riguardo al periodo suddetto è, pertanto, ammissibile ma, nel caso di specie, paralizzata dall'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca e in ogni caso non esaminabile per mancanza di documentazione continuativa, come oltre chiarito.
Anche per il periodo successivo alla notifica dell'atto introduttivo (atto interruttivo del decorso della eccepita prescrizione) l'azione di ripetizione è ammissibile.
Invero, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 13586/24 ha stabilito il principio secondo cui, in materia di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il cliente può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche a rapporto in corso se ha ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria nei confronti banca, perché solamente a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, prevista all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.
Ciò posto, si osserva che sussistono anche nel periodo successivo a quello prescritto, versamenti solutori e, ciò, stante il superamento del fido emergente dall'esame di entrambe le espletate ctu nonchè degli stessi rilievi formulati dal ctp della banca convenuta alla ctu Per_ a firma del dott. .
In particolare, quest'ultima formula una prima ipotesi di ricalcolo del saldo di conto
8 corrente applicando il medesimo tasso sia per le operazioni intra fido che per quelle extra fido, presupponendo pertanto l'esistenza di queste ultime.
Esistenza presupposta anche dal ctp della banca convenuta allorquando afferma quanto segue: << Chi scrive ritiene di non poter condividere la presunzione operata dal CTU, dal momento che nel contratto è chiaramente indicato sia il tasso debitore entro fido nella misura fissa del 12,75%, sia il tasso di interesse oltre fido che, ove non determinato, doveva intendersi nella medesima misura di quello previsto per le operazioni entro il limite del fido >>.
1.2 Per quanto concerne l'eccepita prescrizione, si osserva che la stessa non è stata riproposta dalla banca convenuta in sede di precisazione delle conclusioni (v. note scritte datate e depositate il 24/3/25).
Peraltro, l'esame della eccezione in esame è, in ogni caso, divenuta superflua considerato che il ctu ha effettuato, correttamente, il ricalcolo a partire dal saldo dell'estratto conto del
05.03.2001 fino al 31.12.2009, avendo la parte attrice prodotto solo per questo periodo la necessaria documentazione continuativa.
Invero, sul punto si osserva che nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass.,
n. 37800 del 27/12/2022).
9 Si osserva, altresì', che parte attrice nessun rilievo ha formulato avverso la decisione del ctu di effettuare il ricalco a partire dal saldo negativo dell'estratto conto al 5.3.2001, abbandonando così implicitamente la richiesta di partire dal c.d. saldo zero (infondata per i motivi suddetti).
2) Eccezione di irripetibilità delle somme
La ha eccepito l'irripetibilità - ex art. 2034 c.c. e, comunque, ex art. 2, comma 61, CP_2
D.L. n. 225/2010, convertito in Legge n. 10/2011 - delle somme versate dalla società correntista, eccezione non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
L'eccezione, in ogni caso, è infondata.
Basta osservare nei rapporti bancari l'assenza della causa propria dell'obbligazione naturale e, cioè, l'adempimento di un dovere morale o sociale.
Inoltre, l'art. 2, comma 61, D.L. n. 225/2010, convertito in Legge n. 10/2011 è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 78 del 2012 proprio nella parte in cui sanava retroattivamente gli effetti dell'anatocismo illegittimo e ne impediva la ripetizione.
C) DOMANDE ATTOREE
1) NULLITÀ DELLA CLAUSOLA INTERESSI DEBITORI
La parte attrice ha insistito nella domanda di accertamento della nullità della clausola determinativa degli interessi per mancanza di forma scritta in violazione dell'art. 117, comma quarto e sesto, del D.Lgs 385/93 ritenendo che non possa considerarsi valida la relativa pattuizione, prevista nel contratto di conto corrente datato 30.11.95, in quanto non contenente alcuna specifica indicazione sui tassi di interesse.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
10 Per_ Dalla lettura dei documenti in atti emerge, come affermato dal ctu dott. , che il contratto del 30.11.1995 non riporta alcuna condizione contrattuale e che il documento di concessione di affidamento del 28.11.1995 (antecedente al contratto) contiene una clausola nulla.
Invero, la stessa recita: …sono ben conosciute ed accettate le condizioni generali di contratto che regolano il rapporto, in ogni caso il tasso è quello normalmente adottato dalla e attualmente è pari a …… punti in più del “prime rate” A.B.I. e cioè il CP_5
12,75%, l'interesse di mora qualora non sia regolato dalle condizioni generali di contratto
e per quanto non previsto dagli usi, in ogni caso, è pari ad una misura non inferiore a quella convenzionalmente pattuita per l'operazione… >>.
La nullità della clausola emerge dalla circostanza che l'interesse debitore viene indicato mediante rinvio alle determinazioni della banca;
né è indicata, con riferimento al tasso adottato dalla convenuta al momento della stipula del contratto, la maggiorazione rispetto al tasso del prime rate.
In applicazione del settimo comma dell'art. 117 tub, a partire dal saldo iniziale al 5.3.2001
e fino al 21.1.2005 per i motivi di cui oltre, al rapporto per cui è causa si applicano: tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione >>.
Successivamente al 21.1.2005, al rapporto intercorrente tra le parti va applicato il tasso d'interessi concordato tra le parti con la sottoscrizione da parte della società attrice della nota di “comunicazione fidi” della del 21/1/05 che richiama il “Documento di CP_2
sintesi” relativo al contratto di apertura di credito (foglio 8 della produzione convenuta)
11 pure sottoscritto dalla ove sono specificamente indicati, tra l'altro, Parte_1
il tasso di interesse passivo (8%) sulle somme oggetto di affidamento.
I cc.tt.uu. nominati nel presente giudizio hanno formulato diverse ipotesi di ricalcolo del saldo del conto corrente per cui è causa ma nessuna di queste risponde alle indicazioni di cui sopra.
La causa va, pertanto, rimessa sul ruolo per quanto sopra, ed oltre, ritenuto per un supplemento di istruttoria.
2) INESISTENZA DI UN PATTO ESPRESSO IN ORDINE ALLE SPESE, VALUTE ED
ALLE COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO.
2.1 In ordine alle spese addebitate dalla banca convenuta sul conto corrente de quo, la deduzione attorea è parzialmente fondata.
Invero, con rifermento al periodo 5.3.2001 – 21.1.2005 mancano in atti pattuizioni contrattuali che preveaono l'addebito di spese.
Diversamente, per il periodo successivo al 21.1.2005 le spese vanno quantificate secondo la previsione contenuta nel Documento di sintesi costituente parte integrante dell'allegato al contratto di apertura di credito del 21/1/2005 (foglio 8 della produzione convenuta).
2.2. In ordine alla valuta delle operazioni bancarie entrambe le parti non hanno sollevato obiezione alcuna avverso la determinazione della stessa da parte del ctu secondo i criteri di cui all'art. 120 TUB.
Va, pertanto, dichiarato che la valuta delle operazioni bancarie annotate nel conto corrente per cui è causa va determinata secondo quanto previsto dal citato articolo di legge.
2.3 In ordine alle commissioni di massimo scoperto addebitate dalla banca la domanda attorea di eliminarle dal conteggio è fondata.
12 Invero, nel contratto originario non è pattuita e le pattuizioni successive, del 2005, sono nulle per indeterminatezza non essendo specificata la base di calcolo.
Invero, in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (Cass., 19825/2022).
Pertanto - pur se, come sostiene la banca convenuta, la periodicità dell'addebito della stessa dovesse essere deducibile dalle pattuizioni contrattuali in atti (in applicazione del principio secondo cui non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti;
Cass., n. 1373 del 15/01/2024) - la clausola in esame risulta comunque nulla per mancata specificazione della base di calcolo.
3) CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
La parte attrice chiede di dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi e l'illegittimità dei relativi addebiti.
La domanda è fondata.
Preliminarmente, si osserva, com'è noto, riguardo ai contratti che hanno avuto esecuzione, come quello in esame, nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera del CICR del 9.2.2000, che è oramai consolidata la giurisprudenza della Suprema Corte, anche a Sez.
Unite, secondo cui, in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente - a seguito della sentenza della Corte costituzionale
13 n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999 (il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza) – le relative clausole contrattuali sono disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo. Manca, infatti, di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica con la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis").
Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto la nullità delle clausole in esame perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola,
l'avrebbero creata (Cass., Sez.U., 2004/21095; conf. Cass., Sez.U., 2010/24418).
In conclusione, va dichiarata la nullità dell'art. 7 delle norme generali del contratto del
30.11.1995 nella parte in cui prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi che quindi va espunta dal ricalco per il periodo in esame, antecedente all'entrata in vigore
14 della delibera di cui sopra.
Invece, nel periodo successivo all'entrata in vigore della delibera del CICR del 9.2.2000 e fino al 31.12.2013 (e, cioè, fino all'entrata in vigore della ulteriore modifica del testo del secondo comma dell'art. 120 Tub applicabile dall'1.1.2014), opera l'art. 6 della citata delibera che, tra l'altro, dispone che <Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto >>.
Poiché è pacifico tra le parti che successivamente all'entrata in vigore della citata delibera nessuna clausola relativa alla capitalizzazione de qua è stata sottoscritta, quest'ultima va dichiarata non dovuta anche riguardo al periodo in esame (5.3.2001/31.12.2009).
4) SUPERAMENTO DEI TASSI SOGLIA
Parte attrice non ha riproposto più la domanda di accertamento dell'usurarietà dei tassi passivi applicati dalla banca convenuta stante l'infondatezza della stessa.
Invero, entrambe le ctu espletate nel corso del presente giudizio – non contestate sul punto dalla - hanno escluso il superamento dei tassi soglia ai sensi della Parte_1
Legge 108/96 dei tassi debitori applicati al rapporto de quo.
D) CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra, va: dichiarata la nullità della clausola determinativa del tasso d'interesse passivo contenuta nel documento di concessione di affidamento del 28.11.1995; dichiarato che, a partire dal saldo iniziale al 5.3.2001 di cui all'estratto conto in atti e fino al 21.1.2005, gli interessi passivi del conto corrente n. 03/26715 vanno determinati ai sensi della lett. a) del comma settimo dell'art. 117 tub e, per il periodo successivo al 21.1.2005
e fino al 31.12.2009 (in considerazione della documentazione continuativa disponibile)
15 vanno quantificati secondo la previsione contenuta nel documento di sintesi costituente parte integrante dell'allegato al contratto di apertura di credito del 21/1/2005 di cui al citato paragrafo C, 1; dichiarato che nel periodo 5.3.2001 – 21.1.2005 non vanno addebitate spese, ad eccezione di rimborsi spese e oneri fiscali;
dichiarato che per il periodo successivo al 21.1.2005 le spese vanno quantificate secondo la previsione contenuta nel Documento di sintesi costituente parte integrante dell'allegato al contratto di apertura di credito del 21/1/2005 di cui al citato paragrafo C, 1; dichiarata nulla la clausola che prevede le commissioni di massimo scoperto e, per l'effetto, dichiarate le stesse non dovute;
dichiarato che le valute vanno determinate secondo i criteri di cui all'art. 120 TUB;
dichiarata non dovuta la capitalizzazione degli interessi passivi;
rigettata la domanda di accertamento dell'usurarietà dei tassi debitori.
La causa va, però, rimessa sul ruolo per un supplemento istruttorio al fini di conferire al ctu l'incarico di ricalcolare il saldo del conto corrente per cui è causa secondo quanto statuito con la presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta le domande attoree riguardo al periodo antecedente al 5.3.2001 per mancanza di prova;
dichiara che oggetto di causa sono le operazioni bancarie intervenute nel periodo
5.3.2001/31.12.2009 e che il ricalcolo va effettuato partendo dal saldo dell'estratto conto in atti al 5.3.2001;
16 dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso d'interesse passivo contenuta nel documento di concessione di affidamento del 28.11.1995; dichiara che, a partire dal saldo iniziale al 5.3.2001 di cui all'estratto conto in atti e fino al
21.1.2005, gli interessi passivi del conto corrente n. 03/26715 vanno determinati ai sensi della lett. a) del comma settimo dell'art. 117 tub e, per il periodo successivo al 21.1.2005, vanno quantificati secondo la previsione contenuta nel documento di sintesi indicato in motivazione;
dichiara che nel periodo 5.3.2001 – 21.1.2005 non vanno addebitate spese, ad eccezione di rimborsi costi sostenuti e oneri fiscali;
dichiara che per il periodo successivo al 21.1.2005 le spese vanno quantificate secondo la previsione contenuta nel documento di sintesi costituente parte integrante dell'allegato al contratto di apertura di credito del 21/1/2005 di cui in motivazione;
dichiara nulla la clausola che prevede le commissioni di massimo scoperto e, per l'effetto, dichiarate le stesse non dovute;
dichiara che le valute vanno determinate secondo i criteri di cui all'art. 120 TUB;
dichiara non dovuta la capitalizzazione degli interessi passivi;
rigetta la domanda di accertamento dell'usurarietà dei tassi debitori.
rimette la causa sul ruolo per un supplemento di istruttoria;
spese al definitivo.
17 Così deciso l'8/9/2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000455/2013 avente ad oggetto: “ rapporti bancari” promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. in S. LEONARDO N. 30 74016 MASSAFRA (TA); rappres.
e dif. dall'Avv. ARNESE AURELIO (C.F. C.F._1
ATTRICE
contro
Controparte_1
- GIÀ
[...] [...]
[..
[...] [...]
(C.F. ON
) P.IVA_2
elettivam. domicil. in VIA TREVISANI N. 106 70123 rappres. e dif. CP_2
dall'Avv. PIGNATARO GIUSEPPE (C.F. ) C.F._2
CONVENUTA
All'udienza del 25.3.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato in data 4.1.2011, la ha citato Parte_1
innanzi al Tribunale di Taranto – Sezione distaccata di Martina Franca- la
[...]
al fine di Controparte_3
sentire << accertare e/o determinare l'ammontare degli effettivi saldi di conto corrente, eliminando gli oneri dalla stessa non dovuti (interessi, anatocismo, valute, commissioni, spese) e, per l'effetto, condannare la banca a corrispondere all'attrice,
a seguito di rideterminazione dei saldi di conto corrente, l'importo a credito … risultante dal più recente saldo rispetto alla decisione, di ammontare prudenzialmente stimato come pari ad € 50.000,00, o quella somma maggiore o minore, determinanda, il tutto oltre interessi legali >>, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
La causa è stata iscritta a ruolo con il n. di R.G. 6/2011 presso il Tribunale di Taranto
– Sezione distaccata di Martina Franca.
2 Con comparsa di costituzione e risposta del 17.3.2011 si è costituita la
[...]
eccependo, in ON
via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, ritenendo territorialmente competente il Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Putignano.
Con ordinanza del 17.11.2011 il giudice ha rimesso la causa innanzi al Tribunale di
Bari – Sezione distaccata di Putignano, assegnando termine di 90 giorni per la riassunzione della causa, successivamente riassunta dalla con Parte_1
comparsa depositata in data 23.12.2011, contenente le medesime conclusioni dell'atto introduttivo.
A fondamento dell'azione, l'attrice ha dedotto:
- di aver intrattenuto con la filiale di Martina Franca, Corso dei Mille 188/L, della un rapporto di ON
conto corrente (n. 03.26715);
- che sul conto erano state effettuate numerose e consistenti rimesse, mentre la banca, dal canto suo, aveva determinato i saldi debitori applicando interessi e, più in generale, oneri non dovuti ed in particolar modo calcolando gli interessi a tassi variati unilateralmente, capitalizzando trimestralmente gli stessi, addebitando valute e commissioni non spettanti né pattuite preventivamente: l'applicazione di tali oneri aveva determinato il superamento dei tassi soglia ai sensi della L. 108/1996, nei vari trimestri di riferimento, a partire dall'1.4.1997.
L'attrice ha dedotto, altresì:
- la nullità del contratto intercorso con la controparte per violazione dell'art. 117, comma 4, d.lgs. 385/1993, stante la mancata indicazione per iscritto del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, con la conseguenza: 1) che il
3 rapporto bancario doveva essere disciplinato applicando gli interessi attivi e passivi stabiliti dall'articolo 117, comma 7, lettera a) e ogni altro prezzo e condizione, ove pubblicizzati ai sensi dell'articolo 117, comma 7, lettera b); 2) che andavano eliminati dal conto le poste passive eccedenti i tassi e le condizioni stabilite ex lege;
- l'inesistenza di un patto espresso in ordine alle spese, alle valute e alle commissioni di massimo scoperto, con conseguente eliminazione degli oneri non concordati;
- la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi per violazione della norma imperativa di cui all'articolo 1283 c.c.;
- il superamento dei tassi soglia stabiliti in applicazione della L. 108/1996.
L'attrice ha concluso deducendo che la rideterminazione dei saldi di conto corrente doveva essere effettuata considerando il saldo iniziale di conto corrente al 30.3.2001, non già pari a £ 294.222.122 (somma frutto dell'applicazione di oneri non dovuti), bensì pari a zero.
Si è costituita la ON
(oggi ,
[...] ON [...]
che - premesso che la controparte aveva acceso in data Controparte_4
5.12.1995 un conto corrente di corrispondenza contraddistinto con il n. 03/26715 presso la filiale di dell'allora CP_2 ON
(poi divenuta
[...] ON
assistito da un'apertura di credito concessa in esito alla richiesta
[...]
del 20 novembre 1995, per la quale era stata convenuta la misura dei tassi d'interesse
– ha chiesto il rigetto della domanda.
In via preliminare, ha eccepito la carenza d'interesse ad agire in capo alla parte attrice sostenendo che quest'ultima non potesse chiedere la ripetizione di somme versate
4 nel corso del rapporto di apertura di credito non avendo i detti versamenti natura solutoria e considerato che il rapporto di conto corrente era ancora in corso.
Ha, altresì, dedotto l'irripetibilità delle somme versate, ed eventualmente non dovute, ai sensi dell'art. 2034 c.c. (in quanto pagamento spontaneo di obbligazione naturale) e/o dell'art. 2, comma 61, secondo capoverso del D.L. n. 225/2010, conv. in L. n. 10/2011.
Ha eccepito, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. e/o dell'art. 2, comma 61, D.L. n.
225/2010, conv. in L. n. 10/2011, l'avvenuta prescrizione quinquennale della richiesta di restituzione di somme avanzata relativamente agli addebiti di interessi ultralegali, per capitalizzazione trimestrale, per commissione di massimo scoperto e/o per ogni altra eventuale causale ovvero in via subordinata la prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946, comma 2, c.c. e/o dell'art. 2, comma 61, secondo capoverso del D.L. n. 225/2010, conv. in L. n. 10/2011.
Ha contestato in fatto tutte le deduzioni della parte attrice.
Disposta ed espletata CTU contabile, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 25.3.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
Oggetto della presente controversia è la verifica dell'esattezza del saldo (come calcolato dalla banca convenuta) del rapporto di conto corrente n. 03.26715 instaurato presso la filiale di Martina Franca, Corso dei Mille 188/L, della ON
di a seguito del contratto del 30.11.1995 sottoscritto dalla
[...] CP_2
[..
[...] [...]
Parte_2
Trattasi di conto corrente assistito da apertura di credito fino a £ 300.000.000 concordata in data 28.11.1995 e variata in data 18.01.2005 in € 200.000,00.
Parte attrice in sintesi lamenta:
1. la nullità del contratto bancario intervenuto con la controparte per mancanza di forma scritta della clausola determinativa degli interessi passivi, in violazione dell'art. 117 comma 4 D.Lgs 385/93;
2. l'inesistenza di un patto espresso in ordine alle spese, valute ed alle commissioni di massimo scoperto;
3. la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
4. il superamento dei tassi soglia di cui alla Legge 108/96;
La banca convenuta ha opposto:
▪ l'inammissibilità della domanda attrice per difetto di interesse ai sensi dell'art. 100 cpc;
▪ l'irripetibilità delle somme richieste ai sensi dell'art. 2034 c.c. e, comunque, per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 61, D.L. n. 225/2010, convertito in Legge n. 10/2011;
▪ la prescrizione della richiesta di restituzione somme addebitate per interessi ultralegali, per capitalizzazione trimestrale, per commissione di massimo scoperto e/o per ogni altra eventuale causale ai sensi del primo capoverso dell'art. 2 comma 61 del D.L. n. 225/2010, convertito in L. n. 10/2011 ovvero dell'art. 2948 n. 4 c.c.;
▪ l'esistenza della clausola di determinazione degli interessi passivi;
▪ la legittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
▪ il mancato superamento del tasso soglia;
▪ la legittimità delle applicate commissioni di massimo scoperto;
6 ▪ la legittimità dell'addebito delle spese;
▪ la legittimità della determinazione delle date di valuta.
B) ECCEZIONI PRELIMINARI DI RITO E DI MERITO
1) Ammissibilità della domanda di ripetizione ed eccezione di prescrizione
1.1 La banca opposta ha eccepito la carenza di interesse ad agire in capo alla parte attrice per la ripetizione delle somme ritenute non dovute stante la mancata chiusura del rapporto bancario, tutt'ora in corso, e l'inammissibilità della domanda di accertamento in quanto funzionale e strettamente connessa a quella, inammissibile, di ripetizione.
L'eccezione è infondata.
Premesso che la giurisprudenza consolidata, com'è pacifico tra le parti, riconosce al correntista l'interesse ad agire per ottenere la rettifica delle risultanze del conto corrente e l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali anche in pendenza del rapporto
(domanda esplicitamente effettuata dalla parte attrice in via principale essendo stata la domanda di ripetizione formulata solo quale effetto del chiesto accertamento), va ritenuta l'ammissibilità di entrambe le azioni proposte.
Invero, com'è noto, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto") laddove il versamento abbia avuto natura solutoria (da ultimo Cass., 2024/4214).
Nel caso di specie, come affermato dal primo ctu, dott. e non Persona_1
sconfessato da alcuna delle parti in causa, nel periodo antecedente la notifica dell'atto introduttivo avvenuta in data 4/1/2001 esistono - come emerge dall'allegato 6 alla sua relazione tecnica in cui sono riportati i movimenti e le competenze ordinati per data disponibile secondo le annotazioni della banca - posizioni negative extra fido e versamenti di carattere solutorio (consistenti nella quota parte delle rimesse eccedenti il fido) per i
7 quali è possibile l'imputazione a pagamento di parte delle competenze pregresse (v. pag.
11 della citata relazione tecnica).
L'azione di ripetizione con riguardo al periodo suddetto è, pertanto, ammissibile ma, nel caso di specie, paralizzata dall'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca e in ogni caso non esaminabile per mancanza di documentazione continuativa, come oltre chiarito.
Anche per il periodo successivo alla notifica dell'atto introduttivo (atto interruttivo del decorso della eccepita prescrizione) l'azione di ripetizione è ammissibile.
Invero, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 13586/24 ha stabilito il principio secondo cui, in materia di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il cliente può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche a rapporto in corso se ha ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria nei confronti banca, perché solamente a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, prevista all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.
Ciò posto, si osserva che sussistono anche nel periodo successivo a quello prescritto, versamenti solutori e, ciò, stante il superamento del fido emergente dall'esame di entrambe le espletate ctu nonchè degli stessi rilievi formulati dal ctp della banca convenuta alla ctu Per_ a firma del dott. .
In particolare, quest'ultima formula una prima ipotesi di ricalcolo del saldo di conto
8 corrente applicando il medesimo tasso sia per le operazioni intra fido che per quelle extra fido, presupponendo pertanto l'esistenza di queste ultime.
Esistenza presupposta anche dal ctp della banca convenuta allorquando afferma quanto segue: << Chi scrive ritiene di non poter condividere la presunzione operata dal CTU, dal momento che nel contratto è chiaramente indicato sia il tasso debitore entro fido nella misura fissa del 12,75%, sia il tasso di interesse oltre fido che, ove non determinato, doveva intendersi nella medesima misura di quello previsto per le operazioni entro il limite del fido >>.
1.2 Per quanto concerne l'eccepita prescrizione, si osserva che la stessa non è stata riproposta dalla banca convenuta in sede di precisazione delle conclusioni (v. note scritte datate e depositate il 24/3/25).
Peraltro, l'esame della eccezione in esame è, in ogni caso, divenuta superflua considerato che il ctu ha effettuato, correttamente, il ricalcolo a partire dal saldo dell'estratto conto del
05.03.2001 fino al 31.12.2009, avendo la parte attrice prodotto solo per questo periodo la necessaria documentazione continuativa.
Invero, sul punto si osserva che nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass.,
n. 37800 del 27/12/2022).
9 Si osserva, altresì', che parte attrice nessun rilievo ha formulato avverso la decisione del ctu di effettuare il ricalco a partire dal saldo negativo dell'estratto conto al 5.3.2001, abbandonando così implicitamente la richiesta di partire dal c.d. saldo zero (infondata per i motivi suddetti).
2) Eccezione di irripetibilità delle somme
La ha eccepito l'irripetibilità - ex art. 2034 c.c. e, comunque, ex art. 2, comma 61, CP_2
D.L. n. 225/2010, convertito in Legge n. 10/2011 - delle somme versate dalla società correntista, eccezione non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
L'eccezione, in ogni caso, è infondata.
Basta osservare nei rapporti bancari l'assenza della causa propria dell'obbligazione naturale e, cioè, l'adempimento di un dovere morale o sociale.
Inoltre, l'art. 2, comma 61, D.L. n. 225/2010, convertito in Legge n. 10/2011 è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 78 del 2012 proprio nella parte in cui sanava retroattivamente gli effetti dell'anatocismo illegittimo e ne impediva la ripetizione.
C) DOMANDE ATTOREE
1) NULLITÀ DELLA CLAUSOLA INTERESSI DEBITORI
La parte attrice ha insistito nella domanda di accertamento della nullità della clausola determinativa degli interessi per mancanza di forma scritta in violazione dell'art. 117, comma quarto e sesto, del D.Lgs 385/93 ritenendo che non possa considerarsi valida la relativa pattuizione, prevista nel contratto di conto corrente datato 30.11.95, in quanto non contenente alcuna specifica indicazione sui tassi di interesse.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
10 Per_ Dalla lettura dei documenti in atti emerge, come affermato dal ctu dott. , che il contratto del 30.11.1995 non riporta alcuna condizione contrattuale e che il documento di concessione di affidamento del 28.11.1995 (antecedente al contratto) contiene una clausola nulla.
Invero, la stessa recita: …sono ben conosciute ed accettate le condizioni generali di contratto che regolano il rapporto, in ogni caso il tasso è quello normalmente adottato dalla e attualmente è pari a …… punti in più del “prime rate” A.B.I. e cioè il CP_5
12,75%, l'interesse di mora qualora non sia regolato dalle condizioni generali di contratto
e per quanto non previsto dagli usi, in ogni caso, è pari ad una misura non inferiore a quella convenzionalmente pattuita per l'operazione… >>.
La nullità della clausola emerge dalla circostanza che l'interesse debitore viene indicato mediante rinvio alle determinazioni della banca;
né è indicata, con riferimento al tasso adottato dalla convenuta al momento della stipula del contratto, la maggiorazione rispetto al tasso del prime rate.
In applicazione del settimo comma dell'art. 117 tub, a partire dal saldo iniziale al 5.3.2001
e fino al 21.1.2005 per i motivi di cui oltre, al rapporto per cui è causa si applicano: tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione >>.
Successivamente al 21.1.2005, al rapporto intercorrente tra le parti va applicato il tasso d'interessi concordato tra le parti con la sottoscrizione da parte della società attrice della nota di “comunicazione fidi” della del 21/1/05 che richiama il “Documento di CP_2
sintesi” relativo al contratto di apertura di credito (foglio 8 della produzione convenuta)
11 pure sottoscritto dalla ove sono specificamente indicati, tra l'altro, Parte_1
il tasso di interesse passivo (8%) sulle somme oggetto di affidamento.
I cc.tt.uu. nominati nel presente giudizio hanno formulato diverse ipotesi di ricalcolo del saldo del conto corrente per cui è causa ma nessuna di queste risponde alle indicazioni di cui sopra.
La causa va, pertanto, rimessa sul ruolo per quanto sopra, ed oltre, ritenuto per un supplemento di istruttoria.
2) INESISTENZA DI UN PATTO ESPRESSO IN ORDINE ALLE SPESE, VALUTE ED
ALLE COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO.
2.1 In ordine alle spese addebitate dalla banca convenuta sul conto corrente de quo, la deduzione attorea è parzialmente fondata.
Invero, con rifermento al periodo 5.3.2001 – 21.1.2005 mancano in atti pattuizioni contrattuali che preveaono l'addebito di spese.
Diversamente, per il periodo successivo al 21.1.2005 le spese vanno quantificate secondo la previsione contenuta nel Documento di sintesi costituente parte integrante dell'allegato al contratto di apertura di credito del 21/1/2005 (foglio 8 della produzione convenuta).
2.2. In ordine alla valuta delle operazioni bancarie entrambe le parti non hanno sollevato obiezione alcuna avverso la determinazione della stessa da parte del ctu secondo i criteri di cui all'art. 120 TUB.
Va, pertanto, dichiarato che la valuta delle operazioni bancarie annotate nel conto corrente per cui è causa va determinata secondo quanto previsto dal citato articolo di legge.
2.3 In ordine alle commissioni di massimo scoperto addebitate dalla banca la domanda attorea di eliminarle dal conteggio è fondata.
12 Invero, nel contratto originario non è pattuita e le pattuizioni successive, del 2005, sono nulle per indeterminatezza non essendo specificata la base di calcolo.
Invero, in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (Cass., 19825/2022).
Pertanto - pur se, come sostiene la banca convenuta, la periodicità dell'addebito della stessa dovesse essere deducibile dalle pattuizioni contrattuali in atti (in applicazione del principio secondo cui non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti;
Cass., n. 1373 del 15/01/2024) - la clausola in esame risulta comunque nulla per mancata specificazione della base di calcolo.
3) CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
La parte attrice chiede di dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi e l'illegittimità dei relativi addebiti.
La domanda è fondata.
Preliminarmente, si osserva, com'è noto, riguardo ai contratti che hanno avuto esecuzione, come quello in esame, nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera del CICR del 9.2.2000, che è oramai consolidata la giurisprudenza della Suprema Corte, anche a Sez.
Unite, secondo cui, in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente - a seguito della sentenza della Corte costituzionale
13 n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999 (il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza) – le relative clausole contrattuali sono disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo. Manca, infatti, di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica con la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis").
Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto la nullità delle clausole in esame perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola,
l'avrebbero creata (Cass., Sez.U., 2004/21095; conf. Cass., Sez.U., 2010/24418).
In conclusione, va dichiarata la nullità dell'art. 7 delle norme generali del contratto del
30.11.1995 nella parte in cui prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi che quindi va espunta dal ricalco per il periodo in esame, antecedente all'entrata in vigore
14 della delibera di cui sopra.
Invece, nel periodo successivo all'entrata in vigore della delibera del CICR del 9.2.2000 e fino al 31.12.2013 (e, cioè, fino all'entrata in vigore della ulteriore modifica del testo del secondo comma dell'art. 120 Tub applicabile dall'1.1.2014), opera l'art. 6 della citata delibera che, tra l'altro, dispone che <Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto >>.
Poiché è pacifico tra le parti che successivamente all'entrata in vigore della citata delibera nessuna clausola relativa alla capitalizzazione de qua è stata sottoscritta, quest'ultima va dichiarata non dovuta anche riguardo al periodo in esame (5.3.2001/31.12.2009).
4) SUPERAMENTO DEI TASSI SOGLIA
Parte attrice non ha riproposto più la domanda di accertamento dell'usurarietà dei tassi passivi applicati dalla banca convenuta stante l'infondatezza della stessa.
Invero, entrambe le ctu espletate nel corso del presente giudizio – non contestate sul punto dalla - hanno escluso il superamento dei tassi soglia ai sensi della Parte_1
Legge 108/96 dei tassi debitori applicati al rapporto de quo.
D) CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra, va: dichiarata la nullità della clausola determinativa del tasso d'interesse passivo contenuta nel documento di concessione di affidamento del 28.11.1995; dichiarato che, a partire dal saldo iniziale al 5.3.2001 di cui all'estratto conto in atti e fino al 21.1.2005, gli interessi passivi del conto corrente n. 03/26715 vanno determinati ai sensi della lett. a) del comma settimo dell'art. 117 tub e, per il periodo successivo al 21.1.2005
e fino al 31.12.2009 (in considerazione della documentazione continuativa disponibile)
15 vanno quantificati secondo la previsione contenuta nel documento di sintesi costituente parte integrante dell'allegato al contratto di apertura di credito del 21/1/2005 di cui al citato paragrafo C, 1; dichiarato che nel periodo 5.3.2001 – 21.1.2005 non vanno addebitate spese, ad eccezione di rimborsi spese e oneri fiscali;
dichiarato che per il periodo successivo al 21.1.2005 le spese vanno quantificate secondo la previsione contenuta nel Documento di sintesi costituente parte integrante dell'allegato al contratto di apertura di credito del 21/1/2005 di cui al citato paragrafo C, 1; dichiarata nulla la clausola che prevede le commissioni di massimo scoperto e, per l'effetto, dichiarate le stesse non dovute;
dichiarato che le valute vanno determinate secondo i criteri di cui all'art. 120 TUB;
dichiarata non dovuta la capitalizzazione degli interessi passivi;
rigettata la domanda di accertamento dell'usurarietà dei tassi debitori.
La causa va, però, rimessa sul ruolo per un supplemento istruttorio al fini di conferire al ctu l'incarico di ricalcolare il saldo del conto corrente per cui è causa secondo quanto statuito con la presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta le domande attoree riguardo al periodo antecedente al 5.3.2001 per mancanza di prova;
dichiara che oggetto di causa sono le operazioni bancarie intervenute nel periodo
5.3.2001/31.12.2009 e che il ricalcolo va effettuato partendo dal saldo dell'estratto conto in atti al 5.3.2001;
16 dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso d'interesse passivo contenuta nel documento di concessione di affidamento del 28.11.1995; dichiara che, a partire dal saldo iniziale al 5.3.2001 di cui all'estratto conto in atti e fino al
21.1.2005, gli interessi passivi del conto corrente n. 03/26715 vanno determinati ai sensi della lett. a) del comma settimo dell'art. 117 tub e, per il periodo successivo al 21.1.2005, vanno quantificati secondo la previsione contenuta nel documento di sintesi indicato in motivazione;
dichiara che nel periodo 5.3.2001 – 21.1.2005 non vanno addebitate spese, ad eccezione di rimborsi costi sostenuti e oneri fiscali;
dichiara che per il periodo successivo al 21.1.2005 le spese vanno quantificate secondo la previsione contenuta nel documento di sintesi costituente parte integrante dell'allegato al contratto di apertura di credito del 21/1/2005 di cui in motivazione;
dichiara nulla la clausola che prevede le commissioni di massimo scoperto e, per l'effetto, dichiarate le stesse non dovute;
dichiara che le valute vanno determinate secondo i criteri di cui all'art. 120 TUB;
dichiara non dovuta la capitalizzazione degli interessi passivi;
rigetta la domanda di accertamento dell'usurarietà dei tassi debitori.
rimette la causa sul ruolo per un supplemento di istruttoria;
spese al definitivo.
17 Così deciso l'8/9/2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
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