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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/05/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Vignati Presidente rel.
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1103 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2023 - avverso la sentenza n. 1592/2023 del Tribunale di Milano Sezione
Lavoro in data 4 maggio 2023, Giudice Dott.ssa Sara Manuela Moglia - posta in decisione il 22 ottobre 2024
promossa da
on sede in Milano, in persona del legale rappresentante Parte_1
Sig. rappresentata e difesa dagli Avvocati Giorgio Infranca e Pietro Parte_2
Semeraro del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Milano presso lo Studio del primo al Largo Richini 6;
Appellante
contro
, con sede in Roma, Via Ciro Controparte_1 il Grande, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Casagli ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' sito in Milano alla via Savarè n.1. CP_1
Appellato
Conclusioni per l'appellante:
“Accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'illegittimità degli avvisi di addebito, atteso l'intervenuto pagamento dei debiti previdenziali contestati a mezzo di compensazione con crediti erariali, in assenza di qualsivoglia circostanza impeditiva dell'efficacia della compensazione e conseguentemente, annullare l'avviso di addebito impugnato Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Conclusioni per l'appellato : CP_1
“Voglia l'On. Corte di Appello di Milano adita, per i motivi esposti in atti, in via principale, respingere l'avversa impugnazione e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1592/2023 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro.
1 In via subordinata, nel merito, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto inammissibili e/o improponibili e comunque del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando per l'effetto gli avvisi di addebito opposti e condannando comunque in persona del Parte_1 CP_ legale rappresentante, Sig. al pagamento all' delle somme indicate nello stesso o Parte_2 quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo. In via istruttoria, ove l'On. Corte d'Appello adita lo ritenesse necessario, si chiede di ammettere prova per testi sulle circostanze riportate dai numeri da 1) a 19) dell'esposizione in fatto riportata nelle pagg. da 2 a 6 della memoria di costituzione di I grado, qui da intendersi integralmente trascritte e richiamate, precedute dall'espressione “vero è che”. CP_ CP_ Testi: Dott. della sede di Milano e/o funzionario dallo tesso delegato. Testimone_1 Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Salvis juribus.”
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 1592/2023, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha respinto, condannando l'opponente a rifondere le spese del grado, il ricorso proposto da contro l' per contestare e vedere annullati gli avvisi di Parte_1 CP_1 addebito n. 3682022001598297500 notificato il 18 ottobre 2022 e n.
36820220016494475000 notificato il 30 ottobre 2022, entrambi relativi a Modelli DM10 insoluti nella Gestione Aziende, relativamente al periodo compreso tra marzo e luglio 2022. L tra gli altri suoi rilievi, aveva posto quello motivato dall'intervenuto Pt_3 adempimento dei debiti previdenziali contestati a mezzo di compensazione ex art. 17 ss. D. Lgs. 241/1997 con crediti erariali risultanti da Modelli F24 quietanzati dall'Agenzia delle Entrate, nonché dalla dichiarazione IVA 2022 relativa al periodo di imposta 2021, in assenza di qualsivoglia circostanza impeditiva dell'efficacia della compensazione.
Costituendosi in giudizio l' aveva contrastato gli assunti avversari ritenendo CP_1 indebita la compensazione chiesta dalla Società, da un lato, perché escludeva che la compensazione potesse operare tra crediti di natura fiscale e debiti contributivi e, dall'altro lato, per la mancanza di effettività e genuinità dei crediti portati in compensazione.
Il primo Giudice, richiamando ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., la sentenza n.
222/2023 del Tribunale di Milano, ha respinto la domanda per carenza di fondamento degli argomenti valorizzati dall'opponente.
ha appellato la pronuncia insistendo per la sua riforma e l' Parte_1 CP_1 si è costituito chiedendo la reiezione del gravame.
All'udienza del 22 ottobre 2024, le parti hanno convenuto sull'estinzione del processo in ragione di una cessazione della materia del contendere derivante, a quanto consta, dalla valenza di una intesa derivante da una rimeditata elaborazione del sistema di riscossione da parte dell'Ente previdenziale, come già da entrambe dichiarato all'udienza del 10 aprile 2024.
Si provvede pertanto conformemente a quanto univocamente dedotto dai contendenti, pronunciando la compensazione delle spese del presente grado in ragione dei profili non uniformi delle pronunce di merito intervenute in relazione ad analoghe fattispecie, tenuto conto che questa Corte, prima di pronunciarsi recentemente in senso favorevole ai soggetti resisi autori verso l' di analoghe CP_1
2 contestazioni, ha previamente affrontato le problematiche di fondo dell'odierno processo nell'ambito di apposita riunione volta a soppesare le posizioni soggettive fatte valere dalle parti coinvolte e la loro effettiva problematicità.
P.Q.M.
Pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1592/2023 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.
Milano, 22 ottobre 2024.
Il Presidente Rel.
Roberto Vignati
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