Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 384/2019
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 28/03/2025
È presente, per l'attore, l'avv. Rita Carmela Cantisani, in sostituzione dell'avv. PAOLO GRIMALDI. È altresì presente, per i convenuti, l'avv. Giulia Lombardo, in sostituzione degli avv.ti PAOLO TENUTA e ACHILLE TENUTA. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Cantisani si riporta agli atti e insiste nell'accoglimento delle proprie conclusioni. Impugna tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto e chiede espunzione dal fascicolo telematico delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. perché procedimento instaurato prima della riforma Cartabia, onde soggiace al vecchio rito. Peraltro, si tratta di difese Part presentate dalle sorelle ma che fanno riferimento alla posizione di . Da CP_1 atto di aver depositato in atti sentenza relativa alla domanda di revocatoria n. 989/2023 ed esibisce copia dell'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro con la quale è stata rigettata la sospensione dell'esecuzione della predetta sentenza, già depositata in atti. In Part ordine all'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva solleva dalle Pt_2 ne evidenzia l'infondatezza atteso che controparte non ha considerato l'ultrattività del mandato difensivo, anche dopo il decesso o l'incapacità della parte, come da sentenza emessa dalla III sez. della Corte di Cassazione del 6/4/2022 n. 11193. Chiede rinvio per pc. In subordine, laddove ci fosse una richiesta in tal senso da controparte, chiede rinvio per deposito memorie 183 VI co c.p.c. L'avv. Lombardo impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto e si riporta alle memorie versate in atti. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 384/2019 vertente
TRA
in persona dell'amministratore unico e l.r.p.t. rappresentata e Parte_3 Parte_4 difesa dall'Avv. Paolo Grimaldi (c.f. ; C.F._1
Attore
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Controparte_2 C.F._2
Tenuta (C.F. ; C.F._3
NONCHÈ
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
, rappresentate e difese dall'avv. Achille Tenuta (c.f. C.F._5
); C.F._6 terzi chiamati
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. La società ha introdotto il giudizio per la prosecuzione, nella fase di merito, Parte_3 dell'opposizione di terzo all'esecuzione proposta da nella procedura Parte_5 esecutiva iscritta al ruolo delle esecuzioni immobiliari con n. 68/2017 e decisa, nella fase sommaria, con ordinanza di sospensione del 05/12/2018. 1.1. A sostegno della domanda, parte attrice deduce di essere creditrice nei confronti della società della somma complessiva di € 25.000,00, Controparte_5 per come risulta da n. 6 effetti cambiari andati insoluti e protestati. Deduce, inoltre, che il pagina 2 di 5 30/10/2015, le titolari della proponevano un accordo transattivo con CP_5 rateizzazione del debito, accordo accettato, ma rimasto in larga parte inadempiuto. Con missiva del 01/06/2016 comunicava l'intervenuta decadenza della società debitrice dal beneficio del termine e notificava atto di pignoramento immobiliare, all'esito del quale veniva a conoscenza della circostanza che, già dal 24/10/2015, l'immobile oggetto di pignoramento era stato donato a padre delle convenute. La Parte_5 Pt_3 dunque, conveniva in separato giudizio e Controparte_5 Controparte_6 [...] al fine di ottenere la revocatoria della menzionata donazione. Nelle more, Parte_5 proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., a seguito della quale il G.E. Parte_5 sospendeva l'esecuzione e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito. Conclude, quindi, chiedendo, sull'assunto del carattere fraudolento dell'atto di trasferimento, di rigettare la opposizione di terzo spiegata, previa sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa che si concluda l'azione di revocatoria pendente avanti il Tribunale di Paola N.R.G. 1294/17. 1.2. nel contestare le avverse doglianze, assume l'infondatezza delle Parte_5 avverse pretese. Riferisce, infatti, che l'immobile in questione fu da egli acquistato unitamente alla propria moglie, , con scrittura privata del 26/06/1986 e Persona_1 soltanto per questioni di convenienza si decise di far figurare le figlie, all'epoca studentesse prive di reddito, come effettive acquirenti. Per ragioni inerenti a questioni familiari, si decise, poi, di procedere con la donazione impugnata, nella quale non può essere visto alcun consilium fraudis, in considerazione del fatto che le figlie sono proprietarie di altri beni. Conclude, quindi, chiedendo accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, previa sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, dichiarare la nullità del pignoramento immobiliare.
1.3. Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione, con ordinanza dell'11/11/2024, il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei debitori esecutati in quanto litisconsorti necessari.
1.4. Con comparsa di costituzione del 10/01/2025, si sono, dunque, costituite le debitrici esecutate e le quali preliminarmente eccepiscono CP_3 Controparte_6
l'inammissibilità e nullità dell'atto di integrazione del contraddittorio, per effetto della perdita della rappresentanza e quindi della capacità di stare in giudizio dell'amministratore unico essendo la . Nel merito, deducono la Parte_4 Parte_6 fondatezza dell'opposizione all'esecuzione, sottolineando che se è pur vero che la causa n. 1294/17 RG veniva decisa in primo grado con la sentenza n. 989/23, con cui il Tribunale di Paola accoglieva la domanda revocatoria proposta dalla è altresì vero che Parte_3 detta sentenza è stata tempestivamente appellata per i motivi che vengono puntualmente riproposti. Concludono, quindi, chiedendo accogliere l'opposizione proposta da
[...]
e per l'effetto, previa sospensione ex art. 295 cpc del presente giudizio così Parte_5 come richiesta anche da controparte, in attesa della definizione di quello suindicato n. 970/24 riunito a quello n. 978/24 RG davanti alla Corte di Appello di Catanzaro promosso da , e avverso la sentenza n. 989/2023 Parte_5 CP_6 CP_3
pagina 3 di 5 emessa dal Tribunale di nel proc. civ. n. 1294/17 rgac, accogliere l'opposizione CP_7 proposta da e per l'effetto dichiarare la nullità del suindicato Parte_5 pignoramento immobiliare del 22-23/5/2017, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge.
1.5. Il procedimento non ha necessitato di approfondimento istruttorio ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. È preliminarmente infondata l'eccezione di inammissibilità formulata dalle chiamate con riferimento all'intervenuto mutamento del legale rappresentante della società Parte_3
Va al riguardo richiamato il principio della irrilevanza del mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica sulla regolarità del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante che vale ad escludere l'idoneità del mutamento stesso a privare della sua perdurante efficacia un mandato 'ad litem' originariamente concesso dall'organo effettivamente investito del potere rappresentativo [cfr. Cass. Civ. Sez. 1, 22/05/2007, n. 11847 (Rv. 597942 – 01); Cass. Civ. Sez. 1, 11/12/1999, n. 13881 (Rv. 532032 – 01); Cass. Civ. Sez. 6, 12/07/2017, n. 17216 (Rv. 645040 – 01)] 3. Nel merito, l'opposizione proposta da è fondata. Parte_5
3.1. Secondo quanto dispone l'art 2910 cod. civ., «il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite nel codice di procedura civile. Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore».
3.2. Nel caso di specie, la ha eseguito un pignoramento immobiliare per un Parte_3 credito vantato nei confronti delle titolari della azienda debitrice, e CP_3 [...]
, su un bene immobile che non appartiene più a loro, in quanto trasferito in CP_6 data 24/10/2015 (prima del pignoramento) all'odierno opponente. Pertanto, l'azione esecutiva avviata con il procedimento iscritto a ruolo di questo Ufficio con n. 68/2017 non poteva essere validamente intrapresa né utilmente proseguita. La circostanza che l'atto del 24/10/2015 è stato fatto oggetto di domanda di revocatoria con separato giudizio non assume alcun rilievo in questa sede in quanto l'esito favorevole della stessa non autorizza il creditore procedente a proseguire l'esecuzione già intrapresa contro le debitrici su di un bene erroneamente ritenuto di loro proprietà. In caso di accoglimento della domanda di revocatoria proposta ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. e di conseguente dichiarazione di “inefficacia relativa” dell'atto di disposizione de quo - ciò che, peraltro, è già avvenuto nella vicenda che ci occupa a seguito della pronuncia della sentenza n. 989/2023 resa da questo Tribunale, la quale, tuttavia, non è ancora passata in giudicato - il bene non ritorna in capo al debitore alienante, ma il creditore consegue il diritto di agire esecutivamente nei confronti del terzo (acquirente del bene con atto ormai revocato ex art. 2901 cod. civ.), sicché giammai potrà essere proseguita una procedura esecutiva originariamente iniziata contro il debitore [potrà, in altri termini, iniziare soltanto una nuova esecuzione contro il nuovo proprietario (ancorché non debitore), ma non anche pagina 4 di 5 continuare l'esecuzione già iniziata contro la parte alienante, debitore originario- cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 14625 del 30/07/2004 (Rv. 576738 - 01)].
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 ai valori tabellari minimi previsti per procedimenti di cognizione dinnanzi al Tribunale, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa. In considerazione del fatto che la partecipazione al procedimento da parte dei debitori esecutati rappresenta atto necessitato ai fini dell'integrità del contraddittorio e tenuto conto della circostanza che le questione da loro sollevate si rivelano tutte manifestamente infondate, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: In accoglimento della dispiegata opposizione di terzo, accerta e dichiara che il bene oggetto di esecuzione nella procedura R.E.I. n. 68/2017, consistente di magazzino categoria catastale C/1, sito in Praia a Mare (CS), Piazza Italia, piano T, di mq 48, censito al Foglio 29, particella n. 80, sub. 17 del menzionato è di proprietà di e, per CP_8 Parte_5
l'effetto, dichiara che il suddetto bene non è assoggettabile all'esecuzione così come proposta in danno di e . CP_3 CP_6 CP_6
Condanna la in persona dell'amministratore unico e l.r.p.t., al pagamento delle Parte_3 spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta in favore di . Parte_5
Compensa integralmente le spese di lite fra la e e Parte_3 CP_3 CP_6 CP_6
[...]
Paola, 28 marzo 2025. Il Giudice Matteo Torretta
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