Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 2249 del 17.09.2022 Oggetto: impugnazione di sanzione disciplinare conservativa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Valentini Parte_1
Appellante
e
Controparte_1
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 16.07.2018 -dipendente del in qualità Controparte_1 Parte_1 di geometra addetto all'Ufficio Tecnico- impugnava giudizialmente il provvedimento disciplinare del
26.06.2017, con cui gli era stata irrogata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque giorni, a causa della violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 23 del CCNL di categoria.
Precisava che il provvedimento sanzionatorio era scaturito dalla contestazione disciplinare del
27.04.2017, con la quale, con riferimento all'attività ispettiva espletata presso la struttura denominata
“Giardini Raimondi” attraverso sopralluoghi del 18.03.2016 e del 19.04.2016, gli erano stati contestati i seguenti addebiti: “a) grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
b) violazione di obblighi di comportamento da cui è derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o a terzi;
c) comportamento gravemente ingiurioso, calunnioso o diffamatorio nei confronti del geom.
già dipendente dell'ente e attuale Assessore del con delega a Controparte_2 Parte_1
SUAP e urbanistica;
d) condotta non conforme ai principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o
1
e) negligenza nell'esecuzione dei compiti di vigilanza, in relazione alle responsabilità assegnate;
f) ricostruzione dei fatti finalizzata ad addossare ad altri negligenze”. La vicenda
-scaturita dalla segnalazione, con nota prot. n. 4996del 20.04.2017 a firma dell'assessore CP_2
al Segretario Generale del Comune- riguardava l'accesso ispettivo, disposto a seguito di
[...]
segnalazione dei Carabinieri del NAS ed effettuato dal ricorrente presso la predetta struttura in data
18.03.2016 -all'esito del quale inizialmente non erano state riscontrate opere abusive-, e il successivo sopralluogo del 19.04.2016, effettuato sempre dal ricorrente e su richiesta dei NAS, da cui era emersa la presenza di un manufatto abusivo in muratura, coperto con lastre di coibentato, destinato ad alloggiamento di una caldaia e a deposito, che lo stesso ricorrente aveva sostenuto di non aver segnalato in quanto preesistente agli accertamenti effettuati negli anni 1996 e 1999 dal geometra
, che non lo aveva segnalato nei verbali all'epoca redatti. Il ricorrente eccepiva Controparte_2
l'illegittimità della sanzione per mancata affissione del codice disciplinare, per la contraddittorietà della motivazione posta a base del provvedimento impugnato, nonché per difetto di istruttoria e, nel merito, negava di aver mai tenuto atteggiamenti e comportamenti contrari agli obblighi contrattuali.
Chiedeva l'annullamento della sanzione comminatagli.
Si costituiva il (di seguito che contestava gli avversi assunti e Parte_1 Pt_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva il ricorso e annullava la sanzione disciplinare, condannando il al pagamento delle spese di lite. Dopo avere, Pt_1
incidentalmente, constatato la genericità della contestazione, il Tribunale richiamava il contenuto dei verbali del 18.03.2016 e del 19.04.2016 e riportava la valutazione del che, nel Pt_1 provvedimento disciplinare, aveva affermato essere “… evidente che l'ing. e il geom. CP_3 [...]
, in concorso tra loro, redigono una Relazione di sopralluogo riprendendo pedissequamente le CP_1 risultanze di verbale redatto da altri nel 1996 e nel 1999. Redigono una Relazione di sopralluogo, cioè, non a seguito di autonoma valutazione dello stato dei luoghi ma rimettendosi a due relazioni di altri, per di più già datate. Quel che è più grave, giustificano le loro omissioni e negligenze, screditando l'operato di altri cui addebitano di aver omesso atti del proprio ufficio e quindi di aver omesso “erroneamente” di riportare l'abuso negli accertamenti del 1996 e 1999”. Riteneva, tuttavia, di non condividere la valutazione effettuata dal datore di lavoro, perché l'omissione posta in essere dal ricorrente non poteva considerarsi dolosa ma scusabile, in quanto indotta dalla circostanza che il manufatto non era stato rilevato durante i precedenti sopralluoghi effettuati negli anni 1996 e 1999; escludeva, inoltre, che potesse addebitarsi al ricorrente una condotta calunniosa o diffamatoria in danno dell'assessore , in quanto il CP_2
teste escusso in corso di causa, aveva confermato che il manufatto in questione -sia pure privo Tes_1
2 della copertura- era presente già negli anni 1996 e 1999, quando , in qualità di geometra, CP_2
aveva effettuato i predetti sopralluoghi.
Avverso tale decisione ha proposto appello il censurandola nella parte in cui il Tribunale Pt_1
aveva erroneamente interpretato i fatti e le emergenze istruttorie, che avevano, al contrario, confermato come il manufatto -che sino all'anno 2022 consisteva in una delimitazione con quattro mura ove era allocata una caldaia protetta da plastica- era stato coperto solo a partire dal 2003, sicché la sua presenza sarebbe dovuta essere rilevata e denunciata dal ricorrente, all'esito dell'accertamento effettuato nel marzo 2016; in considerazione di tanto, la sanzione disciplinare comminata appariva legittima e proporzionata. Il censurava la decisione anche sotto il profilo della regolazione Pt_1
delle spese e concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
Parte appellata non si è costituita in giudizio nonostante rituale notifica dell'atto di appello.
Nel corso del presente giudizio, parte appellante ha prodotto sentenza n. 2093 dell'11.12.2023 della
Corte di Appello di Lecce, Sezione unica penale, che ha condannato per altra vicenda Controparte_1
-diversa da quella per cui è causa- relativa a reati commessi “in qualità di pubblico ufficiale e precisamente dipendente del , addetto all'ufficio tecnico comunale”; ha prodotto anche Parte_1
la sentenza n. 1507 del 10.05.2024, con cui il Tribunale di Lecce, Sezione lavoro, ha respinto il ricorso introdotto da per l'impugnazione del licenziamento disciplinare comminato dal Controparte_1
Pt_1
All'udienza del 9.04.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , non costituito nel presente Controparte_1 giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di appello.
La contumacia dell'appellato preclude la valutazione di questioni ed eccezioni non riproposte nel presente giudizio, stante il pacifico principio secondo cui la mancata costituzione dell'appellato nel giudizio di appello comporta una presunzione di rinuncia alle domande ed eccezioni avanzate in primo grado e non riproposte in fase di gravame. Tale principio si basa sulla parità delle parti nel processo e sull'effetto devolutivo dell'appello, che precludono la possibilità di attribuire all'appellato contumace una posizione di maggiore favore rispetto all'appellante (cfr. tra le tante Cass. n.
5104/2024; n. 2730/2014; n. 28454/2013; n. 23489/2007; n. 19555/2006).
Tanto premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto.
3 Come anticipato in premessa, la vicenda per cui è causa scaturisce dalla segnalazione effettuata con nota prot. n. 4996del 20.04.2017 dall'assessore , in relazione (per quanto qui Controparte_2
rileva) alla condotta tenuta da che, nel corso di due distinti sopralluoghi effettuati in Controparte_1
data 18 marzo e 19 aprile 2016, su segnalazione dei Carabinieri del NAS, aveva inizialmente omesso di rilevare la presenza di un manufatto abusivo presso la struttura denominata “Giardini Raimondi”, salvo poi redigere -a seguito di ulteriore richiesta da parte dei Carabinieri- una successiva relazione in cui spiegava che “…Tale manufatto non era stato trovato durante il sopralluogo del 18 marzo 2016 in quanto risultava di vecchia costruzione e ciò induceva a ritenere, erroneamente, che facesse parte della struttura regolarmente assentita con concessione edilizia prot. n°4888 in data 13 agosto 1993. Infatti se tale manufatto non faceva parte della struttura assentita avrebbe dovuto essere rilevato e rappresentato nelle relazioni e negli elaborati degli accertamenti effettuati dall'Ufficio Tecnico in data 9 marzo 1996 e in data 14 settembre 1999 a firma dell'istruttore tecnico , che sono stati allegati alla relazione del Controparte_2
18 marzo 2016, e ai quali si rimanda. In realtà si dà atto che tale manufatto non risulta autorizzato dalla concessione edilizia prot. 4888 in data 13 agosto 1993 ed è stato realizzato successivamente a tale data probabilmente subito dopo, per esigenze tecniche di alloggiamento della caldaia ed erroneamente non è stato riportato negli accertamenti del 1996 e del 1999. Esso costituisce, quindi, abuso edilizio…” (cfr. verbale del
19.04.2016, allegato in atti).
Per tali fatti, il ha irrogato la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione Pt_1
per cinque giorni addebitando al dipendente sostanzialmente due distinte condotte, e cioè: -di non aver adempiuto “agli obblighi di servizio, omettendo l'adozione di atti che rientravano nella propria sfera di apprezzamento” e omettendo di “adottare i necessari provvedimenti sanzionatori di un abuso edilizio che avrebbe dovuto rilevare”; -di avere “ingiuriato, calunniato e diffamato il geom. già Controparte_2
dipendente di questo Ente, accusato di falso e omissione di atti di ufficio solo unicamente per poter coprire omissioni proprie” (così nel provvedimento disciplinare prot. n. 7865 del 26.06.2017, allegato in atti).
Ebbene, con riferimento al primo degli addebiti contestati -relativo al mancato adempimento degli obblighi di servizio e alla mancata adozione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti- deve rilevarsi che, nella relazione del 19.04.2016, lo stesso ha riconosciuto di avere omesso di CP_1
segnalare la presenza del manufatto abusivo nella relazione del 18 marzo, per avere confidato nel fatto che tale manufatto facesse parte della struttura regolarmente assentita con concessione edilizia prot. n. 4888 in data 13 agosto 1993, in quanto, se così non fosse stato, l'abuso sarebbe già stato rilevato nei sopralluoghi effettuati nei precedenti anni 1996 e 1999.
Da tale ammissione emerge che il dipendente non ha posto in essere tutti gli atti necessari a rilevare la natura abusiva della costruzione, essendosi limitato a esaminare i verbali dei precedenti sopralluoghi (del 1996 e del 1999), giungendo alle conclusioni (parziali ed errate) rassegnate nel
4 verbale del 18.03.2016, in cui non veniva rilevata la presenza di opere abusive. Solo a seguito del successivo e più approfondito sopralluogo del 19.04.2016, sollecitato dai Carabinieri del NAS, e dopo aver esaminato compiutamente tutti gli atti (ivi inclusa la concessione edilizia n. 4888 del
13.08.1993), l'appellato ha potuto accertare la natura abusiva della costruzione.
Il suesposto comportamento integra gli estremi della “negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati”, condotta espressamente prevista dal comma 4, lettera b) dell'art. 25 CCNL per il comparto delle
Regione e delle autonomie locali. La stessa condotta, inoltre, deve ritenersi connotata dal carattere della gravità, quantomeno sotto il profilo della “rilevanza degli obblighi violati” e delle “responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente” -entrambi criteri generali di valutazione indicati dall'art. 25 CCNL ai fini del rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni disciplinari- che vengono in rilievo nella specie in considerazione dell'importanza dell'accertamento demandato al dipendente (nella specie richiesto dai Carabinieri del NAS) e delle responsabilità allo stesso connesse, in quanto finalizzato alla repressione degli abusi edilizi.
In considerazione di tanto, allora, appare legittima e proporzionata la sanzione disciplinare comminata dal per come previsto dal comma 5 lettera b) dell'art. 25, che punisce con la Pt_1
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni la “particolare gravità delle mancanze previste al comma 4”.
Né a diverse conclusioni può indurre il fatto che il dipendente non abbia agito con dolo, atteso che il
CCNL, nelle ipotesi sopra riportate, non si riferisce a condotte dolose del dipendente, ma a comportamenti connotati dalla negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati e dalla particolare gravità delle mancanze.
L'accertata gravità delle condotta addebitata è già da sola sufficiente a giustificare la sanzione conservativa comminata e rende superflua in questa sede ogni ulteriore valutazione in merito all'ulteriore addebito contestato, trovando applicazione -anche in ipotesi di sanzione conservativa qual è quella che occupa- il principio espresso dalla Suprema Corte a proposito della sanzione estrema del licenziamento, secondo cui, “quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, non occorre che l'esistenza della "causa" idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice -nell'ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro- individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di grave inadempimento richiesto dall'art. 2119 cod. civ. (cfr. tra le tante Cass. n. 24574/2013, n. 2579/2009).
Per quanto detto, l'appello deve essere accolto, con conseguente rigetto della domanda proposta da con ricorso depositato il 16.07.2018. Controparte_1
5 Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 15/03/2023 da nei confronti di , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
17/09/2022 n° 2249 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da con ricorso Controparte_1
del 16/07/2018.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese del doppio grado, liquidate in € 1.314,00 per il primo grado ed in € 1.000,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 09/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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