Articolo 20 della Legge 22 luglio 1966, n. 613
Articolo 19Articolo 21
Versione
27 agosto 1966
Art. 20.
I periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla presente legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' con quelli relativi ad altra attivita' autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
In favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione predetta:
a) alla data della domanda, per la pensione di invalidita';
b) al compimento dell'eta' prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria o, comunque, prima del perfezionamento del diritto ai sensi della presente legge, per la pensione di vecchiaia;
c) alla data del decesso, per il trattamento di pensione ai superstiti.
Entrata in vigore il 27 agosto 1966
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