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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/09/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3897/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
in composizione monocratica nella persona del magistrato dott.ssa Patrizia FANTIN ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BUONAGUIDI VITTORIO
Opponente contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DE COroparte_1 P.IVA_2
LUCIA ANDREA
Parte opposta con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di
C.F. non in proprio ma in rappresentanza di COroparte_2 P.IVA_3 [...]
(C.F. ) e (C.F. , con il CP_3 P.IVA_4 COroparte_4 P.IVA_5 patrocinio dell'avv. DE LUCIA ANDREA
Terze Intervenute
*
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
pagina 1 di 6 All'udienza del 10.07.2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Conclusioni per l'opponente: come precisate nella comparsa conclusionale, non avendo depositato foglio di precisazione delle conclusioni.
“IN VIA PRINCIPALE
accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore opposto a procedere per via esecutiva in quanto sprovvisto di un valido ed efficace titolo esecutivo ai fini del rilascio dell'immobile oggetto di contesa e/o per l'improcedibilità dell'azione esecutiva stante
l'ammissione dell'opponente alla composizione negoziata della crisi d'impresa e la vigenza di misure protettive confermate dal Tribunale;
per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e/o l'improcedibilità dell'esecuzione promossa da CP_1
(o suoi aventi causa) nei confronti di per il rilascio dell'immobile sito in Lentate
[...] Parte_1
Sul Seveso al Viale Brianza n. 34/B;
condannare l'opposto al risarcimento dei danni patiti dall'opponente, anche ai sensi dell'art.
96 c.p.c., da quantificare e liquidare nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
*
Conclusioni per l'opposta: come da foglio di precisazione delle conclusioni che qui si riportano:
“Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Voglia L'Ill.mo Signor Giudice
In via preliminare: respingere la richiesta di sospensione della presente procedura esecutiva, in quanto non ne sussistono i presupposti di legge, come sopra dedotti e motivati;
In via principale e nel merito: respingere l'opposizione all'esecuzione promossa da in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni sopra argomentate ed esposte;
Con vittoria di spese e compensi professionali e fatto espressamente salvo ogni altro diritto o ragione di .” CP_5
*
Conclusioni per parte intervenuta: come da comparsa costitutiva e qui riportate, non avendo depositato foglio di precisazione delle conclusioni
“Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Voglia L'Ill.mo Signor Giudice
In via preliminare: respingere la richiesta di sospensione della presente procedura esecutiva, in quanto non ne sussistono i presupposti di legge, come sopra dedotti e motivati;
In via principale e nel merito: respingere l'opposizione all'esecuzione promossa da in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni sopra argomentate ed esposte;
pagina 2 di 6 Con vittoria di spese e compensi professionali e fatto espressamente salvo ogni altro diritto o ragione di e, quindi, delle sue cessionarie e CP_5 COroparte_3 CP_4
[...]
*
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 27.05.2024,
[...]
(per brevità ) conveniva qui in giudizio Parte_1 Parte_1 [...] CO
(per brevità ) per sentir accertata, previa sospensione del titolo COroparte_1 esecutivo, “l'inesistenza del diritto del creditore opposto a procedere per via esecutiva in quanto sprovvisto di un valido ed efficace titolo esecutivo ai fini del rilascio dell'immobile oggetto di contesa” e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dell'esecuzione promossa nei propri confronti per il rilascio dell'immobile sito in Lentate Sul Seveso al Viale Brianza n. 34/B ;
A sostegno dell'opposizione deduceva quanto segue i. il su indicato immobile le era stato concesso in locazione finanziaria (leasing) da Banca di CO Legnano S.p.A. ora (a seguito di successive fusioni), con contratto n. 20890731, stipulato in data 19.06.2009;
ii. in corrispettivo del contratto di locazione finanziaria, si impegnava a versare un Parte_1 canone complessivo di € 2.701.382,66 oltre I.V.A., suddiviso in n. 240 versamenti mensili;
CO iii. con scrittura privata in data 17.05.2018, veniva sottoscritto tra e un Parte_1
"atto integrativo al contratto di locazione finanziaria n. 40890731/1" in base al quale le parti prorogavano, a far data dall'01.05.2017, la durata del contratto, da 240 mesi a 301 mesi, rideterminando altresì il corrispettivo complessivo del contratto di locazione finanziaria in complessivi € 2.935.812,10 oltre I.V.A. con conseguente rimodulazione delle mensilità del canone sempre a far data dall'01.05.2017; CO iv. nonostante le successive plurime richieste avanzate da a , al fine di Parte_1 rimodulare le rate di leasing, la stessa non concedeva ulteriori proroghe, sennonché in data
04.10.2023 la creditrice aveva intimato la risoluzione del contratto di leasing de quo;
v. l'impossibilità di di onorare con tempestività gli impegni assunti andava letta Parte_1 anche alla luce delle condotte illecite della banca, la quale, come evidenziato nella perizia econometrica versata in atti sub doc. 3, aveva tenuto una condotta usuraria tale da consentirle di incassare importi non dovuti e che, pertanto, dovranno perfino essere restituiti, inoltre il contratto di leasing conteneva anche una serie di criticità anch'esse ben evidenziate nella perizia e riportate a pgg. 14-16 dell'atto di citazione;
pagina 3 di 6 CO vi. aveva altresì ottenuto una sentenza emessa da questo Tribunale in data 23.04.2024 di risoluzione del contrato di leasing e di condanna al rilascio dell'immobile da parte della utilizzatrice, determinando, così la definitiva estinzione del contratto de quo e pertanto
“l'accertamento incorporato nel titolo esecutivo non è più idoneo a fondare l'esecuzione oggi promossa e dovrà essere dichiarato inefficace ai fini del rilascio dell'immobile invocato dalla banca”.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle su riportate conclusioni.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale, contestata ogni avversa deduzione e produzione, chiedeva il rigetto dell'opposizione sostenendo, al riguardo, che:
i. l'opponente aveva già proposto nel giudizio conclusosi con sentenza di questo Tribunale emessa in data 23.04.2024 n. 1310/2024, divenuta definitiva per mancata impugnazione, le medesime eccezioni e doglianze introdotte con il presente giudizio;
ii. le eccezioni sollevate da controparte in questa sede non potevano in alcun modo rappresentare elementi emersi successivamente alla formazione del titolo;
iii. prive di qualsiasi valenza se non temerarie oltrechè oscure erano poi le eccezioni secondo cui l'intervenuta emissione del suindicato titolo esecutivo avrebbe comportato la definitiva estinzione del contratto di leasing con la conseguenza che l'accertamento incorporato nel titolo esecutivo non era più idoneo a fondare l'esecuzione.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Con atto depositato il 16.05.2025 spiega intervento ex art. 111 c.p.c. , quale COroparte_2 procuratrice sia di sia di cessionarie rispettivamente, dei COroparte_6 COroparte_4 crediti, degli immobili e dei rapporti giuridici originariamente vantati da nei COroparte_5 confronti di facendo proprie le domande, eccezioni, deduzioni e istanze già Pt_1 Parte_1 CO formulate dall'opposta .
Rigettata con ordinanza riservata del 18.11.2024 la richiesta di sospensione del titolo e stante la mancanza di istanze istruttorie, atteso il deposito unicamente della memoria ex art. 171 ter c.p.c.
n.1 e peraltro da parte della sola parte opposta, questo giudicante fissava ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. l'udienza del 10.07.2025, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. ed a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
*
L'opposizione è infondata per i motivi di seguito esposti.
Come già affermato con l'ordinanza riservata del 18.11.2024, il titolo esecutivo e costituito dalla sentenza n. 1310/2024 pronunciata da questo Tribunale in data 23.04.2024, divenuta definitiva per mancata impugnazione da parte dell'odierna opponente, la quale ha accertato pagina 4 di 6 l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing ed ha condannato alla riconsegna Parte_1 dell'immobile.
Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione (cfr. ex multis Cass. ordinanza n.22090/2021).
Nel caso in esame le contestazioni mosse dall'opponente sono sostanzialmente le medesime proposte nel giudizio che si è concluso con la citata sentenza che e sono comunque afferenti alla formazione del titolo e pertanto non configurano quei fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa verificatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo che consentono la proposizione dell'opposizione esecutiva.
Pertanto le asserite “gravi nullità del contratto di leasing” dovevano essere accertate nell'ambito del giudizio conclusosi con la summenzionata sentenza o comunque in sede d'appello, rimedio che l'opponente non ha inteso coltivare con le conseguenti preclusioni sopra indicate, atteso che il titolo si è formato in via definitiva ed è quindi valido ed efficace ed alcuna contestazione circa la presenza di vizi formali dello stesso è stata eccepita da . Parte_1
Il Giudice investito dell' opposizione all' esecuzione non può, infatti, effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo diretto ad inficiarne l'efficacia sulla base di deduzioni ed eccezioni che andavano formulate nel processo nel cui contesto si è formato, dovendo limitarsi esclusivamente a verificarne la validità ed esistenza, in modo da poter stabilire se esso costituisca effettivamente il fondamento della preannunciata o incardinata esecuzione forzata o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione.
Considerato altresì che, come già affermato nell'ordinanza del 18.11.2024, quanto dedotto dall'opponete e precisamente che “l'accertamento incorporato nel titolo esecutivo non è più idoneo
a fondare l'esecuzione oggi promossa e dovrà essere dichiarato inefficace ai fini del rilascio dell'immobile invocato dalla banca” appare di difficile comprensione in quanto , CP_1 come correttamente eccepito, non ha chiesto l'adempimento del contratto ma dell'obbligo in capo all'utilizzatore di riconsegnare il bene a seguito della risoluzione contrattuale, come accertato nella sentenza la quale ha condannato l'opponente “a rilasciare, libero di persone e cose, in favore di il bene immobile sito in Lentante sul Seveso, viale Brianza n. 34/B,” e tanto è COroparte_5 stato precettato.
Quanto poi alla domanda formulata con istanza depositata il 13.11.2024 e ribadita in sede di comparsa conclusionale di “l'improcedibilità dell'azione esecutiva stante l'ammissione dell'opponente alla composizione negoziata della crisi d'impresa e la vigenza di misure protettive pagina 5 di 6 confermate dal Tribunale”, va da un lato rilevato che la procedura di composizione negoziata della crisi attivata dall'opponente e la temporanea conferma delle relative misure protettive non costituiscono, stante il tenore dell'art. 18 CCII, ragione ostativa per la prosecuzione e trattazione degli ordinari giudizi civili di accertamento (quali sono quelli di opposizione all'esecuzione o di opposizione a decreto ingiuntivo), né determina alcuna improcedibilità e/o sospensione degli stessi;
dall'altro come, già osservato dal giudice della composizione negoziata, non si ravvisa quale sia la ratio della richiesta, essendo il presente giudizio promosso dallo stesso opponete e quindi nell'interesse dello stesso.
Per le esposte ragioni l'opposizione va rigettata.
Le spese processuali – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate, come da dispositivo che segue in favore della parte opposta in applicazione del DM 55/2014 e succ. modificazioni, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della bassa complessità e dell'attività effettivamente svolta (deposito della sola prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.; assenza di attività istruttoria).
Va invece disposta la compensazione delle spese nei confronti delle intervenute, stante l'intervento volontario avvenuto in corso di causa (precisamente il 16.05.2025) ed avendo le stesse svolto le medesime difese dell'opposta e con medesimo difensore.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente a rifondere a le spese di giudizio COroparte_1 liquidate in complessivi Euro 6.713,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA., CPA e spese successive.
- compensa integralmente le spese di lite tra l'opponete e le parti intervenute.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Monza il 13.09.2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Fantin
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
in composizione monocratica nella persona del magistrato dott.ssa Patrizia FANTIN ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BUONAGUIDI VITTORIO
Opponente contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DE COroparte_1 P.IVA_2
LUCIA ANDREA
Parte opposta con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di
C.F. non in proprio ma in rappresentanza di COroparte_2 P.IVA_3 [...]
(C.F. ) e (C.F. , con il CP_3 P.IVA_4 COroparte_4 P.IVA_5 patrocinio dell'avv. DE LUCIA ANDREA
Terze Intervenute
*
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
pagina 1 di 6 All'udienza del 10.07.2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Conclusioni per l'opponente: come precisate nella comparsa conclusionale, non avendo depositato foglio di precisazione delle conclusioni.
“IN VIA PRINCIPALE
accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore opposto a procedere per via esecutiva in quanto sprovvisto di un valido ed efficace titolo esecutivo ai fini del rilascio dell'immobile oggetto di contesa e/o per l'improcedibilità dell'azione esecutiva stante
l'ammissione dell'opponente alla composizione negoziata della crisi d'impresa e la vigenza di misure protettive confermate dal Tribunale;
per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e/o l'improcedibilità dell'esecuzione promossa da CP_1
(o suoi aventi causa) nei confronti di per il rilascio dell'immobile sito in Lentate
[...] Parte_1
Sul Seveso al Viale Brianza n. 34/B;
condannare l'opposto al risarcimento dei danni patiti dall'opponente, anche ai sensi dell'art.
96 c.p.c., da quantificare e liquidare nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
*
Conclusioni per l'opposta: come da foglio di precisazione delle conclusioni che qui si riportano:
“Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Voglia L'Ill.mo Signor Giudice
In via preliminare: respingere la richiesta di sospensione della presente procedura esecutiva, in quanto non ne sussistono i presupposti di legge, come sopra dedotti e motivati;
In via principale e nel merito: respingere l'opposizione all'esecuzione promossa da in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni sopra argomentate ed esposte;
Con vittoria di spese e compensi professionali e fatto espressamente salvo ogni altro diritto o ragione di .” CP_5
*
Conclusioni per parte intervenuta: come da comparsa costitutiva e qui riportate, non avendo depositato foglio di precisazione delle conclusioni
“Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Voglia L'Ill.mo Signor Giudice
In via preliminare: respingere la richiesta di sospensione della presente procedura esecutiva, in quanto non ne sussistono i presupposti di legge, come sopra dedotti e motivati;
In via principale e nel merito: respingere l'opposizione all'esecuzione promossa da in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni sopra argomentate ed esposte;
pagina 2 di 6 Con vittoria di spese e compensi professionali e fatto espressamente salvo ogni altro diritto o ragione di e, quindi, delle sue cessionarie e CP_5 COroparte_3 CP_4
[...]
*
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 27.05.2024,
[...]
(per brevità ) conveniva qui in giudizio Parte_1 Parte_1 [...] CO
(per brevità ) per sentir accertata, previa sospensione del titolo COroparte_1 esecutivo, “l'inesistenza del diritto del creditore opposto a procedere per via esecutiva in quanto sprovvisto di un valido ed efficace titolo esecutivo ai fini del rilascio dell'immobile oggetto di contesa” e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dell'esecuzione promossa nei propri confronti per il rilascio dell'immobile sito in Lentate Sul Seveso al Viale Brianza n. 34/B ;
A sostegno dell'opposizione deduceva quanto segue i. il su indicato immobile le era stato concesso in locazione finanziaria (leasing) da Banca di CO Legnano S.p.A. ora (a seguito di successive fusioni), con contratto n. 20890731, stipulato in data 19.06.2009;
ii. in corrispettivo del contratto di locazione finanziaria, si impegnava a versare un Parte_1 canone complessivo di € 2.701.382,66 oltre I.V.A., suddiviso in n. 240 versamenti mensili;
CO iii. con scrittura privata in data 17.05.2018, veniva sottoscritto tra e un Parte_1
"atto integrativo al contratto di locazione finanziaria n. 40890731/1" in base al quale le parti prorogavano, a far data dall'01.05.2017, la durata del contratto, da 240 mesi a 301 mesi, rideterminando altresì il corrispettivo complessivo del contratto di locazione finanziaria in complessivi € 2.935.812,10 oltre I.V.A. con conseguente rimodulazione delle mensilità del canone sempre a far data dall'01.05.2017; CO iv. nonostante le successive plurime richieste avanzate da a , al fine di Parte_1 rimodulare le rate di leasing, la stessa non concedeva ulteriori proroghe, sennonché in data
04.10.2023 la creditrice aveva intimato la risoluzione del contratto di leasing de quo;
v. l'impossibilità di di onorare con tempestività gli impegni assunti andava letta Parte_1 anche alla luce delle condotte illecite della banca, la quale, come evidenziato nella perizia econometrica versata in atti sub doc. 3, aveva tenuto una condotta usuraria tale da consentirle di incassare importi non dovuti e che, pertanto, dovranno perfino essere restituiti, inoltre il contratto di leasing conteneva anche una serie di criticità anch'esse ben evidenziate nella perizia e riportate a pgg. 14-16 dell'atto di citazione;
pagina 3 di 6 CO vi. aveva altresì ottenuto una sentenza emessa da questo Tribunale in data 23.04.2024 di risoluzione del contrato di leasing e di condanna al rilascio dell'immobile da parte della utilizzatrice, determinando, così la definitiva estinzione del contratto de quo e pertanto
“l'accertamento incorporato nel titolo esecutivo non è più idoneo a fondare l'esecuzione oggi promossa e dovrà essere dichiarato inefficace ai fini del rilascio dell'immobile invocato dalla banca”.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle su riportate conclusioni.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale, contestata ogni avversa deduzione e produzione, chiedeva il rigetto dell'opposizione sostenendo, al riguardo, che:
i. l'opponente aveva già proposto nel giudizio conclusosi con sentenza di questo Tribunale emessa in data 23.04.2024 n. 1310/2024, divenuta definitiva per mancata impugnazione, le medesime eccezioni e doglianze introdotte con il presente giudizio;
ii. le eccezioni sollevate da controparte in questa sede non potevano in alcun modo rappresentare elementi emersi successivamente alla formazione del titolo;
iii. prive di qualsiasi valenza se non temerarie oltrechè oscure erano poi le eccezioni secondo cui l'intervenuta emissione del suindicato titolo esecutivo avrebbe comportato la definitiva estinzione del contratto di leasing con la conseguenza che l'accertamento incorporato nel titolo esecutivo non era più idoneo a fondare l'esecuzione.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Con atto depositato il 16.05.2025 spiega intervento ex art. 111 c.p.c. , quale COroparte_2 procuratrice sia di sia di cessionarie rispettivamente, dei COroparte_6 COroparte_4 crediti, degli immobili e dei rapporti giuridici originariamente vantati da nei COroparte_5 confronti di facendo proprie le domande, eccezioni, deduzioni e istanze già Pt_1 Parte_1 CO formulate dall'opposta .
Rigettata con ordinanza riservata del 18.11.2024 la richiesta di sospensione del titolo e stante la mancanza di istanze istruttorie, atteso il deposito unicamente della memoria ex art. 171 ter c.p.c.
n.1 e peraltro da parte della sola parte opposta, questo giudicante fissava ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. l'udienza del 10.07.2025, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. ed a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
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L'opposizione è infondata per i motivi di seguito esposti.
Come già affermato con l'ordinanza riservata del 18.11.2024, il titolo esecutivo e costituito dalla sentenza n. 1310/2024 pronunciata da questo Tribunale in data 23.04.2024, divenuta definitiva per mancata impugnazione da parte dell'odierna opponente, la quale ha accertato pagina 4 di 6 l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing ed ha condannato alla riconsegna Parte_1 dell'immobile.
Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione (cfr. ex multis Cass. ordinanza n.22090/2021).
Nel caso in esame le contestazioni mosse dall'opponente sono sostanzialmente le medesime proposte nel giudizio che si è concluso con la citata sentenza che e sono comunque afferenti alla formazione del titolo e pertanto non configurano quei fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa verificatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo che consentono la proposizione dell'opposizione esecutiva.
Pertanto le asserite “gravi nullità del contratto di leasing” dovevano essere accertate nell'ambito del giudizio conclusosi con la summenzionata sentenza o comunque in sede d'appello, rimedio che l'opponente non ha inteso coltivare con le conseguenti preclusioni sopra indicate, atteso che il titolo si è formato in via definitiva ed è quindi valido ed efficace ed alcuna contestazione circa la presenza di vizi formali dello stesso è stata eccepita da . Parte_1
Il Giudice investito dell' opposizione all' esecuzione non può, infatti, effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo diretto ad inficiarne l'efficacia sulla base di deduzioni ed eccezioni che andavano formulate nel processo nel cui contesto si è formato, dovendo limitarsi esclusivamente a verificarne la validità ed esistenza, in modo da poter stabilire se esso costituisca effettivamente il fondamento della preannunciata o incardinata esecuzione forzata o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione.
Considerato altresì che, come già affermato nell'ordinanza del 18.11.2024, quanto dedotto dall'opponete e precisamente che “l'accertamento incorporato nel titolo esecutivo non è più idoneo
a fondare l'esecuzione oggi promossa e dovrà essere dichiarato inefficace ai fini del rilascio dell'immobile invocato dalla banca” appare di difficile comprensione in quanto , CP_1 come correttamente eccepito, non ha chiesto l'adempimento del contratto ma dell'obbligo in capo all'utilizzatore di riconsegnare il bene a seguito della risoluzione contrattuale, come accertato nella sentenza la quale ha condannato l'opponente “a rilasciare, libero di persone e cose, in favore di il bene immobile sito in Lentante sul Seveso, viale Brianza n. 34/B,” e tanto è COroparte_5 stato precettato.
Quanto poi alla domanda formulata con istanza depositata il 13.11.2024 e ribadita in sede di comparsa conclusionale di “l'improcedibilità dell'azione esecutiva stante l'ammissione dell'opponente alla composizione negoziata della crisi d'impresa e la vigenza di misure protettive pagina 5 di 6 confermate dal Tribunale”, va da un lato rilevato che la procedura di composizione negoziata della crisi attivata dall'opponente e la temporanea conferma delle relative misure protettive non costituiscono, stante il tenore dell'art. 18 CCII, ragione ostativa per la prosecuzione e trattazione degli ordinari giudizi civili di accertamento (quali sono quelli di opposizione all'esecuzione o di opposizione a decreto ingiuntivo), né determina alcuna improcedibilità e/o sospensione degli stessi;
dall'altro come, già osservato dal giudice della composizione negoziata, non si ravvisa quale sia la ratio della richiesta, essendo il presente giudizio promosso dallo stesso opponete e quindi nell'interesse dello stesso.
Per le esposte ragioni l'opposizione va rigettata.
Le spese processuali – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate, come da dispositivo che segue in favore della parte opposta in applicazione del DM 55/2014 e succ. modificazioni, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della bassa complessità e dell'attività effettivamente svolta (deposito della sola prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.; assenza di attività istruttoria).
Va invece disposta la compensazione delle spese nei confronti delle intervenute, stante l'intervento volontario avvenuto in corso di causa (precisamente il 16.05.2025) ed avendo le stesse svolto le medesime difese dell'opposta e con medesimo difensore.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente a rifondere a le spese di giudizio COroparte_1 liquidate in complessivi Euro 6.713,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA., CPA e spese successive.
- compensa integralmente le spese di lite tra l'opponete e le parti intervenute.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Monza il 13.09.2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Fantin
pagina 6 di 6