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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/06/2025, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1624/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c. iscritto al n. 1624/2025 R.G. promosso da c.f. (avv. PAOLA FALETTI e avv. Parte_1 C.F._1
LAURA LAMBERTI)
RICORRENTE contro c.f. (avv. MASSIMO ZANARDINI) CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come segue:
«Voglia il Tribunale adito:
- revocare l'assegno di mantenimento in capo al sig. a favore del Parte_1
figlio a far data dal mese di Maggio 2025; la signora rinuncia al credito CP_2 CP_1
1 nei confronti del sig. derivante dal risarcimento da lui ricevuto a seguito del Pt_1 danneggiamento della porta di accesso all'immobile un tempo comune;
- dichiarare che i genitori siano tenuti, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie nelle modalità di cui al protocollo in uso presso il
Tribunale di Brescia;
- dichiarare che i genitori siano tenuti, nella misura del 50% ciascuno all'acquisto di una autovettura del valore non inferiore ad €. 10.000,00, eventualmente intestata alla signora oltre al pagamento dell'assicurazione per il primo anno;
CP_1
- dichiarare che i genitori siano tenuti, nella misura del 50% ciascuno al pagamento di corsi di formazione, o specializzazione che volesse frequentare in CP_2
quanto da lui ritenuti utili alla propria professione.
Spese compensate tra le parti».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, dopo un avvio contenzioso del giudizio, hanno raggiunto un accordo di modifica delle condizioni di divorzio fra loro vigenti, nei termini sopra trascritti.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti per recepire l'intesa delle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, sopra trascritto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11/06/2025
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c. iscritto al n. 1624/2025 R.G. promosso da c.f. (avv. PAOLA FALETTI e avv. Parte_1 C.F._1
LAURA LAMBERTI)
RICORRENTE contro c.f. (avv. MASSIMO ZANARDINI) CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come segue:
«Voglia il Tribunale adito:
- revocare l'assegno di mantenimento in capo al sig. a favore del Parte_1
figlio a far data dal mese di Maggio 2025; la signora rinuncia al credito CP_2 CP_1
1 nei confronti del sig. derivante dal risarcimento da lui ricevuto a seguito del Pt_1 danneggiamento della porta di accesso all'immobile un tempo comune;
- dichiarare che i genitori siano tenuti, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie nelle modalità di cui al protocollo in uso presso il
Tribunale di Brescia;
- dichiarare che i genitori siano tenuti, nella misura del 50% ciascuno all'acquisto di una autovettura del valore non inferiore ad €. 10.000,00, eventualmente intestata alla signora oltre al pagamento dell'assicurazione per il primo anno;
CP_1
- dichiarare che i genitori siano tenuti, nella misura del 50% ciascuno al pagamento di corsi di formazione, o specializzazione che volesse frequentare in CP_2
quanto da lui ritenuti utili alla propria professione.
Spese compensate tra le parti».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, dopo un avvio contenzioso del giudizio, hanno raggiunto un accordo di modifica delle condizioni di divorzio fra loro vigenti, nei termini sopra trascritti.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti per recepire l'intesa delle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, sopra trascritto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11/06/2025
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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