Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 6420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6420 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 532/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Teresa Canfora, presso il cui studio in Pozzuoli (NA) al C.so Umberto I n.193 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
[...]
[...]
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, Controparte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo rilasciato dall'
[...]
, con riferimento alla cartella di pagamento n. Controparte_2
071/2015/0050356739/000 dell'importo di € 61,65, afferente al mancato pagamento della tassa automobilistica elevata nell'anno 2010 dalla Controparte_1
Chiedeva l'annullamento della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione/decadenza successiva dei titoli esecutivi.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità Controparte_2 della opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, ex art. 100
c.p.c.
1
La non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 27281/2022, emessa in data 24.6.2022 e pubblicata in data 21.7.2022, il
Giudice di Pace di Napoli preliminarmente ammetteva la domanda qualificandola come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, 1° co, c.p.c., ritenendo che i motivi di opposizione fossero attinenti a vizi della procedura esecutiva.
Nel merito, accoglieva l'opposizione ed annullava la cartella di pagamento n.
071/2015/0050356739/000. Condannava, in solido, l' e Controparte_2 la al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
L ha proposto appello avverso la predetta sentenza, Controparte_2 reiterando le contestazioni già sollevate in primo grado, in particolare, il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. del giudice di prime cure trattandosi di crediti di natura tributaria, e l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c.
Ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello con declaratoria di inammissibilità della opposizione.
Il tutto con vittoria delle spese di giudizio, con distrazione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, e non si Controparte_1 Controparte_1 sono costituiti in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza di precisazioen delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è inammissibile.
L'art. 618 c.p.c. recita testualmente che: “Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto
l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.
Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.”
Orbene, la Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza del 26-06-2023, n. 18214 ha confermato il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui: “ai fini dell'operatività del cd. Principio dell'apparenza, è necessario che il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione meramente generica (Cass., sez. 3, 28/02/2006, n. 4507; Cass., sez. 3, 14/05/2007, n. 11012; Cass., sez. 2, 21/12/2009, n. 26919; Cass., sez. 6 - 2,
2 02/03/2012, n. 3338; Cass., sez. 3, 22/06/2016, n. 12872; Cass., sez. 6 - 3, 11/10/2017, n.
23901). Con la conseguenza che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizioni esecutive, la medesima è impugnabile con appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. Nel caso specifico, secondo quanto accertato dalla sentenza qui impugnata, il giudice a quo ha qualificato l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi, cosicché avverso la sentenza di primo grado avrebbe potuto essere proposto il ricorso per cassazione, e non l'appello, che deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile (ex multis: Cass., sez. 6 - 3, 10/12/2015, n.
24920; Cass., sez. 3, 15/10/2015, n. 20886; Cass., sez. 6 - 3, 17/08/2011, n. 17321;
Cass., sez. 6 - 3, 30/04/2011, n. 9591; Cass., sez. 3, 21/01/2011, n. 1402).”
Nel caso concreto di cui ci si occupa ed indipendentemente dal merito, per quanto emerge dalla sentenza gravata, va rilevato, senza alcun dubbio, che il giudice di prime cure abbia espressamente ammesso e qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, 1° co, c.p.c., e che, per tanto, avverso tale sentenza l' non avrebbe dovuto proporre ricorso in appello bensì Controparte_2 ricorso per cassazione (sul punto, si veda Cassazione civile sez. III, 24/11/2021,
n.36500).
Nella sentenza impugnata si legge invero: “la domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. L'opponente ha eccepito la mancata notificazione delle cartelle esattoriali, dunque, ha dedotto un vizio della procedura. Ebbene, trattandosi di opposizione al quomodo della procedura attivata dal concessionario, appare evidente che si verta in ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.”, nonché “Sulla specifica doglianza sollevata dall'opponente, che si concreta nella mancata e/o irrituale notificazione delle cartelle esattoriali delle somme iscritte a ruolo, va osservato che l'eccezione va ricondotta nell'ambito, come detto, dell'opposizione agli atti esecutivi che va proposta nel termine perentorio di giorni 20 dalla conoscenza dell'atto (art. 617 c.p.c.). In particolare, il secondo comma della norma processuale richiamata, statuisce che l'opposizione agli atti esecutivi si propone nel termine perentorio di giorni 20, a partire da quello in cui i singoli atti furono compiuti”.
Nel
PQM
il Giudice dispone, poi: “dichiara l'opposizione proposta da , Controparte_1 ammissibile, proponibile e procedibile e visto l'art. 617 cpc l'accoglie”.
Avverso tale qualificazione, inoltre, parte appellante non ha proposto espresso motivo di appello, limitandosi a contestare la decorrenza del termine di venti giorni entro il quale avrebbe dovuto essere proposta l'opposizione ritenuta tardiva.
Tanto premesso ed alla luce del soprarichiamato orientamento giurisprudenziale,
l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
3 La mancata costituzione degli appellati, consente di omettere qualunque pronuncia in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_1 Controparte_1
Napoli n. 27281/2022, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e della Controparte_1 Controparte_1
b) dichiara inammissibile l'appello;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, lì 25.6.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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