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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere A seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 3.7.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3261/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
C.F. , C.F. rappresentati e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 difesi dall'Avv. Paolo Galluccio (CF ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._3 studio legale sito in Aversa alla Via Giotto, 87 e che dichiara di voler ricevere comunicazioni ed avvisi al fax n. 081. e all'indirizzo di P.E.C. P.IVA_1 Email_1
-appellanti-
E
, in persona del Direttore Generale, Dott. con sede in Controparte_1 Controparte_2
, Via Unità Italiana n. 28, C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa congiuntamente e CP_1 P.IVA_2 disgiuntamente, dall'Avv. Daniela Lumaca (C.F. ) e dall'Avv.to Marina Ragozzino C.F._4
CF ( , elettivamente domiciliati presso la propria sede in , Via Unità Italiana C.F._5 CP_1
n. 28 e che dichiarano di voler ricevere avvisi e comunicazioni a mezzo all'indirizzo pec : Email_2
-appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3078/2024 del Tribunale Napoli Nord, depositata in Cancelleria in data 10.6.2024
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale atto depositato presso questa Corte gli odierni appellanti, dipendenti della CP_1 resistente, con qualifica di collaboratore professionale sanitario/infermiere e di operatore socio- sanitario e tecnico di radiologia ed in servizio presso il presidio ospedaliero di Aversa, proponevano tempestivo appello avverso la sentenza di cui all'oggetto con la quale era stata respinta la loro domanda volta al riconoscimento della retribuzione aggiuntiva, per il periodo a partire da gennaio 2017, dei 10 minuti da essi impiegati per vestirsi con il camice da lavoro prima di beggiare e di iniziare la prestazione lavorativa riconosciuta e dei 10 muniti occorrenti per la svestizione, successivi alla beggiatura, dopo avere formalmente terminato di lavorare. Censuravano la sentenza impugnata, che aveva male interpretato la contrattazione collettiva e il suo ambito temporale di applicazione nonché per aver attribuito valore decisivo ad una mera relazione del Direttore sanitario e per aver effettuato una erronea valutazione dell'onere probatorio.
Part Lamentavano che il primo Giudice non avesse considerato che l' onvenuta aveva solamente contestato che le operazioni di vestizione e svestizione non rientrassero nell'orario di lavoro, mentre non era in contestazione che essi fossero obbligati ad indossare la divisa, che la stessa andasse custodita nei locali aziendali e non si potesse portare a casa e nemmeno vi erano osservazioni sul tempo occorrente per eseguire le operazioni azionate.
Si dolevano che il Tribunale, poi, non avesse ammesso le richieste istruttorie articolate in ricorso,
immotivatamente ritenendole generiche e valutative.
Censuravano, ancora, l'argomentazione, contenuta nella sentenza impugnata, in ordine alla mancata prova dell'eterodirezione implicita o esplicita nell'esecuzione di dette operazioni, laddove era evidente che era la parte datoriale ad imporre quest'obbligo ed a stabilire il luogo, i tempi e i modi.
Concludevano, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si è costituita l' , resistendo all'appello. CP_3
All'esito della trattazione scritta la causa è stata decisa.
L'appello non è accoglibile sulle questioni di merito sollevate.
Oggetto del presente procedimento è il diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, cd. “tempo tuta”. Va rilevato che l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l.vo n. 66 del 2003, che ha recepito le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. La giurisprudenza sovranazionale ha ravvisato il fattore determinante per l'individuazione dell'orario nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonchè ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63).
2 Ne discende che affinchè un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo. La Suprema Corte, in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la vestizione/svestizione e, quindi, alla sussistenza del diritto della parte, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (Cass., Sez. Lav., 8.9.2006 n.19273). Ancor di recente la Cassazione (cfr. Cass., Sez. Lav., 31.8.2023 n. 25478) ha ricordato che nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio, c.d. "tempo tuta", costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo. E' stato anche puntualizzato che è escluso dal computo dell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per effettuare operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro che siano di carattere non necessario né strettamente obbligatorio, come avviene quando sia le attività di vestizione della tuta da lavoro sia quelle successive alla timbratura del cartellino non siano in alcun modo eterodirette, con riguardo tanto alle modalità quanto alle tempistiche, dal datore di lavoro ( Cass., Sez. Lav.
7.6.2012 n.9215) Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione “esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, CP_1 come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il CP_1 lavoro all'interno delle strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (così Cass., Sez. Lav., 11.2.2019 n. 3901) In altri termini, anche la natura degli indumenti può far implicitamente risalire all'eterodirezione, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass, Sez. Lav., 20.6.2019 n.16604). In tale contesto, la Suprema Corte riconosce l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora emerga con esattezza che sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Da ultimo la Suprema Corte, facendo mirabilmente una sintesi degli sviluppi normativo- giurisprudenziali, ha riepilogato che nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003-88-CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266-14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento.
3 In tale contesto, ha tuttavia concluso l'ultima la considerazione della natura Parte_4 dell'indumento deve correlarsi alla prova dell'effettivo esercizio del potere conformativo del datore di lavoro, con le modalità di tempo e di luogo richieste dalla parte datoriale per indossare detti indumenti (Cass., Sez. Lav., 7.5.2024 n. 12408). Alla luce di detti principi , reputa questa Corte che nel caso di specie non è stato assolto l'obbligo di esaustiva allegazione gravante su chi agisce in giudizio. I lavoratori, infatti, hanno dedotto di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, il tutto al di fuori del lasso temporale proprio del turno di lavoro, ma non hanno puntualizzano in ricorso l'esatta articolazione temporale dell'esecuzione della prestazione lavorativa, non comprendendosi l'articolazione dei turni lavorativi e in relazione a ciò non sono stati chiariti gli orari in cui si sarebbero eseguite le operazioni di vestizione/svestizione, al fine di esaminarli nella loro continuità con l'attività lavorativa. Non si tratta di elementi formali, perché soltanto collocando temporalmente, oltre che nello spazio, dette operazioni sarebbe possibile evincerne la sequenza fattuale atta a stabilire se esse si si siano compiute con regolarità e in assoluta successione con l'inizio e il fine turno. Se infatti poteva essere oggetto di attività istruttoria il profilo della successione temporale tra vestizione/svestizione e beggiatutra (le versioni delle parti divergono in ordine alla circostanza azionata, per la quale la vestizione avvenga prima di timbrare la presenza e la vestizione dopo), non è stato oggetto di richiesta istruttoria la circostanza dei tempi della vestizione/svestizione, se essa fosse libera, effettuabile anche ben prima o ben dopo la prestazione lavorativa e senza che il datore di lavoro controllasse una tale successione. E' possibile, magari, che le operazioni avvenissero in tempi diversi perché il lavoratore era libero nell'esecuzione, in quanto non controllato, o che le operazioni medesime venissero anticipate o posticipate perché, mancando un potere direttivo e/o di controllo in quella fase, il lavoratore adottasse modalità diverse prima di iniziare la prestazione in senso stretto (ad esempio, poteva arrivare sul luogo di lavoro molto prima, si vestiva con calma e poi andava a salutare dei colleghi oppure faceva una serie di telefonate, sistemava altre sue cose personali, etc.) o dopo averla terminata. Le circostanze oggetto dell'articolazione probatoria non contengono queste fondamentali Part specificazioni e la non contestazione dell' ttiene ai profili ovvi dell'obbligo di indossare il camice durante l'attività, mentre vengono espressamente contestate sia i tempi delle beggiature che il fatto che la fase della vestizione/svestizione sia stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o comunque rientranti nella sua sfera di controllo, anche solo potenziale, in ordine al come, al quando e ai limiti temporali dell'operazione. Peraltro, il fatto, dedotto nel ricorso introduttivo, della notevole distanza tra gli spogliatoi e il luogo di esecuzione della prestazione lavorativi, collocati su piani diversi, renderebbe ancora più pregante la prova, non articolata, che le operazioni preliminari e finali in discorso avvenissero in tempi definiti, quindi sotto il controllo, pur generale, del datore di lavoro, nel rispetto di determinate prescrizioni, quantomeno di ordine temporale. In altri termini, manca nella fattispecie al vaglio la deduzione e, quindi, la richiesta di prova che l'attività per cui è causa fosse eteroimposta, anche solo implicitamente, abbandonandosi il libello introduttivo a una descrizione del tutto generica, senza alcuna indicazione della procedura di vestizione e svestizione, ma soprattutto del soggetto preposto al controllo della stessa, con il relativo potere disciplinare. Più radicalmente, non emerge, perché non chiaramente definito nella stessa esposizione attorea, nelle fasi per cui è causa, l'obbligo del lavoratore, ripetutamente richiesto dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale sopra richiamata, di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno Trattasi di carenze assertive che elidono anche la possibilità di definire un'eterodirezione implicita, comunque ancorata alla prova dell'obbligo di modalità e di orario, sotto un controllo
4 almeno generale e potenziale della parte datoriale, nei termini esposti, e anche le richieste probatorie, di riflesso, risentono degli stessi limiti. Alcuna valenza presentano i rilievi effettuati dalla difesa dei lavoratori in ordine all'efficacia temporale della contrattazione collettiva, atteso che non risultano in concreto fissati tempi e modi per la vestizione/svestizione da parte datoriale per tutto il periodo oggetto di causa. La circostanza che il datore di lavoro abbia messo a disposizione dei lavoratori i servizi quali spogliatoi non è rilevante al fine della retribuzione del tempo impiegato per il loro utilizzo, quando da parte del datore di lavoro non esista alcuna imposizione sulla necessità dell'utilizzo di detti servizi né sulla modalità del loro utilizzo.
In mancanza di un ordine di servizio in tal senso resta infatti sempre in capo ai lavoratori la scelta dell'utilizzo i tali servizi (Cass. 1573/21che conferma il principio giurisprudenziale per il quale il
“c.d. tempo tuta” e cioè il tempo impiegato dal lavoratore per le operazioni di vestizione / svestizione della divisa di lavoro deve essere retribuito solo e soltanto se il datore di lavoro imponga precise modalità nell'esecuzione di tali operazioni).
In conclusione, reputa la Corte che, pur non essendo condivisibile la statuizione del Tribunale che ricava l'esistenza di una prassi da una mera relazione del Direttore Sanitario, manca nel caso in esame la prova del controllo datoriale dell'esatta esecuzione dell'obbligo degli operatori socio sanitari di indossare il camice aziendale. A quanto esposto consegue che l'appello va respinto e la sentenza confermata. In considerazione del carattere della decisione, basata su delicati profili in ordine alla deduzione e alla prova, appare equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del grado. Va, infine, dato atto ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello;dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit. , se dovuto.
Napoli 3.7.2025
IL PRESIDENTE EST. (dr. Anna Carla Catalano)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere A seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 3.7.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3261/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
C.F. , C.F. rappresentati e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 difesi dall'Avv. Paolo Galluccio (CF ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._3 studio legale sito in Aversa alla Via Giotto, 87 e che dichiara di voler ricevere comunicazioni ed avvisi al fax n. 081. e all'indirizzo di P.E.C. P.IVA_1 Email_1
-appellanti-
E
, in persona del Direttore Generale, Dott. con sede in Controparte_1 Controparte_2
, Via Unità Italiana n. 28, C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa congiuntamente e CP_1 P.IVA_2 disgiuntamente, dall'Avv. Daniela Lumaca (C.F. ) e dall'Avv.to Marina Ragozzino C.F._4
CF ( , elettivamente domiciliati presso la propria sede in , Via Unità Italiana C.F._5 CP_1
n. 28 e che dichiarano di voler ricevere avvisi e comunicazioni a mezzo all'indirizzo pec : Email_2
-appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3078/2024 del Tribunale Napoli Nord, depositata in Cancelleria in data 10.6.2024
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale atto depositato presso questa Corte gli odierni appellanti, dipendenti della CP_1 resistente, con qualifica di collaboratore professionale sanitario/infermiere e di operatore socio- sanitario e tecnico di radiologia ed in servizio presso il presidio ospedaliero di Aversa, proponevano tempestivo appello avverso la sentenza di cui all'oggetto con la quale era stata respinta la loro domanda volta al riconoscimento della retribuzione aggiuntiva, per il periodo a partire da gennaio 2017, dei 10 minuti da essi impiegati per vestirsi con il camice da lavoro prima di beggiare e di iniziare la prestazione lavorativa riconosciuta e dei 10 muniti occorrenti per la svestizione, successivi alla beggiatura, dopo avere formalmente terminato di lavorare. Censuravano la sentenza impugnata, che aveva male interpretato la contrattazione collettiva e il suo ambito temporale di applicazione nonché per aver attribuito valore decisivo ad una mera relazione del Direttore sanitario e per aver effettuato una erronea valutazione dell'onere probatorio.
Part Lamentavano che il primo Giudice non avesse considerato che l' onvenuta aveva solamente contestato che le operazioni di vestizione e svestizione non rientrassero nell'orario di lavoro, mentre non era in contestazione che essi fossero obbligati ad indossare la divisa, che la stessa andasse custodita nei locali aziendali e non si potesse portare a casa e nemmeno vi erano osservazioni sul tempo occorrente per eseguire le operazioni azionate.
Si dolevano che il Tribunale, poi, non avesse ammesso le richieste istruttorie articolate in ricorso,
immotivatamente ritenendole generiche e valutative.
Censuravano, ancora, l'argomentazione, contenuta nella sentenza impugnata, in ordine alla mancata prova dell'eterodirezione implicita o esplicita nell'esecuzione di dette operazioni, laddove era evidente che era la parte datoriale ad imporre quest'obbligo ed a stabilire il luogo, i tempi e i modi.
Concludevano, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si è costituita l' , resistendo all'appello. CP_3
All'esito della trattazione scritta la causa è stata decisa.
L'appello non è accoglibile sulle questioni di merito sollevate.
Oggetto del presente procedimento è il diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, cd. “tempo tuta”. Va rilevato che l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l.vo n. 66 del 2003, che ha recepito le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. La giurisprudenza sovranazionale ha ravvisato il fattore determinante per l'individuazione dell'orario nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonchè ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63).
2 Ne discende che affinchè un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo. La Suprema Corte, in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la vestizione/svestizione e, quindi, alla sussistenza del diritto della parte, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (Cass., Sez. Lav., 8.9.2006 n.19273). Ancor di recente la Cassazione (cfr. Cass., Sez. Lav., 31.8.2023 n. 25478) ha ricordato che nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio, c.d. "tempo tuta", costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo. E' stato anche puntualizzato che è escluso dal computo dell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per effettuare operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro che siano di carattere non necessario né strettamente obbligatorio, come avviene quando sia le attività di vestizione della tuta da lavoro sia quelle successive alla timbratura del cartellino non siano in alcun modo eterodirette, con riguardo tanto alle modalità quanto alle tempistiche, dal datore di lavoro ( Cass., Sez. Lav.
7.6.2012 n.9215) Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione “esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, CP_1 come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il CP_1 lavoro all'interno delle strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (così Cass., Sez. Lav., 11.2.2019 n. 3901) In altri termini, anche la natura degli indumenti può far implicitamente risalire all'eterodirezione, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass, Sez. Lav., 20.6.2019 n.16604). In tale contesto, la Suprema Corte riconosce l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora emerga con esattezza che sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Da ultimo la Suprema Corte, facendo mirabilmente una sintesi degli sviluppi normativo- giurisprudenziali, ha riepilogato che nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003-88-CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266-14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento.
3 In tale contesto, ha tuttavia concluso l'ultima la considerazione della natura Parte_4 dell'indumento deve correlarsi alla prova dell'effettivo esercizio del potere conformativo del datore di lavoro, con le modalità di tempo e di luogo richieste dalla parte datoriale per indossare detti indumenti (Cass., Sez. Lav., 7.5.2024 n. 12408). Alla luce di detti principi , reputa questa Corte che nel caso di specie non è stato assolto l'obbligo di esaustiva allegazione gravante su chi agisce in giudizio. I lavoratori, infatti, hanno dedotto di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, il tutto al di fuori del lasso temporale proprio del turno di lavoro, ma non hanno puntualizzano in ricorso l'esatta articolazione temporale dell'esecuzione della prestazione lavorativa, non comprendendosi l'articolazione dei turni lavorativi e in relazione a ciò non sono stati chiariti gli orari in cui si sarebbero eseguite le operazioni di vestizione/svestizione, al fine di esaminarli nella loro continuità con l'attività lavorativa. Non si tratta di elementi formali, perché soltanto collocando temporalmente, oltre che nello spazio, dette operazioni sarebbe possibile evincerne la sequenza fattuale atta a stabilire se esse si si siano compiute con regolarità e in assoluta successione con l'inizio e il fine turno. Se infatti poteva essere oggetto di attività istruttoria il profilo della successione temporale tra vestizione/svestizione e beggiatutra (le versioni delle parti divergono in ordine alla circostanza azionata, per la quale la vestizione avvenga prima di timbrare la presenza e la vestizione dopo), non è stato oggetto di richiesta istruttoria la circostanza dei tempi della vestizione/svestizione, se essa fosse libera, effettuabile anche ben prima o ben dopo la prestazione lavorativa e senza che il datore di lavoro controllasse una tale successione. E' possibile, magari, che le operazioni avvenissero in tempi diversi perché il lavoratore era libero nell'esecuzione, in quanto non controllato, o che le operazioni medesime venissero anticipate o posticipate perché, mancando un potere direttivo e/o di controllo in quella fase, il lavoratore adottasse modalità diverse prima di iniziare la prestazione in senso stretto (ad esempio, poteva arrivare sul luogo di lavoro molto prima, si vestiva con calma e poi andava a salutare dei colleghi oppure faceva una serie di telefonate, sistemava altre sue cose personali, etc.) o dopo averla terminata. Le circostanze oggetto dell'articolazione probatoria non contengono queste fondamentali Part specificazioni e la non contestazione dell' ttiene ai profili ovvi dell'obbligo di indossare il camice durante l'attività, mentre vengono espressamente contestate sia i tempi delle beggiature che il fatto che la fase della vestizione/svestizione sia stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o comunque rientranti nella sua sfera di controllo, anche solo potenziale, in ordine al come, al quando e ai limiti temporali dell'operazione. Peraltro, il fatto, dedotto nel ricorso introduttivo, della notevole distanza tra gli spogliatoi e il luogo di esecuzione della prestazione lavorativi, collocati su piani diversi, renderebbe ancora più pregante la prova, non articolata, che le operazioni preliminari e finali in discorso avvenissero in tempi definiti, quindi sotto il controllo, pur generale, del datore di lavoro, nel rispetto di determinate prescrizioni, quantomeno di ordine temporale. In altri termini, manca nella fattispecie al vaglio la deduzione e, quindi, la richiesta di prova che l'attività per cui è causa fosse eteroimposta, anche solo implicitamente, abbandonandosi il libello introduttivo a una descrizione del tutto generica, senza alcuna indicazione della procedura di vestizione e svestizione, ma soprattutto del soggetto preposto al controllo della stessa, con il relativo potere disciplinare. Più radicalmente, non emerge, perché non chiaramente definito nella stessa esposizione attorea, nelle fasi per cui è causa, l'obbligo del lavoratore, ripetutamente richiesto dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale sopra richiamata, di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno Trattasi di carenze assertive che elidono anche la possibilità di definire un'eterodirezione implicita, comunque ancorata alla prova dell'obbligo di modalità e di orario, sotto un controllo
4 almeno generale e potenziale della parte datoriale, nei termini esposti, e anche le richieste probatorie, di riflesso, risentono degli stessi limiti. Alcuna valenza presentano i rilievi effettuati dalla difesa dei lavoratori in ordine all'efficacia temporale della contrattazione collettiva, atteso che non risultano in concreto fissati tempi e modi per la vestizione/svestizione da parte datoriale per tutto il periodo oggetto di causa. La circostanza che il datore di lavoro abbia messo a disposizione dei lavoratori i servizi quali spogliatoi non è rilevante al fine della retribuzione del tempo impiegato per il loro utilizzo, quando da parte del datore di lavoro non esista alcuna imposizione sulla necessità dell'utilizzo di detti servizi né sulla modalità del loro utilizzo.
In mancanza di un ordine di servizio in tal senso resta infatti sempre in capo ai lavoratori la scelta dell'utilizzo i tali servizi (Cass. 1573/21che conferma il principio giurisprudenziale per il quale il
“c.d. tempo tuta” e cioè il tempo impiegato dal lavoratore per le operazioni di vestizione / svestizione della divisa di lavoro deve essere retribuito solo e soltanto se il datore di lavoro imponga precise modalità nell'esecuzione di tali operazioni).
In conclusione, reputa la Corte che, pur non essendo condivisibile la statuizione del Tribunale che ricava l'esistenza di una prassi da una mera relazione del Direttore Sanitario, manca nel caso in esame la prova del controllo datoriale dell'esatta esecuzione dell'obbligo degli operatori socio sanitari di indossare il camice aziendale. A quanto esposto consegue che l'appello va respinto e la sentenza confermata. In considerazione del carattere della decisione, basata su delicati profili in ordine alla deduzione e alla prova, appare equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del grado. Va, infine, dato atto ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello;dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit. , se dovuto.
Napoli 3.7.2025
IL PRESIDENTE EST. (dr. Anna Carla Catalano)
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