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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/11/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa RI
ZO, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa all'esito del termine concesso per lo scambio di note ex art 127 ter cpc, promossa da:
Parte_1 con l'avv. INSALATA GIULIO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. CARACUTA ROSALBA e TU IA NA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe emarginata evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetta da malattia invalidante CP_1 di incontestata origine lavorativa con riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura solo del 4% quindi non indennizzabile, chiedendo la condanna dell' assicuratore CP_2 resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38, nella differente misura pari almeno al 9%.
L' si costituiva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza, come meglio CP_1 precisato nella memoria difensiva, assumendo la correttezza della valutazione già operata nella misura del 4%.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, spirati i termini per lo scambio di note ex art 127 ter cpc, il
Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
*** Nel caso di specie è incontestata la natura professionale della patologia.
Dunque, ricorrendo il presupposto fattuale legittimante in astratto l'accesso ai benefici richiesti, occorre esaminare l'entità e l'intensità degli esiti della malattia avuto riguardo alla domanda relativa all'elevazione della percentuale della rendita del lamentato danno biologico.
In particolare, deve essere accertato se l'entità dello stesso sia stata correttamente quantificata dall' in sede amministrativa o debba essere rivista in direzione dell'elevazione del grado CP_3 percentuale.
Il consulente nominato, dott. , dopo una dettagliata analisi delle condizioni di Persona_1 parte ricorrente ha risposto al quesito formulatogli come illustrato nella perizia resa alla quale integralmente si rimanda, così in parte argomentando: “La documentazione agli atti ha mostrato che la sig.ra ha presentato in data 22.03.23 domanda per il riconoscimento della Sindrome del Pt_1
Tunnel Carpale destro come malattia profes-sionale.L' ha riconosciuto la patologia come CP_1 professionale valutando la presenza di postumi del 4%.La ha richieso il riconoscimento di Pt_1 postumi del 9%. La è stata sottoposta ad intervento di liberazione del nervo mediano al polso Pt_1 destro in data 10.12.2018. L'esame obiettivo attuale ha mostrato un risultato clinico soddisfacente;
la cicatrice è appena visibi-le,i segni di Tinel e di sono negativi.Sono presenti una modesta Per_2 ipoestesia del 3° dito ed una sfumata ipotrofia dell'eminenza tenare senza alcun deficit muscolare.
La riferita ipoestesia al 5° dito non è da riferire ad una sofferenza del nervo mediano essendo la cute di tale dito nel territorio cutaneo del nervo ulnare e non del nervo mediano. La valutazione del grado di inabilità relativa alla sindrome del tunnel carpale è riportata dal cod. 163: esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità: fino a 7. Come riportato l'intervento eseguito nel dicembre 2018 ha dato un risultato soddisfacente;
l'esame obiettivo ha mostrato la persistenza solo di una sfumata ipotrofia dell'eminenza tenare senza deficit muscolari e di una lieve ipoestesia del 3° dito.Considerando che a sinistra non vi è alcun dato anamnestico nè obiettivo,ritengo che la valutazione del 4% sia del tutto equa.”
Lo stesso consulente ha quindi concluso: “Da quanto sopra detto ritengo di poter concludere che i postumi permanenti relativi alla malattia professionale,già riconosciuta dall siano CP_1 quantificabili al 4%.”
Avverso la relazione peritale, inviata pure in bozza alle parti in data 03.06.2025, pervenivano, in data
17.06.25, le sole note critiche del legale della ricorrente, pure dettagliatamente vagliate dal Ctu che, all'esito, rendeva la sua relazione definitiva confermandone contenuto e conclusioni siccome innanzi trascritte. La domanda non può, pertanto, esser accolta, avendo il ctu confermato che la menomazione complessiva dell'integrità psicofisica era stato correttamente quantificata da nella misura del CP_1
4%.
Orbene, ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto, attraverso un accurato esame clinico, in quanto correttamente argomentate ed immuni da vizi logici, scientifici o metodologici.
Deve pertanto respingersi il ricorso essendo congrua la valutazione operata da dichiararsi CP_1 irripetibili le spese di lite, vista la dichiarazione reddituale ex art 152 disp. Att. Cpc in atti e si condanna l' al pagamento delle spese di ctu CP_1
PQM
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili;
- condanna l' al pagamento delle spese di ctu, liquidate con separato atto. CP_1
Brindisi, 25/11/2025
Il Giudice
RI ZO