CA
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1109/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott. Vincenza Totaro Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere rel. Dott. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 15 maggio 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1109/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
generalizzato in atti, Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Langella Giovanni e Del Gaudio Annarita
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco Controparte_1 legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti municipali Antonella Verde e Giuseppina Moccia
APPELLATO
OGGETTO: Impiego Pubblico Privatizzato. Personale Uffici Tecnici. Retribuzione accessoria. Mancata adozione regolamento attuativo del Dlgs.163/2006, art.92, c.
5. Compenso incentivante per progettazione di interventi e lavori nell'ambito di appalti pubblici. Mancata corresponsione. Risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come in atti
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante, , ha proposto tempestivo gravame Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, n.1452/2023, pubblicata il 02/11/2023, che aveva rigettato il ricorso e dichiarato il difetto di giurisdizione del g.o sulla domanda - promossa dal ricorrente, sulla premessa di aver ricoperto, nella qualità di funzionario tecnico, Cat. D/1, posizione finale D/6, numerosi incarichi rientranti nel novero delle attività incentivabili, ai sensi dell'art.18 legge
109/94 - di risarcimento del danno patrimoniale, ex art. 1218 c.c., asseritamente subìto per effetto del mancato pagamento dei compensi accessori conseguenti alla mancata adozione da parte dell'Amministrazione resistente della regolamentazione richiesta dall'entrata in vigore del D.lgs.
163/2006 per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n.50/2016, poi adottato per il periodo 2019-2020 con verbale di Giunta Comunale n.2 del 02/01/2020 per gli incarichi assunti dall'1/01/2019.
L'Appellante censura in questa sede la sentenza impugnata lamentando l'erroneità della pronuncia sotto il profilo dell'error in procedendo e in judicando laddove ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno conseguente alla mancata corresponsione del compenso incentivante per colpevole ritardo dell'Amministrazione circa l'adozione del regolamento conforme alla normativa in materia, richiamando tutto quanto dedotto ed eccepito in primo grado e concludendo per la riforma della sentenza e l'accoglimento dell'originaria domanda.
Si è costituito l' appellato che preliminarmente eccepita la Controparte_2
prescrizione dell'eventuale credito riconosciuto al ricorrente, ha nel merito resistito a quanto ex adverso dedotto ed eccepito chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
2 All'odierna udienza sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei limiti e termini di cui alla seguente motivazione.
1. È appena il caso di premettere che le circostanze dedotte in ricorso, pacifiche, incontestate, coperte da giudicato interno o documentate vanno
“escluse dal tema d'indagine” (cfr ex multis Cass. civ. sez. VI 20 dicembre 2016,
n.26395) e, pertanto, sono sottratte all'onere probatorio gravante su una delle parti.
1.1 Si deve, conseguentemente, sottolineare che è pacifico che il ricorrente,
assunto alle dipendenze dell'Amministrazione Parte_1
comunale del Comune di a far data dal 2.4.1979, e Controparte_1
successivamente collocato in quiescenza dal 01.06.2020 (per dimissioni cd.
“quota 100”), avesse rivestito la qualità di Istruttore Direttivo Tecnico, Cat.
D/1, posizione finale D/6.
1.2 E', del pari, incontestato che nell'ambito degli appalti per lavori pubblici aggiudicati dall'Amministrazione resistente, il , nella predetta qualità Parte_1
avesse ricoperto negli anni tra il 2011 e il 2019 numerosi incarichi rientranti nel novero delle attività incentivabili ai sensi dell'art. 18 L. 109/1994 e del relativo regolamento di ripartizione degli incentivi di cui alla delibera di Giunta
Comunale n. 238 del 13.12.2001 e, per quanto qui di specifico interesse, ai sensi dell'art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006 e s.m.i..
1.3. E' incontestato in primo grado, sulla base dell'ampia documentazione offerta dalla Difesa dell'originario ricorrente e senza che venissero offerti dalla
Difesa dell'Amministrazione resistente, concreti e specifici elementi di contrasto, che, il ME , nella sua qualità di funzionario tecnico Parte_1
3 dell'Amministrazione resistente, avesse compiutamente svolto nell'ambito di appalti per lavori pubblici banditi dall'Amministrazione gli incarichi di cui alle determine indicate a pag. 2 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
1.3.1 È presente agli atti la prova documentale dei suddetti incarichi, in alcun modo avversata dalla Difesa dell'Amministrazione resistente in primo grado, e riassunti nelle pagg.
8-14 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
1.3.2 Neppure è contestata la corretta esecuzione, da parte del ME
, degli incarichi formalmente affidatigli, rientranti nel novero di quelli Parte_1
suscettibili di “compenso incentivante”.
1.4 E' circostanza coperta da giudicato interno, quella secondo cui con riguardo alla vigenza del D.lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ente territoriale resistente non aveva mai adottato un proprio regolamento attuativo di ripartizione degli incentivi alla progettazione ai sensi appunto dell'art. 92 comma 5 e, successivamente dell'art. 93 comma 7 bis
D.lgs. 163/2006, successivo al regolamento di ripartizione degli incentivi attuativo dell'art.18 L. 109/1994, divenuto inefficace (è pacifico, invero, che la deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 13.12.2001 non potesse essere applicata per gli interventi svolti conformemente al D.lgs 163/2006 e al
D.Lgs. 50/2016 cd. codice degli appalti).
1.5 È, altresì, incontestato che l'Amministrazione resistente con nota prot.
34522 del 26/08/2014 aveva sospeso i pagamenti con la seguente motivazione
“in virtù dell'entrata in vigore, 19 agosto 2014, dell'art.13 bis DL 90 del 24/06/2014
(Gazz.Uff. 24.06.14 n.144), la regolamentazione della retribuzione integrativa afferente il
2% dei compensi per la progettazione è stata modificata…Per quanto detto le SS.VV. dispongano per l'adempimento delle procedure relative alla definizione degli stanziamenti derivanti dal 2% della progettazione e contestualmente predispongano l'afferente bozza di regolamento da portare in sede di contrattazione decentrata del personale, attesa della quale ogni pagamento deve essere sospeso”
4 1.5.1 Neppure è contestato l'accantonamento delle somme relative agli incentivi alla progettazione che afferivano ai lavori banditi in vigenza del
D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs. 50/2016
2. Sul piano normativo è utile evidenziare che l'art. 18, comma 1 L. 109/1994 che aveva introdotto il concetto di incentivo per la progettazione in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni impegnati nelle attività di progettazione e realizzazione di opere pubbliche recitava: “una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. …omissis”.
2.1 L'art. 18 come integrato dall'art.3, comma 29 L. 350/2003 è stato trasfuso nell'art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006 secondo cui: “una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7 è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
…omissis..”.
2.2 E' altresì pacifico che dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice degli
Appalti di cui al D.lgs. 50/2016, che abrogava il D.Lgs 163/2006 e introduceva gli “incentivi per funzioni tecniche” (riproducendo sostanzialmente le disposizione previgenti dell'art. 92 comma 5 e successivamente dell'art. 93 comma 7 bis D.lgs. 163/2006, salvo per l'espunzione dell'incentivo per la progettazione), l'Ente territoriale resistente
5 in attuazione dell'art. 113 comma 1 e seguenti del D.lgs. 50/2016, con
Deliberazione di Giunta n.2/2020 del 2.1.2020 aveva adottato il c.d. nuovo
“Regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche”, disciplinante il riparto degli incentivi per gli interventi a far data dall'1.1.2019.
2.3 La disciplina era stata, quindi, affidata al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici) che all'art. 113, rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”, ha riprodotto sostanzialmente le disposizioni previgenti consentendo, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture. In particolare, l'art. 113, comma 2, consente alle
Amministrazioni aggiudicatrici di destinare, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1, “ ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”. Tale fondo può essere finalizzato a premiare, esclusivamente, le funzioni, amministrative e tecniche, svolte dai dipendenti interni: “attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di R.U.P., di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico”.
2.3.1 Il successivo comma 3 della medesima disposizione estende la possibilità di erogare gli incentivi anche ai rispettivi “collaboratori”.
2.3.2 Inoltre lo stesso comma 3 prevede che l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 possa essere ripartito, per ciascun lavoro, servizio, fornitura, “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito
6 regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”, ai destinatari indicati al comma 2.
2.3.3 Il restante 20%, invece, va destinato secondo quanto prescritto dal successivo comma 4 (acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali all'uso di metodi elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
attivazione di tirocini formativi;
svolgimento di dottorati di ricerca;
etc.).
2.4 Anche quest'ultima norma ha subito un nuovo intervento legislativo (dopo quello avvenuto con il D.Lgs. 56/2017, ad opera, in particolare, della legge di
Bilancio 2018 (L. 205/2017), con il D.L. 32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”), convertito in L. 55/2019.
3. Così delineati gli elementi rilevanti di causa in fatto ed in diritto, è ora possibile delimitare il thema decidendum all'accertamento del diritto preteso dal dipendente al risarcimento del danno per effetto della mancata corresponsione del compenso incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs n.
163/2006 e ss m.i in favore del personale degli uffici tecnici per la progettazione di interventi e lavori nell'ambito di appalti pubblici, conseguente alla mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, del Regolamento
Attuativo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
4. La peculiarità della vicenda in esame, ben chiara ad entrambe le parti in causa è rappresentata dalla circostanza che per il calcolo degli incentivi per gli interventi svolti conformemente al D.lgs 163/2006 e s.m.i. non poteva applicarsi il regolamento predisposto per l'attuazione degli incentivi previsti esclusivamente dalla L. n. 109/04.
5. Venendo al primo motivo di appello, circa l'errata pronuncia sul difetto di giurisdizione del g.o. adito, per giungere a ritenere la fondatezza del relativo gravame - prima di passare ad esaminare il merito della vicenda in esame
(essendo stato abrogato, dall'art.3 comma 26, lett. m, del Dlgs 149/2022, a decorrere dal 30 giugno 2023, l'art.353 c.p.c.)- è sufficiente osservare che in
7 ordine al diritto al risarcimento danni avanzato dal ricorrente conseguente all'inottemperanze all'obbligo incombente sull'Amministrazione previsto dalla
D.Lgs 163/2006 di adottare il relativo regolamento attuativo in materia di incentivi, la Suprema Corte di Cassazione ha già avuto modo di specificare che
“Tali obblighi dell'amministrazione sono previsti in relazione a rapporti di lavoro in corso con i propri dipendenti;
essi, pertanto, trovano la loro correlazione in un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva spettante ai dipendenti specificatamente indicati dalla norma” (Cass. Civ.
13384/2004).
5.1 Nel caso di specie l'insorgenza o meno del diritto soggettivo di natura retributiva ex art. 92, comma 5, D.Lgs 163/2006 (cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro,
Sentenza 10222/2020; Cass. Civ. Ord. 3779/2012) è riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente con il Comune di . Controparte_1
5.1.1 Rileva in particolare questa Corte che, ai sensi dell'art. 63, comma 1
D.Lgs 165/2001, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro c.d. “non contrattualizzate” di cui al comma 4 sono devolute al Giudice Ordinario, in funzione del Giudice del lavoro ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. (cfr. ampania, Napoli, Sentenza n. 516/2018). CP_3
5.2 In altri termini la controversia spetta alla cognizione del Giudice
Ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, assumendo la pretesa azionata consistenza di diritto soggettivo ricadente nell'ambito di un rapporto di lavoro con un'amministrazione pubblica” (in senso conforme anche
[...]
Sentenza n. 2305/2014; CP_4 CP_5 Controparte_4 CP_5
Sentenza n. 3632/2015).
6. Ritenuta la propria giurisdizione e passando, a questo punto, all'esame del merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
8 6.1 La difesa dell'Amministrazione Pubblica esclude il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennizzo di cui è causa asserendo la necessità di un regolamento di ripartizione dell'incentivo e l'inutilizzabilità del regolamento adottato sulla base delle previgenti disposizioni di legge (cfr.§.1.4); che, quindi, una volta venuta meno la norma primaria, l'Ente avrebbe dovuto adottare una nuova regolamentazione in attuazione della normativa sopravvenuta, come, invece, non era avvenuto.
7. Orbene, la Suprema Corte è stata più volte chiamata a pronunciarsi su questioni inerenti la natura, i limiti oggettivi e soggettivi, i presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto a percepire l'incentivo di progettazione, disciplinato, dapprima, dall'art. 18 della legge n. 109/1994, più volte modificato dal legislatore, quindi dall'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 ed, infine, dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che in luogo dei "corrispettivi ed incentivi per la progettazione" ha previsto gli "incentivi per funzioni tecniche".
7.1. Per la ricostruzione del quadro normativo (cfr. Cass. n. 13937/2017 e, più di recente, Cass. n. 2284/2019) si rinvia a quanto già sopra esposto (cfr. ut supra §§ 2 e ss.)
7.2 Tenuto conto, quindi, delle innumerevoli modifiche al dettato normativo intervenute nel tempo, risulta necessario individuare quale delle disposizioni normative sia effettivamente applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame.
7.3 Orbene, le attività per le quali è chiesto il compenso sono state pacificamente svolte, in parte, nella vigenza del d.lgs 163/2006 nella sua originaria formulazione, in parte, in quella introdotta dagli artt. 13 e 13 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge n. 114/2014 ed in parte con riferimento all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016.
9. Così ricostruita la cornice normativa di riferimento, va, in primo luogo, ribadita l'impossibilità - tra le parti non controversa - di riconoscere in via
9 diretta, in favore del ricorrente, il compenso incentivante ex art. 92 del d.lgs
163/2006 pur in assenza di apposito regolamento di attuazione ovvero sulla base del regolamento approvato nel 2001 ex art. 18 della l. 109 del 1994 (cfr. deliberazione Comunale n. 238 del 13.12.2001, v.§1.2).
10. Va a questo punto ribadito che è circostanza pacifica tra le parti che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs del 2006 non sia stato emanato alcun regolamento di attuazione e tale è la motivazione per la quale l'Amministrazione comunale ha negato il riconoscimento degli emolumenti.
10.1 In ordine a tale specifico profilo appare, innanzitutto, utile rammentare che, nella materia in oggetto, il legislatore ha derogato alla disciplina generale del trattamento accessorio dettata dal d.lgs. n. 165/2001. Ha, infatti, previsto, in una logica premiale ed al fine di valorizzare le professionalità esistenti all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, un compenso ulteriore da attribuire, secondo le modalità stabilite dalle diverse versioni della norma succedutesi nel tempo, al personale impegnato nelle attività di progettazione interna agli enti oltre che in quelle di esecuzione dei lavori pubblici.
11. Quanto alla natura dell'emolumento ed ai presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto, la giurisprudenza della Suprema Corte, valorizzando la ratio della disposizione, è ormai costante nell'affermare che l'incentivo ha carattere retributivo (Cass. n. 21398/2019) ma, poiché il legislatore ha rimesso dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e, successivamente, alla potestà regolamentare attribuita alle Amministrazioni la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata non dalla sola prestazione dell'attività incentivata bensì anche dall'adozione del regolamento in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle Amministrazioni appaltanti (v., da ultimo, Cass. n. 10222 del
28/05/2020, nonché, Cass. n. 13937/2017, Cass. n. 3779/2012, Cass. n.
13384/2004).
10 11.1 Alla luce di tali principi – ai quali questa Corte ritiene di dare continuità - deve, senz'altro, escludersi che la retribuzione premiante possa riconoscersi in assenza di apposito regolamento, residuando, in tale evenienza, solo un'azione di tipo risarcitorio così come quella esercitata nel presente giudizio.
11.2 Ed, infatti, tale è la domanda avanzata dalla parte ricorrente che insta per il risarcimento, ex art. 1218 c.c., del danno asseritamente subìto nella sua sfera patrimoniale per effetto del mancato pagamento dei compensi accessori maturati sulle attività incentivate da lui effettivamente eseguite, dovuto al comportamento inadempiente della Amministrazione.
12. È incontestato che in luogo di adottare il regolamento attuativo di cui al
D.lgs 163/2006, e, a seguito di modifica della normativa legislativa, il relativo aggiornamento in tempi ragionevoli (Cass. Civ. n. 3779/2012), - in violazione dei principi di correttezza e di buona fede della P.A. - l'Amministrazione resistente era rimasta totalmente inerte.
deve concludersi per la responsabilità dell'Amministrazione che ha Parte_2
colpevolmente ritardato l'adozione del nuovo regolamento. Sia perché, quando finalmente lo ha adottato, ha “deciso” di non ricomprendervi gli incentivi già maturati e non ancora liquidati. Sia perché, in definitiva, ha lasciato prive di riferimenti decisionali le pratiche di incentivo sospese.
13. Tanto chiarito, noti i principi che governano il riparto degli oneri probatori in subiecta materia, era onere del ricorrente fornire prova in ordine a tutti gli elementi in fatto indispensabili per ritenere effettivamente verificatosi l'asserito danno (an) e la sua esatta consistenza ( quantum).
13.1 Ebbene, reputa questa Corte che, nel caso in esame, le deduzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, corroborate dalla documentazione versata in atti, risultino sufficientemente indicative quanto alla prospettazione degli elementi costitutivi della fattispecie.
11 13.2 Alla stregua di tutto quanto sopra esposto la domanda così come prospettata dalla parte ricorrente a titolo di responsabilità ex art. 1218 c.c. per l'inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle
Amministrazioni appaltanti in assenza di adozione del regolamento attuativo va, pertanto, accolta.
13.3. Ritenuta, quindi la responsabilità, evidentemente, di tipo “negoziale” ex art.1218 c.c. che fonda la pretesa risarcitoria azionata, per la quale non residuano questioni di giurisdizione, una volta correttamente perimetrata la domanda attorea ed individuati i profili di illegittimità da cui detta responsabilità scaturisce, non resta che procedere alla quantificazione del danno richiesto dall'originario ricorrente.
14. Ebbene, in ordine al quantum la Corte ritiene, in via meramente parametrica, come criterio di liquidazione del danno lamentato, in quanto certamente ragionevole ed equo, il regolamento attuativo del 2001.
14.1 Sul punto, invero, non sembra condivisibile l'aggancio, operato dalla
Difesa del ricorrente nel calcolo del dovuto, alla percentuale indicata nel
“regolamento” del 2020.
14.2 In coerenza argomentativa con l'iter motivazionale fin qui seguito, deve ritenersi che la conciliabilità sostanziale fra le disposizioni regolamentari del
2001 e la normativa succedutasi nel tempo fino all'entrata in vigore del D.L.vo del 2016 non attrae a sé la possibilità di una “rigenerazione automatica” delle aliquote percentili, con un'adeguazione automatica alla misura percentuale massima.
14.3 Ne consegue, calcolando la percentuale del regolamento attuativo citato, in via meramente parametrica, per ciascuna delle lavorazioni oggetto del presente giudizio, con riferimento al periodo dal 2011 al 2018 (essendo stato documentato il pagamento relativo agli interventi di cui alle determine del
2019; rientrando, tra l'altro, queste ultime nel fuoco del nuovo regolamento
12 del 2020), per una somma di euro € 12.486.94 (in luogo di quella richiesta di euro 15.226,94) - sia pure ridotta nella misura del 25%, per una somma finale pari a €. 9.365,20 - evincibile dalle stesse, dovendosi, in questa sede, procedere ad una valutazione necessariamente prognostico-probabilistica in merito alla circostanza che, effettivamente, in caso di regolare adozione del regolamento attuativo, le attività così come espletate dalla parte ricorrente sarebbero effettivamente rientrate nel novero di quelle “incentivabili” ed in quella medesima misura.
Va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di prescrizione formulata dall'amministrazione resistente, riproposta in questa sede, in quanto assorbita nella decisione impugnata.
Invero il termine decennale di prescrizione è stato interrotto da parte ricorrente con la richiesta del pagamento delle somme in ordine agli incentivi de quibus con nota del 9 luglio 2021 (cfr.artt.2946, 2218 c.c.)
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto consegue, in parziale accoglimento dell'appello la parziale riforma dell'impugnata sentenza nel senso che l
[...]
resistente va, conseguentemente, condannato al pagamento, in CP_2
favore dell'originario ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218
c.c., dell'importo di €. 9.365,20 oltre accessori di legge con decorrenza dalla data dell'atto di messa in mora al saldo effettivo.
È assorbita ogni ulteriore questiono sollevata dalle parti.
L'esito della lite, solo in parte favorevole alla parte ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura della metà delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
la restante parte segue la regola della soccombenza e si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando così provvede:
13 In parziale accoglimento dell'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenuta la giurisdizione, condanna il in Controparte_1
persona del suo Sindaco p.t., al pagamento, in favore di Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., dell'importo di €
[...]
9.365,20 oltre accessori di legge;
condanna il appellato al pagamento, nella Controparte_1
misura del 50%, delle spese processuali del giudizio del doppio grado di giudizio, che liquida, per tale misura ridotta, per il primo grado in € 1.347,50 per il secondo grado in €.1453,00 per compensi professionali oltre oneri di legge ed oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute con attribuzione ai Difensori dichiaratisi antistatari;
Così deciso in Napoli in data 15 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Vincenza Totaro
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott. Vincenza Totaro Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere rel. Dott. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 15 maggio 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1109/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
generalizzato in atti, Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Langella Giovanni e Del Gaudio Annarita
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco Controparte_1 legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti municipali Antonella Verde e Giuseppina Moccia
APPELLATO
OGGETTO: Impiego Pubblico Privatizzato. Personale Uffici Tecnici. Retribuzione accessoria. Mancata adozione regolamento attuativo del Dlgs.163/2006, art.92, c.
5. Compenso incentivante per progettazione di interventi e lavori nell'ambito di appalti pubblici. Mancata corresponsione. Risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come in atti
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante, , ha proposto tempestivo gravame Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, n.1452/2023, pubblicata il 02/11/2023, che aveva rigettato il ricorso e dichiarato il difetto di giurisdizione del g.o sulla domanda - promossa dal ricorrente, sulla premessa di aver ricoperto, nella qualità di funzionario tecnico, Cat. D/1, posizione finale D/6, numerosi incarichi rientranti nel novero delle attività incentivabili, ai sensi dell'art.18 legge
109/94 - di risarcimento del danno patrimoniale, ex art. 1218 c.c., asseritamente subìto per effetto del mancato pagamento dei compensi accessori conseguenti alla mancata adozione da parte dell'Amministrazione resistente della regolamentazione richiesta dall'entrata in vigore del D.lgs.
163/2006 per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n.50/2016, poi adottato per il periodo 2019-2020 con verbale di Giunta Comunale n.2 del 02/01/2020 per gli incarichi assunti dall'1/01/2019.
L'Appellante censura in questa sede la sentenza impugnata lamentando l'erroneità della pronuncia sotto il profilo dell'error in procedendo e in judicando laddove ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno conseguente alla mancata corresponsione del compenso incentivante per colpevole ritardo dell'Amministrazione circa l'adozione del regolamento conforme alla normativa in materia, richiamando tutto quanto dedotto ed eccepito in primo grado e concludendo per la riforma della sentenza e l'accoglimento dell'originaria domanda.
Si è costituito l' appellato che preliminarmente eccepita la Controparte_2
prescrizione dell'eventuale credito riconosciuto al ricorrente, ha nel merito resistito a quanto ex adverso dedotto ed eccepito chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
2 All'odierna udienza sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei limiti e termini di cui alla seguente motivazione.
1. È appena il caso di premettere che le circostanze dedotte in ricorso, pacifiche, incontestate, coperte da giudicato interno o documentate vanno
“escluse dal tema d'indagine” (cfr ex multis Cass. civ. sez. VI 20 dicembre 2016,
n.26395) e, pertanto, sono sottratte all'onere probatorio gravante su una delle parti.
1.1 Si deve, conseguentemente, sottolineare che è pacifico che il ricorrente,
assunto alle dipendenze dell'Amministrazione Parte_1
comunale del Comune di a far data dal 2.4.1979, e Controparte_1
successivamente collocato in quiescenza dal 01.06.2020 (per dimissioni cd.
“quota 100”), avesse rivestito la qualità di Istruttore Direttivo Tecnico, Cat.
D/1, posizione finale D/6.
1.2 E', del pari, incontestato che nell'ambito degli appalti per lavori pubblici aggiudicati dall'Amministrazione resistente, il , nella predetta qualità Parte_1
avesse ricoperto negli anni tra il 2011 e il 2019 numerosi incarichi rientranti nel novero delle attività incentivabili ai sensi dell'art. 18 L. 109/1994 e del relativo regolamento di ripartizione degli incentivi di cui alla delibera di Giunta
Comunale n. 238 del 13.12.2001 e, per quanto qui di specifico interesse, ai sensi dell'art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006 e s.m.i..
1.3. E' incontestato in primo grado, sulla base dell'ampia documentazione offerta dalla Difesa dell'originario ricorrente e senza che venissero offerti dalla
Difesa dell'Amministrazione resistente, concreti e specifici elementi di contrasto, che, il ME , nella sua qualità di funzionario tecnico Parte_1
3 dell'Amministrazione resistente, avesse compiutamente svolto nell'ambito di appalti per lavori pubblici banditi dall'Amministrazione gli incarichi di cui alle determine indicate a pag. 2 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
1.3.1 È presente agli atti la prova documentale dei suddetti incarichi, in alcun modo avversata dalla Difesa dell'Amministrazione resistente in primo grado, e riassunti nelle pagg.
8-14 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
1.3.2 Neppure è contestata la corretta esecuzione, da parte del ME
, degli incarichi formalmente affidatigli, rientranti nel novero di quelli Parte_1
suscettibili di “compenso incentivante”.
1.4 E' circostanza coperta da giudicato interno, quella secondo cui con riguardo alla vigenza del D.lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ente territoriale resistente non aveva mai adottato un proprio regolamento attuativo di ripartizione degli incentivi alla progettazione ai sensi appunto dell'art. 92 comma 5 e, successivamente dell'art. 93 comma 7 bis
D.lgs. 163/2006, successivo al regolamento di ripartizione degli incentivi attuativo dell'art.18 L. 109/1994, divenuto inefficace (è pacifico, invero, che la deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 13.12.2001 non potesse essere applicata per gli interventi svolti conformemente al D.lgs 163/2006 e al
D.Lgs. 50/2016 cd. codice degli appalti).
1.5 È, altresì, incontestato che l'Amministrazione resistente con nota prot.
34522 del 26/08/2014 aveva sospeso i pagamenti con la seguente motivazione
“in virtù dell'entrata in vigore, 19 agosto 2014, dell'art.13 bis DL 90 del 24/06/2014
(Gazz.Uff. 24.06.14 n.144), la regolamentazione della retribuzione integrativa afferente il
2% dei compensi per la progettazione è stata modificata…Per quanto detto le SS.VV. dispongano per l'adempimento delle procedure relative alla definizione degli stanziamenti derivanti dal 2% della progettazione e contestualmente predispongano l'afferente bozza di regolamento da portare in sede di contrattazione decentrata del personale, attesa della quale ogni pagamento deve essere sospeso”
4 1.5.1 Neppure è contestato l'accantonamento delle somme relative agli incentivi alla progettazione che afferivano ai lavori banditi in vigenza del
D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs. 50/2016
2. Sul piano normativo è utile evidenziare che l'art. 18, comma 1 L. 109/1994 che aveva introdotto il concetto di incentivo per la progettazione in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni impegnati nelle attività di progettazione e realizzazione di opere pubbliche recitava: “una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. …omissis”.
2.1 L'art. 18 come integrato dall'art.3, comma 29 L. 350/2003 è stato trasfuso nell'art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006 secondo cui: “una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7 è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
…omissis..”.
2.2 E' altresì pacifico che dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice degli
Appalti di cui al D.lgs. 50/2016, che abrogava il D.Lgs 163/2006 e introduceva gli “incentivi per funzioni tecniche” (riproducendo sostanzialmente le disposizione previgenti dell'art. 92 comma 5 e successivamente dell'art. 93 comma 7 bis D.lgs. 163/2006, salvo per l'espunzione dell'incentivo per la progettazione), l'Ente territoriale resistente
5 in attuazione dell'art. 113 comma 1 e seguenti del D.lgs. 50/2016, con
Deliberazione di Giunta n.2/2020 del 2.1.2020 aveva adottato il c.d. nuovo
“Regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche”, disciplinante il riparto degli incentivi per gli interventi a far data dall'1.1.2019.
2.3 La disciplina era stata, quindi, affidata al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici) che all'art. 113, rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”, ha riprodotto sostanzialmente le disposizioni previgenti consentendo, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture. In particolare, l'art. 113, comma 2, consente alle
Amministrazioni aggiudicatrici di destinare, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1, “ ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”. Tale fondo può essere finalizzato a premiare, esclusivamente, le funzioni, amministrative e tecniche, svolte dai dipendenti interni: “attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di R.U.P., di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico”.
2.3.1 Il successivo comma 3 della medesima disposizione estende la possibilità di erogare gli incentivi anche ai rispettivi “collaboratori”.
2.3.2 Inoltre lo stesso comma 3 prevede che l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 possa essere ripartito, per ciascun lavoro, servizio, fornitura, “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito
6 regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”, ai destinatari indicati al comma 2.
2.3.3 Il restante 20%, invece, va destinato secondo quanto prescritto dal successivo comma 4 (acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali all'uso di metodi elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
attivazione di tirocini formativi;
svolgimento di dottorati di ricerca;
etc.).
2.4 Anche quest'ultima norma ha subito un nuovo intervento legislativo (dopo quello avvenuto con il D.Lgs. 56/2017, ad opera, in particolare, della legge di
Bilancio 2018 (L. 205/2017), con il D.L. 32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”), convertito in L. 55/2019.
3. Così delineati gli elementi rilevanti di causa in fatto ed in diritto, è ora possibile delimitare il thema decidendum all'accertamento del diritto preteso dal dipendente al risarcimento del danno per effetto della mancata corresponsione del compenso incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs n.
163/2006 e ss m.i in favore del personale degli uffici tecnici per la progettazione di interventi e lavori nell'ambito di appalti pubblici, conseguente alla mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, del Regolamento
Attuativo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
4. La peculiarità della vicenda in esame, ben chiara ad entrambe le parti in causa è rappresentata dalla circostanza che per il calcolo degli incentivi per gli interventi svolti conformemente al D.lgs 163/2006 e s.m.i. non poteva applicarsi il regolamento predisposto per l'attuazione degli incentivi previsti esclusivamente dalla L. n. 109/04.
5. Venendo al primo motivo di appello, circa l'errata pronuncia sul difetto di giurisdizione del g.o. adito, per giungere a ritenere la fondatezza del relativo gravame - prima di passare ad esaminare il merito della vicenda in esame
(essendo stato abrogato, dall'art.3 comma 26, lett. m, del Dlgs 149/2022, a decorrere dal 30 giugno 2023, l'art.353 c.p.c.)- è sufficiente osservare che in
7 ordine al diritto al risarcimento danni avanzato dal ricorrente conseguente all'inottemperanze all'obbligo incombente sull'Amministrazione previsto dalla
D.Lgs 163/2006 di adottare il relativo regolamento attuativo in materia di incentivi, la Suprema Corte di Cassazione ha già avuto modo di specificare che
“Tali obblighi dell'amministrazione sono previsti in relazione a rapporti di lavoro in corso con i propri dipendenti;
essi, pertanto, trovano la loro correlazione in un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva spettante ai dipendenti specificatamente indicati dalla norma” (Cass. Civ.
13384/2004).
5.1 Nel caso di specie l'insorgenza o meno del diritto soggettivo di natura retributiva ex art. 92, comma 5, D.Lgs 163/2006 (cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro,
Sentenza 10222/2020; Cass. Civ. Ord. 3779/2012) è riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente con il Comune di . Controparte_1
5.1.1 Rileva in particolare questa Corte che, ai sensi dell'art. 63, comma 1
D.Lgs 165/2001, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro c.d. “non contrattualizzate” di cui al comma 4 sono devolute al Giudice Ordinario, in funzione del Giudice del lavoro ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. (cfr. ampania, Napoli, Sentenza n. 516/2018). CP_3
5.2 In altri termini la controversia spetta alla cognizione del Giudice
Ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, assumendo la pretesa azionata consistenza di diritto soggettivo ricadente nell'ambito di un rapporto di lavoro con un'amministrazione pubblica” (in senso conforme anche
[...]
Sentenza n. 2305/2014; CP_4 CP_5 Controparte_4 CP_5
Sentenza n. 3632/2015).
6. Ritenuta la propria giurisdizione e passando, a questo punto, all'esame del merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
8 6.1 La difesa dell'Amministrazione Pubblica esclude il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennizzo di cui è causa asserendo la necessità di un regolamento di ripartizione dell'incentivo e l'inutilizzabilità del regolamento adottato sulla base delle previgenti disposizioni di legge (cfr.§.1.4); che, quindi, una volta venuta meno la norma primaria, l'Ente avrebbe dovuto adottare una nuova regolamentazione in attuazione della normativa sopravvenuta, come, invece, non era avvenuto.
7. Orbene, la Suprema Corte è stata più volte chiamata a pronunciarsi su questioni inerenti la natura, i limiti oggettivi e soggettivi, i presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto a percepire l'incentivo di progettazione, disciplinato, dapprima, dall'art. 18 della legge n. 109/1994, più volte modificato dal legislatore, quindi dall'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 ed, infine, dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che in luogo dei "corrispettivi ed incentivi per la progettazione" ha previsto gli "incentivi per funzioni tecniche".
7.1. Per la ricostruzione del quadro normativo (cfr. Cass. n. 13937/2017 e, più di recente, Cass. n. 2284/2019) si rinvia a quanto già sopra esposto (cfr. ut supra §§ 2 e ss.)
7.2 Tenuto conto, quindi, delle innumerevoli modifiche al dettato normativo intervenute nel tempo, risulta necessario individuare quale delle disposizioni normative sia effettivamente applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame.
7.3 Orbene, le attività per le quali è chiesto il compenso sono state pacificamente svolte, in parte, nella vigenza del d.lgs 163/2006 nella sua originaria formulazione, in parte, in quella introdotta dagli artt. 13 e 13 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge n. 114/2014 ed in parte con riferimento all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016.
9. Così ricostruita la cornice normativa di riferimento, va, in primo luogo, ribadita l'impossibilità - tra le parti non controversa - di riconoscere in via
9 diretta, in favore del ricorrente, il compenso incentivante ex art. 92 del d.lgs
163/2006 pur in assenza di apposito regolamento di attuazione ovvero sulla base del regolamento approvato nel 2001 ex art. 18 della l. 109 del 1994 (cfr. deliberazione Comunale n. 238 del 13.12.2001, v.§1.2).
10. Va a questo punto ribadito che è circostanza pacifica tra le parti che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs del 2006 non sia stato emanato alcun regolamento di attuazione e tale è la motivazione per la quale l'Amministrazione comunale ha negato il riconoscimento degli emolumenti.
10.1 In ordine a tale specifico profilo appare, innanzitutto, utile rammentare che, nella materia in oggetto, il legislatore ha derogato alla disciplina generale del trattamento accessorio dettata dal d.lgs. n. 165/2001. Ha, infatti, previsto, in una logica premiale ed al fine di valorizzare le professionalità esistenti all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, un compenso ulteriore da attribuire, secondo le modalità stabilite dalle diverse versioni della norma succedutesi nel tempo, al personale impegnato nelle attività di progettazione interna agli enti oltre che in quelle di esecuzione dei lavori pubblici.
11. Quanto alla natura dell'emolumento ed ai presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto, la giurisprudenza della Suprema Corte, valorizzando la ratio della disposizione, è ormai costante nell'affermare che l'incentivo ha carattere retributivo (Cass. n. 21398/2019) ma, poiché il legislatore ha rimesso dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e, successivamente, alla potestà regolamentare attribuita alle Amministrazioni la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata non dalla sola prestazione dell'attività incentivata bensì anche dall'adozione del regolamento in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle Amministrazioni appaltanti (v., da ultimo, Cass. n. 10222 del
28/05/2020, nonché, Cass. n. 13937/2017, Cass. n. 3779/2012, Cass. n.
13384/2004).
10 11.1 Alla luce di tali principi – ai quali questa Corte ritiene di dare continuità - deve, senz'altro, escludersi che la retribuzione premiante possa riconoscersi in assenza di apposito regolamento, residuando, in tale evenienza, solo un'azione di tipo risarcitorio così come quella esercitata nel presente giudizio.
11.2 Ed, infatti, tale è la domanda avanzata dalla parte ricorrente che insta per il risarcimento, ex art. 1218 c.c., del danno asseritamente subìto nella sua sfera patrimoniale per effetto del mancato pagamento dei compensi accessori maturati sulle attività incentivate da lui effettivamente eseguite, dovuto al comportamento inadempiente della Amministrazione.
12. È incontestato che in luogo di adottare il regolamento attuativo di cui al
D.lgs 163/2006, e, a seguito di modifica della normativa legislativa, il relativo aggiornamento in tempi ragionevoli (Cass. Civ. n. 3779/2012), - in violazione dei principi di correttezza e di buona fede della P.A. - l'Amministrazione resistente era rimasta totalmente inerte.
deve concludersi per la responsabilità dell'Amministrazione che ha Parte_2
colpevolmente ritardato l'adozione del nuovo regolamento. Sia perché, quando finalmente lo ha adottato, ha “deciso” di non ricomprendervi gli incentivi già maturati e non ancora liquidati. Sia perché, in definitiva, ha lasciato prive di riferimenti decisionali le pratiche di incentivo sospese.
13. Tanto chiarito, noti i principi che governano il riparto degli oneri probatori in subiecta materia, era onere del ricorrente fornire prova in ordine a tutti gli elementi in fatto indispensabili per ritenere effettivamente verificatosi l'asserito danno (an) e la sua esatta consistenza ( quantum).
13.1 Ebbene, reputa questa Corte che, nel caso in esame, le deduzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, corroborate dalla documentazione versata in atti, risultino sufficientemente indicative quanto alla prospettazione degli elementi costitutivi della fattispecie.
11 13.2 Alla stregua di tutto quanto sopra esposto la domanda così come prospettata dalla parte ricorrente a titolo di responsabilità ex art. 1218 c.c. per l'inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle
Amministrazioni appaltanti in assenza di adozione del regolamento attuativo va, pertanto, accolta.
13.3. Ritenuta, quindi la responsabilità, evidentemente, di tipo “negoziale” ex art.1218 c.c. che fonda la pretesa risarcitoria azionata, per la quale non residuano questioni di giurisdizione, una volta correttamente perimetrata la domanda attorea ed individuati i profili di illegittimità da cui detta responsabilità scaturisce, non resta che procedere alla quantificazione del danno richiesto dall'originario ricorrente.
14. Ebbene, in ordine al quantum la Corte ritiene, in via meramente parametrica, come criterio di liquidazione del danno lamentato, in quanto certamente ragionevole ed equo, il regolamento attuativo del 2001.
14.1 Sul punto, invero, non sembra condivisibile l'aggancio, operato dalla
Difesa del ricorrente nel calcolo del dovuto, alla percentuale indicata nel
“regolamento” del 2020.
14.2 In coerenza argomentativa con l'iter motivazionale fin qui seguito, deve ritenersi che la conciliabilità sostanziale fra le disposizioni regolamentari del
2001 e la normativa succedutasi nel tempo fino all'entrata in vigore del D.L.vo del 2016 non attrae a sé la possibilità di una “rigenerazione automatica” delle aliquote percentili, con un'adeguazione automatica alla misura percentuale massima.
14.3 Ne consegue, calcolando la percentuale del regolamento attuativo citato, in via meramente parametrica, per ciascuna delle lavorazioni oggetto del presente giudizio, con riferimento al periodo dal 2011 al 2018 (essendo stato documentato il pagamento relativo agli interventi di cui alle determine del
2019; rientrando, tra l'altro, queste ultime nel fuoco del nuovo regolamento
12 del 2020), per una somma di euro € 12.486.94 (in luogo di quella richiesta di euro 15.226,94) - sia pure ridotta nella misura del 25%, per una somma finale pari a €. 9.365,20 - evincibile dalle stesse, dovendosi, in questa sede, procedere ad una valutazione necessariamente prognostico-probabilistica in merito alla circostanza che, effettivamente, in caso di regolare adozione del regolamento attuativo, le attività così come espletate dalla parte ricorrente sarebbero effettivamente rientrate nel novero di quelle “incentivabili” ed in quella medesima misura.
Va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di prescrizione formulata dall'amministrazione resistente, riproposta in questa sede, in quanto assorbita nella decisione impugnata.
Invero il termine decennale di prescrizione è stato interrotto da parte ricorrente con la richiesta del pagamento delle somme in ordine agli incentivi de quibus con nota del 9 luglio 2021 (cfr.artt.2946, 2218 c.c.)
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto consegue, in parziale accoglimento dell'appello la parziale riforma dell'impugnata sentenza nel senso che l
[...]
resistente va, conseguentemente, condannato al pagamento, in CP_2
favore dell'originario ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218
c.c., dell'importo di €. 9.365,20 oltre accessori di legge con decorrenza dalla data dell'atto di messa in mora al saldo effettivo.
È assorbita ogni ulteriore questiono sollevata dalle parti.
L'esito della lite, solo in parte favorevole alla parte ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura della metà delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
la restante parte segue la regola della soccombenza e si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando così provvede:
13 In parziale accoglimento dell'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenuta la giurisdizione, condanna il in Controparte_1
persona del suo Sindaco p.t., al pagamento, in favore di Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., dell'importo di €
[...]
9.365,20 oltre accessori di legge;
condanna il appellato al pagamento, nella Controparte_1
misura del 50%, delle spese processuali del giudizio del doppio grado di giudizio, che liquida, per tale misura ridotta, per il primo grado in € 1.347,50 per il secondo grado in €.1453,00 per compensi professionali oltre oneri di legge ed oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute con attribuzione ai Difensori dichiaratisi antistatari;
Così deciso in Napoli in data 15 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Vincenza Totaro
14