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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Rossella Atzeni Presidente
Giovanna Cannata Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 123/2023 promossa da:
e per essa , quale mandataria con Parte_1 Parte_2
rappresentanza di , Parte_3 quest'ultima quale mandataria di rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Giovanni Simone del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Via Gabrio Serbelloni 4, per mandato in atti
PARTE APPELLANTE
contro
rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Turci e CP_1
Guglielmo Bonacchi ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Ceccardi 4/30, per mandato in atti
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: nel merito:
- riformare la Sentenza n. 594/2022, resa dal Tribunale Civile di Savona in data
29.06.2022, pubblicata in pari data e non notificata, nella parte in cui qualifica il contratto di fidejussione specifica sottoscritto dalla sig.ra come omnibus; CP_1
1 - riformare la Sentenza n. 594/2022, resa dal Tribunale Civile di Savona in data
29.06.2022, pubblicata in pari data e non notificata, nella parte in cui dichiara la nullità parziale del contratto di fidejussione specifica per violazione della normativa antitrust;
- riformare la Sentenza n. 594/2022, resa dal Tribunale Civile di Savona in data
29.06.2022, pubblicata in pari data e non notificata, nella parte in cui dichiara la decadenza della fidejussione, ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
- riformare la Sentenza n. 594/2022, resa dal Tribunale Civile di Savona in data
29.06.2022, pubblicata in pari data e non notificata, nella parte in cui dispone la condanna della convenuta opposta in primo grado a rifondere alla sig.ra CP_1
le spese di lite;
[...]
- condannare l'odierna appellata alla rifusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, in favore dell'appellante.
Con ossequio.
PARTE APPELLATA:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e/o difesa respinta e disattesa, contestata ogni eventuale nuova domanda ex adverso proposta:
- Dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque infondato l'atto di appello di
/ e conseguentemente confermare la Parte_2 Parte_1
sentenza di primo grado n. 594/2022 emessa dal Tribunale di Savona oggi qui impugnata per tutti i motivi gradatamente esposti dall'appellata in narrativa e/o per qualunque altro motivo ex lege meglio ritenuto dalla Corte Ecc.ma.
Vinte spese e competenze di giudizio.
***
Il presente giudizio trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1016/2020, RG.
3055/2020, emesso in data 17.12.2020 e corretto in data 14.01.2021, ritualmente notificato, con il quale il Tribunale di Savona ha ingiunto ad Parte_4
, nonché ai signori e , il
[...] Parte_5 Parte_6
pagamento della somma di € 297.451,82 ed alla sig.ra - fideiussore CP_1
2 - la minor somma di €.200.000,00, oltre interessi moratori come da domanda ed oltre ad €.4.185,00 per compensi, € 634,00 per esborsi, oltre rimborso 15% spese generali, IVA 22% se dovuta, c.p.a. 4% ed oltre alle successive occorrende.
L'importo ingiunto trae origine dal rapporto di conto corrente n. 20208 intrattenuto da (già presso la Filiale di Varazze (SV) Parte_4 Pt_4 dell'allora poi incorporata in Controparte_2 Controparte_3
assistito dalle fideiussioni omnibus prestate da e
[...] Parte_5 Pt_6
, sino alla concorrenza di €.750.000,00 e dalla fideiussione sullo scoperto
[...]
di conto corrente n. 20208 prestata dalla sig.ra sino alla concorrenza CP_1
di €.200.000,00.
Con atto di citazione la sig.ra ha proposto opposizione avverso il CP_1
citato decreto ingiuntivo, chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare illegittimo, nullo e/o annullato e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n°1016/2020 (R.G. n° 3045/2020) in data 15-17.12.2020 emesso dal Tribunale di Savona, in persona del Giudice Unico Dott. E. Tagliasacchi, come rettificato con decreto di correzione di errore materiale in data 11-14.01.2021 del medesimo Giudice, e comunque revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge e, in particolare dichiarando nulla essere dovuto dalla opponente CP_1
alla convenuta in opposizione nella spiegata qualità,
[...] Parte_2
per le pretese dalla stessa monitoriamente azionate, mandando conseguentemente assolta la predetta opponente da ogni e qualsiasi avversaria pretesa e con ogni altra conseguenziale pronuncia”
Con la sentenza n. 594/2022 del 29.06.2022 il Tribunale di Savona ha accolto l'opposizione spiegata dalla sig.ra revocando conseguentemente il CP_1
decreto ingiuntivo n. 1016/2020, RG. 3055/2020 emesso dal Tribunale di Savona.
Il Tribunale dichiarava la nullità della fideiussione prestata dalla sig.ra che CP_1
qualificava come omnibus, nonché la decadenza, in quanto non era stata provata l'interruzione del termine decadenziale da parte della CP_4
la sentenza di primo grado propone appello , che
[...] Pt_1 Pt_1
svolge quattro motivi d'appello.
3 1° MOTIVO: l'errata qualificazione del contratto di fidejussione specifica
L'appellante individua le differenze tra i due diversi tipi di fideiussione, specificando che per fideiussione omnibus si intende quella fideiussione che è
“estesa (…) a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, la cui validità è peraltro, subordinata, ai sensi dell'art. 1938 c.c., al fatto che vi sia la precisazione dell'importo massimo garantito” (Cass.Civ. n. 2492 del 31 gennaio 2017, in . Per converso, le fideiussioni specifiche Email_1 sono quelle che “si riferiscono alla garanzia di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fidejussione,
e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia” (Trib. Milano, Sentenza n.
7015 del 6 settembre 2022, in dirittobancario.it).
Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, secondo l'appellante, la e la sig.ra avrebbero sottoscritto un contratto di garanzia che Pt_3 CP_1
avrebbe tutte le caratteristiche di una fideiussione specifica in quanto la garante sarebbe chiamata a rispondere non per tutti i rapporti obbligatori facenti capo alla debitrice principale, ma specificatamente per lo scoperto del conto corrente n. 20208 derivante da due aperture di credito entrambe valide sino a revoca dell'importo di €
50.000,00 ed € 141.000,00.
2° MOTIVO: l'asserita nullità parziale del contratto di fidejussione specifica per violazione della normativa antitrust
L'odierna appellante lamenta che il Tribunale di Savona avrebbe errato nel giudicare nulle le clausole corrispondenti agli art. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003 censurato dalla NC d'TA con il provvedimento n. 55 del 2005.
L'appellante precisa di partire dal presupposto censurato con il primo motivo secondo cui il contratto sottoscritto dalla sig.ra sarebbe una CP_1
fideiussione specifica, rilasciata a garanzia dello scoperto di conto corrente n.
20208; la NC d'TA con il provvedimento del 2005 ha inteso censurare le clausole 2, 6 e 8 del modello ABI del 2003 dettato per i contratti di fideiussione omnibus, a seguito di un'istruttoria protrattasi tra gli anni 2003 e 2005.
4 Tale provvedimento non sarebbe applicabile alle c.d. fideiussioni specifiche, quale l'appellante ritiene sia quella sottoscritta dalla signora in quanto CP_1
“l'accertamento della NC d'TA, (…) ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fidejussioni omnibus senza investire il settore delle fidejussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (Vedi Corte d'Appello di Milano, la quale afferma che il provvedimento della NC d'TA fa “esplicito ed univoco riferimento esclusivamente allo schema della fidejussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, e non è automaticamente estensibile alle fidejussioni specifiche attesa la diversa tipologia e finalità che connota e distingue le due figure di contratto di garanzia e stante la necessità di tutelare il cliente/utente dal rischio di posizioni predominanti ed anticoncorrenziali nel caso di rilascio di garanzie aperte ed omnicomprensive cd. omnibus volte a garantire a tutte le obbligazioni contratte dal debitore, presenti ed anche quelle future” (App. Milano, Sentenza n. 3082 del
04.10.2022, in dirittobancario.it)”. L'appellante sostiene che, in ogni caso, non potrebbero essere dichiarate nulle le clausole corrispondenti agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI censurato in quanto con la sentenza a Sezioni Unite n. 41996/2021 la
Corte di Cassazione nulla ha disposto in merito ad un'estensione dell'ambito temporale delle nullità delle clausole dei contratti a valle, con la conseguenza che siffatta astratta nullità dovrà essere circoscritta ai contratti sottoscritti nel periodo oggetto di istruttoria da parte di NC d'TA (2002 – 2005), tra cui non rientrerebbe quello oggetto di causa.
3° MOTIVO: la dichiarata decadenza della fidejussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., in violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'appellante lamenta che il Giudice di primo grado, pur non essendo stata avanzata dall'opponente una specifica domanda sul punto, ha dichiarato la liberazione della sig.ra dagli obblighi derivanti dal contratto di fideiussione in conseguenza CP_1 all'accertata nullità parziale della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. prevista dal detto contratto. L'opponente (e odierna appellata) non avrebbe formulato alcuna speci- fica domanda volta alla dichiarazione né di nullità parziale del contratto di fideiussione,
5 né di decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. Il giudice sarebbe incorso in un vizio della decisione in violazione della regola prevista dall'art. 112 c.p.c. che san- cisce la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
4° MOTIVO: la condanna alle spese di lite
L'odierna appellante chiede un nuovo regolamento delle spese processuali, in relazione al giudizio di primo e secondo grado, con riguardo all'esito complessivo della lite.
L'appellata si costituiva in giudizio e chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza ed il rigetto del gravame;
la difesa della signora contestava le argomentazioni avverse ed CP_1
insisteva per la nullità della garanzia personale per violazione dell'art. 1956 c.c. - Principi di correttezza e buona fede rilevando che dal momento della sottoscrizione della fideius-
Cont sione (16/3/2012), la non avrebbe mai comunicato lo stato di debenza della società per cui la stessa aveva prestato fideiussione e avrebbe omesso di informare che il debito contratto dalla stava aumentando di anno in anno, pur in presenza della Parte_4 clausola di cui all'art. 5 comma 3 della fideiussione che prevede: “Indipendentemente da quanto disposto dal precedente comma 2, la NC comunica al fideiussore – nei limiti e alle condizioni ivi previsti – le medesime informazioni con cadenza annuale in forma scritta all'ultimo indirizzo comunicato.” (doc. n. 9 controparte).
La Corte fissava udienza al 4/7//2024 per la precisazione delle conclusioni;
le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
****
La Corte esamina congiuntamente il primo ed il secondo motivo d'appello e li respinge in quanto infondati.
La fideiussione rilasciata dalla signora in data 16/3/2012 deve essere CP_1 qualificata quale “omnibus”, come già ritenuto dal primo giudice e nonostante la differente denominazione indicata sul frontespizio del documento, unilateralmente predisposto dalla
NC, come “Fidejussione specifica garanzia n. 000151059”. Difatti, nel contratto (all. doc. 9 al fascicolo monitorio) è chiaramente indicato che la garanzia è prestata sino all'importo di €. 200.000,00 di “tutte” le operazioni bancarie effettuate in relazione al conto
6 corrente bancario n. 20208 e, dunque, non con riferimento ad una singola posizione, ma a indeterminate operazioni, quali devono ritenersi quelle relative al conto corrente.
Inoltre, come già ritenuto dal Tribunale, la fideiussione in questione presenta lo stesso contenuto e le medesime caratteristiche delle fideiussioni “omnibus” stipulate secondo lo schema ABI del 2003 e ritenute lesive della concorrenza dalla NC d'TA con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in quanto contrastanti con le disposizioni della
Legge n. 287/1990 (Legge Antitrust). Le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono più volte pronunciate sancendo che la fideiussione che riproduca lo schema fideiussorio dall'ABI è parzialmente nulla per le clausole riproduttive di quello schema: quindi, devono considerarsi nulle le clausole corrispondenti agli articoli 2, 6 ed 8 come censurate dal provvedimento n. 55 del 2005 della NC d'TA, con conseguente dichiarazione di nullità parziale del contratto e delle relative condizioni equivalenti (cfr. Cassazione Sez. Unite, sentenza n. 41994 del 30.12.2021“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli
artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai
sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole
che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata…”).
Tra le clausole ritenute lesive – e per quanto sopra affette da nullità - risulta quella che deroga al primo comma dell'art. 1957 c.c. secondo cui “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”; secondo la norma, la mancata attivazione positiva del creditore nei confronti dell'obbligato principale nel termine di sei mesi comporta la decadenza da ogni azione nei confronti del fideiussore, che si intende così liberato. In virtù della nullità della clausola contrattuale che deroga all'art. 1957 c.c. deve ritenersi applicabile alla fattispecie la decadenza della fideiussione nel caso di decorso del termine di sei mesi indicato dalla norma.
La Corte esamina il terzo motivo d'appello e lo respinge in quanto infondato.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, secondo cui la signora non CP_1
avrebbe eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c., con la conseguenza che il primo giudice avrebbe deciso ultra petita, deve prendersi atto che detta eccezione ha costituito preciso ed
7 esplicito motivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierna appellata.
Precisamente, alla pagina 16 della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'odierna appellata intitola, in grassetto “4. Sulla nullità parziale delle clausole sanzionate e conseguente eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. “, sviluppando nel corpo dell'atto le argomentazioni a supporto dell'eccezione, che deve ritenersi ritualmente sollevata. Il decreto ingiuntivo oggetto di causa è stato richiesto dall'istituto bancario nel 2020 e notificato il 15/2/2021; ai fini dell'accertamento della data di insorgenza del credito,
l'istante ha prodotto un estratto conto che quantifica il debito finale della società alla data del 20/1/2017; non risulta mai inviato un sollecito scritto al debitore e/o comunicazioni alla signora In assenza di produzioni o argomentazioni e giustificazioni di segno CP_1
contrario, deve concludersi che la ha iniziato l'azione di recupero del credito solo Pt_3
con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo provvedimento in data
15/2/2021, a fronte di un credito accertato e definito almeno a far data dal 20/1/2017, come risulta dell'estratto conto agli atti e confermato dall'intervenuta cessione del credito nel medesimo periodo, e, quindi, ben oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. A fronte dell'eccezione ritualmente proposta dall'opponente, la creditrice opposta non ha provato di avere avanzato le proprie istanze nei confronti del debitore principale entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
L'appello deve pertanto essere respinto, con integrale conferma dell'appellata sentenza.
SPESE DEL GIUDIZIO
All'esito del gravame consegue la condanna della parte appellante soccombente al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, secondo i principi dell'art. 91
c.p.c.. Le spese si liquidano secondo i parametri medi - minimi per la fase istruttoria - di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore di € 200.000,00 ricompreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, tenuto conto delle questioni trattate e dell'impegno profuso dal legale.
E precisamente,
1.Fase di studio € 2.977,00;
2. Fase introduttiva € 1.911,00;
3. Fase istruttoria/trattazione € 2.163,00;
8 3. Fase decisionale € 5.103,00 ;
Totale € 12.154,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in ma- teria di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente respinto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Respinge l'appello proposto da e per essa Parte_1 Parte_2
nella sua qualità, avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 594/2022 del
[...]
29/6/2022 e pubblicata in pari data, che conferma integralmente;
- Dichiara tenuta e condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata CP_1 le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 12.154,00 per
[...] compensi professionali, oltre rimborso forf 15%, iva e cpa;
- Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 7 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
9
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Rossella Atzeni Presidente
Giovanna Cannata Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 123/2023 promossa da:
e per essa , quale mandataria con Parte_1 Parte_2
rappresentanza di , Parte_3 quest'ultima quale mandataria di rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Giovanni Simone del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Via Gabrio Serbelloni 4, per mandato in atti
PARTE APPELLANTE
contro
rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Turci e CP_1
Guglielmo Bonacchi ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Ceccardi 4/30, per mandato in atti
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: nel merito:
- riformare la Sentenza n. 594/2022, resa dal Tribunale Civile di Savona in data
29.06.2022, pubblicata in pari data e non notificata, nella parte in cui qualifica il contratto di fidejussione specifica sottoscritto dalla sig.ra come omnibus; CP_1
1 - riformare la Sentenza n. 594/2022, resa dal Tribunale Civile di Savona in data
29.06.2022, pubblicata in pari data e non notificata, nella parte in cui dichiara la nullità parziale del contratto di fidejussione specifica per violazione della normativa antitrust;
- riformare la Sentenza n. 594/2022, resa dal Tribunale Civile di Savona in data
29.06.2022, pubblicata in pari data e non notificata, nella parte in cui dichiara la decadenza della fidejussione, ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
- riformare la Sentenza n. 594/2022, resa dal Tribunale Civile di Savona in data
29.06.2022, pubblicata in pari data e non notificata, nella parte in cui dispone la condanna della convenuta opposta in primo grado a rifondere alla sig.ra CP_1
le spese di lite;
[...]
- condannare l'odierna appellata alla rifusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, in favore dell'appellante.
Con ossequio.
PARTE APPELLATA:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e/o difesa respinta e disattesa, contestata ogni eventuale nuova domanda ex adverso proposta:
- Dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque infondato l'atto di appello di
/ e conseguentemente confermare la Parte_2 Parte_1
sentenza di primo grado n. 594/2022 emessa dal Tribunale di Savona oggi qui impugnata per tutti i motivi gradatamente esposti dall'appellata in narrativa e/o per qualunque altro motivo ex lege meglio ritenuto dalla Corte Ecc.ma.
Vinte spese e competenze di giudizio.
***
Il presente giudizio trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1016/2020, RG.
3055/2020, emesso in data 17.12.2020 e corretto in data 14.01.2021, ritualmente notificato, con il quale il Tribunale di Savona ha ingiunto ad Parte_4
, nonché ai signori e , il
[...] Parte_5 Parte_6
pagamento della somma di € 297.451,82 ed alla sig.ra - fideiussore CP_1
2 - la minor somma di €.200.000,00, oltre interessi moratori come da domanda ed oltre ad €.4.185,00 per compensi, € 634,00 per esborsi, oltre rimborso 15% spese generali, IVA 22% se dovuta, c.p.a. 4% ed oltre alle successive occorrende.
L'importo ingiunto trae origine dal rapporto di conto corrente n. 20208 intrattenuto da (già presso la Filiale di Varazze (SV) Parte_4 Pt_4 dell'allora poi incorporata in Controparte_2 Controparte_3
assistito dalle fideiussioni omnibus prestate da e
[...] Parte_5 Pt_6
, sino alla concorrenza di €.750.000,00 e dalla fideiussione sullo scoperto
[...]
di conto corrente n. 20208 prestata dalla sig.ra sino alla concorrenza CP_1
di €.200.000,00.
Con atto di citazione la sig.ra ha proposto opposizione avverso il CP_1
citato decreto ingiuntivo, chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare illegittimo, nullo e/o annullato e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n°1016/2020 (R.G. n° 3045/2020) in data 15-17.12.2020 emesso dal Tribunale di Savona, in persona del Giudice Unico Dott. E. Tagliasacchi, come rettificato con decreto di correzione di errore materiale in data 11-14.01.2021 del medesimo Giudice, e comunque revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge e, in particolare dichiarando nulla essere dovuto dalla opponente CP_1
alla convenuta in opposizione nella spiegata qualità,
[...] Parte_2
per le pretese dalla stessa monitoriamente azionate, mandando conseguentemente assolta la predetta opponente da ogni e qualsiasi avversaria pretesa e con ogni altra conseguenziale pronuncia”
Con la sentenza n. 594/2022 del 29.06.2022 il Tribunale di Savona ha accolto l'opposizione spiegata dalla sig.ra revocando conseguentemente il CP_1
decreto ingiuntivo n. 1016/2020, RG. 3055/2020 emesso dal Tribunale di Savona.
Il Tribunale dichiarava la nullità della fideiussione prestata dalla sig.ra che CP_1
qualificava come omnibus, nonché la decadenza, in quanto non era stata provata l'interruzione del termine decadenziale da parte della CP_4
la sentenza di primo grado propone appello , che
[...] Pt_1 Pt_1
svolge quattro motivi d'appello.
3 1° MOTIVO: l'errata qualificazione del contratto di fidejussione specifica
L'appellante individua le differenze tra i due diversi tipi di fideiussione, specificando che per fideiussione omnibus si intende quella fideiussione che è
“estesa (…) a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, la cui validità è peraltro, subordinata, ai sensi dell'art. 1938 c.c., al fatto che vi sia la precisazione dell'importo massimo garantito” (Cass.Civ. n. 2492 del 31 gennaio 2017, in . Per converso, le fideiussioni specifiche Email_1 sono quelle che “si riferiscono alla garanzia di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fidejussione,
e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia” (Trib. Milano, Sentenza n.
7015 del 6 settembre 2022, in dirittobancario.it).
Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, secondo l'appellante, la e la sig.ra avrebbero sottoscritto un contratto di garanzia che Pt_3 CP_1
avrebbe tutte le caratteristiche di una fideiussione specifica in quanto la garante sarebbe chiamata a rispondere non per tutti i rapporti obbligatori facenti capo alla debitrice principale, ma specificatamente per lo scoperto del conto corrente n. 20208 derivante da due aperture di credito entrambe valide sino a revoca dell'importo di €
50.000,00 ed € 141.000,00.
2° MOTIVO: l'asserita nullità parziale del contratto di fidejussione specifica per violazione della normativa antitrust
L'odierna appellante lamenta che il Tribunale di Savona avrebbe errato nel giudicare nulle le clausole corrispondenti agli art. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003 censurato dalla NC d'TA con il provvedimento n. 55 del 2005.
L'appellante precisa di partire dal presupposto censurato con il primo motivo secondo cui il contratto sottoscritto dalla sig.ra sarebbe una CP_1
fideiussione specifica, rilasciata a garanzia dello scoperto di conto corrente n.
20208; la NC d'TA con il provvedimento del 2005 ha inteso censurare le clausole 2, 6 e 8 del modello ABI del 2003 dettato per i contratti di fideiussione omnibus, a seguito di un'istruttoria protrattasi tra gli anni 2003 e 2005.
4 Tale provvedimento non sarebbe applicabile alle c.d. fideiussioni specifiche, quale l'appellante ritiene sia quella sottoscritta dalla signora in quanto CP_1
“l'accertamento della NC d'TA, (…) ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fidejussioni omnibus senza investire il settore delle fidejussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (Vedi Corte d'Appello di Milano, la quale afferma che il provvedimento della NC d'TA fa “esplicito ed univoco riferimento esclusivamente allo schema della fidejussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, e non è automaticamente estensibile alle fidejussioni specifiche attesa la diversa tipologia e finalità che connota e distingue le due figure di contratto di garanzia e stante la necessità di tutelare il cliente/utente dal rischio di posizioni predominanti ed anticoncorrenziali nel caso di rilascio di garanzie aperte ed omnicomprensive cd. omnibus volte a garantire a tutte le obbligazioni contratte dal debitore, presenti ed anche quelle future” (App. Milano, Sentenza n. 3082 del
04.10.2022, in dirittobancario.it)”. L'appellante sostiene che, in ogni caso, non potrebbero essere dichiarate nulle le clausole corrispondenti agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI censurato in quanto con la sentenza a Sezioni Unite n. 41996/2021 la
Corte di Cassazione nulla ha disposto in merito ad un'estensione dell'ambito temporale delle nullità delle clausole dei contratti a valle, con la conseguenza che siffatta astratta nullità dovrà essere circoscritta ai contratti sottoscritti nel periodo oggetto di istruttoria da parte di NC d'TA (2002 – 2005), tra cui non rientrerebbe quello oggetto di causa.
3° MOTIVO: la dichiarata decadenza della fidejussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., in violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'appellante lamenta che il Giudice di primo grado, pur non essendo stata avanzata dall'opponente una specifica domanda sul punto, ha dichiarato la liberazione della sig.ra dagli obblighi derivanti dal contratto di fideiussione in conseguenza CP_1 all'accertata nullità parziale della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. prevista dal detto contratto. L'opponente (e odierna appellata) non avrebbe formulato alcuna speci- fica domanda volta alla dichiarazione né di nullità parziale del contratto di fideiussione,
5 né di decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. Il giudice sarebbe incorso in un vizio della decisione in violazione della regola prevista dall'art. 112 c.p.c. che san- cisce la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
4° MOTIVO: la condanna alle spese di lite
L'odierna appellante chiede un nuovo regolamento delle spese processuali, in relazione al giudizio di primo e secondo grado, con riguardo all'esito complessivo della lite.
L'appellata si costituiva in giudizio e chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza ed il rigetto del gravame;
la difesa della signora contestava le argomentazioni avverse ed CP_1
insisteva per la nullità della garanzia personale per violazione dell'art. 1956 c.c. - Principi di correttezza e buona fede rilevando che dal momento della sottoscrizione della fideius-
Cont sione (16/3/2012), la non avrebbe mai comunicato lo stato di debenza della società per cui la stessa aveva prestato fideiussione e avrebbe omesso di informare che il debito contratto dalla stava aumentando di anno in anno, pur in presenza della Parte_4 clausola di cui all'art. 5 comma 3 della fideiussione che prevede: “Indipendentemente da quanto disposto dal precedente comma 2, la NC comunica al fideiussore – nei limiti e alle condizioni ivi previsti – le medesime informazioni con cadenza annuale in forma scritta all'ultimo indirizzo comunicato.” (doc. n. 9 controparte).
La Corte fissava udienza al 4/7//2024 per la precisazione delle conclusioni;
le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
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La Corte esamina congiuntamente il primo ed il secondo motivo d'appello e li respinge in quanto infondati.
La fideiussione rilasciata dalla signora in data 16/3/2012 deve essere CP_1 qualificata quale “omnibus”, come già ritenuto dal primo giudice e nonostante la differente denominazione indicata sul frontespizio del documento, unilateralmente predisposto dalla
NC, come “Fidejussione specifica garanzia n. 000151059”. Difatti, nel contratto (all. doc. 9 al fascicolo monitorio) è chiaramente indicato che la garanzia è prestata sino all'importo di €. 200.000,00 di “tutte” le operazioni bancarie effettuate in relazione al conto
6 corrente bancario n. 20208 e, dunque, non con riferimento ad una singola posizione, ma a indeterminate operazioni, quali devono ritenersi quelle relative al conto corrente.
Inoltre, come già ritenuto dal Tribunale, la fideiussione in questione presenta lo stesso contenuto e le medesime caratteristiche delle fideiussioni “omnibus” stipulate secondo lo schema ABI del 2003 e ritenute lesive della concorrenza dalla NC d'TA con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in quanto contrastanti con le disposizioni della
Legge n. 287/1990 (Legge Antitrust). Le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono più volte pronunciate sancendo che la fideiussione che riproduca lo schema fideiussorio dall'ABI è parzialmente nulla per le clausole riproduttive di quello schema: quindi, devono considerarsi nulle le clausole corrispondenti agli articoli 2, 6 ed 8 come censurate dal provvedimento n. 55 del 2005 della NC d'TA, con conseguente dichiarazione di nullità parziale del contratto e delle relative condizioni equivalenti (cfr. Cassazione Sez. Unite, sentenza n. 41994 del 30.12.2021“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli
artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai
sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole
che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata…”).
Tra le clausole ritenute lesive – e per quanto sopra affette da nullità - risulta quella che deroga al primo comma dell'art. 1957 c.c. secondo cui “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”; secondo la norma, la mancata attivazione positiva del creditore nei confronti dell'obbligato principale nel termine di sei mesi comporta la decadenza da ogni azione nei confronti del fideiussore, che si intende così liberato. In virtù della nullità della clausola contrattuale che deroga all'art. 1957 c.c. deve ritenersi applicabile alla fattispecie la decadenza della fideiussione nel caso di decorso del termine di sei mesi indicato dalla norma.
La Corte esamina il terzo motivo d'appello e lo respinge in quanto infondato.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, secondo cui la signora non CP_1
avrebbe eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c., con la conseguenza che il primo giudice avrebbe deciso ultra petita, deve prendersi atto che detta eccezione ha costituito preciso ed
7 esplicito motivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierna appellata.
Precisamente, alla pagina 16 della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'odierna appellata intitola, in grassetto “4. Sulla nullità parziale delle clausole sanzionate e conseguente eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. “, sviluppando nel corpo dell'atto le argomentazioni a supporto dell'eccezione, che deve ritenersi ritualmente sollevata. Il decreto ingiuntivo oggetto di causa è stato richiesto dall'istituto bancario nel 2020 e notificato il 15/2/2021; ai fini dell'accertamento della data di insorgenza del credito,
l'istante ha prodotto un estratto conto che quantifica il debito finale della società alla data del 20/1/2017; non risulta mai inviato un sollecito scritto al debitore e/o comunicazioni alla signora In assenza di produzioni o argomentazioni e giustificazioni di segno CP_1
contrario, deve concludersi che la ha iniziato l'azione di recupero del credito solo Pt_3
con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo provvedimento in data
15/2/2021, a fronte di un credito accertato e definito almeno a far data dal 20/1/2017, come risulta dell'estratto conto agli atti e confermato dall'intervenuta cessione del credito nel medesimo periodo, e, quindi, ben oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. A fronte dell'eccezione ritualmente proposta dall'opponente, la creditrice opposta non ha provato di avere avanzato le proprie istanze nei confronti del debitore principale entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
L'appello deve pertanto essere respinto, con integrale conferma dell'appellata sentenza.
SPESE DEL GIUDIZIO
All'esito del gravame consegue la condanna della parte appellante soccombente al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, secondo i principi dell'art. 91
c.p.c.. Le spese si liquidano secondo i parametri medi - minimi per la fase istruttoria - di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore di € 200.000,00 ricompreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, tenuto conto delle questioni trattate e dell'impegno profuso dal legale.
E precisamente,
1.Fase di studio € 2.977,00;
2. Fase introduttiva € 1.911,00;
3. Fase istruttoria/trattazione € 2.163,00;
8 3. Fase decisionale € 5.103,00 ;
Totale € 12.154,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in ma- teria di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente respinto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Respinge l'appello proposto da e per essa Parte_1 Parte_2
nella sua qualità, avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 594/2022 del
[...]
29/6/2022 e pubblicata in pari data, che conferma integralmente;
- Dichiara tenuta e condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata CP_1 le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 12.154,00 per
[...] compensi professionali, oltre rimborso forf 15%, iva e cpa;
- Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 7 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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