Sentenza 5 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/06/2001, n. 7589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7589 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
758 9 /0 1 REPUBBLICA ITALI IN NOME DEL POPOLOPOPOLO LA CORTE SUPREMA LI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del danno SEZIONE TERZA CIVILE da illeci o extracontra tuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 443/99 Dott. Ugo FAVARA Presidente Consigliere - Dott. Paolo VITTORIA Cron. 17462 Consigliere Dott. Donato CALABRESE 2798 Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 22/03/01 - Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente CORTER A DI CASSAZIONE SENTENZA sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 DE VINCENZO FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti L. il 5-GIU 2001 PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo studio STRIANO, difeso - IL CANCELLIERE dagli avvocati GIOVANNI ZAGARESE, ETTORE ZAGARESE, giusta delega in atti;
mider ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del Presidente suo legale rappresentante pro tempore Ing. M. Maiolo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIRE 3000 330 presso lo studio dell'avvocato PAOLO CANCELLERIA RUBICONE 2001 D'ANDREA, giusta delega in atti;
571 controricorrente CG058558 avversO la sentenza n. 446/98 della Corte d'Appello di CATANZARO, Sezione I Civile, emessa il 18/03/98 e depositata il 28/07/98 (R.G. 514/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Paolo D'ANDREA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per la sospensione in attesa della decisione delle Sezioni Unite, oppure per l'accoglimento del III motivo del ricorso, il rigetto del IV motivo e l'assorbimento degli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 5.4.1996 il tribunale di Rossano rigettò (compensando le spese) la domanda di FA De IN nei confronti della provincia di Cosenza, qua- le proprietaria della strada Corigliano-Schiavonea, volta al risarcimento dei danni derivatigli dalla cadu- ta del ciclomotore Vespa 50 sul quale viaggiava, le cui ruote erano finite in una buca. Il tribunale ritenne che il pericolo fosse nella specie prevedibile. La corte d'appello di Catanzaro ha rigettato il gravame del De IN (condannandolo alle spese del secondo grado), cui aveva resistito la provincia, sui 2 rilievi che le dimensioni della buca, che occupava cir- ca un terzo della carreggiata sulla base della inconte- stata documentazione fotografica in atti, e lo stato di dissesto della strada, "del quale il De IN si era sicuramente avveduto in precedenza alla stregua della parte ricognitiva delle testimonianze", inducevano ad escludere che ricorressero gli estremi del pericolo oc- culto ed imprevedibile. Ha aggiunto la corte che, in assenza di prova, non era possibile stabilire se, invece, la buca non costi- tuisse un'insidia alla luce delle condizioni meteorolo- giche e di luminosità e che non poteva affidarsi alla valutazione del teste De IN il giudizio di impre- vedibilità, in quanto "la buca era di dimensioni tali che una guida prudente ne avrebbe agevolmente consenti- to l'avvistamento". Avverso detta sentenza ricorre per cassazione FA De IN sulla base di quattro motivi, cui la "Amministrazione provinciale di Cosenza" resiste con - controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Col primo motivo viene dedotta "violazione e falsa applicazione di norme di diritto;
omessa, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione su un punto de- cisivo della controversia". 3 Si duole il ricorrente che la corte, travisando i fatti, abbia erroneamente valutato lo stato dei luoghi di cui alla documentazione fotografica prodotta dall'attore, la quale evidenziava come lo stato della via, al di là della buca, si presentasse regolare, spe- cie nelle sue adiacenze.
1.2. Col secondo motivo sono denunciati i medesimi vizi in relazione al ravvisato assorbimento del motivo gradatamente domandata col quale era stata responsabilità concorsuale della l'affermazione della provincia, giacché "ogni imprudente condotta in ipotesi addebitabile al De IN di certo non rivestiva al- cuna autonomia causale", in quanto "alla generazione del fatto aveva contribuito, ed in maniera pregnante, la situazione omissiva (mancanza di segnaletica, pre- senza di buca su di una via ad alta percorribilità, ecc.) addebitabile alla P.A.".
1.3. Col terzo motivo è dedotta contraddittoria mo- tivazione su un punto decisivo della controversia per avere i giudici di secondo grado per un verso ritenuto assorbita la richiesta di riconvocazione dei testi a chiarimento in merito alla situazione obiettiva dei luoghi e, per altro verso, ritenuto che non fossero state provate le condizioni di tempo e di luogo in cui s'era verificato il fatto al fine dell'eventuale quali- 4 ficazione come insidia della situazione di pericolo de- terminata dalla presenza della buca.
1.4. Col quarto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto e mancanza di motivazione in punto di mancata indicazione delle ra- gioni per le quali la corte aveva escluso che ricorres- sero giusti motivi per compensare le spese di lite, im- motivatamente poste a carico dell'attore in base al so- lo richiamo del principio di soccombenza.
2. I primi tre motivi sono inammissibili ed il quarto è infondato. Col primo e col secondo motivo - al di là della formale e non meglio specificata denuncia di "violazione e falsa applicazione di norme di diritto" e di omessa motivazione inammissibilmente si sollecita rivalutazione da parte della corte di legittimità una delle risultanze istruttorie che si assumono erronea- mente valutate dalla corte di merito, com'è reso evi- dente dal rilievo che, al fine di poter apprezzare la fondatezza delle doglianze del ricorrente, la corte di cassazione dovrebbe direttamente stabilire se la situa- zione rappresentata dalle fotografie in atti sia in li- nea col giudizio dei giudici del merito, ovvero con la difforme opinione del ricorrente. Ma tanto null'altro integra che l'apprezzamento del 5 fatto, non reiterabile in sede di legittimità, dove non è deducibile neppure il suo “travisamento", che può so- ricorrendone presupposti, motivo di lo costituire, revocazione. Il terzo motivo è inammissibile perché non soddisfa il requisito dell'autosufficienza del ricorso per cas- sazione. Il ricorrente avrebbe dovuto specificamente dedurre di aver sollecitato l'ammissione di una prova testimoniale proprio sulle situazioni (meteorologiche e di luce) che la corte di merito aveva ritenuto non pro- vate. Non è invece sufficiente, al fine di porre in condizione la corte di cassazione di apprezzare la sus- sistenza del vizio sulla sola base del ricorso, l'affermazione che era stato richiesto "il rinnovo istruttorio anche al fine di domandare ai testi escu- tendi, in buona sostanza, se rilevanti ai fini deciso- ri, chiarimenti in merito alla situazione obiettiva dei luoghi". Il quarto motivo è privo di qualsiasi pregio in quanto, al fine di giustificare la condanna alle spese processuali è del tutto sufficiente il richiamo al principio della soccombenza (art. 91, comma 1, c.p.c.), non essendo il giudice tenuto, neppure se a tanto sol- lecitato, a chiarire le ragioni per le quali non abbia ritenuto di esercitare il discrezionale potere di com- 6 pensarle.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di le- gittimità.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te alle spese, che liquida in L№22.00.0, oltre a L.
3.000.000 per onorari. Roma, 22 marzo 2001 Il presidenteidente Il consigliere estensore You Vazq AffonsoАнално Приловий IL CANCELLIERE C1 NI TI Depositata in Cancelleria 40000 oggi, li -5 6IU, 2001 290100 IL CANCELLIERE C1 NI TI OMA 2 UFFICIO DENE 18 SET. 2001 Registrato in data Serio 290.000 1396... versate.
2. DUECENTONK ANTAMILA p. 1 Dirigat a Servizi (D.ssa Maria a DI FILIPPO Il Responsabile Servizio Afil Cludiziar (DE M ACCICHINI) 7